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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 317/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terzaa Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 317/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MAMBELLI MASSIMO APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MARZANI MARCO e dell'avv. POGGI EMANUELE ( ) VIA LARGA 8 20122 MILANO;
C.F._1 Parte_2
( VIA LARGA 8 MILANO C.F._2
APPELLATO CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1075/2021 emessa nella causa recante n. 3048/2017 R.G. dal Tribunale di Forlì in data 28.10.2021, depositata e resa pubblica in data 04.11.2021 e mai notificata, e in accoglimento della presente impugnazione,
▪ in via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, ricorrendone i presupposti per i motivi di cui in narrativa;
▪ in via principale e nel merito: previo ordine di presentazione del rendiconto ex art. 263 cpc, domanda proposta ab initio e che si reitera all'occorrenza, respingere la spiegata opposizione perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. Con conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero in subordinata con condanna di al pagamento di quella diversa e maggiore o Controparte_1 minor somma che dovesse risultare provata e di giustizia.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In via subordinata istruttoria, previa remissione della causa in istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova indicati al punto IV del presente appello.”.
pagina 1 di 11
Per parte appellata: “rigettare l'appello promosso da , per le ragioni esposte con la Parte_1 memoria di costituzione e nelle note di trattazione scritta, da intendersi qui integralmente richiamate e conseguentemente sia confermata la sentenza di primo grado, con condanna di alla Parte_1 refusione delle spese e competenze del presente giudizio di appello.”.
IN FATTO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo esponeva che, con contratto in data Parte_1
1.12.2015, società avente in gestione il complesso delle Terme di Castrocaro, Controparte_1 aveva affidato alla ricorrente la gestione integrale dei punti ristoro presenti all'interno dello stabilimento termale;
che il corrispettivo spettante a per le prestazioni ad essa Parte_1
commissionate era stato contrattualmente disciplinato nel senso che l'incasso complessivo realizzato, al netto dell'Iva, fosse per l'80% di competenza del gestore e per il 20% di LLF, con corresponsione da parte di quest'ultima di un anticipo fisso mensile e omnicomprensivo di € 25.000,00 oltre IVA, con riscontri trimestrali degli incassi entro il giorno 10 successivo alla scadenza del trimestre ed eventuali
Part successivi conguagli a favore di qualora quanto di sua spettanza fosse risultato superiore all'anticipazione corrisposta, ovvero a favore del gestore, qualora la quota di sua spettanza fosse Part risultata superiore alle anticipazioni ricevute;
che, tuttavia in spregio agli accordi negoziali, non aveva mai consentito le verifiche contabili e documentali trimestrali, calcolando in modo unilaterale e
Co arbitrario le somme da essa ritenute dovute a;
che pertanto EC aveva emesso le prime fatture a conguaglio sulla base di conteggi unilaterali, con riserva di verifica, per poi dare corso a una complessa attività di autonomo recupero e accertamento di migliaia e migliaia di documenti interni dei quali disponeva copia (trattandosi della documentazione formata e raccolta dal personale addetto alle varie sale e ai servizi appaltati); che, all'esito, era emerso che i calcoli di LLF erano macroscopicamente Co errati per difetto e che era ancora dovuta a l'ulteriore somma di € 109.879,62.
Tanto premesso, chiedeva e otteneva dal Tribunale di Forlì un decreto ingiuntivo per Parte_1 quest'ultimo importo, oltre interessi e spese, a titolo di residuo corrispettivo residuo dovuto per la gestione dei punti ristoro del complesso termale di Castrocaro Terme nel periodo di aprile-settembre
2016.
2. proponeva opposizione, deducendo l'insussistenza di qualsiasi debito nei Controparte_1 confronti dell'opposta e l'illegittimità della fattura posta a fondamento della pretesa monitoria, che era stata immediatamente contestata con comunicazione del 6.2.2017.
In particolare rilevava che la richiesta di pagamento dei pretesi conguagli era pervenuta solo a distanza di mesi dalla risoluzione del contratto, a seguito della ricezione di contestazioni da parte delle organizzazioni sindacali e dell'ispettorato territoriale del lavoro in ordine al mancato pagamento delle pagina 2 di 11 retribuzioni e del TFR ai propri lavoratori, e che mai nel corso del rapporto , a fronte Parte_1
del regolare invio della documentazione relativa agli acconti mensili e ai conguagli trimestrali, aveva contestato detta documentazione e i conteggi.
Osservava inoltre che la contabilità dei servizi appaltati era di esclusiva competenza di CP_1
la quale, come da contratto, incassava direttamente dai clienti il prezzo dei servizi gestititi da
[...]
, ed eccepiva l'irrilevanza fiscale e contabile della documentazione allegata al ricorso Parte_1
per decreto ingiuntivo, sconosciuta al concedente.
3. Si costituiva l'opposta deducendo che l'onere di provare i fatti estintivi dei Parte_1
propri obblighi contrattuali incombeva su parte opponente ed eccependo la inesatta quantificazione dei corrispettivi spettanti a a conguaglio e l'inadempimento dell'opponente per non avere Parte_1
prodotto in giudizio le proprie scritture contabili e non avere quindi dimostrato che il complessivo ammontare delle somme sino a quel momento corrisposte a fosse pari all'80% del Parte_1
complessivo incasso registrato da aprile a settembre 2016; rilevava altresì che il rapporto contrattuale non si era risolto a causa di un proprio inadempimento, ma in base alla scelta discrezionale ed autonoma di di recedere ad nutum dal contratto in base all'art. 16 dello stesso a far Controparte_1
data dal 15.10.2016.
4. Istruita la causa tramite prove orali, con sentenza n. 1075/2021 il Tribunale di Forlì, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava a rifondere a Parte_1
le spese di lite. Controparte_1
Osservava il giudice che la controversia traeva origine dal contratto denominato “di affidamento in gestione” stipulato in data 1.12.2015 tra le parti, in forza del quale la società , gestore Controparte_1 dell'impianto termale Grand Hotel Terme, sito in Castrocaro Terme, aveva affidato la gestione dei servizi di bar e ristorazione in tutte le numerose aree e spazi a ciò adibiti presso il complesso alla società , specializzata nel settore, per una durata di due anni a decorrere dalla data di Parte_1 sottoscrizione del contratto, con rinnovo automatico di due anni alla scadenza “salva la possibilità per ambedue le parti di non dar corso al rinnovo, comunicandolo all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata, con un preavviso di almeno due tre mesi”; era inoltre previsto, ai sensi dell'art. 16, che entrambe le parti, al termine del periodo concordato di prova di durata semestrale, potessero recedere liberamente dal contratto, dandone comunicazione all'altra almeno 30 giorni prima della scadenza, facoltà in concreto esercitata da con raccomandata del 14.7.2016. Controparte_1
Quanto al corrispettivo, l'art. 4 , rubricato “Fatturazione e pagamento royalties”, prevedeva che: “4.1. Part Fermo restando che il servizio, nelle sue diverse articolazioni, sarà fatturato da ai clienti e di conseguenza la stessa LLF incasserà quanto dovuto, resta inteso che l'incasso complessivo così
pagina 3 di 11 Part realizzato sarà, al netto dell'IVA, per l'80% di competenza del gestore e per il 20% di LLF, ma provvederà a corrispondere al gestore un anticipo fisso mensile onnicomprensivo di euro 25.000,00, oltre IVA, a fronte di fatture di eguale importo emesse dal gestore. A questo riguardo Parte_1
provvederà ad emettere a inizio di ogni mese una fattura di euro 25.000,00 oltre IVA da liquidarsi
[...]
entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo.
4.2. In ragione di quanto sopra previsto, le parti Part concordano che ogni tre mesi verrà effettuato un riscontro degli incassi di per il servizio, della
Part quota dell'80% di competenza del gestore e di quanto già anticipato da al gestore nel trimestre di riferimento in accordo al punto 4.1.. Resta così inteso che nel caso in cui, al termine delle verifiche e riscontri che saranno effettuati entro il giorno 10 successivo alla scadenza del trimestre, il conguaglio
Part risulti favorevole a , nel senso cioè che quanto di sua spettanza è superiore all'anticipazione
Part corrisposta, il gestore emetterà apposita nota di accredito a favore di;
qualora invece il conguaglio risulti favorevole al gestore e cioè la quota di sua spettanza sia superiore alle anticipazioni ricevute lo stesso emetterà la relativa fattura di conguaglio.
4.3. Le note di credito e le fatture emesse a conguaglio in acconto a quanto sopra precisato, saranno a saldo di qualsivoglia reciproca pretesa riferita al servizio svolto nel trimestre di competenza. (…)”.
L'accordo sul corrispettivo, soggetto alle verifiche e ai riscontri delle parti (entro il giorno 10 successivo alla scadenza del trimestre), stabiliva che, decorso tale termine, il saldo fosse definitivo, in quanto l'art.
4.3. precisava che “le note di accredito e le fatture emesse (…) saranno a saldo di qualsiasi reciproca pretesa riferita al servizio svolto nel trimestre di competenza”, al fine di delimitare anche temporalmente eventuali questioni al riguardo.
Orbene, aveva esperito, in sede monitoria, azione di adempimento con riferimento al Parte_1
pagamento di ulteriori corrispettivi a titolo di conguaglio in relazione ai trimestri aprile-giugno 2016 e luglio-settembre 2016 e parte opponente ne aveva eccepito la non debenza.
Ma, alla luce dell'interpretazione del regolamento contrattuale nel suo complesso, della ulteriore documentazione prodotta dalle parti e dalle risultanze dell'istruttoria orale espletata, la pretesa creditoria di non appariva fondata, in quanto tardiva e contraria alle previsioni Parte_1 contrattuali, non avendo l'opposta tempestivamente e ritualmente contestato le pretese irregolarità nella contabilizzazione dei propri corrispettivi nel corso nel rapporto contrattuale ovvero prima dell'emissione delle fatture a saldo in relazione ai trimestri considerati, ma solo a distanza di mesi, senza fornire la prova di puntuali e tempestive contestazioni dei vari conteggi, né della richiesta delle ulteriori somme richieste a titolo di conguaglio.
Sottolineava al riguardo il tribunale che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di fatture, spettava a chi facesse valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo del pagina 4 di 11 proprio preteso credito, non potendo la sola fattura commerciale, costituente titolo idoneo per l'emissione del decreto, integrare una esaustiva fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa, in caso di specifica contestazione della controparte commerciale.
Peraltro, la fattura n. 1/2017 emessa in data 1.2.2017 era stata già specificamente contestata dal concedente nell'immediatezza della ricezione, con relativa comunicazione inoltrata Controparte_1
via pec in data 6.2.2017.
D'altronde, era assorbente il meccanismo negoziale di determinazione e di pagamento dei corrispettivi del gestore del servizio, peraltro sempre applicato nel corso del rapporto negoziale tra le parti;
risultava in particolare confermata la conoscenza e la ricezione dei documenti contabili relativi ai conteggi degli incassi dei trimestri aprile-giugno 2016 e luglio-settembre 2016.
Nel primo caso, infatti, il documento n. 5 prodotto da parte opponente e relativo al trimestre aprile- giugno 2016 presentava in calce una sottoscrizione “per ricevuta documenti salvo verifiche”, non formalmente contestata né disconosciuta nelle more nel presente giudizio, in cui parte opposta si doleva nella sostanza della carenza di valore probatorio dello stesso documento in quanto atto di formazione unilaterale.
Nel secondo caso, quanto al documento n. 5 bis prodotto sempre da parte opponente e relativo ai conteggi degli incassi relativi al trimestre luglio-settembre 2016, pur in assenza di analoga sottoscrizione per ricevuta, risultava comunque adeguatamente provata la conoscenza di tali conteggi in capo a prima dell'emissione della propria fattura n. 183/2016 del 19.12.2016 a saldo Parte_1
dei conguagli del relativo periodo.
Proprio con l'emissione della fattura in oggetto, da cui testualmente emergeva il riferimento a “Vostri conteggi del 7.10.2016”, emergeva la volontà di , per fatto concludente, di accettare i Parte_1
contenuti della predetta contabilità ricevuta con mail proprio del 7.10.2016.
Anche a tale data non emergeva formalmente nessuna contestazione né tantomeno una formale richiesta di approfondimenti per ulteriori verifiche in ordine alla documentazione attestante gli incassi di posti alla base dei conguagli definitivi di periodo. Controparte_1
In sintesi, l'emissione delle fatture n. 99/2016 del 8.07.2016 a saldo dei conguagli trimestrali al
30.06.2016 e n. 183/2016 a saldo dei conguagli trimestrali luglio – agosto - settembre 2016 costituiva l'accettazione tacita e concludente dei conteggi in questione, nonché il “saldo di qualsiasi reciproca pretesa riferita al servizio svolto nel trimestre di competenza”.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello ha resistito . Parte_1 Controparte_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.4.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
pagina 5 di 11 6. Con il primo motivo l'appellante lamenta che, nonostante nel giudizio di primo grado sia emerso che non sia stata posta in condizione non solo di compiere nel contraddittorio le Parte_1
“verifiche e riscontri” contrattualmente previsti dall'art. 4 del contratto tra le parti, ma neppure di eseguire i doverosi controlli sui conteggi unilateralmente formulati da non avendo Controparte_1 mai ricevuto da quest'ultima la documentazione dell'“incasso complessivo così realizzato” a supporto degli stessi, e sia stata pertanto costretta, una volta emesse le prime fatture a conguaglio sulla scorta del
Part conteggio unilaterale di con ovvia riserva di verifica, a una complessa attività di autonomo recupero e controllo di un'enorme mole di documentazione, accertando la grossolana erroneità per difetto dei calcoli di controparte, il tribunale abbia incomprensibilmente omesso di tenere conto di tale circostanza, pacifica e indiscussa tra le parti, che avrebbe dovuto essere invece valutata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e sarebbe di per sé idonea e sufficiente a inficiare l'argomentazione, sulla quale è imperniata Co Part la sentenza impugnata, della pretesa implicita accettazione, da parte di , dei conteggi di
7. Con il secondo motivo si lamenta che, nonostante sia stato documentato e provato testimonialmente che abbia corrisposto a una somma inferiore all'80% stabilito Controparte_1 Parte_1 dall'art. 4 del contratto, il primo giudice abbia del tutto omesso di prendere in considerazione gli esiti dell'istruttoria orale, decidendo sulla base di argomentazioni che, qualora fondate, avrebbero reso la stessa del tutto superflua.
Invero, il tribunale avrebbe errato nel ritenere che le parti avessero inteso circoscrivere temporalmente il periodo in cui regolare i rispettivi rapporti di dare-avere, individuando nel giorno 10 del mese successivo a quello di chiusura del trimestre il termine ultimo per esperire le verifiche cui EC aveva diritto, e nell'emissione di fattura da parte di quest'ultima il momento di definitivo saldo dei relativi rapporti, in quanto una simile interpretazione sarebbe contrastante con la ratio stessa dell'art. 4 del contratto e con l'interpretazione sistematica e secondo buona fede del complessivo regolamento;
infatti i contraenti, laddove avevano inteso stabilire la natura tassativa di un termine, lo avevano specificamente previsto, con espressione chiara e inequivoca, ad esempio stabilendo all'art. 4 che gli anticipi sui corrispettivi dovuti per i singoli trimestri fossero “da liquidarsi entro e non oltre il giorno
10 del mese successivo”, mentre si erano invece limitate a prevedere che le suddette verifiche contabili dovessero essere ultimate “entro il giorno 10”. Co Inoltre, e in ogni caso, era evidente che avrebbe dovuto ricevere, ai sensi dell'art. 4, la Part documentazione in base alla quale aveva svolto i propri conteggi affinché potessero essere celermente svolti i riscontri e le verifiche di esattezza di cui all'articolo suddetto.
L'interpretazione resa dal primo giudice confliggerebbe dunque non soltanto con il dato letterale della previsione contrattuale, ma altresì con il canone di correttezza e buona fede.
pagina 6 di 11 8. Con il terzo motivo si censura l'affermazione circa la “carenza di prova” genericamente addebitata a dal tribunale, che avrebbe disatteso completamente e senza valida motivazione Parte_1
Cont gli esiti delle convergenti dichiarazioni testimoniali, incluse quelle rese dai testi dedotti da , che
Co avevano confermato i documenti prodotti da e i relativi conteggi e in base alle quali era emerso che
Part gli incassi totali di nel trimestre aprile-giugno 2016 ammontavano ad € 186.443,26 IVA esclusa e Co che, pertanto, quanto dovuto a per tale trimestre (80% del complessivo incasso) ammontava ad €
149.154,61 IVA esclusa, con conseguente residuo credito di per detto trimestre di € Parte_1
Part 19.889,12 oltre IVA;
che gli incassi totali di nel trimestre luglio-settembre 2016 ammontavano ad Co
€ 297.317,88 Iva esclusa e che, pertanto, quanto dovuto a per tale trimestre (80% del complessivo incasso) ammontava ad € 237.854,31 IVA esclusa, con conseguente residuo credito di Parte_1 relativo a tale trimestre di € 70.176,15 oltre IVA, per un credito complessivo residuo di €
[...]
109.879,62.
9. Con il quarto motivo si lamenta la mancata ammissione dei restanti mezzi istruttori, per l'ipotesi in cui si ritenga il credito di non pienamente provato, con reiterazione in particolare Parte_1 dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di documentazione fiscale e contabile al fine di verificare, attraverso una consulenza tecnica d'ufficio contabile di cui si è altresì chiesta l'ammissione, quale siano stati gli incassi effettivi dell'odierna appellata nel periodo di riferimento aprile – settembre 2016, se gli importi corrisposti ad rappresentino l'80% degli incassi ai sensi dell'art. 4 Parte_1
del contratto di appalto e quale sia il residuo debito di LLF.
10. Il primo motivo è inammissibile, in quanto relativo a circostanze non decisive, e comunque infondato.
Invero, il fatto che non abbia mai consegnato a la documentazione Controparte_1 Parte_1
relativa agli incassi complessivi realizzati nei trimestri aprile-giugno 2016 e luglio-settembre 2016 al fine di consentire a quest'ultima di verificare se le somme versate la Long Life per detti periodi siano o meno congrue e conformi a quanto previsto dall'art. 4 del contratto tra le parti e la sussistenza un debito residuo a tale titolo è irrilevante ai fini dell'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del complessivo importo asseritamente spettante a titolo di conguagli, oggetto della pretesa monitoria.
In proposito, il relativo onere grava sulla parte oggi appellante, come affermato dal primo giudice con statuizione non oggetto di impugnazione, e la mancata consegna della documentazione non comporta, di per sé, che la domanda sia fondata.
11. Analoghe considerazioni valgono per la censura, facente parte del secondo motivo, concernente l'asserita erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che le parti abbiano inteso limitare temporalmente ai dieci giorni successivi alla chiusura dei trimestri di pagina 7 di 11 riferimento la possibilità, per , di espletare le verifiche relative alla documentazione Parte_1
degli incassi complessivi realizzati da Controparte_1
Al riguardo, sebbene l'interpretazione resa dal primo giudice circa la natura di termine di decadenza della previsione contenuta nell'art. 4 (secondo la quale le suddette verifiche contabili in questione dovevano essere ultimate “entro il giorno 10”) non appaia condivisibile sia alla luce del tenore letterale della clausola, sia del raffronto con le altre previsioni contrattuali - quali, ad esempio, quella che stabiliva che gli anticipi sui corrispettivi per i singoli trimestri dovessero essere liquidati “entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo” - , tuttavia l'argomento non è dirimente ai fini della decisione della controversia, che ha ad oggetto l'accertamento e la quantificazione dei maggiori corrispettivi richiesti rispetto a quelli già versati.
12. Appare dunque necessario procedere all'esame congiunto delle restanti doglianze, tutte vertenti sulla sussistenza o meno della prova del credito vantato.
Secondo l'appellante, la propria pretesa sarebbe dimostrata alla luce delle deposizioni testimoniali Cont assunte in primo grado, incluse quelle rese dai testi dedotti da , che avrebbero confermato i
Co documenti prodotti da e i relativi conteggi, e in particolare che quest'ultima aveva eseguito tutte le prestazioni nei punti ristoro ad essa affidati, nel periodo da aprile a settembre 2016; che i documenti prodotti, fondanti il calcolo per la determinazione del credito di EC, consistono nelle schede recanti l'indicazione di tutti i consumi giornalieri presso il Ristorante Grand Hotel, il Bar Chini, il Bar
Solarium, Piscina e Terme, nonché i relativi fogli presenze e comande, per il periodo da aprile a settembre 2016; che, applicando ai fogli presenza i corrispettivi contrattualmente stabiliti e integrando il relativo calcolo con consumi extra e clienti esterni, si ottiene il fatturato per giornata di
[...]
CP_1
13. Segnatamente, i testi e e il teste di controparte Testimone_1 Tes_2 Tes_3 CP_4 avrebbero confermato che “tutte le prestazioni nei luoghi indicati [aree ristorazione, bar, caffè, tutte le sale, aree esterne, spazi comuni e padiglione delle feste] sono state svolte da ”; tutti i Parte_1
testi, compresi quelli di controparte, avrebbero confermato: che il documento 6) del fascicolo di fase monitoria rappresenta copia del libro corrispettivi relativo a bar piscina, solarium e terme;
che i documenti 2), 3) e 4) del fascicolo di merito contengono le schede ove sono stati indicati tutti i consumi giornalieri presso il nonché le comande e i fogli presenza dei clienti per il Parte_5
periodo da aprile a settembre 2016; che i documenti 5) e 6) del fascicolo di merito contengono le schede ove sono indicati tutti i consumi giornalieri presso il Bar Chini, con allegate comande, nonché quelle relative al Bar Solarium, Piscina e Terme.
pagina 8 di 11 Tali documenti rappresenterebbero la base di calcolo per la ricostruzione degli incassi totali ricevuti da Part Co
e rispetto ai quali avrebbe dovuto maturare il proprio diritto al corrispettivo (nella misura contrattualmente stabilita dell'80% al netto dell'Iva).
In sintesi, secondo parte appellante, sarebbe pienamente provato, all'esito dell'istruttoria testimoniale,
Part che gli incassi totali di nel trimestre aprile-giugno 2016, come documentati nelle schede dei consumi giornalieri e nei relativi prospetti riepilogativi, ammontano ad € 186.443,26 Iva esclusa;
che Co dunque quanto dovuto a per tale trimestre (80% del complessivo incasso) ammonta quindi ad € Part Co 149.154,61 Iva esclusa;
che, avendo ha pagato ad la minor somma di € 129.265,49 Iva esclusa, il residuo credito di relativo al trimestre aprile-giugno 2016 ammonta ad € Parte_1
19.889,12 oltre Iva;
che gli incassi totali di LLF nel trimestre luglio-settembre 2016, come documentati nelle schede dei consumi giornalieri e nei relativi prospetti riepilogativi, ammontano ad € 297.317,88 Co Iva esclusa;
che quanto dovuto a per tale trimestre (80% del complessivo incasso) ammonta quindi
Part Co ad € 237.854,31 Iva esclusa;
che, avendo pagato ad la minor somma di € 167.678,16 Iva esclusa, il residuo credito di relativo al trimestre luglio-settembre 2016 ammonta Parte_1 ad € 70.176,15 oltre Iva;
che pertanto il credito residuo dell'appellante ammonta a € 109.879,62.
14. In realtà, i testimoni sentiti nel corso del giudizio di primo grado non hanno confermato, né avrebbero potuto ragionevolmente farlo, che ogni singola prestazione asseritamente documentata dalle centinaia documenti cartacei prodotti dall'appellante e non sottoscritti dall'appellata siano state effettivamente rese in un determinato giorno e in un determinato luogo, essendosi detti testi
(ovviamente) limitati a rendere dichiarazioni generiche.
Inoltre, non è vero che le deposizioni assunte siano univoche e convergenti;
al contrario, la teste dell'ufficio amministrativo di ha negato che i conteggi contenuti nel documento di Tes_3 CP_1
mostratole fossero stati elaborati dal suddetto ufficio, dichiarando di non avere mai Parte_1 visto le “schede consumi giornaliere”; che le schede ove sono stati indicati tutti i consumi giornalieri nonché le comande sono stampe prodotte dal gestionale dell'albergo che riguardano le prenotazioni e evidenziano solo il periodo di soggiorno dei clienti, non avendo carattere contabile.
Analoga risposta è stata resa in relazione alle “schede giornaliere”.
La teste ex responsabile dell'amministrazione di , ha dichiarato di avere Tes_1 Parte_1
predisposto personalmente i documenti che le sono stati mostrati in tale qualità, specificando trattarsi dei conteggi redatti da in relazione agli incassi relativi ai servizi offerti alla Parte_1 CP_1
Co nel periodo da aprile a settembre 2016, confermando quindi che si tratta di documenti interni di e da questa unilateralmente predisposti, che non sono risultati conosciuti da CP_1
pagina 9 di 11 Il teste ha dichiarato a sua volta di avere redatto i documenti relativi ai presunti riepiloghi degli Tes_2
incassi indicativi dei consumi giornalieri del bar, solarium, piscina e terme insieme alla collega per conto di , alla luce delle comande e presenze fornite dalla reception Tes_1 Parte_1 dell'hotel in relazione a tutti i punti di ristoro, confermando che erano documenti interni di
[...]
e che i documenti dei consumi giornalieri erano redatti dagli addetti al servizio del bar, tutti Pt_1
dipendenti di . Parte_1
Anche il teste , caposala dell'hotel, ha dichiarato di non aver mai visto i documenti indicati da Tes_4
come riepilogo degli incassi;
quanto ai documenti relativi ai consumi giornalieri del Parte_1
ristorante, il teste ha chiarito di averli redatti in parte personalmente, quale caposala, ma senza valenza contabile.
In conclusione, i testi non hanno affatto confermato il dettagliato contenuto dei numerosissimi documenti (scontrini, comande, riepiloghi, conteggi., ecc.) prodotti da , in gran parte da Parte_1
questa unilateralmente predisposti e tempestivamente e integralmente contestati da Controparte_1
15. Quanto al motivo con il quale si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi, e segnatamente l'emanazione dell'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., per poi precedere a c.t.u., si osserva che lo stesso è inammissibile sotto un duplice profilo: in primo luogo perché
l'appellante non ha minimamente richiamato e sottoposto a critica le ragioni per le quali, nel giudizio di primo grado, detta istanza è stata respinta con ordinanza del18.12.2018, limitandosi invece a insistere per “l'ammissione di tutti i mezzi non già accolti, censurandosi la decisione di rigetto sul punto resa dal Giudice di primo grado”, e in secondo luogo perché, comunque, nelle conclusioni ha formulato la distinta e diversa istanza di “ordine di presentazione del rendiconto ex art. 263 cpc” senza fare alcun cenno alla richiesta ex art. 210 c.p.c., che è, tuttavia, quella contenuta nella parte narrativa dell'atto di citazione in appello e sulla quale è basata l'ultima doglianza.
16. Il gravame risulta dunque nel complesso infondato e va respinto, con conseguente conferma della decisione di primo grado, sia pure in base a diversa motivazione.
17. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
pagina 10 di 11 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
7.1.2025
Il Consigliere rel. est. Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terzaa Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 317/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MAMBELLI MASSIMO APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MARZANI MARCO e dell'avv. POGGI EMANUELE ( ) VIA LARGA 8 20122 MILANO;
C.F._1 Parte_2
( VIA LARGA 8 MILANO C.F._2
APPELLATO CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1075/2021 emessa nella causa recante n. 3048/2017 R.G. dal Tribunale di Forlì in data 28.10.2021, depositata e resa pubblica in data 04.11.2021 e mai notificata, e in accoglimento della presente impugnazione,
▪ in via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, ricorrendone i presupposti per i motivi di cui in narrativa;
▪ in via principale e nel merito: previo ordine di presentazione del rendiconto ex art. 263 cpc, domanda proposta ab initio e che si reitera all'occorrenza, respingere la spiegata opposizione perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. Con conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero in subordinata con condanna di al pagamento di quella diversa e maggiore o Controparte_1 minor somma che dovesse risultare provata e di giustizia.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In via subordinata istruttoria, previa remissione della causa in istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova indicati al punto IV del presente appello.”.
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Per parte appellata: “rigettare l'appello promosso da , per le ragioni esposte con la Parte_1 memoria di costituzione e nelle note di trattazione scritta, da intendersi qui integralmente richiamate e conseguentemente sia confermata la sentenza di primo grado, con condanna di alla Parte_1 refusione delle spese e competenze del presente giudizio di appello.”.
IN FATTO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo esponeva che, con contratto in data Parte_1
1.12.2015, società avente in gestione il complesso delle Terme di Castrocaro, Controparte_1 aveva affidato alla ricorrente la gestione integrale dei punti ristoro presenti all'interno dello stabilimento termale;
che il corrispettivo spettante a per le prestazioni ad essa Parte_1
commissionate era stato contrattualmente disciplinato nel senso che l'incasso complessivo realizzato, al netto dell'Iva, fosse per l'80% di competenza del gestore e per il 20% di LLF, con corresponsione da parte di quest'ultima di un anticipo fisso mensile e omnicomprensivo di € 25.000,00 oltre IVA, con riscontri trimestrali degli incassi entro il giorno 10 successivo alla scadenza del trimestre ed eventuali
Part successivi conguagli a favore di qualora quanto di sua spettanza fosse risultato superiore all'anticipazione corrisposta, ovvero a favore del gestore, qualora la quota di sua spettanza fosse Part risultata superiore alle anticipazioni ricevute;
che, tuttavia in spregio agli accordi negoziali, non aveva mai consentito le verifiche contabili e documentali trimestrali, calcolando in modo unilaterale e
Co arbitrario le somme da essa ritenute dovute a;
che pertanto EC aveva emesso le prime fatture a conguaglio sulla base di conteggi unilaterali, con riserva di verifica, per poi dare corso a una complessa attività di autonomo recupero e accertamento di migliaia e migliaia di documenti interni dei quali disponeva copia (trattandosi della documentazione formata e raccolta dal personale addetto alle varie sale e ai servizi appaltati); che, all'esito, era emerso che i calcoli di LLF erano macroscopicamente Co errati per difetto e che era ancora dovuta a l'ulteriore somma di € 109.879,62.
Tanto premesso, chiedeva e otteneva dal Tribunale di Forlì un decreto ingiuntivo per Parte_1 quest'ultimo importo, oltre interessi e spese, a titolo di residuo corrispettivo residuo dovuto per la gestione dei punti ristoro del complesso termale di Castrocaro Terme nel periodo di aprile-settembre
2016.
2. proponeva opposizione, deducendo l'insussistenza di qualsiasi debito nei Controparte_1 confronti dell'opposta e l'illegittimità della fattura posta a fondamento della pretesa monitoria, che era stata immediatamente contestata con comunicazione del 6.2.2017.
In particolare rilevava che la richiesta di pagamento dei pretesi conguagli era pervenuta solo a distanza di mesi dalla risoluzione del contratto, a seguito della ricezione di contestazioni da parte delle organizzazioni sindacali e dell'ispettorato territoriale del lavoro in ordine al mancato pagamento delle pagina 2 di 11 retribuzioni e del TFR ai propri lavoratori, e che mai nel corso del rapporto , a fronte Parte_1
del regolare invio della documentazione relativa agli acconti mensili e ai conguagli trimestrali, aveva contestato detta documentazione e i conteggi.
Osservava inoltre che la contabilità dei servizi appaltati era di esclusiva competenza di CP_1
la quale, come da contratto, incassava direttamente dai clienti il prezzo dei servizi gestititi da
[...]
, ed eccepiva l'irrilevanza fiscale e contabile della documentazione allegata al ricorso Parte_1
per decreto ingiuntivo, sconosciuta al concedente.
3. Si costituiva l'opposta deducendo che l'onere di provare i fatti estintivi dei Parte_1
propri obblighi contrattuali incombeva su parte opponente ed eccependo la inesatta quantificazione dei corrispettivi spettanti a a conguaglio e l'inadempimento dell'opponente per non avere Parte_1
prodotto in giudizio le proprie scritture contabili e non avere quindi dimostrato che il complessivo ammontare delle somme sino a quel momento corrisposte a fosse pari all'80% del Parte_1
complessivo incasso registrato da aprile a settembre 2016; rilevava altresì che il rapporto contrattuale non si era risolto a causa di un proprio inadempimento, ma in base alla scelta discrezionale ed autonoma di di recedere ad nutum dal contratto in base all'art. 16 dello stesso a far Controparte_1
data dal 15.10.2016.
4. Istruita la causa tramite prove orali, con sentenza n. 1075/2021 il Tribunale di Forlì, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava a rifondere a Parte_1
le spese di lite. Controparte_1
Osservava il giudice che la controversia traeva origine dal contratto denominato “di affidamento in gestione” stipulato in data 1.12.2015 tra le parti, in forza del quale la società , gestore Controparte_1 dell'impianto termale Grand Hotel Terme, sito in Castrocaro Terme, aveva affidato la gestione dei servizi di bar e ristorazione in tutte le numerose aree e spazi a ciò adibiti presso il complesso alla società , specializzata nel settore, per una durata di due anni a decorrere dalla data di Parte_1 sottoscrizione del contratto, con rinnovo automatico di due anni alla scadenza “salva la possibilità per ambedue le parti di non dar corso al rinnovo, comunicandolo all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata, con un preavviso di almeno due tre mesi”; era inoltre previsto, ai sensi dell'art. 16, che entrambe le parti, al termine del periodo concordato di prova di durata semestrale, potessero recedere liberamente dal contratto, dandone comunicazione all'altra almeno 30 giorni prima della scadenza, facoltà in concreto esercitata da con raccomandata del 14.7.2016. Controparte_1
Quanto al corrispettivo, l'art. 4 , rubricato “Fatturazione e pagamento royalties”, prevedeva che: “4.1. Part Fermo restando che il servizio, nelle sue diverse articolazioni, sarà fatturato da ai clienti e di conseguenza la stessa LLF incasserà quanto dovuto, resta inteso che l'incasso complessivo così
pagina 3 di 11 Part realizzato sarà, al netto dell'IVA, per l'80% di competenza del gestore e per il 20% di LLF, ma provvederà a corrispondere al gestore un anticipo fisso mensile onnicomprensivo di euro 25.000,00, oltre IVA, a fronte di fatture di eguale importo emesse dal gestore. A questo riguardo Parte_1
provvederà ad emettere a inizio di ogni mese una fattura di euro 25.000,00 oltre IVA da liquidarsi
[...]
entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo.
4.2. In ragione di quanto sopra previsto, le parti Part concordano che ogni tre mesi verrà effettuato un riscontro degli incassi di per il servizio, della
Part quota dell'80% di competenza del gestore e di quanto già anticipato da al gestore nel trimestre di riferimento in accordo al punto 4.1.. Resta così inteso che nel caso in cui, al termine delle verifiche e riscontri che saranno effettuati entro il giorno 10 successivo alla scadenza del trimestre, il conguaglio
Part risulti favorevole a , nel senso cioè che quanto di sua spettanza è superiore all'anticipazione
Part corrisposta, il gestore emetterà apposita nota di accredito a favore di;
qualora invece il conguaglio risulti favorevole al gestore e cioè la quota di sua spettanza sia superiore alle anticipazioni ricevute lo stesso emetterà la relativa fattura di conguaglio.
4.3. Le note di credito e le fatture emesse a conguaglio in acconto a quanto sopra precisato, saranno a saldo di qualsivoglia reciproca pretesa riferita al servizio svolto nel trimestre di competenza. (…)”.
L'accordo sul corrispettivo, soggetto alle verifiche e ai riscontri delle parti (entro il giorno 10 successivo alla scadenza del trimestre), stabiliva che, decorso tale termine, il saldo fosse definitivo, in quanto l'art.
4.3. precisava che “le note di accredito e le fatture emesse (…) saranno a saldo di qualsiasi reciproca pretesa riferita al servizio svolto nel trimestre di competenza”, al fine di delimitare anche temporalmente eventuali questioni al riguardo.
Orbene, aveva esperito, in sede monitoria, azione di adempimento con riferimento al Parte_1
pagamento di ulteriori corrispettivi a titolo di conguaglio in relazione ai trimestri aprile-giugno 2016 e luglio-settembre 2016 e parte opponente ne aveva eccepito la non debenza.
Ma, alla luce dell'interpretazione del regolamento contrattuale nel suo complesso, della ulteriore documentazione prodotta dalle parti e dalle risultanze dell'istruttoria orale espletata, la pretesa creditoria di non appariva fondata, in quanto tardiva e contraria alle previsioni Parte_1 contrattuali, non avendo l'opposta tempestivamente e ritualmente contestato le pretese irregolarità nella contabilizzazione dei propri corrispettivi nel corso nel rapporto contrattuale ovvero prima dell'emissione delle fatture a saldo in relazione ai trimestri considerati, ma solo a distanza di mesi, senza fornire la prova di puntuali e tempestive contestazioni dei vari conteggi, né della richiesta delle ulteriori somme richieste a titolo di conguaglio.
Sottolineava al riguardo il tribunale che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di fatture, spettava a chi facesse valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo del pagina 4 di 11 proprio preteso credito, non potendo la sola fattura commerciale, costituente titolo idoneo per l'emissione del decreto, integrare una esaustiva fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa, in caso di specifica contestazione della controparte commerciale.
Peraltro, la fattura n. 1/2017 emessa in data 1.2.2017 era stata già specificamente contestata dal concedente nell'immediatezza della ricezione, con relativa comunicazione inoltrata Controparte_1
via pec in data 6.2.2017.
D'altronde, era assorbente il meccanismo negoziale di determinazione e di pagamento dei corrispettivi del gestore del servizio, peraltro sempre applicato nel corso del rapporto negoziale tra le parti;
risultava in particolare confermata la conoscenza e la ricezione dei documenti contabili relativi ai conteggi degli incassi dei trimestri aprile-giugno 2016 e luglio-settembre 2016.
Nel primo caso, infatti, il documento n. 5 prodotto da parte opponente e relativo al trimestre aprile- giugno 2016 presentava in calce una sottoscrizione “per ricevuta documenti salvo verifiche”, non formalmente contestata né disconosciuta nelle more nel presente giudizio, in cui parte opposta si doleva nella sostanza della carenza di valore probatorio dello stesso documento in quanto atto di formazione unilaterale.
Nel secondo caso, quanto al documento n. 5 bis prodotto sempre da parte opponente e relativo ai conteggi degli incassi relativi al trimestre luglio-settembre 2016, pur in assenza di analoga sottoscrizione per ricevuta, risultava comunque adeguatamente provata la conoscenza di tali conteggi in capo a prima dell'emissione della propria fattura n. 183/2016 del 19.12.2016 a saldo Parte_1
dei conguagli del relativo periodo.
Proprio con l'emissione della fattura in oggetto, da cui testualmente emergeva il riferimento a “Vostri conteggi del 7.10.2016”, emergeva la volontà di , per fatto concludente, di accettare i Parte_1
contenuti della predetta contabilità ricevuta con mail proprio del 7.10.2016.
Anche a tale data non emergeva formalmente nessuna contestazione né tantomeno una formale richiesta di approfondimenti per ulteriori verifiche in ordine alla documentazione attestante gli incassi di posti alla base dei conguagli definitivi di periodo. Controparte_1
In sintesi, l'emissione delle fatture n. 99/2016 del 8.07.2016 a saldo dei conguagli trimestrali al
30.06.2016 e n. 183/2016 a saldo dei conguagli trimestrali luglio – agosto - settembre 2016 costituiva l'accettazione tacita e concludente dei conteggi in questione, nonché il “saldo di qualsiasi reciproca pretesa riferita al servizio svolto nel trimestre di competenza”.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello ha resistito . Parte_1 Controparte_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.4.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
pagina 5 di 11 6. Con il primo motivo l'appellante lamenta che, nonostante nel giudizio di primo grado sia emerso che non sia stata posta in condizione non solo di compiere nel contraddittorio le Parte_1
“verifiche e riscontri” contrattualmente previsti dall'art. 4 del contratto tra le parti, ma neppure di eseguire i doverosi controlli sui conteggi unilateralmente formulati da non avendo Controparte_1 mai ricevuto da quest'ultima la documentazione dell'“incasso complessivo così realizzato” a supporto degli stessi, e sia stata pertanto costretta, una volta emesse le prime fatture a conguaglio sulla scorta del
Part conteggio unilaterale di con ovvia riserva di verifica, a una complessa attività di autonomo recupero e controllo di un'enorme mole di documentazione, accertando la grossolana erroneità per difetto dei calcoli di controparte, il tribunale abbia incomprensibilmente omesso di tenere conto di tale circostanza, pacifica e indiscussa tra le parti, che avrebbe dovuto essere invece valutata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e sarebbe di per sé idonea e sufficiente a inficiare l'argomentazione, sulla quale è imperniata Co Part la sentenza impugnata, della pretesa implicita accettazione, da parte di , dei conteggi di
7. Con il secondo motivo si lamenta che, nonostante sia stato documentato e provato testimonialmente che abbia corrisposto a una somma inferiore all'80% stabilito Controparte_1 Parte_1 dall'art. 4 del contratto, il primo giudice abbia del tutto omesso di prendere in considerazione gli esiti dell'istruttoria orale, decidendo sulla base di argomentazioni che, qualora fondate, avrebbero reso la stessa del tutto superflua.
Invero, il tribunale avrebbe errato nel ritenere che le parti avessero inteso circoscrivere temporalmente il periodo in cui regolare i rispettivi rapporti di dare-avere, individuando nel giorno 10 del mese successivo a quello di chiusura del trimestre il termine ultimo per esperire le verifiche cui EC aveva diritto, e nell'emissione di fattura da parte di quest'ultima il momento di definitivo saldo dei relativi rapporti, in quanto una simile interpretazione sarebbe contrastante con la ratio stessa dell'art. 4 del contratto e con l'interpretazione sistematica e secondo buona fede del complessivo regolamento;
infatti i contraenti, laddove avevano inteso stabilire la natura tassativa di un termine, lo avevano specificamente previsto, con espressione chiara e inequivoca, ad esempio stabilendo all'art. 4 che gli anticipi sui corrispettivi dovuti per i singoli trimestri fossero “da liquidarsi entro e non oltre il giorno
10 del mese successivo”, mentre si erano invece limitate a prevedere che le suddette verifiche contabili dovessero essere ultimate “entro il giorno 10”. Co Inoltre, e in ogni caso, era evidente che avrebbe dovuto ricevere, ai sensi dell'art. 4, la Part documentazione in base alla quale aveva svolto i propri conteggi affinché potessero essere celermente svolti i riscontri e le verifiche di esattezza di cui all'articolo suddetto.
L'interpretazione resa dal primo giudice confliggerebbe dunque non soltanto con il dato letterale della previsione contrattuale, ma altresì con il canone di correttezza e buona fede.
pagina 6 di 11 8. Con il terzo motivo si censura l'affermazione circa la “carenza di prova” genericamente addebitata a dal tribunale, che avrebbe disatteso completamente e senza valida motivazione Parte_1
Cont gli esiti delle convergenti dichiarazioni testimoniali, incluse quelle rese dai testi dedotti da , che
Co avevano confermato i documenti prodotti da e i relativi conteggi e in base alle quali era emerso che
Part gli incassi totali di nel trimestre aprile-giugno 2016 ammontavano ad € 186.443,26 IVA esclusa e Co che, pertanto, quanto dovuto a per tale trimestre (80% del complessivo incasso) ammontava ad €
149.154,61 IVA esclusa, con conseguente residuo credito di per detto trimestre di € Parte_1
Part 19.889,12 oltre IVA;
che gli incassi totali di nel trimestre luglio-settembre 2016 ammontavano ad Co
€ 297.317,88 Iva esclusa e che, pertanto, quanto dovuto a per tale trimestre (80% del complessivo incasso) ammontava ad € 237.854,31 IVA esclusa, con conseguente residuo credito di Parte_1 relativo a tale trimestre di € 70.176,15 oltre IVA, per un credito complessivo residuo di €
[...]
109.879,62.
9. Con il quarto motivo si lamenta la mancata ammissione dei restanti mezzi istruttori, per l'ipotesi in cui si ritenga il credito di non pienamente provato, con reiterazione in particolare Parte_1 dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di documentazione fiscale e contabile al fine di verificare, attraverso una consulenza tecnica d'ufficio contabile di cui si è altresì chiesta l'ammissione, quale siano stati gli incassi effettivi dell'odierna appellata nel periodo di riferimento aprile – settembre 2016, se gli importi corrisposti ad rappresentino l'80% degli incassi ai sensi dell'art. 4 Parte_1
del contratto di appalto e quale sia il residuo debito di LLF.
10. Il primo motivo è inammissibile, in quanto relativo a circostanze non decisive, e comunque infondato.
Invero, il fatto che non abbia mai consegnato a la documentazione Controparte_1 Parte_1
relativa agli incassi complessivi realizzati nei trimestri aprile-giugno 2016 e luglio-settembre 2016 al fine di consentire a quest'ultima di verificare se le somme versate la Long Life per detti periodi siano o meno congrue e conformi a quanto previsto dall'art. 4 del contratto tra le parti e la sussistenza un debito residuo a tale titolo è irrilevante ai fini dell'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del complessivo importo asseritamente spettante a titolo di conguagli, oggetto della pretesa monitoria.
In proposito, il relativo onere grava sulla parte oggi appellante, come affermato dal primo giudice con statuizione non oggetto di impugnazione, e la mancata consegna della documentazione non comporta, di per sé, che la domanda sia fondata.
11. Analoghe considerazioni valgono per la censura, facente parte del secondo motivo, concernente l'asserita erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che le parti abbiano inteso limitare temporalmente ai dieci giorni successivi alla chiusura dei trimestri di pagina 7 di 11 riferimento la possibilità, per , di espletare le verifiche relative alla documentazione Parte_1
degli incassi complessivi realizzati da Controparte_1
Al riguardo, sebbene l'interpretazione resa dal primo giudice circa la natura di termine di decadenza della previsione contenuta nell'art. 4 (secondo la quale le suddette verifiche contabili in questione dovevano essere ultimate “entro il giorno 10”) non appaia condivisibile sia alla luce del tenore letterale della clausola, sia del raffronto con le altre previsioni contrattuali - quali, ad esempio, quella che stabiliva che gli anticipi sui corrispettivi per i singoli trimestri dovessero essere liquidati “entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo” - , tuttavia l'argomento non è dirimente ai fini della decisione della controversia, che ha ad oggetto l'accertamento e la quantificazione dei maggiori corrispettivi richiesti rispetto a quelli già versati.
12. Appare dunque necessario procedere all'esame congiunto delle restanti doglianze, tutte vertenti sulla sussistenza o meno della prova del credito vantato.
Secondo l'appellante, la propria pretesa sarebbe dimostrata alla luce delle deposizioni testimoniali Cont assunte in primo grado, incluse quelle rese dai testi dedotti da , che avrebbero confermato i
Co documenti prodotti da e i relativi conteggi, e in particolare che quest'ultima aveva eseguito tutte le prestazioni nei punti ristoro ad essa affidati, nel periodo da aprile a settembre 2016; che i documenti prodotti, fondanti il calcolo per la determinazione del credito di EC, consistono nelle schede recanti l'indicazione di tutti i consumi giornalieri presso il Ristorante Grand Hotel, il Bar Chini, il Bar
Solarium, Piscina e Terme, nonché i relativi fogli presenze e comande, per il periodo da aprile a settembre 2016; che, applicando ai fogli presenza i corrispettivi contrattualmente stabiliti e integrando il relativo calcolo con consumi extra e clienti esterni, si ottiene il fatturato per giornata di
[...]
CP_1
13. Segnatamente, i testi e e il teste di controparte Testimone_1 Tes_2 Tes_3 CP_4 avrebbero confermato che “tutte le prestazioni nei luoghi indicati [aree ristorazione, bar, caffè, tutte le sale, aree esterne, spazi comuni e padiglione delle feste] sono state svolte da ”; tutti i Parte_1
testi, compresi quelli di controparte, avrebbero confermato: che il documento 6) del fascicolo di fase monitoria rappresenta copia del libro corrispettivi relativo a bar piscina, solarium e terme;
che i documenti 2), 3) e 4) del fascicolo di merito contengono le schede ove sono stati indicati tutti i consumi giornalieri presso il nonché le comande e i fogli presenza dei clienti per il Parte_5
periodo da aprile a settembre 2016; che i documenti 5) e 6) del fascicolo di merito contengono le schede ove sono indicati tutti i consumi giornalieri presso il Bar Chini, con allegate comande, nonché quelle relative al Bar Solarium, Piscina e Terme.
pagina 8 di 11 Tali documenti rappresenterebbero la base di calcolo per la ricostruzione degli incassi totali ricevuti da Part Co
e rispetto ai quali avrebbe dovuto maturare il proprio diritto al corrispettivo (nella misura contrattualmente stabilita dell'80% al netto dell'Iva).
In sintesi, secondo parte appellante, sarebbe pienamente provato, all'esito dell'istruttoria testimoniale,
Part che gli incassi totali di nel trimestre aprile-giugno 2016, come documentati nelle schede dei consumi giornalieri e nei relativi prospetti riepilogativi, ammontano ad € 186.443,26 Iva esclusa;
che Co dunque quanto dovuto a per tale trimestre (80% del complessivo incasso) ammonta quindi ad € Part Co 149.154,61 Iva esclusa;
che, avendo ha pagato ad la minor somma di € 129.265,49 Iva esclusa, il residuo credito di relativo al trimestre aprile-giugno 2016 ammonta ad € Parte_1
19.889,12 oltre Iva;
che gli incassi totali di LLF nel trimestre luglio-settembre 2016, come documentati nelle schede dei consumi giornalieri e nei relativi prospetti riepilogativi, ammontano ad € 297.317,88 Co Iva esclusa;
che quanto dovuto a per tale trimestre (80% del complessivo incasso) ammonta quindi
Part Co ad € 237.854,31 Iva esclusa;
che, avendo pagato ad la minor somma di € 167.678,16 Iva esclusa, il residuo credito di relativo al trimestre luglio-settembre 2016 ammonta Parte_1 ad € 70.176,15 oltre Iva;
che pertanto il credito residuo dell'appellante ammonta a € 109.879,62.
14. In realtà, i testimoni sentiti nel corso del giudizio di primo grado non hanno confermato, né avrebbero potuto ragionevolmente farlo, che ogni singola prestazione asseritamente documentata dalle centinaia documenti cartacei prodotti dall'appellante e non sottoscritti dall'appellata siano state effettivamente rese in un determinato giorno e in un determinato luogo, essendosi detti testi
(ovviamente) limitati a rendere dichiarazioni generiche.
Inoltre, non è vero che le deposizioni assunte siano univoche e convergenti;
al contrario, la teste dell'ufficio amministrativo di ha negato che i conteggi contenuti nel documento di Tes_3 CP_1
mostratole fossero stati elaborati dal suddetto ufficio, dichiarando di non avere mai Parte_1 visto le “schede consumi giornaliere”; che le schede ove sono stati indicati tutti i consumi giornalieri nonché le comande sono stampe prodotte dal gestionale dell'albergo che riguardano le prenotazioni e evidenziano solo il periodo di soggiorno dei clienti, non avendo carattere contabile.
Analoga risposta è stata resa in relazione alle “schede giornaliere”.
La teste ex responsabile dell'amministrazione di , ha dichiarato di avere Tes_1 Parte_1
predisposto personalmente i documenti che le sono stati mostrati in tale qualità, specificando trattarsi dei conteggi redatti da in relazione agli incassi relativi ai servizi offerti alla Parte_1 CP_1
Co nel periodo da aprile a settembre 2016, confermando quindi che si tratta di documenti interni di e da questa unilateralmente predisposti, che non sono risultati conosciuti da CP_1
pagina 9 di 11 Il teste ha dichiarato a sua volta di avere redatto i documenti relativi ai presunti riepiloghi degli Tes_2
incassi indicativi dei consumi giornalieri del bar, solarium, piscina e terme insieme alla collega per conto di , alla luce delle comande e presenze fornite dalla reception Tes_1 Parte_1 dell'hotel in relazione a tutti i punti di ristoro, confermando che erano documenti interni di
[...]
e che i documenti dei consumi giornalieri erano redatti dagli addetti al servizio del bar, tutti Pt_1
dipendenti di . Parte_1
Anche il teste , caposala dell'hotel, ha dichiarato di non aver mai visto i documenti indicati da Tes_4
come riepilogo degli incassi;
quanto ai documenti relativi ai consumi giornalieri del Parte_1
ristorante, il teste ha chiarito di averli redatti in parte personalmente, quale caposala, ma senza valenza contabile.
In conclusione, i testi non hanno affatto confermato il dettagliato contenuto dei numerosissimi documenti (scontrini, comande, riepiloghi, conteggi., ecc.) prodotti da , in gran parte da Parte_1
questa unilateralmente predisposti e tempestivamente e integralmente contestati da Controparte_1
15. Quanto al motivo con il quale si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi, e segnatamente l'emanazione dell'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., per poi precedere a c.t.u., si osserva che lo stesso è inammissibile sotto un duplice profilo: in primo luogo perché
l'appellante non ha minimamente richiamato e sottoposto a critica le ragioni per le quali, nel giudizio di primo grado, detta istanza è stata respinta con ordinanza del18.12.2018, limitandosi invece a insistere per “l'ammissione di tutti i mezzi non già accolti, censurandosi la decisione di rigetto sul punto resa dal Giudice di primo grado”, e in secondo luogo perché, comunque, nelle conclusioni ha formulato la distinta e diversa istanza di “ordine di presentazione del rendiconto ex art. 263 cpc” senza fare alcun cenno alla richiesta ex art. 210 c.p.c., che è, tuttavia, quella contenuta nella parte narrativa dell'atto di citazione in appello e sulla quale è basata l'ultima doglianza.
16. Il gravame risulta dunque nel complesso infondato e va respinto, con conseguente conferma della decisione di primo grado, sia pure in base a diversa motivazione.
17. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
pagina 10 di 11 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
7.1.2025
Il Consigliere rel. est. Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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