Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 15/10/2024, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
P.U. 35-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno composto dai magistrati
Dott. Alessandra Panichi - Presidente Dott. Francesca Sirianni - Giudice rel. Dott. Riccardo Ionta - Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 35-1/2022 r.g. P.U. promosso da
POLICARTA S.R.L., con il patrocinio dell'avv. Mario Di Giacomo nei confronti di
M.F.8 R. SERVICES S.R.L.S., con sede in Offida (AP), in Via Alcide De Gasperi n. 12, C.F. e P.IVA 02212090449, REA AP-200042, contumace.
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato nei confronti di M.F.8 R. SERVICES S.R.L.S.; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato, ai fini della legittimazione del creditore istante, che esso vanta un credito complessivo pari a € 12.249,48; tale credito non è consacrato in alcun titolo esecutivo, tuttavia esso appare sufficientemente dimostrato in questa sede dalle fatture elettroniche prodotte, dall'avvenuto parziale pagamento delle medesime e dall'avvenuto protesto di un assegno di pari ammontare rilasciato in pagamento;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina della liquidazione controllata ex artt. 1, 2 e 168 CCII, in quanto risulta provata la sua qualità di imprenditore commerciale (avendo la società ad oggetto l'attività di stampa e commercializzazione
i debiti complessivamente emersi dall'istruttoria d'ufficio, unitamente a quello nei confronti del ricorrente, non superano, all'attualità, la soglia di
€ 500.000,00;
ritenuto che
la debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza (elemento necessario per l'apertura della liquidazione controllata su istanza del creditore, a norma dell'art. 268, c. 2, CCII) non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi, documentati in atti anche a seguito dell'istruttoria d'ufficio: inadempimento del credito vantato dal creditore istante;
mancato deposito dei bilanci d'esercizio per gli anni successivi al 2020 (come da informativa in atti); presenza di assegni protestati nel 2022 e 2023 (v. visure doc. 16 e 17 allegati al ricorso) per mancanza di autorizzazione;
presenza (cfr. documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione), di un'esposizione debitoria rilevante, pari ad € 240.449,88, in parte relativa a contributi INPS;
presenza di una procedura esecutiva mobiliare pendente presso questo Tribunale con un ulteriore creditore intervenuto, per crediti pari a complessivi € 90.000,00 circa;
irreperibilità della società debitrice presso la sede legale risultante dal registro delle imprese;
il fatto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio 2020 e l'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa è quella riguardante il periodo d'imposta 2021; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 268, co.2, CCII;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270, c. 2, lett. b)
CCII, che ne impone la scelta nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata della M.F.8 R. SERVICES S.R.L.S., con sede in Offida (AP), in Via Alcide De Gasperi n. 12,
C.F. e P.IVA 02212090449, REA AP-200042;
2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Sirianni;
3) Nomina Liquidatore il dott. Daniele Illuminati;
4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.
7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di M.F.8 R. SERVICES S.R.L.S.;
8) dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- in relazione ai crediti in prededuzione, provveda alla liquidazione del patrimonio e alla formazione dello stato passivo nel rispetto dell'art. 6 CCII che limita ora espressamente (lett. a)) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione della domanda;
non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione (atteso che l'art. 275- bis CCII è norma attinente alla distribuzione e non attributiva della natura prededucibile del credito e, in ogni caso, riferita ai “crediti posteriori”);
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio e, in ogni caso, previo decorso di tre anni dalla data di apertura, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- nel caso in cui verifichi che non risulta possibile acquisire attivo da distribuire (art. 272, c. 3), proceda immediatamente (dunque anche prima del decorso dei tre anni) con gli adempimenti prodromici alla chiusura;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori. 9) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno, sia pubblicata nel registro delle imprese (considerato che il debitore esercita attività d'impresa) e sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili di proprietà del debitore, nonché notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente
e al liquidatore.
Ascoli Piceno, 4.10.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Francesca Sirianni dott. Alessandra Panichi