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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/12/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott.ssa RI GI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2721del registro generale affari civili dell'anno 2022
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
(cf: ), nato a [...] l'[...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Rosario Macaluso, presso il cui studio, sito a Cefalù in via Vitaliano Brancati n. 2, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
E
(cf: e p. iva: ), in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Caterina Intile, presso il cui studio, sito a Caccamo in via Roma n. 113, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello avverso la sentenza n. 139/2022, depositata l'8.3.2022, con la quale il
Giudice di Pace di Termini Imerese, in parziale accoglimento delle domande risarcitorie spiegate dagli odierni appellanti nei confronti del (nei giudizi riuniti nn. Controparte_1
1066/2020 e 1067/2020 R.G., rispettivamente introdotti da per il danni al Parte_2 mezzo e da per quelli fisici), aveva condannato l'ente Parte_1 convenuto/appellato a corrispondere a la somma di € 600,00 per i danni Parte_2 al mezzo e a la somma di € 920,00 per i danni fisici patiti in seguito al Parte_1 sinistro occorso a il 19.11.2018, alle ore 14.00 circa, quando, – alla CP_1 Parte_1 guida del motociclo (tg. DE81307), di proprietà di – nel percorrere “a Parte_2 bassa velocità” via Burrone, nei pressi del civico n. 51, con direzione di marcia via Principe di Sciara – C.so Umberto, perdeva il controllo del mezzo, a causa di una “grossa” buca non segnalata, cadendo rovinosamente per terra.
Contestavano, innanzitutto, la sentenza appellata nella parte in cui aveva affermato il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento lesivo in misura del 50%, a causa del comportamento imprudente e distratto posto in essere dallo stesso, affermando che si trattava di assunto privo di riscontro probatorio, oltre che contrastante con le dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
Rilevavano, invero, l'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro da parte del Giudice di prime cure, che aveva omesso di valutare taluni elementi fattuali rilevanti – quali lo stato dei luoghi e/o condizioni di visibilità, l'impossibilità per il motociclista di eludere la buca (stante la presenza di altri mezzi a destra e a sinistra della carreggiata) –, che, ove adeguatamente tenuti in considerazione, avrebbero escluso la configurabilità di qualsivoglia responsabilità in capo al conducente.
Addebitavano, dunque, la causazione dell'evento interamente all'inerzia dell'ente comunale che non aveva effettuato la dovuta manutenzione sul tratto stradale in questione, né aveva adeguatamente segnalato la presenza dell'insidiosa buca (sita al centro della carreggiata), non prevedibile né evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Contestavano, per altro verso, la liquidazione dei danni al mezzo operata dal Giudice di
Pace in via equitativa, invocando l'efficacia probatoria del preventivo di spesa prodotto, non specificatamente contestato dalla controparte.
Impugnavano, altresì, il capo della sentenza relativo alle spese di lite e a quelle di ctu, da porre, secondo la loro prospettazione, interamente a carico del . Controparte_1
In forza di tali argomentazioni, domandavano la totale riforma della decisione impugnata, invocando, in subordine, il concorso di colpa dell'ente in misura superiore o almeno pari al 70% nella causazione dell'evento lesivo ex art. 1227 c.c..
Regolarmente costituitosi nel presente giudizio, il in persona del Controparte_1 sindaco pro tempore, rilevava innanzitutto l'inammissibilità della domanda volta all'accertamento di un concorso di colpa dell'ente in percentuale non inferiore al 70%, ai sensi dell'art. 345 cpc., domandando, in ogni caso, il rigetto dell'appello sul presupposto della correttezza della decisione impugnata.
Deduceva, nello specifico, che le risultanze istruttorie avevano dimostrato come la condotta di guida imprudente e disattenta tenuta da , pur non Parte_1 assurgendo a causa esclusiva dell'occorso, aveva avuto un'efficienza causale nella produzione dell'evento lesivo. A sostegno della propria tesi difensiva, allegava una serie di circostanze – tra cui le condizioni di perfetta visibilità, l'alta intensità di traffico che connotava la zona e la conoscenza del luogo da parte del conducente (essendo la caduta avvenuta in una delle vie principali del Comune di ) – che, unitamente all'utilizzo di adeguata attenzione e CP_1 prudenza, avrebbero consentito a di eludere l'insidia stradale. Parte_1
A tale riguardo, rimarcava che se l'appellante avesse transitato in prossimità del margine destro della propria carreggiata, come d'altronde impone l'art. 143, co 1, Cds, e non avesse circolato affiancato al motociclo del testimone oculare avrebbe potuto Testimone_1 effettuare una manovra adeguata ed evitare la buca.
In ordine al quantum debeatur, affermava la correttezza della liquidazione operata in via equitativa dal Giudice di primo grado, non costituendo il preventivo di spesa una prova determinante bensì un mero indizio.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 12.6.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
***********
Così prospettate le posizioni delle parti, deve innanzitutto disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 cpc sollevata dal non Controparte_1 profilandosi i presupposti applicativi della norma in questione, atteso gli odierni appellanti non hanno introdotto alcuna domanda, eccezione e difesa che non fosse stata già proposta nell'ambito del giudizio di primo grado.
Infatti, la domanda subordinata volta ad accertare il concorso di colpa del CP_1 convenuto in misura non inferiore al 70% - da intendere invero come accertamento del concorso di colpa degli attori in misura non superiore al 30% - assurge a specifica contestazione della sentenza oggetto di gravame, non cogliendo nel segno il riferimento ai nova ex art. 345 cpc.
Ciò chiarito, va detto che gli appellanti escludono la configurabilità di un concorso di colpa del conducente del motociclo – quantificato dal Giudice di pace Parte_1 nella misura del 50% –, rimarcando l'assenza di imprudenza e negligenza nella condotta di guida del centauro e invocando, d'altra parte, l'obbligo di custodia e manutenzione delle strade gravante sull'ente locale in forza dell'art. 2051 cc.
Ebbene, dall'attento esame delle risultanze istruttorie acquisite nell'ambito del giudizio di primo grado, emerge la riferibilità eziologica del sinistro in cui è rimasto coinvolto
(alla guida del motociclo di proprietà di ) alla Parte_1 Parte_2 irregolarità presente sul manto stradale – consistente in una “grossa buca” –.
Del pari condivisibile è, per altro verso, l'attribuzione del concorso di colpa nella misura del 50% in capo al conducente affermata dal Giudice di pace. Degne di nota in tal senso sono le dichiarazioni rese dall'unico testimone presente sui luoghi al momento dell'occorso, – sulla cui attendibilità non vi è motivo di Testimone_1 dubitare – ha confermato i capitoli di prova, dando atto della presenza dell'anomalia stradale e precisando “il giorno del sinistro erano parcheggiate auto sul lato sx, salendo dalla via
Burrone… i veicoli parcheggiati erano a sinistra rispetto al veicolo. Ho assistito al sinistro perché ero alla guida del mio veicolo accanto al mezzo dell'attore, sulla sua destra” (cfr. verbale di udienza del 6.5.2021).
Appare, invero, corretto nel caso di specie il riferimento fatto dal alla Controparte_1 disattenzione, negligenza e imprudenza del danneggiato, il quale, se avesse adottato una condotta di guida più cauta, avrebbe potuto se non evitare il sinistro comunque attenuarne le conseguenze, tenuto conto peraltro che la caduta si è verificata in un tratto strada ad alta densità di traffico, posto all'interno del centro abitato di – di modeste CP_1 dimensioni e dunque conosciuto dai consociati secondo l'id quoad plerumque accidit –, come affermato dai testimoni e (cfr. verbale di udienza del Testimone_2 Testimone_3
6.5.2021).
Ebbene, la circostanza che, a fronte di una carreggiata con una buca di notevoli dimensioni – dunque visibile –, in pieno giorno e con una buona visibilità Parte_1
– che si è mantenuto sulla sinistra della corsia, “accanto” al motociclo condotto
[...] da –, non abbia adottato l'attenzione necessaria per avvedersi dell'insidia Testimone_1 fa sì che lo stesso debba ritenersi responsabile, in pari misura dell'ente comunale – non esonerato, da parte sua, dall'apprestare gli interventi necessari per la messa in sicurezza delle strade –, della verificazione del sinistro.
Va a tale riguardo osservato che, "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227
c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibili danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (così Cass., n. 2482/2018, richiamata di recente da Cass., n. 30394/2023).
Alla luce dei principi appena passati in rassegna, ad avviso di chi giudica, l'entità dell'insidia stradale – grossa buca sul manto stradale (che tra l'altro risulta esser riparata dalle fotografie allegate alla memoria integrativa dell'ente convenuto nel fascicolo di primo grado), percepibile con adeguata accortezza –, l'orario in cui si sono svolti i fatti
(primo pomeriggio), l'assenza di condizioni meteorologiche idonee ad incidere sulla normale visibilità (non dedotte da alcuna delle parti) e le caratteristiche del tratto di strada in cui si è verificato il sinistro (ad alta densità di traffico), se non sono suscettibili di escludere la responsabilità dell'ente comunale, vengono in rilievo in relazione al profilo del concorso di colpa del danneggiato, astrattamente compatibile con le ipotesi di responsabilità oggettiva in cui difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni
(cfr. Cass., n. 8478/2020; Cass., n. 5031/1998).
Dunque, deve ritenersi che, se avesse adottato una maggiore Parte_1 attenzione e diligenza, procedendo cautamente – sulla parte destra della carreggiata (a doppio senso) o quanto meno al centro della stessa – avrebbe verosimilmente potuto accorgersi della buca presente sul manto stradale e, pur non evitando l'evento, avrebbe potuto almeno ridurne le conseguenze dannose patite.
Soffermandosi adesso sulla liquidazione del risarcimento del danno patrimoniale (sub specie di danno materiale al motociclo condotto da e di proprietà di Parte_1
), operata dal Giudice di pace in via equitativa – non rientrante Parte_2 nell'ambito applicativo degli artt. 113, co. 2, e 339, co. 3, cpc –, deve osservarsi che a supporto della domanda l'appellante ha offerto un preventivo di spesa che, secondo il
Giudice di legittimità, è un documento idoneo a fornire la prova del pregiudizio di cui si domanda il ristoro nel caso in cui non sia specificamente contestato dalla controparte.
A tale riguardo, va richiamata una decisione della Corte di Cassazione secondo cui “Una contestazione solo generica ed anzi contraddittoria in primo grado comporti una acquiescenza che non può essere poi messa in discussione con l'appello.
La violazione dell'onere, imposto al convenuto (art. 167 c.p.c.) di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza che non solo l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine (Cass. 22701/2017)” [Cass., n. 27624/2020].
Ebbene, nelle comparse di costituzione depositate nei giudizi (riuniti) di primo grado il ha genericamente dedotto l'esorbitanza dei danni lamentati, inclusi Controparte_1 quelli al mezzo, senza specificamente contestare il valore del preventivo offerto dalla controparte, su cui nulla ha dedotto.
Secondo il Giudice di legittimità, d'altra parte, se il preventivo possiede i requisiti minimi essenziali per assurgere a documento in senso formale e giuridico, va considerato al pari di tutti gli altri documenti ai fini della valutazione della sua efficacia probatoria, non sfuggendo, quindi, alla regola di cui all'art. 167 cpc. Qualora il convenuto in primo grado ometta di contestare l'allegazione di parte avversaria (quantunque si tratti solo di un preventivo) ciò comporta un'acquiescenza che non può poi essere messa in discussione in appello. Peraltro, l'appellante non ha svolto contestazioni a tale proposito né in udienza né nelle note ex art. 320 cpc, non ravvisandosi alcuna contestazione relativa al preventivo neanche nelle note conclusive depositate nel giudizio di prime cure.
Ad avviso di chi giudica, dunque, il preventivo prodotto dall'attore/appellante Parte_1
costituisce un elemento idoneo a fondare la pretesa risarcitoria azionata per i
[...] danni al mezzo, che vanno dunque quantificati in € 1.495,00 (oltre iva), somma da ridurre in considerazione del concorso di colpa del conducente, pervenendo all'importo di € 747,5
(oltre iva).
Tale importo va rivalutato all'attualità per porlo al riparo dal fenomeno inflattivo, aggiungendovi poi gli interessi sub specie di ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra il danno e la sua liquidazione per equivalente monetario, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso. Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, indipendentemente dalla prova – affatto necessaria
– richiesta dall'art. 1224 ult. co. c.c. per i debiti di valuta, vanno corrisposti interessi (ad un tasso corrispondente a quello legale, in mancanza di allegazioni circa i più proficui impieghi cui la somma sarebbe stata destinata ove conseguita tempestivamente), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995 (conformi, tra le tante, Cass. nn. 3666/1996,
8459/1996, 2745/1997, 492/2001; 18445/2005); gli interessi (Cass., n. 10376/2024) vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici
ISTAT; gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Applicando, dunque, i criteri da ultimo indicati, la somma complessivamente dovuta a
, ammonta ad € 975,54, di cui € 91,25 per interessi. Parte_1
Sull'ammontare della prestazione risarcitoria decorreranno interessi al saggio legale dalla data della presente decisione al soddisfo.
Sulla scorta delle argomentazioni svolte, l'appello è parzialmente fondato, dovendosi riformare la sentenza di prime cure limitatamente all'importo liquidato a titolo di danno al mezzo.
Del pari condivisibile è il rilievo svolto da parte appellante in ordine alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado che – non vertendosi in materia di soccombenza reciproca e non ricorrendo gli altri presupposti di cui all'art. 92, co. 2, cpc – vanno poste a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91, co. 1, cpc (Cass., n. 256/2024: “Il giudice d'appello nel rideterminare le spese di entrambi i gradi non è obbligato a compensare le spese per la presenza di una reciproca soccombenza, essendo questa una sua valutazione discrezionale di cui non è tenuto a dare conto in motivazione. Laddove invece disponga la compensazione delle spese ex art. 92. c.p.c. ricorre l'obbligo di motivazione”), come del resto quelle relative all'occorsa ctu, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, l'accoglimento (pur parziale) del gravame depone nel senso della compensazione delle stesse in misura della metà, ponendole, per la restante parte, a carico del comune appellato in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo all'ammontare del danno (al mezzo) riconosciuto, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e avverso la sentenza n. 139/2022 del Giudice di Parte_1 Parte_2 pace di Termini Imerese: condanna il in persona del sindaco pro tempore, a corrispondere a Controparte_1
la somma di € 975,54 (oltre iva) a titolo di danni al mezzo, oltre Parte_1 interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
condanna il in persona del sindaco pro tempore, a rifondere agli Controparte_1 appellanti, in solido tra loro, le spese del giudizio di primo grado e le liquida in € 830,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
pone a carico del , in persona del sindaco pro tempore, le spese per la ctu Controparte_1 espletata nel giudizio di prime cure;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio in misura della metà e condanna, per la restante parte, il , in persona del sindaco pro tempore, a Controparte_1 rifondere agli appellanti, in solido tra loro, le spese di lite e le liquida in € 220,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Termini Imerese, 1 dicembre 2025
Il Giudice
RI GI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott.ssa RI GI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2721del registro generale affari civili dell'anno 2022
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
(cf: ), nato a [...] l'[...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Rosario Macaluso, presso il cui studio, sito a Cefalù in via Vitaliano Brancati n. 2, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
E
(cf: e p. iva: ), in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Caterina Intile, presso il cui studio, sito a Caccamo in via Roma n. 113, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello avverso la sentenza n. 139/2022, depositata l'8.3.2022, con la quale il
Giudice di Pace di Termini Imerese, in parziale accoglimento delle domande risarcitorie spiegate dagli odierni appellanti nei confronti del (nei giudizi riuniti nn. Controparte_1
1066/2020 e 1067/2020 R.G., rispettivamente introdotti da per il danni al Parte_2 mezzo e da per quelli fisici), aveva condannato l'ente Parte_1 convenuto/appellato a corrispondere a la somma di € 600,00 per i danni Parte_2 al mezzo e a la somma di € 920,00 per i danni fisici patiti in seguito al Parte_1 sinistro occorso a il 19.11.2018, alle ore 14.00 circa, quando, – alla CP_1 Parte_1 guida del motociclo (tg. DE81307), di proprietà di – nel percorrere “a Parte_2 bassa velocità” via Burrone, nei pressi del civico n. 51, con direzione di marcia via Principe di Sciara – C.so Umberto, perdeva il controllo del mezzo, a causa di una “grossa” buca non segnalata, cadendo rovinosamente per terra.
Contestavano, innanzitutto, la sentenza appellata nella parte in cui aveva affermato il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento lesivo in misura del 50%, a causa del comportamento imprudente e distratto posto in essere dallo stesso, affermando che si trattava di assunto privo di riscontro probatorio, oltre che contrastante con le dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
Rilevavano, invero, l'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro da parte del Giudice di prime cure, che aveva omesso di valutare taluni elementi fattuali rilevanti – quali lo stato dei luoghi e/o condizioni di visibilità, l'impossibilità per il motociclista di eludere la buca (stante la presenza di altri mezzi a destra e a sinistra della carreggiata) –, che, ove adeguatamente tenuti in considerazione, avrebbero escluso la configurabilità di qualsivoglia responsabilità in capo al conducente.
Addebitavano, dunque, la causazione dell'evento interamente all'inerzia dell'ente comunale che non aveva effettuato la dovuta manutenzione sul tratto stradale in questione, né aveva adeguatamente segnalato la presenza dell'insidiosa buca (sita al centro della carreggiata), non prevedibile né evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Contestavano, per altro verso, la liquidazione dei danni al mezzo operata dal Giudice di
Pace in via equitativa, invocando l'efficacia probatoria del preventivo di spesa prodotto, non specificatamente contestato dalla controparte.
Impugnavano, altresì, il capo della sentenza relativo alle spese di lite e a quelle di ctu, da porre, secondo la loro prospettazione, interamente a carico del . Controparte_1
In forza di tali argomentazioni, domandavano la totale riforma della decisione impugnata, invocando, in subordine, il concorso di colpa dell'ente in misura superiore o almeno pari al 70% nella causazione dell'evento lesivo ex art. 1227 c.c..
Regolarmente costituitosi nel presente giudizio, il in persona del Controparte_1 sindaco pro tempore, rilevava innanzitutto l'inammissibilità della domanda volta all'accertamento di un concorso di colpa dell'ente in percentuale non inferiore al 70%, ai sensi dell'art. 345 cpc., domandando, in ogni caso, il rigetto dell'appello sul presupposto della correttezza della decisione impugnata.
Deduceva, nello specifico, che le risultanze istruttorie avevano dimostrato come la condotta di guida imprudente e disattenta tenuta da , pur non Parte_1 assurgendo a causa esclusiva dell'occorso, aveva avuto un'efficienza causale nella produzione dell'evento lesivo. A sostegno della propria tesi difensiva, allegava una serie di circostanze – tra cui le condizioni di perfetta visibilità, l'alta intensità di traffico che connotava la zona e la conoscenza del luogo da parte del conducente (essendo la caduta avvenuta in una delle vie principali del Comune di ) – che, unitamente all'utilizzo di adeguata attenzione e CP_1 prudenza, avrebbero consentito a di eludere l'insidia stradale. Parte_1
A tale riguardo, rimarcava che se l'appellante avesse transitato in prossimità del margine destro della propria carreggiata, come d'altronde impone l'art. 143, co 1, Cds, e non avesse circolato affiancato al motociclo del testimone oculare avrebbe potuto Testimone_1 effettuare una manovra adeguata ed evitare la buca.
In ordine al quantum debeatur, affermava la correttezza della liquidazione operata in via equitativa dal Giudice di primo grado, non costituendo il preventivo di spesa una prova determinante bensì un mero indizio.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 12.6.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
***********
Così prospettate le posizioni delle parti, deve innanzitutto disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 cpc sollevata dal non Controparte_1 profilandosi i presupposti applicativi della norma in questione, atteso gli odierni appellanti non hanno introdotto alcuna domanda, eccezione e difesa che non fosse stata già proposta nell'ambito del giudizio di primo grado.
Infatti, la domanda subordinata volta ad accertare il concorso di colpa del CP_1 convenuto in misura non inferiore al 70% - da intendere invero come accertamento del concorso di colpa degli attori in misura non superiore al 30% - assurge a specifica contestazione della sentenza oggetto di gravame, non cogliendo nel segno il riferimento ai nova ex art. 345 cpc.
Ciò chiarito, va detto che gli appellanti escludono la configurabilità di un concorso di colpa del conducente del motociclo – quantificato dal Giudice di pace Parte_1 nella misura del 50% –, rimarcando l'assenza di imprudenza e negligenza nella condotta di guida del centauro e invocando, d'altra parte, l'obbligo di custodia e manutenzione delle strade gravante sull'ente locale in forza dell'art. 2051 cc.
Ebbene, dall'attento esame delle risultanze istruttorie acquisite nell'ambito del giudizio di primo grado, emerge la riferibilità eziologica del sinistro in cui è rimasto coinvolto
(alla guida del motociclo di proprietà di ) alla Parte_1 Parte_2 irregolarità presente sul manto stradale – consistente in una “grossa buca” –.
Del pari condivisibile è, per altro verso, l'attribuzione del concorso di colpa nella misura del 50% in capo al conducente affermata dal Giudice di pace. Degne di nota in tal senso sono le dichiarazioni rese dall'unico testimone presente sui luoghi al momento dell'occorso, – sulla cui attendibilità non vi è motivo di Testimone_1 dubitare – ha confermato i capitoli di prova, dando atto della presenza dell'anomalia stradale e precisando “il giorno del sinistro erano parcheggiate auto sul lato sx, salendo dalla via
Burrone… i veicoli parcheggiati erano a sinistra rispetto al veicolo. Ho assistito al sinistro perché ero alla guida del mio veicolo accanto al mezzo dell'attore, sulla sua destra” (cfr. verbale di udienza del 6.5.2021).
Appare, invero, corretto nel caso di specie il riferimento fatto dal alla Controparte_1 disattenzione, negligenza e imprudenza del danneggiato, il quale, se avesse adottato una condotta di guida più cauta, avrebbe potuto se non evitare il sinistro comunque attenuarne le conseguenze, tenuto conto peraltro che la caduta si è verificata in un tratto strada ad alta densità di traffico, posto all'interno del centro abitato di – di modeste CP_1 dimensioni e dunque conosciuto dai consociati secondo l'id quoad plerumque accidit –, come affermato dai testimoni e (cfr. verbale di udienza del Testimone_2 Testimone_3
6.5.2021).
Ebbene, la circostanza che, a fronte di una carreggiata con una buca di notevoli dimensioni – dunque visibile –, in pieno giorno e con una buona visibilità Parte_1
– che si è mantenuto sulla sinistra della corsia, “accanto” al motociclo condotto
[...] da –, non abbia adottato l'attenzione necessaria per avvedersi dell'insidia Testimone_1 fa sì che lo stesso debba ritenersi responsabile, in pari misura dell'ente comunale – non esonerato, da parte sua, dall'apprestare gli interventi necessari per la messa in sicurezza delle strade –, della verificazione del sinistro.
Va a tale riguardo osservato che, "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227
c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibili danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (così Cass., n. 2482/2018, richiamata di recente da Cass., n. 30394/2023).
Alla luce dei principi appena passati in rassegna, ad avviso di chi giudica, l'entità dell'insidia stradale – grossa buca sul manto stradale (che tra l'altro risulta esser riparata dalle fotografie allegate alla memoria integrativa dell'ente convenuto nel fascicolo di primo grado), percepibile con adeguata accortezza –, l'orario in cui si sono svolti i fatti
(primo pomeriggio), l'assenza di condizioni meteorologiche idonee ad incidere sulla normale visibilità (non dedotte da alcuna delle parti) e le caratteristiche del tratto di strada in cui si è verificato il sinistro (ad alta densità di traffico), se non sono suscettibili di escludere la responsabilità dell'ente comunale, vengono in rilievo in relazione al profilo del concorso di colpa del danneggiato, astrattamente compatibile con le ipotesi di responsabilità oggettiva in cui difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni
(cfr. Cass., n. 8478/2020; Cass., n. 5031/1998).
Dunque, deve ritenersi che, se avesse adottato una maggiore Parte_1 attenzione e diligenza, procedendo cautamente – sulla parte destra della carreggiata (a doppio senso) o quanto meno al centro della stessa – avrebbe verosimilmente potuto accorgersi della buca presente sul manto stradale e, pur non evitando l'evento, avrebbe potuto almeno ridurne le conseguenze dannose patite.
Soffermandosi adesso sulla liquidazione del risarcimento del danno patrimoniale (sub specie di danno materiale al motociclo condotto da e di proprietà di Parte_1
), operata dal Giudice di pace in via equitativa – non rientrante Parte_2 nell'ambito applicativo degli artt. 113, co. 2, e 339, co. 3, cpc –, deve osservarsi che a supporto della domanda l'appellante ha offerto un preventivo di spesa che, secondo il
Giudice di legittimità, è un documento idoneo a fornire la prova del pregiudizio di cui si domanda il ristoro nel caso in cui non sia specificamente contestato dalla controparte.
A tale riguardo, va richiamata una decisione della Corte di Cassazione secondo cui “Una contestazione solo generica ed anzi contraddittoria in primo grado comporti una acquiescenza che non può essere poi messa in discussione con l'appello.
La violazione dell'onere, imposto al convenuto (art. 167 c.p.c.) di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza che non solo l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine (Cass. 22701/2017)” [Cass., n. 27624/2020].
Ebbene, nelle comparse di costituzione depositate nei giudizi (riuniti) di primo grado il ha genericamente dedotto l'esorbitanza dei danni lamentati, inclusi Controparte_1 quelli al mezzo, senza specificamente contestare il valore del preventivo offerto dalla controparte, su cui nulla ha dedotto.
Secondo il Giudice di legittimità, d'altra parte, se il preventivo possiede i requisiti minimi essenziali per assurgere a documento in senso formale e giuridico, va considerato al pari di tutti gli altri documenti ai fini della valutazione della sua efficacia probatoria, non sfuggendo, quindi, alla regola di cui all'art. 167 cpc. Qualora il convenuto in primo grado ometta di contestare l'allegazione di parte avversaria (quantunque si tratti solo di un preventivo) ciò comporta un'acquiescenza che non può poi essere messa in discussione in appello. Peraltro, l'appellante non ha svolto contestazioni a tale proposito né in udienza né nelle note ex art. 320 cpc, non ravvisandosi alcuna contestazione relativa al preventivo neanche nelle note conclusive depositate nel giudizio di prime cure.
Ad avviso di chi giudica, dunque, il preventivo prodotto dall'attore/appellante Parte_1
costituisce un elemento idoneo a fondare la pretesa risarcitoria azionata per i
[...] danni al mezzo, che vanno dunque quantificati in € 1.495,00 (oltre iva), somma da ridurre in considerazione del concorso di colpa del conducente, pervenendo all'importo di € 747,5
(oltre iva).
Tale importo va rivalutato all'attualità per porlo al riparo dal fenomeno inflattivo, aggiungendovi poi gli interessi sub specie di ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra il danno e la sua liquidazione per equivalente monetario, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso. Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, indipendentemente dalla prova – affatto necessaria
– richiesta dall'art. 1224 ult. co. c.c. per i debiti di valuta, vanno corrisposti interessi (ad un tasso corrispondente a quello legale, in mancanza di allegazioni circa i più proficui impieghi cui la somma sarebbe stata destinata ove conseguita tempestivamente), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995 (conformi, tra le tante, Cass. nn. 3666/1996,
8459/1996, 2745/1997, 492/2001; 18445/2005); gli interessi (Cass., n. 10376/2024) vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici
ISTAT; gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Applicando, dunque, i criteri da ultimo indicati, la somma complessivamente dovuta a
, ammonta ad € 975,54, di cui € 91,25 per interessi. Parte_1
Sull'ammontare della prestazione risarcitoria decorreranno interessi al saggio legale dalla data della presente decisione al soddisfo.
Sulla scorta delle argomentazioni svolte, l'appello è parzialmente fondato, dovendosi riformare la sentenza di prime cure limitatamente all'importo liquidato a titolo di danno al mezzo.
Del pari condivisibile è il rilievo svolto da parte appellante in ordine alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado che – non vertendosi in materia di soccombenza reciproca e non ricorrendo gli altri presupposti di cui all'art. 92, co. 2, cpc – vanno poste a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91, co. 1, cpc (Cass., n. 256/2024: “Il giudice d'appello nel rideterminare le spese di entrambi i gradi non è obbligato a compensare le spese per la presenza di una reciproca soccombenza, essendo questa una sua valutazione discrezionale di cui non è tenuto a dare conto in motivazione. Laddove invece disponga la compensazione delle spese ex art. 92. c.p.c. ricorre l'obbligo di motivazione”), come del resto quelle relative all'occorsa ctu, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, l'accoglimento (pur parziale) del gravame depone nel senso della compensazione delle stesse in misura della metà, ponendole, per la restante parte, a carico del comune appellato in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo all'ammontare del danno (al mezzo) riconosciuto, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e avverso la sentenza n. 139/2022 del Giudice di Parte_1 Parte_2 pace di Termini Imerese: condanna il in persona del sindaco pro tempore, a corrispondere a Controparte_1
la somma di € 975,54 (oltre iva) a titolo di danni al mezzo, oltre Parte_1 interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
condanna il in persona del sindaco pro tempore, a rifondere agli Controparte_1 appellanti, in solido tra loro, le spese del giudizio di primo grado e le liquida in € 830,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
pone a carico del , in persona del sindaco pro tempore, le spese per la ctu Controparte_1 espletata nel giudizio di prime cure;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio in misura della metà e condanna, per la restante parte, il , in persona del sindaco pro tempore, a Controparte_1 rifondere agli appellanti, in solido tra loro, le spese di lite e le liquida in € 220,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Termini Imerese, 1 dicembre 2025
Il Giudice
RI GI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.