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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 17/09/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 20/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20/2022 promossa da: in persona legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Fabrizio Criscuolo, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
Contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avv. Domenico de Nardis e dall'Avv. Raffaella Durante, presso i quali è elettivamente domiciliato nella sede comunale sita in via Avezzano n. 11, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n.
689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto.
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 17.03.2025, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del 17.03.2025, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione. pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 05.01.2022 la società
[...]
(di seguito, breviter DP) adiva il Tribunale di L'Aquila CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa: in via preliminare: - accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito di cui all'avviso di accertamento impugnato, con conseguente revoca del medesimo;
nel merito: - accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.lgs. n. 446 del
1997 e dell'art. 59 del Regolamento comunale e, conseguentemente, annullare
l'avviso di accertamento impugnato;
in via subordinata: - rideterminare le somme di cui alla richiesta di pagamento per come quantificate in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di lite da quantificarsi anche ai sensi dell'art.
96 c.p.c.”.
In data 27.05.2022 si costituiva in giudizio il Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel chiedere il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta, il conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale accerti il CP_2 debito dell'opponente in misura corrispondente alla somma ingiunta, ovvero in quella diversa che dovesse risultare in corso di causa, condannando la medesima opponente al pagamento della somma così determinata, oltre interessi ex art. 1284 , comma 4°, c.c. a decorrere dal deposito della presente comparsa. Con vittoria di spese e competenze del grado nella misura del
23,80% sostitutivi di IVA al 22% e cpa al 2%”.
Alla prima udienza del 31.05.2022, su espressa richiesta di entrambe le parti, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al
12.12.2023, successivamente differita al 18.03.2025 in considerazione della necessità di definire con priorità le cause iscritte a ruolo in precedenza.
pagina 2 di 8 All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** Part 1. Con l'atto introduttivo del giudizio la società impugna l'Avviso di
Accertamento Esecutivo, ex art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 per omesso, parziale o tardivo versamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche (COSAP), per l'anno di competenza 2016, n. 107/2021, notificato in data 07.12.2021, con cui le veniva intimato il pagamento della somma €
10.273,00 a titolo di canone di occupazione COSAP, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica (cfr. doc. n. 1 fascicolo attore).
In particolare, l'avviso è fondato sulla presunta occupazione pari a 350 mq della Via San Giacomo, ovvero dello spazio sottostante un viadotto dell'autostrada A24 (viadotto San Giacomo).
La società attrice, in via preliminare, deduce la nullità per contraddittorietà dell'avviso di accertamento nella parte in cui richiama il procedimento ordinario di cui all'art. 32 d.lgs. n. 150/2011, per poi fare riferimento al ricorso da presentare contro il provvedimento. Nel merito, eccepisce la prescrizione del credito reclamato, atteso il decorso del termine di cinque anni dal momento della presunta violazione. In subordine, invoca l'esenzione prevista dall'art. 59 del Regolamento COSAP adottato dal Comune di per le occupazioni CP_2 effettuate direttamente dallo Stato. In estremo subordine, contesta il quantum dell'accertamento, chiedendo la rideterminazione degli importi computati dall'Ente.
Il nel costituirsi in giudizio, evidenzia l'infondatezza Controparte_2 della domanda in fatto e in diritto, rilevando, da un lato, l'applicabilità al caso di specie del termine decennale di prescrizione, dovendosi escludere la riconducibilità del preteso credito alla fattispecie disciplinata dall'art. 2948, come sostenuto da parte attrice;
dall'altro, l'impossibilità di considerare il caso di specie come oggetto di esenzione dal canone, come già statuito dalla consolidata giurisprudenza sia di merito che di legittimità in casi analoghi.
Infine, rappresenta la correttezza del calcolo operato ai fini della pagina 3 di 8 determinazione del quantum dovuto, in quanto effettuato sulla base degli artt.
63 l. n. 446/1997 e 60 Regolamento COSAP.
2. Preliminarmente, si osserva che la DP ha contestato in giudizio la debenza del canone COSAP così come quantificato nel provvedimento del
20.10.2021, che tuttavia non risulta essere né una ingiunzione fiscale né una sanzione amministrativa, che non risultano allo stato essere emessi, bensì un mero verbale di accertamento, sicché la sua impugnazione ha ad oggetto un atto di accertamento che non ha alcuna efficacia esecutiva, ma consiste solo nell'affermazione di una pretesa creditoria relativa ad un'obbligazione di natura non tributaria, ma di corrispettivo di godimento di spazi pubblici.
L'azione proposta - volta all'accertamento negativo del credito richiesto dal a titolo di COSAP - va, dunque, qualificata come azione CP_2 di accertamento negativo della pretesa obbligatoria del Controparte_2 con le relative conseguenze in punto di onere della prova (cfr. Trib. Milano,
Sez. I, 29.01.2020, n. 782).
3. Tanto premesso, non è fondata l'eccezione preliminare di nullità sollevata dall'attore in relazione alla contraddittorietà del provvedimento emesso dal Infatti, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel CP_2 ritenere che la mancata osservanza della norma che impone di indicare in ogni atto notificato al destinatario l'autorità a cui è possibile ricorrere contro l'atto stesso e il relativo termine, se non può considerarsi una mera irregolarità priva di ogni effetto, non identifica neppure una omissione la quale travolga di per sé sola la stessa validità dell'atto, ma può soltanto, se del caso, in concorso con altre circostanze della fattispecie concreta, comportare la scusabilità dell'errore eventualmente commesso dall'interessato il quale si sia indotto - ad esempio - al mancato rispetto dei termini (cfr. Cass. civ., Sez. II, 07.04.2023, n.
9554). Considerato che, nella specie, l'eventuale contraddittorietà del provvedimento impugnato non ha determinato alcun danno concreto all'attore, che ha presentato la domanda giudiziaria nei termini, dinanzi all'Autorità giudiziaria e nelle forme processuali corrette (rito ordinario), ne consegue che l'Avviso non potrà considerarsi per tale motivo nullo.
4. Venendo al merito, sussistono i presupposti per il pagamento del canone
COSAP da parte della società attrice. In punto di diritto, va ricordato che l'art. pagina 4 di 8 63 del d.lgs. n. 446/1997, prevede la facoltà per i Comuni di “prevedere per
l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile… sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per
l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge”.
Il primo comma della medesima disposizione prevede che l'ente preposto possa discrezionalmente scegliere, mediante regolamento, approvato secondo quanto stabilito dall'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, se applicare una tassa o un canone. Il come allegato in sede di costituzione, in Controparte_2 recepimento della norma richiamata e nell'esercizio della propria potestà regolamentare, ha approvato il “Regolamento COMUNALE CIMP,
PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP”, optando per la seconda soluzione.
Con riferimento ai presupposti per la corresponsione del canone in oggetto,
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, 19.01.2018, n. 1435; Cass. civ., Sez. V, 06.08.2009, n.
18037).
Orbene, nel caso di specie non può essere condivisa l'interpretazione Part prospettata da secondo cui l'occupazione dovrebbe considerarsi esente, in quanto effettuata direttamente dallo Stato, ai sensi dell'art. 49, comma I, lett. a)
d.lgs. n. 507/1993 e dell'art. 59, comma XIV del Regolamento COSAP del per ragioni di interesse pubblico, atteso che l'attività di gestione CP_2 dell'autostrada svolta dall'attrice viene comunque esercitata in forma d'impresa. Tanto è vero che in un caso analogo la Cassazione ha recentemente pagina 5 di 8 chiarito che anche la società concessionaria statale che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività
d'impresa (cfr. Cass. civ., Sez. I, 10.06.2021, n. 16395).
5. Nondimeno, deve ritenersi fondata l'eccezione relativa alla prescrizione del credito determinato dal con l'avviso n. 107/2021 del 20.10.2021, CP_2 per effetto del decorso del termine quinquennale tra la data della violazione
(29.02.2016) e la notifica dell'avviso di accertamento (07.12.2021).
Sul punto, si evidenzia che l'interpretazione offerta dal si riferisce CP_2 alle ipotesi di occupazione illecita, quando in virtù dell'unicità del fatto generatore del credito, l'obbligazione che da esso è insorta è soggetta ad ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 03.07.2020, n.
13683). Nella specie, tuttavia, lo stesso Comune ha fatto riferimento nell'Avviso alla Convenzione n. 76879 del 01.01.2014, nonché richiamato l'art. 57, comma I, del Regolamento COSAP, con indicazione quale “data scadenza pagamento” il 29 febbraio 2016, in tal modo qualificando l'occupazione come permanente e non anche abusiva (cfr. doc. 1 fascicolo attore, pag. 1, ultimo capoverso). A mente dell'art. 57, comma I del citato Regolamento COSAP, “Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dal ricevimento di richiesta del
Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno - ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità”. La circostanza è confermata dal fatto che la sanzione individuata nell'Avviso è pari al 30% del canone dovuto, come previsto dal primo comma dell'art. 60 del
Regolamento per i pagamenti autorizzati ma tardivi, non anche al 50%, come previsto dal secondo comma per le occupazioni abusive e come erroneamente sostenuto dal nella comparsa di costituzione. CP_2
Per l'effetto, deve ritenersi pertinente e condivisibile il richiamo effettuato dal DP alle pronunce della Cassazione secondo cui la prescrizione breve di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. trova applicazione nel caso in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica non superiore ad pagina 6 di 8 un anno e non riguarda, invece, il caso di autonomi atti di concessione amministrativa aventi durata annuale e ciascuno con un apposito canone da pagarsi in unica soluzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 08.02.2019, n. 3710; Cass. civ., Sez. Un., 08.04.2014, n. 11026).
Considerato che la “data scadenza pagamento” è indicata nel 29 febbraio
2016 mentre l'Avviso è datato 20 ottobre 2021 e notificato il 7 dicembre 2021, ne consegue che – in mancanza di atti interruttivi, non provati e per vero nemmeno dedotti dal – il credito deve ritenersi ormai Controparte_2 prescritto per decorrenza del termine quinquennale.
Alla luce di quanto sopra osservato, dunque, deve concludersi per l'illegittimità della pretesa creditoria da parte dell'Amministrazione convenuta.
Per l'effetto, la domanda avanzata dalla società deve Controparte_1 essere accolta, con conseguente dichiarazione di illegittimità dell'avviso di accertamento n. 107/2021 emanato dal il 20.10.2021 e Controparte_2 notificato il 07.12.2021, e di non debenza delle somme richieste.
6.1 Con riferimento alle spese del giudizio, la novità della questione trattata, in relazione alle prospettazioni attoree, giustifica l'integrale compensazione tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma II c.p.c.
6.2 Per quanto riguarda la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte attrice, non si ravvisa alcuna temerarietà della pretesa economica avanzata dal essendo la stessa non dovuta per il solo CP_2
Part spirare del termine di prescrizione. Nondimeno, non ha neanche dedotto il danno asseritamente subito per effetto dell'Avviso di accertamento ricevuto, con la conseguenza che la domanda dovrà essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 20/2022 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda avanzata da accerta Controparte_1
l'illegittimità del verbale di accertamento n. 107/2021, emanato dal Comune di il 20.10.2021 e notificato il 07.12.2021 e, per l'effetto, dichiara CP_2 non dovuta la somma complessiva di € 10.273,00 per le ragioni esposte in motivazione;
pagina 7 di 8 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte attrice nei confronti del Controparte_2
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 11 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20/2022 promossa da: in persona legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Fabrizio Criscuolo, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
Contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avv. Domenico de Nardis e dall'Avv. Raffaella Durante, presso i quali è elettivamente domiciliato nella sede comunale sita in via Avezzano n. 11, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n.
689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto.
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 17.03.2025, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del 17.03.2025, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione. pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 05.01.2022 la società
[...]
(di seguito, breviter DP) adiva il Tribunale di L'Aquila CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa: in via preliminare: - accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito di cui all'avviso di accertamento impugnato, con conseguente revoca del medesimo;
nel merito: - accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.lgs. n. 446 del
1997 e dell'art. 59 del Regolamento comunale e, conseguentemente, annullare
l'avviso di accertamento impugnato;
in via subordinata: - rideterminare le somme di cui alla richiesta di pagamento per come quantificate in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di lite da quantificarsi anche ai sensi dell'art.
96 c.p.c.”.
In data 27.05.2022 si costituiva in giudizio il Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel chiedere il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta, il conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale accerti il CP_2 debito dell'opponente in misura corrispondente alla somma ingiunta, ovvero in quella diversa che dovesse risultare in corso di causa, condannando la medesima opponente al pagamento della somma così determinata, oltre interessi ex art. 1284 , comma 4°, c.c. a decorrere dal deposito della presente comparsa. Con vittoria di spese e competenze del grado nella misura del
23,80% sostitutivi di IVA al 22% e cpa al 2%”.
Alla prima udienza del 31.05.2022, su espressa richiesta di entrambe le parti, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al
12.12.2023, successivamente differita al 18.03.2025 in considerazione della necessità di definire con priorità le cause iscritte a ruolo in precedenza.
pagina 2 di 8 All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** Part 1. Con l'atto introduttivo del giudizio la società impugna l'Avviso di
Accertamento Esecutivo, ex art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 per omesso, parziale o tardivo versamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche (COSAP), per l'anno di competenza 2016, n. 107/2021, notificato in data 07.12.2021, con cui le veniva intimato il pagamento della somma €
10.273,00 a titolo di canone di occupazione COSAP, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica (cfr. doc. n. 1 fascicolo attore).
In particolare, l'avviso è fondato sulla presunta occupazione pari a 350 mq della Via San Giacomo, ovvero dello spazio sottostante un viadotto dell'autostrada A24 (viadotto San Giacomo).
La società attrice, in via preliminare, deduce la nullità per contraddittorietà dell'avviso di accertamento nella parte in cui richiama il procedimento ordinario di cui all'art. 32 d.lgs. n. 150/2011, per poi fare riferimento al ricorso da presentare contro il provvedimento. Nel merito, eccepisce la prescrizione del credito reclamato, atteso il decorso del termine di cinque anni dal momento della presunta violazione. In subordine, invoca l'esenzione prevista dall'art. 59 del Regolamento COSAP adottato dal Comune di per le occupazioni CP_2 effettuate direttamente dallo Stato. In estremo subordine, contesta il quantum dell'accertamento, chiedendo la rideterminazione degli importi computati dall'Ente.
Il nel costituirsi in giudizio, evidenzia l'infondatezza Controparte_2 della domanda in fatto e in diritto, rilevando, da un lato, l'applicabilità al caso di specie del termine decennale di prescrizione, dovendosi escludere la riconducibilità del preteso credito alla fattispecie disciplinata dall'art. 2948, come sostenuto da parte attrice;
dall'altro, l'impossibilità di considerare il caso di specie come oggetto di esenzione dal canone, come già statuito dalla consolidata giurisprudenza sia di merito che di legittimità in casi analoghi.
Infine, rappresenta la correttezza del calcolo operato ai fini della pagina 3 di 8 determinazione del quantum dovuto, in quanto effettuato sulla base degli artt.
63 l. n. 446/1997 e 60 Regolamento COSAP.
2. Preliminarmente, si osserva che la DP ha contestato in giudizio la debenza del canone COSAP così come quantificato nel provvedimento del
20.10.2021, che tuttavia non risulta essere né una ingiunzione fiscale né una sanzione amministrativa, che non risultano allo stato essere emessi, bensì un mero verbale di accertamento, sicché la sua impugnazione ha ad oggetto un atto di accertamento che non ha alcuna efficacia esecutiva, ma consiste solo nell'affermazione di una pretesa creditoria relativa ad un'obbligazione di natura non tributaria, ma di corrispettivo di godimento di spazi pubblici.
L'azione proposta - volta all'accertamento negativo del credito richiesto dal a titolo di COSAP - va, dunque, qualificata come azione CP_2 di accertamento negativo della pretesa obbligatoria del Controparte_2 con le relative conseguenze in punto di onere della prova (cfr. Trib. Milano,
Sez. I, 29.01.2020, n. 782).
3. Tanto premesso, non è fondata l'eccezione preliminare di nullità sollevata dall'attore in relazione alla contraddittorietà del provvedimento emesso dal Infatti, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel CP_2 ritenere che la mancata osservanza della norma che impone di indicare in ogni atto notificato al destinatario l'autorità a cui è possibile ricorrere contro l'atto stesso e il relativo termine, se non può considerarsi una mera irregolarità priva di ogni effetto, non identifica neppure una omissione la quale travolga di per sé sola la stessa validità dell'atto, ma può soltanto, se del caso, in concorso con altre circostanze della fattispecie concreta, comportare la scusabilità dell'errore eventualmente commesso dall'interessato il quale si sia indotto - ad esempio - al mancato rispetto dei termini (cfr. Cass. civ., Sez. II, 07.04.2023, n.
9554). Considerato che, nella specie, l'eventuale contraddittorietà del provvedimento impugnato non ha determinato alcun danno concreto all'attore, che ha presentato la domanda giudiziaria nei termini, dinanzi all'Autorità giudiziaria e nelle forme processuali corrette (rito ordinario), ne consegue che l'Avviso non potrà considerarsi per tale motivo nullo.
4. Venendo al merito, sussistono i presupposti per il pagamento del canone
COSAP da parte della società attrice. In punto di diritto, va ricordato che l'art. pagina 4 di 8 63 del d.lgs. n. 446/1997, prevede la facoltà per i Comuni di “prevedere per
l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile… sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per
l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge”.
Il primo comma della medesima disposizione prevede che l'ente preposto possa discrezionalmente scegliere, mediante regolamento, approvato secondo quanto stabilito dall'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, se applicare una tassa o un canone. Il come allegato in sede di costituzione, in Controparte_2 recepimento della norma richiamata e nell'esercizio della propria potestà regolamentare, ha approvato il “Regolamento COMUNALE CIMP,
PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP”, optando per la seconda soluzione.
Con riferimento ai presupposti per la corresponsione del canone in oggetto,
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, 19.01.2018, n. 1435; Cass. civ., Sez. V, 06.08.2009, n.
18037).
Orbene, nel caso di specie non può essere condivisa l'interpretazione Part prospettata da secondo cui l'occupazione dovrebbe considerarsi esente, in quanto effettuata direttamente dallo Stato, ai sensi dell'art. 49, comma I, lett. a)
d.lgs. n. 507/1993 e dell'art. 59, comma XIV del Regolamento COSAP del per ragioni di interesse pubblico, atteso che l'attività di gestione CP_2 dell'autostrada svolta dall'attrice viene comunque esercitata in forma d'impresa. Tanto è vero che in un caso analogo la Cassazione ha recentemente pagina 5 di 8 chiarito che anche la società concessionaria statale che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività
d'impresa (cfr. Cass. civ., Sez. I, 10.06.2021, n. 16395).
5. Nondimeno, deve ritenersi fondata l'eccezione relativa alla prescrizione del credito determinato dal con l'avviso n. 107/2021 del 20.10.2021, CP_2 per effetto del decorso del termine quinquennale tra la data della violazione
(29.02.2016) e la notifica dell'avviso di accertamento (07.12.2021).
Sul punto, si evidenzia che l'interpretazione offerta dal si riferisce CP_2 alle ipotesi di occupazione illecita, quando in virtù dell'unicità del fatto generatore del credito, l'obbligazione che da esso è insorta è soggetta ad ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 03.07.2020, n.
13683). Nella specie, tuttavia, lo stesso Comune ha fatto riferimento nell'Avviso alla Convenzione n. 76879 del 01.01.2014, nonché richiamato l'art. 57, comma I, del Regolamento COSAP, con indicazione quale “data scadenza pagamento” il 29 febbraio 2016, in tal modo qualificando l'occupazione come permanente e non anche abusiva (cfr. doc. 1 fascicolo attore, pag. 1, ultimo capoverso). A mente dell'art. 57, comma I del citato Regolamento COSAP, “Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dal ricevimento di richiesta del
Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno - ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità”. La circostanza è confermata dal fatto che la sanzione individuata nell'Avviso è pari al 30% del canone dovuto, come previsto dal primo comma dell'art. 60 del
Regolamento per i pagamenti autorizzati ma tardivi, non anche al 50%, come previsto dal secondo comma per le occupazioni abusive e come erroneamente sostenuto dal nella comparsa di costituzione. CP_2
Per l'effetto, deve ritenersi pertinente e condivisibile il richiamo effettuato dal DP alle pronunce della Cassazione secondo cui la prescrizione breve di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. trova applicazione nel caso in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica non superiore ad pagina 6 di 8 un anno e non riguarda, invece, il caso di autonomi atti di concessione amministrativa aventi durata annuale e ciascuno con un apposito canone da pagarsi in unica soluzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 08.02.2019, n. 3710; Cass. civ., Sez. Un., 08.04.2014, n. 11026).
Considerato che la “data scadenza pagamento” è indicata nel 29 febbraio
2016 mentre l'Avviso è datato 20 ottobre 2021 e notificato il 7 dicembre 2021, ne consegue che – in mancanza di atti interruttivi, non provati e per vero nemmeno dedotti dal – il credito deve ritenersi ormai Controparte_2 prescritto per decorrenza del termine quinquennale.
Alla luce di quanto sopra osservato, dunque, deve concludersi per l'illegittimità della pretesa creditoria da parte dell'Amministrazione convenuta.
Per l'effetto, la domanda avanzata dalla società deve Controparte_1 essere accolta, con conseguente dichiarazione di illegittimità dell'avviso di accertamento n. 107/2021 emanato dal il 20.10.2021 e Controparte_2 notificato il 07.12.2021, e di non debenza delle somme richieste.
6.1 Con riferimento alle spese del giudizio, la novità della questione trattata, in relazione alle prospettazioni attoree, giustifica l'integrale compensazione tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma II c.p.c.
6.2 Per quanto riguarda la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte attrice, non si ravvisa alcuna temerarietà della pretesa economica avanzata dal essendo la stessa non dovuta per il solo CP_2
Part spirare del termine di prescrizione. Nondimeno, non ha neanche dedotto il danno asseritamente subito per effetto dell'Avviso di accertamento ricevuto, con la conseguenza che la domanda dovrà essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 20/2022 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda avanzata da accerta Controparte_1
l'illegittimità del verbale di accertamento n. 107/2021, emanato dal Comune di il 20.10.2021 e notificato il 07.12.2021 e, per l'effetto, dichiara CP_2 non dovuta la somma complessiva di € 10.273,00 per le ragioni esposte in motivazione;
pagina 7 di 8 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte attrice nei confronti del Controparte_2
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 11 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
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