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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/10/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CE TO Presidente
- Alessandro Carra Componente
- MI DE Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4505/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale proposta da
), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa da avv. Nicolina Assunta Placì;
e
, rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
SI Villani;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 CP_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere genitori di
[...]
(IC, 02/05/2019). Persona_1 R.G.V.G. 4505/2024
Nel ricorso introduttivo le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole e ai contributi economici da essa discendenti.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte (ricorso depositato in data 28/10/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- In occasione dell'udienza del 17/02/2025 le parti hanno rappresentato di aver concordato nuove condizioni per la regolamentazione della loro responsabilità genitoriale, con particolare riferimento alla dimora prevalente della minore.
Disposto un rinvio per consentire alle parti di formalizzare la nuova intesa frattanto intervenuta, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23/06/2025, le parti hanno pertanto dichiarato di voler regolamentare l'esercizio della loro responsabilità genitoriale secondo le seguenti condizioni:
1) La bambina di anni 5, viene affidata Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con stabile collocazione presso il padre, nell'abitazione situata a IC alla via Donato Jaja, n. 9.
2) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia, per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse quali istruzione, educazione, salute, verranno assunte di comune accordo, i quali, a tale fine si impegnano a collaborare nell'interesse prioritario dell'equilibrio psico-fisico della figlia assumendosi, altresì, l'impegno di comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni informazione rilevante.
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3) Entrambi i genitori si impegneranno a mantenere un contegno di serena comunicazione tra loro e di reciproco rispetto, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo.
4) Nella settimana in cui la bambina non trascorrerà con la madre il fine settimana, la stessa la potrà prendere, nel periodo scolastico, i pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.30 sino alle ore 20.30, nel periodo estivo dalle ore 17.30 sino alle ore 21.30. Nella settimana in cui la bambina trascorrerà il fine settimana con la madre, la stessa la potrà prendere, nel periodo scolastico, i pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 20.30, nel periodo estivo dalle ore 17.30 sino alle ore 21.30.
La bambina trascorrerà i fine settimana alternati, nel periodo scolastico, dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore
20.30 della domenica, mentre nel periodo estivo dalle ore
19.00 del venerdì sino alle ore 21.30 della domenica. I suddetti giorni e suddetti orari potranno essere modificati su richiesta della madre, tenuto conto dei suoi turni lavorativi, con un preavviso di 48 ore.
Nel periodo natalizio la bambina ad anni alterni starà con la madre e con il padre dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, avendo iniziato con la madre la settimana natalizia 2024.
Nel periodo pasquale sempre ad anni alterni la bambina starà con la madre e con il padre tre giorni consecutivi che ricomprendono i giorni di Venerdì, Sabato e Domenica e due giorni consecutivi del lunedì dell'Angelo e martedì, con inizio con il padre Pasqua 2025. Tutte le restanti festività (25
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Aprile, I° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, I° Novembre, 8
Dicembre), saranno trascorse dalla minore ad anni alterni con la madre e con il padre, avendo iniziato con la madre la festività del ferragosto 2024 e a seguire secondo il principio dell'alternanza. Nel periodo delle ferie estive, la bambina trascorrerà con la madre venti giorni anche non consecutivi, da comunicare entro il 30 giugno di ogni anno. Nel caso che le ferie estive dovessero coincidere nello stesso periodo per entrambi i genitori la bambina starà con la madre dieci giorni.
I genitori si impegnano a comunicare all'altro genitore temporanee variazioni del suddetto calendario e/o temporanei impedimenti ad esercitare il diritto di visita con un preavviso di almeno 48 ore, soprattutto per le variazioni e/o impedimenti relativi alle festività natalizie, pasquali e ponti.
La bambina nei giorni in cui non starà con la madre avrà colloqui telefonici e/o videochiamate con lei, preferibilmente nella fascia oraria dalle ore 19.00 alle ore 20.30, così altrettanto nei periodi in cui non starà con la madre (periodo natalizio, pasquale ed estivo) avrà colloqui telefonici e/o videochiamate con lei sempre nella fascia oraria dalle ore
19.00 sino alle ore 20.30.
5) La madre verserà, in modo tracciabile, entro il giorno 18 di ogni mese la complessiva somma di € 200,00 (euro duecento/00), per concorrere al mantenimento della figlia, rivalutata con decorrenza successiva all'anno della sua statuizione;
quando la stessa avrà una stabile occupazione verserà al complessiva somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), rivalutata con decorrenza successiva all'anno della sua applicazione. I ricorrenti hanno
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già provveduto a sottoscrivere tutti gli atti amministrativi e percepiscono ciascuno il 50% dell'assegno unico.
Ciascun genitore concorrerà, per la quota del 50% alle spese straordinarie concordate da sostenersi nell'interesse della figlia minore.
Nel caso che tali spese vengano anticipate da un genitore, il rimborso della propria quota a quello che abbia anticipato l'intero importo avverrà previa esibizione delle ricevute di spesa. Si precisa che saranno da considerarsi spese straordinarie le seguenti spese: mediche non mutuabili e spese scolastiche /libri, rette relative ad iscrizioni, viaggi di istruzione, buoni mensa, spese per attività extrascolastiche e ludiche) e per quanto non specificato ci si riporta al protocollo d'intesa del 21 maggio 2018, riguardante le spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Lecce, che le parti dichiarano di averne ricevuta copia.
6) I genitori prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto e alla carta d'identità, presenziano ad ogni attività amministrativa necessaria per i documenti della figlia minore
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale così come modificate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale è meritevole di essere accolta.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono, infatti, conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole, anche alla luce delle informazioni assunte dai Servizi Sociali di IC (relazione agli atti il
17/02/2025).
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3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4505/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 28/10/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti della prole sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come modificate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17/03/2025;
2) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 21/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
MI DE CE TO
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