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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/09/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 565/2025 RG avente ad oggetto:
«Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc» CP_1
TRA
- rappresentato e difeso dagli Avvocati MORO Parte_1
GIANCARLO e CAPUZZO MARTA ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del legale Controparte_2 rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocato APRILE
SERGIO ed elettivamente domiciliato come in SANTA CROCE 929 30100
VENEZIA
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/03/2025 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, il ricorrente ha convenuto l' chiedendo « I. per le ragioni CP_1 espresse nella parte narrativa, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente al ricalcolo/ricostituzione della pensione in godimento mediante applicazione delle regole previste per il calcolo del trattamento pensionistico con il sistema retributivo in ordine al quantum;
II. conseguentemente, condannarsi l a CP_1 riliquidare il trattamento in godimento con corresponsione in favore del
1 ricorrente delle differenze sui ratei maturati, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con rifusione di spese e competenze professionali in favore degli scriventi difensori e con distrazione a favore dei medesimi che dichiarano di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi».
Nel costituirsi Controparte_2 ha contestato la pretesa del ricorrente e concluso « rigettare il ricorso, spese e maggiorazioni rifuse»
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. Il ricorrente espone che con sentenza n. 244/2017, passata in giudicato, il Tribunale di Venezia ha accolto la sua domanda condannando CP_ l' ad operare la rivalutazione contributiva per il coefficiente 1,25 in relazione al periodo di lavoro di accertata esposizione ad amianto dal
21/4/1987 al 31/12/1997 ed in particolare il suo « diritto alla rivalutazione del periodo contributivo di comprovata esposizione qualificata (...) per il coefficiente 1,25 utile ai soli fini della misura della pensione»; di aver conseguito la pensione anticipata (categoria VO numero 10312358) con CP_ decorrenza 1° agosto 2021, come da provvedimento del 16 agosto 2021.
2. Il ricorrente lamenta che la maggiorazione contributiva riconosciuta con la sentenza citata non è stata in concreto correttamente conteggiata ai fini della determinazione del quantum, in quanti la pensione corrispostagli è stata calcolata secondo il c.d. sistema misto, mentre a seguito alla rivalutazione contributiva riconosciuta con la sentenza n. 244/2017, egli ricorrente avrebbe avuto diritto di vedersi liquidata la pensione mediante applicazione del sistema di calcolo retributivo. L'art. 47, Legge 326/2003 non ha fatto altro che ridurre il beneficio già contemplato dalla precedente disciplina limitando il diritto ai soli fini della misura della pensione, e non più dell'accesso anticipato alla stessa e riducendo il coefficiente moltiplicatore da 1,50 a 1,25 ai fini del calcolo del trattamento pensionistico. La supervalutazione contributiva accertata in giudizio si traduce quindi nell'aumento dell'anzianità contributiva
(per il coefficiente 1,25) riferita a tale periodo di lavoro di accertata esposizione
2 qualificata ad asbesto. Ciò che resta invariato è l'oggetto della rivalutazione contributiva, ovvero il periodo di lavoro di comprovata esposizione alle polveri che, nel nostro caso, va dall'aprile del 1987 al dicembre del 1997. La supervalutazione contributiva accertata in giudizio si traduce quindi nell'aumento dell'anzianità contributiva (per il coefficiente 1,25) riferita a tale periodo di lavoro di accertata esposizione qualificata ad asbesto. Richimati gli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 503/1992, art. 1 l. 335/1995 conclude che in applicazione di tali disposizioni il ricorrente ha autonomamente maturato il diritto a pensione con decorrenza 1° agosto 2021 e che, considerando l'incidenza della rivalutazione contributiva per il coefficiente 1,25 del periodo di lavoro indicato in sentenza, egli ha certamente maturato il diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico con applicazione del sistema di calcolo retributivo, potendo far valere, alla data del 31 dicembre 1995, un numero di settimane di contribuzione ben superiore alle 936 (corrispondenti ai 18 anni) richieste dalla norma citata.
3. Ciò posto il ricorso deve essere rigettato poiché ciò che viene rivalutato ai sensi dell'art. 13 e 47 citati sono i contributi versati e non l'anzianità contributiva.
4. Come correttamente rilevato dall' « (...) Sia nel vecchio che nel CP_1 nuovo regime, comunque, secondo il rispettivo ambito di applicazione, il beneficio in questione è stato previsto come finalizzato ad agire sulla pensione concretamente ottenibile, secondo il regime proprio della stessa, senza riguardo ad ulteriori ed eventuali ripercussioni dell'anzianità contributiva, come il regime del cumulo richiamato dalla Corte territoriale» (vd. Cass. 6 luglio 2015 n. 13870), con la conseguente impossibilità che la rivalutazione possa alterare il rapporto tra la quota A e la quota B di pensione. Se la rivalutazione ha l'unico effetto di modificare la misura della prestazione ma non può alterare il regime né la modalità di calcolo della prestazione, allora la richiesta di passare dal sistema contributivo o dal sistema misto al retributivo non è fondata.
5. Come evidenziato dall e dalla stessa parte ricorrente che ha ben CP_1 richiamato la normativa in materia lo spartiacque tra il sistema misto e il
3 sistema retributivo, posto al 31/12/1992, tra chi a tale data poteva far valere un'anzianità superiore a 18 anni di contribuzione e chi non ne era in possesso, non può che riguardare l'anzianità effettiva posseduta e non l'anzianità rivalutata giacché mediante la rivalutazione di cui alla legge 326/2003 non è possibile utilizzare il moltiplicatore «ai fini della maturazione del diritto di accesso alle [prestazioni pensionistiche]».
6. Correttamente dunque l' ha provveduto a rivalutare il periodo CP_2 indicato in sentenza per il coefficiente 1.25% poiché la pensione controversa è stata calcolata con applicazione del c.d. sistema misto, con calcolo della prestazione sulla base del metodo contributivo a partire dal 01/01/1996, non avendo il ricorrente un'anzianità contributiva maggiore a 18 anni alla data del
31/12/1995.
7. Sussistono tuttavia gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, per intero, quale l' assoluta novità della questione trattata (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma
1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
Venezia, all'udienza del 23/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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