Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/1999, n. 857
CASS
Sentenza 2 febbraio 1999

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Il principio secondo il quale il debito di valore deve essere liquidato tenendo conto anche d'ufficio della svalutazione monetaria verificatasi nelle more della vertenza non subisce deroghe nel caso in cui colui che si ritenga obbligato abbia effettuato un'offerta non formale della prestazione, in quanto l'indicata rivalutazione non costituisce riconoscimento di ragioni diverse ed aggiuntive rispetto a quelle originarie, ma un mero adeguamento nominale della prestazione dovuta ai sopraggiunti mutamenti della situazione economica.

Con riferimento alla disciplina dell'appello dettata dal codice di rito nel testo previgente alla novellazione di cui alla legge n. 353 del 1990, l'irritualità della ammissione e dell'espletamento di una prova, in quanto disposti dall'istruttore anziché dal collegio, restano irrilevanti allorché il collegio, in sede di decisione, abbia convalidato l'operato dell'istruttore esplicitamente o anche implicitamente, valutando ed utilizzando il materiale probatorio di cui si tratta.

Nel giudizio di divisione ereditaria di un bene riscontrato non divisibile, le migliorie apportate da uno dei condividenti allo stesso vengono a far parte , per il principio dell'accessione, al bene stesso, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli.

In tema di adempimento delle obbligazioni, perché sia riscontrabile una offerta non formale di adempimento, idonea, ex art. 1220 cod. civ., ad escludere gli effetti della " mora debendi ", è necessario che sussista un credito incontestato quanto all' " an " .

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/1999, n. 857
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 857
    Data del deposito : 2 febbraio 1999

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