Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/1985, n. 1529
CASS
Sentenza 21 febbraio 1985

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In tema di divisione giudiziale di un immobile, l'attribuzione di somme di denaro a titolo di conguaglio costituisce un debito di valore che il giudice, anche d'appello, deve rivalutare, pur in assenza di una istanza di parte, per aggiornarlo al diminuito potere di acquisto della moneta verificatosi nel corso del procedimento, se e nei limiti in cui tale svalutazione si sia tradotta in una normale lievitazione del prezzo di mercato del bene. Detto aggiornamento, infatti, non comporta alcuna immutazione nella stima del bene e nella Determinazione dei conguagli in denaro, così come acquisite al processo, ma configura un adeguamento monetario del debito di valore, necessario affinché la sopravvenuta svalutazione non alteri i termini sostanziali della divisione. ( V 1913/80, mass n 405535; ( V 2574/73, mass n 366037; ( Conf 3173/79, mass n 399545; ( Conf 4738/77, mass n 388351).*

L'istituto del rendiconto opera, per previsione espressa, esclusivamente in relazione a determinati, specifici rapporti giuridici, caratterizzati in genere da una situazione di amministrazione di beni altrui, con la conseguenza che, fuori di questi casi, la procedura di cui agli artt. 263 e seguenti cod. proc. civ. è meramente facoltativa e la ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova. Tale principio vale anche in tema di divisione ereditaria, perché l'art. 723 cod. civ. prescrive soltanto che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, si rendano i conti, ma non stabilisce le modalità del rendiconto. ( V 5720/84, mass n 437401; ( V 1890/80, mass n 405507; ( V 869/79, mass n 397036; ( V 868/76, mass n 379541; ( V 2876/67, mass n 330482; ( V 1177/64; ( Conf 1066/83, mass n 425852; ( Conf 115/79, mass n 396179).*

In tema di comunione ordinaria ed ereditaria il compartecipe può usucapire la cosa senza necessità dell'interversione del possesso (art. 1164 cod. civ.), attraverso la semplice estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a questo fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo, altresì, che detto compartecipe ne abbia goduto in modo obiettivamente inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus". (nella specie, in applicazione del surriportato principio, non si è ritenuto sufficiente, al fine della prova del possesso esclusivo di un immobile di proprietà comune, l'assunzione da parte di uno dei compartecipi, di tutti gli oneri ordinari e straordinari di miglioria). ( V 2326/81, mass n 413064; ( V 1449/81, mass n 412103; ( V 4263/80, mass n 408133; ( V 4408/79, mass n 400952; ( V 512/66, mass n 321019; ( V 1994/64, mass n 302867; ( Conf 5476/81, mass n 416190; ( Conf 4986/77, mass n 388606; ( Conf 2951/75, mass n 377030; ( Conf 2404/67, mass n 329680).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/1985, n. 1529
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1529
    Data del deposito : 21 febbraio 1985

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