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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 3796/23 R.g. promossa con atto di citazione del 18/12/23
da
- con sede in (35011) DA (PD), Parte_1
via dell'Olmo n. 37, C.F. e P. IVA in persona P.IVA_1
del suo legale rappresentante;
Parte_2
- con sede legale in Parte_3
(35011) DA (PD), via dell'Olmo n. 37, C.F. e P. IVA
, in persona del suo legale rappresentante P.IVA_2 [...]
, quale cessionaria del ramo d'azienda della Parte_2 [...]
, C.F. ; Parte_3 P.IVA_3
- con sede legale in (33085) MA (PN), Parte_4
via Monfalcone n. 4, C.F. e P. IVA in persona P.IVA_4
del suo legale rappresentante;
Parte_2
- con sede legale in (35011) Parte_5
DA (PD), via dell'Olmo n. 37, C.F. e P. IVA
, in persona del suo legale rappresentante P.IVA_5 [...]
; Parte_2
tutte rappresentate, difese ed assistite dagli Avv.ti
Enrico Raengo (C.F. PEC: C.F._1
) e Cristina Bergamo (C.F. Email_1
; PEC: C.F._2 Email_2
1 del Foro di Pordenone, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Cristina Bergamo in (33100) Udine (UD),
Piazzetta del Lionello n. 8, giusta procura speciale allegata alla citazione;
- attrici –
contro
in persona dell'amministratore Controparte_1
delegato e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa CP_2
, con sede legale in Udine, viale Venezia, n. 430
[...]
(c.f. e p. IVA n. “BE” o “ ”), P.IVA_6 _1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti redatta su documento informatico separato e sottoscritta con firma digitale, dagli Avv.ti Domenico Gullo del foro di Messina
(c.f. p.e.c. CodiceFiscale_3
; fax 0668880201) Email_3
e Alessandro Lanzi del foro di Avezzano (c.f. C.F._4
; p.e.c. ; fax 0668880201);
[...] Email_4
- convenuta –
OGGETTO: risarcimento danni
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per le attrici: ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, voglia l'Ill.mo Tribunale adìto:
- Nel merito, in via principale: accertate e dichiarate la violazione dell'art. 1375 c.c. e l'illegittimità della risoluzione del contratto comunicata da
[...] con missiva del 10/02/2022, condannare la _1 convenuta al risarcimento dei danni in favore delle attrici, in misura pari alla capital somma di € 158.354,51 o alla diversa somma che risulterà provata o di giustizia, da ripartirsi fra le attrici nella seguente misura:
• € 31.290,85 in favore di;
Parte_1
• € 48.313,96 in favore di Parte_3 ;
[...]
• € 75.186,72 in favore di;
Parte_4
• € 3.562,00 in favore di Parte_5
2 il tutto, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
- Nel merito, in via subordinata: accertate e dichiarate la violazione dell'art. 1375 c.c. e l'illegittimità della risoluzione del contratto comunicata da a con Controparte_1 Parte_4 missiva del 10/02/2022, condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore di in misura pari alla capital Parte_4 somma di € 75.186,72 o alla diversa somma che risulterà provata o di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
- In ogni caso: spese e competenze di lite, oltre al 15% per rimborso spese generali ed oltre a CPA ed IVA – se dovuta –, rifuse.
- In via istruttoria: (…)
Per la parte convenuta: voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
in via principale: rigettare le domande del Pt_6
, perché infondate in fatto e diritto;
[...]
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del di Parte_6 risarcimento del danno, limitare il risarcimento ai soli danni concretamente patiti da;
Parte_4
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del Pt_6
di risarcimento del danno e mancato
[...] accoglimento della precedente domanda subordinata di
, ricondurre la somma dovuta a titolo di _1 risarcimento dal danno a quella effettivamente patita dal;
Parte_6
in ogni caso: con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 18/12/2023, la (di Parte_1
seguito più brevemente anche solo “ ”), la Pt_6 [...]
Con (anche solo “ ”), Parte_3 Parte_4
Co (anche solo “ ) e (anche solo “ ; Pt_4 Parte_5
Con e, congiuntamente a e anche solo “ Pt_6 Pt_4 Pt_6
”) conveniva in giudizio la (di
[...] Controparte_1
seguito più brevemente anche solo o convenuta) _1
esponendo, in estrema sintesi, che il 09/07/2021
[...]
(ora , quale Controparte_5 Controparte_6
mandataria delle imprese consorziate del Parte_6
3 stipulava con la convenuta un contratto di somministrazione di energia elettrica;
che il 22/11/2021, il Parte_6
esercitava l'opzione fixing per il periodo dal 01/04/2022 al
30/06/2022; che il 16/12/2021, richiedeva a _1 [...]
una garanzia bancaria di Euro 400.000,00, Pt_4
giustificandola con le mutate condizioni di mercato;
che il
22/12/2021 l'avv. Raengo, in nome e per conto di
[...]
contestava la richiesta di Controparte_6
garanzia, ritenendola infondata e contraria alle condizioni contrattuali;
che il 10/02/2022, dopo uno scambio di varie comunicazioni per individuare una soluzione bonaria,
comunicava la risoluzione del contratto con _1 [...]
, con effetto dal 01/03/2022, a causa della mancata Pt_4
presentazione della garanzia richiesta e, al contempo,
comunicava che avrebbe provveduto ad intraprendere le procedure volto al passaggio delle utenze di ai servizi Pt_4
di fornitura di ultima istanza, salvo che nel frattempo Pt_4
non avesse sottoscritto un contratto di fornitura con una diversa società di vendita.
In punto di diritto, assumeva l'illegittimità della richiesta di garanzia di , evidenziando che le _1
Condizioni di Fornitura dovessero prevalere sulle Condizioni
Generali di Contratto e che , pur essendone onerata, _1
non avesse dimostrato variazioni economico-patrimoniali della cliente tali da giustificare la richiesta di garanzia.
Deduceva, altresì, la violazione dell'obbligo di buona fede (art. 1375 c.c.), rilevando che la richiesta di garanzia fosse contraria a tale immanente obbligo per le modalità e le circostanze in cui era stata comunicata,
4 inclusa l'imposizione di termini perentori e la richiesta di una fideiussione bancaria a prima richiesta.
Oltre a ciò assumeva la violazione dell'art. 19 delle
Condizioni Generali di Contratto, rappresentando che la richiesta di garanzia si risolveva in un tentativo di modifica unilaterale del contratto, non consentita dalle condizioni contrattuali.
Evidenziava, altresì, il carattere unitario del
"Cliente", considerato che il contratto era stato stipulato con il "Cliente" rappresentato dalle società del Pt_6
e la risoluzione parziale del contratto riferita solo
[...]
a fosse da ritenersi illegittima. Parte_4
In ragione di quanto sin qui sinteticamente esposto,
concludeva per pronuncia che accertasse la violazione dell'art. 1375 c.c. e l'illegittimità della risoluzione del contratto, condannando al risarcimento dei danni _1
subiti per un totale di Euro 158.354,51, ripartiti tra le società del per non aver potuto usufruire del Parte_6
fixing già concordato con per il periodo dal 1 _1
aprile 2022 al 30 giugno 2022; in via subordinata, chiedeva,
la condanna della convenuta al risarcimento dei danni in favore della sola per Euro 75.186,72. Pt_4
Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta la quale rilevava, in fatto, che, a causa dell'aumento del prezzo dell'energia elettrica dovuto al conflitto russo-
ucraino, richiedeva il 16 dicembre 2021 a , _1 Pt_4
ossia a solo una delle società del Gruppo, una garanzia bancaria di Euro 400.000,00; che e Pt_4 Controparte_5
contestavano la richiesta, ma avviavano negoziazioni con la convenuta per trovare una forma di garanzia alternativa;
che
5 mostrava disponibilità ad accettare una "lettera _1
di patronage" invece della garanzia bancaria;
che nonostante le trattative, non forniva la garanzia richiesta entro i Pt_4
termini stabiliti;
che la convenuta risolveva il contratto con a partire dal 1° marzo 2022. Pt_4
In punto di diritto, assumeva che il contratto attribuiva a il diritto di richiedere garanzie in _1
caso di variazione della situazione economico-patrimoniale del cliente, come previsto dall'art. 9 delle Condizioni
Generali di Contratto (CGC); che la convenuta aveva il diritto di risolvere il contratto se non avesse fornito Pt_4
la garanzia richiesta;
che la richiesta di fosse _1
legittima in base alle CGC e alle condizioni di mercato mutate;
che aveva agito in buona fede, concedendo a _1
tempo e alternative per fornire la garanzia;
che solo Pt_4
dopo il fallimento delle trattative, la convenuta aveva risolto il contratto;
che pertanto la domanda di risarcimento formulata dal fosse infondata in ragione della Pt_6
giustificata risoluzione e che le altre società del Pt_6
diverse da non erano, in ogni caso, legittimate
[...] Pt_4
a richiedere risarcimenti di sorta.
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda e, in subordine, per la limitazione del risarcimento ai danni patiti dalla sola SIAP e, in ulteriore subordine, a quelli effettivamente subiti dal . Parte_6
Orbene, così riassunte le posizioni delle parti,
ritiene il Tribunale che, sulla scorta della documentazione prodotta, la domanda attorea sia infondata e, pertanto, vada rigettata.
6 Per offrire la dovuta motivazione di siffatta conclusione occorre, innanzitutto, soffermarsi sull'interpretazione del contratto di somministrazione che ci occupa, così come integrato dalle condizioni generali di contratto, al fine di accertare se esso si sostanzi in una pluralità di contratti di somministrazione quanti sono i singoli soggetti giuridici che compongono il Parte_6
oppure se esso consideri unitariamente la somministrazione,
come rivolta ad unico cliente beneficiario, costituito inscindibilmente da tutte le società del Gruppo.
E' bene subito anticipare che il Tribunale ritiene che nella fattispecie concreta al proprio vaglio ricorra la prima delle due ipotesi considerate.
L'indicazione Cliente contenuta nella regolamentazione negoziale in questione si identifica con una parte soggettivamente complessa che si risolve in una mera formula sintetica, utilizzata convenzionalmente per indicare che nella fattispecie concreta più soggetti somministrati (cioè
le singole società del gruppo rappresentate dal Pt_6
consorzio mandatario- con rappresentanza- Controparte_5
) si sono accordati con la somministrante (la
[...]
convenuta ) per costituire tra ciascuno dei primi e _1
la seconda un autonomo e distinto rapporto di somministrazione di energia elettrica, ancorchè regolato dalle medesime condizioni contrattuali, in particolare quelle tariffarie.
Ciò al fine evidente di consentire a ciascuna società
del gruppo di spuntare condizioni più vantaggiose per il fatto di presentarsi unitariamente dapprima nelle trattative e poi nella conclusione dei relativi contratti, ancorchè
7 posti in essere contestualmente in un unico documento contrattuale.
In termini più prosaici, il documento contrattuale in questione contiene tanti contratti di somministrazione quante sono le parti che compongono il gruppo . Pt_6
Il che trova conferma, tra l'altro, negli allegati del documento contrattuale, ove la tariffa concordata viene distinta per ciascuna parte somministrata, ancorchè sia la medesima, così come risultano distinte le indicazioni dei relativi punti di prelievo con la specificazione per ciascuna parte somministrata dei dati relativi alla tensione, alla potenza disponibile in kWh e al volume totale annuo in kWh.
Del resto, lo stesso art.1 del contratto esplicita che il prezzo sarà il risultato delle componenti considerate nella clausola con riferimento a ciascun punto di prelievo.
Ulteriore conferma di tale conclusione, come bene evidenziato dalla difesa della convenuta, si rinviene chiaramente nell'art.9, paragrafo IV, delle CGC in cui si legge, ancorchè in riferimento ad una fase patologica del rapporto, che “In caso di mancato rilascio della predetta
garanzia ovvero di mancato reintegro della stessa da parte
del Cliente entro i termini previsti, avrà facoltà _1
di non dare corso alla somministrazione ovvero sospenderla o
di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e
per gli effetti del successivo Art. 10 del Contratto,
restando in ogni caso inteso che, qualora il Cliente fosse un
Consorzio o un Gruppo di Società tale facoltà potrà essere
esercitata da anche soltanto limitatamente nei _1
confronti della società Consorziata o della sola Società del
gruppo resisi inadempienti al suddetto impegno.” .
8 Ciò rafforza, quindi, il convincimento del Tribunale in ordine alla sussistenza di plurimi contratti di somministrazione quante sono le società del Parte_6
che hanno dato mandato al firmatario dell'unico CP_7
documento contrattuale.
Il che, quindi, consente di ritenere che l'eventuale inadempimento che riguardi uno dei distinti contratti di somministrazione non importa la risoluzione degli altri,
anche in applicazione analogica dell'art.1459 c.c. che,
secondo la migliore dottrina, si estende anche ai contratti a parte complessa.
Da quanto qui esposto si evince, quindi, che la contestata risoluzione del rapporto di somministrazione operata dalla convenuta in relazione al preteso inadempimento della società per la mancata costituzione delle Pt_4
ulteriori garanzie richieste, non potrebbe in nessun caso estendere i suoi effetti nei confronti della altre società
del gruppo, con la conseguenza che, nell'ipotesi di accertata illegittimità di tale risoluzione, solo la sarebbe Pt_4
legittimata, quale titolare del rapporto giuridico controverso, a proporre la domanda di risarcimento degli eventuali danni subiti in dipendenza di tale illegittimità.
Ne consegue che le domande risarcitorie proposte dalle società attoree diverse dalla sono, quindi, Pt_4
evidentemente infondate perché formulate da soggetti che non sono titolari del rapporto giuridico controverso, ossia del contratto di somministrazione della cui pretesa illegittima risoluzione si discute nel presente giudizio e su cui si fonda la relativa richiesta risarcitoria.
9 Così circoscritto l'accertamento della pretesa illegittima risoluzione al rapporto di somministrazione posto in essere dalla convenuta con occorre, quindi, Pt_4
individuare la fonte negoziale sulla cui base la convenuta ha ritenuto di fondare la risoluzione del contratto di somministrazione in questione per inadempimento della somministrata;
inadempimento che, in tesi, si può riassumere sinteticamente nella mancata prestazione da parte di di Pt_4
adeguate garanzie a fronte della variazione della situazione economica-patrimoniale della stessa rispetto a quella esistente al momento della sottoscrizione del contratto, in ragione della maggiore onerosità delle future prestazioni a suo carico, ossia i pagamenti delle forniture, per le mutate condizioni di mercato del costo dell'energia.
Essa si rinviene nell'art. 9 delle CGC che al secondo paragrafo così prevede:
“in corso di vigenza del Contratto, qualora _1
rilevi, in qualunque momento, una variazione della situazione
economico-patrimoniale del Cliente rispetto a quella
esistente al momento della sottoscrizione del Contratto, tale
da pregiudicare il fido concesso, potrà richiedere mediante
comunicazione scritta la predetta garanzia o il reintegro
della stessa, secondo lo schema, l'importo e le condizioni
sopra riportate. avrà il diritto di richiedere le _1
predette garanzie al Cliente anche in caso di reiterato
pagamento ritardato, mancato o parziale.”.
Tale articolo, nell'intenzione delle parti, consente al somministrante, in modo del tutto coerente rispetto alla costituzione di adeguate garanzie da parte della somministrata nella fase iniziale del rapporto per
10 l'effettiva attivazione della linea (vedi art.7 delle CGC),
di valutare, anche nel corso del rapporto, le eventuali variazioni in peius del “merito creditizio” della somministrata in rapporto agli obblighi di natura patrimoniale che derivano dall'esecuzione anticipata della fornitura di energia rispetto al termine di pagamento della relativa somministrazione periodica che, nella fattispecie,
era previsto dopo 60 giorni dall'erogazione.
Si tratta all'evidenza di clausola che, in relazione ad un tipico contratto ad esecuzione continuata qual è il negozio di somministrazione di energia elettrica, consente alla parte tenuta per prima all'esecuzione della propria prestazione, cioè nel caso di specie alla somministrante
, di ottenere garanzie adeguate da parte della _1
somministrata rispetto all'eventuale maggior rischio di inadempimento della stessa nel pagamento del relativo corrispettivo in ragione del maggior costo dell'energia elettrica nel mercato di riferimento.
E' bene subito evidenziare che coglie nel segno la difesa della convenuta nel considerare che la variazione della situazione economica-patrimoniale che consente l'attivazione della clausola non va intesa in valori assoluti, ma in relazione alla dinamica contrattuale allorquando la maggior onerosità della somministrazione per ragioni di mercato renda non più adeguate le originarie garanzie di pagamento posticipato delle forniture in ragione della variabilità -in aumento- del prezzo in dipendenza del maggior costo dell'energia.
In altri termini, anche di fronte alla medesima situazione economica-patrimoniale della somministrata in
11 valori assoluti è legittima la richiesta di ulteriori garanzie se siffatta situazione non offra, per le future erogazioni anticipate di energia, adeguata garanzia dei relativi pagamenti posticipati a causa di un significativo aumento di mercato del costo dell'energia, in ragione della variabilità del prezzo concordato in contratto.
Del resto, come sottolineato dalla difesa della convenuta, la clausola di cui all'art.9 è estrinsecazione di uno dei principi che sovrintendono la tutela civile dei contraenti che trova espressione nell'art. 1461 c.c. che attribuisce a ciascun contraente la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.
Il che evidentemente vale a maggior ragione nei contratti ad esecuzione continuata come la somministrazione di energia elettrica.
Così correttamente interpretata la clausola 9 che ci occupa, occorre evidenziare che la convenuta ha provato con documenti che nel secondo semestre del 2021 il costo dell'energia elettrica subì un'impennata di oltre il 300%.
Ciò è reso evidente dalla variazione in tale periodo del valore del PUN (Prezzo Unico Nazionale) che rappresenta il prezzo di riferimento dell'energia elettrica in Italia
espresso in €/MWh. Esso viene determinato sulla borsa elettrica italiana, ossia nel mercato all'ingrosso dove avviene la compravendita di energia tra i produttori o i trader e fornitori di energia elettrica del mercato libero.
12 Orbene, nel luglio 2021, data di firma del contratto,
il PUN era di 84,80, con punte massime di 110; mentre, nel dicembre 2021, quando , ebbe a richiedere la _1
garanzia dopo l'opzione di fixing operata in data 22/11/21
dalla somministrata per il periodo dal 1/4/22 al 30/6/22, era di 281,24, con punte massime di 327,50 (vedi il grafico di cui al doc. 10 di parte convenuta).
Ciò trova conferma anche nella relazione del GSE per il
2021 (doc. n. 11) e nella relazione sull'“Andamento dei prezzi dell'elettricità e del gas dal 2021 a oggi”, che l'ISTAT ha pubblicato nel dicembre 2023 dopo averla presentata alla X Commissione della Camera dei Deputati
con(la “Relazione ISTAT”; doc. n. 12) in cui si legge che “i
valori medi unitari all'importazione dell'energia elettrica
sono cresciuti rapidamente e in misura rilevante già dal
primo trimestre del 2021 (+55,0%) e, analogamente al gas
naturale, hanno raggiunto il picco di crescita nel quarto
trimestre dello stesso anno, segnando un incremento di
eccezionale entità (+371,1%)” ossia a dicembre 2021, quando ebbe a richiedere il rilascio della garanzia a _1
. Pt_4
A fronte a tale oggettiva evidenza -che avrebbe determinato, a sua volta, un'impennata del costo della fornitura elettrica che sarebbe stata anticipata alla somministrata con corrispondente lievitazione del rischio, a carico della somministrante, di inadempimento da parte della somministrata nel pagamento della fornitura rispetto a quello considerato e garantito in sede di stipulazione del contratto- è evidente la piena legittimità della richiesta avanzata formalmente dalla convenuta in data 16/12/21 al
13 di costituzione di una "garanzia" (prima nella Parte_6
forma della fideiussione, poi della lettera di patronage) per l'importo di Euro 400.000,00, tenuto anche conto del maggiore fattore di rischio rappresentato dal volume annuo totale di kWh di energia da somministrare in favore di che con Pt_4
oltre 9.000.000 kWh si poneva al vertice del gruppo per capacita energivora, ben al di sopra delle altre società
somministrate (vedi allegato 2 contratto con riferimento ai 2
punti di prelievo di MA).
Né si scorge alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'assegnazione del termine di 15
per la costituzione della garanzia che si rivolve in un termine congruo per un operatore industriale qual è il Pt_6
posto che esso- la circostanza non è contestata-
[...]
intrattiene consolidati rapporti con primarie banche ed istituti finanziari ed assicurativi.
Del resto, il contratto prevedeva che fosse la convenuta a individuare il termine di consegna della garanzia
(vedi art. 9 citato, paragrafi I e II, delle CGC).
Coglie poi nel segno la difesa della convenuta nell'evidenziare che le stesse tempistiche dell'interlocuzione per il rilascio della garanzia smentiscono l'assunto della violazione della buona fede in senso oggettivo perché, nel tentativo di trovare un accordo sul punto, la convenuta, pur essendo legittimata a risolvere il contratto a partire dal 1 gennaio 2022, attese quasi due mesi prima di esercitare tale facoltà contrattuale in ragione della mancata produzione di adeguata garanzia da parte di
. Pt_4
14 In definitiva, per quanto sin qui esposto, ritiene il
Tribunale che la risoluzione del contratto di somministrazione di cui si è avvalsa la convenuta sia senz'altro legittima in ragione della mancata costituzione di adeguate garanzie da parte di . Pt_4
Le domande attoree vanno, quindi, rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) rigetta le domande;
b) condanna le attrici al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del giudizio che liquida in Euro
14.103,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge.
Così deciso in Udine in data 4/3/2025
Il Giudice
Gianmarco Calienno
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 3796/23 R.g. promossa con atto di citazione del 18/12/23
da
- con sede in (35011) DA (PD), Parte_1
via dell'Olmo n. 37, C.F. e P. IVA in persona P.IVA_1
del suo legale rappresentante;
Parte_2
- con sede legale in Parte_3
(35011) DA (PD), via dell'Olmo n. 37, C.F. e P. IVA
, in persona del suo legale rappresentante P.IVA_2 [...]
, quale cessionaria del ramo d'azienda della Parte_2 [...]
, C.F. ; Parte_3 P.IVA_3
- con sede legale in (33085) MA (PN), Parte_4
via Monfalcone n. 4, C.F. e P. IVA in persona P.IVA_4
del suo legale rappresentante;
Parte_2
- con sede legale in (35011) Parte_5
DA (PD), via dell'Olmo n. 37, C.F. e P. IVA
, in persona del suo legale rappresentante P.IVA_5 [...]
; Parte_2
tutte rappresentate, difese ed assistite dagli Avv.ti
Enrico Raengo (C.F. PEC: C.F._1
) e Cristina Bergamo (C.F. Email_1
; PEC: C.F._2 Email_2
1 del Foro di Pordenone, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Cristina Bergamo in (33100) Udine (UD),
Piazzetta del Lionello n. 8, giusta procura speciale allegata alla citazione;
- attrici –
contro
in persona dell'amministratore Controparte_1
delegato e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa CP_2
, con sede legale in Udine, viale Venezia, n. 430
[...]
(c.f. e p. IVA n. “BE” o “ ”), P.IVA_6 _1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti redatta su documento informatico separato e sottoscritta con firma digitale, dagli Avv.ti Domenico Gullo del foro di Messina
(c.f. p.e.c. CodiceFiscale_3
; fax 0668880201) Email_3
e Alessandro Lanzi del foro di Avezzano (c.f. C.F._4
; p.e.c. ; fax 0668880201);
[...] Email_4
- convenuta –
OGGETTO: risarcimento danni
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per le attrici: ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, voglia l'Ill.mo Tribunale adìto:
- Nel merito, in via principale: accertate e dichiarate la violazione dell'art. 1375 c.c. e l'illegittimità della risoluzione del contratto comunicata da
[...] con missiva del 10/02/2022, condannare la _1 convenuta al risarcimento dei danni in favore delle attrici, in misura pari alla capital somma di € 158.354,51 o alla diversa somma che risulterà provata o di giustizia, da ripartirsi fra le attrici nella seguente misura:
• € 31.290,85 in favore di;
Parte_1
• € 48.313,96 in favore di Parte_3 ;
[...]
• € 75.186,72 in favore di;
Parte_4
• € 3.562,00 in favore di Parte_5
2 il tutto, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
- Nel merito, in via subordinata: accertate e dichiarate la violazione dell'art. 1375 c.c. e l'illegittimità della risoluzione del contratto comunicata da a con Controparte_1 Parte_4 missiva del 10/02/2022, condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore di in misura pari alla capital Parte_4 somma di € 75.186,72 o alla diversa somma che risulterà provata o di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
- In ogni caso: spese e competenze di lite, oltre al 15% per rimborso spese generali ed oltre a CPA ed IVA – se dovuta –, rifuse.
- In via istruttoria: (…)
Per la parte convenuta: voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
in via principale: rigettare le domande del Pt_6
, perché infondate in fatto e diritto;
[...]
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del di Parte_6 risarcimento del danno, limitare il risarcimento ai soli danni concretamente patiti da;
Parte_4
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del Pt_6
di risarcimento del danno e mancato
[...] accoglimento della precedente domanda subordinata di
, ricondurre la somma dovuta a titolo di _1 risarcimento dal danno a quella effettivamente patita dal;
Parte_6
in ogni caso: con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 18/12/2023, la (di Parte_1
seguito più brevemente anche solo “ ”), la Pt_6 [...]
Con (anche solo “ ”), Parte_3 Parte_4
Co (anche solo “ ) e (anche solo “ ; Pt_4 Parte_5
Con e, congiuntamente a e anche solo “ Pt_6 Pt_4 Pt_6
”) conveniva in giudizio la (di
[...] Controparte_1
seguito più brevemente anche solo o convenuta) _1
esponendo, in estrema sintesi, che il 09/07/2021
[...]
(ora , quale Controparte_5 Controparte_6
mandataria delle imprese consorziate del Parte_6
3 stipulava con la convenuta un contratto di somministrazione di energia elettrica;
che il 22/11/2021, il Parte_6
esercitava l'opzione fixing per il periodo dal 01/04/2022 al
30/06/2022; che il 16/12/2021, richiedeva a _1 [...]
una garanzia bancaria di Euro 400.000,00, Pt_4
giustificandola con le mutate condizioni di mercato;
che il
22/12/2021 l'avv. Raengo, in nome e per conto di
[...]
contestava la richiesta di Controparte_6
garanzia, ritenendola infondata e contraria alle condizioni contrattuali;
che il 10/02/2022, dopo uno scambio di varie comunicazioni per individuare una soluzione bonaria,
comunicava la risoluzione del contratto con _1 [...]
, con effetto dal 01/03/2022, a causa della mancata Pt_4
presentazione della garanzia richiesta e, al contempo,
comunicava che avrebbe provveduto ad intraprendere le procedure volto al passaggio delle utenze di ai servizi Pt_4
di fornitura di ultima istanza, salvo che nel frattempo Pt_4
non avesse sottoscritto un contratto di fornitura con una diversa società di vendita.
In punto di diritto, assumeva l'illegittimità della richiesta di garanzia di , evidenziando che le _1
Condizioni di Fornitura dovessero prevalere sulle Condizioni
Generali di Contratto e che , pur essendone onerata, _1
non avesse dimostrato variazioni economico-patrimoniali della cliente tali da giustificare la richiesta di garanzia.
Deduceva, altresì, la violazione dell'obbligo di buona fede (art. 1375 c.c.), rilevando che la richiesta di garanzia fosse contraria a tale immanente obbligo per le modalità e le circostanze in cui era stata comunicata,
4 inclusa l'imposizione di termini perentori e la richiesta di una fideiussione bancaria a prima richiesta.
Oltre a ciò assumeva la violazione dell'art. 19 delle
Condizioni Generali di Contratto, rappresentando che la richiesta di garanzia si risolveva in un tentativo di modifica unilaterale del contratto, non consentita dalle condizioni contrattuali.
Evidenziava, altresì, il carattere unitario del
"Cliente", considerato che il contratto era stato stipulato con il "Cliente" rappresentato dalle società del Pt_6
e la risoluzione parziale del contratto riferita solo
[...]
a fosse da ritenersi illegittima. Parte_4
In ragione di quanto sin qui sinteticamente esposto,
concludeva per pronuncia che accertasse la violazione dell'art. 1375 c.c. e l'illegittimità della risoluzione del contratto, condannando al risarcimento dei danni _1
subiti per un totale di Euro 158.354,51, ripartiti tra le società del per non aver potuto usufruire del Parte_6
fixing già concordato con per il periodo dal 1 _1
aprile 2022 al 30 giugno 2022; in via subordinata, chiedeva,
la condanna della convenuta al risarcimento dei danni in favore della sola per Euro 75.186,72. Pt_4
Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta la quale rilevava, in fatto, che, a causa dell'aumento del prezzo dell'energia elettrica dovuto al conflitto russo-
ucraino, richiedeva il 16 dicembre 2021 a , _1 Pt_4
ossia a solo una delle società del Gruppo, una garanzia bancaria di Euro 400.000,00; che e Pt_4 Controparte_5
contestavano la richiesta, ma avviavano negoziazioni con la convenuta per trovare una forma di garanzia alternativa;
che
5 mostrava disponibilità ad accettare una "lettera _1
di patronage" invece della garanzia bancaria;
che nonostante le trattative, non forniva la garanzia richiesta entro i Pt_4
termini stabiliti;
che la convenuta risolveva il contratto con a partire dal 1° marzo 2022. Pt_4
In punto di diritto, assumeva che il contratto attribuiva a il diritto di richiedere garanzie in _1
caso di variazione della situazione economico-patrimoniale del cliente, come previsto dall'art. 9 delle Condizioni
Generali di Contratto (CGC); che la convenuta aveva il diritto di risolvere il contratto se non avesse fornito Pt_4
la garanzia richiesta;
che la richiesta di fosse _1
legittima in base alle CGC e alle condizioni di mercato mutate;
che aveva agito in buona fede, concedendo a _1
tempo e alternative per fornire la garanzia;
che solo Pt_4
dopo il fallimento delle trattative, la convenuta aveva risolto il contratto;
che pertanto la domanda di risarcimento formulata dal fosse infondata in ragione della Pt_6
giustificata risoluzione e che le altre società del Pt_6
diverse da non erano, in ogni caso, legittimate
[...] Pt_4
a richiedere risarcimenti di sorta.
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda e, in subordine, per la limitazione del risarcimento ai danni patiti dalla sola SIAP e, in ulteriore subordine, a quelli effettivamente subiti dal . Parte_6
Orbene, così riassunte le posizioni delle parti,
ritiene il Tribunale che, sulla scorta della documentazione prodotta, la domanda attorea sia infondata e, pertanto, vada rigettata.
6 Per offrire la dovuta motivazione di siffatta conclusione occorre, innanzitutto, soffermarsi sull'interpretazione del contratto di somministrazione che ci occupa, così come integrato dalle condizioni generali di contratto, al fine di accertare se esso si sostanzi in una pluralità di contratti di somministrazione quanti sono i singoli soggetti giuridici che compongono il Parte_6
oppure se esso consideri unitariamente la somministrazione,
come rivolta ad unico cliente beneficiario, costituito inscindibilmente da tutte le società del Gruppo.
E' bene subito anticipare che il Tribunale ritiene che nella fattispecie concreta al proprio vaglio ricorra la prima delle due ipotesi considerate.
L'indicazione Cliente contenuta nella regolamentazione negoziale in questione si identifica con una parte soggettivamente complessa che si risolve in una mera formula sintetica, utilizzata convenzionalmente per indicare che nella fattispecie concreta più soggetti somministrati (cioè
le singole società del gruppo rappresentate dal Pt_6
consorzio mandatario- con rappresentanza- Controparte_5
) si sono accordati con la somministrante (la
[...]
convenuta ) per costituire tra ciascuno dei primi e _1
la seconda un autonomo e distinto rapporto di somministrazione di energia elettrica, ancorchè regolato dalle medesime condizioni contrattuali, in particolare quelle tariffarie.
Ciò al fine evidente di consentire a ciascuna società
del gruppo di spuntare condizioni più vantaggiose per il fatto di presentarsi unitariamente dapprima nelle trattative e poi nella conclusione dei relativi contratti, ancorchè
7 posti in essere contestualmente in un unico documento contrattuale.
In termini più prosaici, il documento contrattuale in questione contiene tanti contratti di somministrazione quante sono le parti che compongono il gruppo . Pt_6
Il che trova conferma, tra l'altro, negli allegati del documento contrattuale, ove la tariffa concordata viene distinta per ciascuna parte somministrata, ancorchè sia la medesima, così come risultano distinte le indicazioni dei relativi punti di prelievo con la specificazione per ciascuna parte somministrata dei dati relativi alla tensione, alla potenza disponibile in kWh e al volume totale annuo in kWh.
Del resto, lo stesso art.1 del contratto esplicita che il prezzo sarà il risultato delle componenti considerate nella clausola con riferimento a ciascun punto di prelievo.
Ulteriore conferma di tale conclusione, come bene evidenziato dalla difesa della convenuta, si rinviene chiaramente nell'art.9, paragrafo IV, delle CGC in cui si legge, ancorchè in riferimento ad una fase patologica del rapporto, che “In caso di mancato rilascio della predetta
garanzia ovvero di mancato reintegro della stessa da parte
del Cliente entro i termini previsti, avrà facoltà _1
di non dare corso alla somministrazione ovvero sospenderla o
di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e
per gli effetti del successivo Art. 10 del Contratto,
restando in ogni caso inteso che, qualora il Cliente fosse un
Consorzio o un Gruppo di Società tale facoltà potrà essere
esercitata da anche soltanto limitatamente nei _1
confronti della società Consorziata o della sola Società del
gruppo resisi inadempienti al suddetto impegno.” .
8 Ciò rafforza, quindi, il convincimento del Tribunale in ordine alla sussistenza di plurimi contratti di somministrazione quante sono le società del Parte_6
che hanno dato mandato al firmatario dell'unico CP_7
documento contrattuale.
Il che, quindi, consente di ritenere che l'eventuale inadempimento che riguardi uno dei distinti contratti di somministrazione non importa la risoluzione degli altri,
anche in applicazione analogica dell'art.1459 c.c. che,
secondo la migliore dottrina, si estende anche ai contratti a parte complessa.
Da quanto qui esposto si evince, quindi, che la contestata risoluzione del rapporto di somministrazione operata dalla convenuta in relazione al preteso inadempimento della società per la mancata costituzione delle Pt_4
ulteriori garanzie richieste, non potrebbe in nessun caso estendere i suoi effetti nei confronti della altre società
del gruppo, con la conseguenza che, nell'ipotesi di accertata illegittimità di tale risoluzione, solo la sarebbe Pt_4
legittimata, quale titolare del rapporto giuridico controverso, a proporre la domanda di risarcimento degli eventuali danni subiti in dipendenza di tale illegittimità.
Ne consegue che le domande risarcitorie proposte dalle società attoree diverse dalla sono, quindi, Pt_4
evidentemente infondate perché formulate da soggetti che non sono titolari del rapporto giuridico controverso, ossia del contratto di somministrazione della cui pretesa illegittima risoluzione si discute nel presente giudizio e su cui si fonda la relativa richiesta risarcitoria.
9 Così circoscritto l'accertamento della pretesa illegittima risoluzione al rapporto di somministrazione posto in essere dalla convenuta con occorre, quindi, Pt_4
individuare la fonte negoziale sulla cui base la convenuta ha ritenuto di fondare la risoluzione del contratto di somministrazione in questione per inadempimento della somministrata;
inadempimento che, in tesi, si può riassumere sinteticamente nella mancata prestazione da parte di di Pt_4
adeguate garanzie a fronte della variazione della situazione economica-patrimoniale della stessa rispetto a quella esistente al momento della sottoscrizione del contratto, in ragione della maggiore onerosità delle future prestazioni a suo carico, ossia i pagamenti delle forniture, per le mutate condizioni di mercato del costo dell'energia.
Essa si rinviene nell'art. 9 delle CGC che al secondo paragrafo così prevede:
“in corso di vigenza del Contratto, qualora _1
rilevi, in qualunque momento, una variazione della situazione
economico-patrimoniale del Cliente rispetto a quella
esistente al momento della sottoscrizione del Contratto, tale
da pregiudicare il fido concesso, potrà richiedere mediante
comunicazione scritta la predetta garanzia o il reintegro
della stessa, secondo lo schema, l'importo e le condizioni
sopra riportate. avrà il diritto di richiedere le _1
predette garanzie al Cliente anche in caso di reiterato
pagamento ritardato, mancato o parziale.”.
Tale articolo, nell'intenzione delle parti, consente al somministrante, in modo del tutto coerente rispetto alla costituzione di adeguate garanzie da parte della somministrata nella fase iniziale del rapporto per
10 l'effettiva attivazione della linea (vedi art.7 delle CGC),
di valutare, anche nel corso del rapporto, le eventuali variazioni in peius del “merito creditizio” della somministrata in rapporto agli obblighi di natura patrimoniale che derivano dall'esecuzione anticipata della fornitura di energia rispetto al termine di pagamento della relativa somministrazione periodica che, nella fattispecie,
era previsto dopo 60 giorni dall'erogazione.
Si tratta all'evidenza di clausola che, in relazione ad un tipico contratto ad esecuzione continuata qual è il negozio di somministrazione di energia elettrica, consente alla parte tenuta per prima all'esecuzione della propria prestazione, cioè nel caso di specie alla somministrante
, di ottenere garanzie adeguate da parte della _1
somministrata rispetto all'eventuale maggior rischio di inadempimento della stessa nel pagamento del relativo corrispettivo in ragione del maggior costo dell'energia elettrica nel mercato di riferimento.
E' bene subito evidenziare che coglie nel segno la difesa della convenuta nel considerare che la variazione della situazione economica-patrimoniale che consente l'attivazione della clausola non va intesa in valori assoluti, ma in relazione alla dinamica contrattuale allorquando la maggior onerosità della somministrazione per ragioni di mercato renda non più adeguate le originarie garanzie di pagamento posticipato delle forniture in ragione della variabilità -in aumento- del prezzo in dipendenza del maggior costo dell'energia.
In altri termini, anche di fronte alla medesima situazione economica-patrimoniale della somministrata in
11 valori assoluti è legittima la richiesta di ulteriori garanzie se siffatta situazione non offra, per le future erogazioni anticipate di energia, adeguata garanzia dei relativi pagamenti posticipati a causa di un significativo aumento di mercato del costo dell'energia, in ragione della variabilità del prezzo concordato in contratto.
Del resto, come sottolineato dalla difesa della convenuta, la clausola di cui all'art.9 è estrinsecazione di uno dei principi che sovrintendono la tutela civile dei contraenti che trova espressione nell'art. 1461 c.c. che attribuisce a ciascun contraente la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.
Il che evidentemente vale a maggior ragione nei contratti ad esecuzione continuata come la somministrazione di energia elettrica.
Così correttamente interpretata la clausola 9 che ci occupa, occorre evidenziare che la convenuta ha provato con documenti che nel secondo semestre del 2021 il costo dell'energia elettrica subì un'impennata di oltre il 300%.
Ciò è reso evidente dalla variazione in tale periodo del valore del PUN (Prezzo Unico Nazionale) che rappresenta il prezzo di riferimento dell'energia elettrica in Italia
espresso in €/MWh. Esso viene determinato sulla borsa elettrica italiana, ossia nel mercato all'ingrosso dove avviene la compravendita di energia tra i produttori o i trader e fornitori di energia elettrica del mercato libero.
12 Orbene, nel luglio 2021, data di firma del contratto,
il PUN era di 84,80, con punte massime di 110; mentre, nel dicembre 2021, quando , ebbe a richiedere la _1
garanzia dopo l'opzione di fixing operata in data 22/11/21
dalla somministrata per il periodo dal 1/4/22 al 30/6/22, era di 281,24, con punte massime di 327,50 (vedi il grafico di cui al doc. 10 di parte convenuta).
Ciò trova conferma anche nella relazione del GSE per il
2021 (doc. n. 11) e nella relazione sull'“Andamento dei prezzi dell'elettricità e del gas dal 2021 a oggi”, che l'ISTAT ha pubblicato nel dicembre 2023 dopo averla presentata alla X Commissione della Camera dei Deputati
con(la “Relazione ISTAT”; doc. n. 12) in cui si legge che “i
valori medi unitari all'importazione dell'energia elettrica
sono cresciuti rapidamente e in misura rilevante già dal
primo trimestre del 2021 (+55,0%) e, analogamente al gas
naturale, hanno raggiunto il picco di crescita nel quarto
trimestre dello stesso anno, segnando un incremento di
eccezionale entità (+371,1%)” ossia a dicembre 2021, quando ebbe a richiedere il rilascio della garanzia a _1
. Pt_4
A fronte a tale oggettiva evidenza -che avrebbe determinato, a sua volta, un'impennata del costo della fornitura elettrica che sarebbe stata anticipata alla somministrata con corrispondente lievitazione del rischio, a carico della somministrante, di inadempimento da parte della somministrata nel pagamento della fornitura rispetto a quello considerato e garantito in sede di stipulazione del contratto- è evidente la piena legittimità della richiesta avanzata formalmente dalla convenuta in data 16/12/21 al
13 di costituzione di una "garanzia" (prima nella Parte_6
forma della fideiussione, poi della lettera di patronage) per l'importo di Euro 400.000,00, tenuto anche conto del maggiore fattore di rischio rappresentato dal volume annuo totale di kWh di energia da somministrare in favore di che con Pt_4
oltre 9.000.000 kWh si poneva al vertice del gruppo per capacita energivora, ben al di sopra delle altre società
somministrate (vedi allegato 2 contratto con riferimento ai 2
punti di prelievo di MA).
Né si scorge alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'assegnazione del termine di 15
per la costituzione della garanzia che si rivolve in un termine congruo per un operatore industriale qual è il Pt_6
posto che esso- la circostanza non è contestata-
[...]
intrattiene consolidati rapporti con primarie banche ed istituti finanziari ed assicurativi.
Del resto, il contratto prevedeva che fosse la convenuta a individuare il termine di consegna della garanzia
(vedi art. 9 citato, paragrafi I e II, delle CGC).
Coglie poi nel segno la difesa della convenuta nell'evidenziare che le stesse tempistiche dell'interlocuzione per il rilascio della garanzia smentiscono l'assunto della violazione della buona fede in senso oggettivo perché, nel tentativo di trovare un accordo sul punto, la convenuta, pur essendo legittimata a risolvere il contratto a partire dal 1 gennaio 2022, attese quasi due mesi prima di esercitare tale facoltà contrattuale in ragione della mancata produzione di adeguata garanzia da parte di
. Pt_4
14 In definitiva, per quanto sin qui esposto, ritiene il
Tribunale che la risoluzione del contratto di somministrazione di cui si è avvalsa la convenuta sia senz'altro legittima in ragione della mancata costituzione di adeguate garanzie da parte di . Pt_4
Le domande attoree vanno, quindi, rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) rigetta le domande;
b) condanna le attrici al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del giudizio che liquida in Euro
14.103,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge.
Così deciso in Udine in data 4/3/2025
Il Giudice
Gianmarco Calienno
15