CA
Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1467/2023 + 1511/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili di appello iscritte al n. R.G. 1467/2023 + 1511/2023
PROMOSSE DA
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Vesuviano il 23.03.1943, residente in [...] e
(c.f. ), nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
2.08.1950 e residente in [...], in qualità di eredi di nata a [...] il [...] e deceduta in Roma il 15 marzo Persona_1
2021, entrambi rappresentati e difesi, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv.
pagina 1 di 12 Andrea Mannoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cagliari, viale
Armando Diaz n. 29
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_4 CodiceFiscale_3
residente in [...], C.so Giovanni Amendola n. 35, , nata Parte_5
a Palermo il 14.08.1923 (c.f. ) ed ivi residente in [...]
Giuseppe CI n. 93 e , nato a [...] il [...] (c.f. CP_1 [...]
) ed ivi residente in [...], rappresentati e C.F._5
difesi per procura in atti dall'avv. Francesco Menallo ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Versilia n. 1;
APPELLANTI
CONTRO
(p. iva. ), con sede Controparte_2 P.IVA_1
in Siracusa, viale Teracati n. 160/F, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , e (c.f. ), Parte_6 Parte_7 C.F._6
elettivamente domiciliati in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 163, scala P, presso lo studio dell'avv. Maurizio Papa che li rappresenta e difende, in forza di procura allegata al presente atto, unitamente e disgiuntamente all'avv. Mariolino Leonardi
APPELLATI
Oggetto: mediazione immobiliare
Conclusioni: come da atti di causa
pagina 2 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono così essere riassunti:
1) Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 329/09 il Tribunale di Siracusa ingiungeva a
[...]
, e in solido Parte_4 Parte_5 CP_1 Persona_1
tra loro, di pagare in favore della la Controparte_2
somma di € 388.800,00, i.v.a. inclusa, a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta dalla società per la vendita di diversi appezzamenti di terreno siti sul territorio di Siracusa da parte dei proprietari e ed in favore Pt_4 Parte_5
dell'acquirente di Gresy e Casasco;
Persona_2
2) , e Parte_4 Parte_5 CP_1 Persona_1
proponevano avanti al Tribunale di Siracusa opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 329/09 instaurando il procedimento iscritto al n. 2824/09 R.G.: all'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. con decorrenza dalla data della stessa udienza celebrata il 25/11/2009;
3) Con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. del 24/12/2009 si costituiva in giudizio in proprio chiedendo al Giudice di “dichiarare che il sig. Parte_7
, mediatore professionista, ha svolto l'attività di mediazione per la Parte_7
conclusione del preliminare di compravendita di cui infra in favore dei sigg.
, , , e che Parte_4 Parte_5 CP_1 Persona_1
pertanto ha diritto al compenso pari ad € 388.800,00”;
4) La causa veniva istruita attraverso la produzione documentale delle parti,
l'interrogatorio formale reso dal notaio e la prova per testi dedotta Parte_4
nella comparsa di costituzione della società opposta e nella seconda memoria istruttoria depositata dal terzo intervenuto , prova testimoniale che Parte_7
veniva raccolta alle udienze del 10/02/2016 e del 08/03/2017;
pagina 3 di 12 5) Con sentenza n. 1820/2018 del 23/10/2018 il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dagli attori , Parte_4 Parte_5
e rigettava le domande proposte dalla
[...] CP_1 Persona_1
revocando il decreto ingiuntivo opposto, ed accoglieva la Controparte_2
domanda del terzo intervenuto condannando gli opponenti Parte_7 Pt_4
e al pagamento a quest'ultimo sia della somma di € 388.800,00, oltre Parte_5
interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, che delle spese di lite, salvo compensare le spese tra gli opponenti e la Controparte_2
6) Avverso la suddetta sentenza proponevano appello innanzi alla Corte di Appello di
Catania e , e Persona_1 Parte_4 CP_1 Parte_5
con due procedimenti distinti, successivamente riuniti ex art 335 c.p.c.: gli appellanti contestavano sia la sussistenza di un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 78, comma secondo, c.p.c. tra la posizione processuale del terzo intervenuto , in Parte_7
qualità di persona fisica, e quella della società posto che il Controparte_2 [...]
ne era allora l'amministratore unico, sia la tardività dell'atto di intervento del Pt_7 [...]
, sia il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. della sentenza appellata per il fatto Pt_7
che il Giudice aveva condannato gli opponenti e nonostante il Pt_4 Parte_5 [...]
avesse avanzato una domanda meramente dichiarativa;
Pt_7
7) Con sentenza n. 805/2020, pubblicata il 06/05/2020, la Corte di Appello di Catania dichiarava la nullità dell'impugnata sentenza n. 1820/2018 e rimetteva la causa in primo grado al Tribunale di Siracusa sottolineando la necessità di nominare “un curatore speciale ex art.78 cod. proc. civ. ogni volta che sia dedotta in giudizio una
situazione giuridica idonea a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in contrasto con l'interesse del rappresentato”;
8) A seguito della nomina, quale amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della di e della Controparte_2 CP_3
nomina, quale curatore speciale della medesima società al fine di rappresentarla in tutti pagina 4 di 12 i gradi del giudizio riassunto a seguito dell'adozione della sentenza n. 805/2020 della
Corte d'Appello di Catania, dell'avv. Gabriele Galota, con atto di riassunzione ritualmente notificato il giudizio è stato riassunto dal dinanzi al Giudice Pt_7
competente ex art. 354 c.p.c. nei confronti degli opponenti e i Pt_4 Parte_5
quali, a loro volta, hanno depositato comparsa di riassunzione al fine di sentir revocare,
annullare o con qualsiasi statuizione porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 329/09 che aveva dato la stura al presente contenzioso;
9) Anche presentava istanza di riassunzione operando una nuova Persona_1
iscrizione della causa a ruolo (n. 3788/2020 R.G.): disposta la riunione del procedimento n. 3788/2020 R.G., per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, al procedimento n. 2824/2009 R.G., nelle more del giudizio, stante il decesso di a seguito della riassunzione del procedimento, si Persona_1
costituivano in giudizio in qualità di eredi e Parte_1 Parte_2
[...]
10) Con sentenza n. 1758/2023, pubblicata il 07/10/2023, il Tribunale di Siracusa, sulla premessa che “deve ritenersi il presente giudizio prosecuzione logica del precedente
e ritenuto che la nomina del curatore speciale possa sanare, come in effetti sana, il conflitto di interessi con efficacia ex tunc (Cass. Civ. Sez. III 11 Settembre 2014 n.
19149), tutti gli atti processuali debbono considerarsi sanati e quindi riferibili alle parti..”, dopo avere valorizzato il corredo probatorio formatosi durante la precedente fase di prime cure, ha rigettato l'opposizione degli ingiunti e Pt_4 Parte_5
confermando il decreto ingiuntivo n. 329/2009 emesso dal Tribunale di Siracusa e condannando gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 15.160,00, in favore della società opposta, compensando le spese di lite tra gli opponenti ed il terzo intervenuto;
Parte_7
11) Avverso la sentenza n. 1758/2023 hanno proposto gravame innanzi alla Corte di
Appello di Catania sia e – subentrati Parte_1 Parte_2
pagina 5 di 12 nel processo a seguito del decesso della loro dante causa - che Persona_1
e con due distinti Parte_4 Parte_5 CP_1
procedimenti che sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c. e che costituiscono l'oggetto del presente gravame: giova subito premettere come tra gli appellanti Parte_1
e da un lato e gli appellati e
[...] Parte_2 Parte_7 [...]
sia intervenuto nelle more del giudizio Controparte_2
l'accordo transattivo datato 12 luglio 2024 con cui le parti hanno definito in via
“tombale” ogni e qualsivoglia pretesa scaturente dai fatti che hanno dato la stura al presente contenzioso tra di loro insorto e dai provvedimenti giurisdizionali che ne sono scaturiti, con contestuale richiesta alla Corte d'Appello di pronuncia di declaratoria di cessata materia del contendere unicamente tra le predette parti di lite a spese legali compensate;
12) Gli altri appellanti e Parte_4 Parte_5 CP_1
hanno del pari censurato la sentenza n. 1758/2023 nella misura in cui il decidente in prime cure aveva ritenuto, tra l'altro, valide le prove assunte in seno al primo giudizio contravvenendo al giudicato che si era formato sul punto con la sentenza n. 805/2020, pubblicata il 06/05/2020, emessa dalla Corte di Appello di Catania, secondo il quale tutti gli atti successivi all'intervento spiegato dal in proprio, ivi compreso le Pt_7
prove espletate, dovevano essere considerati radicalmente nulli sì da non potere essere valorizzati ai fini della decisione della lite nel senso poi inopinatamente valutato dal
Tribunale con la sentenza n. 1758/2023 impugnata nella presente sede, e nella misura in cui il decidente aveva riconosciuto come fondata la pretesa monitoria azionata dalla società ad onta della mancanza di alcun elemento probatorio utilizzabile a tal fine e della iscrizione della società all'albo dei mediatori immobiliari a ridosso della stipula del preliminare di vendita dei terreni per cui è lite, iscrizione avvenuta in data 8
febbraio 2008; gli appellanti hanno censurato il ragionamento secondo cui la nomina del curatore alla società immobiliare abbia sanato il conflitto di interesse intercorso tra pagina 6 di 12 la società immobiliare ed il in proprio ex tunc sì da rendere salve le prove Pt_7
escusse in udienza, sia infine il fatto che, all'esito della lite, il in proprio era Pt_7
rimasto soccombente e, in quanto tale, sarebbe stato meritevole della condanna in proprio favore alla refusione delle spese di lite;
Part 13) Si sono costituiti nel giudizio di appello la Pt_7 Controparte_2
e personalmente instando per il rigetto dell'appello e per la
[...] Parte_7
conferma della sentenza gravata evidenziando che le prove escusse nel primo giudizio culminato con l'adozione della sentenza n. 1820/2018 non erano state svolte in conflitto di interessi con la parte appellante, sussistendo il conflitto di interessi esclusivamente tra la ed il in Controparte_2 Pt_7
proprio, peraltro definitivamente sanato con effetto ex tunc a seguito della nomina del curatore;
che, peraltro, la Corte d'Appello non si era pronunciata sulla validità delle prove escusse ma esclusivamente sul conflitto di interessi, non avendo infatti disposto la rinnovazione degli atti); che l'intervento effettuato dal in proprio non poteva Pt_7
ritenersi tardivo in quanto effettuato entro i termini previsti dalla legge nel pieno rispetto del diritto di difesa delle controparti che nulla avevano eccepito in merito;
che tutte le prove orali assunte nel corso del giudizio si erano formate nel rispetto del contraddittorio delle parti di causa che hanno interloquito circa la loro ammissibilità e rilevanza in un arco temporale durato per oltre cinque anni;
che del tutto correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto di dovere tener conto delle prove assunte durante il primo grado di giudizio ed aveva ritenuto provata la pretesa monitoria proprio sulla base delle risultanze delle affermazioni rese dai testi in udienza, risultate coerenti ed omogenee nel senso di confermare lo svolgimento dell'attività di mediazione ad opera del;
che, infatti, era emerso come la Pt_7 [...]
il cui amministratore unico al tempo dei fatti era Controparte_2 Pt_7
, avesse messo in relazione i venditori ,
[...] Parte_4 Parte_5
e quali proprietari di diversi appezzamenti di
[...] CP_1 Persona_1
pagina 7 di 12 terreni siti sul territorio di Siracusa, con il promissario acquirente Persona_2
di Gresy, per la vendita di tali terreni, avendo il ha
[...] Persona_2 Pt_7
provveduto alla raccolta e predisposizione di tutta la documentazione necessaria che è stata poi trasmessa al notaio al quale il , in nome e per conto Persona_3 Pt_7
di entrambe le parti, aveva dato incarico di eseguire le visure ipotecarie e catastali propedeutiche alla stipulazione del contratto preliminare di compravendita, per come confermato dallo stesso notaio escusso a teste nel corso del giudizio;
che, grazie all'attività prestata dal e dalla società, le parti, in data 29/04/2008, avevano Pt_7
stipulato il contratto preliminare sì da far scattare il relativo diritto alla provvigione per la mediazione immobiliare espletata;
che, in definitiva, la sentenza impugnata andava confermata;
14) Radicatosi il contradittorio, la causa è giunta al naturale epilogo in data 20 gennaio
2025.
Questi i fatti di causa, la Corte da un lato reputa meritevole di accoglimento l'appello spiegato da e mentre dall'altro, con Parte_4 Parte_5 CP_1
riguardo alla posizione degli appellanti e , Parte_1 Parte_2
reputa di dovere dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere nei rapporti con gli appellati e Parte_7 Controparte_2
il tutto per i motivi di seguito evidenziati.
Come riportato nella parte in fatto, tra gli appellanti e Parte_1 Parte_2
e gli appellati e
[...] Parte_7 Controparte_2
è intervenuto nelle more del giudizio l'accordo transattivo datato 12 luglio 2024 con cui le parti hanno definito in via “tombale” ogni e qualsivoglia pretesa scaturente dai fatti che hanno dato la stura al presente contenzioso tra di loro insorto, con contestuale richiesta alla Corte
d'Appello di pronuncia di declaratoria di cessata materia del contendere unicamente tra le predette parti di lite a spese legali compensate: gli appellati infatti hanno rinunciato in parte qua al decreto ingiuntivo n. 329/09 emesso dal Tribunale di Siracusa ed alle statuizioni di pagina 8 di 12 condanna della sentenza n. 1758/2023, mentre gli appellanti e Parte_1
, in uno alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Parte_2
società sia pur senza riconoscimento delle altrui pretese, hanno rinunciato alla statuizione di condanna alla refusione delle spese legali in loro favore sancita dalla sentenza n. 805/2020 emessa dalla Corte di Appello di Catania a carico della Controparte_2
avendo in tal modo le suddette parti definitivamente regolato i rispettivi
[...]
rapporti in essere sulla base di modalità che hanno superato tutte le statuizioni giurisdizionali susseguitesi durante il lungo contenzioso per cui è lite.
Deve pertanto pronunciarsi tra le predette parti la cessata materia del contendere per intervenuta transazione della lite a spese legali compensate.
Quanto ai rapporti tra gli appellanti e Parte_4 Parte_5 CP_1
e gli appellati e
[...] Parte_7 Controparte_2
occorre prendere le mosse dalla sentenza n. 805/2020 emessa dalla Corte di Appello di
Catania la quale dopo avere rilevato, a seguito dell'inopinato intervento di terzo spiegato dal in proprio, una situazione di conflitto di interessi tra quest'ultimo quale Pt_7
rappresentante e la società rappresentata tale Controparte_2
da comportare la necessità della nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., ha dichiarato, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. la nullità della sentenza di primo grado per il difetto di regolarità del contraddittorio, con la conseguente rimessione della causa al primo giudice, affermando come “l'omessa nomina del curatore, in presenza dei presupposti di legge, integri un vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale, tale da comportare la nullità dell'intero procedimento, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio (Cass. n.
10936/2016)”: con tale ultima statuizione, definitivamente passata in giudicato, la Corte ha sancito la nullità dell'intero procedimento svoltosi a seguito dell'intervento del terzo, ivi compreso la fase di formazione in primo grado della prova costituenda, le cui risultanze pertanto non possono essere prese in considerazione ai fini dell'accertamento della pagina 9 di 12 fondatezza della pretesa monitoria azionata cumulativamente dal e dalla società di Pt_7
mediazione immobiliare da questi in origine rappresentata.
La Corte non trascura il condivisibile principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 19149 del giorno 11/09/2014, ha affermato che “L'esistenza d'un conflitto d'interessi fra rappresentante e rappresentato può legittimare la controparte che vi
abbia interesse a chiedere la nomina di un curatore speciale al rappresentato, ai sensi dell'art. 79 cod. proc. civ., mentre non abilita la stessa a sollevare questione di invalidità della costituzione in giudizio del rappresentante, in quanto l'interesse tutelato dall'art. 78,
secondo comma, cod. proc. civ., è esclusivamente quello della parte rappresentata e non delle altre parti. La nomina del curatore speciale previsto dall'art. 78 cod. proc. civ. ha efficacia "ex tunc", atteso che, diversamente, si produrrebbero in capo al rappresentato
conseguenze distorsive, quali decadenze e preclusioni processuali, antitetiche con la cura degli interessi di quest'ultimo, alla cui tutela la norma è preposta. Ne consegue che la nomina del curatore, ove intervenga in appello o dopo lo spirare del termine per appellare, lascia inalterati gli effetti del gravame tempestivamente proposto dal rappresentante dell'appellante in conflitto d'interessi”, precetto che, a detta di parte appellata, avrebbe dovuto inibire agli appellanti la possibilità di far valere il conflitto di interessi tra il e la Pt_7
società di mediazione immobiliare da questi in origine rappresentata quale grimaldello per inficiare le risultanze testimoniali escusse in primo grado e per privare la pretesa monitoria azionata della necessaria prova dei fatti costitutivi del diritto a conseguire la provvigione, ma rileva come tale principio non possa essere invocato nella presente sede stante il giudicato intercorso sul punto a seguito dell'adozione della sentenza n. 805/2020, emessa dalla Corte di Appello di Catania, la quale ha spazzato via tutto il procedimento di primo grado nel corso del quale si è formata la prova costituenda sancendo la nullità di tutti gli atti successivi all'inopinato intervento del . Pt_7
In mancanza di alcuna prova a riguardo che corrobori il diritto alla provvigione del mediatore ed in assenza di alcuna richiesta di rinnovazione istruttoria sollecitata nel corso del presente pagina 10 di 12 giudizio ad opera della parte appellata sulla quale, come è noto, incombe l'onere ex art. 2697
c.c. di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, la Corte non può fare altro che accogliere il presente appello spiegato da e Parte_4 Parte_5 CP_1
ed, in riforma della sentenza n. 1758/2023 emessa dal Tribunale di Siracusa, revocare il decreto ingiuntivo n. 329/09 emesso dal Tribunale di Siracusa per non avere gli appellati convenuti dato prova della sussistenza della pretesa monitoria azionata.
Le spese del giudizio di primo grado, limitatamente alla fase istruttoria e decisoria stante il fatto che per la liquidazione delle fasi di studio ed introduttiva si è già provveduto a seguito dell'adozione della precedente sentenza n. 805/2020 emessa dalla Corte di Appello di
Catania, da liquidare nei valori minimi dello scaglione di riferimento, e del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e, quanto ai rapporti con gli appellanti Parte_4
e vanno addossate agli appellati
[...] Parte_5 CP_1 Parte_7
e nella misura di cui al dispositivo.
[...] Controparte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nelle cause iscritte ai numeri 1467/2023 + 1511/2023
R.G., così provvede;
1. Dichiara la cessata materia del contendere per intervenuta transazione della lite nei rapporti tra gli appellanti e e gli Parte_1 Parte_2
appellati e a spese Parte_7 Controparte_2
legali compensate;
2. Accoglie l'appello proposto da e Parte_4 Parte_5 [...]
nei confronti degli appellati e CP_1 Parte_7 Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1758/2023 e, in
[...]
riforma della predetta sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 329/09 emesso dal
Tribunale di Siracusa;
3. Condanna e in solido Parte_7 Controparte_2
al pagamento in favore degli appellanti e Parte_4 Parte_5
pagina 11 di 12 delle spese processuali del primo grado e del presente grado di CP_1
giudizio che si liquidano: - quanto al primo grado in euro 8.288,00 per compensi (di cui euro 5.206,00 per la fase istruttoria ed euro 3.082,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi,
c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- quanto al presente grado, in euro 20.119,00 per compensi (di cui euro 4.389,00 per la fase di studio, euro 2.552,00 per la fase introduttiva, euro 5.880,00 per la fase di trattazione ed euro 7.298,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il
30 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili di appello iscritte al n. R.G. 1467/2023 + 1511/2023
PROMOSSE DA
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Vesuviano il 23.03.1943, residente in [...] e
(c.f. ), nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
2.08.1950 e residente in [...], in qualità di eredi di nata a [...] il [...] e deceduta in Roma il 15 marzo Persona_1
2021, entrambi rappresentati e difesi, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv.
pagina 1 di 12 Andrea Mannoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cagliari, viale
Armando Diaz n. 29
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_4 CodiceFiscale_3
residente in [...], C.so Giovanni Amendola n. 35, , nata Parte_5
a Palermo il 14.08.1923 (c.f. ) ed ivi residente in [...]
Giuseppe CI n. 93 e , nato a [...] il [...] (c.f. CP_1 [...]
) ed ivi residente in [...], rappresentati e C.F._5
difesi per procura in atti dall'avv. Francesco Menallo ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Versilia n. 1;
APPELLANTI
CONTRO
(p. iva. ), con sede Controparte_2 P.IVA_1
in Siracusa, viale Teracati n. 160/F, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , e (c.f. ), Parte_6 Parte_7 C.F._6
elettivamente domiciliati in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 163, scala P, presso lo studio dell'avv. Maurizio Papa che li rappresenta e difende, in forza di procura allegata al presente atto, unitamente e disgiuntamente all'avv. Mariolino Leonardi
APPELLATI
Oggetto: mediazione immobiliare
Conclusioni: come da atti di causa
pagina 2 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono così essere riassunti:
1) Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 329/09 il Tribunale di Siracusa ingiungeva a
[...]
, e in solido Parte_4 Parte_5 CP_1 Persona_1
tra loro, di pagare in favore della la Controparte_2
somma di € 388.800,00, i.v.a. inclusa, a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta dalla società per la vendita di diversi appezzamenti di terreno siti sul territorio di Siracusa da parte dei proprietari e ed in favore Pt_4 Parte_5
dell'acquirente di Gresy e Casasco;
Persona_2
2) , e Parte_4 Parte_5 CP_1 Persona_1
proponevano avanti al Tribunale di Siracusa opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 329/09 instaurando il procedimento iscritto al n. 2824/09 R.G.: all'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. con decorrenza dalla data della stessa udienza celebrata il 25/11/2009;
3) Con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. del 24/12/2009 si costituiva in giudizio in proprio chiedendo al Giudice di “dichiarare che il sig. Parte_7
, mediatore professionista, ha svolto l'attività di mediazione per la Parte_7
conclusione del preliminare di compravendita di cui infra in favore dei sigg.
, , , e che Parte_4 Parte_5 CP_1 Persona_1
pertanto ha diritto al compenso pari ad € 388.800,00”;
4) La causa veniva istruita attraverso la produzione documentale delle parti,
l'interrogatorio formale reso dal notaio e la prova per testi dedotta Parte_4
nella comparsa di costituzione della società opposta e nella seconda memoria istruttoria depositata dal terzo intervenuto , prova testimoniale che Parte_7
veniva raccolta alle udienze del 10/02/2016 e del 08/03/2017;
pagina 3 di 12 5) Con sentenza n. 1820/2018 del 23/10/2018 il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dagli attori , Parte_4 Parte_5
e rigettava le domande proposte dalla
[...] CP_1 Persona_1
revocando il decreto ingiuntivo opposto, ed accoglieva la Controparte_2
domanda del terzo intervenuto condannando gli opponenti Parte_7 Pt_4
e al pagamento a quest'ultimo sia della somma di € 388.800,00, oltre Parte_5
interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, che delle spese di lite, salvo compensare le spese tra gli opponenti e la Controparte_2
6) Avverso la suddetta sentenza proponevano appello innanzi alla Corte di Appello di
Catania e , e Persona_1 Parte_4 CP_1 Parte_5
con due procedimenti distinti, successivamente riuniti ex art 335 c.p.c.: gli appellanti contestavano sia la sussistenza di un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 78, comma secondo, c.p.c. tra la posizione processuale del terzo intervenuto , in Parte_7
qualità di persona fisica, e quella della società posto che il Controparte_2 [...]
ne era allora l'amministratore unico, sia la tardività dell'atto di intervento del Pt_7 [...]
, sia il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. della sentenza appellata per il fatto Pt_7
che il Giudice aveva condannato gli opponenti e nonostante il Pt_4 Parte_5 [...]
avesse avanzato una domanda meramente dichiarativa;
Pt_7
7) Con sentenza n. 805/2020, pubblicata il 06/05/2020, la Corte di Appello di Catania dichiarava la nullità dell'impugnata sentenza n. 1820/2018 e rimetteva la causa in primo grado al Tribunale di Siracusa sottolineando la necessità di nominare “un curatore speciale ex art.78 cod. proc. civ. ogni volta che sia dedotta in giudizio una
situazione giuridica idonea a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in contrasto con l'interesse del rappresentato”;
8) A seguito della nomina, quale amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della di e della Controparte_2 CP_3
nomina, quale curatore speciale della medesima società al fine di rappresentarla in tutti pagina 4 di 12 i gradi del giudizio riassunto a seguito dell'adozione della sentenza n. 805/2020 della
Corte d'Appello di Catania, dell'avv. Gabriele Galota, con atto di riassunzione ritualmente notificato il giudizio è stato riassunto dal dinanzi al Giudice Pt_7
competente ex art. 354 c.p.c. nei confronti degli opponenti e i Pt_4 Parte_5
quali, a loro volta, hanno depositato comparsa di riassunzione al fine di sentir revocare,
annullare o con qualsiasi statuizione porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 329/09 che aveva dato la stura al presente contenzioso;
9) Anche presentava istanza di riassunzione operando una nuova Persona_1
iscrizione della causa a ruolo (n. 3788/2020 R.G.): disposta la riunione del procedimento n. 3788/2020 R.G., per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, al procedimento n. 2824/2009 R.G., nelle more del giudizio, stante il decesso di a seguito della riassunzione del procedimento, si Persona_1
costituivano in giudizio in qualità di eredi e Parte_1 Parte_2
[...]
10) Con sentenza n. 1758/2023, pubblicata il 07/10/2023, il Tribunale di Siracusa, sulla premessa che “deve ritenersi il presente giudizio prosecuzione logica del precedente
e ritenuto che la nomina del curatore speciale possa sanare, come in effetti sana, il conflitto di interessi con efficacia ex tunc (Cass. Civ. Sez. III 11 Settembre 2014 n.
19149), tutti gli atti processuali debbono considerarsi sanati e quindi riferibili alle parti..”, dopo avere valorizzato il corredo probatorio formatosi durante la precedente fase di prime cure, ha rigettato l'opposizione degli ingiunti e Pt_4 Parte_5
confermando il decreto ingiuntivo n. 329/2009 emesso dal Tribunale di Siracusa e condannando gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 15.160,00, in favore della società opposta, compensando le spese di lite tra gli opponenti ed il terzo intervenuto;
Parte_7
11) Avverso la sentenza n. 1758/2023 hanno proposto gravame innanzi alla Corte di
Appello di Catania sia e – subentrati Parte_1 Parte_2
pagina 5 di 12 nel processo a seguito del decesso della loro dante causa - che Persona_1
e con due distinti Parte_4 Parte_5 CP_1
procedimenti che sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c. e che costituiscono l'oggetto del presente gravame: giova subito premettere come tra gli appellanti Parte_1
e da un lato e gli appellati e
[...] Parte_2 Parte_7 [...]
sia intervenuto nelle more del giudizio Controparte_2
l'accordo transattivo datato 12 luglio 2024 con cui le parti hanno definito in via
“tombale” ogni e qualsivoglia pretesa scaturente dai fatti che hanno dato la stura al presente contenzioso tra di loro insorto e dai provvedimenti giurisdizionali che ne sono scaturiti, con contestuale richiesta alla Corte d'Appello di pronuncia di declaratoria di cessata materia del contendere unicamente tra le predette parti di lite a spese legali compensate;
12) Gli altri appellanti e Parte_4 Parte_5 CP_1
hanno del pari censurato la sentenza n. 1758/2023 nella misura in cui il decidente in prime cure aveva ritenuto, tra l'altro, valide le prove assunte in seno al primo giudizio contravvenendo al giudicato che si era formato sul punto con la sentenza n. 805/2020, pubblicata il 06/05/2020, emessa dalla Corte di Appello di Catania, secondo il quale tutti gli atti successivi all'intervento spiegato dal in proprio, ivi compreso le Pt_7
prove espletate, dovevano essere considerati radicalmente nulli sì da non potere essere valorizzati ai fini della decisione della lite nel senso poi inopinatamente valutato dal
Tribunale con la sentenza n. 1758/2023 impugnata nella presente sede, e nella misura in cui il decidente aveva riconosciuto come fondata la pretesa monitoria azionata dalla società ad onta della mancanza di alcun elemento probatorio utilizzabile a tal fine e della iscrizione della società all'albo dei mediatori immobiliari a ridosso della stipula del preliminare di vendita dei terreni per cui è lite, iscrizione avvenuta in data 8
febbraio 2008; gli appellanti hanno censurato il ragionamento secondo cui la nomina del curatore alla società immobiliare abbia sanato il conflitto di interesse intercorso tra pagina 6 di 12 la società immobiliare ed il in proprio ex tunc sì da rendere salve le prove Pt_7
escusse in udienza, sia infine il fatto che, all'esito della lite, il in proprio era Pt_7
rimasto soccombente e, in quanto tale, sarebbe stato meritevole della condanna in proprio favore alla refusione delle spese di lite;
Part 13) Si sono costituiti nel giudizio di appello la Pt_7 Controparte_2
e personalmente instando per il rigetto dell'appello e per la
[...] Parte_7
conferma della sentenza gravata evidenziando che le prove escusse nel primo giudizio culminato con l'adozione della sentenza n. 1820/2018 non erano state svolte in conflitto di interessi con la parte appellante, sussistendo il conflitto di interessi esclusivamente tra la ed il in Controparte_2 Pt_7
proprio, peraltro definitivamente sanato con effetto ex tunc a seguito della nomina del curatore;
che, peraltro, la Corte d'Appello non si era pronunciata sulla validità delle prove escusse ma esclusivamente sul conflitto di interessi, non avendo infatti disposto la rinnovazione degli atti); che l'intervento effettuato dal in proprio non poteva Pt_7
ritenersi tardivo in quanto effettuato entro i termini previsti dalla legge nel pieno rispetto del diritto di difesa delle controparti che nulla avevano eccepito in merito;
che tutte le prove orali assunte nel corso del giudizio si erano formate nel rispetto del contraddittorio delle parti di causa che hanno interloquito circa la loro ammissibilità e rilevanza in un arco temporale durato per oltre cinque anni;
che del tutto correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto di dovere tener conto delle prove assunte durante il primo grado di giudizio ed aveva ritenuto provata la pretesa monitoria proprio sulla base delle risultanze delle affermazioni rese dai testi in udienza, risultate coerenti ed omogenee nel senso di confermare lo svolgimento dell'attività di mediazione ad opera del;
che, infatti, era emerso come la Pt_7 [...]
il cui amministratore unico al tempo dei fatti era Controparte_2 Pt_7
, avesse messo in relazione i venditori ,
[...] Parte_4 Parte_5
e quali proprietari di diversi appezzamenti di
[...] CP_1 Persona_1
pagina 7 di 12 terreni siti sul territorio di Siracusa, con il promissario acquirente Persona_2
di Gresy, per la vendita di tali terreni, avendo il ha
[...] Persona_2 Pt_7
provveduto alla raccolta e predisposizione di tutta la documentazione necessaria che è stata poi trasmessa al notaio al quale il , in nome e per conto Persona_3 Pt_7
di entrambe le parti, aveva dato incarico di eseguire le visure ipotecarie e catastali propedeutiche alla stipulazione del contratto preliminare di compravendita, per come confermato dallo stesso notaio escusso a teste nel corso del giudizio;
che, grazie all'attività prestata dal e dalla società, le parti, in data 29/04/2008, avevano Pt_7
stipulato il contratto preliminare sì da far scattare il relativo diritto alla provvigione per la mediazione immobiliare espletata;
che, in definitiva, la sentenza impugnata andava confermata;
14) Radicatosi il contradittorio, la causa è giunta al naturale epilogo in data 20 gennaio
2025.
Questi i fatti di causa, la Corte da un lato reputa meritevole di accoglimento l'appello spiegato da e mentre dall'altro, con Parte_4 Parte_5 CP_1
riguardo alla posizione degli appellanti e , Parte_1 Parte_2
reputa di dovere dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere nei rapporti con gli appellati e Parte_7 Controparte_2
il tutto per i motivi di seguito evidenziati.
Come riportato nella parte in fatto, tra gli appellanti e Parte_1 Parte_2
e gli appellati e
[...] Parte_7 Controparte_2
è intervenuto nelle more del giudizio l'accordo transattivo datato 12 luglio 2024 con cui le parti hanno definito in via “tombale” ogni e qualsivoglia pretesa scaturente dai fatti che hanno dato la stura al presente contenzioso tra di loro insorto, con contestuale richiesta alla Corte
d'Appello di pronuncia di declaratoria di cessata materia del contendere unicamente tra le predette parti di lite a spese legali compensate: gli appellati infatti hanno rinunciato in parte qua al decreto ingiuntivo n. 329/09 emesso dal Tribunale di Siracusa ed alle statuizioni di pagina 8 di 12 condanna della sentenza n. 1758/2023, mentre gli appellanti e Parte_1
, in uno alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Parte_2
società sia pur senza riconoscimento delle altrui pretese, hanno rinunciato alla statuizione di condanna alla refusione delle spese legali in loro favore sancita dalla sentenza n. 805/2020 emessa dalla Corte di Appello di Catania a carico della Controparte_2
avendo in tal modo le suddette parti definitivamente regolato i rispettivi
[...]
rapporti in essere sulla base di modalità che hanno superato tutte le statuizioni giurisdizionali susseguitesi durante il lungo contenzioso per cui è lite.
Deve pertanto pronunciarsi tra le predette parti la cessata materia del contendere per intervenuta transazione della lite a spese legali compensate.
Quanto ai rapporti tra gli appellanti e Parte_4 Parte_5 CP_1
e gli appellati e
[...] Parte_7 Controparte_2
occorre prendere le mosse dalla sentenza n. 805/2020 emessa dalla Corte di Appello di
Catania la quale dopo avere rilevato, a seguito dell'inopinato intervento di terzo spiegato dal in proprio, una situazione di conflitto di interessi tra quest'ultimo quale Pt_7
rappresentante e la società rappresentata tale Controparte_2
da comportare la necessità della nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., ha dichiarato, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. la nullità della sentenza di primo grado per il difetto di regolarità del contraddittorio, con la conseguente rimessione della causa al primo giudice, affermando come “l'omessa nomina del curatore, in presenza dei presupposti di legge, integri un vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale, tale da comportare la nullità dell'intero procedimento, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio (Cass. n.
10936/2016)”: con tale ultima statuizione, definitivamente passata in giudicato, la Corte ha sancito la nullità dell'intero procedimento svoltosi a seguito dell'intervento del terzo, ivi compreso la fase di formazione in primo grado della prova costituenda, le cui risultanze pertanto non possono essere prese in considerazione ai fini dell'accertamento della pagina 9 di 12 fondatezza della pretesa monitoria azionata cumulativamente dal e dalla società di Pt_7
mediazione immobiliare da questi in origine rappresentata.
La Corte non trascura il condivisibile principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 19149 del giorno 11/09/2014, ha affermato che “L'esistenza d'un conflitto d'interessi fra rappresentante e rappresentato può legittimare la controparte che vi
abbia interesse a chiedere la nomina di un curatore speciale al rappresentato, ai sensi dell'art. 79 cod. proc. civ., mentre non abilita la stessa a sollevare questione di invalidità della costituzione in giudizio del rappresentante, in quanto l'interesse tutelato dall'art. 78,
secondo comma, cod. proc. civ., è esclusivamente quello della parte rappresentata e non delle altre parti. La nomina del curatore speciale previsto dall'art. 78 cod. proc. civ. ha efficacia "ex tunc", atteso che, diversamente, si produrrebbero in capo al rappresentato
conseguenze distorsive, quali decadenze e preclusioni processuali, antitetiche con la cura degli interessi di quest'ultimo, alla cui tutela la norma è preposta. Ne consegue che la nomina del curatore, ove intervenga in appello o dopo lo spirare del termine per appellare, lascia inalterati gli effetti del gravame tempestivamente proposto dal rappresentante dell'appellante in conflitto d'interessi”, precetto che, a detta di parte appellata, avrebbe dovuto inibire agli appellanti la possibilità di far valere il conflitto di interessi tra il e la Pt_7
società di mediazione immobiliare da questi in origine rappresentata quale grimaldello per inficiare le risultanze testimoniali escusse in primo grado e per privare la pretesa monitoria azionata della necessaria prova dei fatti costitutivi del diritto a conseguire la provvigione, ma rileva come tale principio non possa essere invocato nella presente sede stante il giudicato intercorso sul punto a seguito dell'adozione della sentenza n. 805/2020, emessa dalla Corte di Appello di Catania, la quale ha spazzato via tutto il procedimento di primo grado nel corso del quale si è formata la prova costituenda sancendo la nullità di tutti gli atti successivi all'inopinato intervento del . Pt_7
In mancanza di alcuna prova a riguardo che corrobori il diritto alla provvigione del mediatore ed in assenza di alcuna richiesta di rinnovazione istruttoria sollecitata nel corso del presente pagina 10 di 12 giudizio ad opera della parte appellata sulla quale, come è noto, incombe l'onere ex art. 2697
c.c. di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, la Corte non può fare altro che accogliere il presente appello spiegato da e Parte_4 Parte_5 CP_1
ed, in riforma della sentenza n. 1758/2023 emessa dal Tribunale di Siracusa, revocare il decreto ingiuntivo n. 329/09 emesso dal Tribunale di Siracusa per non avere gli appellati convenuti dato prova della sussistenza della pretesa monitoria azionata.
Le spese del giudizio di primo grado, limitatamente alla fase istruttoria e decisoria stante il fatto che per la liquidazione delle fasi di studio ed introduttiva si è già provveduto a seguito dell'adozione della precedente sentenza n. 805/2020 emessa dalla Corte di Appello di
Catania, da liquidare nei valori minimi dello scaglione di riferimento, e del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e, quanto ai rapporti con gli appellanti Parte_4
e vanno addossate agli appellati
[...] Parte_5 CP_1 Parte_7
e nella misura di cui al dispositivo.
[...] Controparte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nelle cause iscritte ai numeri 1467/2023 + 1511/2023
R.G., così provvede;
1. Dichiara la cessata materia del contendere per intervenuta transazione della lite nei rapporti tra gli appellanti e e gli Parte_1 Parte_2
appellati e a spese Parte_7 Controparte_2
legali compensate;
2. Accoglie l'appello proposto da e Parte_4 Parte_5 [...]
nei confronti degli appellati e CP_1 Parte_7 Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1758/2023 e, in
[...]
riforma della predetta sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 329/09 emesso dal
Tribunale di Siracusa;
3. Condanna e in solido Parte_7 Controparte_2
al pagamento in favore degli appellanti e Parte_4 Parte_5
pagina 11 di 12 delle spese processuali del primo grado e del presente grado di CP_1
giudizio che si liquidano: - quanto al primo grado in euro 8.288,00 per compensi (di cui euro 5.206,00 per la fase istruttoria ed euro 3.082,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi,
c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- quanto al presente grado, in euro 20.119,00 per compensi (di cui euro 4.389,00 per la fase di studio, euro 2.552,00 per la fase introduttiva, euro 5.880,00 per la fase di trattazione ed euro 7.298,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il
30 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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