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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/05/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro composta dai magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera nella causa iscritta al n. 562/2024 RG promossa da in qualità di incorporante del Parte_1
ROparte_1 Parte_2
Avv.ti Marcello Giustiniani e Anna Grazia Sommaruga
appellante contro
P_
Avv.ti Andrea Conte e Letizia Martini
appellato avente ad oggetto: appello della sentenza del Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro n. 286/2024 pubblicata il 25.3.2024 all'udienza del 27.05.2025 con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con la sentenza appellata il giudice di primo grado ha accolto integralmente il ricorso proposto da nei confronti del P_ ROparte_3 di seguito ) e ha dichiarato l'esistenza tra le parti
[...] CP_1 dal febbraio 2009 di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, con inquadramento del lavoratore quale quadro direttivo I livello retributivo, nonché il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate dalla stessa data, condannando la parte convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite. Il ricorrente, dipendente prima di (da febbraio 2009 a giugno 2018), poi Parte_3 di (sino al 30 giugno 2020), poi di (alla data di deposito CP_4 Parte_4 del ricorso), e in precedenza dal 1997 al 2009 quale collaboratore autonomo, aveva dedotto in fatto di avere in realtà sempre lavorato in via continuativa alle effettive dipendenze del , con mansioni qualificate di addetto alla gestione dei CP_1 servizi informatici, di progettazione, sviluppo, consulenza, assistenza e manutenzione ad alto livello, coordinato e diretto in via esclusiva da dipendenti del CP_1
(precisamente dipendenti di in distacco presso il ), mentre Parte_1 CP_1 le società formali datrici di lavoro si erano limitate alla gestione amministrativa del rapporto.
Aveva quindi sostenuto in diritto l'esistenza di un'ipotesi di somministrazione irregolare di manodopera e la riconducibilità delle mansioni svolte in concreto a quelle proprie del Quadro direttivo, o in subordine di Area terza (livello retributivo 4° in subordine 3°, 2° o 1°) del CCNL Credito e concluso chiedendo il riconoscimento della sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze del a partire dal febbraio 2009, con diritto all'inquadramento quale Quadro CP_1 direttivo, o in subordine nei livelli inferiori in Area terza, e al pagamento delle differenze retributive spettanti.
Il si era costituito proponendo una serie di eccezioni preliminari e CP_1 contestando nel merito le deduzioni del ricorrente, sostenendo che la sua attività lavorativa era stata prestata in favore del nell'ambito di regolari contratti di CP_1 appalto di servizio, stipulati con le diverse società datrici di lavoro del ricorrente;
sosteneva che in ogni caso il rapporto poteva essere costituito solo a partire dalla data di deposito del ricorso, contestava che le mansioni svolte fossero inquadrabili nel livello di quadro direttivo, eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto alle differenze retributive.
Il giudice di primo grado, istruita la causa con l'assunzione di due testi per parte, ha in primo luogo respinto le eccezioni/richieste preliminari proposte dal , CP_1 precisamente:
-l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stata in precedenza proposta identica domanda presso il Tribunale di Firenze nei confronti della Parte_1
(causa iscritta al n.2592/2021)
[...]
-la richiesta di chiamata in causa dell'ultimo datore di lavoro quale Parte_4 soggetto al quale la causa era comune
-l'eccezione di decadenza dell'azione di accertamento della titolarità del rapporto in capo al ai sensi dell'art.32 comma 4 D.lvo 183/2010 CP_1 -l'eccezione di prescrizione decennale del diritto all'accertamento della titolarità del rapporto in capo al . CP_1
Nel merito, richiamata la normativa di cui all'art.29 D.lvo 276/2003 e la giurisprudenza di legittimità in materia, in particolare in ordine al requisito dell'autonomia gestionale da parte dell'impresa appaltatrice ai fini della liceità dell'appalto, ha escluso che tale requisito fosse ravvisabile in capo alle varie società appaltatrici alla luce dell'istruttoria svolta, dalla quale era emerso che l'attività del era direttamente inserita P_ nell'organizzazione aziendale del poiché egli lavorava in un team composto CP_1 in parte da personale dipendente del e in parte da personale Parte_2 esterno ed era sottoposta alla direzione di personale della appaltante, alle cui istruzioni il ( come l'intero team di cui faceva parte) adeguava tempi e modi delle sue P_ prestazioni, come confermato da tutti i testi sentiti, mentre le varie società che si erano succedute nell'appalto non interferivano in alcun modo nello svolgimento della prestazione del lavoratore, ma si limitavano alla sola gestione amministrativa del rapporto, come pure confermato dai testi.
Ha quindi ritenuto provato che il ricorrente sin dall'anno 2009 avesse lavorato all'interno dell'organizzazione aziendale del convenuto, a diretto contatto CP_1 con il personale gestito da quest'ultimo senza alcuna specifica differenziazione di funzioni, e accertato di conseguenza l'esistenza di un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato tra le parti.
Quanto all'inquadramento, ha ritenuto che le concrete mansioni svolte dal ricorrente come allegate in ricorso e non contestate, fossero riconducibili al livello quadro direttivo del CCNL Credito rivendicato in via di tesi dal lavoratore (precisamente al 1° livello retributivo in assenza di indicazioni sui livelli superiori) e ha quindi dichiarato il diritto del ricorrente alle differenze tra le retribuzioni in concreto percepite e quelle spettanti in relazione all'inquadramento riconosciuto a partire dal febbraio 2009, non essendo maturata alcuna prescrizione in ragione della natura irregolare del rapporto.
La che nelle more ha incorporato il Parte_1
, ha appellato la sentenza formulando nove motivi di impugnazione e CP_1 chiedendo:
- in via pregiudiziale di rito, visti gli artt.102 e 106 c.p.c., dichiarare che nel giudizio di primo grado il contraddittorio doveva essere integrato con la chiamata in causa di RO
(già e quindi disporre la rimessione della causa al primo Parte_4 giudice ai sensi dell'art.354 c.p.c.
- in subordine e in ogni caso, previa ogni opportuna declaratoria in ordine all'eccepita decadenzaex art. 32, l. 183/2010, all'eccepita prescrizione e all'eccepita inammissibilità delle domande per incompatibilità con quelle proposte nel giudizio n. 2592/2021 RG, in riforma della sentenza di primo grado, rigettare le domande tutte formulate dall'ing. assolvendo la da ogni pretesa. P_ Pt_1
In sintesi, ha censurato con i primi quattro motivi la decisione di rigetto sulle questioni preliminari proposte dalla società, col quinto ha contestato la valutazione delle prove operata dal Tribunale quanto alla ritenuta illiceità dell'appalto, col sesto ha insistito nella tesi della decorrenza del rapporto non dal febbraio 2009 ma dal deposito del ricorso, col settimo ha contestato il riconoscimento del livello di quadro direttivo, con l'ottavo ha denunciato la mancanza di domanda delle differenze retributive derivanti dall'inquadramento in tale livello e insistito nella decorrenza del rapporto a partire dalla sentenza, col nono ha reiterato l'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive.
si è costituito e ha replicato a tutti i motivi di appello, chiedendo il P_ rigetto dell'impugnazione con conferma della decisione di primo grado e in denegata ipotesi riproponendo le domande avanzate in via subordinata col ricorso iniziale.
***
L'appello va respinto, essendo del tutto corretta e condivisibile la sentenza di primo grado e infondati i motivi di impugnazione proposti da . CP_6
Motivo 1)
Il Tribunale ha respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di già datore di lavoro del ricorrente all'epoca del deposito CP_7 Parte_4 del ricorso) con la motivazione che non sussiste alcun litisconsorzio necessario con la società formalmente titolare del rapporto di lavoro e che non si ravvisa comunque l'opportunità della sua chiamata in causa, dato che il lavoratore non deduce in giudizio un rapporto plurisoggettivo, né alcuna situazione di contitolarità, ma tende a conseguire un'utilità rivolgendosi ad un solo soggetto, ossia il vero datore di lavoro: “in tal caso, l'accertamento negativo dell'altro rapporto avviene senza efficacia di giudicato e l'eventuale contrasto tra giudicati è bilanciato dalle esigenze di economia e speditezza processuale, ostacolate dalla presenza di un'altra parte nel giudizio” (Cass.438/2021).
L'appellante contesta la decisione, chiedendo la rimessione della causa al primo giudice ex art.354 c.p.c., perché ritiene sussistere invece un litisconsorzio necessario ex art.102 c.p.c. con riguardo alla domanda avanzata dal lavoratore di “dichiarare la illegittimità e/o illiceità e/o nullità e/o natura simulata del rapporto intercorso tra il ricorrente e le società , e , con riferimento in Parte_3 CP_8 Parte_4 particolare alla domanda diretta all'accertamento della simulazione (ex Cass.35823/2023).
In secondo luogo ritiene sussistere una ipotesi di comunanza di causa ex art.106 c.p.c. che avrebbe imposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_4 anche a garanzia del diritto di difesa del , non a conoscenza
[...] CP_1 dell'effettivo esercizio dei poteri datoriali nei confronti del P_
Secondo la Corte non sussiste nella specie alcun litisconsorzio necessario con i formali datori di lavoro del ricorrente (nella specie si discute solo della chiamata di
[...]
, l'unica chiesta dal ). Pt_4 CP_1
Lo esclude espressamente l'art.29 comma 3 bis D.lvo 276/2006 che consente l'azione diretta del lavoratore nei confronti del datore di lavoro effettivo e solo nei confronti di questi, stabilendo che “quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' articolo 414 del codice di procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo.”.
Non si richiede quindi una pronuncia quanto alla sorte del rapporto di lavoro col datore di lavoro apparente, quantomeno con efficacia di giudicato, potendo al limite ammettersi un accertamento in via incidentale in quanto funzionale alla dichiarazione di illiceità dell'appalto e conseguente costituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore.
Nella specie il ricorrente ha espressamente agito per l'accertamento del rapporto in capo al “ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e/o ai sensi CP_1 dell'art. 27 D.Lgs. n. 276/2003 e/o ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 81/2015” così che la domanda di dichiarare la illegittimità/illiceità/nullità/simulazione del rapporto appare proposta solo in via di accertamento incidentale (ipotesi nella quale anche l'azione di simulazione può essere proposta senza coinvolgere tutte le parti dell'atto impugnato per simulazione, ex Cass.35823/2023 richiamata dalla stessa parte appellante) e il giudice di primo grado non si è neppure pronunciato in merito.
Non è neppure ravvisabile una ipotesi di comunanza di causa che avrebbe reso doverosa la chiamata del terzo ex art.106 c.p.c., in proposito la valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice che l'ha motivatamente esclusa anche per ragioni di economia processuale (cfr. Cass.438/2021 in motivazione), con ragioni del tutto condivisibili, mentre non può ipotizzarsi una lesione del diritto di difesa del CP_1
(nella cui posizione è subentrata in toto l'odierna appellante), considerato l'onere della prova incombente in materia sul lavoratore ricorrente e comunque la concreta possibilità del di accertare le modalità di svolgimento della prestazione da CP_1 parte del in virtù del rapporto con le appaltatrici e di fornirne prova in giudizio P_ con l'assunzione dei testi che avevano lavorato a stretto contatto con lo stesso, come in effetti avvenuto.
Si rileva peraltro che “Quando il giudice d'appello rilevi che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, la rimessione al primo giudice è limitata alle sole ipotesi di litisconsorzio necessario, ex art. 354 c.p.c., perché la violazione del precetto di cui all'art. 102 c.p.c. dà luogo alla pronuncia di sentenza "inutiliter data", per l'oggettiva inidoneità della decisione a produrre effetti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti in una situazione giuridica unitaria e plurilaterale, evenienza che non ricorre, invece, nel caso in cui venga omessa la chiamata del terzo in garanzia, atteso che l'iniziativa ex art. 106 c.p.c. dà origine a causa scindibile” (Cass. 18496/2015).
Motivo 2)
Il primo giudice ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'azione “posto che la domanda astrattamente incompatibile con quella proposta nel presente giudizio è stata rigettata con sentenza n. 118/2023 del Tribunale di Firenze..e non risulta ulteriormente coltivata”. aveva promosso la prima causa contro nella convinzione, per gli P_ CP_6 elementi di fatto a sua disposizione, che fosse il soggetto per il quale svolgeva effettivamente la sua attività, ed il ricorso era stato respinto dal Tribunale sull'assunto, reso noto dalla costituzione della in giudizio, che la stessa non intratteneva Pt_1 rapporti con le imprese appaltatrice, facendo invece capo i contratti in appalto al Cont Consorzio Operativo Gruppo MPS che ne era committente.
Ha quindi promosso il successivo giudizio nei confronti del , individuato CP_1 quale effettivo legittimato passivo delle domande avanzate.
Non si vede perché tale successiva azione sarebbe preclusa dalla prima, che è stata definita con sentenza di rigetto divenuta definitiva, con conseguente insussistenza di una violazione del principio del ne bis in idem, trattandosi di cause con parti diverse.
Né l'appellante indica quale sarebbe la norma violata, limitandosi a richiamare precedenti di giurisprudenza non pertinenti rispetto al caso in esame.
Motivo 3)
L'eccezione di decadenza dell'azione diretta ad accertare la titolarità del rapporto in capo ad altro soggetto ex art.32 comma 4 lett.d) L.183/2010 è stata respinta per l'assenza nella specie di un atto formale con il quale si neghi la titolarità del rapporto o comunque si ponga fine allo stesso, con richiamo a Cass.34181/2022.
La giurisprudenza infatti è consolidata nel ritenere che "il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6 commi 1 e L. 604/1966 e 32 comma lett. d L. n. 183/2010 non si applica all'azione del lavoratore intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta, inviata da quest'ultimo, equipollente a un atto di recesso" (Cass.34181/2022, Cass. 24437/2022, Cass.40652/2021, Cass. 30490/2021). Perché possa applicarsi il regime di decadenza de quo si richiede quindi l'esistenza di un atto di recesso scritto da parte del datore di lavoro effettivo, o comunque di un atto dello stesso che neghi la titolarità del rapporto.
Nel caso in esame un atto del genere manca, l'appellante indica (quali atti equipollenti) i docc.4 e 5 prodotti dallo stesso ricorrente, ma si tratta delle comunicazioni del passaggio del lavoratore alle dipendenze di una nuova impresa appaltatrice (ovvero un nuovo datore di lavoro apparente nella prospettazione del lavoratore) per trasferimento di azienda ex art.2112 c.c., pertanto non vi è stata alcuna manifestazione di volontà di interrompere il rapporto di fatto in essere con il , che secondo gli assunti del CP_1 ricorrente è continuato senza alcuna variazione.
Motivo 4)
L'eccezione di prescrizione decennale dell'azione diretta al riconoscimento della titolarità del rapporto in capo al è stata respinta dal giudice di primo grado CP_1
“trattandosi di accertamento di rapporto di lavoro irregolare ancora in corso, fattispecie nelle quali la prescrizione comincia a decorrere solo alla cessazione del rapporto stesso ( cfr sentenza Corte Costituzionale n. 63/1966)”.
L'appellante oppone che l'accertamento del diritto allo status di lavoratore, soggetto a prescrizione decennale, decorrerebbe anche in costanza di rapporto, senza indicare specifiche pronunce di giurisprudenza.
Richiama poi Cass. SU 2517/1997 (“In caso di interposizione nelle prestazioni di lavoro, vietata (ricorrendone i presupposti) dall'art. 1 legge ottobre 1960 n. 1369, l'interponente, effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative, si sostituisce all'interposto nel rapporto di lavoro sicché l'eventuale licenziamento intimato da quest'ultimo è inesistente giuridicamente e non impedisce al lavoratore di far valere in ogni tempo, salva la prescrizione estintiva, il rapporto costituitosi "ex lege" con l'interponente”), che fa riferimento ad altra fattispecie e non si esprime in tali termini.
La questione è quella della decorrenza della prescrizione ex art.2935 c.c., che la giurisprudenza costituzionale individua, appunto, nel momento di cessazione del rapporto, mentre nel caso di specie il rapporto col era ancora in essere, CP_1 secondo la prospettazione del lavoratore, all'epoca del deposito del ricorso.
Motivo 5)
Nel merito, l'appellante censura la sentenza di primo grado laddove ha dichiarato la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato in capo al nonostante CP_1 quest'ultimo, a suo dire, non abbia esercitato alcun potere direttivo e organizzativo nei confronti dell'Ing. P_
Contesta la valutazione delle prove orali operata dal giudicante, evidenziando in particolare che il non aveva propri dipendenti, ma solo dipendenti distaccati CP_1 dalla che si accordavano e coordinavano con quelli delle imprese CP_6 appaltatrici al fine di eseguire l'appalto, e che né dalle dichiarazioni dei testi né dai documenti prodotti si trae la prova che il ricorrente ricevesse direttive specifiche da parte di dipendenti del . CP_1
L'appellato, nel chiedere la conferma della sentenza, ribadisce come dai documenti e RO dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, tutti i dipendenti di si trae invece in modo incontrovertibile il pieno inserimento dell'Ing. nella organizzazione del P_ RO
, al pari degli altri dipendenti in distacco da cui egli prendeva direttive CP_1
e istruzioni per lo svolgimento della propria attività. Evidenzia di nuovo, come in primo RO grado, che il è stato costituito da con altre società controllate in CP_1 minima parte, per affidargli in appalto la gestione dei servizi informatici della banca, ma per svolgere detta attività lo stesso non ha mai assunto alcun dipendente, né ha prestato direttamente il servizio, ma a sua volta ha stipulato contratti di appalto con RO altre società e si è avvalsa di personale dipendente di in distacco, che operava unitamente al personale delle società appaltatrici società per fornire i servizi informatici oggetto dell'appalto.
In base all'art.29 D.lvo 276/2003 l'appalto genuino si caratterizza “per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata intende la norma nel senso che deve sussistere in capo all'appaltatore una effettiva gestione dei propri dipendenti, ovvero che vi sia una reale organizzazione da parte dell'appaltatore della prestazione lavorativa dei dipendenti finalizzata ad un risultato operativo autonomo.
Per citare giurisprudenza recente, Cass.29889/2019 “…è onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione). Questa Corte ha osservato che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro previsto dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. n. 6343 del 2013). Ha, inoltre, affermato che, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante (in questi termini Cass. n. 11720 del 2009; Cass. n. 17444 del 2009; Cass. n.9624 del 2008)” . Si richiamano le conformi Cass.977/2020 e Cass.23511/2021.
Perché si abbia appalto genuino la società appaltatrice deve, in sostanza, gestire l'appalto in completa autonomia organizzativa rispetto all'appaltante, conservando il controllo e la direzione sul personale assunto e impiegato nell'appalto, al fine del conseguimento di un risultato operativo autonomo.
Al contrario, nel caso di specie, tutti i testimoni sentiti, compresi quelli di parte resistente, hanno confermato che le imprese appaltatrici non hanno mai esercitato alcuna forma di potere organizzativo della prestazione del ricorrente, non gli hanno mai impartito alcuna direttiva sulle mansioni da svolgere, né gli hanno fornito un'organizzazione di mezzi per lo svolgimento della sua prestazione: RO
-il TE , dipendente pur avendo cominciato a lavorare nello Testimone_1 specifico settore del dal 2017 come coordinatore tecnico, ha riferito che già dal P_
2003/2004 quando aveva bisogno di particolari informazioni sul funzionamento del software aziendale si rivolgeva al signor che era la persona di riferimento Tes_2 RO dell'ufficio ed era un dipendente del gruppo e succedeva spesso che questi lo
“dirottasse” verso il il quale poi gli dava l'ausilio di cui aveva bisogno;
ha poi
P_ aggiunto “dopo il 2009 non ho notato alcun cambiamento, il signor lavorava
P_ nello stesso ufficio e, come prima, spesso venivo dirottato da lui quando mi rivolgevo al signor Sia prima che dopo il 2009 il ha sempre lavorato nell'ambito Per_1 P_ di un team che era composto in parte da personale dipendente del gruppo in parte da personale esterno…”. Quanto al periodo dal 2017, ha riferito che “il lavorava
P_ nella squadra che io coordinavo ed ero io via via ad assegnargli il lavoro da svolgere;
Contr la squadra era composta sia da dipendenti del gruppo he da personale esterno, quale il Escludo che in quel periodo l'attività del signor sia stata
P_ P_ coordinata da soggetti dipendenti di o da ribadisco che ero io Parte_3 CP_4
a gestire l'intera squadra, a tutt'oggi la situazione è rimasta immutata” RO
-il TE anche lui dipendente di ha confermato che il potere Tes_3 direttivo sulla prestazione lavorativa del ricorrente era esercitato direttamente da RO dipendenti in particolare ha riferito che prima del 2016 si rivolgeva occasionalmente al per la soluzione “delle particolari problematiche relative P_ alla gestione dell'hardware e del software” e che in tali occasioni “ho potuto constatare che il signor lavorava in un gruppo nel quale vi erano anche dipendenti della P_ e rispondeva alle direttive del responsabile della struttura che era Parte_1 anch'esso un dipendente del gruppo..” Per il periodo successivo al 2016, quando il TE è divenuto responsabile del settore informatica utente e le sue interlocuzioni lavorative con l'ingegner si sono molto intensificate, ha dichiarato “io stesso lo contattavo P_ con una certa regolarità perché risolvesse singole problematiche. I miei rapporti col erano diretti, non c'era alcun responsabile a cui dovessi rivolgermi. Gli P_ interventi del responsabile erano limitati alle questioni relative all'orario di lavoro, cioè dovevamo interloquire con i responsabili se avevamo bisogno dell'attività del al di fuori dell'orario di lavoro contrattualmente pattuito, escludo che il P_ responsabile effettuassero alcun intervento in ambito operativo” RO
-il TE , anche lui dipendente di ha dichiarato “l'anno 2017 Testimone_4 sono entrato a far parte dell'ufficio informatica utente della sede di Firenze, ho così potuto constatare che il signor lavorava nello stesso ufficio e svolgeva mansioni P_ sostanzialmente analoghe a quelle che svolgevamo io e altri dipendenti di Parte_1
L'ufficio era coordinato e gestito da un dipendente (si sono
[...] Parte_1 susseguiti e il quale dava ordini e direttive a tutti i Tes_3 Testimone_5 componenti dell'ufficio compreso il signor Escludo di aver mai visto nei nostri P_ uffici responsabili delle società di cui era formalmente dipendente l'ingegner P_
RO
-il TE , pure dipendente responsabile del settore informatica Testimone_5 utente da marzo 2021 a novembre 2022, ha riferito che lui in quel periodo lavorava a ed è venuto a Firenze, dove lavorava solo tre volte;
ha comunque Pt_1 P_ confermato che “anche se formalmente non aveva mansioni di Testimone_1 coordinatore, di fatto si occupava di gestire il lavoro di parte di soggetti che lavoravano all'interno del settore” e che “il svolgeva attività che effettivamente P_ era affine a quella di cui si occupava il signor . Tes_1
RO In buona sostanza, tutti i testi sentiti, tutti dipendenti con funzioni di coordinamento, hanno escluso senza ombra di dubbio la presenza, almeno saltuaria, dei responsabili delle diverse imprese appaltatrici formalmente datrici di lavoro del ed un qualche loro ruolo dell'organizzare e dirigere la prestazione lavorativa del P_ ricorrente, venendo così a mancare il requisito più qualificante ai fini della genuinità dell'appalto, come stabilito dalla giurisprudenza richiamata, a prescindere dall'elemento del rischio di impresa.
A ciò può aggiungersi anche una totale mancanza di mezzi e di organizzazione per lo svolgimento del servizio appaltato in capo alle appaltatrici, non essendo contestato che nell'esecuzione della prestazione il ricorrente si serviva di strumenti forniti dal
, computer, telefono, portatile, programmi informatici ecc.. CP_1
Il dato della mancanza di dipendenti propri del non è quindi dirimente, CP_1 RO agendo quest'ultimo tramite dipendenti di in distacco, e neppure quello della mancanza di direttive specifiche, considerata la piena prova della direzione e organizzazione della prestazione del da parte di detti dipendenti distaccati e la P_
“congruità” del tipo di direttive/indicazioni impartite con le mansioni altamente qualificate del lavoratore, “memoria storica” della banca nell'evoluzione dei sistemi informatici, quali si desumono anche dalla documentazione dallo stesso depositata (e- mail sub doc.6, partecipazione a incontri e riunioni sub doc.7, comunicazioni e interlocuzioni di cui al doc.17).
Si conferma pertanto la decisione del giudice di primo grado circa la sussistenza dell'interposizione illecita di manodopera.
Motivo 6)
L'appellante contesta che la costituzione del rapporto in capo al sia stata CP_1 riconosciuta con decorrenza dal febbraio 2009 e non dal deposito del ricorso, considerato che l'art.29 comma 3 bis D.lgs 276/2003 sopra trascritto utilizza l'espressione “costituzione di un rapporto..”, mentre l'analoga disposizione di cui all'art.27 comma 1 in tema di somministrazione irregolare aggiunge “..con effetto dall'inizio della somministrazione”.
Tale interpretazione non può essere condivisa, considerato, quanto al dato letterale, che la costituzione può ben intendersi come ex tunc (e non ex nunc), da disporsi al verificarsi dei presupposti tipici della fattispecie, ciò che corrisponde alla ratio della norma di contrastare ab origine situazioni di abuso nell'utilizzazione della manodopera.
Motivo 7)
Il Tribunale, in tema di inquadramento, ha premesso la declaratoria del livello quadro direttivo CCNL Credito, che presuppone “elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni” ed è espressamente riconosciuto ai lavoratori “incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi”.
Quanto alle mansioni, ha precisato che “Secondo le allegazioni contenute in ricorso (cfr pagg 5, 9, 16, 17 e 18 ric) e non oggetto di specifica contestazione, il ricorrente sin dal 2009 ha svolto le medesime mansioni, consistenti nella gestione delle postazioni di lavoro informatiche, dei server centrali e dei pacchetti software in uso presso la Banca. Tale attività implica la progettazione e lo sviluppo dei sistemi informatici centrali nonché la redazione delle procedure standard di utilizzo degli stessi e la consulenza per la soluzione di problemi non risolvibili secondo le suddette procedure standard. La progettazione e lo sviluppo di sistemi informatici da utilizzare nell'intero Gruppo Bancario presuppone sicuramente elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale ed implica il possesso di metodologie professionali complesse. La suddetta attività, pacificamente , si svolge in concreto, sulla base di imput parzialmente definiti “Ovviamente i progetti e i sistemi che egli doveva sviluppare gli venivano indicati di volta in volta dai suoi referenti che gli dettavano anche la tempistica e le diverse priorità, senza che egli avesse alcuna autonomia nella scelta del progetto di cui occuparsi. Chiaramente date le competenze, ricevute le direttive, provvedeva all'attuazione delle stesse in funzione del risultato che gli era stato indicato di raggiungere dai propri responsabili. Si deve tenere di conto, infatti, che le capacità del escludevano che gli venisse detto “come realizzare” il P_ progetto o il sistema, ma la sua attività non poteva assolutamente fuoriuscire dalle direttive ricevute dei propri responsabili. ( cfr allegazioni pag 10 del ricorso non contestate). Le mansioni vengono altresì svolte sia in contesti stabili ( elaborazione della documentazione tecnica per la formazione del personale addetto al servizio help desk o del manuale per la soluzione dei problemi standard da parte del personale di filiale) sia in contesti innovativi ( vedi progettazione nuovo sistema di gestione degli ATM per come descritto alle pagg 17 e 18 del ricorso)”.
L'appellante contesta in primo luogo la decisione perché le allegazioni del ricorrente, a suo dire, sarebbero state contestate dalla laddove ha fornito una versione delle Pt_1 attività cui era adibito il ricorrente del tutto antitetica rispetto a quella allegata dal ricorrente (pagg.10-24 della memoria difensiva di primo grado).
L'assunto è smentito dalla lettura della memoria, posto che nelle pagine da 10 a 21 non si parla mai delle concrete mansioni svolte dal ricorrente, ma solo dei contratti di appalto e del loro contenuto, di per sé irrilevanti ai fini di causa e non idonei a rappresentare una realtà incompatibile con quella allegata dal ricorrente, mentre nelle pagine da 21 a 24 si parla della attività del ricorrente, ma in modo del tutto generico e inidoneo a porsi in contrapposizione con la versione dei fatti da lui prospettata.
In secondo luogo l'appellante sostiene che non sarebbero soddisfatti i requisiti indicati dalla giurisprudenza, ma richiama pronunce in tema di inquadramento superiore che non sono pertinenti nel caso di specie, nel quale il ricorrente chiede l'applicazione del CCNL Crediti quale contratto collettivo adottato dal , in luogo del CCNL CP_1
Metalmeccanici, con individuazione del livello più pertinente rispetto alle mansioni in concreto svolte.
Sul punto la motivazione del primo giudice è del tutto condivisibile alla stregua degli elementi fattuali di cui al ricorso non contestati. Possono inoltre aggiungersi le dichiarazioni dei testi sopra riportate laddove si fa riferimento al fatto che per "particolari problematiche relative alla gestione dell'hardware e del software" i RO dipendenti venivano indirizzati all'Ing. dal (persona di P_ Per_1 riferimento dell'ufficio) “per avere particolari informazioni sul funzionamento del software aziendale che all'epoca era stato ideato e prodotto all'interno della banca” e il dava loro “l'ausilio di cui avevo bisogno” (TE , oltre che al fatto che lo P_ Tes_1 stesso “svolgeva mansioni sostanzialmente analoghe a quelle che svolgevamo io e altri dipendenti (TE , nonché i contenuti delle comunicazioni/ Parte_1 Tes_4 interlocuzioni di cui al doc.17 prodotto dal ricorrente.
Non è peraltro senza significato che, come indicato dall'appellato e non contestato, il TE era inquadrato come Quadro quarto livello, il TE (che ha Tes_3 Tes_4 dichiarato che il ricorrente svolgeva mansioni analoghe alle sue) come Quadro secondo livello e il TE come 4 livello Terza Area. Tes_1
Motivo 8)
L'appellante, rispetto al riconoscimento delle differenze retributive in dipendenza del livello Quadro direttivo accertato, denuncia la violazione dell'art.112 c.p.c.
considerato che
nelle conclusioni il ricorrente aveva chiesto le differenze retributive solo per il caso di riconoscimento dell'inquadramento nell'Area Terza livello retributivo 3,2,1, non invece per il caso di riconoscimento della categoria di Quadro.
In effetti nelle conclusioni la richiesta di differenze retributive non è espressamente formulata per tale ipotesi, ma se il ricorso viene letto e interpretato nella sua interezza e in senso coerente si trae chiaramente come l'oggetto fosse in ogni caso anche la condanna del , una volta riconosciuto quale datore di lavoro effettivo, al CP_1 pagamento delle differenze retributive in base al livello di inquadramento spettante.
Lo si desume dal punto 35 del ricorso, ove si legge che il ricorrente agisce per sentire accertare la non genuinità dell'appalto per violazione dell'art. 29 D.lgs 276/2003 e la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dirette dipendenze del Consorzio “…con conseguente inquadramento in base al CCNL Credito e diritto alle differenze retributive dovute tenendo conto di quanto percepito in ragione dell'inquadramento che gli è stato riconosciuto presso le appaltatrici”.
Inoltre nelle stesse conclusioni, al punto 3, con valore di chiusura, si legge “in ogni caso, accertare e dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato fra il ricorrente e l'impresa a decorrere almeno dal 2009 con diritto … alle differenze retributive tutte, anche differite sulla base dell'inquadramento spettante”.
L'appellante denuncia inoltre la mancanza di allegazioni quanto alle somme percepite presso le società appaltatrici e la mancata produzione delle buste paga, ma la contestazione è prova di fondamento, considerato che la domanda relativa alle differenze retributive è formulata in via di condanna generica.
Motivo 9) La reitera l'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive Pt_1
(maturate prima del 23.11.2017, cinque anni prima del deposito del ricorso), respinta dal Tribunale in ragione della natura irregolare del rapporto.
In primo luogo assume che il rapporto dell'Ing. con le imprese appaltatrici è P_ stato sempre assistito da stabilità, considerato il requisito dimensionale, ma qui si discute all'evidenza del rapporto con il , mai formalizzato prima della CP_1 sentenza qui impugnata.
In secondo luogo contesta l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n.26246/2022, sul rilievo che diversi successivi interventi della Corte costituzionale, oltre che della stessa Cassazione, avrebbero ampliato l'ambito di applicazione della tutela reintegratoria, non più considerabile come “tutela recessiva”.
Il motivo non può essere accolto, considerato che resta pienamente valido – anche dopo le sentenze della Corte costituzionale n.125/2022 e n.59/2021 e della Suprema Corte n.30167/2022 e n.13063/2022 – il principio affermato dalla sentenza n.26246/2022, secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (principio ribadito da Cass.18008/2024).
Le spese seguono la soccombenza anche nel secondo grado e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 e succ.modd., considerata la causa di valore indeterminabile-complessità media e applicati valori medi per le fasi svolte (esclusa istruttoria).
Si dà atto che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando,
-respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
-condanna la parte appellante a rimborsare all'appellato le spese processuali del secondo grado di giudizio, che si liquidano in euro 8.470, oltre rimborso spese generali, iva e cap;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 27.05.2025
La Presidente est.
dr. Maria Lorena Papait
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro composta dai magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera nella causa iscritta al n. 562/2024 RG promossa da in qualità di incorporante del Parte_1
ROparte_1 Parte_2
Avv.ti Marcello Giustiniani e Anna Grazia Sommaruga
appellante contro
P_
Avv.ti Andrea Conte e Letizia Martini
appellato avente ad oggetto: appello della sentenza del Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro n. 286/2024 pubblicata il 25.3.2024 all'udienza del 27.05.2025 con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con la sentenza appellata il giudice di primo grado ha accolto integralmente il ricorso proposto da nei confronti del P_ ROparte_3 di seguito ) e ha dichiarato l'esistenza tra le parti
[...] CP_1 dal febbraio 2009 di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, con inquadramento del lavoratore quale quadro direttivo I livello retributivo, nonché il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate dalla stessa data, condannando la parte convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite. Il ricorrente, dipendente prima di (da febbraio 2009 a giugno 2018), poi Parte_3 di (sino al 30 giugno 2020), poi di (alla data di deposito CP_4 Parte_4 del ricorso), e in precedenza dal 1997 al 2009 quale collaboratore autonomo, aveva dedotto in fatto di avere in realtà sempre lavorato in via continuativa alle effettive dipendenze del , con mansioni qualificate di addetto alla gestione dei CP_1 servizi informatici, di progettazione, sviluppo, consulenza, assistenza e manutenzione ad alto livello, coordinato e diretto in via esclusiva da dipendenti del CP_1
(precisamente dipendenti di in distacco presso il ), mentre Parte_1 CP_1 le società formali datrici di lavoro si erano limitate alla gestione amministrativa del rapporto.
Aveva quindi sostenuto in diritto l'esistenza di un'ipotesi di somministrazione irregolare di manodopera e la riconducibilità delle mansioni svolte in concreto a quelle proprie del Quadro direttivo, o in subordine di Area terza (livello retributivo 4° in subordine 3°, 2° o 1°) del CCNL Credito e concluso chiedendo il riconoscimento della sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze del a partire dal febbraio 2009, con diritto all'inquadramento quale Quadro CP_1 direttivo, o in subordine nei livelli inferiori in Area terza, e al pagamento delle differenze retributive spettanti.
Il si era costituito proponendo una serie di eccezioni preliminari e CP_1 contestando nel merito le deduzioni del ricorrente, sostenendo che la sua attività lavorativa era stata prestata in favore del nell'ambito di regolari contratti di CP_1 appalto di servizio, stipulati con le diverse società datrici di lavoro del ricorrente;
sosteneva che in ogni caso il rapporto poteva essere costituito solo a partire dalla data di deposito del ricorso, contestava che le mansioni svolte fossero inquadrabili nel livello di quadro direttivo, eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto alle differenze retributive.
Il giudice di primo grado, istruita la causa con l'assunzione di due testi per parte, ha in primo luogo respinto le eccezioni/richieste preliminari proposte dal , CP_1 precisamente:
-l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stata in precedenza proposta identica domanda presso il Tribunale di Firenze nei confronti della Parte_1
(causa iscritta al n.2592/2021)
[...]
-la richiesta di chiamata in causa dell'ultimo datore di lavoro quale Parte_4 soggetto al quale la causa era comune
-l'eccezione di decadenza dell'azione di accertamento della titolarità del rapporto in capo al ai sensi dell'art.32 comma 4 D.lvo 183/2010 CP_1 -l'eccezione di prescrizione decennale del diritto all'accertamento della titolarità del rapporto in capo al . CP_1
Nel merito, richiamata la normativa di cui all'art.29 D.lvo 276/2003 e la giurisprudenza di legittimità in materia, in particolare in ordine al requisito dell'autonomia gestionale da parte dell'impresa appaltatrice ai fini della liceità dell'appalto, ha escluso che tale requisito fosse ravvisabile in capo alle varie società appaltatrici alla luce dell'istruttoria svolta, dalla quale era emerso che l'attività del era direttamente inserita P_ nell'organizzazione aziendale del poiché egli lavorava in un team composto CP_1 in parte da personale dipendente del e in parte da personale Parte_2 esterno ed era sottoposta alla direzione di personale della appaltante, alle cui istruzioni il ( come l'intero team di cui faceva parte) adeguava tempi e modi delle sue P_ prestazioni, come confermato da tutti i testi sentiti, mentre le varie società che si erano succedute nell'appalto non interferivano in alcun modo nello svolgimento della prestazione del lavoratore, ma si limitavano alla sola gestione amministrativa del rapporto, come pure confermato dai testi.
Ha quindi ritenuto provato che il ricorrente sin dall'anno 2009 avesse lavorato all'interno dell'organizzazione aziendale del convenuto, a diretto contatto CP_1 con il personale gestito da quest'ultimo senza alcuna specifica differenziazione di funzioni, e accertato di conseguenza l'esistenza di un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato tra le parti.
Quanto all'inquadramento, ha ritenuto che le concrete mansioni svolte dal ricorrente come allegate in ricorso e non contestate, fossero riconducibili al livello quadro direttivo del CCNL Credito rivendicato in via di tesi dal lavoratore (precisamente al 1° livello retributivo in assenza di indicazioni sui livelli superiori) e ha quindi dichiarato il diritto del ricorrente alle differenze tra le retribuzioni in concreto percepite e quelle spettanti in relazione all'inquadramento riconosciuto a partire dal febbraio 2009, non essendo maturata alcuna prescrizione in ragione della natura irregolare del rapporto.
La che nelle more ha incorporato il Parte_1
, ha appellato la sentenza formulando nove motivi di impugnazione e CP_1 chiedendo:
- in via pregiudiziale di rito, visti gli artt.102 e 106 c.p.c., dichiarare che nel giudizio di primo grado il contraddittorio doveva essere integrato con la chiamata in causa di RO
(già e quindi disporre la rimessione della causa al primo Parte_4 giudice ai sensi dell'art.354 c.p.c.
- in subordine e in ogni caso, previa ogni opportuna declaratoria in ordine all'eccepita decadenzaex art. 32, l. 183/2010, all'eccepita prescrizione e all'eccepita inammissibilità delle domande per incompatibilità con quelle proposte nel giudizio n. 2592/2021 RG, in riforma della sentenza di primo grado, rigettare le domande tutte formulate dall'ing. assolvendo la da ogni pretesa. P_ Pt_1
In sintesi, ha censurato con i primi quattro motivi la decisione di rigetto sulle questioni preliminari proposte dalla società, col quinto ha contestato la valutazione delle prove operata dal Tribunale quanto alla ritenuta illiceità dell'appalto, col sesto ha insistito nella tesi della decorrenza del rapporto non dal febbraio 2009 ma dal deposito del ricorso, col settimo ha contestato il riconoscimento del livello di quadro direttivo, con l'ottavo ha denunciato la mancanza di domanda delle differenze retributive derivanti dall'inquadramento in tale livello e insistito nella decorrenza del rapporto a partire dalla sentenza, col nono ha reiterato l'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive.
si è costituito e ha replicato a tutti i motivi di appello, chiedendo il P_ rigetto dell'impugnazione con conferma della decisione di primo grado e in denegata ipotesi riproponendo le domande avanzate in via subordinata col ricorso iniziale.
***
L'appello va respinto, essendo del tutto corretta e condivisibile la sentenza di primo grado e infondati i motivi di impugnazione proposti da . CP_6
Motivo 1)
Il Tribunale ha respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di già datore di lavoro del ricorrente all'epoca del deposito CP_7 Parte_4 del ricorso) con la motivazione che non sussiste alcun litisconsorzio necessario con la società formalmente titolare del rapporto di lavoro e che non si ravvisa comunque l'opportunità della sua chiamata in causa, dato che il lavoratore non deduce in giudizio un rapporto plurisoggettivo, né alcuna situazione di contitolarità, ma tende a conseguire un'utilità rivolgendosi ad un solo soggetto, ossia il vero datore di lavoro: “in tal caso, l'accertamento negativo dell'altro rapporto avviene senza efficacia di giudicato e l'eventuale contrasto tra giudicati è bilanciato dalle esigenze di economia e speditezza processuale, ostacolate dalla presenza di un'altra parte nel giudizio” (Cass.438/2021).
L'appellante contesta la decisione, chiedendo la rimessione della causa al primo giudice ex art.354 c.p.c., perché ritiene sussistere invece un litisconsorzio necessario ex art.102 c.p.c. con riguardo alla domanda avanzata dal lavoratore di “dichiarare la illegittimità e/o illiceità e/o nullità e/o natura simulata del rapporto intercorso tra il ricorrente e le società , e , con riferimento in Parte_3 CP_8 Parte_4 particolare alla domanda diretta all'accertamento della simulazione (ex Cass.35823/2023).
In secondo luogo ritiene sussistere una ipotesi di comunanza di causa ex art.106 c.p.c. che avrebbe imposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_4 anche a garanzia del diritto di difesa del , non a conoscenza
[...] CP_1 dell'effettivo esercizio dei poteri datoriali nei confronti del P_
Secondo la Corte non sussiste nella specie alcun litisconsorzio necessario con i formali datori di lavoro del ricorrente (nella specie si discute solo della chiamata di
[...]
, l'unica chiesta dal ). Pt_4 CP_1
Lo esclude espressamente l'art.29 comma 3 bis D.lvo 276/2006 che consente l'azione diretta del lavoratore nei confronti del datore di lavoro effettivo e solo nei confronti di questi, stabilendo che “quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' articolo 414 del codice di procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo.”.
Non si richiede quindi una pronuncia quanto alla sorte del rapporto di lavoro col datore di lavoro apparente, quantomeno con efficacia di giudicato, potendo al limite ammettersi un accertamento in via incidentale in quanto funzionale alla dichiarazione di illiceità dell'appalto e conseguente costituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore.
Nella specie il ricorrente ha espressamente agito per l'accertamento del rapporto in capo al “ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e/o ai sensi CP_1 dell'art. 27 D.Lgs. n. 276/2003 e/o ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 81/2015” così che la domanda di dichiarare la illegittimità/illiceità/nullità/simulazione del rapporto appare proposta solo in via di accertamento incidentale (ipotesi nella quale anche l'azione di simulazione può essere proposta senza coinvolgere tutte le parti dell'atto impugnato per simulazione, ex Cass.35823/2023 richiamata dalla stessa parte appellante) e il giudice di primo grado non si è neppure pronunciato in merito.
Non è neppure ravvisabile una ipotesi di comunanza di causa che avrebbe reso doverosa la chiamata del terzo ex art.106 c.p.c., in proposito la valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice che l'ha motivatamente esclusa anche per ragioni di economia processuale (cfr. Cass.438/2021 in motivazione), con ragioni del tutto condivisibili, mentre non può ipotizzarsi una lesione del diritto di difesa del CP_1
(nella cui posizione è subentrata in toto l'odierna appellante), considerato l'onere della prova incombente in materia sul lavoratore ricorrente e comunque la concreta possibilità del di accertare le modalità di svolgimento della prestazione da CP_1 parte del in virtù del rapporto con le appaltatrici e di fornirne prova in giudizio P_ con l'assunzione dei testi che avevano lavorato a stretto contatto con lo stesso, come in effetti avvenuto.
Si rileva peraltro che “Quando il giudice d'appello rilevi che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, la rimessione al primo giudice è limitata alle sole ipotesi di litisconsorzio necessario, ex art. 354 c.p.c., perché la violazione del precetto di cui all'art. 102 c.p.c. dà luogo alla pronuncia di sentenza "inutiliter data", per l'oggettiva inidoneità della decisione a produrre effetti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti in una situazione giuridica unitaria e plurilaterale, evenienza che non ricorre, invece, nel caso in cui venga omessa la chiamata del terzo in garanzia, atteso che l'iniziativa ex art. 106 c.p.c. dà origine a causa scindibile” (Cass. 18496/2015).
Motivo 2)
Il primo giudice ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'azione “posto che la domanda astrattamente incompatibile con quella proposta nel presente giudizio è stata rigettata con sentenza n. 118/2023 del Tribunale di Firenze..e non risulta ulteriormente coltivata”. aveva promosso la prima causa contro nella convinzione, per gli P_ CP_6 elementi di fatto a sua disposizione, che fosse il soggetto per il quale svolgeva effettivamente la sua attività, ed il ricorso era stato respinto dal Tribunale sull'assunto, reso noto dalla costituzione della in giudizio, che la stessa non intratteneva Pt_1 rapporti con le imprese appaltatrice, facendo invece capo i contratti in appalto al Cont Consorzio Operativo Gruppo MPS che ne era committente.
Ha quindi promosso il successivo giudizio nei confronti del , individuato CP_1 quale effettivo legittimato passivo delle domande avanzate.
Non si vede perché tale successiva azione sarebbe preclusa dalla prima, che è stata definita con sentenza di rigetto divenuta definitiva, con conseguente insussistenza di una violazione del principio del ne bis in idem, trattandosi di cause con parti diverse.
Né l'appellante indica quale sarebbe la norma violata, limitandosi a richiamare precedenti di giurisprudenza non pertinenti rispetto al caso in esame.
Motivo 3)
L'eccezione di decadenza dell'azione diretta ad accertare la titolarità del rapporto in capo ad altro soggetto ex art.32 comma 4 lett.d) L.183/2010 è stata respinta per l'assenza nella specie di un atto formale con il quale si neghi la titolarità del rapporto o comunque si ponga fine allo stesso, con richiamo a Cass.34181/2022.
La giurisprudenza infatti è consolidata nel ritenere che "il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6 commi 1 e L. 604/1966 e 32 comma lett. d L. n. 183/2010 non si applica all'azione del lavoratore intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta, inviata da quest'ultimo, equipollente a un atto di recesso" (Cass.34181/2022, Cass. 24437/2022, Cass.40652/2021, Cass. 30490/2021). Perché possa applicarsi il regime di decadenza de quo si richiede quindi l'esistenza di un atto di recesso scritto da parte del datore di lavoro effettivo, o comunque di un atto dello stesso che neghi la titolarità del rapporto.
Nel caso in esame un atto del genere manca, l'appellante indica (quali atti equipollenti) i docc.4 e 5 prodotti dallo stesso ricorrente, ma si tratta delle comunicazioni del passaggio del lavoratore alle dipendenze di una nuova impresa appaltatrice (ovvero un nuovo datore di lavoro apparente nella prospettazione del lavoratore) per trasferimento di azienda ex art.2112 c.c., pertanto non vi è stata alcuna manifestazione di volontà di interrompere il rapporto di fatto in essere con il , che secondo gli assunti del CP_1 ricorrente è continuato senza alcuna variazione.
Motivo 4)
L'eccezione di prescrizione decennale dell'azione diretta al riconoscimento della titolarità del rapporto in capo al è stata respinta dal giudice di primo grado CP_1
“trattandosi di accertamento di rapporto di lavoro irregolare ancora in corso, fattispecie nelle quali la prescrizione comincia a decorrere solo alla cessazione del rapporto stesso ( cfr sentenza Corte Costituzionale n. 63/1966)”.
L'appellante oppone che l'accertamento del diritto allo status di lavoratore, soggetto a prescrizione decennale, decorrerebbe anche in costanza di rapporto, senza indicare specifiche pronunce di giurisprudenza.
Richiama poi Cass. SU 2517/1997 (“In caso di interposizione nelle prestazioni di lavoro, vietata (ricorrendone i presupposti) dall'art. 1 legge ottobre 1960 n. 1369, l'interponente, effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative, si sostituisce all'interposto nel rapporto di lavoro sicché l'eventuale licenziamento intimato da quest'ultimo è inesistente giuridicamente e non impedisce al lavoratore di far valere in ogni tempo, salva la prescrizione estintiva, il rapporto costituitosi "ex lege" con l'interponente”), che fa riferimento ad altra fattispecie e non si esprime in tali termini.
La questione è quella della decorrenza della prescrizione ex art.2935 c.c., che la giurisprudenza costituzionale individua, appunto, nel momento di cessazione del rapporto, mentre nel caso di specie il rapporto col era ancora in essere, CP_1 secondo la prospettazione del lavoratore, all'epoca del deposito del ricorso.
Motivo 5)
Nel merito, l'appellante censura la sentenza di primo grado laddove ha dichiarato la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato in capo al nonostante CP_1 quest'ultimo, a suo dire, non abbia esercitato alcun potere direttivo e organizzativo nei confronti dell'Ing. P_
Contesta la valutazione delle prove orali operata dal giudicante, evidenziando in particolare che il non aveva propri dipendenti, ma solo dipendenti distaccati CP_1 dalla che si accordavano e coordinavano con quelli delle imprese CP_6 appaltatrici al fine di eseguire l'appalto, e che né dalle dichiarazioni dei testi né dai documenti prodotti si trae la prova che il ricorrente ricevesse direttive specifiche da parte di dipendenti del . CP_1
L'appellato, nel chiedere la conferma della sentenza, ribadisce come dai documenti e RO dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, tutti i dipendenti di si trae invece in modo incontrovertibile il pieno inserimento dell'Ing. nella organizzazione del P_ RO
, al pari degli altri dipendenti in distacco da cui egli prendeva direttive CP_1
e istruzioni per lo svolgimento della propria attività. Evidenzia di nuovo, come in primo RO grado, che il è stato costituito da con altre società controllate in CP_1 minima parte, per affidargli in appalto la gestione dei servizi informatici della banca, ma per svolgere detta attività lo stesso non ha mai assunto alcun dipendente, né ha prestato direttamente il servizio, ma a sua volta ha stipulato contratti di appalto con RO altre società e si è avvalsa di personale dipendente di in distacco, che operava unitamente al personale delle società appaltatrici società per fornire i servizi informatici oggetto dell'appalto.
In base all'art.29 D.lvo 276/2003 l'appalto genuino si caratterizza “per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata intende la norma nel senso che deve sussistere in capo all'appaltatore una effettiva gestione dei propri dipendenti, ovvero che vi sia una reale organizzazione da parte dell'appaltatore della prestazione lavorativa dei dipendenti finalizzata ad un risultato operativo autonomo.
Per citare giurisprudenza recente, Cass.29889/2019 “…è onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione). Questa Corte ha osservato che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro previsto dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. n. 6343 del 2013). Ha, inoltre, affermato che, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante (in questi termini Cass. n. 11720 del 2009; Cass. n. 17444 del 2009; Cass. n.9624 del 2008)” . Si richiamano le conformi Cass.977/2020 e Cass.23511/2021.
Perché si abbia appalto genuino la società appaltatrice deve, in sostanza, gestire l'appalto in completa autonomia organizzativa rispetto all'appaltante, conservando il controllo e la direzione sul personale assunto e impiegato nell'appalto, al fine del conseguimento di un risultato operativo autonomo.
Al contrario, nel caso di specie, tutti i testimoni sentiti, compresi quelli di parte resistente, hanno confermato che le imprese appaltatrici non hanno mai esercitato alcuna forma di potere organizzativo della prestazione del ricorrente, non gli hanno mai impartito alcuna direttiva sulle mansioni da svolgere, né gli hanno fornito un'organizzazione di mezzi per lo svolgimento della sua prestazione: RO
-il TE , dipendente pur avendo cominciato a lavorare nello Testimone_1 specifico settore del dal 2017 come coordinatore tecnico, ha riferito che già dal P_
2003/2004 quando aveva bisogno di particolari informazioni sul funzionamento del software aziendale si rivolgeva al signor che era la persona di riferimento Tes_2 RO dell'ufficio ed era un dipendente del gruppo e succedeva spesso che questi lo
“dirottasse” verso il il quale poi gli dava l'ausilio di cui aveva bisogno;
ha poi
P_ aggiunto “dopo il 2009 non ho notato alcun cambiamento, il signor lavorava
P_ nello stesso ufficio e, come prima, spesso venivo dirottato da lui quando mi rivolgevo al signor Sia prima che dopo il 2009 il ha sempre lavorato nell'ambito Per_1 P_ di un team che era composto in parte da personale dipendente del gruppo in parte da personale esterno…”. Quanto al periodo dal 2017, ha riferito che “il lavorava
P_ nella squadra che io coordinavo ed ero io via via ad assegnargli il lavoro da svolgere;
Contr la squadra era composta sia da dipendenti del gruppo he da personale esterno, quale il Escludo che in quel periodo l'attività del signor sia stata
P_ P_ coordinata da soggetti dipendenti di o da ribadisco che ero io Parte_3 CP_4
a gestire l'intera squadra, a tutt'oggi la situazione è rimasta immutata” RO
-il TE anche lui dipendente di ha confermato che il potere Tes_3 direttivo sulla prestazione lavorativa del ricorrente era esercitato direttamente da RO dipendenti in particolare ha riferito che prima del 2016 si rivolgeva occasionalmente al per la soluzione “delle particolari problematiche relative P_ alla gestione dell'hardware e del software” e che in tali occasioni “ho potuto constatare che il signor lavorava in un gruppo nel quale vi erano anche dipendenti della P_ e rispondeva alle direttive del responsabile della struttura che era Parte_1 anch'esso un dipendente del gruppo..” Per il periodo successivo al 2016, quando il TE è divenuto responsabile del settore informatica utente e le sue interlocuzioni lavorative con l'ingegner si sono molto intensificate, ha dichiarato “io stesso lo contattavo P_ con una certa regolarità perché risolvesse singole problematiche. I miei rapporti col erano diretti, non c'era alcun responsabile a cui dovessi rivolgermi. Gli P_ interventi del responsabile erano limitati alle questioni relative all'orario di lavoro, cioè dovevamo interloquire con i responsabili se avevamo bisogno dell'attività del al di fuori dell'orario di lavoro contrattualmente pattuito, escludo che il P_ responsabile effettuassero alcun intervento in ambito operativo” RO
-il TE , anche lui dipendente di ha dichiarato “l'anno 2017 Testimone_4 sono entrato a far parte dell'ufficio informatica utente della sede di Firenze, ho così potuto constatare che il signor lavorava nello stesso ufficio e svolgeva mansioni P_ sostanzialmente analoghe a quelle che svolgevamo io e altri dipendenti di Parte_1
L'ufficio era coordinato e gestito da un dipendente (si sono
[...] Parte_1 susseguiti e il quale dava ordini e direttive a tutti i Tes_3 Testimone_5 componenti dell'ufficio compreso il signor Escludo di aver mai visto nei nostri P_ uffici responsabili delle società di cui era formalmente dipendente l'ingegner P_
RO
-il TE , pure dipendente responsabile del settore informatica Testimone_5 utente da marzo 2021 a novembre 2022, ha riferito che lui in quel periodo lavorava a ed è venuto a Firenze, dove lavorava solo tre volte;
ha comunque Pt_1 P_ confermato che “anche se formalmente non aveva mansioni di Testimone_1 coordinatore, di fatto si occupava di gestire il lavoro di parte di soggetti che lavoravano all'interno del settore” e che “il svolgeva attività che effettivamente P_ era affine a quella di cui si occupava il signor . Tes_1
RO In buona sostanza, tutti i testi sentiti, tutti dipendenti con funzioni di coordinamento, hanno escluso senza ombra di dubbio la presenza, almeno saltuaria, dei responsabili delle diverse imprese appaltatrici formalmente datrici di lavoro del ed un qualche loro ruolo dell'organizzare e dirigere la prestazione lavorativa del P_ ricorrente, venendo così a mancare il requisito più qualificante ai fini della genuinità dell'appalto, come stabilito dalla giurisprudenza richiamata, a prescindere dall'elemento del rischio di impresa.
A ciò può aggiungersi anche una totale mancanza di mezzi e di organizzazione per lo svolgimento del servizio appaltato in capo alle appaltatrici, non essendo contestato che nell'esecuzione della prestazione il ricorrente si serviva di strumenti forniti dal
, computer, telefono, portatile, programmi informatici ecc.. CP_1
Il dato della mancanza di dipendenti propri del non è quindi dirimente, CP_1 RO agendo quest'ultimo tramite dipendenti di in distacco, e neppure quello della mancanza di direttive specifiche, considerata la piena prova della direzione e organizzazione della prestazione del da parte di detti dipendenti distaccati e la P_
“congruità” del tipo di direttive/indicazioni impartite con le mansioni altamente qualificate del lavoratore, “memoria storica” della banca nell'evoluzione dei sistemi informatici, quali si desumono anche dalla documentazione dallo stesso depositata (e- mail sub doc.6, partecipazione a incontri e riunioni sub doc.7, comunicazioni e interlocuzioni di cui al doc.17).
Si conferma pertanto la decisione del giudice di primo grado circa la sussistenza dell'interposizione illecita di manodopera.
Motivo 6)
L'appellante contesta che la costituzione del rapporto in capo al sia stata CP_1 riconosciuta con decorrenza dal febbraio 2009 e non dal deposito del ricorso, considerato che l'art.29 comma 3 bis D.lgs 276/2003 sopra trascritto utilizza l'espressione “costituzione di un rapporto..”, mentre l'analoga disposizione di cui all'art.27 comma 1 in tema di somministrazione irregolare aggiunge “..con effetto dall'inizio della somministrazione”.
Tale interpretazione non può essere condivisa, considerato, quanto al dato letterale, che la costituzione può ben intendersi come ex tunc (e non ex nunc), da disporsi al verificarsi dei presupposti tipici della fattispecie, ciò che corrisponde alla ratio della norma di contrastare ab origine situazioni di abuso nell'utilizzazione della manodopera.
Motivo 7)
Il Tribunale, in tema di inquadramento, ha premesso la declaratoria del livello quadro direttivo CCNL Credito, che presuppone “elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni” ed è espressamente riconosciuto ai lavoratori “incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi”.
Quanto alle mansioni, ha precisato che “Secondo le allegazioni contenute in ricorso (cfr pagg 5, 9, 16, 17 e 18 ric) e non oggetto di specifica contestazione, il ricorrente sin dal 2009 ha svolto le medesime mansioni, consistenti nella gestione delle postazioni di lavoro informatiche, dei server centrali e dei pacchetti software in uso presso la Banca. Tale attività implica la progettazione e lo sviluppo dei sistemi informatici centrali nonché la redazione delle procedure standard di utilizzo degli stessi e la consulenza per la soluzione di problemi non risolvibili secondo le suddette procedure standard. La progettazione e lo sviluppo di sistemi informatici da utilizzare nell'intero Gruppo Bancario presuppone sicuramente elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale ed implica il possesso di metodologie professionali complesse. La suddetta attività, pacificamente , si svolge in concreto, sulla base di imput parzialmente definiti “Ovviamente i progetti e i sistemi che egli doveva sviluppare gli venivano indicati di volta in volta dai suoi referenti che gli dettavano anche la tempistica e le diverse priorità, senza che egli avesse alcuna autonomia nella scelta del progetto di cui occuparsi. Chiaramente date le competenze, ricevute le direttive, provvedeva all'attuazione delle stesse in funzione del risultato che gli era stato indicato di raggiungere dai propri responsabili. Si deve tenere di conto, infatti, che le capacità del escludevano che gli venisse detto “come realizzare” il P_ progetto o il sistema, ma la sua attività non poteva assolutamente fuoriuscire dalle direttive ricevute dei propri responsabili. ( cfr allegazioni pag 10 del ricorso non contestate). Le mansioni vengono altresì svolte sia in contesti stabili ( elaborazione della documentazione tecnica per la formazione del personale addetto al servizio help desk o del manuale per la soluzione dei problemi standard da parte del personale di filiale) sia in contesti innovativi ( vedi progettazione nuovo sistema di gestione degli ATM per come descritto alle pagg 17 e 18 del ricorso)”.
L'appellante contesta in primo luogo la decisione perché le allegazioni del ricorrente, a suo dire, sarebbero state contestate dalla laddove ha fornito una versione delle Pt_1 attività cui era adibito il ricorrente del tutto antitetica rispetto a quella allegata dal ricorrente (pagg.10-24 della memoria difensiva di primo grado).
L'assunto è smentito dalla lettura della memoria, posto che nelle pagine da 10 a 21 non si parla mai delle concrete mansioni svolte dal ricorrente, ma solo dei contratti di appalto e del loro contenuto, di per sé irrilevanti ai fini di causa e non idonei a rappresentare una realtà incompatibile con quella allegata dal ricorrente, mentre nelle pagine da 21 a 24 si parla della attività del ricorrente, ma in modo del tutto generico e inidoneo a porsi in contrapposizione con la versione dei fatti da lui prospettata.
In secondo luogo l'appellante sostiene che non sarebbero soddisfatti i requisiti indicati dalla giurisprudenza, ma richiama pronunce in tema di inquadramento superiore che non sono pertinenti nel caso di specie, nel quale il ricorrente chiede l'applicazione del CCNL Crediti quale contratto collettivo adottato dal , in luogo del CCNL CP_1
Metalmeccanici, con individuazione del livello più pertinente rispetto alle mansioni in concreto svolte.
Sul punto la motivazione del primo giudice è del tutto condivisibile alla stregua degli elementi fattuali di cui al ricorso non contestati. Possono inoltre aggiungersi le dichiarazioni dei testi sopra riportate laddove si fa riferimento al fatto che per "particolari problematiche relative alla gestione dell'hardware e del software" i RO dipendenti venivano indirizzati all'Ing. dal (persona di P_ Per_1 riferimento dell'ufficio) “per avere particolari informazioni sul funzionamento del software aziendale che all'epoca era stato ideato e prodotto all'interno della banca” e il dava loro “l'ausilio di cui avevo bisogno” (TE , oltre che al fatto che lo P_ Tes_1 stesso “svolgeva mansioni sostanzialmente analoghe a quelle che svolgevamo io e altri dipendenti (TE , nonché i contenuti delle comunicazioni/ Parte_1 Tes_4 interlocuzioni di cui al doc.17 prodotto dal ricorrente.
Non è peraltro senza significato che, come indicato dall'appellato e non contestato, il TE era inquadrato come Quadro quarto livello, il TE (che ha Tes_3 Tes_4 dichiarato che il ricorrente svolgeva mansioni analoghe alle sue) come Quadro secondo livello e il TE come 4 livello Terza Area. Tes_1
Motivo 8)
L'appellante, rispetto al riconoscimento delle differenze retributive in dipendenza del livello Quadro direttivo accertato, denuncia la violazione dell'art.112 c.p.c.
considerato che
nelle conclusioni il ricorrente aveva chiesto le differenze retributive solo per il caso di riconoscimento dell'inquadramento nell'Area Terza livello retributivo 3,2,1, non invece per il caso di riconoscimento della categoria di Quadro.
In effetti nelle conclusioni la richiesta di differenze retributive non è espressamente formulata per tale ipotesi, ma se il ricorso viene letto e interpretato nella sua interezza e in senso coerente si trae chiaramente come l'oggetto fosse in ogni caso anche la condanna del , una volta riconosciuto quale datore di lavoro effettivo, al CP_1 pagamento delle differenze retributive in base al livello di inquadramento spettante.
Lo si desume dal punto 35 del ricorso, ove si legge che il ricorrente agisce per sentire accertare la non genuinità dell'appalto per violazione dell'art. 29 D.lgs 276/2003 e la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dirette dipendenze del Consorzio “…con conseguente inquadramento in base al CCNL Credito e diritto alle differenze retributive dovute tenendo conto di quanto percepito in ragione dell'inquadramento che gli è stato riconosciuto presso le appaltatrici”.
Inoltre nelle stesse conclusioni, al punto 3, con valore di chiusura, si legge “in ogni caso, accertare e dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato fra il ricorrente e l'impresa a decorrere almeno dal 2009 con diritto … alle differenze retributive tutte, anche differite sulla base dell'inquadramento spettante”.
L'appellante denuncia inoltre la mancanza di allegazioni quanto alle somme percepite presso le società appaltatrici e la mancata produzione delle buste paga, ma la contestazione è prova di fondamento, considerato che la domanda relativa alle differenze retributive è formulata in via di condanna generica.
Motivo 9) La reitera l'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive Pt_1
(maturate prima del 23.11.2017, cinque anni prima del deposito del ricorso), respinta dal Tribunale in ragione della natura irregolare del rapporto.
In primo luogo assume che il rapporto dell'Ing. con le imprese appaltatrici è P_ stato sempre assistito da stabilità, considerato il requisito dimensionale, ma qui si discute all'evidenza del rapporto con il , mai formalizzato prima della CP_1 sentenza qui impugnata.
In secondo luogo contesta l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n.26246/2022, sul rilievo che diversi successivi interventi della Corte costituzionale, oltre che della stessa Cassazione, avrebbero ampliato l'ambito di applicazione della tutela reintegratoria, non più considerabile come “tutela recessiva”.
Il motivo non può essere accolto, considerato che resta pienamente valido – anche dopo le sentenze della Corte costituzionale n.125/2022 e n.59/2021 e della Suprema Corte n.30167/2022 e n.13063/2022 – il principio affermato dalla sentenza n.26246/2022, secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (principio ribadito da Cass.18008/2024).
Le spese seguono la soccombenza anche nel secondo grado e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 e succ.modd., considerata la causa di valore indeterminabile-complessità media e applicati valori medi per le fasi svolte (esclusa istruttoria).
Si dà atto che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando,
-respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
-condanna la parte appellante a rimborsare all'appellato le spese processuali del secondo grado di giudizio, che si liquidano in euro 8.470, oltre rimborso spese generali, iva e cap;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 27.05.2025
La Presidente est.
dr. Maria Lorena Papait