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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 28/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 654/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - DI –
3) Dott. Giuseppe Izzo - DI-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 654/2021 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Arturo Valente, presso il cui studio in Santa Maria Del Cedro
(CS), alla Via Siciliani n. 1 è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Ciliberti, presso il cui studio in Polla (SA), alla Via
Giardini n. 67 è elettivamente domiciliato
-resistente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione giudiziale;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza dell'11.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.05.2021, , rappresentava: Parte_1
• di aver sposato il resistente, , optando per il regime patrimoniale della Controparte_1
separazione dei beni, con rito civile celebrato in Lagonegro il 17.12.2005, e che dalla loro unione nascevano tre figli: (nato a [...] il [...]), Controparte_2 Controparte_3
(nata a [...] l'[...]), (nato a [...] il [...]); Controparte_4
• di essere, altresì, madre di altri due figli avuti da un precedente matrimonio: Per_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] l'[...]);
[...] Controparte_5
• che l'ultima residenza comune dei coniugi, era stata la casa coniugale sita nel Comune di
Lagonegro (PZ) alla Contrada Fecila, sita al fg. 31 part. 516 e 131 del predetto comune, di loro proprietà;
• che, dopo ventiquattro anni di vita insieme (contando anche il periodo antecedente al matrimonio) nell'ultimo periodo il rapporto tra le parti si era incrinato irreparabilmente e gli stessi non avevano più un'unione affettiva e sentimentale;
• che fino a qualche anno prima i rapporti coniugali e familiari tra i due si svolgevano in piena armonia, nell'amore e nel rispetto reciproco;
• che negli ultimi anni era iniziato il calvario in quanto il (il quale svolge la CP_1
professione di agente di commercio, esercitata come ditta individuale, principalmente presso la Fraschetti S.p.A., società nel settore della distribuzione di ferramenta, giardinaggio, bricolage), se in un primo momento rientrava sempre più tardi da lavoro (fornendo ogni volta scuse e giustificazioni), iniziava poi a pernottare fuori durante la settimana o addirittura nei giorni festivi (sempre adducendo quale giustificazione generici “impegni di lavoro”), disinteressandosi della propria famiglia. Lo stesso quando rientrava in casa, passava parecchio tempo al cellulare (chiudendosi in bagno o in una stanza, facendo ben attenzione a non farsi ascoltare dalla moglie o dai figli) o al computer;
• che ogni qual volta la ricorrente chiedeva delucidazioni al resistente sul suo atteggiamento, sorprendente ed immotivato, lo stesso accusava la moglie di essere “pazza”;
• che in tutto questo clima, la sig.ra lavorava (tuttora è infermiera presso l'A.O. Regionale Pt_1
San Carlo – Centro Trasfusionale di Lagonegro) e mandava avanti la famiglia, prendendosi cura dei figli sia moralmente che economicamente, e quando chiedeva al marito di offrire un contributo economico e morale, lo stesso rimarcava che la famiglia era per lui un peso;
• che tali atteggiamenti del , col passare delle settimane, diventavano sempre più CP_1
gravi ed evidenti: nelle volte che rientrava a casa, lo stesso preferiva restare in una stanza separata piuttosto che dormire con la propria moglie;
• che nei primi mesi del 2021 una sera accadeva che, su richiesta di chiarimenti da parte dei figli, stanchi anche loro dell'atteggiamento del padre, il ammetteva apertamente CP_1 di avere una relazione con un'altra donna, saliva in camera, faceva le valigie ed andava via di casa;
• che per colpa della condotta di quest'ultimo, la ricorrente (che già veniva da un precedente matrimonio conclusosi con un divorzio) iniziava a soffrire di seri problemi di salute (arrivando a pesare anche meno di 45 kg). In tutto ciò, la stessa veniva totalmente abbandonata e lasciata da sola ad occuparsi del mantenimento economico e morale della famiglia, non potendo contare più nemmeno su quel minimo contributo del marito;
• di aver tentato in più occasioni di riavvicinarsi al marito, tuttavia senza successo. Ad esempio, la sera di Pasqua (il resistente aveva già abbandonato la casa e ammesso di avere una relazione con un'altra donna) la lo invitava a ritornare sui suoi passi inviandogli un messaggio Pt_1
che, però, non riceveva risposta;
• di aver dovuto ricorrere a dei prestiti personali al fine di poter pagare tutte le utenze domestiche, le spese universitarie per i figli e (quali tasse, alloggio, ecc.), CP_2 CP_3
insomma ogni spesa ordinaria e straordinaria per sé e per i propri figli, senza ricevere alcu n sostegno.
Pertanto, la predetta ricorrente, formulava le seguenti richieste:
A) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'autorizzazione per i coniugi a vivere separatamente e l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, sita in Lagonegro (PZ) alla Contrada Fecila, affinché possa continuare ad abitarvi con i figli minori e con gli altri figli che, sebbene maggiorenni, sono alle prese con gli studi universitari e pertanto non indipendenti economicamente;
ciò al fine di conservare l'habitat domestico;
e che tutte le spese (ordinarie e straordinarie) per la casa familiare siano poste a carico del sig. CP_1
coniuge non assegnatario.
[...]
B) Addebitarsi la separazione al sig. , avendo lo stesso abbandonato la propria CP_1 famiglia, ammettendo una relazione extraconiugale, e pertanto violando l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 143 co 2 cc che determina l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce causa d'addebito al coniuge responsabile;
nonché condanna dello stesso al risarcimento del danno per una somma pari ad € 250.000,00, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia in esito all'espletanda istruttoria;
C) l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre ed il Persona_2
collocamento dello stesso presso di lei nella casa familiare sita in Contrada Fecila, considerando che il ha volontariamente abbandonato il tetto coniugale e la propria CP_1
famiglia disinteressandosi dei figli minorenni e maggiorenni ai quali sta provvedendo esclusivamente la sig.ra con molta difficoltà. Pt_1
D) Condanna del al versamento di un assegno mensile di euro 6.000, a titolo di CP_1
mantenimento della ricorrente e dei figli a carico (uno minorenne e gli altri non ancora economicamente indipendenti);
- la necessità di disporsi indagini della Polizia Tributaria per verificare l'effettiva entità del patrimonio reddituale ed economico del resistente;
- condanna dello stesso al pagamento del 100% delle spese straordinarie (mediche, sanitarie, scolastiche ecc.) e del 100% delle spese relative alla casa coniugale (utenze, tasse, spese ordinarie e spese straordinarie).
Con comparsa di costituzione e risposta, in data 05.07.2021 si costituiva il sig. , Controparte_1
il quale rappresentava di aver ricevuto notifica del ricorso dalla ricorrente ed impugnava e contestava lo stesso, con tutti i suoi allegati, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e diritto, per i seguenti motivi:
1. Il comparente svolge l'attività di agente di commercio realizzando Controparte_1
i redditi rappresentati dalle ultime tre dichiarazioni fiscali (all. 2,3,4 fascicolo resistente);
2. che la ricorrente , con racc.ta A.R. del suo difensore del 25.01.2021 Parte_1
(allegata in atti), invitava il coniuge alla stipula di una Controparte_1
convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 6 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, finalizzata alla ricerca di una soluzione consensuale di separazione personale dei coniugi;
3. che dopo tale comunicazione il comparente propose di rimanere a vivere nella casa familiare, utilizzando gli ampi spazi offerti dalla mansarda, anche nell'attesa (e nella speranza) che tutto potesse ricondursi a chiarezza e franchezza di rapporti, sgombrando ogni ingiustificato dubbio sulla solidità del rapporto coniugale;
4. che ricevuto il rifiuto da parte del coniuge, per quieto vivere, si convenne di trasferirsi nella casa dove vive il padre SI. , sita sempre in Lagonegro (PZ); CP_1
5. che l'istante resistente, dunque, con nota del suo difensore 18.02.2021 (all. 6 fascicolo resistente) inviata a mezzo pec (all. 7 , 8, 9 fascicolo resistente), dichiarava di aderire,
“alla ricerca di una soluzione consensuale di separazione personale, senza escludere quella di scongiurarla”, con l'evidente intento di non disperdere una ricca e feconda esperienza di vita vissuta insieme, e riservando ogni decisione a successivi incontri tra le parti;
6. che la ricorrente con nota dell'01.03.2021 (all. 10 fascicolo resistente) inviata a mezzo pec (all. 12 fascicolo resistente) conveniva di “trovare un punto di incontro che possa evitare una penosa separazione … . ”, rinviando a successivi incontri da concordare;
7. che tuttavia, dopo alcuni rinvii concordati con i rispettivi difensori, in maniera tanto repentina quanto inspiegabile, con comunicazione PEC dell'08.04.2021 (all. 12 fascicolo resistente), la SI.ra dichiarava di non voler proseguire nella Pt_1
negoziazione assistita.
Il resistente, dunque, contestava le tesi sostenute dalla ricorrente ed in particolare il fatto che da tempo il SI. avrebbe tenuto una serie di comportamenti contrastanti con i suoi obblighi di marito CP_1
e padre, disinteressandosi della famiglia e della moglie, che avrebbe spesso e volentieri pernottato fuori e trascorso la permanenza in casa tra telefonate e contatti telefonici ed informatici, stralciando la sua parte di responsabilità, dimenticando di raccontare i suoi oppressivi comportamenti determinati da reiterati ed ingiustificati sospetti di tradimento, ascrivendo la crisi del rapporto solo ed esclusivamente al marito.
Lo stesso sosteneva come la crisi del rapporto poteva al limite ascriversi ad entrambi, ma di certo non era ascrivibile al tradimento mai intervenuto.
Sosteneva che a riprova del suo effettivo, materiale e attuale concorso alle spese della famiglia, mai mancato, aveva stipulato anche il finanziamento COMPASS del 05.01.2016 (all. 14 fascicolo resistente), contratto proprio per l'acquisto dell'automobile in uso alla ricorrente, veniva pagato direttamente sul c/c del comparente (all. 15 fascicolo resistente) e ancora sosteneva le spese per i primi due figli già universitari, e , le tasse universitarie dell'uno e dell'altra (All.18 CP_2 CP_3
e 19 fascicolo resistente) e l'affitto della casa di Fisciano per la frequenza della Facoltà (All.20 e 21 fascicolo resistente), il pagamento dell'assicurazione della Fiat Panda in uso al figlio (All.22 fascicolo resistente).
Tanto premesso, il comparente, chiedeva al DI adito, previo esperimento del tentativo di conciliazione, di:
1. Rigettare la domanda di addebito, perché inammissibile improcedibile e infondata in fatto ed in diritto, perché ingiustificata, al pari della esorbitante richieste di danno, sia nell'an che nel quantum, senza sottrarsi al mantenimento dei figli;
2. vinte le spese e onorari del presente giudizio. Lo stesso si riservava inoltre di articolare ulteriori mezzi istruttori e depositare ulteriori documenti nel corso del giudizio.
All'udienza del 21.07.2021, presenti le parti ed i rispettivi procuratori, veniva esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione e le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi. Pertanto, il
Presidente adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: autorizza i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere verso l'altro rapporti personali corretti e a prestare cura verso la prole, contribuendo alla sua crescita con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa;
assegna la casa familiare ad abitazione della moglie;
affida la prole minore ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale con residenza temi minori presso la madre;
il genitore non convivente potrà vedere il figlio minore che raggiungerà la maggiore età tra pochi giorni il prossimo 30 luglio 2021; i genitori si scambieranno un recapito telefonico, per rendersi reperibili in occasione di qualsiasi comunicazione urgente riguardante la prole minore;
in mancanza il coniuge inadempiente sarà esposto all'obbligo del risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o della prole per la difficoltà di essere reperiti;
per contribuire al mantenimento dei tre figli a carico del padre pone l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ciascun mese, alla madre la somma mensile, rivalutabile secondo gli indici Istat di complessivi euro
600,00 in particolare euro 200,00 per ciascun figlio, salva diversa determinazione da parte del giudice istruttore dopo approfondite indagini condotte a mezzo della polizia tributaria sulla capacità reddituale patrimoniale dei singoli coniugi;
a carico del padre pone anche l'obbligo di corrispondere alla madre nella misura del 50% delle spese, necessarie per la prole.
In data 04.08.2021, con memoria integrativa la sig.ra , alla luce della costituzione in Parte_1
giudizio della controparte e dei provvedimenti provvisori ed urgenti resi all'udienza del 21/07/2021, ribadiva le richieste fatte con il ricorso introduttivo, salvo (a seguito di quanto deciso con i provvedimenti provvisori):
- chiedere che le spese straordinarie per i figli non economicamente autosufficienti siano poste a carico del sig. nella misura del 100%, o, in subordine, nella misura Controparte_1
almeno del 75%, e non del 50% come deciso con i provvedimenti provvisori;
- ribadire la richiesta che le spese ordinarie e straordinarie relative a tale immobile siano poste al 100%, o in subordine almeno al 75%, a carico del sig. , coniuge non Controparte_1
assegnatario, evidenziando come nulla è stato previsto in ordine alle richieste della ricorrente per le spese relative alla casa coniugale;
nonché sollevare l'insufficienza della cifra stabilita in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti di 200 euro per figlio, vista, da un lato, la differenza di capacità reddituale e patrimoniale dei singoli coniugi, e, dall'altro, le necessità rappresentate dalla moglie per la gestione della casa e delle incombenze della prole, totalmente ignorate.
L'8.10.2021 il depositava memoria integrativa, impugnando e contestando ancora una CP_1 volta l'atto introduttivo del ricorrente, chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e in diritto, e si riportava alla sua comparsa di costituzione e risposta, di cui chiedeva l'integrale accoglimento. Lo stesso sottolineava la sua partecipazione morale a materiale al mantenimento dei figli nonché il fatto di aver lasciato la casa coniugale di proprietà comune in uso alla moglie, quale coniuge affidatario stabile del minore e concludeva chiedendo: la conferma della separazione dei coniugi;
il rigetto della domanda di addebito per i motivi già esposti in costituzione;
e dichiarandosi disponibile ad un collocamento stabile della prole anche presso di sè, chiedeva in caso contrario la conferma, per l'assegno di mantenimento della prole, del provvedimento Presidenziale e/o in subordine la determinazione del Tribunale.
All'esito dell'udienza in modalità cartolare del 25.10.2021, il DI, viste le note depositate ed esaminate le rispettive richieste, concedeva i richiesti termini ex art 183 comma 6 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 02.05.2022 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Con ulteriore deposito di note di trattazione scritta in data 29.04.2022 la insisteva per le Pt_1 modifiche dei provvedimenti provvisori ed urgenti circa l'assegno di mantenimento in favore dei figli, integrandolo con un ulteriore contributo di euro 1.500,00 o diversa somma ritenuta equa.
Tanto premesso, la chiedeva con urgenza la modifica, ex art. 709, co. 4, c.p.c., di quanto statuito Pt_1 nei provvedimenti provvisori ed urgenti in relazione all'assegno di mantenimento in favore dei figli, con versamento alla sig.ra , pari ad € 2.000,00, il tutto oltre il 70% delle spese straordinarie. Pt_1
All'esito dell'udienza in modalità cd cartolare del 02.05.2022 il DI, viste le note depositate dalle parti ed esaminate le rispettive richieste, quanto alla richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti, riteneva, per i motivi meglio esposti nel verbale, che lo stato di incapienza economica dedotto dalla ricorrente non costituiva circostanza sopravvenuta rispetto al quadro fattuale già cristallizzatosi prima dell'udienza presidenziale e che, pertanto, non vi fosse spazio per disporre la modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti adottati con ordinanza del 21.6.2021.
Ammetteva alcune delle prove articolate dalle parti e delegava il nucleo di Polizia Tributaria presso il comando della Guardia di Finanza di Lagonegro di effettuare indagini sulla consistenza del patrimonio personale e sulle fonti reddituali del sig. con redazione di apposita Controparte_1
relazione illustrativa, da depositarsi in Cancelleria entro il termine del 15.6.2022.
All'udienza del 21.02.2023 comparivano ricorrente e resistente, veniva interrogato formalmente il resistente ed escusso il teste . Lo stesso giorno, a scioglimento della CP_1 Testimone_1 riserva, il DI , rilevato che come indicato da parte resistente, il precedente DI Titolare del
Ruolo nell'ammettere i mezzi istruttori con l'ordinanza del 02.05.22, nulla diceva rispetto alla richiesta di interrogatorio formale formulata dalla parte;
ritenuta tale richiesta ammissibile e rilevante in riferimento ai capi 3 e 4 ed inammissibile per i capi 1 e 2, 5,6,7,8 aventi ad oggetto circostanze di natura documentale e/o non contestate, modificava parzialmente l'ordinanza istruttoria del 02.05.22 e rinviava, per l'interrogatorio formale della ricorrente nei limiti dei capitoli ammessi e per l'escussione dell'ultimo testimone di parte ricorrente, all'udienza del 16.05.2023.
All'esito dell'udienza del 16.05.2023, effettuato l'interrogatorio formale della ricorrente e l'escussione teste di parte ricorrente, , figlio delle parti, le stesse Testimone_2
chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il DI, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2023, poi differita, in data 21.11.2023, per impedimento del giudice, al
19.03.2024.
All'esito della trattazione cartolare del 19.03.2024 il DI, rilevato il deposito delle note di trattazione scritta dalle parti entro i termini e rilevata l'impossibilità di trattenere la causa in decisione a causa del carico del Ruolo, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
22.10.2024. All'esito della trattazione cartolare del 22.10.2024, con provvedimento dell'11.11.2024 il DI, rilevato il deposito delle note nei termini assegnati e ritenuta la causa matura per la decisione, riservava la causa in decisione al collegio, assegnando alle parti – con decorrenza dalla comunicazione - giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. Lo stesso disponeva la trasmissione del fascicolo al PM per le proprie conclusioni.
In data 08.01.2025 il PM emetteva parere nulla opponendo.
La sig.ra , con comparsa conclusionale depositata il 10.01.2025, premettendo un breve riepilogo Pt_1
delle vicende processuali, chiedeva:
- la dichiarazione della separazione personale dei coniugi, essendo cessata da tempo la convivenza e non apparendo ripristinabile, ricorrendo pertanto i presupposti ex art 151 c.c.;
- l'addebito della separazione al sig. , data la testimonianza del figlio che dimostra CP_1
senza ombra di dubbio che le reiterate violazioni dei doveri coniugali ad opera del resistente abbiano causato la rottura dell'affectio coniugalis e della definitiva dissoluzione del consorzio familiare, e che le stesse siano tali da legittimare la dichiarazione di addebitabilità allo stesso della separazione;
- l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente per continuare ad abitarvi con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
- l'apposizione a carico del dell'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento CP_1
per la moglie la somma di euro 1.000 mensili e per i figli la somma di euro 750 complessivi
(250 per ciascun figlio), e pertanto complessivamente euro 1.750,00 tenuto conto della disparità di reddito tra i coniugi e delle necessità meglio descritte in narrativa, o quello maggiore e minore che dovesse risultare maggiormente di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, vista l'enorme differenza reddituale tra le parti, visto che ad oggi tutte le spese sono sostenute (con immensa fatica) dalla ricorrente, mentre il resistente ha abbandonato la moglie e i figli a loro stessi;
- la condanna del , in via equitativa, al pagamento di euro 250.0000,00 a titolo di CP_1
risarcimento del danno morale e materiale ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, come dimostrato dalla testimonianza del figlio sullo stato depressivo della madre causato dall'abbandono della casa coniugale da parte del marito che aveva in costanza una relazione con un'altra donna e dalla relazione della psicologa
- La condanna in ogni caso del al pagamento di tutte le spese e competenze e CP_1
onorari del giudizio, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Con comparsa conclusionale depositata in data 14.01.2025 il signor si riportava CP_1
integralmente alla sua comparsa di costituzione e concludeva chiedendo al DI:
- la conferma della separazione dei coniugi e per l'effetto l'autorizzazione a vivere separati;
- il rigetto della domanda di addebito perché inammissibile improcedibile e infondata in fatto ed in diritto, perché ingiustificata, al pari della esorbitante richieste di danno, sia nell'an che nel quantum;
- il collocamento stabile della prole anche presso di sé, rendendosi disponibile in tal senso, o in caso contrario per l'assegno di mantenimento la conferma del provvedimento Presidenziale
e/o in subordine si è rimesso alla determinazione del Tribunale.
- vinte le spese di onorari del giudizio
Sulla domanda di separazione giudiziale.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione. In particolare, le reciproche accuse che i coniugi si sono rivolti, nonché la mancanza di una volontà di riconciliarsi sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Sulla domanda di addebito.
Nella specie, avendo la ricorrente chiesto la pronuncia di addebito nei confronti dell'altro coniuge è necessario anche accertare se tale situazione sia a lui ascrivibile. Orbene, la pronuncia invocata, presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze:
- uno o più comportamenti, posti in essere da uno dei coniugi volontariamente e consapevolmente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cosiddetta comunione materiale spirituale cui lo stesso dà vita ) ;
- ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il/i comportamento/i posti in essere in violazione dei citati doveri “siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. n. 18618/2011).
Ancora, secondo la S.C., “in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass n. 18074/2014).
Per quanto attiene alla specifica violazione dell'obbligo di fedeltà è stato altresì precisato che
"ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Facendo corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio in materia, grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (Cass. n. 15811/2017). Del resto, "in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo” (Cass. n.
20866/2021).
Invero, per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione accertata di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto cono delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti i fatti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Come precisato dalla Cassazione civile, nella sentenza n. 10823 del 25/05/2016, “l'infedeltà- così come il diniego di assistenza, o il venir meno della coabitazione- viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143 c.c., comma 2) così da infirmare, alla radice, l'affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione. E' quindi la premessa, secondo l'id quod plerunque accidit, dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi (art. 151 c.c., comma 1).
Non per questo, tuttavia tale regolarità causale assurge a presunzione assoluta. L'evento dissolutivo può rivelarsi già "prima facie"- e cioè, sulla base della stessa prospettazione della parte- non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta antidoverosa di un coniuge: come ad esempio, nell'ipotesi di un isolato e remoto episodio d'infedeltà (ma anche di mancata assistenza, o allontanamento dalla casa coniugale), da ritenere presuntivamente superato, nel prosieguo, da un periodo di convivenza. Va da sé, infatti, che occorre l'elemento della prossimità ("post hoc, ergo propter hoc"): la presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all'accertata violazione del dovere coniugale. Diversamente, nel caso- infrequente, ma non eccezionale- di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma
(come nel regime- secondo la definizione invalsa nell'uso- dei "separati in casa"), si prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta l'applicabilità della regola generale di causalità: onde, il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit.
Spetterà, quindi, all'autore della violazione dell'obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale: sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse. In una parola, in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto (Cass., sez. 1, 14 febbraio 2012, n. 2059).
Nel caso di specie, dall'interrogatorio della ricorrente emerge chiaramente una fase di accettazione posto che la stessa dichiarava all'udienza del 16.5.2023 “Io avevo saputo della relazione nel febbraio 2020 e lui è uscito di casa nel febbraio 2021. Io gli chiesi di tornare a casa per riappacificarci, ma lui mi disse di no.”
Nello stesso ricorso si legge “La ricorrente ha tentato in più occasioni di riavvicinarsi al marito, tuttavia senza successo. Ad esempio, la sera di Pasqua (il resistente aveva già abbandonato la casa e ammesso di avere una relazione con un'altra donna) la lo Pt_1
invitava a ritornare sui suoi passi inviandogli un messaggio che, però, non riceveva risposta.
Sempre in fase di interrogatorio la stessa, inoltre, dichiarava: “Dopo la sera del litigio mi contattava continuamente”.
Stante tale cesura temporale, si ritiene non si sia raggiunta la rigorosa prova per una pronuncia con addebito posto che proprio la situazione protratta di “separati in casa” come dedotto dalla giurisprudenza prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta l'applicabilità della regola generale di causalità.
Sull'assegnazione della casa familiare.
Quanto alla prole, il Tribunale prende atto che nelle more del procedimento anche l'ultimo figlio ha raggiunto la maggiore età e pertanto essendo tutti maggiorenni nulla va disposto in merito al loro affidamento. Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
Orbene, la norma è stata interpretata dalla Suprema Corte nel senso che essa attribuisce al giudice della separazione (o del divorzio) il potere di assegnare l'abitazione nella casa familiare solo al genitore cui vengono affidati i figli minorenni (e, successivamente all'entrata in vigore della legge n.
74 del 1987 che ha sostituito l'art. 6 della legge divorzio, anche al genitore con il quale convivono figli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti), trattandosi di una norma di carattere eccezionale dettata nell'esclusivo interesse della prole, con la conseguenza che è esclusa la possibilità di assegnare la casa coniugale al coniuge non affidatario di figli minorenni né convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Alla stregua di tale interpretazione, affermatasi a partire dalla sentenza della Suprema Corte a sezioni unite del 23.4.1982 n. 2494 e ribadita dalle sezioni unite 28.10.1995 n. 11297 e 21.7.2004 n. 13603, è presupposto necessario per l'assegnazione della casa coniugale l'affidamento della prole o, a partire dalla legge n. 74/87, la convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti.
Infatti, secondo la Cassazione l'art 337 sexties, prevedendo come criterio prioritario l'interesse dei figli nel godimento della casa familiare, ha una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (Cass. n. 25604 e 32231 del 2018; Cass. n.
21334 del 2013; Cass. n. 18603 del 2021).
Essendo i figli non economicamente autosufficienti, e non avendo obiettato in tal senso il resistente
(rendendosi semplicemente disponibile al collocamento anche presso di sé) si ritiene di accogliere la domanda di assegnazione della casa coniugale alla madre che vi dimorerà con i figli.
Sulla domanda di mantenimento della ricorrente.
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente va premesso che per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (tra le altre Cass. n. 1480/
2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Nel caso di specie, secondo quanto riferito da parte ricorrente e certificato dalle indagini Tributarie, risulta che il sig. percepisce un reddito di gran lunga superiore a quello della signora CP_1 Pt_1
che, dal canto suo, nonostante lavori come infermiera, fatica a gestire le spese della casa e dei figli non economicamente indipendenti ed ha contratto finanziamenti per affrontare alcune spese familiari.
In particolare, dalle indagini Tributarie è emerso un reddito del resistente per l'anno 2020 pari ad euro 60292,00 oltre all'intestazioni di beni immobili ed autoveicoli.
La ricorrente risulta, invece, percepire uno stipendio quale infermiera di circa 1100,00 euro mensili come da buste paga depositate.
Pertanto, si ritiene sussistente il diritto della SI.ra all'assegno di mantenimento con decorrenza Pt_1
dalla pubblicazione della sentenza, con funzione integratrice dei propri redditi, che va determinato in euro 500,00 da versarsi mensilmente, con adeguamento annuale agli indici istat.
Sull'assegno di mantenimento dei figli.
Quanto ai provvedimenti economici riguardanti i figli, la legge concede innanzitutto rilevanza “agli accordi liberamente sottoscritti dalle parti” (articolo 337 ter, 4 comma, c.c.); in ogni caso “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice ove necessario stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinarsi considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di un matrimonio;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore
4) le risorse economiche di entrambi i genitori 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
In relazione al principio di proporzionalità la Corte di cassazione ha affermato che “la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l'educazione e
l'istruzione della prole non si fonda a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge.
Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un miglior soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro coniuge anche in presenza di una notevole disparità reddituale” (Cass. n 18538/2013).
L' articolo 337 septies c.c. poi prevede una tutela economica anche per i figli maggiorenni, laddove questi non sono economicamente autosufficienti viene corrisposto un assegno periodico.
Si ritiene, tenuto conto dei redditi delle parti, di aumentare l'importo di tale assegno con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza in euro 750,00 per i figli maggiorenni, ma non autosufficienti
(250,00 euro per ciascun figlio) a carico del resistente.
Ulteriori domande
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno di parte ricorrente la stessa va non solo rigettata tenuto conto del mancato accoglimento della richiesta di addebito, ma va, inoltre, anche dichiarata inammissibile posto che va chiarito che è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un sìmultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione/divorzio - soggetta al rito speciale - con quella scioglimento comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla do manda principale (cfr. da ultimo in materia risarcitoria Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18870 del 08/09/2014).
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si ritiene di procedere alla totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
▪ Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Controparte_1
23.12.1973 e , nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Parte_1 matrimonio civile in Lagonegro (PZ) il 17 dicembre 2005 (atto n. 4, p. I, S, Ufficio, anno 2005 del Comune di Lagonegro);
▪ Assegna il godimento della casa coniugale a che vi dimora con i figli Parte_1
maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti;
▪ Pone a carico di l'assegno di euro 750,00 mensili a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento dei figli (euro 250,00 per ciascun figlio), che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici
ISTAT FOI a far data da marzo 2026;
▪ Pone a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli;
Controparte_1
▪ Pone a carico di l'assegno di euro 500,00 mensili a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento della ricorrente che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese in favore della ricorrente e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI a far data da marzo 2026;
▪ Rigetta la domanda di addebito;
▪ Dichiara inammissibile ogni ulteriore domanda;
▪ Compensa le spese di lite;
▪ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lagonegro. per gli adempimenti di competenza;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio 26 marzo 2025
Il Presidente/Relatore dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - DI –
3) Dott. Giuseppe Izzo - DI-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 654/2021 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Arturo Valente, presso il cui studio in Santa Maria Del Cedro
(CS), alla Via Siciliani n. 1 è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Ciliberti, presso il cui studio in Polla (SA), alla Via
Giardini n. 67 è elettivamente domiciliato
-resistente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione giudiziale;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza dell'11.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.05.2021, , rappresentava: Parte_1
• di aver sposato il resistente, , optando per il regime patrimoniale della Controparte_1
separazione dei beni, con rito civile celebrato in Lagonegro il 17.12.2005, e che dalla loro unione nascevano tre figli: (nato a [...] il [...]), Controparte_2 Controparte_3
(nata a [...] l'[...]), (nato a [...] il [...]); Controparte_4
• di essere, altresì, madre di altri due figli avuti da un precedente matrimonio: Per_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] l'[...]);
[...] Controparte_5
• che l'ultima residenza comune dei coniugi, era stata la casa coniugale sita nel Comune di
Lagonegro (PZ) alla Contrada Fecila, sita al fg. 31 part. 516 e 131 del predetto comune, di loro proprietà;
• che, dopo ventiquattro anni di vita insieme (contando anche il periodo antecedente al matrimonio) nell'ultimo periodo il rapporto tra le parti si era incrinato irreparabilmente e gli stessi non avevano più un'unione affettiva e sentimentale;
• che fino a qualche anno prima i rapporti coniugali e familiari tra i due si svolgevano in piena armonia, nell'amore e nel rispetto reciproco;
• che negli ultimi anni era iniziato il calvario in quanto il (il quale svolge la CP_1
professione di agente di commercio, esercitata come ditta individuale, principalmente presso la Fraschetti S.p.A., società nel settore della distribuzione di ferramenta, giardinaggio, bricolage), se in un primo momento rientrava sempre più tardi da lavoro (fornendo ogni volta scuse e giustificazioni), iniziava poi a pernottare fuori durante la settimana o addirittura nei giorni festivi (sempre adducendo quale giustificazione generici “impegni di lavoro”), disinteressandosi della propria famiglia. Lo stesso quando rientrava in casa, passava parecchio tempo al cellulare (chiudendosi in bagno o in una stanza, facendo ben attenzione a non farsi ascoltare dalla moglie o dai figli) o al computer;
• che ogni qual volta la ricorrente chiedeva delucidazioni al resistente sul suo atteggiamento, sorprendente ed immotivato, lo stesso accusava la moglie di essere “pazza”;
• che in tutto questo clima, la sig.ra lavorava (tuttora è infermiera presso l'A.O. Regionale Pt_1
San Carlo – Centro Trasfusionale di Lagonegro) e mandava avanti la famiglia, prendendosi cura dei figli sia moralmente che economicamente, e quando chiedeva al marito di offrire un contributo economico e morale, lo stesso rimarcava che la famiglia era per lui un peso;
• che tali atteggiamenti del , col passare delle settimane, diventavano sempre più CP_1
gravi ed evidenti: nelle volte che rientrava a casa, lo stesso preferiva restare in una stanza separata piuttosto che dormire con la propria moglie;
• che nei primi mesi del 2021 una sera accadeva che, su richiesta di chiarimenti da parte dei figli, stanchi anche loro dell'atteggiamento del padre, il ammetteva apertamente CP_1 di avere una relazione con un'altra donna, saliva in camera, faceva le valigie ed andava via di casa;
• che per colpa della condotta di quest'ultimo, la ricorrente (che già veniva da un precedente matrimonio conclusosi con un divorzio) iniziava a soffrire di seri problemi di salute (arrivando a pesare anche meno di 45 kg). In tutto ciò, la stessa veniva totalmente abbandonata e lasciata da sola ad occuparsi del mantenimento economico e morale della famiglia, non potendo contare più nemmeno su quel minimo contributo del marito;
• di aver tentato in più occasioni di riavvicinarsi al marito, tuttavia senza successo. Ad esempio, la sera di Pasqua (il resistente aveva già abbandonato la casa e ammesso di avere una relazione con un'altra donna) la lo invitava a ritornare sui suoi passi inviandogli un messaggio Pt_1
che, però, non riceveva risposta;
• di aver dovuto ricorrere a dei prestiti personali al fine di poter pagare tutte le utenze domestiche, le spese universitarie per i figli e (quali tasse, alloggio, ecc.), CP_2 CP_3
insomma ogni spesa ordinaria e straordinaria per sé e per i propri figli, senza ricevere alcu n sostegno.
Pertanto, la predetta ricorrente, formulava le seguenti richieste:
A) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'autorizzazione per i coniugi a vivere separatamente e l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, sita in Lagonegro (PZ) alla Contrada Fecila, affinché possa continuare ad abitarvi con i figli minori e con gli altri figli che, sebbene maggiorenni, sono alle prese con gli studi universitari e pertanto non indipendenti economicamente;
ciò al fine di conservare l'habitat domestico;
e che tutte le spese (ordinarie e straordinarie) per la casa familiare siano poste a carico del sig. CP_1
coniuge non assegnatario.
[...]
B) Addebitarsi la separazione al sig. , avendo lo stesso abbandonato la propria CP_1 famiglia, ammettendo una relazione extraconiugale, e pertanto violando l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 143 co 2 cc che determina l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce causa d'addebito al coniuge responsabile;
nonché condanna dello stesso al risarcimento del danno per una somma pari ad € 250.000,00, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia in esito all'espletanda istruttoria;
C) l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre ed il Persona_2
collocamento dello stesso presso di lei nella casa familiare sita in Contrada Fecila, considerando che il ha volontariamente abbandonato il tetto coniugale e la propria CP_1
famiglia disinteressandosi dei figli minorenni e maggiorenni ai quali sta provvedendo esclusivamente la sig.ra con molta difficoltà. Pt_1
D) Condanna del al versamento di un assegno mensile di euro 6.000, a titolo di CP_1
mantenimento della ricorrente e dei figli a carico (uno minorenne e gli altri non ancora economicamente indipendenti);
- la necessità di disporsi indagini della Polizia Tributaria per verificare l'effettiva entità del patrimonio reddituale ed economico del resistente;
- condanna dello stesso al pagamento del 100% delle spese straordinarie (mediche, sanitarie, scolastiche ecc.) e del 100% delle spese relative alla casa coniugale (utenze, tasse, spese ordinarie e spese straordinarie).
Con comparsa di costituzione e risposta, in data 05.07.2021 si costituiva il sig. , Controparte_1
il quale rappresentava di aver ricevuto notifica del ricorso dalla ricorrente ed impugnava e contestava lo stesso, con tutti i suoi allegati, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e diritto, per i seguenti motivi:
1. Il comparente svolge l'attività di agente di commercio realizzando Controparte_1
i redditi rappresentati dalle ultime tre dichiarazioni fiscali (all. 2,3,4 fascicolo resistente);
2. che la ricorrente , con racc.ta A.R. del suo difensore del 25.01.2021 Parte_1
(allegata in atti), invitava il coniuge alla stipula di una Controparte_1
convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 6 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, finalizzata alla ricerca di una soluzione consensuale di separazione personale dei coniugi;
3. che dopo tale comunicazione il comparente propose di rimanere a vivere nella casa familiare, utilizzando gli ampi spazi offerti dalla mansarda, anche nell'attesa (e nella speranza) che tutto potesse ricondursi a chiarezza e franchezza di rapporti, sgombrando ogni ingiustificato dubbio sulla solidità del rapporto coniugale;
4. che ricevuto il rifiuto da parte del coniuge, per quieto vivere, si convenne di trasferirsi nella casa dove vive il padre SI. , sita sempre in Lagonegro (PZ); CP_1
5. che l'istante resistente, dunque, con nota del suo difensore 18.02.2021 (all. 6 fascicolo resistente) inviata a mezzo pec (all. 7 , 8, 9 fascicolo resistente), dichiarava di aderire,
“alla ricerca di una soluzione consensuale di separazione personale, senza escludere quella di scongiurarla”, con l'evidente intento di non disperdere una ricca e feconda esperienza di vita vissuta insieme, e riservando ogni decisione a successivi incontri tra le parti;
6. che la ricorrente con nota dell'01.03.2021 (all. 10 fascicolo resistente) inviata a mezzo pec (all. 12 fascicolo resistente) conveniva di “trovare un punto di incontro che possa evitare una penosa separazione … . ”, rinviando a successivi incontri da concordare;
7. che tuttavia, dopo alcuni rinvii concordati con i rispettivi difensori, in maniera tanto repentina quanto inspiegabile, con comunicazione PEC dell'08.04.2021 (all. 12 fascicolo resistente), la SI.ra dichiarava di non voler proseguire nella Pt_1
negoziazione assistita.
Il resistente, dunque, contestava le tesi sostenute dalla ricorrente ed in particolare il fatto che da tempo il SI. avrebbe tenuto una serie di comportamenti contrastanti con i suoi obblighi di marito CP_1
e padre, disinteressandosi della famiglia e della moglie, che avrebbe spesso e volentieri pernottato fuori e trascorso la permanenza in casa tra telefonate e contatti telefonici ed informatici, stralciando la sua parte di responsabilità, dimenticando di raccontare i suoi oppressivi comportamenti determinati da reiterati ed ingiustificati sospetti di tradimento, ascrivendo la crisi del rapporto solo ed esclusivamente al marito.
Lo stesso sosteneva come la crisi del rapporto poteva al limite ascriversi ad entrambi, ma di certo non era ascrivibile al tradimento mai intervenuto.
Sosteneva che a riprova del suo effettivo, materiale e attuale concorso alle spese della famiglia, mai mancato, aveva stipulato anche il finanziamento COMPASS del 05.01.2016 (all. 14 fascicolo resistente), contratto proprio per l'acquisto dell'automobile in uso alla ricorrente, veniva pagato direttamente sul c/c del comparente (all. 15 fascicolo resistente) e ancora sosteneva le spese per i primi due figli già universitari, e , le tasse universitarie dell'uno e dell'altra (All.18 CP_2 CP_3
e 19 fascicolo resistente) e l'affitto della casa di Fisciano per la frequenza della Facoltà (All.20 e 21 fascicolo resistente), il pagamento dell'assicurazione della Fiat Panda in uso al figlio (All.22 fascicolo resistente).
Tanto premesso, il comparente, chiedeva al DI adito, previo esperimento del tentativo di conciliazione, di:
1. Rigettare la domanda di addebito, perché inammissibile improcedibile e infondata in fatto ed in diritto, perché ingiustificata, al pari della esorbitante richieste di danno, sia nell'an che nel quantum, senza sottrarsi al mantenimento dei figli;
2. vinte le spese e onorari del presente giudizio. Lo stesso si riservava inoltre di articolare ulteriori mezzi istruttori e depositare ulteriori documenti nel corso del giudizio.
All'udienza del 21.07.2021, presenti le parti ed i rispettivi procuratori, veniva esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione e le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi. Pertanto, il
Presidente adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: autorizza i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere verso l'altro rapporti personali corretti e a prestare cura verso la prole, contribuendo alla sua crescita con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa;
assegna la casa familiare ad abitazione della moglie;
affida la prole minore ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale con residenza temi minori presso la madre;
il genitore non convivente potrà vedere il figlio minore che raggiungerà la maggiore età tra pochi giorni il prossimo 30 luglio 2021; i genitori si scambieranno un recapito telefonico, per rendersi reperibili in occasione di qualsiasi comunicazione urgente riguardante la prole minore;
in mancanza il coniuge inadempiente sarà esposto all'obbligo del risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o della prole per la difficoltà di essere reperiti;
per contribuire al mantenimento dei tre figli a carico del padre pone l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ciascun mese, alla madre la somma mensile, rivalutabile secondo gli indici Istat di complessivi euro
600,00 in particolare euro 200,00 per ciascun figlio, salva diversa determinazione da parte del giudice istruttore dopo approfondite indagini condotte a mezzo della polizia tributaria sulla capacità reddituale patrimoniale dei singoli coniugi;
a carico del padre pone anche l'obbligo di corrispondere alla madre nella misura del 50% delle spese, necessarie per la prole.
In data 04.08.2021, con memoria integrativa la sig.ra , alla luce della costituzione in Parte_1
giudizio della controparte e dei provvedimenti provvisori ed urgenti resi all'udienza del 21/07/2021, ribadiva le richieste fatte con il ricorso introduttivo, salvo (a seguito di quanto deciso con i provvedimenti provvisori):
- chiedere che le spese straordinarie per i figli non economicamente autosufficienti siano poste a carico del sig. nella misura del 100%, o, in subordine, nella misura Controparte_1
almeno del 75%, e non del 50% come deciso con i provvedimenti provvisori;
- ribadire la richiesta che le spese ordinarie e straordinarie relative a tale immobile siano poste al 100%, o in subordine almeno al 75%, a carico del sig. , coniuge non Controparte_1
assegnatario, evidenziando come nulla è stato previsto in ordine alle richieste della ricorrente per le spese relative alla casa coniugale;
nonché sollevare l'insufficienza della cifra stabilita in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti di 200 euro per figlio, vista, da un lato, la differenza di capacità reddituale e patrimoniale dei singoli coniugi, e, dall'altro, le necessità rappresentate dalla moglie per la gestione della casa e delle incombenze della prole, totalmente ignorate.
L'8.10.2021 il depositava memoria integrativa, impugnando e contestando ancora una CP_1 volta l'atto introduttivo del ricorrente, chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e in diritto, e si riportava alla sua comparsa di costituzione e risposta, di cui chiedeva l'integrale accoglimento. Lo stesso sottolineava la sua partecipazione morale a materiale al mantenimento dei figli nonché il fatto di aver lasciato la casa coniugale di proprietà comune in uso alla moglie, quale coniuge affidatario stabile del minore e concludeva chiedendo: la conferma della separazione dei coniugi;
il rigetto della domanda di addebito per i motivi già esposti in costituzione;
e dichiarandosi disponibile ad un collocamento stabile della prole anche presso di sè, chiedeva in caso contrario la conferma, per l'assegno di mantenimento della prole, del provvedimento Presidenziale e/o in subordine la determinazione del Tribunale.
All'esito dell'udienza in modalità cartolare del 25.10.2021, il DI, viste le note depositate ed esaminate le rispettive richieste, concedeva i richiesti termini ex art 183 comma 6 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 02.05.2022 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Con ulteriore deposito di note di trattazione scritta in data 29.04.2022 la insisteva per le Pt_1 modifiche dei provvedimenti provvisori ed urgenti circa l'assegno di mantenimento in favore dei figli, integrandolo con un ulteriore contributo di euro 1.500,00 o diversa somma ritenuta equa.
Tanto premesso, la chiedeva con urgenza la modifica, ex art. 709, co. 4, c.p.c., di quanto statuito Pt_1 nei provvedimenti provvisori ed urgenti in relazione all'assegno di mantenimento in favore dei figli, con versamento alla sig.ra , pari ad € 2.000,00, il tutto oltre il 70% delle spese straordinarie. Pt_1
All'esito dell'udienza in modalità cd cartolare del 02.05.2022 il DI, viste le note depositate dalle parti ed esaminate le rispettive richieste, quanto alla richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti, riteneva, per i motivi meglio esposti nel verbale, che lo stato di incapienza economica dedotto dalla ricorrente non costituiva circostanza sopravvenuta rispetto al quadro fattuale già cristallizzatosi prima dell'udienza presidenziale e che, pertanto, non vi fosse spazio per disporre la modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti adottati con ordinanza del 21.6.2021.
Ammetteva alcune delle prove articolate dalle parti e delegava il nucleo di Polizia Tributaria presso il comando della Guardia di Finanza di Lagonegro di effettuare indagini sulla consistenza del patrimonio personale e sulle fonti reddituali del sig. con redazione di apposita Controparte_1
relazione illustrativa, da depositarsi in Cancelleria entro il termine del 15.6.2022.
All'udienza del 21.02.2023 comparivano ricorrente e resistente, veniva interrogato formalmente il resistente ed escusso il teste . Lo stesso giorno, a scioglimento della CP_1 Testimone_1 riserva, il DI , rilevato che come indicato da parte resistente, il precedente DI Titolare del
Ruolo nell'ammettere i mezzi istruttori con l'ordinanza del 02.05.22, nulla diceva rispetto alla richiesta di interrogatorio formale formulata dalla parte;
ritenuta tale richiesta ammissibile e rilevante in riferimento ai capi 3 e 4 ed inammissibile per i capi 1 e 2, 5,6,7,8 aventi ad oggetto circostanze di natura documentale e/o non contestate, modificava parzialmente l'ordinanza istruttoria del 02.05.22 e rinviava, per l'interrogatorio formale della ricorrente nei limiti dei capitoli ammessi e per l'escussione dell'ultimo testimone di parte ricorrente, all'udienza del 16.05.2023.
All'esito dell'udienza del 16.05.2023, effettuato l'interrogatorio formale della ricorrente e l'escussione teste di parte ricorrente, , figlio delle parti, le stesse Testimone_2
chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il DI, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2023, poi differita, in data 21.11.2023, per impedimento del giudice, al
19.03.2024.
All'esito della trattazione cartolare del 19.03.2024 il DI, rilevato il deposito delle note di trattazione scritta dalle parti entro i termini e rilevata l'impossibilità di trattenere la causa in decisione a causa del carico del Ruolo, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
22.10.2024. All'esito della trattazione cartolare del 22.10.2024, con provvedimento dell'11.11.2024 il DI, rilevato il deposito delle note nei termini assegnati e ritenuta la causa matura per la decisione, riservava la causa in decisione al collegio, assegnando alle parti – con decorrenza dalla comunicazione - giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. Lo stesso disponeva la trasmissione del fascicolo al PM per le proprie conclusioni.
In data 08.01.2025 il PM emetteva parere nulla opponendo.
La sig.ra , con comparsa conclusionale depositata il 10.01.2025, premettendo un breve riepilogo Pt_1
delle vicende processuali, chiedeva:
- la dichiarazione della separazione personale dei coniugi, essendo cessata da tempo la convivenza e non apparendo ripristinabile, ricorrendo pertanto i presupposti ex art 151 c.c.;
- l'addebito della separazione al sig. , data la testimonianza del figlio che dimostra CP_1
senza ombra di dubbio che le reiterate violazioni dei doveri coniugali ad opera del resistente abbiano causato la rottura dell'affectio coniugalis e della definitiva dissoluzione del consorzio familiare, e che le stesse siano tali da legittimare la dichiarazione di addebitabilità allo stesso della separazione;
- l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente per continuare ad abitarvi con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
- l'apposizione a carico del dell'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento CP_1
per la moglie la somma di euro 1.000 mensili e per i figli la somma di euro 750 complessivi
(250 per ciascun figlio), e pertanto complessivamente euro 1.750,00 tenuto conto della disparità di reddito tra i coniugi e delle necessità meglio descritte in narrativa, o quello maggiore e minore che dovesse risultare maggiormente di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, vista l'enorme differenza reddituale tra le parti, visto che ad oggi tutte le spese sono sostenute (con immensa fatica) dalla ricorrente, mentre il resistente ha abbandonato la moglie e i figli a loro stessi;
- la condanna del , in via equitativa, al pagamento di euro 250.0000,00 a titolo di CP_1
risarcimento del danno morale e materiale ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, come dimostrato dalla testimonianza del figlio sullo stato depressivo della madre causato dall'abbandono della casa coniugale da parte del marito che aveva in costanza una relazione con un'altra donna e dalla relazione della psicologa
- La condanna in ogni caso del al pagamento di tutte le spese e competenze e CP_1
onorari del giudizio, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Con comparsa conclusionale depositata in data 14.01.2025 il signor si riportava CP_1
integralmente alla sua comparsa di costituzione e concludeva chiedendo al DI:
- la conferma della separazione dei coniugi e per l'effetto l'autorizzazione a vivere separati;
- il rigetto della domanda di addebito perché inammissibile improcedibile e infondata in fatto ed in diritto, perché ingiustificata, al pari della esorbitante richieste di danno, sia nell'an che nel quantum;
- il collocamento stabile della prole anche presso di sé, rendendosi disponibile in tal senso, o in caso contrario per l'assegno di mantenimento la conferma del provvedimento Presidenziale
e/o in subordine si è rimesso alla determinazione del Tribunale.
- vinte le spese di onorari del giudizio
Sulla domanda di separazione giudiziale.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione. In particolare, le reciproche accuse che i coniugi si sono rivolti, nonché la mancanza di una volontà di riconciliarsi sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Sulla domanda di addebito.
Nella specie, avendo la ricorrente chiesto la pronuncia di addebito nei confronti dell'altro coniuge è necessario anche accertare se tale situazione sia a lui ascrivibile. Orbene, la pronuncia invocata, presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze:
- uno o più comportamenti, posti in essere da uno dei coniugi volontariamente e consapevolmente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cosiddetta comunione materiale spirituale cui lo stesso dà vita ) ;
- ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il/i comportamento/i posti in essere in violazione dei citati doveri “siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. n. 18618/2011).
Ancora, secondo la S.C., “in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass n. 18074/2014).
Per quanto attiene alla specifica violazione dell'obbligo di fedeltà è stato altresì precisato che
"ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Facendo corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio in materia, grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (Cass. n. 15811/2017). Del resto, "in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo” (Cass. n.
20866/2021).
Invero, per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione accertata di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto cono delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti i fatti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Come precisato dalla Cassazione civile, nella sentenza n. 10823 del 25/05/2016, “l'infedeltà- così come il diniego di assistenza, o il venir meno della coabitazione- viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143 c.c., comma 2) così da infirmare, alla radice, l'affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione. E' quindi la premessa, secondo l'id quod plerunque accidit, dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi (art. 151 c.c., comma 1).
Non per questo, tuttavia tale regolarità causale assurge a presunzione assoluta. L'evento dissolutivo può rivelarsi già "prima facie"- e cioè, sulla base della stessa prospettazione della parte- non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta antidoverosa di un coniuge: come ad esempio, nell'ipotesi di un isolato e remoto episodio d'infedeltà (ma anche di mancata assistenza, o allontanamento dalla casa coniugale), da ritenere presuntivamente superato, nel prosieguo, da un periodo di convivenza. Va da sé, infatti, che occorre l'elemento della prossimità ("post hoc, ergo propter hoc"): la presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all'accertata violazione del dovere coniugale. Diversamente, nel caso- infrequente, ma non eccezionale- di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma
(come nel regime- secondo la definizione invalsa nell'uso- dei "separati in casa"), si prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta l'applicabilità della regola generale di causalità: onde, il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit.
Spetterà, quindi, all'autore della violazione dell'obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale: sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse. In una parola, in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto (Cass., sez. 1, 14 febbraio 2012, n. 2059).
Nel caso di specie, dall'interrogatorio della ricorrente emerge chiaramente una fase di accettazione posto che la stessa dichiarava all'udienza del 16.5.2023 “Io avevo saputo della relazione nel febbraio 2020 e lui è uscito di casa nel febbraio 2021. Io gli chiesi di tornare a casa per riappacificarci, ma lui mi disse di no.”
Nello stesso ricorso si legge “La ricorrente ha tentato in più occasioni di riavvicinarsi al marito, tuttavia senza successo. Ad esempio, la sera di Pasqua (il resistente aveva già abbandonato la casa e ammesso di avere una relazione con un'altra donna) la lo Pt_1
invitava a ritornare sui suoi passi inviandogli un messaggio che, però, non riceveva risposta.
Sempre in fase di interrogatorio la stessa, inoltre, dichiarava: “Dopo la sera del litigio mi contattava continuamente”.
Stante tale cesura temporale, si ritiene non si sia raggiunta la rigorosa prova per una pronuncia con addebito posto che proprio la situazione protratta di “separati in casa” come dedotto dalla giurisprudenza prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta l'applicabilità della regola generale di causalità.
Sull'assegnazione della casa familiare.
Quanto alla prole, il Tribunale prende atto che nelle more del procedimento anche l'ultimo figlio ha raggiunto la maggiore età e pertanto essendo tutti maggiorenni nulla va disposto in merito al loro affidamento. Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
Orbene, la norma è stata interpretata dalla Suprema Corte nel senso che essa attribuisce al giudice della separazione (o del divorzio) il potere di assegnare l'abitazione nella casa familiare solo al genitore cui vengono affidati i figli minorenni (e, successivamente all'entrata in vigore della legge n.
74 del 1987 che ha sostituito l'art. 6 della legge divorzio, anche al genitore con il quale convivono figli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti), trattandosi di una norma di carattere eccezionale dettata nell'esclusivo interesse della prole, con la conseguenza che è esclusa la possibilità di assegnare la casa coniugale al coniuge non affidatario di figli minorenni né convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Alla stregua di tale interpretazione, affermatasi a partire dalla sentenza della Suprema Corte a sezioni unite del 23.4.1982 n. 2494 e ribadita dalle sezioni unite 28.10.1995 n. 11297 e 21.7.2004 n. 13603, è presupposto necessario per l'assegnazione della casa coniugale l'affidamento della prole o, a partire dalla legge n. 74/87, la convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti.
Infatti, secondo la Cassazione l'art 337 sexties, prevedendo come criterio prioritario l'interesse dei figli nel godimento della casa familiare, ha una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (Cass. n. 25604 e 32231 del 2018; Cass. n.
21334 del 2013; Cass. n. 18603 del 2021).
Essendo i figli non economicamente autosufficienti, e non avendo obiettato in tal senso il resistente
(rendendosi semplicemente disponibile al collocamento anche presso di sé) si ritiene di accogliere la domanda di assegnazione della casa coniugale alla madre che vi dimorerà con i figli.
Sulla domanda di mantenimento della ricorrente.
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente va premesso che per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (tra le altre Cass. n. 1480/
2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Nel caso di specie, secondo quanto riferito da parte ricorrente e certificato dalle indagini Tributarie, risulta che il sig. percepisce un reddito di gran lunga superiore a quello della signora CP_1 Pt_1
che, dal canto suo, nonostante lavori come infermiera, fatica a gestire le spese della casa e dei figli non economicamente indipendenti ed ha contratto finanziamenti per affrontare alcune spese familiari.
In particolare, dalle indagini Tributarie è emerso un reddito del resistente per l'anno 2020 pari ad euro 60292,00 oltre all'intestazioni di beni immobili ed autoveicoli.
La ricorrente risulta, invece, percepire uno stipendio quale infermiera di circa 1100,00 euro mensili come da buste paga depositate.
Pertanto, si ritiene sussistente il diritto della SI.ra all'assegno di mantenimento con decorrenza Pt_1
dalla pubblicazione della sentenza, con funzione integratrice dei propri redditi, che va determinato in euro 500,00 da versarsi mensilmente, con adeguamento annuale agli indici istat.
Sull'assegno di mantenimento dei figli.
Quanto ai provvedimenti economici riguardanti i figli, la legge concede innanzitutto rilevanza “agli accordi liberamente sottoscritti dalle parti” (articolo 337 ter, 4 comma, c.c.); in ogni caso “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice ove necessario stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinarsi considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di un matrimonio;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore
4) le risorse economiche di entrambi i genitori 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
In relazione al principio di proporzionalità la Corte di cassazione ha affermato che “la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l'educazione e
l'istruzione della prole non si fonda a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge.
Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un miglior soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro coniuge anche in presenza di una notevole disparità reddituale” (Cass. n 18538/2013).
L' articolo 337 septies c.c. poi prevede una tutela economica anche per i figli maggiorenni, laddove questi non sono economicamente autosufficienti viene corrisposto un assegno periodico.
Si ritiene, tenuto conto dei redditi delle parti, di aumentare l'importo di tale assegno con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza in euro 750,00 per i figli maggiorenni, ma non autosufficienti
(250,00 euro per ciascun figlio) a carico del resistente.
Ulteriori domande
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno di parte ricorrente la stessa va non solo rigettata tenuto conto del mancato accoglimento della richiesta di addebito, ma va, inoltre, anche dichiarata inammissibile posto che va chiarito che è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un sìmultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione/divorzio - soggetta al rito speciale - con quella scioglimento comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla do manda principale (cfr. da ultimo in materia risarcitoria Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18870 del 08/09/2014).
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si ritiene di procedere alla totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
▪ Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Controparte_1
23.12.1973 e , nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Parte_1 matrimonio civile in Lagonegro (PZ) il 17 dicembre 2005 (atto n. 4, p. I, S, Ufficio, anno 2005 del Comune di Lagonegro);
▪ Assegna il godimento della casa coniugale a che vi dimora con i figli Parte_1
maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti;
▪ Pone a carico di l'assegno di euro 750,00 mensili a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento dei figli (euro 250,00 per ciascun figlio), che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici
ISTAT FOI a far data da marzo 2026;
▪ Pone a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli;
Controparte_1
▪ Pone a carico di l'assegno di euro 500,00 mensili a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento della ricorrente che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese in favore della ricorrente e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI a far data da marzo 2026;
▪ Rigetta la domanda di addebito;
▪ Dichiara inammissibile ogni ulteriore domanda;
▪ Compensa le spese di lite;
▪ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lagonegro. per gli adempimenti di competenza;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio 26 marzo 2025
Il Presidente/Relatore dott.ssa Antonella Tedesco