Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 131 del R.G. per l'anno 2016, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Pulice e Parte_1 C.F._1 da sé medesimo ex art 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Lamezia
Terme (CZ), via Piazza San Giovanni n. 15
-Parte attorea- contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Controparte_1 C.F._2
Romano e Giuseppe Monardo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme,
Piazza Stocco n. 16
-Parte convenuta-
OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio premettendo, in fatto, di essere Parte_1 Controparte_1 proprietario dell'immobile sito in Lamezia Terme, alla Piazza San Giovanni n. 11, identificato al Catasto Fabbricati del Comune al Foglio 19, p.lla 370 sub 5, posto al primo piano di un fabbricato di maggiore consistenza, al cui piano terra sono ubicati dei magazzini di proprietà del convenuto. Ha dedotto che il convenuto avrebbe realizzato, sui muri perimetrali confinanti con la sua proprietà, in modo abusivo ed arbitrario, luci irregolari, che invadendo la propria privacy, provocherebbero al medesimo disagio e disturbo. Tanto premesso, parte attorea ha chiesto all'adito Tribunale, previo accertamento dell'irregolarità delle luci realizzate dal convenuto, di condannare il medesimo a rendere conformi le luci realizzate alle prescrizioni di cui all'art. 901 e, in subordine, di ordinarne la chiusura.
2. Si è costituito in giudizio , argomentando per l'infondatezza della domanda. Controparte_1
In particolare, il convenuto ha dedotto di aver acquistato il magazzino con atto pubblico del 11.12.1997; che il magazzino era stato oggetto di lavori, eseguiti dal precedente proprietario, finalizzati al mutamento di destinazione d'uso; che le finestre vedute erano già presenti al momento dell'acquisto; che le finestre vedute si affacciano su un pozzo luce di una corte interna del palazzo e risultano realizzate con apertura “a vasistas”, con limitato angolo di apertura a 30 gradi e protette con grade metalliche e doppio vetro camera opacizzato, che non consente l'affaccio e la vista sulla proprietà attorea;
che, conseguentemente, le aperture non potrebbero essere considerate luci irregolari e che alcuna violazione della privacy dell'attore deriverebbe dalle stesse. Il convenuto ha quindi chiesto il rigetto della domanda. 3. Disposto l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova testimoniale e CTU e rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo, all'udienza del 22.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha rimesso la causa in decisione,
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4. Preliminarmente, occorre evidenziare che la domanda, sebbene non espressamente qualificata dalla parte, ha natura di azione negatoria, essendo diretta ad ottenere l'osservanza delle norme edilizie e la salvaguardare il diritto di proprietà dalla costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite violato e ad impedirne tanto l'esercizio attuale, quanto quello futuro. Come sostenuto dalla giurisprudenza, “si qualifica come “actio negatoria servitutis” non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo corrispondente all'esercizio di un diritto possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge” (ex multis, Cass. Sez. Un., n. 13523/2006; Cass. n. 16495/2005). Trattandosi di azione reale, la legittimazione passiva deve essere riconosciuta all'odierno convenuto, nella sua qualità di attuale proprietario dell'immobile, a prescindere dalla circostanza, irrilevante ai fini della decisione, dell'eventuale realizzazione delle aperture da parte del precedente proprietario dell'immobile (cfr. Cass. Sez. II n. 11222 del 23/10/1991; Cass. Sez. II n. 4744 del 27/5/1987). Altresì irrilevante, ai fini della decisione, è l'accertamento relativo alla data di realizzazione delle aperture per cui è causa, considerato che il convenuto non ha formulato alcuna domanda riconvenzione di usucapione.
5. Ciò posto, la domanda è fondata e deve essere accolta. Come noto, l'art. 900 c.c., rubricato “specie di finestre”, prevede che “le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fono del vicino;
vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente”. Mentre le luci hanno la funzione di permettere il passaggio di luce e aria, ma non di affacciarsi, le vedute consentono di “inspicere e prospicere in alienum”. La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, per la sussistenza di una veduta ai sensi dell'art. 900 c.c., è necessario che l'apertura consenta una comoda inspectio, cioè la possibilità di guardare nel fondo del vicino senza l'uso di mezzi artificiali ed una prospectio altrettanto comoda, che sussiste qualora, sempre in termini di normale fruizione del varco, l'apertura consenta di sporgere il capo e di vedere nelle diverse direzioni in modo agevole (Cfr. Cass. S.U. n. 10615/1996;
Cass. n. 22844/2006; Cass. n. 480/2002; Cass. n. 5371/2000; Cass. n. 13751/1999; Cass. n.
18910/2012; Cass. n. 13217/2013). Ai sensi dell'art. 902 comma 1 c.c., l'apertura che non abbia i caratteri della veduta o di prospetto, è considerata come luce, anche se non sono osservate le prescrizioni indicate nell'art. 901 c.c. In particolare, l'art. 901 c.c. dispone che: “Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono: 1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa”. Secondo quanto disposto dall'art. 902 comma 2 c.c., la mancanza, in tutto o in parte, dei requisiti di legge fissati dall'art. 901 c.c., rende la luce irregolare e “il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto”.
2 Secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, gli elementi cui si deve far necessariamente riferimento per individuare l'esistenza di una veduta sono dati da segni esteriori, dovendosi avere riguardo alla destinazione permanente dell'opera, da ricercare nella natura dell'opera oggettivamente considerata e nelle caratteristiche oggettive dell'apertura, a prescindere dalle intenzioni del proprietario, dalle finalità dal medesimo perseguite e dalla destinazione del locale nel quale sono state create (v. Cass. n. 6737/1986; Cass. n. 233/2011). Al riguardo, la Corte di Cassazione ha evidenziato che "(…) un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la prospectio nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione;
rispetto a tale genere di apertura, il vicino non ha diritto a chiedere la chiusura, bensì solo la regolarizzazione" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 233 del 05/01/2011). Va infatti ribadito che "La veduta si distingue dalla luce giacché implica, in aggiunta alla inspectio, la prospectio, ossia la possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino, sicché un'apertura munita di inferriata (nella specie, realizzata a filo con il muro perimetrale dell'edificio) che impedisca l'esercizio di tale visione mobile e globale sul fondo alieno va qualificata luce" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3924 del 29/02/2016).
Tanto premesso, nel caso di specie, tenuto conto delle risultanze dell'accertamento espletato dal CTU, le aperture poste nel muro dell'immobile al piano terra, di proprietà del convenuto, devono essere qualificate come luci irregolari. Infatti, il CTU, all'esito del sopralluogo espletato, ha accertato che le aperture per cui è causa sono poste sui muri perimetrali del locale di proprietà del convenuto, confinante con la corte di proprietà dell'attore e, precisamente, una all'interno di una sala ristorante, delle dimensioni di cm 236 x cm 110 e l'altra, nella cucina, delle dimensioni di cm 231 x cm 110 cm. Il consulente ha altresì accertato che la finestra della sala è posta ad un'altezza dal pavimento della corte di proprietà dell'attore di cm 137, mentre la finestra del locale cucina è posta ad un'altezza dal pavimento della corte di proprietà dell'attore, di cm 140. Il Consulente d'ufficio ha altresì accertato che le finestre sono in alluminio, divise in tre parti, con vetro opaco, fornite da inferriata con maglia di cm 12 e con apertura “a vasistas” o “a ribalta”, tale da non consentire l'affaccio nel fondo vicino. Il Consulente ha rilevato, al riguardo, che le aperture presentano specifiche caratteristiche tali da non consentire la normale e permanente destinazione alla vista ed all'affaccio sul fondo dell'attore. Infine, il consulente ha accertato che le aperture sono poste ad un'altezza del lato inferiore minore di due metri e mezzo dal pavimento del locale del convenuto. Dunque, alla luce dell'accertamento peritale, le aperture per cui è causa non rispettano i requisiti di cui all'art. 901 c.c., in relazione sia alla necessità, oltre che dell'inferriata, presente nel caso di specie, della grata metallica con maglie non maggiori di tre centimetri quadrati e sia in relazione ai limiti di altezza imposti dalla disposizione normativa, che come evidenziato dispone che il lato inferiore dell'apertura sia posta ad un'altezza di due metri e mezzo dal pavimento del locale a cui sono destinati a fornire aria e luce e di due metri mezzo dal suolo del fondo del vicino, con la precisazione che, nel caso di specie, deve escludersi, in difetto di allegazione e prova, che il locale di proprietà del convenuto sia in parte posto a livello inferiore del suolo o che le condizioni dei luoghi non consentano di osservare il requisito di altezza da ultimo indicato.
Irrilevante, ai fini della decisione, è invece quanto accertato dal CTU in relazione alla violazione delle distanze per l'apertura di vedute, previste dalle disposizioni del codice civile e dai regolamenti comunali. Infatti, si tratta di prescrizioni che attengono alle vedute e non alle luci, qualificazione che, come sopra evidenziato, deve essere attribuita alle aperture per cui è causa. Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, l'odierno attore ha diritto di esigere che le aperture per cui è causa, siano rese conformi alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c..
3 La regolarizzazione delle luci per cui è causa necessita che le stesse siano dotate dei requisiti strutturali previsti dalla richiamata disposizione normativa e cioè oltre che dell'inferriata, già esistente, della grata in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati e che siano rispettati i requisiti di altezza.
Di conseguenza, in accoglimento della domanda attorea, il convenuto deve essere condannato alla regolarizzazione delle luci, mediante aggiunta della rete metallica con maglie non maggiori di tre centimetri quadrati e con collocazione ad un'altezza non inferiore a due metri e mezzo, dal pavimento dei locali ai quali sono destinate a fornire luce ed aria e due metri e mezzo dal fondo vicino, di proprietà dell'odierno attore. Non sono, invece condivisibili, le conclusioni rassegnate dal CTU, secondo il quale il contemperamento delle esigenze e rispettivi diritti delle parti, potrebbe essere garantito mediante l'esecuzione di opere idonee ad eliminare il pregiudizio dell'attore, impedendo concretamente l'esercizio della veduta, tramite la messa in opera di vetro opaco, l'inferriata con maglia di tre centimetri quadrati e la collocazione di pannelli in caso di vedute laterali. Come evidenziato, infatti, i requisiti delle luci sono quelli imposti dall'art. 901 c.c., compresi i requisiti di altezza, che nel caso di specie, come accertato dallo stesso CTU, non risultano rispettati.
Deve infine essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, a titolo di responsabilità extracontrattuale, formulata dall'attore solo in comparsa conclusionale e, dunque, tardivamente.
6. Quanto alle spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del convenuto e in favore della parte attorea.
Preliminarmente, deve essere revocata, con efficacia retroattiva, l'ammissione di Parte_1 al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, al quale il medesimo era stato ammesso con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 3.11.2015. Infatti, l'attore in data 20.02.2023 si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., congiuntamente al difensore precedentemente nominato ed ha dichiarato di rinunciare al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di lite sono quindi liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della domanda e con applicazione dei valori ridotti alla metà, avuto riguardo alla non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e alla attività difensiva concretamente espletata nelle diverse fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: 1) in accoglimento della domanda proposta, accerta che le aperture poste sul muro dell'immobile di proprietà di , confinante con la porzione immobiliare di Controparte_1 proprietà dell'attore, sono qualificabili come luci irregolari, in quanto non conformi alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c.;
2) condanna alla regolarizzazione delle luci, mediante l'apposizione di una Controparte_1 grata metallica con maglia di tre centimetri quadrati e con collocazione ad un'altezza non inferiore a due metri e mezzo dal pavimento dei locali ai quali sono destinate a fornire luce ed aria e due metri e mezzo dal fondo vicino, di proprietà dell'odierno attore;
3) dichiara inammissibile la domanda di condanna del convenuto al risarcimento del danno, poiché tardivamente formulata;
4) revoca, con efficacia retroattiva, l'ammissione di al beneficio del Parte_1
Patrocinio a spese dello Stato;
5) condanna al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in complessivi euro 2.540,00, oltre accessori come per legge;
4 6) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti, a carico del convenuto.
Così deciso in Lamezia Terme, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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