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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 3835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3835 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa R.G. n. 3312/2025 promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Scibilia Giovanni;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro tempore, contumace;
Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ex art. 170 TUSG.
Il procuratore di parte ricorrente all'udienza del 12.6.2025 ha precisato che “conclude come da foglio allegato”, acquisito in tale sede e di seguito riportato.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. ha prestato la propria opera professionale nel procedimento penale nn. Parte_1
3725/2024 R.G.N.R. - 4900/2024 R.G. GIP, in qualità di difensore del sig. , Parte_2 ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Tribunale di Venezia, sezione
GIP (domanda di ammissione formulata in sede di interrogatorio di garanzia il 22.5.2024, istanza depositata il successivo 12.6.2024 e ammissione al beneficio con decreto del 19.6.2024).
Conclusosi il giudizio penale, il 19.12.2024 l'avv. ha presentato istanza di liquidazione Pt_1 dei propri compensi comprensiva della fase cautelare/GIP (fasi di studio, introduzione e istruzione)
e della fase GUP (fasi di studio, introduzione e decisione).
Con la presente opposizione, il difensore si duole che con il decreto emesso il 27.12.2024, depositato il 3.1.2025 e notificato a mezzo PEC il 7.1.2025, il Tribunale di Venezia non abbia liquidato la fase GIP bensì unicamente la fase GUP, adottando i valori minimi tabellari.
In particolare, nel merito della propria doglianza, l'avv. ricorrente ha eccepito che la fase cautelare, di cui è stata omessa la liquidazione, “è stata effettivamente svolta e che si è certamente conclusa innanzi al medesimo giudice, il quale ha revocato la misura cautelare in essere con l'emissione della sentenza di applicazione pena a richiesta delle parti”.
Pertanto, distinguendo tra le due fasi, cautelare/GIP e GUP, ha allegato le specifiche fasi che avrebbero dovuto essere liquidate, precisando l'attività professionale espletata in ciascuna.
All'udienza del 12.6.2025, l'avvocato di parte ricorrente ha illustrato la posizione, rappresentando che la somma richiesta nelle conclusioni del ricorso sarebbe quella indicata nell'istanza di pagamento depositata, con altri documenti, sub doc. 3.
Per migliore chiarezza espositiva, immutato il valore richiesto, ha precisato le conclusioni come da foglio cartaceo che, dimesso in udienza, è stato acquisito dal Giudice.
Il è rimasto contumace nonostante la rituale notifica (v. nota depositata dal Controparte_1 ricorrente il 13.3.2025 e i relativi allegati, v. pure verbale d'udienza del 12.6.2025).
Venendo al merito, è fondata la doglianza di parte ricorrente per quanto concerne la mancata liquidazione della fase cautelare/GIP.
Lo svolgimento di due distinte fasi è ravvisabile nella circostanza che, concluse le indagini preliminari, è stata esercitata l'azione penale ed è stato successivamente emesso il decreto di giudizio immediato (v. istanza di liquidazione e sentenza sub doc. 3).
Per la fase GIP, parte ricorrente chiede liquidarsi le fasi:
- di studio;
- di introduzione, considerata la presentazione dell'istanza di autorizzazione affinché l'indagato potesse accedere all'abitazione dei genitori e recarsi al Serd, resasi necessaria in considerazione
2 della sottoposizione del signore a misura di cautela;
- di istruzione, considerata l'attività prestata in occasione dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato.
L'espletamento della descritta attività professionale è documentale (v. docc. 2, 3 e 5).
Va dunque accolta la richiesta di liquidazione di queste tre fasi.
Parte ricorrente applica poi i valori medi.
Si ritiene, tuttavia, che l'adozione dei valori minimi, come anche operata dal Giudice penale, risulti già congrua all'attività prestata dal difensore e all'esito del procedimento (sentenza con applicazione della pena su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p. e perdita di efficacia della misura cautelare).
Peraltro, nella presente opposizione, pur allegando l'applicazione in sede penale dei valori minimi anziché dei medi come da istanza di liquidazione ivi presentata, parte ricorrente non ne contesta specificamente l'adozione né svolge precisazioni per corroborare l'agognata quantificazione ai medi.
Pertanto, fermo quanto già liquidato con il decreto opposto per la fase GUP, la fase cautelare/GIP viene liquidata in € 1.323,50 (compenso per le tre fasi richieste, con adozione della metà dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, Tab. 15, GIP e GUP).
Con la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis TUSG, il risultato dà € 882,33.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi, scaglione € 0,01- € 1.100,00
(adottato con riguardo al valore di quanto liquidato qui) del D.M. 55/2014, Tab. 2, con riferimento alle fasi di studio, introduzione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 3312/2025:
- in riforma del decreto del Tribunale di Venezia del 27.12.2024, depositato il 3.1.2025, fermo il resto, liquida in favore di parte ricorrente, avv. per l'attività difensiva in Parte_1 motivazione descritta, l'ulteriore importo di € 882,33, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 462,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore ed in € 125,00 per esborsi documentati;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 24.7.2025.
3 Il Giudice
Fabio Massimo Saga
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa R.G. n. 3312/2025 promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Scibilia Giovanni;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro tempore, contumace;
Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ex art. 170 TUSG.
Il procuratore di parte ricorrente all'udienza del 12.6.2025 ha precisato che “conclude come da foglio allegato”, acquisito in tale sede e di seguito riportato.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. ha prestato la propria opera professionale nel procedimento penale nn. Parte_1
3725/2024 R.G.N.R. - 4900/2024 R.G. GIP, in qualità di difensore del sig. , Parte_2 ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Tribunale di Venezia, sezione
GIP (domanda di ammissione formulata in sede di interrogatorio di garanzia il 22.5.2024, istanza depositata il successivo 12.6.2024 e ammissione al beneficio con decreto del 19.6.2024).
Conclusosi il giudizio penale, il 19.12.2024 l'avv. ha presentato istanza di liquidazione Pt_1 dei propri compensi comprensiva della fase cautelare/GIP (fasi di studio, introduzione e istruzione)
e della fase GUP (fasi di studio, introduzione e decisione).
Con la presente opposizione, il difensore si duole che con il decreto emesso il 27.12.2024, depositato il 3.1.2025 e notificato a mezzo PEC il 7.1.2025, il Tribunale di Venezia non abbia liquidato la fase GIP bensì unicamente la fase GUP, adottando i valori minimi tabellari.
In particolare, nel merito della propria doglianza, l'avv. ricorrente ha eccepito che la fase cautelare, di cui è stata omessa la liquidazione, “è stata effettivamente svolta e che si è certamente conclusa innanzi al medesimo giudice, il quale ha revocato la misura cautelare in essere con l'emissione della sentenza di applicazione pena a richiesta delle parti”.
Pertanto, distinguendo tra le due fasi, cautelare/GIP e GUP, ha allegato le specifiche fasi che avrebbero dovuto essere liquidate, precisando l'attività professionale espletata in ciascuna.
All'udienza del 12.6.2025, l'avvocato di parte ricorrente ha illustrato la posizione, rappresentando che la somma richiesta nelle conclusioni del ricorso sarebbe quella indicata nell'istanza di pagamento depositata, con altri documenti, sub doc. 3.
Per migliore chiarezza espositiva, immutato il valore richiesto, ha precisato le conclusioni come da foglio cartaceo che, dimesso in udienza, è stato acquisito dal Giudice.
Il è rimasto contumace nonostante la rituale notifica (v. nota depositata dal Controparte_1 ricorrente il 13.3.2025 e i relativi allegati, v. pure verbale d'udienza del 12.6.2025).
Venendo al merito, è fondata la doglianza di parte ricorrente per quanto concerne la mancata liquidazione della fase cautelare/GIP.
Lo svolgimento di due distinte fasi è ravvisabile nella circostanza che, concluse le indagini preliminari, è stata esercitata l'azione penale ed è stato successivamente emesso il decreto di giudizio immediato (v. istanza di liquidazione e sentenza sub doc. 3).
Per la fase GIP, parte ricorrente chiede liquidarsi le fasi:
- di studio;
- di introduzione, considerata la presentazione dell'istanza di autorizzazione affinché l'indagato potesse accedere all'abitazione dei genitori e recarsi al Serd, resasi necessaria in considerazione
2 della sottoposizione del signore a misura di cautela;
- di istruzione, considerata l'attività prestata in occasione dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato.
L'espletamento della descritta attività professionale è documentale (v. docc. 2, 3 e 5).
Va dunque accolta la richiesta di liquidazione di queste tre fasi.
Parte ricorrente applica poi i valori medi.
Si ritiene, tuttavia, che l'adozione dei valori minimi, come anche operata dal Giudice penale, risulti già congrua all'attività prestata dal difensore e all'esito del procedimento (sentenza con applicazione della pena su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p. e perdita di efficacia della misura cautelare).
Peraltro, nella presente opposizione, pur allegando l'applicazione in sede penale dei valori minimi anziché dei medi come da istanza di liquidazione ivi presentata, parte ricorrente non ne contesta specificamente l'adozione né svolge precisazioni per corroborare l'agognata quantificazione ai medi.
Pertanto, fermo quanto già liquidato con il decreto opposto per la fase GUP, la fase cautelare/GIP viene liquidata in € 1.323,50 (compenso per le tre fasi richieste, con adozione della metà dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, Tab. 15, GIP e GUP).
Con la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis TUSG, il risultato dà € 882,33.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi, scaglione € 0,01- € 1.100,00
(adottato con riguardo al valore di quanto liquidato qui) del D.M. 55/2014, Tab. 2, con riferimento alle fasi di studio, introduzione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 3312/2025:
- in riforma del decreto del Tribunale di Venezia del 27.12.2024, depositato il 3.1.2025, fermo il resto, liquida in favore di parte ricorrente, avv. per l'attività difensiva in Parte_1 motivazione descritta, l'ulteriore importo di € 882,33, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 462,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore ed in € 125,00 per esborsi documentati;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 24.7.2025.
3 Il Giudice
Fabio Massimo Saga
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