Sentenza 2 febbraio 1999
Massime • 4
Il principio secondo il quale il debito di valore deve essere liquidato tenendo conto anche d'ufficio della svalutazione monetaria verificatasi nelle more della vertenza non subisce deroghe nel caso in cui colui che si ritenga obbligato abbia effettuato un'offerta non formale della prestazione, in quanto l'indicata rivalutazione non costituisce riconoscimento di ragioni diverse ed aggiuntive rispetto a quelle originarie, ma un mero adeguamento nominale della prestazione dovuta ai sopraggiunti mutamenti della situazione economica.
Con riferimento alla disciplina dell'appello dettata dal codice di rito nel testo previgente alla novellazione di cui alla legge n. 353 del 1990, l'irritualità della ammissione e dell'espletamento di una prova, in quanto disposti dall'istruttore anziché dal collegio, restano irrilevanti allorché il collegio, in sede di decisione, abbia convalidato l'operato dell'istruttore esplicitamente o anche implicitamente, valutando ed utilizzando il materiale probatorio di cui si tratta.
Nel giudizio di divisione ereditaria di un bene riscontrato non divisibile, le migliorie apportate da uno dei condividenti allo stesso vengono a far parte , per il principio dell'accessione, al bene stesso, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli.
In tema di adempimento delle obbligazioni, perché sia riscontrabile una offerta non formale di adempimento, idonea, ex art. 1220 cod. civ., ad escludere gli effetti della " mora debendi ", è necessario che sussista un credito incontestato quanto all' " an " .
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/1999, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OL GI, AT LE VED. OL, OL TO, OL FR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VINCENZO BELLINI 10, presso lo studio degli avvocati FRATTARI GUGLIELMO e VICINI DOMENICO, che li difendono unitamente agli avvocati PASTEGA GIOVANNI M. e DALLA VEDOVA R., per procura speciale del Notaio Dr. PAOLO CHIARUTINI rep. n. 16915 del 4/2/98 i primi due;
e per procura in calce al ricorso il terzo e il quarto;
- ricorrenti -
contro
CA US, AL GI VED. CA, CA NN LU, CA FR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato LOIACONO ROMAGNOLI M TERESA, che li difende unitamente all'avvocato NATALINO MANENTE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
CA US, CA PI, CA ROSNN, CA RA;
- intimati con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n. 332/94 della Corte d'appello di VENEZIA, depositata il 05/04/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/98 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato FRATTARI difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato LOIACONO difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto dei primi sei motivi, accoglimento del VII.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SC e IU AR, con atto del 28 novembre 1978, citarono dinanzi al Tribunale di Treviso i fratelli PI, RO, VR e ST AR, chiedendo lo scioglimento di una comunione ereditariamente insorta fra essi istanti e i convenuti su un fondo con annessa casa colonica sito in Asolo, nonché la condanna delle controparti nei danni correlati al cattivo uso da loro fatto del bene dedotto in discussione.
Il tribunale, con sentenza del 24 aprile 1985, resa nella contumacia dei convenuti e nel contraddittorio di AR IZ, succeduta a titolo particolare per atto fra vivi a PI, RO, VR e ST AR nella comproprietà dell'immobile in controversia, e, perciò, chiamata nel processo dagli attori, nella dichiarata indivisibilità del cespite suddetto, assegnò questo alla IZ, e pose a carico della medesima l'obbligo di corrispondere un conguaglio di £. 41.522.000 a ciascuno degli istanti. Sui gravami, rispettivamente, principale di AR IZ, cui, nel suo intervenuto decesso, succedettero nel processo, a mente dell'art. 110 cod. proc. civ., LE AG, RG, VI e CA IZ, ed incidentale di IU AR, nonché di GI CO, AN LU e CA AR, eredi di SC AR, nel frattempo egli pure deceduto, la Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 5 aprile 1994, data anche questa nella contumacia di RO, PI, VR e ST AR, in parziale riforma della decisione del primo giudice, per il resto confermata, attribuì agli appellati-appellanti incidentali conguagli di £. 176.000.000 e compensò le spese processuali fra le parti costituite.
La corte distrettuale, dopo aver evidenziato dover essere tenute ferme la declaratoria dell'indivisibilità dell'immobile in argomento e l'assegnazione dell'immobile medesimo agli appellanti principali risultanti dalla decisione cennata, motivò la pronuncia rilevando doversi liquidare l'importo dei conguagli da attribuire a IU AR, da un lato, e a GI CO, AN LU e CA AR, dall'altro, avendo riguardo al valore del bene dividendo come realmente esistente, anche a seguito delle migliorie apportatevi da AR IZ nella vigenza del regime comunistico, al momento della pronuncia di divisione;
dover essere determinati, quindi, i considerati conguagli nelle somme dianzi precisate sulla base degli elementi di giudizio, riscontrati affidabili, desumibili dalla relazione di un consulente nominato in appello dal consigliere istruttore con ordinanza dell'11 ottobre 1990, ravvisata "da confermarsi, con sanatoria di ogni irregolarità o vizio (lamentato dall'appellante) da cui dovesse ritenersi affetta, in quanto mancante della necessaria delibera del Collegio"; essere da tenere per insuscettibile di influenzare la liquidazione dei discussi conguagli "l'offerta formale (di somme suggerite per tale titolo dovute dal consulente nominato in prime cure) fatta, prima dell'assegnazione, dalla IZ", dovendosi, al riguardo, considerare che, al momento di tale offerta, l'entità dei conguagli doveva ancora essere determinata giudizialmente dal tribunale. LE AG, RG, CA e VI IZ ricorrono, con sette motivi, per la cassazione della surrichiamata sentenza di secondo grado, ad essi notificata il 25 ottobre 1994. IU AR, GI CO, AN LU e CA AR resistono al ricorso, ad essi notificato il 21 novembre 1994, con controricorso del 29 dicembre 1994.
Questa Corte, con ordinanza n. 1116 del 25 giugno - 11 dicembre 1997, comunicata il 19 dicembre 1997, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nella presente fase nei confronti di RO, VR, ST e PI AR.
I ricorrenti hanno dato corso all'incombente considerato, notificando alle parti suddette atti di integrazione del contraddittorio tra il 23 febbraio e il 12 marzo 1998, e provvedendo, quindi, a tempestivo deposito in cancelleria di detti atti.
I contendenti nell'esposta guisa intimati non hanno svolto attività difensiva nella presente sede.
Così i ricorrenti, come i controricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - La Corte d'appello di Venezia, pronunciando, con la sentenza qui impugnata, sulla vertenza divisoria in atto, con riferimento all'immobile di cui in narrativa, fra IU AR, GI CO, AN LU e CA AR, da un lato, LE AG, RG, CA e VI IZ, nonché, per quanto di ragione, RO, VR, ST e PI AR, dall'altro, nella ritenuta indivisibilità del cespite in contestazione, ha statuito dover essere operato il discusso scioglimento di comunione assegnando l'intero cespite conteso ad LE AG, RG, CA e VI IZ, ed attribuendo, per un verso, a IU AR, e, per un altro, a GI CO, AN LU e CA AR conguagli di importo equivalente al valore delle quote del bene già comune di loro rispettiva pertinenza: ha puntualizzato, al riguardo, che il "conguaglio in denaro riconosciuto ad un condividente, a seguito dell'attribuzione dell'intero immobile ad altro condividente, esprime l'equivalente economico di tale bene e, pertanto, costituisce un debito di valore ... (la cui) entità ... deve essere adeguata, anche d'ufficio e in grado di appello, in relazione alla lievitazione del prezzo di mercato del bene intervenuta successivamente alla stima presa a base per le operazioni divisionali", che, quindi, "il valore dell'immobile, in ordine al quale viene determinato il conguaglio, deve essere stabilito in termini di attualità, ossia al momento della divisione ... tenendo conto di tutti i fattori e gli elementi che possono valere a quantificarlo", e va "commisurato all'entità economica esistente al momento dell'attribuzione e, perciò, della decisione"; ha affermato, consequenzialmente, dover essere stimato, ai fini considerati, il bene in discussione con riferimento al relativo prezzo di mercato al momento della pronuncia divisoria da sè resa, tenendo conto di tutti i "fattori concorrenti" a comporre, in tale momento, detto prezzo, e, in particolare, anche dei "miglioramenti che siano stati eseguiti - nelle more del giudizio - da uno dei coeredi sul bene comune", perché tali miglioramenti "non possono che appartenere all'intera massa", pur se "attribuiscono per converso a colui che li ha effettuati ... il rimborso delle spese per le opere eseguite per la cosa comune, secondo il principio nominalistico"; ha ritenuto, pertanto, sulla scorta dei così enunciati postulati, dover essere attribuiti agli attuali controricorrenti conguagli di importo maggiore di quello liquidato, a suo tempo, dal tribunale con la sentenza conclusiva del primo stadio del giudizio.
LE AG, RG, VI e CA IZ, con il terzo motivo di ricorso deducono che, negli illustrati termini statuendo, la corte lagunare avrebbe reso una pronuncia inficiata ex "art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 343, 342, 345, 163, 329, 112 c.p.c. (da) violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto",
per aver attribuito agli odierni controricorrenti conguagli più consistenti di quelli ad essi liquidati dal tribunale con la sentenza di primo grado, e, quindi, per aver fatto luogo a "reformatio in peius" in danno di essi deducenti di detta sentenza al considerato riguardo, in assenza di appello e di istanze, comunque, ammissibili delle controparti sul punto. I ricorrenti sunnominati, di poi, con il quarto motivo di gravame, censurano la decisione della corte distrettuale, denunciandola inficiata ex "art. 360 n. 3 in relazione agli artt. 720 e ss. cod. civ. (da) violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto", da
"violazione di principi: violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.)", da "violazione del doppio grado di giurisdizione (art. 1 c.p.c. in relazione agli artt. 102 - 24 Cost.)": più specificamente, e nella sostanza, lamentano che la corte anzidetta, ritenendo la riducibilità nel compendio divisionale in controversia delle addizioni e dei miglioramenti allo stesso apportati nelle more del giudizio da essi deducenti, avrebbe "illegittimamente deciso su un oggetto di domanda diverso da quello introduttivo, posto che il compendio immobiliare, di cui in sentenza, risulta, per effetto dell'intervenuta presa in considerazione delle addizioni e/o miglioramenti, assolutamente diverso da quello originario", avrebbe "introdotto un tema di indagine nuovo", e "tale da disorientare la difesa", avrebbe modificato la stima dei beni acquisita in prime cure, a loro dire, da tenere per immodificabile "sul riflesso che nelle more non fossero sopravvenuti mutamenti in ordine alla consistenza dell'immobile".
LE AG, RG, VI e CA IZ, ancora, con il quinto motivo di ricorso, prospettano evidenziarsi nella pronuncia della corte veneta ex "art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt.720 e ss. - 1150 c.c. violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto" e "violazione di principi: violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), violazione del doppio grado di giurisdizione (art. 1 c.p.c. in relazione agli artt. 102 - 24 Cost.), violazione del principio tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.)": segnatamente, accampano aver la corte suddetta stabilito il valore del cespite da dividere nella ravvisata incidenza sullo stesso dei miglioramenti apportati al bene (dalla loro autrice e da essi ricorrenti) in corso di causa, sul ritenuto, però fattualmente insussistente, presupposto della riscontrabilità nel caso esaminato di una comunione ereditaria;
prospettano, altresì, che, versandosi in tema di comunione ordinaria, avrebbe dovuto, e dovrebbe, trovare applicazione nella fattispecie il dettato dell'art. 1150 cod. civ., ed essere riconosciuto, perciò il loro diritto ad "una indennità pari all'aumento di valore del compendio immobiliare migliorato". Le doglianze, da esaminarsi insieme, perché connesse, e con precedenza su quelle di cui ai primi due motivi di impugnazione, per ragioni di priorità logica, oltre ad essere ancorate a richiami normativi, in larghissima misura, inconferenti, non sono fondate. A) - In tema di divisione operata con assegnazione ad uno dei condividenti di un bene riscontrato non divisibile, il conguaglio dovuto agli altri condividenti deve essere determinato con riguardo alla stima del bene cennato al momento della definizione del giudizio, dovendo rappresentare detto conguaglio l'equivalente in denaro della quota in natura del cespite diviso, e costituendo, pertanto, lo stesso oggetto di un credito c.d. di valore (cfr., "in terminis, Cass. Sez. II civ., sent. n. 261 del 15.1.1996, id., sent. n. 4369 del 9.5.1996). E, al riguardo, è da tenere presente che, nel caso di divisione realizzata con le modalità suesposte, il giudice d'appello può, anche di ufficio, aggiornare l'ammontare dei conguagli in relazione ai mutamenti del valore del compendio divisionale sopravvenuti nel corso del giudizio, tale aggiornamento non comportando immutazione veruna della stima dei beni e della determinazione dei conguagli in denaro acquisite al processo, e risolvendosi, invece, lo stesso in un adeguamento del credito, di valore, riguardante i conguagli, da avere per necessario onde evitare che i mutamenti cennati possano alterare i termini sostanziali della divisione (cfr., in proposito, Cass. Sez. II civ., sent. n. 1529 del 21.II.1985, id., sent. n. 2474 del 10.3.1987). Alla stregua dei principi enunciati, integranti "ius receptum" nella giurisprudenza di questa Corte, non hanno sostanziale ragion d'essere le lagnanze dei ricorrenti inerenti alla statuizione della sentenza impugnata recante aggiornamento dei conguagli divisionali attribuiti alle controparti in relazione al diverso valore del bene in controversia accertato all'esito del secondo stadio del giudizio. B) - Le migliorie apportate, nella vigenza del regime comunistico, da uno dei condividenti al bene comune, per il principio dell'accessione, vengono a far parte della massa da dividere, e di esse deve tenersi conto ai fini della stima della massa medesima, della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli (cfr., in tal senso, Cass. Sez. II civ., sent. n. 2602 del 9.12.1970, id., sent. n. 4036 del 5.9.1978, id., sent. n. 12345 del 18.11.1991). Sulla scorta del postulato in questione, la pronuncia del giudice del merito recante stima del bene in discussione avente riferimento anche ai miglioramenti allo stesso apportati dagli attuali ricorrenti e dalla loro autrice si rivela del tutto ortodossa e suscettibile di resistere alle critiche mossele sotto il profilo considerato.
C) - I ricorrenti non risultano aver azionato nel presente giudizio una domanda intesa ad ottenere il rimborso delle spese fatte per apportare i contestati miglioramenti al bene in argomento nella persistente vigenza su questo del regime comunistico di cui trattasi: essi, pertanto, non hanno titolo a dolersi in sede di gravame dell'"obiter dictum" - da avere, peraltro, in linea di massime, per corretto: cfr., in merito, Cass. Sez. II civ., sent. n. 3812 del 12.6.1981, id., sent. n. 4633 del 27.4.1991 -, con il quale la corte territoriale ha rilevato l'esistenza di un loro diritto di ottenere il rimborso di dette spese e la qualificabilità di tale diritto come credito di valuta.
D) - La circostanza che la declaratoria di cui alle lettere precedenti si appalesi ancorata all'affermazione, sicuramente non appropriata, della natura ereditaria della comunione in controversia è irrilevante, e, perciò, va ritenuta criticata "inutiliter", stante l'applicabilità allo scioglimento della comunione ordinaria della normativa in tema di divisione di eredità (art. 1116 cod. civ.). 2) - La Corte d'appello di Venezia ha basato la propria qui contestata decisione in ordine alla stima del bene da dividere ed alla determinazione dei conguagli attribuiti agli attuali controricorrenti su elementi di giudizio ricavati da una relazione di consulenza acquisita in secondo grado, all'esito di un incombente di cui agli artt. 61 e ss. e 191 e ss. cod. proc. civ. disposto ed espletato in esecuzione di ordinanza dell'11 ottobre 1990, pronunciata, non dal collegio ma, dal consigliere istruttore, in contrasto con il dettato degli artt. 350 e 356 del codice di rito, nel testo stato in vigore antecedentemente alla novellazione di cui alla L. 26.11.1990 n. 353, ed applicabile alla fattispecie "ratione temporis": ha osservato, al riguardo, essere l'ordinanza cennata "da confermare, con sanatoria di ogni irregolarità o vizio (lamentato dalla appellante - AR IZ -) da cui dovesse ritenersi affetta in quanto mancante della necessaria delibera del collegio ...".
LE AG, RG, CA e VI IZ, con il secondo mezzo di ricorso, assumono che la pronuncia resa sul tema dalla corte veneziana andrebbe ravvisata inficiata da "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o comunque da nullità della sentenza e/o del procedimento (e da) omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;
primo profilo, art. 360 n. 3 - 4 c.p.c. in relazione agli artt. 350 - 356 c.p.c.; secondo profilo, art. 360 n. 3 - 4 c.p.c. in relazione agli artt. 359, 279 comma secondo e quarto c.p.c.; terzo profilo, art. 360 n. 5 c.p.c.": in definitiva si dolgono del fatto che la corte anzidetta abbia ancorato la propria decisione ad elementi di giudizio ricavati da una relazione di consulenza introdotta nell'incarto processuale per effetto di un'ordinanza istruttoria adottata, in violazione delle norme procedimentali vigenti all'epoca della relativa pronuncia, non dal collegio ma, dal consigliere istruttore, per di più, in difformità da quanto statuito da una precedente ordinanza collegiale. La censura, essa pure logicamente prioritaria rispetto a quella di cui al primo motivo, e, quindi, da delibare con precedenza su questo, non ha pregio.
In proposito, è sufficiente evidenziare che, con riferimento alla disciplina dell'appello dettata dal codice civile nel testo previgente alla novellazione di cui alla L. n. 353 del 1990, prec. cit., che, come detto, è applicabile nel caso esaminato, la giurisprudenza di questa Corte ha enunciato il principio, condividibile, per il quale l'irritualità dell'ammissione e dell'espletamento in secondo grado di un qualsiasi incombente istruttorio, e, quindi, anche di una consulenza, derivante dal fatto che essi siano stati disposti, invece che dal collegio, dal consigliere istruttorile resta irrilevante quando, come nella fattispecie, il collegio, in sede di decisione, abbia convalidato l'operato dell'istruttore esplicitamente o implicitamente, valutando ed utilizzando il materiale probatorio ad impulso di questo acquisito (cfr., "ex aliis", Cass. Sez. II civ., sent. n. 1846 del 23.3.1982, id., sent. n. 4139 del 15.7.1985, id. Sez. III civ., sent. n. 2693 del 16.3.1987). Alla stregua dell'enunciato postulato, va senz'altro esclusa la riscontrabilità nella sentenza impugnata dei vizi come sopra denunciati.
3) - La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha ancorato la statuizione in ordine alla stima dell'immobile in controversia e alla liquidazione dei conguagli spettanti agli odierni controricorrenti nel quadro della relativa divisione alle risultanze, ravvisate affidabili della relazione di consulenza di cui al paragrafo precedente.
LE AG, VI, CA e RG IZ, con il sesto mezzo di ricorso, sostengono che nella pronuncia così resa dalla corte distrettuale sarebbe ravvisabile ex "art. 360 n. 5 omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dai ricorrenti", per aver detta corte basato la sua decisione su una acritica accettazione del parere fornitole dal consulente, ed omesso di considerare i rilievi e le specifiche osservazioni prospettati da essi deducenti "sia in ordine al valore attribuito al compendio immobiliare dal c.t.u., in contrasto con quello attribuito ad analoghi fondi agricoli da fonti di informazione ufficiali e da rogiti notarili prodotti in causa e quindi in contrasto con lo stesso prezzo di mercato, sia in ordine alla quantificazione delle spese per i miglioramenti e/o le addizioni da loro sostenute"; lamentano, in particolare che "il Giudice di appello, ai fini del calcolo delle opere, ha immotivatamente omesso di considerare ulteriori spese sostenute ed espressamente indicate in causa ...", e cioè "i costi di costruzione previsti dalle tabelle C.C.I.A. di Treviso e pubblicata nel 1990 e non già nel 1981, il costo rappresentato dal reddito dell'impresa costruttrice ... la remunerazione dei professionisti ... l'I.V.A. corrisposta sul relativo ammontare ... il costo della manutenzione straordinaria ... l'ammontare della c.d. BU ... l'onere di spesa per liberare il fondo dal precedente affittuario conduttore ...".
La doglianza, da esaminare subito dopo quella di cui al paragrafo precedente per la sua complementarità rispetto alla stessa, non merita ingresso.
A) - Il giudice che abbia disposto una consulenza, qualora ne condivida le risultanze, non è tenuto ad esporre analiticamente le ragioni del manifestato convincimento, dovendo questo ritenersi sufficientemente motivato con il richiamo al parere fornito dal consulente (cfr., "ex multis", Cass. Sez. lav., sent. n. 334 del 16.1.1998, id., sent. n. 1893 del 21.II.1998): sotto il profilo in discorso, perciò, va esclusa la ravvisabilità del dedotto vizio di motivazione.
B) - La parte che con i motivi del ricorso per cassazione denunci un vizio della motivazione della sentenza impugnata derivante da, assunta, mancanza, inadeguatezza, o incongruenza della valutazione di emergenze istruttorie o di tesi difensive, ai fini dell'utile proposizione della censura, è tenuta a specificare, nel ricorso, l'oggetto ed il contenuto precisi delle emergenze e delle allegazioni che deduce non, o mal, vagliate, onde dar modo a questa Corte, cui, con riferimento alla lagnanza considerata, inerente a, preteso, errore, non di attività ma, di giudizio, è preclusa la possibilità di un esame diretto degli atti di verificare, sulla base solo del ricorso, la decisività e la fondatezza del motivo di gravame (cfr., "ex plurimis", Cass. SS.UU. civ., sent. n. 265 del 13.1.1997). Nel ricorso in argomento, manca ogni precisa indicazione dei contorni fattuali delle circostanze addotte ignorate e circa il contenuto intrinseco proprio degli assunti difensivi allegati trascurati, e ciò, in base alla posta premessa, basta a rendere inconsistenti le considerate lamentele dei ricorrenti. 4) - La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza impugnata, disattendendo gli assunti al riguardo prospettati dagli attuali ricorrenti, ha escluso l'attitudine ad incidere sull'"an" e sul "quantum" del debito afferente ai discussi conguagli di un'offerta reale di pagamento di £. 26.000.000 fatta dall'autrice dei ricorrenti medesimi nella pendenza del primo stadio del giudizio a ciascuna delle controparti - subito dopo che le spettanze di queste per il titolo in argomento erano state determinate nell'importo suindicato dal consulente nominato dal tribunale: ha rilevato, in proposito, che "del tutto irrilevante, ..., deve ritenersi la offerta formale fatta, prima dell'assegnazione, dalla IZ, sol che si consideri come dovesse ancora essere quantificato lo stesso dal Tribunale, senza che in ogni caso potesse essere sufficiente a tal fine il solo fatto di una concorde valutazione tra il c.t.u. e i consulenti di parte".
LE AG, RG, VI e CA IZ, con il primo motivo di ricorso, assumono essere la pronuncia della corte lagunare sul tema inficiata ex "art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1207 - 1208 n. 3 - 1220 cod. civ. (da) violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto": nella realtà, prospettano che l'offerta in discorso avrebbe dovuto, e dovrebbe, essere ravvisata suscettibile di produrre effetti sia perché intervenuta in presenza di una già operata liquidazione consensuale delle avverse spettanze in contestazione, sia per essere riconosciuta nel vigente sistema giuscivilistico la valenza di un'offerta con riserva di supplemento;
che, in ogni caso, avrebbe dovuto, e dovrebbe, essere ritenuta la riscontrabilità di un'offerta non formale, con esclusione, quindi, di ogni "mora debendi" a loro carico e, consequenzialmente, di ogni possibilità di "aggiornamento" all'attualità dei contestati conguagli.
Il mezzo è infondato.
A) - Una offerta di adempimento è concepibile soltanto a fronte della esistenza di ragioni creditorie di cui sia incontestato l'"an".
Nella fattispecie, l'offerta di cui trattasi risulta essere intervenuta in una situazione in cui la sussistenza del credito inerente ai discussi conguagli, giusta quanto evidenziato nella sentenza impugnata, era ancora "sub iudice", instando tutti i condividenti per ottenere in natura la discussa divisione del cespite in controversia: è da escludere, pertanto, che l'offerta medesima potesse, comunque, produrre gli effetti di cui agli artt.1206 e ss. e 1220 cod. civ. B) - Sotto altro profilo, è da dire che il principio secondo cui il debito di valore deve essere liquidato tenendo conto anche d'ufficio della svalutazione monetaria verificatasi nelle more della vertenza, sino al momento della relativa liquidazione non soffre deroga nel casi in cui, come nella fattispecie, il soggetto che si ritenga obbligato effettui un'offerta della prestazione, posto che l'aggiornamento del credito cennato non rappresenta un riconoscimento di ragioni diverse ed aggiuntive rispetto a quelle originarie, e costituisce soltanto l'adeguamento nominale di queste ai sopraggiunti mutamenti della situazione economica (cfr., in tal senso, Cass. Sez. II civ., sent. n. 3380 del 28.3.1991). C) - Alla stregua dei principi enunciati, la censurata pronuncia della corte distrettuale deve essere tenuta ferma, previa, per quanto possa occorrere, integrazione della relativa motivazione a mente dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ. 5) - La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza impugnata, nella ravvisata ricorrenza di giusti motivi, ha compensato le spese processuali fra i contendenti.
LE AG, RG, VI e CA IZ, con il settimo motivo di ricorso, prospettano evidenziarsi nella sentenza suddetta ex "art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 91 - 92 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto", in definitiva, sostenendo che, nella soccombenza delle controparti in ordine al contratto insorto sulla divisibilità materiale dell'immobile in controversia, le spese processuali avrebbero dovuto essere, non già compensate ma, poste a carico degli odierni controricorrenti.
La censura è inconsistente.
Per pacifica giurisprudenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, in tema di spese processuali, la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle stesse, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito: ne consegue che il risultato dell'esercizio di tale potere resta insindacabile in sede di legittimità a meno che non risulti violato il principio per il quale le spese della parte soccombente non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, ovvero che la motivazione sviluppata per supportarlo non si appalesi positivamente articolata in un ordine di ragioni illogico.
Nel caso in argomento, esulano gli estremi perché, sulla scorta del principio enunciato, la pronuncia sulle spese adottata dalla corte distrettuale possa essere ravvisata censurabile in cassazione. 6) - In conclusione, il ricorso, nell'acclarata inaccoglibilità dei motivi addotti per suffragarlo, deve essere rigettato. 7) - Le spese della presente fase fra i ricorrenti ed i controricorrenti seguono la soccombenza, e, perciò, nella liquidazione di cui al dispositivo, vengono poste, solidamente, a carico dei primi.
RO, VR, ST e PI AR, intimati, non hanno svolto attività difensiva in questa sede, e, quindi, non si deve provvedere su loro spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, in favore dei controcorrenti nelle spese processuali, che liquida in £. 530.300, oltre £.
9.000.000 di onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte di cassazione, il 26 giugno 1998. DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 2 FEBBRAIO 1999.