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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/07/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 12548/2024
Il Giudice NC AP,
nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
AM CO
ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to FINI Controparte_1 P.IVA_1
WALTER
resistente
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro ex art. 414 c.p.c.,
, assunta alle dipendenze della società con contratto a Parte_1 Controparte_1 tempo indeterminato in data 30 maggio 2022, con mansioni di addetta al front office e inquadramento C2 del CCNL Turismo, ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatole in data 16 maggio 2024.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del recesso datoriale per insussistenza dei fatti contestati, nonché per violazione del principio di proporzionalità. In particolare, ha sostenuto che le condotte addebitatele – consistenti in presunti comportamenti ingiuriosi, aggressivi e insubordinati nei confronti di colleghi e superiori – non si sono mai verificate nei termini descritti dalla società, e che le stesse rappresentano una ricostruzione strumentale e pretestuosa, finalizzata all'allontanamento di personale non gradito.
La lavoratrice ha inoltre allegato che, in più occasioni, era stata vittima di atteggiamenti vessatori e discriminatori da parte del datore di lavoro e di alcuni colleghi, e che aveva adottato misure di autotutela (registrazioni, testimoni, documentazione) per contrastare eventuali addebiti infondati. Ha prodotto a tal fine prove documentali, file video e dichiarazioni testimoniali.
In diritto, la ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n.
23/2015, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, ovvero, in via subordinata, l'indennità prevista dal comma 1 del medesimo articolo.
Ha inoltre richiamato l'art. 5 della legge n. 604/1966, secondo cui l'onere della prova della giusta causa grava sul datore di lavoro.
La società resistente si è costituita in giudizio, contestando integralmente le deduzioni avversarie e sostenendo la legittimità del licenziamento per giusta causa, fondato su reiterate violazioni disciplinari idonee a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il giudice ha dato ingresso all'istruttoria in relazione ai fatti contestati, all'esito della quale ha invitato le parti alla discussione, decidendo come da dispositivo che ha depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto occorre ripercorrere i fatti che hanno dato origine alla presente vertenza.
Con lettera di contestazione disciplinare del 3 maggio 2024, la società datrice di lavoro ha addebitato alla sig.ra i seguenti comportamenti, così come testualmente Pt_1 riportati:
“In data 01.05.2024 alle ore 11:30 circa, presso la sala ristorante dell
[...]
di Peschiera Borromeo, Ella: Pt_2
• prelevava una bottiglia d'acqua con il logo “seguimi” destinata agli ospiti, anziché una bottiglia priva di logo riservata ai dipendenti;
2 • a seguito del cortese invito del Sig. – supervisore di sala – che Le Parte_3 faceva notare l'errore, Ella ribatteva con turpiloquio, ritirandosi poi nel back office;
• successivamente, alle ore 14:00, ritornava nella sala ristorante, avvicinava nuovamente il collega , rivolgendosi a lui con frasi dispregiative e Parte_3 colpiva i beni aziendali che questi teneva tra le mani (uno shaker ed un bicchiere), causandone la rottura, per poi allontanarsi;
• alle ore 15:00 si recava dietro al bancone per prepararsi un caffè e, sempre dietro cortese invito del Sig. di attendere, ribatteva con ulteriore turpiloquio, per Pt_3 poi allontanarsi.”
Con successiva lettera del 10 maggio 2024, la società contestava inoltre:
“In data 03.05.2024 alle ore 12:30 circa, presso l' di Peschiera Parte_2
Borromeo, Ella rifiutava di sottoscrivere per ricevuta la lettera di contestazione disciplinare del 03.05.2024, esibita dalle Sue superiori gerarchiche, proferendo frasi ingiuriose nei confronti delle stesse, per poi allontanarsi.”
A seguito di tali addebiti, la società irrogava il licenziamento per giusta causa con lettera del 16 maggio 2024.
La sig.ra , con comunicazione del 20 maggio 2024, ha impugnato Pt_1 stragiudizialmente il licenziamento, contestando l'insussistenza dei fatti e dichiarandosi disponibile alla ripresa dell'attività lavorativa.
La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti contestati, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno, ovvero, in subordine, la condanna della società al pagamento dell'indennità prevista dalla legge.
Sulle circostanze oggetto delle contestazioni è stata svolta l'istruttoria i testi hanno riferito quanto segue.
nato a [...] il [...] Parte_3
Sono dipendente dell a agosto 2023 in qualità di restaurant supervisor Pt_2
Ricordo i fatti contestati del 1 maggio 2024 alle ore 11,30
3 Noi eravamo in sala ristorante e ho visto la signorina prendere una Pt_1 bottiglia d'acqua loggata seguimi per l'uso personale e ho chiesto gentilmente di cambiarla con una senza logo destinata allo staff e mi è stato detto che non sarebbe stato un problema e che non gliene fregava assolutamente niente, mi sono state dette anche davanti a delle persone ed a un collaboratore determinate parolacce che Parte_4
a lei non gliene sarebbe fregato un ***** e che e che poteva andare a ****** o potevo andare a fare in **** al che se andata se n'è andata e senza fare il cambio del della bottiglia
i fatti delle 14,00: la signorina alle 14:00 è tornata al ristorante e ha Per_1 iniziato ad insultarmi dicendomi che io avevo un contratto a tempo determinato e che a breve sarei stato licenziato e che lei avrebbe goduto di tale fatto ed è stata utilizzata questa espressione che è molto poco raffinata che diceva le avrei dovuto leccare la **** molto lentamente a quel punto è stata scaraventata dalla ricorrente una manata sul sulla mia attrezzatura del bar rompendola si è rotto lo shaker e un paio di bicchieri.
I fatti delle ore 15:00 in questo momento la ricorrente voleva le facessi un caffè però in quel momento ero occupato con dei clienti e gentilmente le ho detto di aspettare un attimo, perché avrei dovuto finire il servire i clienti e poi gliel'avrei fatto. Invece lei è voluta salire sulla pedana facendosi il caffè contro le mie indicazioni dopo avendo fatto notare che ilsuo comportamento era contro le regole ha ribadito del del mio licenziamento e che ero un coglione e si è fatta il caffè e se n'è andata.
Adr. Alle ore 11,30 la non ha ricevuto telefonate. Pt_1
ADR: Non c'è stato un fatto scatenante per questi episodi.
Nella sala dell'albergo non ci sono telecamere.
nata a [...] il [...] Parte_5
Sono responsabile risorse umane della convenuta dal 4 settembre 2023
Cap.5 confermo la circostanza di cui al capitolo della memoria in quanto presente personalmente
4 ADR: vero che le ha fatto una segnalazione riguardo a disparità di Tes_1 trattamento di nei confronti della ricorrente . La testimone risponde a me non è Pt_3 stato segnalato nulla.
ADR: non ci sono mai stati problemi con ma ci sono stati alcuni episodi Pt_3 precedenti ai fatti di causa che riguardavano la ricorrente che ha avuto problemi nei confronti altri colleghi per quali abbiamo sollevato altre contestazioni disciplinari cui sono seguite sanzioni conservative.
La stessa sindacalista davanti a me sindacalista aveva invitato la ricorrente ad essere più tranquilla.
Viene introdotto il secondo il primo teste di parte ricorrente il quale presta giuramento con la formula di rito e sulle generalità risponde
nato a [...] il [...] sono l'ex fidanzato della Controparte_2 ricorrente ed ero in contatto telefonico con lei il primo maggio 2024.
La signora mi chiama alle 11:27 incredula che il signor è andato Pt_1 Pt_3 nel suo ricevimento gli ha portato via l'acqua.
Durante la chiamata sento il signor bionda che arriva da dietro e le dice dammi
l'acqua una roba del genere, ti ho detto che non è questo che devi prendere e sento come una colluttazione tra di loro via telefonica e lei fa lasciami cosa stai facendo lasciami e le ruba l'acqua dalle mani strattonandola dal braccio, queste cose e le ha riferite si Pt_1 trattava di una chiamata audio, io ho sentito che c'era dell'agitazione mi ha detto che aveva portato via la bottiglia.
Poi ha messo giu.
Dopo di che è uscita a fumare una sigaretta mi ha richiamato in videochiamata e lo vista sconvolta a un certo punto è arrivato il sig. con il telefono in mano per Pt_3 cercare di registrare la per fare in modo che la colpa ricadesse su ha Pt_1 Pt_1 detto abbiamo sbagliato entrambi erano le 11,34. Era fuori a fumare la sigaretta.
Poi ho terminato la chiamata e lei l'ho vista al pomeriggio.
5 Secondo me erano arrabbiati con per il fatto che tempo prima era Pt_1 svenuta, l'hanno trovata per terra l'hanno messa sul divano hanno chiamato l'ambulanza
e il signor di tùllio è arrivato al lavoro e al posto di essere gentile ha detto addirittura portarsi a mangiare al lavoro la chiaramente era rimasta scioccata da una roba Pt_1 del genere perché dice cavolo sono qua che sto lavorando e tutto e lui viene qua mi dice sta roba qua addirittura non portarsi a nulla …Tutte queste cose me le ha riferite la ricorrente e risalgono a qualche mese prima.
Adr. Durante la prima telefonata stava tornando verso la reception Pt_1 perchè era andata a prendere la bottiglia
Sapevo che durante la telefonata c'era il sig. in quanto me lo ha detto Pt_3
. Pt_1
Viene introdotto il secondo teste di parte ricorrente la quale presta giuramento con la formula di rito e sulle generalità risponde sono mi chiamo
nata a [...] [...] ho lavorato per l'hotel Tes_2 convenuto da maggio 2023 a maggio 24 e facevo la receptionist ero collega della ricorrente. Non sono più dipendente della convenuta da giugno 2024 non ho cause pendenti.
Il primo maggio io non ero presente in struttura, poi dopo, in seguito alla lite tra di loro due, sono stata chiamata dalla mia responsabile per venire un'ora prima quindi praticamente sono entrati in turno al posto delle tre alle due, per venire a sostituire la collega che era abbastanza turbata con quello che era successo precedentemente .
Sono arrivata alle 14 ero presente al problema del caffe .
La ricorrente è andata di là al ristorante per prendere un caffe e poi è tornato a raccontandomi che non gli hanno fatto un caffè si sono rifiutati di farlo questo me lo ha riferito la . Pt_1
ADR. Io non so se in precedenza aveva avuto problemi con Pt_1 Pt_3
Non ho mai sentito urlare. Pt_1
ADR: non c'erano bottiglie diverse per noi dipendenti.
6 Non esisteva una bottiglia con il logo seguimi erano tutte uguali.
Dalla reception non si vede il bar. Si possono sentire le voci.
Ebbene alla luce delle testimonianze sopra integralmente riportate si possono trarre le seguenti conclusioni.
I fatti contestati sono sostanzialmente confermati dai testi di parte convenuta che hanno riferito come la ricorrente abbia usato un tono offensivo e provocatorio nei confronti del proprio superiore signor in più di un'occasione. Pt_3
Emerge che la condotta tenuta dalla ricorrente nei giorni 1° e 3 maggio 2024, così come contestata dalla società resistente, integra una violazione grave e reiterata degli obblighi di correttezza, rispetto e subordinazione che regolano il rapporto di lavoro.
Come noto la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e in particolare dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta e stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia tale, in concreto da giustificare la massima sanzione disciplinare (cassazione 28 aprile 2017 numero 10568).
Ebbene nel caso di specie si ritiene che i fatti contestati siano di tale gravità da pregiudicare irrimediabilmente il vincolo fiduciario in modo da non consentire la prosecuzione, neppure in via provvisoria, del rapporto di lavoro.
Va in proposito ricordato che secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Nel caso di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, ed in particolare dell'elemento della fiducia, che deve continuamente sussistere tra le parti;
la valutazione relativa alla sussistenza del conseguente impedimento della prosecuzione del rapporto deve essere operata con riferimento non già ai fatti astrattamente considerati, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed alla intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo e ad ogni altro aspetto correlato alla specifica
7 connotazione del rapporto che su di esso possa incidere negativamente
(cass.3270/1998)
Il giudizio di proporzionalità, come sopra ricordato, quindi, deve essere effettuato non in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto all'entità della mancanza, considerata dal punto di vista oggettivo, ma anche nella sua portata soggettiva ed è in relazione al contesto in cui stata posta in essere, ai moventi e all'intensità dell'elemento intenzionale.
Quanto all'elemento soggettivo deve essere sottolineato che la ricorrente ha violato i più elementari obblighi di attenzione e diligenza nel conformarsi alle direttive aziendali, arrivando ad utilizzare frasi ingiuriose e volgari verso i propri colleghi.
La ricorrente, infatti, non solo una volta, ma in più circostanze, tutte espressamente elencate nella lettera di contestazione, ha disatteso le direttive aziendali.
Anche dal punto di vista oggettivo la condotta del ricorrente appare particolarmente grave, proprio per il “disvalore ambientale” che la stessa ha provocato, proponendo ai colleghi, un modello disincentivante dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede.
A tal proposito la suprema corte ha chiarito che “ai fini della sussistenza della giusta causa la condotta del lavoratore, consistita nella violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà, deve essere valutata anche alla luce del disvalore ambientale che la stessa assume, ossia alla sua capacità di assurgere a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti obblighi per gli altri dipendenti dell'impresa
(Cassazione 12806 /2014).
Nel caso di specie, la reazione della lavoratrice alle osservazioni del superiore,
l'uso di espressioni volgari e l'atteggiamento ostile verso le figure gerarchiche, integrano una condotta che, per la sua gravità, giustifica il recesso per giusta causa.
La condotta della lavoratrice, per modalità, reiterazione e contenuto, si configura come insubordinazione e violazione del vincolo fiduciario, giustificando l'irrogazione della massima sanzione disciplinare.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la condotta del ricorrente
è stata tale da minare irrevocabilmente il vincolo fiduciario e rendere impossibile, anche solo in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto, rendendo manifesta la mancanza di affidabilità del ricorrente circa lo scrupoloso perseguimento degli interessi della società.
8 Appare proporzionata la massima sanzione espulsiva pertanto è legittimo il licenziamento intimato.
Il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso condanna la parte ricorrente al pagamento in favore di elle Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 2.500, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge
Fissa il termine di 60giorni per il deposito della sentenza.
04/06/2025
Il Giudice
NC AP
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