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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4759/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4759/2024, promossa con ricorso depositato il 15/11/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina italiana, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Antonella Cozzola;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...].
con l'Avv. Antonella Cozzola;
pagina 1 di 4
(anno 2007 atto n. 6 parte II serie A); con i seguenti figli minorenni: nato a [...]_1
Arsizio il 04.09.2009.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15.11.2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore è affidato, in via condivisa, ad entrambi i genitori e resta Per_1
collocato presso la madre, la quale -a far data dalla sottoscrizione del ricorso- si trasferirà unitamente al figlio presso l'immobile di proprietà posto in Sangiano (VA), alla Via Giacomo Puccini n. 13/A.
2) Le utenze della casa coniugale -già intestate al SI. resteranno a carico dello Pt_2
stesso.
3) Il SI. -attualmente disoccupato- non verserà alcunché alla SI.ra a Pt_2 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio.
4) Si stabilisce sin da ora che, al momento del reperimento di attività lavorativa, il SI.
verserà alla SI.ra la somma mensile di euro 200,00 a titolo di Pt_2 Parte_1
contributo al mantenimento di Per_1
5) Il padre accetta che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla madre collocataria del minore, rinunciando a percepire la propria metà.
6) Il SI. -dal momento del reperimento di attività lavorativa- terrà a proprio Pt_2 carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti pagina 2 di 4 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale
ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Il SI. -anche in considerazione dell'età di (anni 15)- avrà la possibilità Pt_2 Per_1
di vedere il figlio:
- tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 18.00 alle 21.00, ed, in ogni caso, ogniqualvolta sia possibile, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di ma, comunque, con la massima flessibilità e previo congruo avviso. Per_1
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, anche in questo caso con la massima flessibilità tenuto conto dell'età di e degli ottimi rapporti con il padre e, Per_1
comunque, tenuto conto degli impegni scolastici ed extra-scolastici del ragazzo.
- In occasione delle principali festività e ricorrenze (Natale, Pasqua, Carnevale, compleanni) il padre potrà fare visita al figlio, tenendolo presso di sé, nel rispetto dell'alternanza delle festività e previo accordo con la SI.ra . Parte_1
Viene, inoltre, riconosciuto il diritto di entrambi i genitori a portare il minore in vacanza con sé durante il periodo estivo per due settimane (anche consecutive) e durante le festività natalizie e pasquali;
in tali periodi resterà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore che potrà comunque “recuperare” i pomeriggi non fruiti nelle settimane immediatamente pagina 3 di 4 antecedenti e/o successive, compatibilmente con gli impegni lavorativi di tutti i soggetti coinvolti negli incontri.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 15/01/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il
[...] Parte_2
14.07.1978, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 22.09.2007, in
Varano Borghi (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Varano Borghi (anno 2007, atto n. 6, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 03 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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