Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7382/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli giudice dott.ssa Simona Iavazzo giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 7382 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 23.10.2024, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., avente ad oggetto separazione giudiziale,
TRA
, c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Mattinata, alla via Coppa n. 36, presso lo studio dell'avv. MINUTI MADDALENA, c.f. , dalla quale C.F._2
è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- RICORRENTE
E
, c.f.: , elettivamente domiciliato CP_1 C.F._3 in Manfredonia, alla via Pulsano n. 35/A, presso lo studio dell'avv.
ATTANASIO PAOLO, c.f. dal quale è rappresentato C.F._4
e difeso in virtù di procura in atti
- RESISTENTE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come in atti;
il PM ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co 2 n.4 c.p.c. e 118 disp.tt. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1.Con ricorso depositato in data 14.12.2021, la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Mattinata (FG) in data 24.04.2019 con
(atto n.1, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2019) e che CP_1 dall'unione coniugale era nata la figlia (nata il [...]) – Per_1 chiedeva all'intestato Tribunale: di pronunciare la separazione tra i coniugi, con addebito al resistente e richiesta di risarcimento del danno subito dalla rottura del rapporto matrimoniale;
di assegnare alla ricorrente la casa coniugale, con le relative pertinenze, per poterci abitare con la figlia;
di onerare il resistente dell'obbligo di versare euro 600,00 mensili per il mantenimento della figlia minore ed euro 400,00 mensili per il mantenimento della moglie;
di onerare il resistente, in via esclusiva, delle spese straordinarie per la figlia e per la moglie e, infine, di attribuire alla figlia minore anche il cognome materno.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente deduceva che già prima del matrimonio le parti si erano trasferite in Francia, in quanto lì il resistente svolgeva il lavoro da chef, diventando anche socio della società dove lavorava e, dopo il matrimonio, l' facendo rientro in Francia, trovava presso Pt_1
l'abitazione ciglia finte e macchie di fondotinta sulle lenzuola e,
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successivamente, veniva a conoscenza di tradimenti del resistente, che era solito frequentare discoteche.
Ritornati a vivere in Italia, dapprima la sola ricorrente già durante la gravidanza e dopo anche il resistente, la situazione tra le parti era degenerata, in quanto il resistente non si occupava della figlia, passava molto tempo fuori con gli amici e non dava alla ricorrente nemmeno i soldi per poter fare la spesa, fino a decidere di non vivere più insieme, da quando una sera la ricorrente, con l'aiuto del padre, si allontanava dalla casa, poiché il resistente, tornato a casa ubriaco, aveva iniziato a gridare ed inveire contro la moglie e, da quel momento, non le era più stato consentito dal marito di fare rientro in casa, chiedendole la restituzione delle chiavi.
Con note di trattazione scritta per l'udienza presidenziale, la ricorrente asseriva che il aveva fatto rientro in Francia, ritornando a lavorare CP_1
presso la stessa azienda cui lavorava prima di rientrare in Italia, avendo, nel frattempo, svolto solo attività lavorativa non tracciabile.
In data 18.02.2022 si costituiva in giudizio il resistente, il quale, non opponendosi alla domanda di separazione, contestava tutto quanto dichiarato da controparte e, pertanto, chiedeva all'intestato Tribunale: di dichiarare la separazione tra i coniugi;
di rigettare la richiesta di assegnazione della casa in questione non ritenuta abitazione familiare;
di affidare la minore ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso la madre e con disciplina del diritto di visita paterno;
di porre a suo carico un assegno mensile di mantenimento per la figlia minore di euro 200,00, oltre a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie in favore della stessa;
di rigettare la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
di rigettare le domande di addebito e di risarcimento del danno formulate dalla ricorrente e, infine, di rigettare anche la domanda relativa all'attribuzione alla minore anche del cognome materno.
Il Presidente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.02.2022, pronunciava in data 05.03.2022 l'ordinanza con la quale adottava i
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provvedimenti temporanei ed urgenti nei seguenti termini: “autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
affida la figlia minore , in atti generalizzata, in via congiunta ad entrambi i Per_1
genitori, prevedendo che resti collocata stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore il martedì, il giovedì ed il sabato di ogni settimana, dalle ore 14,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal
31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
rigetta, allo stato, la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla ricorrente in considerazione di elementi probatori che inducono a ritenere, quanto meno dubbio, che l'immobile del quale si chiede la assegnazione abbia effettivamente assurto alla dimensione di casa coniugale, intesa come continuativo e stabile centro di riferimento affettivo soprattutto per la minore;
pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, versando alla moglie la somma mensile di € 300,00, entro
e non il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere
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nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia;
nessun assegno, allo stato, deve essere posto a carico del resistente in favore della moglie, sia in considerazione del breve periodo di convivenza matrimoniale, sia in considerazione dei titoli di studio posseduti dalla ricorrente, che unitamente alla giovane età della stessa, le consentono di inserirsi pienamente nel mondo del lavoro”; inoltre, nominava il Giudice istruttore, per il proseguo della causa innanzi allo stesso.
Con memoria integrativa, la ricorrente asseriva che tale provvedimento del
Presidente si palesava ingiusto, chiedendone una modifica in punto di assegnazione della casa e di mantenimento, ribadendo le proprie richieste iniziali, mentre il resistente manifestava la volontà di aderire a quanto statuito dal Presidente, chiedendo contestualmente l'adozione di una sentenza parziale sullo status.
All'udienza dell'08.06.2022, il Giudice istruttore rigettava la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale, rinviando all'udienza del 16.11.2022 per la precisazione delle conclusioni sullo status, riservando la concessione dei richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. all'atto della rimessione della causa sul ruolo.
La ricorrente faceva richiesta di svolgimento di tale udienza in presenza, allegando il rigetto della Corte d'Appello di Bari per improcedibilità in merito al reclamo avverso l'ordinanza presidenziale da lei sollevato.
All'udienza del 16.11.2022 le parti comparivano personalmente dinanzi al
Giudice e, all'esito, veniva disposto il rinvio per l'omologa dei patti tra le parti o, in alternativa, per la prosecuzione del giudizio.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 07.12.2022, la ricorrente, dimostrando la situazione nella quale versava, richiedeva nuovamente la modifica dell'ordinanza presidenziale e il reclamava la pronuncia CP_1
parziale sullo status.
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Il Giudice, pertanto, all'udienza del 07.12.2022 disponeva, considerato il pignoramento sull'abitazione nella quale abitava la ricorrente, nonché la situazione economica di quest'ultima, con una bimba in tenera età a cui dover provvedere, la modifica parziale dell'ordinanza presidenziale, prevedendo un aumento del mantenimento per la figlia minore a carico del resistente in euro
550,00, rinviando per le precisazioni delle conclusioni sullo status.
Con sentenza n. 1966/2023 pubblicata in data 12.07.2023, il Tribunale pronunciava sentenza parziale di separazione, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio, con la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Il resistente richiedeva la revoca/modifica dell'ordinanza assunta in data
07.12.2022, con la quale il giudice aumentava il mantenimento per la minore, ritenendola illegittima per violazione del contraddittorio e un'anticipazione dell'udienza in presenza, al fine di ridefinire l'importo del mantenimento ad euro 150,00 o altro importo ritenuto equo di giustizia e il diritto di visita paterno, concentrandolo in giorni sette consecutivi per ogni mese, chiedendo di poterla portare anche in Francia.
La ricorrente, invece, con istanza presentata fuori udienza, chiedeva la pronuncia in merito alla domanda di assegnazione del cognome materno alla bambina, con conseguente rigetto dell'istanza da parte del Giudice, che sollevava al riguardo l'inammissibilità d'ufficio in tale sede;
il Giudice, inoltre, considerava non necessario anticipare l'udienza come richiesto dal resistente.
Entrambe le parti depositavano memorie e, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.05.2024, pronunciava, in data 21.05.2024,
l'ordinanza con quale preliminarmente sollevava d'ufficio il rilievo dell'inammissibilità di alcune domande proposte e rimodulava il diritto di visita paterno e il mantenimento per la minore nei seguenti termini: diritto di visita “in modo ampio previo accordo con la madre;
in mancanza di accordo con la ricorrente il padre, in considerazione delle circostanze di lavoro che
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gli impongono la permanenza all'estero, potrà in ogni caso vedere e tenere con sé la figlia continuativamente laddove torni per non più di una settimana al mese in Italia, dando un preavviso di almeno una settimana e comunque nel rispetto degli impegni di vita e scolastici della minore;
dispone videochiamate quotidiane di durata non superiore a 30 minuti in un orario serale compreso tra le 18 e le 20 (ore italiane); in caso di rientro stabile in
Italia il padre potrà, invece, vedere la figlia minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore il martedì, il giovedì ed il sabato di ogni settimana, dalle ore 14,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal
31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
in ogni caso
(quindi anche ove il padre non faccia stabile rientro in Italia), nel periodo estivo per venti giorni anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto con date da comunicare alla controparte e viceversa entro il 31 marzo di ogni anno (solo per quest'anno entro il 31 maggio); potrà altresì tenerli con sé il giorno della festa del papà”; inoltre, “considerata la richiesta modifica anche del mantenimento e come, allo stato, il budget economico da investire nei viaggi per poter esercitare il diritto di visita padre-figlia sarà a carico del resistente e come di questo si debba tenere conto ai fini delle capacità al contributo al mantenimento della minore, dispone (unitamente alla modifica del calendario di visita), con decorrenza dal giugno 2024, la riduzione della contribuzione mensile in favore della minore da corrispondere alla ricorrente pari ad un importo mensile di € 400,00 oltre spese straordinarie al 50% come da protocollo;
AUU, se dovuto in favore della minore da percepire al 50% in favore di ciascun genitore”.
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Infine, rigettava le istanze istruttorie delle parti e fissava l'udienza al
23.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Mentre il resistente aderiva alla proposta conciliativa fatta in ordinanza dal
Giudice, la ricorrente, constatata la modifica dell'importo del mantenimento, ne chiedeva l'aumento.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 23.10.2024 le parti reiteravano le proprie conclusioni e, il Giudice, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano comparse conclusionali e la ricorrente anche memoria di replica, con la quale insisteva sull'aumento del mantenimento in favore della minore, sull'accoglimento di tutte le sue richieste e sull'ammissione di tutte le prove articolate.
Pronunziata la sentenza non definitiva sullo status, dichiarativa della separazione, al Collegio resta decidere sulle ulteriori domande.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'attribuzione del doppio cognome alla figlia minore, deve qui intendersi abbandonata, in quanto la stessa ha dichiarato di rinunciarvi, essendo al riguardo pendente un altro giudizio.
Inoltre, prima di passare al merito, va chiarito che il Tribunale ritiene di confermare il provvedimento istruttorio di non ammissione delle prove richieste da entrambe le parti, in quanto, appunto, inammissibili o meramente esplorative o superflue ai fini della decisione alla luce di quanto ci si accinge ad esplicitare.
2.Sull'affidamento, collocazione e diritto di visita della minore.
In ordine all'affidamento della figlia minore, le parti concordano Per_1 per l'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre.
Infatti, non vi sono ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter
c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi, né tantomeno sono stati allegati, profili di inidoneità genitoriale, con collocazione della minore presso la
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madre, con cui ha sempre vissuto dopo la cessazione della convivenza tra i genitori, tenuto conto del principio del best interest dei minori.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter
c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Pertanto, sul punto, va confermato quanto già disposto nell'ordinanza presidenziale del 05.03.2022, che aveva previsto il regime dell'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre.
Per quanto riguarda il diritto di visita paterno, occorre precisare che il resistente ormai vive e lavora in Francia e per questo, dopo l'ordinanza presidenziale (che aveva previsto una disciplina standard del diritto di visita) ha richiesto una modifica della predetta ordinanza, chiedendo che l'esercizio del diritto di visita venisse concentrato in una settimana al mese e chiedendo che gli fosse consentito, tra l'altro, di portare sua figlia in tali occasioni in
Francia, potendo essere prelevata anche da persona da lui delegata.
La ricorrente, ovviamente, si opponeva al fatto che la minore raggiungesse suo padre in Francia.
Il Giudice, a seguito della richiesta del resistente di ottenere una modifica della disciplina del diritto di visita che tenesse conto della lontananza dalla minore per esigenze lavorative, con l'ordinanza del 21.05.2024 ha provveduto a variare sul punto l'ordinanza presidenziale, che aveva disciplinato il diritto di visita in maniera standard, rimodulandolo in modo tale da mettere il padre nelle condizioni di una piena esplicazione del proprio diritto.
Pertanto, è stato ridefinito, nei seguenti termini: “disciplina del diritto di visita in modo ampio previo accordo con la madre;
in mancanza di accordo con la ricorrente il padre, in considerazione delle circostanze di lavoro che gli impongono la permanenza all'estero, potrà in ogni caso vedere e tenere con sé la figlia continuativamente laddove torni per non più di una settimana al mese
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in Italia, dando un preavviso di almeno una settimana e comunque nel rispetto degli impegni di vita e scolastici della minore;
dispone videochiamate quotidiane di durata non superiore a 30 minuti in un orario serale compreso tra le 18 e le 20; in caso di rientro stabile in Italia il padre potrà, invece, vedere la figlia minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore il martedì, il giovedì ed il sabato di ogni settimana, dalle ore 14,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore
21:00 della domenica;
anche ove il padre non rientri a vivere stabilmente in italia: c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
in ogni caso, nel periodo estivo per venti giorni anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto con date da comunicare alla controparte e viceversa entro il 31 marzo di ogni anno;
potrà altresì tenerla con sé il giorno della festa del papà”.
Non essendoci stata opposizione delle parti, si ritiene di dover confermare la disciplina del diritto di visita secondo le modalità appena esposte nel prevalente interesse della minore.
3.Sul mantenimento della minore.
Per quanto riguarda il mantenimento della minore, la ricorrente, nel ricorso introduttivo, chiedeva che il resistente vi contribuisse con un assegno mensile di mantenimento di euro 600,00, con tutte le spese straordinarie a carico del
CP_1
La ricorrente dichiarava che il resistente aveva sempre versato, dalla cessazione della convivenza, euro 600,00 per la minore, salvo poi, con il sentore della separazione, dare solo 200,00 euro mensili.
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Il resistente, invece, nella comparsa di costituzione, chiedeva che fosse posto a suo carico un assegno mensile di euro 200,00, oltre a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie per la minore.
A fronte delle richieste delle parti, con l'ordinanza presidenziale veniva disposto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore con la somma mensile di euro 300,00, oltre alle spese straordinarie da dividersi al 50% tra i due genitori.
Successivamente, nelle more del giudizio, la ricorrente ha richiesto più volte la modifica dell'ordinanza presidenziale in punto di mantenimento, anche con reclamo alla Corte d'Appello, dichiarato improcedibile, e il Giudice, in data
07.12.2022, aumentava il mantenimento a carico del resistente ad euro
550,00, considerando la contingente situazione in cui versava la ricorrente. La stessa deduceva come, infatti, la casa in cui viveva con la bambina e i suoi genitori fosse stata oggetto di pignoramento, dovendo quindi trovare un'altra abitazione ed essendo impossibilitata a svolgere un lavoro a tempo pieno dovendosi occupare della bambina.
Il resistente considerava tale modifica lesiva del principio del contraddittorio e, pertanto, ne chiedeva la revoca, esigendo che l'importo venisse abbassato ad euro 150,00, o altro importo ritenuto equo di giustizia sulla base dei propri redditi.
Successivamente, con ordinanza del 21.05.2024, il Giudice, modificando il diritto di visita, riduceva anche il mantenimento ad euro 400,00 mensili,
“tenuto conto delle spese di viaggio che il resistente dovrà affrontare per esercitare il proprio diritto di visita per stare con la figlia minore”.
Mentre il resistente risulta aver aderito all'importo così stabilito, la ricorrente ha depositato ulteriore istanza di modifica, deducendo come il marito si avvantaggi della statuizione di fatto non facendo visita alla bambina, richiedendo all'uopo che il mantenimento venisse aumentato nuovamente a
550,00 euro mensili.
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Con le comparse conclusionali il resistente ha ribadito di aderire alla proposta conciliativa fatta in ordinanza dal Giudice e dunque all'importo di 400,00 euro mensili, evidenziando tutti i sacrifici per adempiervi, mentre la ricorrente ha reiterato la necessità che il mantenimento venisse stabilito in almeno
550,00 euro mensili.
Relativamente al mantenimento della minore, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali di ciascun figlio, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del resistente, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento della figlia minore contributo che la madre fornisce Per_1
in via diretta, quale genitore collocatario.
Tenuto conto delle richieste delle parti, occorre valutare la situazione economica e reddituale delle parti anche in termini di capacità reddituale oltreché in termini di redditività effettiva in considerazione della giovane età delle parti.
Dagli atti emerge come la ricorrente abbia un reddito annuo da lavoro dipendente di euro 9.216,00 (cfr. modello 730/2024), e versi un canone di locazione mensile di euro 400,00 per la casa nella quale vive con la minore.
Inoltre, la stessa ha dichiarato di essersi iscritta all'università per potere svolgere, al termine del percorso di studi, il lavoro da psicologa.
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Il resistente, invece, vive in Francia e lavora come chef, dichiarando di aver aperto una propria società “Pazza Idea” e percependo uno stipendio mensile di euro 1.024,00, giustificandolo con “secondo la normativa transalpina, tutti gli incassi della società vengono percepiti dallo Stato, che garantisce
l'investimento dell'imprenditore, al quale è riservato uno stipendio mensile di sopravvivenza dell'importo di €1.024,00”; inoltre, lo stesso è gravato dal pagamento mensile del canone di locazione di euro 480,00, il tutto appositamente documentato. La sua situazione reddituale è confermata dalla dichiarazione dei redditi depositata in atti.
A ciò deve aggiungersi che il resistente sosterrà delle spese di viaggio mensili per stare con sua figlia e, nonostante ciò, ha pacificamente aderito all'importo previsto di € 400,00 mensili previsti in favore della minore, dando di tal guisa atto di una maggiore capacità reddituale, sebbene giustificata dall'asserito aiuto economico ricevuto dai nonni, genitori di lui. La ricorrente ha, infatti, sul punto, più volte ribadito come i redditi dichiarati dal resistente non siano rispondenti al vero, poiché per un guadagno così basso, lo stesso non sosterrebbe il sacrificio di vivere in Francia lontano da sua figlia e dai suoi affetti.
Il Collegio ritiene, alla luce del quadro descritto così come emerso, di dover confermare il mantenimento posto a carico del resistente per euro
400,00 mensili come modificato nell'ordinanza del 21.05.2024, sia alla luce dei redditi documentati, sia delle capacità reddituali concretamente dimostrate dal resistente (anche con l'adesione all'importo proposto dal Tribunale) e, sia alla luce della capacità potenziali della ricorrente, la quale – avendo la bambina raggiunto l'età scolare – ben potrà e dovrà impegnarsi in un'attività lavorativa a tempo pieno. A ciò si aggiunga come si deve altresì necessariamente tenere conto delle spese mensili di viaggio che il resistente sosterrà per poter tornare in Italia per stare con sua figlia, adempiendo al proprio dovere di esercitare il diritto di visita paterno, sia del canone di locazione ai fini abitativi su ambo le parti gravante. Non ultimo bisogna
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guardare all'interesse della minore, di soli quattro anni, ed alle sue concrete esigenze che si ritiene poter essere esautorate con l'importo stimato in € 400 mensili oltre il 50% spese straordinarie, dovendo poi anche la madre a sua volta provvedere a contribuire al mantenimento della stessa in via diretta.
A fronte poi delle specifiche contestazioni della ricorrente (secondo la quale il resistente non investirebbe le sostanze contemplate per i viaggi in
Italia per far visita alla figlia) riguardanti l'omesso adempimento del diritto di visita paterno e la conseguente pretesa di ottenere un importo superiore per il mantenimento della minore, si precisa che ove effettivamente il resistente non sosterrà tali spese mensili di viaggio al fine di esercitare il diritto di visita potrà eventualmente valutarsi una rimodulazione, non auspicabile, tuttavia, essendo preminente interesse della minore trascorrere del tempo con il padre e dovendosi creare le condizioni affinché ciò avvenga. Inoltre, nel prossimo futuro quelle stesse spese di viaggio ben potranno essere utilizzate anche per far viaggiare la minore, all'uopo accompagnata, per far a sua volta visita al padre, come ben potrà capitare in occasione delle più lunghe vacanze estive o per permettere in ogni caso al padre di potarla con sé in quel più lungo lasso di permanenza previsto come da calendario ordinario.
Pertanto, il Collegio ritiene dunque congruo onerare il resistente del versamento alla ricorrente, entro il giorno 27 di ciascun mese, della somma mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento della figlia minore, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Inoltre, si dispone che l'A.U.U., se dovuto per la figlia minore, vada percepito al 50% da entrambi i genitori.
4.Sull'assegnazione della casa coniugale.
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Per quanto riguarda la richiesta di assegnazione della casa coniugale della ricorrente, a cui si è sempre opposto il resistente, occorre qui confermare quanto già disposto sul punto nell'ordinanza presidenziale, con la quale la domanda è stata rigettata.
Infatti, la ricorrente ha, invano, nel corso del processo, richiesto al Giudice una modifica dell'ordinanza presidenziale in merito all'assegnazione della casa coniugale, oltre che con reclamo, dichiarato improcedibile, alla Corte
d'Appello.
Sull'assegnazione della casa coniugale, l'art. 337 sexies c.c. prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”. Il Tribunale rileva come, quindi, l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere un idoneo habitat per i figli delle parti.
In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione,
l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico (ex multis Cass.
n. 18603 del 2021; Cass. n. 32231 del 2018; Cass. 18 settembre 2013
n.21334). Ciò per il principio secondo cui “la casa familiare, ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona, deve continuare ad essere il luogo in cui egli trova sicurezza e riparo, anche se i genitori non vivono più insieme, perché la casa è la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale” (si veda Cass. civ. sez 1 ord. n.23501/2023).
In questo caso, nonostante i video e le foto depositate dalla ricorrente, attinenti, a suo dire, a momenti di vita quotidiana trascorsi nella casa in oggetto, non emerge che l'immobile abbia svolto la funzione di casa coniugale, come continuativo e stabile centro affettivo per la minore, alla cui tutela occorre guardare ai fini dell'accoglimento della richiesta assegnazione;
pertanto, va confermato il rigetto di tale domanda anche in considerazione dell'ormai lungo lasso di tempo trascorso per la minore al di fuori di tale
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abitazione e del brevissimo verosimile lasso di tempo in cui la stessa avrebbe ivi dimorato, circostanza tra l'altro non emersa con evidenza di un'effettiva stabilità.
5.Sulla domanda di addebito.
In ordine alla domanda di addebito formulata dall' , questo Tribunale Pt_1
ritiene che la stessa sia fondata e vada rigetta.
Va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre C. 09/2707, C. 07/25618, C. 06/13592, C.
06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762 e, più di recente, Cass. Civ.
Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge ovvero da entrambi comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
La domanda di addebito della separazione proposta dalle parti presuppone, ai fini di una pronuncia di accoglimento, che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) – con onere di allegazione e prova di fatti circostanziati e collocati nel tempo e nello spazio – ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
Ancora, “Per l'addebito di responsabilità della separazione in capo ad uno dei due ex coniugi, è necessario verificare che la crisi del rapporto coniugale sia stata determinata dalla violazione dei doveri coniugali e non da altri fattori
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esterni” (nella specie, la Corte ha sottolineato che la situazione d'intollerabilità della convivenza era maturata in una fase immediatamente vicina al deposito del ricorso di separazione personale e quindi per ragioni diverse dalle violazioni degli obblighi matrimoniali. Infatti, le denunce presentate dalla moglie per maltrattamenti, anche se successivamente risultate infondate, erano per tutelare i figli dal deterioramento del clima familiare, dovuto alla prossimità del ricorso per la separazione)” (Cassazione civile sez. I,
01/02/2016, n.1867).
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che, dal quadro complessivo emergente dagli atti di causa la crisi coniugale è stata la causa e non l'effetto dei comportamenti descritti.
Difatti, va evidenziato che la ricorrente ha posto a sostegno della propria domanda di addebito innanzitutto la violazione dell'obbligo di fedeltà.
Al riguardo, la ricorrente ha dichiarato che, dopo sette giorni dal matrimonio, risalita in Francia per una proposta di lavoro e per stare con suo marito, scopriva come quest'ultimo l'avrebbe asseritamente tradita, ritrovando nel letto ciglia finte e macchie di fondotinta, anche sulla camicia del marito, il tutto documentato con apposite foto, oltre al fatto che ogni mercoledì, venerdì
e a volte anche il sabato il resistente frequentava fino a tardi discoteche del posto, intrattenendosi spesso con una cameriera di un locale, circostanza della quale era venuta a conoscenza per via di un messaggio.
Inoltre, lasciando la sfera della fedeltà, considerando la violazione degli obblighi di assistenza e collaborazione nascenti dal matrimonio, la stessa ha dichiarato come il resistente si rifiutasse di darle i soldi necessari per fare la spesa, dicendo che doveva occuparsene lui, di fatto senza poi occuparsene. Inoltre, ha asserito che molto spesso il resistente ritornava a casa ubriaco, motivo per il quale era stata anche costretta ad abbandonare in tarda notte la casa, chiedendo aiuto a suo padre, poiché il resistente aveva iniziato a gridare e inveire contro di lei, lanciandole anche oggetti, oltre che contro uno specchio posto sulla culla della bambina.
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Ancora, la distanza tra la Francia e Mattinata, con l'assenza del marito in casa, comportava che da sola doveva occuparsi della figlia, in tenera età affetta da displasia congenita delle anche, che l'aveva costretta ad indossare per alcuni mesi un divaricatore per le anche, e, una volta rientrato in Italia per vivere con la moglie e la figlia, passava molte delle serate fuori con gli amici, non occupandosi mai della minore.
Ebbene, delle condotte asseritamente poste in essere dal resistente non risultano esserci elementi dettagliati e circostanziati che possano permetterne un riscontro di tali fatti dedotti in maniera generica e non collocati nel tempo e nello spazio dalla ricorrente. Non vi è poi prova di quando effettivamente si siano realizzate né che le stesse siano la vera e propria causa della crisi coniugale né che siano state deliberatamente poste in essere in spregio ai doveri coniugali. A ciò si aggiunga la brevità del matrimonio che, alla luce delle reciproche deduzioni delle parti, non risulta essere mai effettivamente decollato. Tanto porta a far ritenere che la vera causa della crisi del rapporto matrimoniale sia stata una molteplicità di comportamenti di entrambi i coniugi dovuta ad una incompatibilità caratteriale tale che, indiscutibilmente, ne ha condizionato la serenità familiare causandone l'intollerabilità della convivenza, non avendo la prova che le sole, genericamente descritte, condotte del resistente, abbiano effettivamente causato la disgregazione del nucleo familiare, il cui effettivo equilibrio e serenità familiare pare non essere di fatto mai stato raggiunto.
Infatti, le allegazioni svolte dalla ricorrente non permettono di ritenere integrata una concreta violazione dei doveri coniugali capace di essere causa della crisi in questione, dedotta come da sempre esistente, e non essendovi riscontri concreti nel tempo e nello spazio rispetto alle cause della dedotta crisi, come sopravvenuta, apparendo la descrizione delle condotte del resistente risalenti già e proprio all'inizio del matrimonio per non dire a cavallo con lo stesso e che quindi più che causa della crisi costituiscono la
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conseguenza di un connubio mai effettivamente raggiunto dalla giovane coppia.
Orbene, in assenza dei presupposti di legge, così come elaborati dalla giurisprudenza, non può farsi luogo alla dichiarazione di addebitabilità della separazione.
6.Sulla domanda di risarcimento del danno subito dalla ricorrente.
In ordine alla domanda di risarcimento del danno subito dall' per la Pt_1
rottura del rapporto coniugale, sulla base degli stessi motivi posti a fondamento del rigetto della domanda di addebito, va evidenziato quanto segue.
È noto che già da qualche anno la giurisprudenza ha ritenuto la configurabilità degli illeciti endo-familiari, che si realizzano allorquando i comportamenti asseritamente lesivi dell'altrui sfera giuridica sono commessi da persone legate da vincoli familiari e quindi gravate da specifici obblighi e doveri.
In particolare, è stato esplicitato che i doveri che nascono dal rapporto di coniugio, quali quelli previsti dall'articolo 143 c.c. in tema di collaborazione, coabitazione, assistenza e fedeltà (i primi tre estesi alle unioni civili dall'art. 1, comma 11, L. n. 76/2016), hanno natura giuridica cogente.
Pertanto, viene superata la tesi per cui la violazione dei doveri coniugali è sanzionabile solo con i rimedi tipici del diritto di famiglia (ad esempio, articoli 129 bis, 151, 156, 342 ter c.c.; 709 ter c.p.c.; 570 c.p.; 12 sexies L. n.
898/1970): dalla natura giuridica degli obblighi suddetti discende infatti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare quindi luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento (cfr. ex pluribus Cass. n. 4470/2018, Cass. n.
8862/2012, Cass. n. 610/2012, Cass. n. 18853/2011, Cass. n. 17193/2011,
Cass. n. 15557/2008, Cass. n. 13431/2008, Cass. n. 9801/2005).
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La giurisprudenza ha però precisato che il risarcimento di tale danno può essere effettuato solo nel caso in cui venga violato un diritto fondamentale di rango costituzionale, quale la dignità della persona, e la violazione sia di particolare gravità, essendo posta in essere con modalità insultante, ingiuriosa ed offensiva. Trattandosi di responsabilità aquiliana, in quanto illecito endofamiliare, deve osservarsi che conformemente all'univoco orientamento giurisprudenziale, la parte che chiede il risarcimento del danno deve sempre allegare e provare – anche attraverso presunzioni semplici o mediante ricorso al notorio ed alle nozioni di comune esperienza - le concrete conseguenze dannose patite.
Nel caso di specie, le conseguenze dannose patite per effetto dell'avvenuta rottura del rapporto coniugale deriverebbero dalle stesse circostanze dedotte a fondamento della domanda di addebito, emergendo una connessione tra le due domande. Per le ragioni già esposte la richiesta di addebito è stata rigettata, non risultando riscontrabili le generiche circostanze dedotte né potendo assurgere le stesse a causa vera e propria della crisi. Le stesse ragioni valgono anche il rigetto dell'ulteriore domanda in questa sede pure formulata non risultando riscontrata un'effettiva condotta violativa dei diritti nascenti del matrimonio ma anche in quanto manca altresì il profilo del concreto ed effettivo danno in virtù del quale si invoca il risarcimento, non essendo sul punto stati esautorati gli obblighi di allegazione e prova incombenti sull'attrice in ordine ai presupposti indicati dalla giurisprudenza sopra richiamata ed idonei ad integrare la fattispecie di danno. Pertanto, anche tale domanda risulta infondata e va rigettata.
7.Sul mantenimento della moglie.
La ricorrente ha richiesto un assegno di mantenimento per sé di euro 400,00.
Il resistente ne ha richiesto il rigetto.
Per quanto riguarda la richiesta di mantenimento in favore della moglie, deve preliminarmente osservarsi che, in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156
c.c., questo spetta al coniuge che non è in grado, con i propri redditi, di
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mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.
Sul punto, anche qui, va confermato il rigetto della domanda disposto in ordinanza presidenziale. La motivazione del rigetto è rinvenibile nella brevissima durata della convivenza matrimoniale (circa due anni e mezzo, che non consente neppure di individuare un tenore di vita di riferimento considerato come mancasse anche un menage di vita stabile, essendosi nel mentre il resistente anche trasferito in Francia per ragioni di impiego) e dalla considerazione che la ricorrente possiede titoli di studio tali da garantirle di inserirsi pienamente nel mondo del lavoro, tenuto conto anche della sua giovanissima età, con capacità lavorative potenziali effettive. Infatti, la stessa ha dichiarato che, dopo aver conseguito la laurea triennale in “scienze e tecniche psicologiche”, a distanza di tempo, ha deciso di riscriversi all'università, al fine di completare il suo percorso di studi e ottenere il titolo che le permetterà di poter lavorare come psicologa, potendo nel frattempo continuare a svolgere lavori saltuari. L'età della bambina ormai le consente di lavorare potendo la stessa frequentare l'asilo. Alla luce di tutto quanto esposto la domanda risulta infondata e va rigettata.
8.Sulle spese di lite.
Le spese di lite - considerata la necessarietà della pronuncia sullo status nonché l'esito del giudizio determinato dalla sostanziale adesione delle parti in ordine agli assunti provvedimenti di affidamento, collocazione e diritto di visita ed al contempo il rigetto delle domande della ricorrente per addebito, risarcimento del danno, assegnazione della casa coniugale e mantenimento per sé, con riduzione del quantum richiesto per il mantenimento della figlia minore -, ai sensi dell'art. 98, co. 2, c.p.c., vengono compensate parzialmente nella misura della metà; per la restante parte, esse andranno pagate dalla
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ricorrente, in qualità di parte principalmente soccombente, nei confronti del resistente;
le spese di lite si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014 secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da €5.201,00 sino a € 26.000,00), già ridotte nella misura della metà.
Inoltre, relativamente al reclamo alla Corte d'Appello da parte della ricorrente, avverso l'ordinanza presidenziale, che è stato dichiarato improcedibile, occorre considerare che la Corte di cassazione (Cass. Civ., Sez.
VI-1, Ord., 30 giugno 2022, n. 20903) ha previsto che, trattandosi di provvedimento cautelare in pendenza di lite, spetta al Tribunale e non alla
Corte d'Appello statuire sulle spese del reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio. Pertanto, le spese del reclamo andranno pagate dalla ricorrente, in qualità di parte soccombente, nei confronti del resistente;
tali spese si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (procedimenti cautelari) secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da €5.201,00 sino a € 26.000,00), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
stabile presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita paterno come da parte motiva;
2. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
della figlia minore mediante il versamento ad Per_1 Parte_1
, entro il giorno 27 di ogni mese, della somma di € 400,00
[...]
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse della predetta figlia, così Contr come previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il;
3. dispone che il versamento dell'A.U.U., se dovuto in favore della minore, sia percepito al 50% da entrambe le parti;
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4. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente;
5. rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
6. rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente;
7. rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
8. compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna Parte_1
al pagamento in favore di dell'ulteriore metà delle
[...] CP_1
spese di lite, che qui si liquidano in complessivi euro 2.538,50, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
9. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese per il reclamo alla Corte d'Appello, che qui si liquidano CP_1
in complessivi euro 2.299,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso).
Così deciso in Foggia il 28 gennaio 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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