Decreto cautelare 2 gennaio 2025
Sentenza breve 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 03/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00088/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00001/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio De Angelis e Daniele Proietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, Istituto istruzione di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del provvedimento del Dirigente scolastico dell’Istituto d’istruzione-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui è stata comunicata l’irrogazione a carico del ricorrente della sanzione disciplinare della sospensione per un periodo di giorni dieci;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi:
- il verbale del consiglio di classe straordinario del -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-);
- il verbale del consiglio di classe n. -OMISSIS-;
- la nota disciplinare riportata dal prof. G.G. nel registro di classe;
- la relazione del prof. G.G. prot. n. -OMISSIS- nonché la successiva rettifica prot n. -OMISSIS-;
- la relazione della prof.ssa A.P. prot. n. -OMISSIS-;
- la nota di contestazione degli addebiti prot. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito, Istituto d’istruzione-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso in epigrafe, l’odierno ricorrente, studente della-OMISSIS- dell’Istituto d’istruzione -OMISSIS-, ha agito per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari anche ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., del provvedimento disciplinare in epigrafe, con cui è stata irrogata allo studente la sospensione dalle lezioni per giorni dieci.
2. Riferisce il ricorrente che in data -OMISSIS-, alla fine dell’ora di lezione di “-OMISSIS-”, tornando al banco dopo aver consegnato al docente una verifica, si rendeva conto che gli era stata sottratta una bibita in bottiglia precedentemente acquistata. Dopo aver chiesto ad alta voce ai compagni chi gli avesse sottratto la bottiglietta, notava che due suoi compagni sorridevano, ed uno dei due (sig. -OMISSIS-) indicava il sig. -OMISSIS- come il possibile responsabile della sottrazione; nei pressi del banco del sig.-OMISSIS- si trovava effettivamente la bottiglietta, vuota. Riferisce ancora il ricorrente che, recuperata la bottiglietta, “con spirito goliardico e scherzoso” dava un “colpetto” sulla testa al sig.-OMISSIS- con la stessa bottiglietta di plastica vuota. Il sig.-OMISSIS- reagiva colpendo alle spalle il ricorrente, che nel frattempo si stava recando nuovamente al suo posto, con tre pugni, due sulla spalla e uno sul collo. Al dichiarato scopo di difendersi, il ricorrente colpiva a sua volta il-OMISSIS- con un colpo; intervenivano il prof. G.G., presente in aula, e lo studente -OMISSIS-.
Riferisce il ricorrente che nei minuti successivi interveniva un pacifico chiarimento tra gli studenti coinvolti. In pari data il prof. G. redigeva una nota disciplinare nei confronti del ricorrente, dal seguente contenuto: « Al cambio dell’ora, dopo la seconda ricreazione, lo studente -OMISSIS- nota che la sua bottiglia di coca cola è finita. -OMISSIS- chiede ai presenti in classe chi fosse stato a bere la sua bevanda senza ricevere risposta. -OMISSIS-, credendo, in parte a ragione, che il colpevole fosse-OMISSIS-, colpisce con la bottiglia vuota la testa di-OMISSIS- che reagisce con un pugno. -OMISSIS- risponde al pugno sferrando altri colpi che vengono seguiti da altri di-OMISSIS- ».
In data -OMISSIS-, si svolgeva, su richiesta dello stesso ricorrente, un incontro tra alcuni studenti (-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-) e i professori G.G. e -OMISSIS- (coordinatrice di classe), finalizzato a ricostruire correttamente i fatti. Nella medesima data aveva luogo anche un colloquio tra la madre del ricorrente (sig.ra -OMISSIS-), lo stesso studente -OMISSIS- ed i citati docenti; in quella sede, su richiesta tanto della sig.ra -OMISSIS- che del prof. G., venivano nuovamente coinvolti nel confronto gli studenti -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-. Riferisce parte ricorrente che anche in tale sede gli studenti facevano emergere la non corretta ricostruzione dell’accaduto effettuata dal prof. G. nella nota disciplinare, dalla quale non si evinceva con chiarezza: a) la natura scherzosa del colpo sulla testa con la bottiglietta vuota data da -OMISSIS- a-OMISSIS-, un gesto frequente ed innocuo tra compagni di classe; b) la circostanza che il sig.-OMISSIS- aveva sferrato tre colpi al sig. -OMISSIS- colpendolo di spalle, mentre il ricorrente aveva reagito con un solo colpo al solo scopo di difendersi. Del colloquio non veniva effettuata alcuna verbalizzazione.
In data -OMISSIS- si svolgeva il consiglio di classe in cui, pur essendo stata affrontata la questione relativa alla nota disciplinare del -OMISSIS- (come emerge dalla lettura dell’“estratto del verbale-OMISSIS-” del Consiglio di classe del -OMISSIS-, al punto 6 dell’o.d.g.), non veniva considerata l’irrogazione di alcuna ulteriore sanzione disciplinare.
Con nota del -OMISSIS-, il Dirigente scolastico inviava « ai genitori dell’alunno -OMISSIS- » (nonostante il ricorrente fosse già maggiorenne) la « contestazione di addebiti all’alunno di cui alla Tab. B lettera I del Regolamento d’Istituto ... in relazione ai fatti avvenuti come da nota riportata nel registro del -OMISSIS- e comunicazione di avvio del procedimento », allegando la nota disciplinare redatta dal prof. G. ed invitando a produrre osservazioni e ad esporre le proprie ragioni nel corso della seduta del Consiglio di classe straordinario convocato per il giorno -OMISSIS-.
Nell’ambito del successivo Consiglio di classe straordinario, veniva ascoltato, oltre al ricorrente, il compagno di classe -OMISSIS-, presente in Consiglio di classe in quanto rappresentante degli studenti. All’esito, con n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti, il Consiglio proponeva di comminare nei confronti dell’odierno ricorrente dieci giorni di sospensione e, in alternativa, dieci giorni con obbligo di frequenza con attività pomeridiane in orario extrascolastico da svolgersi presso la Caritas di Spoleto a partire dal rientro dalle vacanze natalizie. L’odierno ricorrente, ricevuta la comunicazione verbale della decisione, non accettava la conversione della sanzione, in considerazione di quanto disposto dal comma 13 dell’art. 17 del Regolamento d’Istituto, per cui « la conversione della sanzione avente ad oggetto la sospensione dalle attività didattiche comporterà l’implicita rinuncia da parte dello studente ad impugnare, in sede sia amministrativa che giudiziaria, il corrispondente provvedimento ».
In data -OMISSIS- è stato notificato al ricorrente il gravato provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione per un periodo di giorni dieci.
Riferisce, infine, il ricorrente che la medesima sanzione è stata irrogata allo studente-OMISSIS-.
3. Parte ricorrente ha articolato tre motivi in diritto per:
i. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 249 del 1998, del d.P.R. n. 235 del 2007, dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990; difetto di motivazione e carenza di istruttoria, carenza dei presupposti; violazione e/o falsa applicazione degli art. 17, 18 e 19 del Regolamento d’Istituto, del Regolamento di disciplina e del patto di corresponsabilità dell’Istituto d’Istruzione -OMISSIS-; violazione del principio di gradualità e proporzionalità della sanzione, disparità di trattamento;
ii. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241 del 1990 in materia di avvio del procedimento, dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, 18 e 19 del Regolamento d’Istituto; eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di istruttoria, sviamento, contraddittorietà ed illogicità;
iii. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 249 del 1998 sotto ulteriore profilo; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, 18 e 19 del Regolamento d’Istituto, e degli artt. 7 e ss. della l. n. 241 del 1990.
4. Con decreto monocratico del -OMISSIS-, in accoglimento dell’istanza cautelare, è stata disposta la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, con fissazione per la trattazione collegiale della camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
5. Si è costituito per resistere in giudizio il Ministero intimato, unitamente all’Istituto di istruzione superiore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, proponendo una propria ricostruzione dei fatti e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.
6. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2025, il Collegio ha avvisato le parti circa la possibilità di definizione del giudizio all’esito della fase cautelare, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; indi, uditi per le parti i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, il Collegio ravvisa la sussistenza dei presupposti di legge ex art. 60 cod. proc. amm. per la definizione della presente controversia con sentenza in forma semplificata all’esito della trattazione cautelare, essendo la causa matura per la decisione e stante l’assenza di cause ostative.
8. Le articolate censure dedotte dalla parte ricorrente nel primo motivo di ricorso per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, nonché per violazione del principio di proporzionalità, si presentano fondate sotto i profili di seguito esposti.
Deve, in primo luogo convenirsi con la parte ricorrente laddove denuncia la non lineare ed esaustiva ricostruzione della dinamica dei fatti emergente dagli atti dell’Amministrazione, essendo state riportate le dichiarazioni solo di alcuni degli studenti che si riferisce siano stati ascoltati al riguardo, in quanto presenti al momento del fatto, pur essendo tali ulteriori dichiarazioni – di cui è stato omesso il contenuto – richiamate nei verbali del Consiglio di classe e nelle relazioni dei prof.ri P. e G. (cfr. doc. nn. 5 e 6 della produzione di parte ricorrente, ove di legge, rispettivamente, « Gli studenti accettano l’invito e dopo aver descritto oggettivamente l’episodio, fanno rientro in classe » e « Gli studenti riferiscono quanto accaduto e, successivamente, fanno rientro in classe »). Ciò posto, dalla lettura degli atti di causa – in particolare dalle stesse dichiarazioni dello studente -OMISSIS- presente al momento dei fatti e riportate nel verbale prot. n. -OMISSIS- – non appare smentito che l’episodio sia originato dalla sottrazione di una bevanda a danno dell’odierno ricorrente e che lo stesso abbia reagito all’aggressione fisica alle spalle da parte di altro studente; allo stesso modo, non è revocato in dubbio che dopo l’episodio per cui è causa vi sia stato un riappacificamento, risultando « il clima della classe ... sereno e disteso ». Parimenti incontestato è che i due studenti coinvolti nell’episodio siano stati colpiti da analoga sanzione disciplinare.
Giova rammentare che il Regolamento d’istituto, approvato con la delibera n. 41 del Collegio dei docenti del 21 dicembre 2023 e con la delibera n. del Consiglio di Istituto 110 del 21 dicembre 2023, disciplina all’art. 17 le “Sanzioni disciplinari”, richiamando l’art. 4 del d.P.R. n. 249 del 1998, come modificato dal d.P.R. n. 235 del 2007, e disponendo, in particolare che « 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. ... 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni... 10. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato... ».
Nella Tabella B del medesimo articolo sono dettagliate le “mancanze” e relativi provvedimenti disciplinari; la lett. i) – richiamata nell’atto di contestazione del -OMISSIS- – prevede per « Comportamenti lesivi della persona e della dignità altrui: atti di violenza fisica e/o psicologica, minacce, offese, turpiloquio ed in particolare l’uso della bestemmia », quali provvedimenti che possono essere assunti dal Consiglio di classe: « Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, in base alla gravità del fatto. Esclusione da visite guidate, uscite didattiche, viaggi di istruzione e viaggi connessi ad attività sportiva o altre attività previste ».
Alla luce di quanto precede, ferma restando la discrezionalità rimessa all’Amministrazione nella valutazione degli atti commessi dallo studente e in merito all’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni (prevista dal Regolamento di istituto fino a un massimo di quindici giorni), dal provvedimento disciplinare gravato e dal verbale del Consiglio di classe straordinario del -OMISSIS- non emerge che i citati elementi fattuali siano stati congruamente ponderati nell’irrogazione della (non lieve) sanzione disciplinare della sospensione per giorni dieci, la medesima inflitta all’altro studente coinvolto nell’episodio.
Risulta, altresì, fondata la doglianza di parte ricorrente relativa alla violazione del principio del ne bis in idem . Difatti, dal citato verbale del Consiglio di classe straordinario del -OMISSIS- emerge che « il Consiglio di Classe, ha già adottato alcune delle seguenti pregresse iniziative: ammonizione verbale, ammonimento scritto nel Registro di classe, colloqui con i genitori dei singoli alunni e con gli alunni stessi ». Il “richiamo verbale” e l’“ammonizione scritta” sono espressamente previsti quali provvedimenti disciplinari dal citato Regolamento di istituto, sebbene riferiti a diverse fattispecie; né trova conferma negli atti di causa l’affermazione di parte resistente per cui vi sarebbe stata da parte del Dirigente scolastico unicamente una “ammonizione rivolta a tutta la classe” non costituente sanzione disciplinare. Osserva il Collegio che, anche laddove si volesse convenire con la difesa resistente sul fatto che il richiamato passaggio del verbale del Consiglio di classe non fosse riferito a sanzioni già irrogate, ciò non potrebbe che confermare le censure attoree relative alla lacunosità della ricostruzione istruttoria ed al conseguente difetto della motivazione.
9. Quanto sopra esposto è sufficiente all’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento gravato.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di altre persone fisiche citate in sentenza.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Carrarelli | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.