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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 120/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ROSA Parte_1
LOMBARDO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MARIA Controparte_1
EMANUELA DE VITO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, Mediati - dipendente dell' CP_1 Parte_1
con mansioni di tecnico di laboratorio categoria D, in servizio presso il Laboratorio di
[...]
Part Analisi e Microbiologia dell'Ospedale – convenendo in giudizio l' rassegnava le Pt_2 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il tempo impiegato dal ricorrente per recarsi presso gli spogliatoi, indossare e dismettere la divisa di lavoro e recarsi al reparto, nonché scambiare le consegne, che si quantifica in 20 minuti per ciascun turno o altra misura ritenuta di giustizia, deve rientrare nell'orario di lavoro ed essere retribuito e per l'effetto condannare l'
[...] in persona del rappresentante legale pro tempore a corrispondere al ricorrente Parte_1
per le causali di cui sopra (art. 34 CCNL 98-01, art. 36 Cost., art. 2126 c.c., e subordinatamente art. 2041 c.c.), e per il periodo sino al 30 settembre 2016, la somma di € 4.234,40 o altra ritenuta di giustizia, oltre interessi legali con decorrenza da ogni scadenza retributiva, e cioè dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto corrispondersi la singola retribuzione, alla data di deposito del presente, ed oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma
4° c.p.c. (ovverosia ai sensi del D.Lgs. 231/02) sulla somma di € 4.234,40 dalla data del deposito del presente e sino al soddisfo”
A sostegno della domanda deduceva in punto di fatto: di dovere obbligatoriamente indossare, durante l'orario di lavoro, la divisa (casacca e pantaloni o camice e zoccoli o scarpe) fornita, lavata e stirata dall'ASP; di giungere in azienda indossando i propri indumenti;
di doversi recare, prima di prendere servizio, presso l'apposito locale aziendale, spogliarsi e indossare la divisa che custodisce nell'armadietto personale, infine di recarsi in reparto, dove, dopo avere scambiato le consegne con il collega smontante, iniziava il proprio turno lavorativo;
di dover compiere, alla fine del turno, le operazioni inverse, ovvero attendere il cambio, scambiare le consegne, recarsi nell'apposito locale per dismetterla divisa, consegnandola per il lavaggio in caso di necessità o altrimenti riponendola nell'armadietto fino al turno successivo, e rivestirsi;
di doversi presentare in reparto all'inizio del turno indossando la divisa, per cui la vestizione e lo scambio delle consegne dovevano avvenire in tempo precedente all'inizio vero e proprio del turno, anche se presso l'unità operativa ove prestava servizio non vi era, nel periodo oggetto di causa, un sistema automatico di rilevamento delle presenze;
parimenti di non poter abbandonare il reparto prima del termine del turno vero e proprio, sicché le operazioni di scambio consegne, svestizione della divisa e vestizione degli indumenti privati poteva avvenire solo dopo il termine del turno.
Richiamando l'art. 26 del CCNL 98-00, che indica in 36 ore settimanali l'orario lavorativo, rappresentava che il tempo necessario per la vestizione / svestizione, sia all'inizio che al termine Parte della giornata lavorativa, non era mai stato conteggiato dall' nell'orario di lavoro, nel periodo oggetto di causa, né era stato retribuito dall'Azienda convenuta, che commisurava la retribuzione solamente alla durata del turno vero e proprio.
Rilevava che l'obbligo di retribuire il tempo necessario alla vestizione/svestizione, oltre che essere unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, era stato altresì riconosciuto dall'Asp che, con regolamento entrato in vigore nell'ottobre 2016, consentiva al personale che era obbligato a indossare la divisa di beneficiare di mezz'ora da dedicare alle suddette operazioni, sottolineando che posto che “il personale cui si rivolge la disciplina anzidetta è il personale obbligato ad indossare la divisa per disposizioni datoriali (…)” deve concludersi “che tale personale abbia sempre avuto l'obbligo di indossare la divisa per disposizione datoriale, quantomeno implicita: in buona sostanza il personale che ne gode oggi è lo stesso di quello che già prima era “obbligato ad indossare la divisa per disposizioni datoriali” deve concludersi che tale personale abbia sempre avuto l'obbligo di indossare la divisa per disposizione datoriale, quantomeno implicita: in buona sostanza il personale che ne gode oggi è lo stesso di quello che già prima era “obbligato ad indossare la divisa per disposizioni datoriali”. Part Si costituiva l' che eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto alle differenze retributive nonché l'inefficacia del regolamento citato dalla resistente, in quanto mai formalmente deliberato.
Nel merito eccepiva la mancanza di prova sia che l'attività di vestizione e svestizione fosse esuberante rispetto all'orario di lavoro sia che l'azienda avesse imposto di anticipare l'orario di entrata e posticipare l'orario di uscita al fine di consentire le suddette operazioni.
Il Giudice di prime cure, dopo esaminato il quadro normativo e ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale in materia, ha accolto il ricorso ritenendo che, integrando “una forma di eterodirezione la circostanza che gli indumenti di lavoro debbano essere necessariamente indossati all'interno dell'ospedale,” erano stati dimostrati i presupposti per la remunerabilità del tempo dedicato a tali prestazioni.
Part Ha proposto appello per i motivi di seguito esplicitati.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 29 aprile 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part Con il primo motivo di appello l' eccepisce “ l'erronea interpretazione dei dati fattuali e documentali /Mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la domanda di indennità di divisa.”
In particolare l'Asp, rilevando che non vi è dubbio che sussista in capo al ricorrente l'obbligo di indossare l'abbigliamento di servizio per ragioni di igiene e di sicurezza, eccepisce che non è stato provato se il tempo dedicato ad indossare e a dismettere la divisa si fosse svolto al di fuori del tempo di lavoro retribuito dal datore di lavoro. Non soltanto: non è stato dimostrato che i dipendenti fossero obbligati ad indossare gli indumenti di lavoro prima della timbratura o della firma in entrata e di dismettere gli indumenti dopo la timbratura o firma in uscita.
Con il secondo motivo viene dedotta “Erronea valutazione dell'an e del quantum debeatur
Insussistenza dei presupposti per la disposizione della consulenza / nullità della consulenza tecnica di ufficio/ carenza dei presupposti per la condanna alle spese di CTU e giudiziali .” Il primo di appello è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
La tesi del ricorrente appare permeate da alcuni equivoci di fondo: fermo e incontestato che il tempo dedicato alla vestizione svestizione della divisa debba essere retribuito e non necessiti di alcuna autorizzazione, ciò non significa che il lavoratore sia esonerato dall'onere di provare che tali attività siano state svolte al di fuori del turno di lavoro e che le modalità delle stesse siano imposte dal datore di lavoro.
E' nota l'evoluzione giurisprudenziale in materia: dall'affermazione della necessità di un'eterodirezione esplicità in ordine alle attività di vestizione/svestizione delle divise al riconoscimento della sussistenza della c.d. eterodirezione implicita - che esonera il lavoratore dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza di specifiche direttive datoriali in tal senso - laddove, come nel caso di specie, superiori esigenze di igiene e sanità impongano che le divise siano indossate all'interno dei luoghi di lavoro.
Ma la c.d eterodirezione implicita non riguarda i tempi di vestizione e svestizione: la giurisprudenza, chiamata da oltre un decennio a delineari i contorni dei reciproci diritti e doveri, ha precisato che: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita”.( Cass. 4249/25)
In motivazione è stato altresì ricordato che “l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti”.
In sintesi, se non vi è dubbio che il tempo dedicato all'attività di vestizione/svestizione debba essere retribuito è altrettanto indubbio che :1) sia onere del lavoratore dimostrare di avere svolto le attività di vestizione/svestizione al di fuori dell'orario retributo;
2) le tempistiche siano dettate dal datore di lavoro, con la conseguenza che laddove il lavoratore alleghi e provi che le stesse avvengano al di fuori dell'orario di lavoro retribuito, è tenuto a provare la susissistenza di specifiche direttive datoriali esplicite o anche implicite in tal senso , desumibili ad esempio dalla circostanza di essere assegnati a reparti che non tollerano nemmeno un minuto di possibile scopertura con un'ubicazione degli spogliatoi lontana dal reparto assegnato.
Sotto il primo profilo, il lavoratore non ha fornito alcun elemento concreto, indispensabile per verificare come e perché le attività di vestizione e svestizione avvennissero al di fuori dell'orario di lavoro retribuito;
non ha, infatti, indicato né dove si trovavano i c.d fogli presenza né dove fossero gli spogliatoi, elementi indispensabili per apprezzare le modalità con cui avveniveno le suddette attività. Se ad esempio il foglio presenze e lo spogliatoio si trovavano nel medesimo posto, è presumibile che la firma avvenisse prima dell'attività di vestizione.
Sotto il secondo profilo, poi, il lavoratore si è limitato ad affermare l'esistenza dell'obbligo di indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima e dopo del turno di lavoro senza precisarne -
Part a fronte di esplicita cotestazione da parte dell' - la fonte e senza allegare alcun indice sintimatico ( possibilità di contestazioni disciplinari, minaccia di sanzioni o al limite anche semplici reprimende) dal quale poter dedurre che il lavoratore potesse avere il ragionevole convincimento di un divieto da parte del datore di lavore di indossare e dismettere la divisa ripettivamente dopo l'inizio del turno e prima della fine dello stesso o, per essere più precisi, dopo e prima di aver firmato i fogli presenza o timbrato il badge.
Alla luce di tali considerazioni, la prova articolata si appalesa del tutto inammissibile, in quanto volta a confermare tramite testimoni la circostanza che sussisteva un obbligo di indossare e dismettere la divisa prima e dopo del turno lavorativo.
Ma l'eventuale risposta positiva dei testimoni non era certo idonea a attestare la sussistenza di un obbligo che, per essere giuridicamente tale, o è consacrato in esplicite direttive o potrebbe essere desunto dalla sussistenza di sanzioni in caso di inadempimento dello stesso, o di ulteriori indici sintomatici nel senso anzidetto, mai provati e ancor prima mai allegati dal ricorrente.
Peraltro, la stessa fonte regolamentare del 2016 citata dal lavoratore - al solo fine di dimostrare che la disciplina ante e post regolamento di tali attività preliminari e propedeutiche fosse rimasta nel tempo invariata – depone in senso contrario.
Il contenuto del regolamento aziendale invocato, infatti, nella parte dedicata alla disciplina del c.d. tempo tuta - che, significativamente, si inserisce nella disciplina della flessibilità oraria - è il seguente: “Al personale che ha l'obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta d'ufficio l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione. Tali minuti giustificativi devono comunque essere supportati dalla timbratura del cartellino. Solo per tale fattispecie, il personale suddetto può richiedere eventuale liquidazione, o riposo compensativo, dell'attività straordinaria senza autorizzazione scritta del Dirigente"". L'utilizzazione del tempo eccedente per indossare e dismettere la divisa è dunque qualificata dal regolamento come una facoltà riconosciuta al dipendente, che una volta esercitata dà diritto alla retribuzione se comprovata dalla timbratura del cartellino;
da ciò discende, a contrario, che, laddove il dipendente non avesse voluto esercitare tale facoltà, le attività di vestizione e svestizione avrebbero potuto essere effettuate durante il turno.
In altri termini l'azienda riconosceva automaticamente nell'orario di lavoro il tempo destinato al cambio abito consentendo il superamento dell'orario nei limiti dell'eccedenza forfettaria oraria di 15 minuti prima e dopo del turno, purché la rilevazione oraria documentasse lo sforamento dall'orario di lavoro;
emergeva, dunque, già dalla regolamentazione aziendale la possibilità, affermata dal datore di lavoro, che tali operazioni si verificassero senza il superamento dell'orario di lavoro ordinario.
A fronte di tale regolamentazione - allegata dallo stesso lavoratore al fine di dimostrare che anche prima del regolamento del 2016 la disciplina era identica - sarebbe stato onere del ricorrente, in primo luogo allegare l'avvenuto sforamento dall'orario del turno con l'indicazione analitica delle giornate in cui tale condizione si era verificata e ulteriormente (specificando se ciò fosse avvenuto solo in entrata o solo in uscita o in entrambe le situazioni senza che, naturalmente, vi fosse stato un corrispettivo in busta paga, ciò al fine di consentire al giudice la verifica se le eccedenze orarie ) ma soprattutto spiegare perché ciò fosse avvenuto nonostante il regolamento aziendale disponesse diversamente.
In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare e provare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro.
In tale contesto, l'argomento utilizzato dal lavoratore in base al quale l'avvicendamento del personale nei turni implicasse necessariamente lo sforamento dall'orario - pena la possibile commissione di reati quali l'interruzione di pubblico servizio (artt. 331 e 340 c.p.) o, peggio ancora,
l'abbandono di persone incapaci (art. 591 c.p.). - si rivela inidoneo a sostenere la domanda.
Infatti, nulla toglie che l'avvicendamento potesse avvenire, se tali operazioni erano consentite nel turno, con un meccanismo che nel complesso consentiva di recuperare in entrata o in uscita le eccedenze o i ritardi, come previsto del resto dallo stesso regolamento aziendale invocato dal lavoratore, venendo così comunque rispettato l'orario complessivo del dipendente nell'arco dello stesso turno e non essendovi perciò eccedenze remunerabili.
Peraltro, e solo per completezza, nel caso di specie appare totalmente sganciata dalla realtà
l'affermazione relativa alla possibile commissione di reati quale l'abbandono di incapace nel caso in cui il dipendente avesse effettuato le operazioni di vestizione/svestizione nel turno, posto che il ricorrente è tecnico di laboratorio.
Infine, si osserva che il precedente risalente di questa Corte citato dal a supporto delle CP_1
domande svolte era già stato superato da successive pronunce della stessa Corte in ragione della continua evoluzione giurisprudenziale della materia, evoluzione che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 913/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data
[...]
26/10/2022, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda originaria proposta dal CP_1
Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 120/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ROSA Parte_1
LOMBARDO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MARIA Controparte_1
EMANUELA DE VITO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, Mediati - dipendente dell' CP_1 Parte_1
con mansioni di tecnico di laboratorio categoria D, in servizio presso il Laboratorio di
[...]
Part Analisi e Microbiologia dell'Ospedale – convenendo in giudizio l' rassegnava le Pt_2 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il tempo impiegato dal ricorrente per recarsi presso gli spogliatoi, indossare e dismettere la divisa di lavoro e recarsi al reparto, nonché scambiare le consegne, che si quantifica in 20 minuti per ciascun turno o altra misura ritenuta di giustizia, deve rientrare nell'orario di lavoro ed essere retribuito e per l'effetto condannare l'
[...] in persona del rappresentante legale pro tempore a corrispondere al ricorrente Parte_1
per le causali di cui sopra (art. 34 CCNL 98-01, art. 36 Cost., art. 2126 c.c., e subordinatamente art. 2041 c.c.), e per il periodo sino al 30 settembre 2016, la somma di € 4.234,40 o altra ritenuta di giustizia, oltre interessi legali con decorrenza da ogni scadenza retributiva, e cioè dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto corrispondersi la singola retribuzione, alla data di deposito del presente, ed oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma
4° c.p.c. (ovverosia ai sensi del D.Lgs. 231/02) sulla somma di € 4.234,40 dalla data del deposito del presente e sino al soddisfo”
A sostegno della domanda deduceva in punto di fatto: di dovere obbligatoriamente indossare, durante l'orario di lavoro, la divisa (casacca e pantaloni o camice e zoccoli o scarpe) fornita, lavata e stirata dall'ASP; di giungere in azienda indossando i propri indumenti;
di doversi recare, prima di prendere servizio, presso l'apposito locale aziendale, spogliarsi e indossare la divisa che custodisce nell'armadietto personale, infine di recarsi in reparto, dove, dopo avere scambiato le consegne con il collega smontante, iniziava il proprio turno lavorativo;
di dover compiere, alla fine del turno, le operazioni inverse, ovvero attendere il cambio, scambiare le consegne, recarsi nell'apposito locale per dismetterla divisa, consegnandola per il lavaggio in caso di necessità o altrimenti riponendola nell'armadietto fino al turno successivo, e rivestirsi;
di doversi presentare in reparto all'inizio del turno indossando la divisa, per cui la vestizione e lo scambio delle consegne dovevano avvenire in tempo precedente all'inizio vero e proprio del turno, anche se presso l'unità operativa ove prestava servizio non vi era, nel periodo oggetto di causa, un sistema automatico di rilevamento delle presenze;
parimenti di non poter abbandonare il reparto prima del termine del turno vero e proprio, sicché le operazioni di scambio consegne, svestizione della divisa e vestizione degli indumenti privati poteva avvenire solo dopo il termine del turno.
Richiamando l'art. 26 del CCNL 98-00, che indica in 36 ore settimanali l'orario lavorativo, rappresentava che il tempo necessario per la vestizione / svestizione, sia all'inizio che al termine Parte della giornata lavorativa, non era mai stato conteggiato dall' nell'orario di lavoro, nel periodo oggetto di causa, né era stato retribuito dall'Azienda convenuta, che commisurava la retribuzione solamente alla durata del turno vero e proprio.
Rilevava che l'obbligo di retribuire il tempo necessario alla vestizione/svestizione, oltre che essere unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, era stato altresì riconosciuto dall'Asp che, con regolamento entrato in vigore nell'ottobre 2016, consentiva al personale che era obbligato a indossare la divisa di beneficiare di mezz'ora da dedicare alle suddette operazioni, sottolineando che posto che “il personale cui si rivolge la disciplina anzidetta è il personale obbligato ad indossare la divisa per disposizioni datoriali (…)” deve concludersi “che tale personale abbia sempre avuto l'obbligo di indossare la divisa per disposizione datoriale, quantomeno implicita: in buona sostanza il personale che ne gode oggi è lo stesso di quello che già prima era “obbligato ad indossare la divisa per disposizioni datoriali” deve concludersi che tale personale abbia sempre avuto l'obbligo di indossare la divisa per disposizione datoriale, quantomeno implicita: in buona sostanza il personale che ne gode oggi è lo stesso di quello che già prima era “obbligato ad indossare la divisa per disposizioni datoriali”. Part Si costituiva l' che eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto alle differenze retributive nonché l'inefficacia del regolamento citato dalla resistente, in quanto mai formalmente deliberato.
Nel merito eccepiva la mancanza di prova sia che l'attività di vestizione e svestizione fosse esuberante rispetto all'orario di lavoro sia che l'azienda avesse imposto di anticipare l'orario di entrata e posticipare l'orario di uscita al fine di consentire le suddette operazioni.
Il Giudice di prime cure, dopo esaminato il quadro normativo e ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale in materia, ha accolto il ricorso ritenendo che, integrando “una forma di eterodirezione la circostanza che gli indumenti di lavoro debbano essere necessariamente indossati all'interno dell'ospedale,” erano stati dimostrati i presupposti per la remunerabilità del tempo dedicato a tali prestazioni.
Part Ha proposto appello per i motivi di seguito esplicitati.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 29 aprile 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part Con il primo motivo di appello l' eccepisce “ l'erronea interpretazione dei dati fattuali e documentali /Mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la domanda di indennità di divisa.”
In particolare l'Asp, rilevando che non vi è dubbio che sussista in capo al ricorrente l'obbligo di indossare l'abbigliamento di servizio per ragioni di igiene e di sicurezza, eccepisce che non è stato provato se il tempo dedicato ad indossare e a dismettere la divisa si fosse svolto al di fuori del tempo di lavoro retribuito dal datore di lavoro. Non soltanto: non è stato dimostrato che i dipendenti fossero obbligati ad indossare gli indumenti di lavoro prima della timbratura o della firma in entrata e di dismettere gli indumenti dopo la timbratura o firma in uscita.
Con il secondo motivo viene dedotta “Erronea valutazione dell'an e del quantum debeatur
Insussistenza dei presupposti per la disposizione della consulenza / nullità della consulenza tecnica di ufficio/ carenza dei presupposti per la condanna alle spese di CTU e giudiziali .” Il primo di appello è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
La tesi del ricorrente appare permeate da alcuni equivoci di fondo: fermo e incontestato che il tempo dedicato alla vestizione svestizione della divisa debba essere retribuito e non necessiti di alcuna autorizzazione, ciò non significa che il lavoratore sia esonerato dall'onere di provare che tali attività siano state svolte al di fuori del turno di lavoro e che le modalità delle stesse siano imposte dal datore di lavoro.
E' nota l'evoluzione giurisprudenziale in materia: dall'affermazione della necessità di un'eterodirezione esplicità in ordine alle attività di vestizione/svestizione delle divise al riconoscimento della sussistenza della c.d. eterodirezione implicita - che esonera il lavoratore dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza di specifiche direttive datoriali in tal senso - laddove, come nel caso di specie, superiori esigenze di igiene e sanità impongano che le divise siano indossate all'interno dei luoghi di lavoro.
Ma la c.d eterodirezione implicita non riguarda i tempi di vestizione e svestizione: la giurisprudenza, chiamata da oltre un decennio a delineari i contorni dei reciproci diritti e doveri, ha precisato che: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita”.( Cass. 4249/25)
In motivazione è stato altresì ricordato che “l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti”.
In sintesi, se non vi è dubbio che il tempo dedicato all'attività di vestizione/svestizione debba essere retribuito è altrettanto indubbio che :1) sia onere del lavoratore dimostrare di avere svolto le attività di vestizione/svestizione al di fuori dell'orario retributo;
2) le tempistiche siano dettate dal datore di lavoro, con la conseguenza che laddove il lavoratore alleghi e provi che le stesse avvengano al di fuori dell'orario di lavoro retribuito, è tenuto a provare la susissistenza di specifiche direttive datoriali esplicite o anche implicite in tal senso , desumibili ad esempio dalla circostanza di essere assegnati a reparti che non tollerano nemmeno un minuto di possibile scopertura con un'ubicazione degli spogliatoi lontana dal reparto assegnato.
Sotto il primo profilo, il lavoratore non ha fornito alcun elemento concreto, indispensabile per verificare come e perché le attività di vestizione e svestizione avvennissero al di fuori dell'orario di lavoro retribuito;
non ha, infatti, indicato né dove si trovavano i c.d fogli presenza né dove fossero gli spogliatoi, elementi indispensabili per apprezzare le modalità con cui avveniveno le suddette attività. Se ad esempio il foglio presenze e lo spogliatoio si trovavano nel medesimo posto, è presumibile che la firma avvenisse prima dell'attività di vestizione.
Sotto il secondo profilo, poi, il lavoratore si è limitato ad affermare l'esistenza dell'obbligo di indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima e dopo del turno di lavoro senza precisarne -
Part a fronte di esplicita cotestazione da parte dell' - la fonte e senza allegare alcun indice sintimatico ( possibilità di contestazioni disciplinari, minaccia di sanzioni o al limite anche semplici reprimende) dal quale poter dedurre che il lavoratore potesse avere il ragionevole convincimento di un divieto da parte del datore di lavore di indossare e dismettere la divisa ripettivamente dopo l'inizio del turno e prima della fine dello stesso o, per essere più precisi, dopo e prima di aver firmato i fogli presenza o timbrato il badge.
Alla luce di tali considerazioni, la prova articolata si appalesa del tutto inammissibile, in quanto volta a confermare tramite testimoni la circostanza che sussisteva un obbligo di indossare e dismettere la divisa prima e dopo del turno lavorativo.
Ma l'eventuale risposta positiva dei testimoni non era certo idonea a attestare la sussistenza di un obbligo che, per essere giuridicamente tale, o è consacrato in esplicite direttive o potrebbe essere desunto dalla sussistenza di sanzioni in caso di inadempimento dello stesso, o di ulteriori indici sintomatici nel senso anzidetto, mai provati e ancor prima mai allegati dal ricorrente.
Peraltro, la stessa fonte regolamentare del 2016 citata dal lavoratore - al solo fine di dimostrare che la disciplina ante e post regolamento di tali attività preliminari e propedeutiche fosse rimasta nel tempo invariata – depone in senso contrario.
Il contenuto del regolamento aziendale invocato, infatti, nella parte dedicata alla disciplina del c.d. tempo tuta - che, significativamente, si inserisce nella disciplina della flessibilità oraria - è il seguente: “Al personale che ha l'obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta d'ufficio l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione. Tali minuti giustificativi devono comunque essere supportati dalla timbratura del cartellino. Solo per tale fattispecie, il personale suddetto può richiedere eventuale liquidazione, o riposo compensativo, dell'attività straordinaria senza autorizzazione scritta del Dirigente"". L'utilizzazione del tempo eccedente per indossare e dismettere la divisa è dunque qualificata dal regolamento come una facoltà riconosciuta al dipendente, che una volta esercitata dà diritto alla retribuzione se comprovata dalla timbratura del cartellino;
da ciò discende, a contrario, che, laddove il dipendente non avesse voluto esercitare tale facoltà, le attività di vestizione e svestizione avrebbero potuto essere effettuate durante il turno.
In altri termini l'azienda riconosceva automaticamente nell'orario di lavoro il tempo destinato al cambio abito consentendo il superamento dell'orario nei limiti dell'eccedenza forfettaria oraria di 15 minuti prima e dopo del turno, purché la rilevazione oraria documentasse lo sforamento dall'orario di lavoro;
emergeva, dunque, già dalla regolamentazione aziendale la possibilità, affermata dal datore di lavoro, che tali operazioni si verificassero senza il superamento dell'orario di lavoro ordinario.
A fronte di tale regolamentazione - allegata dallo stesso lavoratore al fine di dimostrare che anche prima del regolamento del 2016 la disciplina era identica - sarebbe stato onere del ricorrente, in primo luogo allegare l'avvenuto sforamento dall'orario del turno con l'indicazione analitica delle giornate in cui tale condizione si era verificata e ulteriormente (specificando se ciò fosse avvenuto solo in entrata o solo in uscita o in entrambe le situazioni senza che, naturalmente, vi fosse stato un corrispettivo in busta paga, ciò al fine di consentire al giudice la verifica se le eccedenze orarie ) ma soprattutto spiegare perché ciò fosse avvenuto nonostante il regolamento aziendale disponesse diversamente.
In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare e provare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro.
In tale contesto, l'argomento utilizzato dal lavoratore in base al quale l'avvicendamento del personale nei turni implicasse necessariamente lo sforamento dall'orario - pena la possibile commissione di reati quali l'interruzione di pubblico servizio (artt. 331 e 340 c.p.) o, peggio ancora,
l'abbandono di persone incapaci (art. 591 c.p.). - si rivela inidoneo a sostenere la domanda.
Infatti, nulla toglie che l'avvicendamento potesse avvenire, se tali operazioni erano consentite nel turno, con un meccanismo che nel complesso consentiva di recuperare in entrata o in uscita le eccedenze o i ritardi, come previsto del resto dallo stesso regolamento aziendale invocato dal lavoratore, venendo così comunque rispettato l'orario complessivo del dipendente nell'arco dello stesso turno e non essendovi perciò eccedenze remunerabili.
Peraltro, e solo per completezza, nel caso di specie appare totalmente sganciata dalla realtà
l'affermazione relativa alla possibile commissione di reati quale l'abbandono di incapace nel caso in cui il dipendente avesse effettuato le operazioni di vestizione/svestizione nel turno, posto che il ricorrente è tecnico di laboratorio.
Infine, si osserva che il precedente risalente di questa Corte citato dal a supporto delle CP_1
domande svolte era già stato superato da successive pronunce della stessa Corte in ragione della continua evoluzione giurisprudenziale della materia, evoluzione che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 913/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data
[...]
26/10/2022, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda originaria proposta dal CP_1
Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)