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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/06/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
R.G. 1467/2024
Oggi 12.6.2025 h. 11,50 è presente l'avv Baldoni Riccardo in sost. dell'avv
Laudadio e Rolando il quale insiste in domanda
Interviene il sig. il quale dichiara che alla precedente Controparte_1
udienza non stava bene si dichiara disponibile a rendere l'interrogatorio formale
Sul cap. 1)Confermo di abitare nell'immobile dal 2017 , prima ci abitava mia madre
Vevo richiesto all'PS di poter avere un contratto e non mi hanno mai risposto Non riconosco la firma della ricevuta di ritorno di cui al doc. 4
Sul cap. 2 ho fatto bonifici di euro 470,00 non per quale importo complessivo
A questo punto il giudice invita l'avvocato Baldoni a concludere.
L'avv Baldoni evidenzia che il disconoscimento è tardivo, contesta quanto dichiarato ed insiste nelle conclusioni
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Tribunale di Monza
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella all'udienza del 12.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa tra Par PS ( ) rappresentata da P.IVA_1 Parte_2 rappresentati e difesi dali avv.ti Sabino Laudadio e Ciro Rolando
CONTRO
( CF Controparte_1 C.F._1
Contumace
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
PS , dato atto di essere piena proprietaria dell'immobile sito in Cologno Monzese via Einaudi 259/01 sc M int 20,la cui gestione unitamente ad altri dal 30.6.2023 era stata affidata a , ha allegato che tale Parte_2 immobile almeno dal novembre 2017 era occupato abusivamente dal resistente signor CP_1
A riprova di ciò produceva provvedimento di accoglimento in pari data della richiesta di rateizzazione dell'indennità di occupazione , peraltro in seguito mai se non in minima parte ottemperato, ed inoltre un verbale di sopralluogo del 27.2.2023 da cui emergeva la perdurante occupazione Stante il mancato pagamento dell'indennità chiedeva l'accertamento dell'abusiva occupazione ed il rilascio immediato dell'immobile nonché il pagamento della somma di euro 52.301,47 a titolo di indennità pregressa oltre a quella successivamente maturata. Nel corso del giudizio restava contumace il convenuto, veniva sentito un teste ed all'odierna udienza compariva il convenuto per rilasciare l'interrogatorio formale All'esito la causa è posta in decisione.
Si premette in diritto che “ in caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno emergente è la perdita della possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione in godimento ad altri dietro corrispettivo;
se tale danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione pag. 2/5 equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Nella medesima ipotesi, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello derivante dall'impossibilità, in conseguenza dell'occupazione, di concedere in godimento o vendere il bene per un corrispettivo superiore o più conveniente rispetto a quello di mercato” (CSU n .33645 del 2022) Ciò premesso è provata l'abusiva occupazione dalla testimonianza del sig. che in udienza ha dichiarato: Testimone_1
“Confermo che il GN occupa senza titolo alcuno Controparte_1
l'immobile di proprietà dell'PS sito in Cologno Monzese (MI), Via Luigi Einaudi, n. 259/01, Sc. M, int. 20, almeno dal mese di novembre 2017, il tutto come risulta anche dal provvedimento di accoglimento della domanda di rateizzazione dell'indennità di occupazione presentata dal convenuto, comunicato al medesimo da PS in data 16.11.2017, nonché dal verbale del sopralluogo svolto dal sottoscritto in data 27.02.2023, sottoscritto dal Sig. che ha fornito anche copia del proprio documento Controparte_1
d'identità (doc. 4 e doc. 5 che si rammostrano al teste).. Confermo che il GN , nel periodo di occupazione Controparte_1 abusiva di cui al precedente capitolo, ha omesso il pagamento delle indennità di occupazione e degli oneri accessori dovuti sin dall'inizio dell'occupazione dell'immobile e quantificati in euro 44.030,67, sino al mese di gennaio 2024, come da estratto conto che si rammostra al teste …” Ha altresì precisato che non risulta che il si sia allontanato come CP_1 confermato del resto dalla notifica dell'atto introduttivo avvenuta a mani. Inoltre l'occupazione sine titulo è riscontrata dalla documentazione prodotta ed in particolare dal doc. 4 di parte attrice – accoglimento richiesta rateizzazione in relazione al quale il disconoscimento della firma in udienza deve ritenersi tardivo - che dimostra come già a far data dal novembre 2017 il rapporto tra le parti fosse inquadrabile in tali termini- e dal doc. 6 . Il convenuto d'altra parte , disinteressandosi al processo, non ha dimostrato l'esistenza di un valido titolo in proprio favore né di aver corrisposto l'indennità per il periodo dal novembre 2017 ad oggi ( sia pure riconosciute alcune minime somme da parte dell'attrice). Infine è lo stesso convenuto a confermare l'occupazione sine titulo avendo dichiarato all'odierna udienza di avere chiesto un contratto all'PS dopo la morte della madre e di avere anche effettuato alcuni pagamenti senza però dichiararne l'entità complessiva.
pag. 3/5 Da un lato dunque parte attrice , configurandosi l'occupazione come illegittima , ha diritto al rilascio dell'immobile nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordine . Per altro verso spetta all'attrice anche l'indennità di occupazione il cui diritto - consistente nella perdita della possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione in godimento ad altri dietro corrispettivo;
può ricavarsi – è in sé nella persistente occupazione. Quanto alla determinazione dell 'indennità i criteri liquidativi possono ricavarsi dalla stessa documentazione prodotta da parte attrice ( doc. 4 e 6) e così determinare l'indennità mensile in euro 314,60 che il deve alla CP_1 stessa a decorrere dal novembre 2017 sino all'effettivo rilascio ( il ha CP_1 anzi indicato cifre mensili superiori). Quanto infine all'entità complessiva degli arretrati in difetto di prova contraria del debbono ritenersi pagate solo le somme riconosciute CP_1 dall'PS Per la regola della soccombenza le spese di lite sono a carico del convenuto e si liquidano in dispositivo per quattro fasi e su valori medi sulla base del decisum
P.Q.M.
Visti gli artt.447 bis e segg cpc
ACCERTA l'indebita occupazione dell'immobile per cui è causa da parte di a decorrere dal Novembre 2017 e ne Controparte_1
ORDINA il rilascio nel termine di 30 gg dalla comunicazione della presente
CONDANNA il convenuto al pagamento in favore dell'attrice dell'indennità di occupazione come determinata in euro 314,60 mensili a decorrere dal novembre 2017 e sino all'effettivo rilascio ( detratte le somme indicate e riconosciute dall'PS) oltre rivalutazione per legge pag. 4/5 CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite pari ad euro
3800,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso in Monza il 12.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 5/5
Seconda Sezione
R.G. 1467/2024
Oggi 12.6.2025 h. 11,50 è presente l'avv Baldoni Riccardo in sost. dell'avv
Laudadio e Rolando il quale insiste in domanda
Interviene il sig. il quale dichiara che alla precedente Controparte_1
udienza non stava bene si dichiara disponibile a rendere l'interrogatorio formale
Sul cap. 1)Confermo di abitare nell'immobile dal 2017 , prima ci abitava mia madre
Vevo richiesto all'PS di poter avere un contratto e non mi hanno mai risposto Non riconosco la firma della ricevuta di ritorno di cui al doc. 4
Sul cap. 2 ho fatto bonifici di euro 470,00 non per quale importo complessivo
A questo punto il giudice invita l'avvocato Baldoni a concludere.
L'avv Baldoni evidenzia che il disconoscimento è tardivo, contesta quanto dichiarato ed insiste nelle conclusioni
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Tribunale di Monza
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella all'udienza del 12.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa tra Par PS ( ) rappresentata da P.IVA_1 Parte_2 rappresentati e difesi dali avv.ti Sabino Laudadio e Ciro Rolando
CONTRO
( CF Controparte_1 C.F._1
Contumace
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
PS , dato atto di essere piena proprietaria dell'immobile sito in Cologno Monzese via Einaudi 259/01 sc M int 20,la cui gestione unitamente ad altri dal 30.6.2023 era stata affidata a , ha allegato che tale Parte_2 immobile almeno dal novembre 2017 era occupato abusivamente dal resistente signor CP_1
A riprova di ciò produceva provvedimento di accoglimento in pari data della richiesta di rateizzazione dell'indennità di occupazione , peraltro in seguito mai se non in minima parte ottemperato, ed inoltre un verbale di sopralluogo del 27.2.2023 da cui emergeva la perdurante occupazione Stante il mancato pagamento dell'indennità chiedeva l'accertamento dell'abusiva occupazione ed il rilascio immediato dell'immobile nonché il pagamento della somma di euro 52.301,47 a titolo di indennità pregressa oltre a quella successivamente maturata. Nel corso del giudizio restava contumace il convenuto, veniva sentito un teste ed all'odierna udienza compariva il convenuto per rilasciare l'interrogatorio formale All'esito la causa è posta in decisione.
Si premette in diritto che “ in caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno emergente è la perdita della possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione in godimento ad altri dietro corrispettivo;
se tale danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione pag. 2/5 equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Nella medesima ipotesi, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello derivante dall'impossibilità, in conseguenza dell'occupazione, di concedere in godimento o vendere il bene per un corrispettivo superiore o più conveniente rispetto a quello di mercato” (CSU n .33645 del 2022) Ciò premesso è provata l'abusiva occupazione dalla testimonianza del sig. che in udienza ha dichiarato: Testimone_1
“Confermo che il GN occupa senza titolo alcuno Controparte_1
l'immobile di proprietà dell'PS sito in Cologno Monzese (MI), Via Luigi Einaudi, n. 259/01, Sc. M, int. 20, almeno dal mese di novembre 2017, il tutto come risulta anche dal provvedimento di accoglimento della domanda di rateizzazione dell'indennità di occupazione presentata dal convenuto, comunicato al medesimo da PS in data 16.11.2017, nonché dal verbale del sopralluogo svolto dal sottoscritto in data 27.02.2023, sottoscritto dal Sig. che ha fornito anche copia del proprio documento Controparte_1
d'identità (doc. 4 e doc. 5 che si rammostrano al teste).. Confermo che il GN , nel periodo di occupazione Controparte_1 abusiva di cui al precedente capitolo, ha omesso il pagamento delle indennità di occupazione e degli oneri accessori dovuti sin dall'inizio dell'occupazione dell'immobile e quantificati in euro 44.030,67, sino al mese di gennaio 2024, come da estratto conto che si rammostra al teste …” Ha altresì precisato che non risulta che il si sia allontanato come CP_1 confermato del resto dalla notifica dell'atto introduttivo avvenuta a mani. Inoltre l'occupazione sine titulo è riscontrata dalla documentazione prodotta ed in particolare dal doc. 4 di parte attrice – accoglimento richiesta rateizzazione in relazione al quale il disconoscimento della firma in udienza deve ritenersi tardivo - che dimostra come già a far data dal novembre 2017 il rapporto tra le parti fosse inquadrabile in tali termini- e dal doc. 6 . Il convenuto d'altra parte , disinteressandosi al processo, non ha dimostrato l'esistenza di un valido titolo in proprio favore né di aver corrisposto l'indennità per il periodo dal novembre 2017 ad oggi ( sia pure riconosciute alcune minime somme da parte dell'attrice). Infine è lo stesso convenuto a confermare l'occupazione sine titulo avendo dichiarato all'odierna udienza di avere chiesto un contratto all'PS dopo la morte della madre e di avere anche effettuato alcuni pagamenti senza però dichiararne l'entità complessiva.
pag. 3/5 Da un lato dunque parte attrice , configurandosi l'occupazione come illegittima , ha diritto al rilascio dell'immobile nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordine . Per altro verso spetta all'attrice anche l'indennità di occupazione il cui diritto - consistente nella perdita della possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione in godimento ad altri dietro corrispettivo;
può ricavarsi – è in sé nella persistente occupazione. Quanto alla determinazione dell 'indennità i criteri liquidativi possono ricavarsi dalla stessa documentazione prodotta da parte attrice ( doc. 4 e 6) e così determinare l'indennità mensile in euro 314,60 che il deve alla CP_1 stessa a decorrere dal novembre 2017 sino all'effettivo rilascio ( il ha CP_1 anzi indicato cifre mensili superiori). Quanto infine all'entità complessiva degli arretrati in difetto di prova contraria del debbono ritenersi pagate solo le somme riconosciute CP_1 dall'PS Per la regola della soccombenza le spese di lite sono a carico del convenuto e si liquidano in dispositivo per quattro fasi e su valori medi sulla base del decisum
P.Q.M.
Visti gli artt.447 bis e segg cpc
ACCERTA l'indebita occupazione dell'immobile per cui è causa da parte di a decorrere dal Novembre 2017 e ne Controparte_1
ORDINA il rilascio nel termine di 30 gg dalla comunicazione della presente
CONDANNA il convenuto al pagamento in favore dell'attrice dell'indennità di occupazione come determinata in euro 314,60 mensili a decorrere dal novembre 2017 e sino all'effettivo rilascio ( detratte le somme indicate e riconosciute dall'PS) oltre rivalutazione per legge pag. 4/5 CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite pari ad euro
3800,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso in Monza il 12.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 5/5