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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22817 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. PEPE EDUARDO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. ABBATE ALESSANDRA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/12/2024 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Andria il 09/03/1996, dalla cui unione nascevano i figli ( nato a [...] il [...]) e ( nato a [...] il [...]) Persona_1 Persona_2
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “
1. I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa familiare sita in Napoli alla Via Aniello
Falcone n. 102, piano terra interno 1, resterà assegnata alla Sig.ra che Parte_1
continuerà ad abitarvi unitamente al figlio maggiorenne ma non economicamente Persona_1
indipendente;
3. Il Sig. si obbliga a provvedere in via esclusiva a tutte le Controparte_1
spese di gestione della casa familiare: utenze domestiche, oneri condominiali ordinari e straordinari, tasse e tributi relativi al suddetto appartamento (ivi compresa la TARI), spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile;
4. I coniugi, economicamente indipendenti ed autonomi, dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
5. il Sig. contribuirà al mantenimento Controparte_1
del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, corrispondendo Persona_1 mensilmente la somma di € 1.000,00 (euro mille/00), con automatica rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie. All'uopo le parti si riportano per la disciplina delle spese straordinarie al vigente protocollo d'intesa tra il Tribunale di Napoli e l'Ordine degli Avvocati di Napoli del
07.03.2018; 6. Su accordo delle parti, si stabilisce che il Sig. provvederà, Controparte_1
entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, al versamento diretto del mantenimento, come sopra indicato, al figlio ” Persona_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così
2 provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
atto n.21,parte II , S. A ,volume 1, reg. Atti Matrimonio anno 1996 ) ; CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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