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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 16/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 25 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/12/2023 da:
1) n. a VENEZIA (VE) il 13/10/1970 ( ); Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] BUDOIA;
e
2) n. a AVIANO (PN) il 09/09/1966 (C.F. ; residente in CP_1 C.F._2
Via della Stazione n. 9, 33070, BUDOIA;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MARTIN ELISA presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Polcenigo il 1/10/1995 con atto successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Polcenigo (PN) (anno 1995; atto n. 30; parte II;
serie A)
□ separati con sentenza n. 230/2024 pubblicata il 28/3/2024 e passata in giudicato il 30/10/2024;
con i seguenti figli:
- , n. a Pordenone il 22/07/1999, maggiorenne non economicamente Persona_1 autosufficiente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/12/2023 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) Il signor rimarrà a vivere nella casa di abitazione coniugale di DO (PN) - CP_1
Via della Stazione n.9, di sua esclusiva proprietà. La signora trasferirà Parte_1 la propria residenza presso l'abitazione reperita in locazione, attualmente in 33070 DO (PN)
2) La figlia della coppia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente in Per_1 quanto ancora studentessa, rimarrà ad abitare con il padre presso l'abitazione familiare di DO
(PN) -Via della Stazione n.9, con ogni più ampia disponibilità della madre ad accoglierla e tenerla con sé ogni qual volta ne manifesterà il desiderio.
3) Le spese straordinarie da affrontarsi per resteranno a carico del solo signor Per_1 [...]
per il 100% e per tali si intendono, a titolo esemplificativo (ci si rimette per il rimanente CP_1 al Protocollo in vigore avanti il Tribunale di Pordenone che le parti dichiarano di bene conoscere e di avere ricevuto in copia alla sottoscrizione del presente atto): - le spese mediche anche per visite specialistiche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche, protesi, e comunque relative alla salute, compresi ticket;
- le spese scolastiche ovvero le spese di iscrizione e le rette scolastiche, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione;
- le spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie.
4) Il signor provvederà, su richiesta della signora e CP_1 Parte_1 dietro la presentazione di idonea pezza giustificativa ed entro giorni 10 (dieci) dalla richiesta, al versamento del 100% di tutte le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la figlia
. Tali spese, tuttavia, dovranno essere reciprocamente autorizzate preventivamente laddove Per_1 comportanti un esborso unitario superiore alla cifra di €100,00.=. Le spese afferenti eventuali cure di “medicina non convenzionale” dovranno essere preventivamente concordate fra i coniugi, ad eccezione comunque delle spese mediche urgenti non programmabili.
5) Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario della figlia in via diretta, Per_1 relativamente alle necessità della quotidianità, secondo le rispettive disponibilità e capacità nel rispetto delle superiori esigenze e necessità della medesima. Ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di . Per_1
6) Con riferimento ai beni mobili, mobilia, quadri, accessori ed elettrodomestici presenti nella casa di abitazione coniugale, le parti si danno reciprocamente atto di avervi già provveduto al momento della separazione;
7) I signori e dichiarano e si danno reciprocamente CP_1 Parte_1 atto di avere già provveduto alla divisione di quanto presente per saldo attivo sul conto corrente bancario ai medesimi cointestato alla data del deposito del presente ricorso e di non avere più nulla
a che pretendere a tale titolo l'uno dall'altro.
8) I signori e , inoltre, dichiarano e si danno CP_1 Parte_1 reciprocamente atto di essere al momento entrambi economicamente autosufficienti.
9) Spese legali di procedura compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti al contributo al mantenimento della figlia e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LC il
01/10/1995 tra e;
Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LC (anno 1995; parte 2; serie A;
numero 30) e del Comune di BUDOIA, dove anche l'atto di matrimonio è stato trascritto (anno 1995, parte 2, serie B, numero 4), perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Pordenone, il 16/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/12/2023 da:
1) n. a VENEZIA (VE) il 13/10/1970 ( ); Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] BUDOIA;
e
2) n. a AVIANO (PN) il 09/09/1966 (C.F. ; residente in CP_1 C.F._2
Via della Stazione n. 9, 33070, BUDOIA;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MARTIN ELISA presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Polcenigo il 1/10/1995 con atto successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Polcenigo (PN) (anno 1995; atto n. 30; parte II;
serie A)
□ separati con sentenza n. 230/2024 pubblicata il 28/3/2024 e passata in giudicato il 30/10/2024;
con i seguenti figli:
- , n. a Pordenone il 22/07/1999, maggiorenne non economicamente Persona_1 autosufficiente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/12/2023 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) Il signor rimarrà a vivere nella casa di abitazione coniugale di DO (PN) - CP_1
Via della Stazione n.9, di sua esclusiva proprietà. La signora trasferirà Parte_1 la propria residenza presso l'abitazione reperita in locazione, attualmente in 33070 DO (PN)
2) La figlia della coppia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente in Per_1 quanto ancora studentessa, rimarrà ad abitare con il padre presso l'abitazione familiare di DO
(PN) -Via della Stazione n.9, con ogni più ampia disponibilità della madre ad accoglierla e tenerla con sé ogni qual volta ne manifesterà il desiderio.
3) Le spese straordinarie da affrontarsi per resteranno a carico del solo signor Per_1 [...]
per il 100% e per tali si intendono, a titolo esemplificativo (ci si rimette per il rimanente CP_1 al Protocollo in vigore avanti il Tribunale di Pordenone che le parti dichiarano di bene conoscere e di avere ricevuto in copia alla sottoscrizione del presente atto): - le spese mediche anche per visite specialistiche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche, protesi, e comunque relative alla salute, compresi ticket;
- le spese scolastiche ovvero le spese di iscrizione e le rette scolastiche, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione;
- le spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie.
4) Il signor provvederà, su richiesta della signora e CP_1 Parte_1 dietro la presentazione di idonea pezza giustificativa ed entro giorni 10 (dieci) dalla richiesta, al versamento del 100% di tutte le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la figlia
. Tali spese, tuttavia, dovranno essere reciprocamente autorizzate preventivamente laddove Per_1 comportanti un esborso unitario superiore alla cifra di €100,00.=. Le spese afferenti eventuali cure di “medicina non convenzionale” dovranno essere preventivamente concordate fra i coniugi, ad eccezione comunque delle spese mediche urgenti non programmabili.
5) Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario della figlia in via diretta, Per_1 relativamente alle necessità della quotidianità, secondo le rispettive disponibilità e capacità nel rispetto delle superiori esigenze e necessità della medesima. Ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di . Per_1
6) Con riferimento ai beni mobili, mobilia, quadri, accessori ed elettrodomestici presenti nella casa di abitazione coniugale, le parti si danno reciprocamente atto di avervi già provveduto al momento della separazione;
7) I signori e dichiarano e si danno reciprocamente CP_1 Parte_1 atto di avere già provveduto alla divisione di quanto presente per saldo attivo sul conto corrente bancario ai medesimi cointestato alla data del deposito del presente ricorso e di non avere più nulla
a che pretendere a tale titolo l'uno dall'altro.
8) I signori e , inoltre, dichiarano e si danno CP_1 Parte_1 reciprocamente atto di essere al momento entrambi economicamente autosufficienti.
9) Spese legali di procedura compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti al contributo al mantenimento della figlia e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LC il
01/10/1995 tra e;
Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LC (anno 1995; parte 2; serie A;
numero 30) e del Comune di BUDOIA, dove anche l'atto di matrimonio è stato trascritto (anno 1995, parte 2, serie B, numero 4), perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Pordenone, il 16/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa