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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 08/04/2024, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giudice Onorario, dott. ssa
Maria Pia De Benedictis, all'udienza del 8.4.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1006 R.G. Cont. dell'anno 2021 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Itri e Loredana Parte_1
Gombia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Boezio n. 14
giusta procura in calce
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv.to M. Moretti giusta procura generale per atto di CP_1
notaio richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.6.2021 l'istante in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l' e ha riferito di essere affetto da malattia professionale (“Spondilodiscopatia lombo- CP_1
sacrale con sofferenza neuro-radicolare”) contratta a causa dell'attività lavorativa espletata
Or come autista di ed autoveicoli per il trasporto di merci e generi alimentari alle dipendenze di diverse Società trovandosi esposto alle vibrazioni trasmesse al corpo intero. Le sue mansioni sono consistite anche nel caricare e scaricare le suddette merci. Il ricorrente ha presentato pertanto domanda amministrativa all' in data 3.06.2020 CP_1
per la lamentata patologia professionale ma l'Istituto, con provvedimento del 1.08.2020
la rigettava escludendo il nesso causale tra il rischio lavorativo cui era stato esposto e la malattia denunciata.
In data 9.09.2020 il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo avverso il suddetto diniego che veniva confermato con provvedimento del 24.09.2020.
L'istante adiva pertanto questo Tribunale chiedendo l'accertamento della malattia professionale tecnopaticamente riconducibile al lavoro svolto per una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado pari al 12%, o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, comunque superiore al 6%.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Radicatosi il contraddittorio, l' ha contestato quanto ex adverso dedotto ed CP_1
affermato e ha concluso per la reiezione del ricorso.
Istruita documentalmente la causa, esaminato il teste, disposta ed espletata CTU medica,
all'odierna udienza il giudice, lette le note di trattazione scritta, ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
La domanda è fondata e va accolta.
Il teste che conosce il ricorrente da circa 20 anni ed ha lavorato con lui per Tes_1
circa sei anni, fino ad un anno prima, presso l ha confermato la mansione Org_2
Or di autista di e di autoveicoli per il trasporto di merci e generi alimentari freschi e surgelati. Il ricorrente sollevava le casse di meno 30 chili e nell'arco della giornata alternava al carico della mattina, la guida per più di sei ore verso il nord ma anche in
Sardegna. Una volta arrivati a destinazione, il ricorrente si occupava nuovamente dello scarico per circa due o tre ore. Arrivavano a lavorare anche 15 ore al giorno per tre volte alla settimana.
Il ricorrente era altresì esposto alle vibrazioni nella guida e doveva movimentare molti carichi pesanti di surgelati con l'ausilio di pedane. Infine era sottoposto a sbalzi di temperatura dovuti all'entrata ed uscita dalle celle frigorifere.
Infine il CTU, all'esito di accurate indagini e con motivazione che deve essere condivisa,
in quanto esente da errori e vizi logici, ha accertato nell'espletata consulenza che l'attività lavorativa svolta dal ha contribuito in termini concausali all'insorgenza Pt_1
della patologia in oggetto.
In particolare il CTU nelle sue deduzioni conclusive, preso atto di una attività lavorativa continua e priva di pause da parte del ricorrente, quale autista di mezzi pesanti, ha rilevato dall'anamnesi lavorativa e dal DVR, che il medesimo risulta esposto alla
“movimentazione manuale dei carichi (MMC) e vibrazioni a corpo intero”.
Ha aggiunto che proprio in base al profilo anamnestico, peraltro comprovato dall'anamnesi
della certificazione di M.P., appare l'epicrisi patologica risalire all'anno 2020 con CP_1
sintomatologia specifica lombosciatalgica e limitazioni funzionali, in assenza di infortunio del
lavoro od extra documentato. Pertanto ai fini della valutazione del tempo di esposizione e durata
della esposizione al rischio contenuto nella attività lavorativa, vanno considerati gli anni dal 2007
quale entità cronologica diluita di esposizione ai fattori di rischio lavorativo individuati
(movimentazione manuale dei carichi, vibrazioni a corpo intero ).
5. Tenuto conto della testimonianza riportata agli atti del presente procedimento.
Alla luce di quanto sopra esposto è possibile ritenere la patologia denunciata “spondilodiscopatia
lombo-sacrale con segni clinici di sofferenza neuro-radicolare ” in nesso etiologico concausale con
l'attività lavorativa prestata. vista l'omogeneità e la continuità dei tempi di esposizione ai fattori di rischio lavorativo inquadrati, dall'inizio della attività lavorativa 2007 alla sua epicrisi clinica
strumentale sfociata nella domanda di malattia professionale del 2020; quindi analizzate e tenuto
conto la frequenza, l'intensità e la qualità del rischio cui l'assicurato era sottoposta durante il
turno lavorativo come discusso nei precedenti punti, ne consegue che i fattori lavorativi siano
concausali, alla comune fisiologica compartecipazione di fattori extralavorativi, e tali,assurgono
al carattere di probabilità qualificata quale presupposti diretti ed efficienti, implicati
concausalmente al giustificare ed assolvere ai criteri medico legali adeguati all'individuazione del
nesso etiologico necessario al riconoscimento della malattia professionale. In base alle condizioni
cliniche rilevate in visita ed agli esami strumentali prodotti e valutati la patologia denunciata può
essere ricondotta nella nuova tabella delle malattie professionali allegata al DM 9 aprile 2008, alla
voce 77) “Ernia discale lombare” ( valutazione ammessa fino al 12% di danno biologico residuo)
per cui si deve riconoscere un valore almeno del 10% di danno biologico.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono si ritiene pertanto di accogliere la domanda e l' deve, quindi essere condannato al pagamento dell'indennizzo in CP_1
capitale di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 38/2000, nella misura corrispondente ad una lesione all'integrità psicofisica pari al 10% a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre gli interessi legali.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione ai procuratori, dichiaratisi antistatari.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 38/00, nella misura corrispondente ad una lesione all'integrità psicofisica di grado complessivo pari al 10% a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre gli interessi legali;
2) per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, CP_1
dell'indennizzo dovuto, oltre accessori ed interessi legali;
3) condanna altresì l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese del presente CP_2
giudizio, che liquida in € 2.697,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA
e CPA da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
4) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Civitavecchia, il 8.4.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis