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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/09/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 3534/2025 tra le parti:
PARTE APPELLANTE
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
− Difesa: Avv. GRANDI COSTANZA;
− Domicilio: Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. Costanza Grandi
PARTE APPELLATA
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
(C.F.: Controparte_2 C.F._3
(C.F.: ) Parte_2 C.F._4
− Difesa: Avv. BERTOLANI MASSIMO
− Domicilio: VIA PIETRO GIARDINI 466/G 41124 MODENA presso lo studio dell'Avv. Massimo Bertolani
Decisa a Bologna il 08/09/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Appellante:
“accertato il diritto del signor alla restituzione della caparra Parte_1 confirmatoria, condannare i signori e in solido alla Controparte_1 Parte_3 restituzione della stessa versata e pari ad Euro 5.000,00”
Parte Appellata:
“Nel merito, respingersi l'appello proposto da alla sentenza n. 75/2025 Parte_1 emessa in data 15.1.2025 dal Giudice di Pace di Bologna, in quanto infondato in fatto e
1 diritto. Per gli effetti, confermarsi integralmente la sentenza n. 75/2025 emessa in data 15.1.2025 dal Giudice di Pace di Bologna”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
appella la sentenza n. 75/2025 con cui il Giudice di Pace di Bologna Parte_1 ha rigettato la sua domanda avente ad oggetto la restituzione della caparra confirmatoria pari ad € 5.000,00 versata a favore di e di e prevista Controparte_1 Parte_3 nel contratto preliminare di compravendita 4 marzo 2021.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la domanda stante l'avvenuta verificazione della condizione risolutiva espressa apposta al preliminare, ovvero la mancata concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito.
Pertanto, chiede la condanna di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e quali eredi di Parte_2 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 al pagamento di euro 5.000,00.
e e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Controparte_2 Parte_2 quali eredi di GA SA) si difendono eccependo il mancato avveramento
[...] della condizione risolutiva.
Pertanto, e ( e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Controparte_2 quali eredi di GA chiedono il rigetto dell'appello. Parte_2 Pt_2
2.
L'appello è infondato.
Il contratto preliminare stipulato tra le parti in data 4 marzo 2021 prevede, nella lettera d) della parte “Effetti e patti speciali – Garanzie”, la clausola risolutiva avente ad oggetto la mancata concessione di un mutuo bancario a favore del promissario acquirente.
Dalla perizia svolta da un tecnico incaricato dall'istituto di credito in data 27 aprile 2021 è emersa la presenza di vizi urbanistici e catastali dell'immobile che hanno determinato la banca a sospendere la pratica relativa alla concessione del mutuo al fine di consentire la regolarizzazione.
La relazione tecnica integrata del 4 agosto 2021, redatta nell'interesse di parte appellata, attesta la regolarità urbanistica e catastale dell'immobile anche avendo riguardo
“all'ultima denuncia docfa presentata ed approvata in data 3/08/2021” (v. doc. 3 parte
2 appellata) pertanto sottendendo l'intervenuta sanatoria delle difformità che avevano condotto alla sospensione della pratica di finanziamento.
Secondo la prospettazione di parte appellante, l'avvenuta regolarizzazione dei vizi catastali, pur non contestata, non avrebbe coinvolto, tuttavia, asseriti ulteriori vizi strutturali e statici. Questi aspetti avrebbero comunque comportato il rifiuto del mutuo bancario così avverando la condizione risolutiva prevista nel preliminare.
Sennonché, l'appellante giunge a detta conclusione senza aver mai interloquito sul punto con l'istituto di credito (o almeno, senza dimostrare di averlo fatto), così che la circostanza dell'avveramento deve considerarsi incerta.
Considerato che l'onere probatorio circa l'avveramento dell'evento oggetto della condizione grava sulla parte portatrice dell'interesse sotteso alla verificazione dello stesso, cioè nel caso di specie parte appellante, tale incertezza deve essere scontata da dalla predetta.
Alla luce dell'assenza di riscontro probatorio dell'avveramento della condizione risolutiva, il contratto preliminare stipulato tra le parti esplica ancora i suoi effetti, così che non è venuta meno la giustificazione dello spostamento patrimoniale.
3.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo conformemente a quanto previsto nel D.M. 147/2022, istruttoria nei minimi.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, liquidate in € 2.419,00 oltre spese generali, imposta e contributi;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Bologna, 08/09/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
3
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 3534/2025 tra le parti:
PARTE APPELLANTE
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
− Difesa: Avv. GRANDI COSTANZA;
− Domicilio: Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. Costanza Grandi
PARTE APPELLATA
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
(C.F.: Controparte_2 C.F._3
(C.F.: ) Parte_2 C.F._4
− Difesa: Avv. BERTOLANI MASSIMO
− Domicilio: VIA PIETRO GIARDINI 466/G 41124 MODENA presso lo studio dell'Avv. Massimo Bertolani
Decisa a Bologna il 08/09/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Appellante:
“accertato il diritto del signor alla restituzione della caparra Parte_1 confirmatoria, condannare i signori e in solido alla Controparte_1 Parte_3 restituzione della stessa versata e pari ad Euro 5.000,00”
Parte Appellata:
“Nel merito, respingersi l'appello proposto da alla sentenza n. 75/2025 Parte_1 emessa in data 15.1.2025 dal Giudice di Pace di Bologna, in quanto infondato in fatto e
1 diritto. Per gli effetti, confermarsi integralmente la sentenza n. 75/2025 emessa in data 15.1.2025 dal Giudice di Pace di Bologna”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
appella la sentenza n. 75/2025 con cui il Giudice di Pace di Bologna Parte_1 ha rigettato la sua domanda avente ad oggetto la restituzione della caparra confirmatoria pari ad € 5.000,00 versata a favore di e di e prevista Controparte_1 Parte_3 nel contratto preliminare di compravendita 4 marzo 2021.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la domanda stante l'avvenuta verificazione della condizione risolutiva espressa apposta al preliminare, ovvero la mancata concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito.
Pertanto, chiede la condanna di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e quali eredi di Parte_2 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 al pagamento di euro 5.000,00.
e e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Controparte_2 Parte_2 quali eredi di GA SA) si difendono eccependo il mancato avveramento
[...] della condizione risolutiva.
Pertanto, e ( e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Controparte_2 quali eredi di GA chiedono il rigetto dell'appello. Parte_2 Pt_2
2.
L'appello è infondato.
Il contratto preliminare stipulato tra le parti in data 4 marzo 2021 prevede, nella lettera d) della parte “Effetti e patti speciali – Garanzie”, la clausola risolutiva avente ad oggetto la mancata concessione di un mutuo bancario a favore del promissario acquirente.
Dalla perizia svolta da un tecnico incaricato dall'istituto di credito in data 27 aprile 2021 è emersa la presenza di vizi urbanistici e catastali dell'immobile che hanno determinato la banca a sospendere la pratica relativa alla concessione del mutuo al fine di consentire la regolarizzazione.
La relazione tecnica integrata del 4 agosto 2021, redatta nell'interesse di parte appellata, attesta la regolarità urbanistica e catastale dell'immobile anche avendo riguardo
“all'ultima denuncia docfa presentata ed approvata in data 3/08/2021” (v. doc. 3 parte
2 appellata) pertanto sottendendo l'intervenuta sanatoria delle difformità che avevano condotto alla sospensione della pratica di finanziamento.
Secondo la prospettazione di parte appellante, l'avvenuta regolarizzazione dei vizi catastali, pur non contestata, non avrebbe coinvolto, tuttavia, asseriti ulteriori vizi strutturali e statici. Questi aspetti avrebbero comunque comportato il rifiuto del mutuo bancario così avverando la condizione risolutiva prevista nel preliminare.
Sennonché, l'appellante giunge a detta conclusione senza aver mai interloquito sul punto con l'istituto di credito (o almeno, senza dimostrare di averlo fatto), così che la circostanza dell'avveramento deve considerarsi incerta.
Considerato che l'onere probatorio circa l'avveramento dell'evento oggetto della condizione grava sulla parte portatrice dell'interesse sotteso alla verificazione dello stesso, cioè nel caso di specie parte appellante, tale incertezza deve essere scontata da dalla predetta.
Alla luce dell'assenza di riscontro probatorio dell'avveramento della condizione risolutiva, il contratto preliminare stipulato tra le parti esplica ancora i suoi effetti, così che non è venuta meno la giustificazione dello spostamento patrimoniale.
3.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo conformemente a quanto previsto nel D.M. 147/2022, istruttoria nei minimi.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, liquidate in € 2.419,00 oltre spese generali, imposta e contributi;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Bologna, 08/09/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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