TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/03/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 733 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 733 / 2024 promossa da:
, nato negli Stati Uniti in data 21.1.2002, Parte_1 [...]
nata negli Stati Uniti in data 11.7.1992, Parte_2 Parte_3
nato negli Stati Uniti in data 13.9.1995, , nata
[...] Parte_4
negli Stati Uniti in data 21.9.1968, , nata negli Stati Uniti Parte_5
in data 11.7.2004, (alla nascita Parte_6 Persona_1
), nata negli Stati Uniti in data 16.9.1960, tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
[...]
Andrea Permunian e dall'Avv. Marco Permunian
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
CONVENUTO CONTUMACE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
1 Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_1
, nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il 22.01.2002 è
[...]
cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di
[...]
cittadino italiano che gli ha validamente trasmesso la Persona_2
cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Torino, quale Comune di nascita dell'immigrante italiano di procedere alle Persona_2
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Torino;
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_5
, nata a [...], California (Stati Uniti d'America) l'11.07.2004 è
[...]
cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di
[...]
cittadino italiano che le ha validamente trasmesso la Persona_2
cittadinanza italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Torino, quale Comune di nascita dell'immigrante italiano di procedere alle Persona_2
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Torino;
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_2
nata a [...], California (Stati Uniti d'America) l'11.07.1992 è
[...]
cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di
[...]
cittadino italiano che le ha validamente trasmesso la Persona_2
cittadinanza italiana;
6- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Torino, quale Comune di nascita dell'immigrante italiano di procedere alle Persona_2
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Torino;
7- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_3
nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il 13.09.1995 è
[...]
cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di
[...]
cittadino italiano che gli ha validamente trasmesso la Persona_2
cittadinanza italiana;
2
8- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Torino, quale Comune di nascita dell'immigrante italiano di procedere alle Persona_2
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Torino;
9- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_4
nata a [...], California (Stati Uniti d'America) il 21.09.1968 è cittadino
[...]
italiano fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_2
cittadino italiano che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
[...]
10- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Torino, quale Comune di nascita dell'immigrante italiano di procedere alle Persona_2
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Torino;
11- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_6
nata a [...], California (Stati Uniti d'America) il 16.09.1990 (come
[...]
è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_1
cittadino italiano che le ha validamente trasmesso Persona_2
la cittadinanza italiana;
12- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Torino, quale Comune di nascita dell'immigrante italiano Persona_2
di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Torino”.
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data
11.1.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_1
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (o Persona_2
, nato a [...] il [...], figlio del sig. e della sig.ra Persona_3 Persona_4
(cfr. doc. 1). Persona_5
(o in data 15.12.1908 contraeva Persona_2 Persona_3
matrimonio negli Stati Uniti con la sig.ra (cfr. doc. 2) e dalla loro unione CP_2
nasceva in data 21.7.1909 la sig.ra (cfr. doc. 4). Persona_6
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
3 Il Giudice, con decreto depositato in data 5.3.2024 ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione al 17.3.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a
Torino che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Giova rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome originario dell'antenato dei ricorrenti,
[...]
con quello che ha assunto negli USA, Persona_2 Persona_3
l'identità della persona in questione, in ogni caso, è verificabile mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche negli atti relativi ai suoi discendenti. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli
4 ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la Controparte_3
circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Controparte_3
nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il
[...]
“Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che:
“accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della
Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912,
5 ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato negli Stati Uniti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo, (o , è nato a Persona_2 Persona_3
Torino in data 5.2.1878 (cfr. doc. 1) e che in data 15.12.1908 contraeva matrimonio negli Stati Uniti con la sig.ra (cfr. doc. 2); CP_2
- che dall'unione tra il sig. (o Persona_2 Persona_3
e la sig.ra nasceva negli Stati Uniti in data 21.7.1909 la sig.ra CP_2 [...]
(cfr. doc. 4); Persona_6
- che in data 6.6.1936 la sig.ra contraeva matrimonio negli Stati Persona_6
Uniti con il sig. (cfr. doc. 7) e dalla loro unione nasceva Controparte_4
negli Stati Uniti in data 9.3.1937 il sig. (cfr. doc. 9); Controparte_5
- che in data 28.6.1958 il sig. contraeva matrimonio negli Stati Controparte_5
Uniti con la sig.ra (cfr. doc. 10) da cui divorziava in data Persona_7
4.3.1980 (cfr. doc. 11 e 12) e dalla loro unione nascevano negli Stati Uniti: in data
6 16.9.1960 la sig.ra (cfr. doc. 13) e in data 21.9.1968 la Persona_1
sig.ra (cfr. doc. 14), odierne ricorrenti;
Parte_4
- che dall'unione tra la sig.ra (a seguito del matrimonio, Persona_1
con il sig. avvenuta negli Stati Parte_6 Persona_8
Uniti in data 18.5.1986 (cfr. doc. 15), successivamente sciolta in data 7.6.2010 (cfr. doc. 18 e 19), nascevano negli Stati Uniti: in data 11.7.1992 la sig.ra Parte_2
(cfr. doc. 16) e in data 13.9.1995 il sig. (cfr.
[...] Parte_3
doc. 17), odierni ricorrenti;
- che dall'unione tra la sig.ra e il sig. Parte_4 Controparte_6
nascevano negli Stati uniti: in data 21.1.2002 il sig. (cfr. Parte_1
doc. 20) e in data 11.7.2004 la sig.ra (cfr. doc. 21), odierni Parte_5
ricorrenti.
6. Emerge dagli atti che l'avo (o , si Persona_2 Persona_3
sia naturalizzato cittadino statunitense con provvedimento rilasciato il 10.10.1919 (doc. 5 e 6).
(o , dunque, a causa e per effetto Persona_2 Persona_3
della naturalizzazione statunitense nel 1919, ha perso la cittadinanza italiana, come previsto dall'art. 8 della L 555/1912, applicabile ratione temporis (entrata in vigore in data 1/7/1912), per cui “Perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
”. Tale naturalizzazione è avvenuta, peraltro, in seguito alla nascita della figlia, nata in data [...], Persona_6
senza per questo comportare la perdita dello status civitatis acquisito al momento della sua nascita.
Tuttavia, dall'atto di naturalizzazione dell'avo (o Persona_2
, emerge altresì, che la naturalizzazione, riconosciuta in data 10.10.1919, è Persona_3
avvenuta prima che la figlia fosse maggiorenne.
Secondo un orientamento giurisprudenziale affermatosi in sede di legittimità, tale concatenazione di fatti, comporterebbe per la perdita della relativa Persona_6 cittadinanza italiana “iure sanguinis”, acquistata al momento della nascita.
Occorre, pertanto, verificare se anche abbia perso la cittadinanza Per_6 Persona_6 italiana in conseguenza della perdita della cittadinanza italiana del padre, per via dell'acquisto della cittadinanza statunitense in data 10.10.1919, quando era ancora minorenne (essendo nata in data [...]). Persona_6
Secondo l'orientamento giurisprudenziale evocato [Sez. 1 -, n. 17161/2023], assume rilievo la disciplina di cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 [secondo cui "figli minori
7 non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”]; la disposizione si riferirebbe proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi, previsti dagli artt. 3 e 9 [ipotesi non ricorrenti in questo caso].
Secondo tale orientamento, – in quanto figlia minore – avrebbe perso Persona_6
la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della cittadinanza italiana del padre, conservando la stessa la cittadinanza statunitense, acquistata per nascita in applicazione dello ius soli.
In altri termini, i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del
1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della stessa legge del 1912, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge” (cfr. Cass. Civ. n.
29721/2021 ud. 31.05.2023 – Sez. 1).
6.1. Il Tribunale non condivide tale approdo ermeneutico.
È da ritenere che la previsione della perdita del diritto ad uno status debba essere oggetto di esplicita considerazione da parte del legislatore, prevalendo diversamente l'interesse al mantenimento dello status.
Va allora evidenziato che nessuna delle disposizioni della legge n. 555/1912 esplicitamente considera l'ipotesi della perdita di cittadinanza, per effetto delle decisioni assunte dagli esercenti la responsabilità genitoriale. È sufficiente leggere l'art. 8 della legge n. 555/1912 per averne conferma.
Viceversa, l'art. 1 della legge n. 555/1912 esplicitamente afferma[va] che «È cittadino per nascita: il figlio di padre cittadino (…)». Lo status di cittadino, dunque, si consegue e si consolida con il solo fatto naturale della nascita.
Se, dunque, la legge esplicitamente non prevede che eventuali rinunce alla cittadinanza da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale riverberino effetti sulla posizione del minore
8 (che è cittadino per nascita), si deve concludere che – salvo rinunce provenienti dal diretto interessato – egli è da ritenere cittadino italiano per nascita.
Non assume rilievo – nel caso in esame – il dettato dell'art. 12, comma 2, della legge n.
555/1912 [«I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero»]. Al riguardo si osserva che – da un punto di vista puramente letterale – la disposizione in parola sembra applicarsi ad un diverso caso (ossia chi – per effetto della perdita di cittadinanza del genitore, perdendola a sua volta – divenga straniero); nel caso in esame, non è diventata straniera, Persona_6
essendo bipolide (cittadina italiana per il fatto naturale della nascita; cittadina statunitense, iure soli).
Non a caso, l'art. 7 della legge n. 555/1912 considera l'ipotesi del «cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita», evidenziando che – in questo caso – il cittadino italiano per nascita «conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi».
Deve, pertanto, ritenersi che nata negli USA, fosse cittadina Persona_6
statunitense iure soli, ed al contempo cittadina italiana iure sanguinis, essendo la cittadinanza italiana trasmessa dai genitori al momento della nascita, a nulla rilevando, ai fini della perdita della cittadinanza italiana da parte dello stesso, l'intervenuta abdicazione alla cittadinanza italiana da parte del padre durante la minore età di (in quanto Persona_6
successiva alla sua nascita, avendo egli trasmesso alla figlia al momento della nascita la cittadinanza italiana ed avendo la minore autonomamente conseguito la cittadinanza statunitense iure soli, non incidendo dunque, per il principio giuridico innanzi enunciato, le vicende relative alla eventuale perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore sullo status della figlia, salva la facoltà di rinuncia da parte di quest'ultima al conseguimento della maggiore età; rinuncia che, come già evidenziato, nel caso di specie non vi è stata).
7. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di sia perché al tempo Persona_6
prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n.
555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
9 Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n.
4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
10 Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la Persona_6
cittadinanza italiana iure sanguinis al proprio figlio, sig. nato in [...] Controparte_5
9.3.1937, il quale a sua volta ha potuto trasmetterla ai propri figli.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
8. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
[...]
nato negli Stati Uniti in data 21.1.2002; Parte_1 [...]
nata negli Stati Uniti in data 11.7.1992; Parte_2 Parte_3
nato negli Stati Uniti in data 13.9.1995;
[...] Parte_4
nata negli Stati Uniti in data 21.9.1968; nata Parte_5
negli Stati Uniti in data 11.7.2004; (alla nascita Parte_6
11 ), nata negli Stati Uniti in data 16.9.1960, stante la Persona_1
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti cui la domanda è accolta, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 18 marzo 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 733 / 2024 promossa da:
, nato negli Stati Uniti in data 21.1.2002, Parte_1 [...]
nata negli Stati Uniti in data 11.7.1992, Parte_2 Parte_3
nato negli Stati Uniti in data 13.9.1995, , nata
[...] Parte_4
negli Stati Uniti in data 21.9.1968, , nata negli Stati Uniti Parte_5
in data 11.7.2004, (alla nascita Parte_6 Persona_1
), nata negli Stati Uniti in data 16.9.1960, tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
[...]
Andrea Permunian e dall'Avv. Marco Permunian
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
CONVENUTO CONTUMACE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
1 Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_1
, nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il 22.01.2002 è
[...]
cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di
[...]
cittadino italiano che gli ha validamente trasmesso la Persona_2
cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Torino, quale Comune di nascita dell'immigrante italiano di procedere alle Persona_2
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Torino;
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_5
, nata a [...], California (Stati Uniti d'America) l'11.07.2004 è
[...]
cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di
[...]
cittadino italiano che le ha validamente trasmesso la Persona_2
cittadinanza italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Torino, quale Comune di nascita dell'immigrante italiano di procedere alle Persona_2
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Torino;
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_2
nata a [...], California (Stati Uniti d'America) l'11.07.1992 è
[...]
cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di
[...]
cittadino italiano che le ha validamente trasmesso la Persona_2
cittadinanza italiana;
6- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Torino, quale Comune di nascita dell'immigrante italiano di procedere alle Persona_2
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Torino;
7- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_3
nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il 13.09.1995 è
[...]
cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di
[...]
cittadino italiano che gli ha validamente trasmesso la Persona_2
cittadinanza italiana;
2
8- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Torino, quale Comune di nascita dell'immigrante italiano di procedere alle Persona_2
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Torino;
9- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_4
nata a [...], California (Stati Uniti d'America) il 21.09.1968 è cittadino
[...]
italiano fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_2
cittadino italiano che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
[...]
10- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Torino, quale Comune di nascita dell'immigrante italiano di procedere alle Persona_2
dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Torino;
11- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_6
nata a [...], California (Stati Uniti d'America) il 16.09.1990 (come
[...]
è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_1
cittadino italiano che le ha validamente trasmesso Persona_2
la cittadinanza italiana;
12- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Torino, quale Comune di nascita dell'immigrante italiano Persona_2
di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Torino”.
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data
11.1.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_1
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (o Persona_2
, nato a [...] il [...], figlio del sig. e della sig.ra Persona_3 Persona_4
(cfr. doc. 1). Persona_5
(o in data 15.12.1908 contraeva Persona_2 Persona_3
matrimonio negli Stati Uniti con la sig.ra (cfr. doc. 2) e dalla loro unione CP_2
nasceva in data 21.7.1909 la sig.ra (cfr. doc. 4). Persona_6
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
3 Il Giudice, con decreto depositato in data 5.3.2024 ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione al 17.3.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a
Torino che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Giova rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome originario dell'antenato dei ricorrenti,
[...]
con quello che ha assunto negli USA, Persona_2 Persona_3
l'identità della persona in questione, in ogni caso, è verificabile mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche negli atti relativi ai suoi discendenti. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli
4 ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la Controparte_3
circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Controparte_3
nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il
[...]
“Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che:
“accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della
Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912,
5 ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato negli Stati Uniti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo, (o , è nato a Persona_2 Persona_3
Torino in data 5.2.1878 (cfr. doc. 1) e che in data 15.12.1908 contraeva matrimonio negli Stati Uniti con la sig.ra (cfr. doc. 2); CP_2
- che dall'unione tra il sig. (o Persona_2 Persona_3
e la sig.ra nasceva negli Stati Uniti in data 21.7.1909 la sig.ra CP_2 [...]
(cfr. doc. 4); Persona_6
- che in data 6.6.1936 la sig.ra contraeva matrimonio negli Stati Persona_6
Uniti con il sig. (cfr. doc. 7) e dalla loro unione nasceva Controparte_4
negli Stati Uniti in data 9.3.1937 il sig. (cfr. doc. 9); Controparte_5
- che in data 28.6.1958 il sig. contraeva matrimonio negli Stati Controparte_5
Uniti con la sig.ra (cfr. doc. 10) da cui divorziava in data Persona_7
4.3.1980 (cfr. doc. 11 e 12) e dalla loro unione nascevano negli Stati Uniti: in data
6 16.9.1960 la sig.ra (cfr. doc. 13) e in data 21.9.1968 la Persona_1
sig.ra (cfr. doc. 14), odierne ricorrenti;
Parte_4
- che dall'unione tra la sig.ra (a seguito del matrimonio, Persona_1
con il sig. avvenuta negli Stati Parte_6 Persona_8
Uniti in data 18.5.1986 (cfr. doc. 15), successivamente sciolta in data 7.6.2010 (cfr. doc. 18 e 19), nascevano negli Stati Uniti: in data 11.7.1992 la sig.ra Parte_2
(cfr. doc. 16) e in data 13.9.1995 il sig. (cfr.
[...] Parte_3
doc. 17), odierni ricorrenti;
- che dall'unione tra la sig.ra e il sig. Parte_4 Controparte_6
nascevano negli Stati uniti: in data 21.1.2002 il sig. (cfr. Parte_1
doc. 20) e in data 11.7.2004 la sig.ra (cfr. doc. 21), odierni Parte_5
ricorrenti.
6. Emerge dagli atti che l'avo (o , si Persona_2 Persona_3
sia naturalizzato cittadino statunitense con provvedimento rilasciato il 10.10.1919 (doc. 5 e 6).
(o , dunque, a causa e per effetto Persona_2 Persona_3
della naturalizzazione statunitense nel 1919, ha perso la cittadinanza italiana, come previsto dall'art. 8 della L 555/1912, applicabile ratione temporis (entrata in vigore in data 1/7/1912), per cui “Perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
”. Tale naturalizzazione è avvenuta, peraltro, in seguito alla nascita della figlia, nata in data [...], Persona_6
senza per questo comportare la perdita dello status civitatis acquisito al momento della sua nascita.
Tuttavia, dall'atto di naturalizzazione dell'avo (o Persona_2
, emerge altresì, che la naturalizzazione, riconosciuta in data 10.10.1919, è Persona_3
avvenuta prima che la figlia fosse maggiorenne.
Secondo un orientamento giurisprudenziale affermatosi in sede di legittimità, tale concatenazione di fatti, comporterebbe per la perdita della relativa Persona_6 cittadinanza italiana “iure sanguinis”, acquistata al momento della nascita.
Occorre, pertanto, verificare se anche abbia perso la cittadinanza Per_6 Persona_6 italiana in conseguenza della perdita della cittadinanza italiana del padre, per via dell'acquisto della cittadinanza statunitense in data 10.10.1919, quando era ancora minorenne (essendo nata in data [...]). Persona_6
Secondo l'orientamento giurisprudenziale evocato [Sez. 1 -, n. 17161/2023], assume rilievo la disciplina di cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 [secondo cui "figli minori
7 non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”]; la disposizione si riferirebbe proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi, previsti dagli artt. 3 e 9 [ipotesi non ricorrenti in questo caso].
Secondo tale orientamento, – in quanto figlia minore – avrebbe perso Persona_6
la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della cittadinanza italiana del padre, conservando la stessa la cittadinanza statunitense, acquistata per nascita in applicazione dello ius soli.
In altri termini, i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del
1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della stessa legge del 1912, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge” (cfr. Cass. Civ. n.
29721/2021 ud. 31.05.2023 – Sez. 1).
6.1. Il Tribunale non condivide tale approdo ermeneutico.
È da ritenere che la previsione della perdita del diritto ad uno status debba essere oggetto di esplicita considerazione da parte del legislatore, prevalendo diversamente l'interesse al mantenimento dello status.
Va allora evidenziato che nessuna delle disposizioni della legge n. 555/1912 esplicitamente considera l'ipotesi della perdita di cittadinanza, per effetto delle decisioni assunte dagli esercenti la responsabilità genitoriale. È sufficiente leggere l'art. 8 della legge n. 555/1912 per averne conferma.
Viceversa, l'art. 1 della legge n. 555/1912 esplicitamente afferma[va] che «È cittadino per nascita: il figlio di padre cittadino (…)». Lo status di cittadino, dunque, si consegue e si consolida con il solo fatto naturale della nascita.
Se, dunque, la legge esplicitamente non prevede che eventuali rinunce alla cittadinanza da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale riverberino effetti sulla posizione del minore
8 (che è cittadino per nascita), si deve concludere che – salvo rinunce provenienti dal diretto interessato – egli è da ritenere cittadino italiano per nascita.
Non assume rilievo – nel caso in esame – il dettato dell'art. 12, comma 2, della legge n.
555/1912 [«I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero»]. Al riguardo si osserva che – da un punto di vista puramente letterale – la disposizione in parola sembra applicarsi ad un diverso caso (ossia chi – per effetto della perdita di cittadinanza del genitore, perdendola a sua volta – divenga straniero); nel caso in esame, non è diventata straniera, Persona_6
essendo bipolide (cittadina italiana per il fatto naturale della nascita; cittadina statunitense, iure soli).
Non a caso, l'art. 7 della legge n. 555/1912 considera l'ipotesi del «cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita», evidenziando che – in questo caso – il cittadino italiano per nascita «conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi».
Deve, pertanto, ritenersi che nata negli USA, fosse cittadina Persona_6
statunitense iure soli, ed al contempo cittadina italiana iure sanguinis, essendo la cittadinanza italiana trasmessa dai genitori al momento della nascita, a nulla rilevando, ai fini della perdita della cittadinanza italiana da parte dello stesso, l'intervenuta abdicazione alla cittadinanza italiana da parte del padre durante la minore età di (in quanto Persona_6
successiva alla sua nascita, avendo egli trasmesso alla figlia al momento della nascita la cittadinanza italiana ed avendo la minore autonomamente conseguito la cittadinanza statunitense iure soli, non incidendo dunque, per il principio giuridico innanzi enunciato, le vicende relative alla eventuale perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore sullo status della figlia, salva la facoltà di rinuncia da parte di quest'ultima al conseguimento della maggiore età; rinuncia che, come già evidenziato, nel caso di specie non vi è stata).
7. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di sia perché al tempo Persona_6
prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n.
555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
9 Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n.
4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
10 Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la Persona_6
cittadinanza italiana iure sanguinis al proprio figlio, sig. nato in [...] Controparte_5
9.3.1937, il quale a sua volta ha potuto trasmetterla ai propri figli.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
8. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
[...]
nato negli Stati Uniti in data 21.1.2002; Parte_1 [...]
nata negli Stati Uniti in data 11.7.1992; Parte_2 Parte_3
nato negli Stati Uniti in data 13.9.1995;
[...] Parte_4
nata negli Stati Uniti in data 21.9.1968; nata Parte_5
negli Stati Uniti in data 11.7.2004; (alla nascita Parte_6
11 ), nata negli Stati Uniti in data 16.9.1960, stante la Persona_1
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti cui la domanda è accolta, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 18 marzo 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
12