Ordinanza cautelare 15 aprile 2024
Ordinanza collegiale 17 febbraio 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 17/02/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01292/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02008/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2008 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Di Feo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di RN (Sezione Seconda) n. 252/2024, resa tra le parti, sul ricorso avverso il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno -OMISSIS- della Questura di RN, notificato -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni;
Premesso in punto di fatto che:
– il signor -OMISSIS- è stato destinatario di istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, da parte dell’-OMISSIS-, con sede in -OMISSIS-;
– con provvedimento -OMISSIS- il Questore di RN ha respinto l’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per aver appurato la sussistenza di una sentenza penale di condanna a suo carico “ per i reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente […] resistenza a P.U. e danneggiamento aggravato di una vettura delle Forze dell’Ordine ”;
– il diniego questorile è stato impugnato innanzi al TAR per la Campania che, con la sentenza n. 252 del 24 gennaio 2024, lo ha dichiarato irricevibile;
– con atto di appello innanzi a questo Consiglio di Stato, lo straniero insiste, in rito, sull’illegittimità della declaratoria di irricevibilità a mente dell’art. 21- bis legge n. 241/1990 giusta il quale “ il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile ”, mentre, in merito, obietta che la condanna ritenuta ostativa si riferirebbe ad una ipotesi di spaccio di lieve entità rispetto alla quale la Corte costituzionale ha bandito ogni forma di automatismo ostativo;
– all’esito della trattazione camerale il Collegio ha accolto la sospensiva riservando all’approfondimento di merito sia il profilo della tardività, sia quello della non ostatività del reato per cui è intervenuta sentenza di condanna. Al contempo ha disposto l’acquisizione in via istruttoria della sentenza penale di condanna;
– con deposito del 29 ottobre 2024, l’appellante ha prodotto in giudizio sia la sentenza penale da cui si evince che la condanna è stata comminata per il reato di cui all’art. 73, co. 5 D.P.R. n. n. 309/1990, sia il permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di RN n. -OMISSIS- con scadenza -OMISSIS-;
Considerato che la difesa dell’appellante assume che il rilascio di tale titolo di soggiorno a far data dal giorno della richiesta a mezzo kit postale, come indicata nello stesso provvedimento impugnato in primo grado, e sino al -OMISSIS-, implichi, “ in mancanza di specifica difesa erariale contraria, che la Questura di RN abbia ottemperato all’accertamento prescritto come costituzionalmente corretto dal Giudice delle Leggi ed abbia pertanto escluso ogni forma di pericolosità del sig. -OMISSIS- ”;
Rilevato che nulla ha dedotto la difesa erariale, pur ritualmente costituita;
Ritenuto che il rilascio del permesso di soggiorno in parola, in riscontro all’originaria istanza di emersione, si profila idoneo a soddisfare pienamente la pretesa dell’appellante, che anelava al rilascio del titolo di soggiorno come bene della vita perseguito con l’azione promossa in giudizio, di tal ché il presente giudizio dovrebbe sfociare nella declaratoria di cessata materia del contendere;
Ritenuto di dover sollecitare ex art. 73, co. 3 cod. proc. amm. il contraddittorio delle parti sulla questione dianzi delineata assegnando il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per le produzioni difensive di rito e, conseguentemente di dover fissare la data dell’udienza pubblica per il prosieguo della trattazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) assegna alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione indicata nella parte motiva.
Fissa per il prosieguo della trattazione l’udienza pubblica del 5 giugno 2025.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.