TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1557/2022 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 18.3.2025; viste le note scritte depositate dalla parte attrice da Parte_1 [...]
contenenti le conclusioni: Parte_2
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.- Cassino, 28.3.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
n. 1557/2022 r.g.a.c. pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella,
ha pronunciato mediante deposito telematico del dispositivo delle contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1557/2022, riservata in decisione all'udienza di discussione del 3.12.2024, promossa da:
quale Concessionaria dei Servizi di Riscossione per il Controparte_1
Comune di Crosia, in persona del legale rappresentante p.t., Sig.ra CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. ERNESTA PANICCIA ), C.F._1
elettivamente domiciliata in Frosinone Via G. Verdi n. 185, presso il suo studio legale.
APPELLANTE
CONTRO
,in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., con sede in Battipaglia, alla Via S.P. 312 n. 7, C.F.: P.IVA_1
rappresentata, difesa dagli Avv.ti Michele Rosati e dal Prof. Pasquale Rago ed elettivamente domiciliata in Eboli (SA), Via M. Ripa n. 46..
pagina 2 di 8 APPELLATA
NONCHÉ
, in persona del sindaco p.t. Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per le parti appellante: “In ossequio al provvedimento del G.I. di trattazione scritta del
presente procedimento si richiama tutto quanto espresso nell'atto di appello e si insiste
per l'accoglimento delle eccezioni svolte e delle conclusioni espresse. Si impugna e
contesta nuovamente tutto quanto dedotto ed argomentato nella comparsa di
costituzione e risposta avversaria in quanto infondato in fatto e in diritto e si insiste per
l'accoglimento del gravame svolto. Si chiede che la causa di natura documentale, venga
trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
considerando precisate le conclusioni espresse in atti o in alternativa venga rinviata
l'udienza per la precisazione delle conclusioni”
Per la parte appellata: “la in persona del l.r. e Parte_2
per come rapp.ta e difesa, si riporta alle spiegate difese -qui intese in toto richiamate- e
chiede potersi rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni. Con ossequi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello nei Controparte_1
confronti della Società dinanzi all'intestato Parte_2
Giudice, al fine di ottenere la riforma integrale della sentenza N. 2265/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Cassino, in persona del Giudice Dr. Antonio Di Zazzo, nel procedimento rubricato al R.G. N. 1131/2021.
A fondamento delle proprie ragioni, l'appellante deduceva quanto segue:
- il giudizio di primo grado nasceva a seguito dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento n.20200370500001045/18 del 03 marzo 2020 con cui la società Parte_1
chiedeva il pagamento della somma di € 563,45 in forza del verbale di
[...]
accertamento n.8013/2015 emesso dalla Polizia Locale del Comune di CP_4
per una presunta violazione di norme del Cds;
[...]
- il giudice di prime cure con sentenza n. 2265/2021 dichiarava illegittima l'ingiunzione fiscale emessa, disponendo l'annullamento della stessa, poiché aveva ritenuto che la società fosse priva della potestà di emettere l'ingiunzione fiscale, essendo Pt_1
quest'ultima un procedimento speciale per la riscossione dei tributi che si poneva come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario la quale consentiva alla
P.A. di intimare ai suoi debitori il pagamento di tributi senza intermediazione dell'organo giurisdizionale.
Per tali ragioni la società proponeva appello al fine di ottenere la riforma della Pt_1
sentenza impugnata.
pagina 4 di 8 Come principale motivo di gravame la asseriva l'illegittimità della Controparte_1
sentenza poiché contraria alle norme che disciplinano la riscossione delle entrate comunali affidate ai soggetti iscritti negli albi di cui all' art. 53, comma 1, d.lgs, 15
dicembre 1997, n. 446. Secondo il giudice di prime cure, infatti, le società preposte alla gestione di pubblici servizi come la riscossione dei tributi, non potevano avvalersi del procedimento di ingiunzione fiscale previsto dal R.D. n. 639/1910, a causa della loro natura privatistica. L'appellante in qualità di concessionaria di dei Tributi CP_5
regolarmente iscritta all'albo tenuto dal Ministero dell'economia e Delle Finanze al n.
58 sosteneva di aver agito in maniera legittima;
infatti, i soggetti legittimati all'utilizzo dell'ingiunzione fiscale in base alle disposizioni contenute nell'art. 52 del d.lgs. 446/97
e nella legge 22/11/2002 n. 265, venivano individuati nei Comuni e nei concessionari iscritti all'albo. Pertanto, se l'ente locale può affidare a soggetti esterni la riscossione,
volontaria e coattiva, delle sanzioni amministrative non tributarie, la società affidataria,
per attivare la fase coattiva, deve necessariamente avvalersi dell'ingiunzione fiscale in alternativa al ruolo.
La società appellante evidenziava inoltre la propria estraneità alla fase di formazione dei titoli esecutivi, per cui eventuali vizi relativi ai titoli esecutivi sottesi all'ingiunzione fiscale non sarebbero ascrivibili alla Concessionaria della riscossione, la quale provvede esclusivamente a curare la fase della riscossione. Deduceva inoltre l'infondatezza dell'eccezione avversaria di omessa notifica del verbale e dell'eccezione afferente alla mancanza di elementi essenziali dell'ingiunzione fiscale.
pagina 5 di 8 Sulla base di tali deduzioni, l'appellante ha concluso, chiedendo al Tribunale di Cassino
quanto esposto in epigrafe.
Preliminarmente va osservato che l'appello è stato tempestivamente proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
Nel merito l'appello va accolto alla stregua delle argomentazioni che seguono.
La società deduceva la legittimità dell'ingiunzione fiscale emessa, sulla base Pt_1
dell'assunto secondo cui i soggetti legittimati all'utilizzo dell'ingiunzione fiscale in base alle disposizioni contenute nell'art. 52 del d.lgs. 446/97 e nella legge 22/11/2002 n. 265,
venivano individuati nei comuni e nei concessionari iscritti all'albo.
Orbene, l'ingiunzione fiscale costituisce l'atto utilizzato dalla Pubblica
Amministrazione per gestire la fase della riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate patrimoniali. Consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di procedere al pagamento della somma dovuta e costituisce manifestazione del potere di auto accertamento ed autotutela della Pubblica Amministrazione in materia tributaria. Tale strumento inoltre ha natura di atto amministrativo, cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto. Nel caso in esame l'ingiunzione fiscale veniva emessa al fine di ottenere il pagamento della somma di € 563,45 in forza del verbale di accertamento n. 8013/2015 emesso dalla Polizia Locale del Comune di
, per una presunta violazione di norme del Cds. Orbene, le somme Controparte_4
pagina 6 di 8 dovute a titolo di sanzione amministrativa, per violazione alla normativa del codice della strada, rientrano tra “le altre entrate di spettanza” di comuni e province. In tal caso,
l'articolo 52, al comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede la possibilità di procedere alla riscossione coattiva anche con la procedura prevista dal
R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
A tal proposito la Suprema Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 26309/2021, ha inteso dare continuità al principio ormai consolidato dalla giurisprudenza secondo cui ai fini del recupero delle somme dovute per violazioni del Codice della strada, i comuni possono avvalersi della procedura della riscossione coattiva tramite ingiunzioni di cui al
Regio Decreto n. 639/1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti nell'albo di cui nell'art. 53 del decr. legisl. n. 446/1997.
Dunque, l'ingiunzione fiscale emessa dalla società risulta essere legittima, Pt_1
poiché soggetti legittimati all'utilizzo dell'ingiunzione fiscale in base alle disposizioni contenute nell'art. 52 del d.lgs. 446/97 e nella legge 22/11/2002 n. 265, vengono individuati nei comuni e nei concessionari iscritti all'albo.
In virtù di tanto si accoglie l'appello proposto dalla società con Controparte_1
riforma integrale della sentenza e rigetto dell'opposizione proposta in primo grado avverso l'ingiunzione oggetto di causa.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, applicando secondo lo scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sulla domanda di appello avanzata da
[...]
contro e , così provvede: Parte_1 Parte_2 Controparte_4
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado n. 2265/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cassino, rigetta l'opposizione avverso l'ingiunzione richiamata in parte motiva;
- Condanna al pagamento Controparte_6
delle spese del doppio grado di giudizio in favore della appellante che si liquidano in complessivi € 1.008,00 per compensi e €174,00 per esborsi oltre rimborso forfettario al 15% cpa ed iva come per legge.
Cassino, 28.3.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 18.3.2025; viste le note scritte depositate dalla parte attrice da Parte_1 [...]
contenenti le conclusioni: Parte_2
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.- Cassino, 28.3.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
n. 1557/2022 r.g.a.c. pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella,
ha pronunciato mediante deposito telematico del dispositivo delle contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1557/2022, riservata in decisione all'udienza di discussione del 3.12.2024, promossa da:
quale Concessionaria dei Servizi di Riscossione per il Controparte_1
Comune di Crosia, in persona del legale rappresentante p.t., Sig.ra CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. ERNESTA PANICCIA ), C.F._1
elettivamente domiciliata in Frosinone Via G. Verdi n. 185, presso il suo studio legale.
APPELLANTE
CONTRO
,in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., con sede in Battipaglia, alla Via S.P. 312 n. 7, C.F.: P.IVA_1
rappresentata, difesa dagli Avv.ti Michele Rosati e dal Prof. Pasquale Rago ed elettivamente domiciliata in Eboli (SA), Via M. Ripa n. 46..
pagina 2 di 8 APPELLATA
NONCHÉ
, in persona del sindaco p.t. Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per le parti appellante: “In ossequio al provvedimento del G.I. di trattazione scritta del
presente procedimento si richiama tutto quanto espresso nell'atto di appello e si insiste
per l'accoglimento delle eccezioni svolte e delle conclusioni espresse. Si impugna e
contesta nuovamente tutto quanto dedotto ed argomentato nella comparsa di
costituzione e risposta avversaria in quanto infondato in fatto e in diritto e si insiste per
l'accoglimento del gravame svolto. Si chiede che la causa di natura documentale, venga
trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
considerando precisate le conclusioni espresse in atti o in alternativa venga rinviata
l'udienza per la precisazione delle conclusioni”
Per la parte appellata: “la in persona del l.r. e Parte_2
per come rapp.ta e difesa, si riporta alle spiegate difese -qui intese in toto richiamate- e
chiede potersi rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni. Con ossequi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello nei Controparte_1
confronti della Società dinanzi all'intestato Parte_2
Giudice, al fine di ottenere la riforma integrale della sentenza N. 2265/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Cassino, in persona del Giudice Dr. Antonio Di Zazzo, nel procedimento rubricato al R.G. N. 1131/2021.
A fondamento delle proprie ragioni, l'appellante deduceva quanto segue:
- il giudizio di primo grado nasceva a seguito dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento n.20200370500001045/18 del 03 marzo 2020 con cui la società Parte_1
chiedeva il pagamento della somma di € 563,45 in forza del verbale di
[...]
accertamento n.8013/2015 emesso dalla Polizia Locale del Comune di CP_4
per una presunta violazione di norme del Cds;
[...]
- il giudice di prime cure con sentenza n. 2265/2021 dichiarava illegittima l'ingiunzione fiscale emessa, disponendo l'annullamento della stessa, poiché aveva ritenuto che la società fosse priva della potestà di emettere l'ingiunzione fiscale, essendo Pt_1
quest'ultima un procedimento speciale per la riscossione dei tributi che si poneva come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario la quale consentiva alla
P.A. di intimare ai suoi debitori il pagamento di tributi senza intermediazione dell'organo giurisdizionale.
Per tali ragioni la società proponeva appello al fine di ottenere la riforma della Pt_1
sentenza impugnata.
pagina 4 di 8 Come principale motivo di gravame la asseriva l'illegittimità della Controparte_1
sentenza poiché contraria alle norme che disciplinano la riscossione delle entrate comunali affidate ai soggetti iscritti negli albi di cui all' art. 53, comma 1, d.lgs, 15
dicembre 1997, n. 446. Secondo il giudice di prime cure, infatti, le società preposte alla gestione di pubblici servizi come la riscossione dei tributi, non potevano avvalersi del procedimento di ingiunzione fiscale previsto dal R.D. n. 639/1910, a causa della loro natura privatistica. L'appellante in qualità di concessionaria di dei Tributi CP_5
regolarmente iscritta all'albo tenuto dal Ministero dell'economia e Delle Finanze al n.
58 sosteneva di aver agito in maniera legittima;
infatti, i soggetti legittimati all'utilizzo dell'ingiunzione fiscale in base alle disposizioni contenute nell'art. 52 del d.lgs. 446/97
e nella legge 22/11/2002 n. 265, venivano individuati nei Comuni e nei concessionari iscritti all'albo. Pertanto, se l'ente locale può affidare a soggetti esterni la riscossione,
volontaria e coattiva, delle sanzioni amministrative non tributarie, la società affidataria,
per attivare la fase coattiva, deve necessariamente avvalersi dell'ingiunzione fiscale in alternativa al ruolo.
La società appellante evidenziava inoltre la propria estraneità alla fase di formazione dei titoli esecutivi, per cui eventuali vizi relativi ai titoli esecutivi sottesi all'ingiunzione fiscale non sarebbero ascrivibili alla Concessionaria della riscossione, la quale provvede esclusivamente a curare la fase della riscossione. Deduceva inoltre l'infondatezza dell'eccezione avversaria di omessa notifica del verbale e dell'eccezione afferente alla mancanza di elementi essenziali dell'ingiunzione fiscale.
pagina 5 di 8 Sulla base di tali deduzioni, l'appellante ha concluso, chiedendo al Tribunale di Cassino
quanto esposto in epigrafe.
Preliminarmente va osservato che l'appello è stato tempestivamente proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
Nel merito l'appello va accolto alla stregua delle argomentazioni che seguono.
La società deduceva la legittimità dell'ingiunzione fiscale emessa, sulla base Pt_1
dell'assunto secondo cui i soggetti legittimati all'utilizzo dell'ingiunzione fiscale in base alle disposizioni contenute nell'art. 52 del d.lgs. 446/97 e nella legge 22/11/2002 n. 265,
venivano individuati nei comuni e nei concessionari iscritti all'albo.
Orbene, l'ingiunzione fiscale costituisce l'atto utilizzato dalla Pubblica
Amministrazione per gestire la fase della riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate patrimoniali. Consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di procedere al pagamento della somma dovuta e costituisce manifestazione del potere di auto accertamento ed autotutela della Pubblica Amministrazione in materia tributaria. Tale strumento inoltre ha natura di atto amministrativo, cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto. Nel caso in esame l'ingiunzione fiscale veniva emessa al fine di ottenere il pagamento della somma di € 563,45 in forza del verbale di accertamento n. 8013/2015 emesso dalla Polizia Locale del Comune di
, per una presunta violazione di norme del Cds. Orbene, le somme Controparte_4
pagina 6 di 8 dovute a titolo di sanzione amministrativa, per violazione alla normativa del codice della strada, rientrano tra “le altre entrate di spettanza” di comuni e province. In tal caso,
l'articolo 52, al comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede la possibilità di procedere alla riscossione coattiva anche con la procedura prevista dal
R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
A tal proposito la Suprema Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 26309/2021, ha inteso dare continuità al principio ormai consolidato dalla giurisprudenza secondo cui ai fini del recupero delle somme dovute per violazioni del Codice della strada, i comuni possono avvalersi della procedura della riscossione coattiva tramite ingiunzioni di cui al
Regio Decreto n. 639/1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti nell'albo di cui nell'art. 53 del decr. legisl. n. 446/1997.
Dunque, l'ingiunzione fiscale emessa dalla società risulta essere legittima, Pt_1
poiché soggetti legittimati all'utilizzo dell'ingiunzione fiscale in base alle disposizioni contenute nell'art. 52 del d.lgs. 446/97 e nella legge 22/11/2002 n. 265, vengono individuati nei comuni e nei concessionari iscritti all'albo.
In virtù di tanto si accoglie l'appello proposto dalla società con Controparte_1
riforma integrale della sentenza e rigetto dell'opposizione proposta in primo grado avverso l'ingiunzione oggetto di causa.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, applicando secondo lo scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sulla domanda di appello avanzata da
[...]
contro e , così provvede: Parte_1 Parte_2 Controparte_4
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado n. 2265/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cassino, rigetta l'opposizione avverso l'ingiunzione richiamata in parte motiva;
- Condanna al pagamento Controparte_6
delle spese del doppio grado di giudizio in favore della appellante che si liquidano in complessivi € 1.008,00 per compensi e €174,00 per esborsi oltre rimborso forfettario al 15% cpa ed iva come per legge.
Cassino, 28.3.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 8 di 8