CASS
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/12/2025, n. 33624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33624 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso e sul controricorso incidentale iscritti al n. 5128/2025 R.G. proposti da: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE, con l’avvocato PASSINO RT ([...]) che lo rappresenta e difende -ricorrente e controricorrente avverso il ricorso incidentale- contro TO IV, GI E CE SOC. AGR. S.S., rappresentata e difesa dall’avvocato DORE NI ([...]) unitamente all’avvocato GARAU SARA ([...]) - controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -intimata- Civile Sent. Sez. 5 Num. 33624 Anno 2025 Presidente: LA AC AR Relatore: LIBERATI ES Data pubblicazione: 22/12/2025 2 di 15 avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO della SARDEGNA n. 788/2024 depositata il 12/08/2024. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2025 dal Consigliere ES LIBERATI. Udite le conclusioni del Procuratore Generale e le difese degli avvocati presenti, come da verbale. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano proposto nei confronti di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. e del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, la società Dametto Livio, AN e RA Soc. Agr. S.S. ha impugnato la cartella di pagamento n. 07520160004812012000 notificata il 07.12.2016, con la quale venivano richiesti dal consorzio contributi per l’utenza irrigua per gli anni 2006, 2007 e 2008, quale conguaglio rispetto ai ruoli già emessi in acconto, ai sensi dell’art. 44 L. R. n. 6/2008 (Legge quadro sui consorzi di Bonifica - in B.U.R.A.S. 30.05.2008, n. 18). 2. Con sentenza n. 102/2020 del 10.07.2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Oristano ha respinto il ricorso. 3. La società contribuente ha interposto appello. 4. La CTG di secondo grado, con la sentenza in epigrafe meglio indicata, ha accolto parzialmente l’appello, limitatamente alle annualità 2006 e 2007. In particolare, ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da ADER, confermando che gli agenti della riscossione sono legittimati a riscuotere i contributi consortili in base alla “clausola di continuità” del D.Lgs. 46/1999, mantenendo il sistema preesistente. Riguardo al difetto di motivazione della cartella, ha ritenuto il motivo infondato, rilevando che la cartella conteneva tutte le informazioni necessarie, comprensive delle delibere richiamate, la cui conoscenza è presunta per pubblicità legale. Quanto alla prescrizione, la Corte ha accolto parzialmente l’appello: ha dichiarato prescritti i contributi per 3 di 15 gli anni 2006 e 2007, applicando la prescrizione quinquennale prevista per i contributi consortili come prestazioni periodiche, mentre ha rigettato la prescrizione per il 2008, riconoscendo la validità della sospensione disposta dalla Legge Regionale Sardegna n. 6/2008, che ha bloccato il decorso fino al 1° gennaio 2012, e, considerato che la cartella era stata notificata nel 2016, ha quindi ritenuto interrotta la prescrizione per il 2008. 5. Avverso la suddetta sentenza di gravame il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale la società contribuente. 6. L’intimata Agenzia delle Entrate Riscossione non ha depositato controricorso. 7. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. 8. Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso principale, si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2946 c.c. e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. 2. La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado avrebbe violato l’art. 2946 c.c. ritenendo erroneamente che i contributi consortili relativi all’utenza irrigua, oggetto del decidere, costituiscano prestazioni periodiche e siano soggetti alla prescrizione breve di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., piuttosto che alla prescrizione ordinaria decennale. 3. Come necessaria premessa va chiarito, quanto alla natura, che nella fattispecie non si discute di un tipico contratto di fornitura di acqua, ma di un tributo per la utenza irrigua, composto di una componente fissa e di una variabile, determinata a sua volta dal 4 di 15 consumo, che avviene, a differenze dei contratti di fornitura in senso proprio, previa richiesta da parte dell’utente di poter usufruire del servizio stesso, con cadenza annuale. Si tratta dunque, pur sempre, di un tributo (Cass. 27 luglio 2023, n. 22730, la quale cita Cass. Sez. U., 3 maggio 2016, n. 8770 e Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188). Il vantaggio è del resto a favore del fondo e la prestazione è indubbiamente di tipo continuativo: l’istituto va dunque considerato in termini di tributo locale, che si struttura come a prestazioni periodiche. 4. In proposito, in sede interlocutoria erano state poi prospettate due distinte questioni interpretative connesse al tema - una volta definita la natura giuridica - che hanno determinato la rimessione alla odierna udienza pubblica. Viene il rilievo il r.d. n. 215/1933, cui fa espresso riferimento – quanto alla presente fattispecie – l’art. 9 della legge della Regione Sardegna 23 maggio 2008, n. 6. 4.1. La prima, è la questione relativa al termine di prescrizione, rispetto alla quale si registrano posizioni contrastanti nella giurisprudenza di questa Corte. 4.1.1. Un primo orientamento sostiene che la prescrizione sia quinquennale (Cass. 10/12/2014, n.26013), in base alla considerazione che: “I contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.”. Sulla stessa posizione ermeneutica si attestano altre pronunce (Cass. n. 4283/2010; 8405/2021; Cass. n. 25681/2021). 5 di 15 4.1.2. Altro orientamento (Cass., 27 aprile 2022, n. 13139) ha invece affermato che, nell’ipotesi in questione, trovi applicazione la disciplina della prescrizione decennale, rilevando espressamente che “la prescrizione per i crediti erariali e per i contributi di bonifica si compie in dieci anni, in quanto, pur non trattandosi nella specie di un titolo giudiziale, non si è verificata alcuna "conversione" di un termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, dal momento che il termine di prescrizione per i suddetti tributi è fin dall'origine stabilito in dieci anni”. Tale seconda posizione ermeneutica sarebbe avvalorata anche dal fatto che l’art. 21 c. 2 r.d. n. 215/1933 afferma che, con riferimento ai contributi per le opere di bonifica: “Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette”, le quali sono notoriamente soggette al termine di prescrizione decennale (ex multis: Cass. 12/02/2024, n. 3827), laddove non vi sia una disciplina più specifica. 4.2. Si pone poi, nella, fattispecie, la ulteriore e correlata questione della determinazione del termine di decorrenza della prescrizione. 4.2.1. In particolare, seguendo un primo orientamento, si potrebbe ritenere che la decorrenza, a mente degli artt. 10 e 11 del r.d. 215/1933, sia correlata alla data di effettiva determinazione del piano di riparto, atteso che l’art. 11 dispone che “la ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il compimento dell'ultimo lotto della bonifica”, laddove il piano di riparto sia contenuto nel piano di classifica”. 4.2.2. Viceversa, si potrebbe sostenere che tale termine decorra dal 1 gennaio successivo alla data di approvazione del decreto di approvazione del piano di riparto, in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 15 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215: “Le annualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa” 6 di 15 5. Orbene, quanto al termine di prescrizione applicabile ai contributi consortili di bonifica, la soluzione deve ovviamente essere individuata proprio alla luce della natura giuridica del credito e della disciplina che ne regola la formazione e la riscossione. Tali contributi, come detto, derivano dal beneficio fondiario conseguito dal proprietario in seguito all’attività di bonifica svolta dal Consorzio, e si configurano come prestazioni periodiche, strettamente connesse alle annualità di riferimento del piano di riparto approvato. 5.1. A confermare tale natura periodica interviene, in modo chiaro, l’art. 15 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, il quale stabilisce che “le annualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa”. Questa disposizione attribuisce rilevanza dirimente al concetto di annualità contributiva, poiché fissa un termine ricorrente e autonomo per la maturazione dell’obbligazione. Ogni contributo, dunque, nasce e si esaurisce nell’ambito di una determinata annualità, assumendo i caratteri propri delle obbligazioni periodiche. In questa prospettiva, anche l’art. 44 della normativa di riferimento assume un ruolo centrale. I commi 3 e 4 di tale articolo, infatti, confermano che il legislatore ha inteso disciplinare il contributo consortile come un’entrata annuale e ripetitiva, prevedendo esplicitamente che i Consorzi di bonifica possano determinare contributi irrigui “per le annualità 2006, 2007 e 2008” e, successivamente, “per le annualità dal 2009 in poi”: la formulazione stessa evidenzia quindi la pluralità e l’autonomia delle singole annualità, nonché la cadenza regolare del prelievo. Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo specifica che, qualora i ruoli emessi non siano conformi ai criteri normativi, questi devono essere modificati o ritirati “fermi restando gli effetti prodotti relativamente ai pagamenti effettuati, fatti salvi gli eventuali conguagli, ed all’effetto interruttivo della prescrizione”. Tale inciso è 7 di 15 particolarmente significativo: il legislatore regionale riconosce che i contributi consortili sono soggetti a prescrizione, e che gli atti del Consorzio (come l’emissione dei ruoli) hanno efficacia interruttiva di tale decorso. Ciò presuppone, implicitamente ma inequivocabilmente, che la prescrizione decorra periodicamente per ciascuna annualità. 5.2. Sulla base di tali elementi, risulta coerente applicare la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c., che riguarda tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Poiché i contributi consortili nascono con cadenza annuale, in relazione alle singole annualità di spesa individuate dal piano di riparto, essi rientrano pienamente in questa previsione. 5.3. Ne consegue che la prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. non è applicabile in simili fattispecie, poiché essa concerne i diritti non soggetti a termini più brevi e non aventi natura periodica. Al contrario, la struttura normativa delineata dal combinato disposto dell’art. 15 del R.D. 215/1933 e dell’art. 44 della disciplina sui Consorzi di bonifica delinea un sistema di obbligazioni periodiche annuali, per le quali opera la prescrizione quinquennale. 5.4. Va anche osservato che l’art. 44, comma 3 prevede espressamente che, “in attesa della determinazione dei criteri di cui all’art. 10 ed in presenza di esigenze finanziarie”, i Consorzi possano determinare contributi irrigui in acconto per determinate annualità. Questa possibilità di richiedere pagamenti “in acconto” significa, nella sostanza, che il Consorzio può emettere ruoli e richiedere il pagamento ai consorziati anche prima della definizione del piano. Si tratta, dunque, di una forma di riscossione provvisoria, fondata su valutazioni contabili e finanziarie necessarie per garantire la continuità dell’attività di bonifica e irrigazione. Ora, proprio perché il Consorzio può agire in via anticipata e legittimamente esigere somme in acconto, è evidente che non vi è alcun ostacolo giuridico a interrompere la prescrizione, e non vi è, 8 di 15 invece, un impedimento giuridico assoluto (questione sulla quale si tornerà più avanti), sicché, si anticipa, non poteva nemmeno considerarsi sospeso il termine. In altre parole, la facoltà di procedere a riscossione provvisoria comporta che il credito — pur ancora suscettibile di conguaglio o rettifica — sia già esigibile nei confronti del consorziato, e quindi idoneo a far decorrere o interrompere i termini prescrizionali. Dunque, anche se la riscossione è provvisoria e suscettibile di successivo conguaglio, il credito del Consorzio è comunque attivo e azionabile, e ogni atto compiuto per la sua riscossione (come l’emissione del ruolo o la richiesta di pagamento) interrompe validamente la prescrizione. In sintesi, si tratta di un’ipotesi in cui il diritto può essere esercitato anche prima della definizione del piano di riparto, grazie alla previsione normativa che consente una riscossione in via provvisoria. 5.5. In conclusione del ragionamento, deve affermarsi che la prescrizione è, dunque, di durata quinquennale, dovendosi confermare l’orientamento in tal senso già maturato (Cass. sez. trib., 10/12/2014, n.26013) nel senso che: “I contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.” 6. Va poi affrontata la questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione stesso. 9 di 15 Sulla base normativa poc’anzi descritta, ritiene questa Corte che tale termine decorra dal 1 gennaio successivo alla data di approvazione del decreto di approvazione del piano di riparto, in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 15 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, “Le annualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa” 6.1. Tale ultima disposizione assume difatti valore dirimente, perché chiarisce che l’approvazione del piano di riparto rappresenta solo l’atto con cui viene determinata la ripartizione della spesa complessiva tra i consorziati, ma non segna ancora l’inizio dell’annualità contributiva. In altri termini, con il decreto di approvazione si definisce l’importo e la proporzione dei contributi, ma il diritto del Consorzio a riscuotere le somme — e, di conseguenza, il momento dal quale inizia a decorrere la prescrizione — si perfeziona solo dal 1° gennaio successivo. 6.2. Ciò accade perché i contributi consortili hanno, come detto, natura di prestazioni periodiche annuali, strettamente collegate all’esercizio finanziario e alle spese sostenute dal Consorzio per le attività di bonifica in un determinato anno. La scelta del legislatore di far decorrere le annualità dal 1° gennaio successivo risponde, dunque, a una logica di uniformità temporale e contabile: i contributi devono riferirsi a esercizi annuali completi, coincidenti con l’anno solare, e non a periodi variabili dipendenti dal momento in cui viene approvato il piano di riparto, che può cadere in qualunque mese. Se, infatti, la decorrenza fosse ancorata alla data del decreto di approvazione, si verificherebbe una disomogeneità irragionevole: ogni piano avrebbe un proprio termine iniziale diverso, con il rischio di creare confusione nei rapporti tra Consorzio e consorziati, oltre che incertezza sui termini prescrizionali. Al contrario, la fissazione del 1° 10 di 15 gennaio successivo come momento di decorrenza garantisce chiarezza, prevedibilità e allineamento con l’anno finanziario di riferimento ed è del tutto coerente con la natura di tributo. 6.3. Questa interpretazione trova ulteriore conferma nell’art. 44 della disciplina regionale, che, ai commi 3 e 4, parla espressamente di “annualità 2006, 2007, 2008” e “annualità dal 2009 in poi”, e riconosce che i contributi irrigui e consortili sono determinati e riscossi per annualità distinte. Ciò dimostra che ogni contributo si riferisce a un periodo annuale autonomo, con un proprio ciclo di esigibilità e, conseguentemente, con un proprio termine di prescrizione. Inoltre, lo stesso comma 4 dell’art. 44, nel prevedere che restano fermi gli “effetti interruttivi della prescrizione”, conferma implicitamente che il decorso del termine prescrizionale è collegato al sistema delle annualità: ogni ruolo emesso per una specifica annualità interrompe la prescrizione riferita a quella determinata annualità, la cui decorrenza parte, coerentemente con l’art. 15 del R.D. 215/1933, dal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione del piano di riparto. In sintesi, dunque, il momento di approvazione del piano di riparto ha natura meramente programmatica e costitutiva del titolo del credito, mentre la decorrenza della prescrizione si collega al momento in cui il contributo diventa effettivamente esigibile, cioè al 1° gennaio dell’anno successivo. Solo da quella data il Consorzio può legittimamente richiedere il pagamento ai consorziati, e solo da quel momento può iniziare a decorrere il termine prescrizionale. 6.4. La soluzione, letta in questa prospettiva ermeneutica, è coerente sia con la lettera e la ratio dell’art. 15 del R.D. 215/1933, sia con la disciplina successiva dell’art. 4, che con i principi generali dell’art. 2935 del codice civile, secondo il quale la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. 11 di 15 7. Ciò chiarito in termini di soluzione ermeneutica, non si riscontra dunque alcun errore nell’aver applicato la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n.4 c.c., da parte della CTR. 8. Il motivo è, dunque, da rigettare. 9. Con il secondo motivo di ricorso principale, parte ricorrente contesta in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., nonché degli artt. 10 e 44 della L.R. n. 6 del 23.05.2008. La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Regione Sardegna avrebbe erroneamente ritenuto che le disposizioni di cui agli artt. 10 e 44 della Legge Regionale n. 6/2008, sospendendo la riscossione dei contributi irrigui relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 fino al 31.12.2011, abbiano determinato la sospensione della prescrizione del diritto del consorzio alla riscossione dei predetti contributi, piuttosto che un impedimento per il quale, ai sensi dell’art. 2935, la prescrizione non poteva decorrere sino alla predetta data. 9.1. In questa prospettiva, la prescrizione avrebbe dovuto iniziare a decorrere solo dal 1° gennaio 2012, quando tale impedimento sarebbe venuto meno. Pertanto, alla data di notifica della cartella (7 dicembre 2016), non sarebbe decorso nemmeno il termine di cinque anni, rendendo valide le pretese del Consorzio per tutte le annualità. 9.2. Parte controricorrente ha eccepito che l’articolo 44 della Legge Regionale 23 maggio 2008, n. 6 è da considerare illegittimo perché la Regione Sardegna non ha la competenza legislativa per intervenire sulla sospensione della prescrizione. Di conseguenza, tale norma non può essere invocata per giustificare la validità o la tempestività dell’azione del Consorzio. Anche ammettendone la legittimità, comunque, la disposizione regionale prevedeva solo una sospensione dei termini per la riscossione fino al 31 dicembre 2011, e non un’interruzione, con la conseguenza che i giudici d’appello hanno ritenuto correttamente che la prescrizione quinquennale fosse comunque maturata per gli anni 2006 e 2007, sommando i periodi 12 di 15 precedenti e successivi all’efficacia della norma regionale. Ha evidenziato altresì che a sostegno della tesi del contribuente si è espresso anche il Garante del Contribuente della Sardegna, riconoscendo che il termine di prescrizione per i crediti relativi ai contributi di utenza dei Consorzi di bonifica è quello quinquennale previsto dall’articolo 2948 del codice civile. 10. La doglianza non è fondata. 11. Richiamando anche quanto esposto con riferimento al precedente motivo, sul punto appare fondato quanto eccepito da parte controricorrente, che ha evidenziato che la menzionata legge regione, nella parte in cui al suo art. 44, co. 2 (come modificato e integrato dell’art. 18 L.R. n.12/2011) prevede che “La riscossione dei contributi irrigui a decorrere dall’annualità 2006 è sospesa fino alla definizione dei criteri di cui all’art. 10, individuati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 2011, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4” si riferisce alla sola sospensione della riscossione dei contributi e non alla (sospensione della) prescrizione del diritto al relativo pagamento, istituto sul quale, del resto, non vi è alcuna competenza legislativa della Regione. Difatti, la prescrizione, a mente dell’artt. 2941 e 2942 c.c. può essere sospesa soltanto nei casi tassativi previsti dalla legge, tra cui rientrano soltanto le ipotesi dei particolari rapporti tra le parti (art. 2941 c.p.c.) e della particolare condizione del titolare (art. 2942 c.c.), certamente estranee alla fattispecie. 11.1. Inoltre, i commi 3 e 4 dell’art. 44 dispongono quanto segue: «3. In attesa della determinazione dei criteri di cui all’articolo 10 e in presenza di esigenze finanziarie, i consorzi di bonifica possono stabilire contributi irrigui in acconto, fino a un massimo di 200 euro per ettaro e per coltura per le annualità 2006, 2007 e 2008, e fino a un massimo di 260 euro per ettaro a decorrere dal 2009. In ogni caso, tali contributi non possono superare l’importo massimo eventualmente 13 di 15 determinato dai consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 9. I consorzi possono inoltre prevedere che i versamenti in acconto siano considerati a saldo qualora, entro il 31 dicembre 2011, la Giunta regionale non provveda a stabilire i criteri previsti dall’articolo 10. 4. Qualora risultino emessi ruoli non conformi ai principi e criteri dei commi 1, 2 e 3, essi devono essere modificati o ritirati in autotutela, restando validi gli effetti dei pagamenti già effettuati – salvo eventuali conguagli – e l’effetto interruttivo della prescrizione». 11.2. Si tratta, dunque, di un’ipotesi in cui la prescrizione poteva legittimamente essere interrotta, configurandosi l’istituto in esame come una forma di riscossione provvisoria. 11.3. Non si configura, viceversa, l’ipotesi di impedimento giuridico assoluto alla interruzione della prescrizione e ne consegue, quindi, la reiezione del motivo. 12. Alla luce delle argomentazioni che precedono, l’intero ricorso principale va rigettato. 13. La società contribuente controricorrente - con riferimento al tributo per l’anno 2008 - ha formulato anche ricorso incidentale, affidato ad unico motivo, con il quale ha dedotto la violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. con riferimento agli art. 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, dell'art. 8, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 2935 e 2948 c.c. 13.1. Ha contestato, nello specifico, l’applicazione della sospensione della prescrizione prevista dalla Legge Regionale Sardegna n. 6/2008, sostenendo che tale normativa sia illegittima perché eccede le competenze legislative della Regione. In particolare, si afferma che la Corte di gravame avrebbe violato gli articoli 3 e 8 dello Statuto del Contribuente e gli articoli 2935 e 2948 del codice civile, prorogando indebitamente i termini di prescrizione quinquennale previsti per la riscossione dei contributi irrigui. 14 di 15 13.2. Secondo i ricorrenti, non vi era alcun impedimento giuridico che giustificasse il differimento del termine iniziale della prescrizione (dies a quo), e dunque il diritto del Consorzio per l’annualità 2008 sarebbe sorto il 1° gennaio 2009. Di conseguenza, alla data di notifica della cartella (7 dicembre 2016) la prescrizione quinquennale sarebbe già maturata. 13.3. Viene infine sollecitata una questione di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 44 della L.R. n. 6/2008, per violazione dell’articolo 117 della Costituzione e degli articoli 3 e 8 dello Statuto speciale della Sardegna, poiché la disciplina della prescrizione rientrerebbe nella competenza esclusiva dello Stato. 13.4. Il motivo deve essere accolto in ragione di quanto detto prima con riferimento al secondo motivo (da intendersi richiamato), in relazione alla natura della norma, la quale non interferisce sul profilo della prescrizione. 13.5. Ne deriva anche che la prospettata questione di costituzionalità è superata. 14. Ne consegue l’accoglimento del ricorso incidentale. 15. In conclusione la Corte, alla luce delle argomentazioni che precedono, rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario anche relativamente all’annualità del 2008. 16. Le spese devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione del contrasto ermeneutico che ha determinato la rimessione alla pubblica udienza odierna. 17. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico del ricorrente principale. 15 di 15
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale;
accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario di parte contribuente anche relativamente all’anno 2008. Compensa integralmente le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 29/10/2025. Il consigliere estensore Il Presidente ES LIBERATI AC AR LA
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale;
accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario di parte contribuente anche relativamente all’anno 2008. Compensa integralmente le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 29/10/2025. Il consigliere estensore Il Presidente ES LIBERATI AC AR LA