TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/06/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 958/2022
Il Giudice Francesca Caselli, all'udienza del giorno 11.06.2205, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 958/2022 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale
Calabria 82, negli uffici dell'Avvocatura INPS, presso e con gli avv.ti Ettore Triolo, Dario
Adornato, Angelo Labrini, Angela Fazio e Valeria Grandizio, dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma in data 21.07.2015, repertorio 80974, rogito Persona_1
21569
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Rosa Maria Celentano ed elettivamente domiciliata Locri (RC), alla via
Agesidamo n. 34, presso lo studio dell'avv. Pasquale Sansalone in virtù di procura in atti
resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione depositate e nel verbale dell'udienza odierna.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/03/2022, l' deduceva: - che Pt_1 [...]
ha proposto istanza dinanzi al Tribunale di Locri ai sensi dell'art. 445 bis. c.p.c. CP_1
per l'accertamento preventivo delle proprie condizioni sanitarie volto ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento;
- che nel costituirsi l' eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto Pt_1 presentato oltre il termine di cui all'art. 42, comma 3°, del D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003; - che nel caso di specie il verbale sanitario è stato notificato, in data
04.03.2020, data di disponibilità del documento presso l'ufficio postale di Marina di
Palizzi, ovvero, al più tardi, in data 28.03.2020 data di consegna effettiva, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di accertamento tecnico preventivo n. R.G. 2666/20 è stato depositato in data 17.11.2020, quindi oltre il termine decadenziale semestrale da fissarsi al giorno 11.11.2020, calcolato considerando la sospensione dei termini processuali per emergenza Covid 19 nel periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020, ex art. 83 del d.l. n. 18/20, come modificato ed integrato dal d.l. n. 23/20; - che il Giudice, disponeva comunque per la nomina del consulente tecnico d'ufficio al fine di verificare lo stato di invalidità della ricorrente;
- che in data 14.02.2022 l' ha depositato la Pt_1
dichiarazione di dissenso insistendo affinché sia dichiarata l'inammissibilità del giudizio per ATP per intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3°, D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003.
Alla luce di quanto dedotto, concludeva come segue: «…dichiarare
l'inammissibilità del giudizio per ATP, ovvero dichiarare il non luogo a provvedere, per intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3°, D.L. n. 269/2003, convertito in legge n.
326/2003. Con il favore delle spese processuali».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1
contestando le eccezioni di parte ricorrente ed evidenziando come le stesse fossero già state vagliate e respinte dal Giudice in sede di ATP con provvedimento del 21/05/2021.
Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso proposto dall' con conferma Pt_1
delle conclusioni indicate dal CTU dott. , con riconoscimento in capo Persona_2
Pag. 2 di 5 a del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a far data dal Controparte_1
settembre 2021, con vittoria di spese e competenza delle due fasi del giudizio da distrarsi ex art 93 cpc.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, il giudice ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L' agisce in giudizio insistendo nell'eccezione di inammissibilità del ricorso per Pt_1 intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.l. n.
269/2003; eccezione già sollevata nel corso della prima fase sommaria dell'A.T.P.
In particolare, sostiene l'Istituto che parte ricorrente abbia tardivamente depositato il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., risultando decorso un termine superiore a quello di 6 mesi dalla comunicazione degli esiti dell'accertamento avvenuto in sede amministrativa.
Nel caso in esame la comunicazione è stata effettuata al più tardi in data 28.03.2020 (data di consegna della missiva non contestata in atti) mentre il deposito dell'atto introduttivo del procedimento risale al 17.11.2020, risultando secondo quindi tardivamente Pt_1
disposto rispetto al termine semestrale di decadenza, anche tenendo conto della normativa adottata durante l'emergenza epidemiologica Covid 19, così come previsto dall'art. 83
D.L. n. 18/2020.
La suddetta normativa e le successive integrazioni della stessa, infatti, hanno previsto la sospensione dei termini utili per il compimento di tutti gli atti civili e penali tra il
09.03.2020 e il giorno 11.05.2020, pertanto considerati i termini per il deposito come decorrenti da tale ultima data, secondo la tesi sostenuta dall' , parte ricorrente Pt_1
avrebbe dovuto attivarsi entro il giorno 11.11.2020
La suddetta tesi interpretativa non può essere accolta in quanto non tiene conto di quanto previsto dall'art. 34 del d.l. n. 18/2020 che costituisce lex specialis rispetto alle norme sopra richiamate, intervenendo in modo specifico sul tema della sospensione dei termini di decadenza previsti in materia previdenziale e assistenziale e quindi anche rispetto a quelli di deposito dei ricorsi per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
Pag. 3 di 5 Tale conclusione interpretativa ha trovato risocntro anche in recenti arresti giurisprudenziali della Suprema Corte in base ai quali “Nelle controversie inerenti
l'invalidità civile e altre situazioni simili, il termine semestrale per la proposizione della domanda (art. 42, comma 3, secondo periodo, del d.l. n. 269 del 2003) è sospeso di diritto dal 23 febbraio 2020 al primo giugno 2020, in base alla disciplina speciale dell'art. 34 del d.l. n. 18 del 2020” (v. Cass. Civ. sez. lav. n. 744/2024).
Pertanto, nel caso in esame occorre fare riferimento al combinato disposto tra l'art. 42 d.l.
n. 269/03 secondo il quale “la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa” e il predetto art. 34 d.l. n. 18/20 per effetto del quale la parte ricorrente è tenuta al rispetto del termine semestrale previsto per l'avvio dell'azione giudiziaria con la peculiarità che nel caso concreto, il termine è iniziato a decorrere non dall'11.05.2020 come ipotizzato dall' ma dal 1^ giugno 2020. Pt_1
L'art. 34 infatti prevede che: “In considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall e dall' e' sospeso di diritto.
2. Sono altresì sospesi, per il Pt_1 CP_2
medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione”
La ricorrente ha quindi provveduto al deposito del ricorso per ATP tempestivamente e correttamente il giudice del procedimento n. 2666/20 ha rigettato l'eccezione formulata dall' opponente. Pt_1
Tutto ciò premesso, la domanda non può trovare accoglimento ed il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, complessivamente considerate, seguono la soccombenza, venendo liquidate nel dispositivo secondo i valori tariffari minimi stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità, con distrazione a favore del procuratore costituito per parte ricorrente.
Devono porsi a carico dell anche le spese di CTU relative all'attività di consulenza Pt_1
tecnica di ATP, liquidate con separato decreto in favore del dott. . Persona_2
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto dall' in persona del L.R.P.T., N.R.G. Pt_1
958/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che è invalida Controparte_1
nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagno dal mese di settembre
2021, in quanto nell'impossibilità di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente senza l'ausilio di un accompagnatore;
- condanna l' , in persona del L.R.P.T. alla refusione delle spese di lite che si Pt_1 liquidano in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge se dovuti;
importo da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' , in persona del L.R.P.T., le spese di CTU Pt_1
liquidate come da separato decreto in favore del dott. . Persona_2
Locri, 11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 958/2022
Il Giudice Francesca Caselli, all'udienza del giorno 11.06.2205, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 958/2022 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale
Calabria 82, negli uffici dell'Avvocatura INPS, presso e con gli avv.ti Ettore Triolo, Dario
Adornato, Angelo Labrini, Angela Fazio e Valeria Grandizio, dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma in data 21.07.2015, repertorio 80974, rogito Persona_1
21569
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Rosa Maria Celentano ed elettivamente domiciliata Locri (RC), alla via
Agesidamo n. 34, presso lo studio dell'avv. Pasquale Sansalone in virtù di procura in atti
resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione depositate e nel verbale dell'udienza odierna.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/03/2022, l' deduceva: - che Pt_1 [...]
ha proposto istanza dinanzi al Tribunale di Locri ai sensi dell'art. 445 bis. c.p.c. CP_1
per l'accertamento preventivo delle proprie condizioni sanitarie volto ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento;
- che nel costituirsi l' eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto Pt_1 presentato oltre il termine di cui all'art. 42, comma 3°, del D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003; - che nel caso di specie il verbale sanitario è stato notificato, in data
04.03.2020, data di disponibilità del documento presso l'ufficio postale di Marina di
Palizzi, ovvero, al più tardi, in data 28.03.2020 data di consegna effettiva, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di accertamento tecnico preventivo n. R.G. 2666/20 è stato depositato in data 17.11.2020, quindi oltre il termine decadenziale semestrale da fissarsi al giorno 11.11.2020, calcolato considerando la sospensione dei termini processuali per emergenza Covid 19 nel periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020, ex art. 83 del d.l. n. 18/20, come modificato ed integrato dal d.l. n. 23/20; - che il Giudice, disponeva comunque per la nomina del consulente tecnico d'ufficio al fine di verificare lo stato di invalidità della ricorrente;
- che in data 14.02.2022 l' ha depositato la Pt_1
dichiarazione di dissenso insistendo affinché sia dichiarata l'inammissibilità del giudizio per ATP per intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3°, D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003.
Alla luce di quanto dedotto, concludeva come segue: «…dichiarare
l'inammissibilità del giudizio per ATP, ovvero dichiarare il non luogo a provvedere, per intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3°, D.L. n. 269/2003, convertito in legge n.
326/2003. Con il favore delle spese processuali».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1
contestando le eccezioni di parte ricorrente ed evidenziando come le stesse fossero già state vagliate e respinte dal Giudice in sede di ATP con provvedimento del 21/05/2021.
Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso proposto dall' con conferma Pt_1
delle conclusioni indicate dal CTU dott. , con riconoscimento in capo Persona_2
Pag. 2 di 5 a del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a far data dal Controparte_1
settembre 2021, con vittoria di spese e competenza delle due fasi del giudizio da distrarsi ex art 93 cpc.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, il giudice ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L' agisce in giudizio insistendo nell'eccezione di inammissibilità del ricorso per Pt_1 intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.l. n.
269/2003; eccezione già sollevata nel corso della prima fase sommaria dell'A.T.P.
In particolare, sostiene l'Istituto che parte ricorrente abbia tardivamente depositato il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., risultando decorso un termine superiore a quello di 6 mesi dalla comunicazione degli esiti dell'accertamento avvenuto in sede amministrativa.
Nel caso in esame la comunicazione è stata effettuata al più tardi in data 28.03.2020 (data di consegna della missiva non contestata in atti) mentre il deposito dell'atto introduttivo del procedimento risale al 17.11.2020, risultando secondo quindi tardivamente Pt_1
disposto rispetto al termine semestrale di decadenza, anche tenendo conto della normativa adottata durante l'emergenza epidemiologica Covid 19, così come previsto dall'art. 83
D.L. n. 18/2020.
La suddetta normativa e le successive integrazioni della stessa, infatti, hanno previsto la sospensione dei termini utili per il compimento di tutti gli atti civili e penali tra il
09.03.2020 e il giorno 11.05.2020, pertanto considerati i termini per il deposito come decorrenti da tale ultima data, secondo la tesi sostenuta dall' , parte ricorrente Pt_1
avrebbe dovuto attivarsi entro il giorno 11.11.2020
La suddetta tesi interpretativa non può essere accolta in quanto non tiene conto di quanto previsto dall'art. 34 del d.l. n. 18/2020 che costituisce lex specialis rispetto alle norme sopra richiamate, intervenendo in modo specifico sul tema della sospensione dei termini di decadenza previsti in materia previdenziale e assistenziale e quindi anche rispetto a quelli di deposito dei ricorsi per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
Pag. 3 di 5 Tale conclusione interpretativa ha trovato risocntro anche in recenti arresti giurisprudenziali della Suprema Corte in base ai quali “Nelle controversie inerenti
l'invalidità civile e altre situazioni simili, il termine semestrale per la proposizione della domanda (art. 42, comma 3, secondo periodo, del d.l. n. 269 del 2003) è sospeso di diritto dal 23 febbraio 2020 al primo giugno 2020, in base alla disciplina speciale dell'art. 34 del d.l. n. 18 del 2020” (v. Cass. Civ. sez. lav. n. 744/2024).
Pertanto, nel caso in esame occorre fare riferimento al combinato disposto tra l'art. 42 d.l.
n. 269/03 secondo il quale “la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa” e il predetto art. 34 d.l. n. 18/20 per effetto del quale la parte ricorrente è tenuta al rispetto del termine semestrale previsto per l'avvio dell'azione giudiziaria con la peculiarità che nel caso concreto, il termine è iniziato a decorrere non dall'11.05.2020 come ipotizzato dall' ma dal 1^ giugno 2020. Pt_1
L'art. 34 infatti prevede che: “In considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall e dall' e' sospeso di diritto.
2. Sono altresì sospesi, per il Pt_1 CP_2
medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione”
La ricorrente ha quindi provveduto al deposito del ricorso per ATP tempestivamente e correttamente il giudice del procedimento n. 2666/20 ha rigettato l'eccezione formulata dall' opponente. Pt_1
Tutto ciò premesso, la domanda non può trovare accoglimento ed il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, complessivamente considerate, seguono la soccombenza, venendo liquidate nel dispositivo secondo i valori tariffari minimi stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità, con distrazione a favore del procuratore costituito per parte ricorrente.
Devono porsi a carico dell anche le spese di CTU relative all'attività di consulenza Pt_1
tecnica di ATP, liquidate con separato decreto in favore del dott. . Persona_2
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto dall' in persona del L.R.P.T., N.R.G. Pt_1
958/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che è invalida Controparte_1
nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagno dal mese di settembre
2021, in quanto nell'impossibilità di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente senza l'ausilio di un accompagnatore;
- condanna l' , in persona del L.R.P.T. alla refusione delle spese di lite che si Pt_1 liquidano in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge se dovuti;
importo da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' , in persona del L.R.P.T., le spese di CTU Pt_1
liquidate come da separato decreto in favore del dott. . Persona_2
Locri, 11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
Pag. 5 di 5