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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/12/2024, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 552/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 26.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e SI UN, presso i cui indirizzi telematici
è elettivamente domiciliata;
ricorrente
CONTRO
, IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO PRO TEMPORE (C.F.: ), in persona del Ministro pro P.IVA_1
tempore, e (C.F.: Controparte_2
), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. P.IVA_2
dalla dott.ssa e dal dott. , quali funzionari Persona_1 Controparte_3 delegati dall'Amministrazione resistente, elettivamente domiciliata presso il convenuto
; Controparte_4
resistente OGGETTO: Applicazione clausola di salvaguardia e riconoscimento di fascia retributiva superiore
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “- previa declaratoria della parziale nullità Parte_1 dell'accordo del 4 agosto 2011 e dei contratti individuali di lavoro, stipulati dalla parte ricorrente, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 1999/70 del
Consiglio dell'Unione Europea e dall'art. 6 del D. Lgs. n. 368/2001; - previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del c.c.; - previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia del Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente Scolastico del di Pisa, PIPS04000G, decreto Prot. n. 640 del Controparte_5
28.02.2018 registrato Ragioneria Territoriale dello Stato in data 28.11.2018, CP_6
nella parte in cui tale provvedimento non applica, in favore della ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio alla data del 1° settembre 2010; - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”. - PER L'EFFETTO, CONDANNARE il
[...]
a pagare, in favore della ricorrente, LA SOMMA DI €2.627,80 o la Controparte_1
diversa somma, maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come quantificate al punto 2 dei motivi in diritto del ricorso e calcolate con il prospetto analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei
Pag. 2 di 12 sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Per la parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, tenuto conto anche dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla presente difesa, respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite.”
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 15.06.2022, , docente di ruolo, Parte_1
chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, con conseguente diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”; chiedeva, dunque, di condannare il alla corresponsione delle Controparte_1 differenze retributive della somma di € 2.627,80, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.
2. In particolare, la ricorrente esponeva di essere stata assunta a tempo indeterminato, per la classe di concorso A.18 (Filosofia e Scienze) in data
01.09.2016 con retrodatazione giuridica dall'01.09.2015 ed economica al
09.07.2016 e di aver prestato servizio di preruolo, nel pregresso periodo, dal
25.06.1997 al 06.07.2015. Spiegava che il convenuto, in sede di CP_1
ricostruzione della carriera, ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali, aveva applicato il CCNL relativo al personale del Comparto scuola, sottoscritto in data 19.07.2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8 e che, per tale ragione, con decreto di ricostruzione della carriera del 28.02.2018, del Dirigente del Liceo Scolastico F.
Buonarroti di Pisa, prot. n. 640, le veniva attribuita la prima posizione di cui alle
Pag. 3 di 12 tabelle contrattuali all'epoca vigenti, corrispondente all'anzianità di anni zero.
Ricordava che con il CCNL di categoria sottoscritto il 19.07.2011, le posizioni stipendiali del personale docente venivano rimodulate, prevedendo 6 fasce stipendiali, in luogo delle 7 precedenti, e venivano accorpate la prima (0-2) e la seconda fascia (3-8), portandola a 0-8 e che l'accordo sindacale del 04.08.2011 aveva permesso ai docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data dell'01.09.2010, inseriti nella fascia stipendiale 0-2 anni a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni. Pertanto, invocava l'estensione di tale “clausola di salvaguardia”, deducendo che la mancata applicazione violasse il principio di non discriminazione tra dipendenti assunti a termine e dipendenti assunti a tempo indeterminato, sancito alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
3. In data 26.09.2022 si costituiva il , che Controparte_1
eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto in relazione alle pretese retributive e contributive, relativa al periodo antecedente il quinquennio della data di notifica del ricorso introduttivo o da altro atto precedente interruttivo della prescrizione.
4. Nel merito, rilevava che con decreto di ricostruzione della carriera n. 764 del
28.03.2018 – PIPS0400G – e non il decreto citato Controparte_5
dalla ricorrente – aveva riconosciuto alla docente un'anzianità pari a 7 anni, 8 mesi e 9 giorni di servizio preruolo come utili ai fini giuridici e 1 anno, 3 mesi e
0 giorni ai fini economici, applicando correttamente gli artt. 569 e 570 del d.lgs.
n 97/1994, nonché il d.l. n. 78/2010, convertito con modificazione dalla l. n.
122/2010. Eccepiva che l'anzianità maturata dalla docente alla data richiesta non fosse sufficiente ai fini del suo inquadramento nella fascia stipendiale superiore da 3 a 8 anni di servizio, tenuto conto che la clausola di salvaguardia si applica per il personale già in servizio e a tempo indeterminato alla data dell'01/09/2010. Quanto alla richiesta sulle differenze retributive, parte resistente richiamava la sentenza Motter della Corte di Giustizia Europea (C-
466/2017), relativa alla corretta applicazione del criterio temporizzato di cui
Pag. 4 di 12 all'art. 485 del D.Lgs. n.297/94 per il personale docente, che ha escluso l'esistenza di una situazione di discriminazione tra lavoratore di ruolo, assunti mediante concorso, e non di ruolo, assunti in base ai soli titoli. Infatti, secondo la resistente, l'anzianità, quale presupposto giuridico dei relativi scatti biennali, presuppone a sua volta la stabilità, il vincolo permanente e l'impegno costante che i contraenti mantengono fermo per un tempo non a priori predeterminato.
Infine, rilevava che tale quadro era desumibile anche dalla peculiare normativa di riferimento (artt. 550 ss. d.lgs 297/94); pertanto, la ricostruzione di carriera è possibile soltanto a seguito dell'immissione in ruolo del docente e su domanda del medesimo e l'anzianità e gli scatti biennali non rientrano nella nozione di
“condizione di impiego” di cui alla clausola 4 predetta. Non riteneva, pertanto, applicabile al caso di specie l'art. 2 CCNL del 04.08.2011, in quanto il discrimine temporale veniva fissato all'01.09.2010 per gli assunti a tempo indeterminato per espressa volontà delle parti contrattuali
5. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 26.11.2024, svolta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
6. Il ricorso è fondato e va accolto.
7. In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente, si rammenta che i giudici di legittimità hanno sostenuto la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio. Più in particolare, hanno ritenuto che l'anzianità di servizio non sia uno status né un elemento costitutivo di uno status del lavoratore, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali ad esempio alla retribuzione, agli catti di anzianità, alla progressione economica. Dunque, l'anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al
Pag. 5 di 12 lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione. Da ciò, ne consegue che se il lavoratore, il cui diritto ad una differenza retributiva si è prescritto per decorso del termine di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., agisce per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura a essi corrispondente, e cioè come se il diritto alla retribuzione di per sé, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato già soddisfatto. Di riflesso, il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti (sul punto, recentemente Cass. Civ.,
Sez. Lav., 20.01.2020, m. 2232; e dello stesso tenore, Corte dei conti,
Deliberazione n. 33/2019).
Nel caso di specie, come precisato dalla parte ricorrente nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 06.09.2022, le differenze retributive sono state calcolate solo a partire dal quinquennio precedente l'atto di diffida inviato in data 16.12.2020 al resistente, che rappresenta il primo atto interruttivo CP_1
della prescrizione, susseguito dal deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, in data 15.06. 2022. Pertanto, l'eccezione è infondata e va rigettata.
8. Nel merito, occorre esaminare la disciplina la cui applicazione è invocata dalla ricorrente.
Le fasce stipendiali, vigenti ai sensi del CCNL Comparto Scuola del 04.08.1995
e del CCNL del 23.01.2009, erano le seguenti: fascia 0-2 anni;
fascia 3- 8 anni;
fascia 9-14 anni;
fascia 15-20; fascia 21-27 anni;
fascia 28-35 anni;
da 35anni in poi. Tale la situazione sino all'intervento del CCNL del luglio 2011, che ha rimodulato le posizioni stipendiali del personale scolastico, prevedendo l'unificazione delle precedenti fasce 0-2 anni e 3-8 anni, nell'unica fascia 0-8 anni. All'art. 2, comma 3, ha previsto che “3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia
Pag. 6 di 12 stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
9. È evidente comprendere che la ratio della disposizione citata è stata quella di
“salvaguardare”, nella nuova struttura retributiva del personale scolastico, il diritto a fruire dell'incremento retributivo, riconosciuto ai neoassunti, anche a chi già al tempo prestava servizio.
10. Ad una letterale interpretazione della clausola, derogatoria della disciplina generale solo ed esclusivamente per i docenti a tempo indeterminato in servizio alla data indicata, sostenuta dal resistente, si oppone la pronuncia CP_1
condivisa dei giudici di legittimità, che, con riferimento alla tutela dell'anzianità di servizio del personale “precario”, hanno affermato il principio secondo cui
“la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.” (Cass. Civ., Sez. Lav., 07.11.2016, n. 22558 e ribadita in pronunce successive).
11. La clausola 4, Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE., esprime il principio di non discriminazione tra i lavoratori assunti a tempo determinato e i lavoratori assunti a tempo indeterminato, “a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1). In particolare, al punto 4, prevede che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”
La Corte di Giustizia, affrontando questioni rilevanti ai fini del presente giudizio, ha evidenziato che tale norma esclude in generale ed in termini non
Pag. 7 di 12 equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
la clausola, inoltre, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05,; 8.9.2011, causa C-177/10 Santana). CP_7
La Corte ha, inoltre, precisato che il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5): “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (causa Del
Cerro Alonso, cit., punto 42).
12. Le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 09.07.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata). A tal fine, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti (“ragioni oggettive” e
“motivazioni oggettive”) di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-
305/11, Valenza;
07.03.2013, causa C-393/11, Bertazzi).
Pag. 8 di 12 13. Circa la compatibilità della disciplina interna con il diritto comunitario, si deve rammentare che la clausola 4, ivi analizzata, deve essere interpretata nel senso che essa “osta a una normativa nazionale, […] la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive
[...]. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C- 305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14).
14. Tutto quanto esposto, la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 2 del CCNL
Comparto Scuola, nel salvaguardare, solo in favore del personale già in servizio a tempo indeterminato, gli effetti di alcune anzianità in quel momento acquisite, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, stante l'esclusione dei lavoratori che a quella data erano in servizio a contratto a tempo determinato e, solo successivamente, immessi in ruolo.
15. Di tale avviso, i giudici di legittimità che hanno statuito che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato”(Cass. Civ., Sez. Lav., 07.02.202 n.
2924). E ancora, “non vi sono «ragione oggettiva» che possano giustificare un
Pag. 9 di 12 trattamento differenziato – tra due rapporti di lavoro contemporanei e di identico contenuto sul piano delle prestazioni richieste al lavoratore – basato solo sul fatto che uno dei rapporti è a termine e l'altro è a tempo indeterminato”
(sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza del 11.06.2024, n. 16144).
16. Infine, nel caso di specie non trovano applicazioni i principi contenuti nella pronuncia della Corte di Giustizia nella causa C-466/2017 “Motter”, richiamata dal convenuto, a sostegno delle proprie argomentazioni. In citata CP_1 pronuncia, infatti, la Corte si è pronunciata sulla compatibilità dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/2014 in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della l. n.
124/1999, affrontando questioni che esulano dalle richieste avanzate dalla ricorrente.
17. Quanto sinora esposto, l'esclusione del personale precario, in servizio alla data dell'01.09.2010, dall'applicazione della clausola di salvaguardia è da ritenersi violativa il principio di parità di trattamento del personale assunto con contratto a tempo determinato, di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. Pertanto, tale personale conserva il diritto al pagamento dello scatto 3-8 anni, senza possibilità di distinzione fondata sulla natura temporanea del rapporto di lavoro.
18. Nel caso di specie, è documentalmente provato che la ricorrente, prima della immissione in ruolo avvenuta a decorrere dall'1.09.2016 con retrodatazione giuridica all'1.09.2015, ha prestato servizio, in forza di plurimi contratti a termine, durante gli anni scolastici dal 1997/1998 al 2014/2015. In assenza di elementi di differenziazione, riguardanti le modalità di lavoro e attinenti alla natura e le caratteristiche delle mansioni espletate, eventualmente idonei a giustificare il differente trattamento, la norma di diritto interno, ivi analizzata, deve essere disapplicata in ossequio ai principi comunitari e giurisprudenziali menzionati.
19. Per effetto, l'amministrazione scolastica va condannata a collocare la ricorrente nella fascia 3-8 per il periodo preruolo, in forza dell'anzianità preruolo con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici, inclusa l'eventuale progressione nella fascia successiva, secondo le previsioni economiche del CCNL vigenti nei vari
Pag. 10 di 12 periodi di prestazione. Il corretto inquadramento nella fascia stipendiale e il calcolo delle differenze retributive va effettuato secondo le previsioni economiche di cui ai CCNL vigenti nei vari periodi di prestazione di rapporto a tempo determinato, sulla base delle competenze già percepite, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
20. Quanto alla pretesa creditoria, avanzata in questa sede, i conteggi allegati dalla parte ricorrente – relativi al periodo dall'01.09.2015 al 31.08.2018 – non sono stati sostanzialmente contestati e appaiono corretti e congrui.
21. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo gli importi previsti dal D.M. 10.03.2015 n. 55, pubb. in
G.U. n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, tenuto conto del valore della causa (da € 1.101 a € 5.200), ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del contenzioso e del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto di all'applicazione della clausola di Parte_1 salvaguardia contenuta nell'art. 2 del CCNL di categoria, con riconoscimento della fascia 3-8 anni per il servizio preruolo;
2) ordina, per l'effetto, al resistente a emettere un nuovo decreto di CP_1
ricostruzione di carriera nei termini sopra indicati e con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici, inclusa l'eventuale progressione nella fascia successiva
(9-14 anni);
3) condanna il resistente a corrispondere, in favore della ricorrente, le CP_1
differenze retributive maturate a decorrere dall'01.09.2015 al 31.08.2018, corrispondendo la somma di € 2.627,80 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nei limiti del divieto di cumulo ex l. n. 724/1994;
4) condanna il resistente a corrispondere, in favore della ricorrente, le CP_1 differenze retributive maturate, in base all'eventuale progressione nella fascia 9-
Pag. 11 di 12 14 anni, secondo le previsioni economiche di cui ai CCNL vigenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nei limiti del divieto di cumulo ex l. n. 724/1994;
5) condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in € 1.029,50, oltre 15% per spese generali, cpa e I.V.A., se dovuta per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Fabio Ganci, Walter
Miceli e SI UN, dichiaratisi antistatari.
Pisa, 06.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 552/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 26.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e SI UN, presso i cui indirizzi telematici
è elettivamente domiciliata;
ricorrente
CONTRO
, IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO PRO TEMPORE (C.F.: ), in persona del Ministro pro P.IVA_1
tempore, e (C.F.: Controparte_2
), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. P.IVA_2
dalla dott.ssa e dal dott. , quali funzionari Persona_1 Controparte_3 delegati dall'Amministrazione resistente, elettivamente domiciliata presso il convenuto
; Controparte_4
resistente OGGETTO: Applicazione clausola di salvaguardia e riconoscimento di fascia retributiva superiore
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “- previa declaratoria della parziale nullità Parte_1 dell'accordo del 4 agosto 2011 e dei contratti individuali di lavoro, stipulati dalla parte ricorrente, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 1999/70 del
Consiglio dell'Unione Europea e dall'art. 6 del D. Lgs. n. 368/2001; - previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del c.c.; - previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia del Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente Scolastico del di Pisa, PIPS04000G, decreto Prot. n. 640 del Controparte_5
28.02.2018 registrato Ragioneria Territoriale dello Stato in data 28.11.2018, CP_6
nella parte in cui tale provvedimento non applica, in favore della ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio alla data del 1° settembre 2010; - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”. - PER L'EFFETTO, CONDANNARE il
[...]
a pagare, in favore della ricorrente, LA SOMMA DI €2.627,80 o la Controparte_1
diversa somma, maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come quantificate al punto 2 dei motivi in diritto del ricorso e calcolate con il prospetto analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei
Pag. 2 di 12 sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Per la parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, tenuto conto anche dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla presente difesa, respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite.”
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 15.06.2022, , docente di ruolo, Parte_1
chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, con conseguente diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”; chiedeva, dunque, di condannare il alla corresponsione delle Controparte_1 differenze retributive della somma di € 2.627,80, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.
2. In particolare, la ricorrente esponeva di essere stata assunta a tempo indeterminato, per la classe di concorso A.18 (Filosofia e Scienze) in data
01.09.2016 con retrodatazione giuridica dall'01.09.2015 ed economica al
09.07.2016 e di aver prestato servizio di preruolo, nel pregresso periodo, dal
25.06.1997 al 06.07.2015. Spiegava che il convenuto, in sede di CP_1
ricostruzione della carriera, ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali, aveva applicato il CCNL relativo al personale del Comparto scuola, sottoscritto in data 19.07.2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8 e che, per tale ragione, con decreto di ricostruzione della carriera del 28.02.2018, del Dirigente del Liceo Scolastico F.
Buonarroti di Pisa, prot. n. 640, le veniva attribuita la prima posizione di cui alle
Pag. 3 di 12 tabelle contrattuali all'epoca vigenti, corrispondente all'anzianità di anni zero.
Ricordava che con il CCNL di categoria sottoscritto il 19.07.2011, le posizioni stipendiali del personale docente venivano rimodulate, prevedendo 6 fasce stipendiali, in luogo delle 7 precedenti, e venivano accorpate la prima (0-2) e la seconda fascia (3-8), portandola a 0-8 e che l'accordo sindacale del 04.08.2011 aveva permesso ai docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data dell'01.09.2010, inseriti nella fascia stipendiale 0-2 anni a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni. Pertanto, invocava l'estensione di tale “clausola di salvaguardia”, deducendo che la mancata applicazione violasse il principio di non discriminazione tra dipendenti assunti a termine e dipendenti assunti a tempo indeterminato, sancito alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
3. In data 26.09.2022 si costituiva il , che Controparte_1
eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto in relazione alle pretese retributive e contributive, relativa al periodo antecedente il quinquennio della data di notifica del ricorso introduttivo o da altro atto precedente interruttivo della prescrizione.
4. Nel merito, rilevava che con decreto di ricostruzione della carriera n. 764 del
28.03.2018 – PIPS0400G – e non il decreto citato Controparte_5
dalla ricorrente – aveva riconosciuto alla docente un'anzianità pari a 7 anni, 8 mesi e 9 giorni di servizio preruolo come utili ai fini giuridici e 1 anno, 3 mesi e
0 giorni ai fini economici, applicando correttamente gli artt. 569 e 570 del d.lgs.
n 97/1994, nonché il d.l. n. 78/2010, convertito con modificazione dalla l. n.
122/2010. Eccepiva che l'anzianità maturata dalla docente alla data richiesta non fosse sufficiente ai fini del suo inquadramento nella fascia stipendiale superiore da 3 a 8 anni di servizio, tenuto conto che la clausola di salvaguardia si applica per il personale già in servizio e a tempo indeterminato alla data dell'01/09/2010. Quanto alla richiesta sulle differenze retributive, parte resistente richiamava la sentenza Motter della Corte di Giustizia Europea (C-
466/2017), relativa alla corretta applicazione del criterio temporizzato di cui
Pag. 4 di 12 all'art. 485 del D.Lgs. n.297/94 per il personale docente, che ha escluso l'esistenza di una situazione di discriminazione tra lavoratore di ruolo, assunti mediante concorso, e non di ruolo, assunti in base ai soli titoli. Infatti, secondo la resistente, l'anzianità, quale presupposto giuridico dei relativi scatti biennali, presuppone a sua volta la stabilità, il vincolo permanente e l'impegno costante che i contraenti mantengono fermo per un tempo non a priori predeterminato.
Infine, rilevava che tale quadro era desumibile anche dalla peculiare normativa di riferimento (artt. 550 ss. d.lgs 297/94); pertanto, la ricostruzione di carriera è possibile soltanto a seguito dell'immissione in ruolo del docente e su domanda del medesimo e l'anzianità e gli scatti biennali non rientrano nella nozione di
“condizione di impiego” di cui alla clausola 4 predetta. Non riteneva, pertanto, applicabile al caso di specie l'art. 2 CCNL del 04.08.2011, in quanto il discrimine temporale veniva fissato all'01.09.2010 per gli assunti a tempo indeterminato per espressa volontà delle parti contrattuali
5. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 26.11.2024, svolta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
6. Il ricorso è fondato e va accolto.
7. In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente, si rammenta che i giudici di legittimità hanno sostenuto la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio. Più in particolare, hanno ritenuto che l'anzianità di servizio non sia uno status né un elemento costitutivo di uno status del lavoratore, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali ad esempio alla retribuzione, agli catti di anzianità, alla progressione economica. Dunque, l'anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al
Pag. 5 di 12 lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione. Da ciò, ne consegue che se il lavoratore, il cui diritto ad una differenza retributiva si è prescritto per decorso del termine di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., agisce per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura a essi corrispondente, e cioè come se il diritto alla retribuzione di per sé, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato già soddisfatto. Di riflesso, il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti (sul punto, recentemente Cass. Civ.,
Sez. Lav., 20.01.2020, m. 2232; e dello stesso tenore, Corte dei conti,
Deliberazione n. 33/2019).
Nel caso di specie, come precisato dalla parte ricorrente nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 06.09.2022, le differenze retributive sono state calcolate solo a partire dal quinquennio precedente l'atto di diffida inviato in data 16.12.2020 al resistente, che rappresenta il primo atto interruttivo CP_1
della prescrizione, susseguito dal deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, in data 15.06. 2022. Pertanto, l'eccezione è infondata e va rigettata.
8. Nel merito, occorre esaminare la disciplina la cui applicazione è invocata dalla ricorrente.
Le fasce stipendiali, vigenti ai sensi del CCNL Comparto Scuola del 04.08.1995
e del CCNL del 23.01.2009, erano le seguenti: fascia 0-2 anni;
fascia 3- 8 anni;
fascia 9-14 anni;
fascia 15-20; fascia 21-27 anni;
fascia 28-35 anni;
da 35anni in poi. Tale la situazione sino all'intervento del CCNL del luglio 2011, che ha rimodulato le posizioni stipendiali del personale scolastico, prevedendo l'unificazione delle precedenti fasce 0-2 anni e 3-8 anni, nell'unica fascia 0-8 anni. All'art. 2, comma 3, ha previsto che “3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia
Pag. 6 di 12 stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
9. È evidente comprendere che la ratio della disposizione citata è stata quella di
“salvaguardare”, nella nuova struttura retributiva del personale scolastico, il diritto a fruire dell'incremento retributivo, riconosciuto ai neoassunti, anche a chi già al tempo prestava servizio.
10. Ad una letterale interpretazione della clausola, derogatoria della disciplina generale solo ed esclusivamente per i docenti a tempo indeterminato in servizio alla data indicata, sostenuta dal resistente, si oppone la pronuncia CP_1
condivisa dei giudici di legittimità, che, con riferimento alla tutela dell'anzianità di servizio del personale “precario”, hanno affermato il principio secondo cui
“la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.” (Cass. Civ., Sez. Lav., 07.11.2016, n. 22558 e ribadita in pronunce successive).
11. La clausola 4, Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE., esprime il principio di non discriminazione tra i lavoratori assunti a tempo determinato e i lavoratori assunti a tempo indeterminato, “a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1). In particolare, al punto 4, prevede che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”
La Corte di Giustizia, affrontando questioni rilevanti ai fini del presente giudizio, ha evidenziato che tale norma esclude in generale ed in termini non
Pag. 7 di 12 equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
la clausola, inoltre, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05,; 8.9.2011, causa C-177/10 Santana). CP_7
La Corte ha, inoltre, precisato che il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5): “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (causa Del
Cerro Alonso, cit., punto 42).
12. Le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 09.07.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata). A tal fine, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti (“ragioni oggettive” e
“motivazioni oggettive”) di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-
305/11, Valenza;
07.03.2013, causa C-393/11, Bertazzi).
Pag. 8 di 12 13. Circa la compatibilità della disciplina interna con il diritto comunitario, si deve rammentare che la clausola 4, ivi analizzata, deve essere interpretata nel senso che essa “osta a una normativa nazionale, […] la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive
[...]. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C- 305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14).
14. Tutto quanto esposto, la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 2 del CCNL
Comparto Scuola, nel salvaguardare, solo in favore del personale già in servizio a tempo indeterminato, gli effetti di alcune anzianità in quel momento acquisite, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, stante l'esclusione dei lavoratori che a quella data erano in servizio a contratto a tempo determinato e, solo successivamente, immessi in ruolo.
15. Di tale avviso, i giudici di legittimità che hanno statuito che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato”(Cass. Civ., Sez. Lav., 07.02.202 n.
2924). E ancora, “non vi sono «ragione oggettiva» che possano giustificare un
Pag. 9 di 12 trattamento differenziato – tra due rapporti di lavoro contemporanei e di identico contenuto sul piano delle prestazioni richieste al lavoratore – basato solo sul fatto che uno dei rapporti è a termine e l'altro è a tempo indeterminato”
(sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza del 11.06.2024, n. 16144).
16. Infine, nel caso di specie non trovano applicazioni i principi contenuti nella pronuncia della Corte di Giustizia nella causa C-466/2017 “Motter”, richiamata dal convenuto, a sostegno delle proprie argomentazioni. In citata CP_1 pronuncia, infatti, la Corte si è pronunciata sulla compatibilità dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/2014 in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della l. n.
124/1999, affrontando questioni che esulano dalle richieste avanzate dalla ricorrente.
17. Quanto sinora esposto, l'esclusione del personale precario, in servizio alla data dell'01.09.2010, dall'applicazione della clausola di salvaguardia è da ritenersi violativa il principio di parità di trattamento del personale assunto con contratto a tempo determinato, di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. Pertanto, tale personale conserva il diritto al pagamento dello scatto 3-8 anni, senza possibilità di distinzione fondata sulla natura temporanea del rapporto di lavoro.
18. Nel caso di specie, è documentalmente provato che la ricorrente, prima della immissione in ruolo avvenuta a decorrere dall'1.09.2016 con retrodatazione giuridica all'1.09.2015, ha prestato servizio, in forza di plurimi contratti a termine, durante gli anni scolastici dal 1997/1998 al 2014/2015. In assenza di elementi di differenziazione, riguardanti le modalità di lavoro e attinenti alla natura e le caratteristiche delle mansioni espletate, eventualmente idonei a giustificare il differente trattamento, la norma di diritto interno, ivi analizzata, deve essere disapplicata in ossequio ai principi comunitari e giurisprudenziali menzionati.
19. Per effetto, l'amministrazione scolastica va condannata a collocare la ricorrente nella fascia 3-8 per il periodo preruolo, in forza dell'anzianità preruolo con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici, inclusa l'eventuale progressione nella fascia successiva, secondo le previsioni economiche del CCNL vigenti nei vari
Pag. 10 di 12 periodi di prestazione. Il corretto inquadramento nella fascia stipendiale e il calcolo delle differenze retributive va effettuato secondo le previsioni economiche di cui ai CCNL vigenti nei vari periodi di prestazione di rapporto a tempo determinato, sulla base delle competenze già percepite, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
20. Quanto alla pretesa creditoria, avanzata in questa sede, i conteggi allegati dalla parte ricorrente – relativi al periodo dall'01.09.2015 al 31.08.2018 – non sono stati sostanzialmente contestati e appaiono corretti e congrui.
21. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo gli importi previsti dal D.M. 10.03.2015 n. 55, pubb. in
G.U. n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, tenuto conto del valore della causa (da € 1.101 a € 5.200), ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del contenzioso e del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto di all'applicazione della clausola di Parte_1 salvaguardia contenuta nell'art. 2 del CCNL di categoria, con riconoscimento della fascia 3-8 anni per il servizio preruolo;
2) ordina, per l'effetto, al resistente a emettere un nuovo decreto di CP_1
ricostruzione di carriera nei termini sopra indicati e con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici, inclusa l'eventuale progressione nella fascia successiva
(9-14 anni);
3) condanna il resistente a corrispondere, in favore della ricorrente, le CP_1
differenze retributive maturate a decorrere dall'01.09.2015 al 31.08.2018, corrispondendo la somma di € 2.627,80 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nei limiti del divieto di cumulo ex l. n. 724/1994;
4) condanna il resistente a corrispondere, in favore della ricorrente, le CP_1 differenze retributive maturate, in base all'eventuale progressione nella fascia 9-
Pag. 11 di 12 14 anni, secondo le previsioni economiche di cui ai CCNL vigenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nei limiti del divieto di cumulo ex l. n. 724/1994;
5) condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in € 1.029,50, oltre 15% per spese generali, cpa e I.V.A., se dovuta per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Fabio Ganci, Walter
Miceli e SI UN, dichiaratisi antistatari.
Pisa, 06.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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