Sentenza 20 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2018, n. 28545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28545 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TR NT nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/12/2016 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
ANDREA FIDANZIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio Udito il difensore L'Avv. PASQUALE NACCARATO, quale difensore della Parte Civile, chiede il rigetto del ricorso come da conclusioni che deposita unitamente alle note spese;
L'Avv. MATTEO CRISTIANI, quale difensore del TR, insiste per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza emessa in data 14 dicembre 2016 il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, ed accogliendo l'impugnazione proposta ai soli effetti civili dalla parte civile costituita, ha condannato TR TO al risarcimento del danno in riferimento al capo b) della rubrica (minaccia) ed alla rifusione delle spese processuali in favore della costituita parte civile.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 541 c.p.p. Lamenta la ricorrente che il giudice d'appello è incorso in una macroscopica violazione di legge dal momento che, nonostante avesse dichiarato il proscioglimento dell'imputato per il danneggiamento ormai depenalizzato, aveva posto a suo carico le spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello, in palese violazione del principio di soccombenza. Peraltro, il giudice d'appello non aveva indicato l'iter argomentativo in base al quale aveva condannato il ricorrente alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile.
2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa, antitetica rispetto a quella del giudice di primo grado nonché nella ritenuta ininfluenza delle testimonianze a discarico. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata ha operato una diversa valutazione delle medesime fonti di prova capovolgendo l'esito del procedimento di prime cure, ritenendo, a differenza del giudice di primo grado, attendibile la persona offesa. Ne consegue che il giudice d'appello avrebbe dovuto rinnovare l'escussione della persona offesa in virtù di quanto stabilito dalla sentenza delle S.U. n. 27620/2016, applicabile in ogni ipotesi di ribaltamento di una pronuncia assolutoria di primo grado anche in un contesto di impugnazione ai soli effetti civili. .
2.3.Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione e vizio di motivazione in relazione all'omessa disamina di uno specifico motivo di appello. Espone il ricorrente che nei motivi di gravame era stato dedotto il difetto di legittimazione attiva della persona offesa NN GA a proporre la querela, ma la sentenza impugnata, aveva completamente ignorato tale censura, limitandosi a dare atto della depenalizzazione del danneggiamento. Tale omissione era pregiudizievole per l'imputato, essendo stato privato di una formula assolutoria più favorevole, atteso che il proscioglimento ex art. 529 c.p.c. non conduce all'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'imputato per il c.d. illecito civile, ipotesi espressamente prevista dal dlgs. n. 7/2016.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il terzo motivo, che per comodità espositiva si esamina per primo, è inammissibile per carenza di interesse.Va osservato che, sotto il profilo delle statuizioni civili, la formula assolutoria utilizzata dalla sentenza impugnata (perché il fatto non è previsto dalla legge come reato) è equipollente, e quindi non più sfavorevole, rispetto a quella di non doversi procedere per difetto di querela (invocata dal ricorrente). Secondo i principio elaborati da questa Corte con la sentenza delle S.U. n. 46688/2016 del 29.9.2016, la pronuncia di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato comporta la revoca delle statuizioni civili, con la conseguenza che dei fatti depenalizzati dovrà occuparsi in via esclusiva il giudice civile, e ciò non diversamente di quanto può avvenire a seguito del proscioglimento ex art. 529 c.p.p.. Posto che, a norma dell'art. 652 c.p.p., solo la pronuncia di una sentenza di assoluzione nel giudizio penale, ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, nel giudizio civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno promosso dal danneggiato, la pronuncia di non doversi procedere per difetto di querela non impedisce - come quella di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato - alla già costituita parte civile di promuovere una controversia civilistica allo scopo di far accertare la natura di "illecito civile" del fatto (già integrante gli estremi del delitto di danneggiamento prima della depenalizzazione), con la conseguenza che il giudice civile, ove accolga la domanda di risarcimento del danno, può, a norma dell'art. 8 dlgs n. 7/2017, parimenti applicare la sanzione civile pecuniaria. Il giudice civile, indipendentemente dal fatto che venga adito a seguito della definizione del giudizio di penale con la formula assolutoria "il fatto non è previsto dalla legge come" o con quella "non doversi procedere per difetto di valida querela" , può in entrambi i casi utilizzare gli elementi di prova acquisiti nel giudizio penale, che potrà liberamente valutare (vedi sempre sentenza S.U. n. 46688/2016 del 29.9.2016) unitamente agli altri elementi di prova. In conclusione, il ricorrente non ha un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere, relativamente al danneggiamento, una pronuncia di proscioglimento per difetto di valida querela in luogo di un'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2. Il secondo motivo, da esaminarsi prima del primo per una questione di priorità logica, è fondato e va pertanto accolto. Non vi è dubbio che, con riferimento al delitto di minaccia, il giudice di secondo grado abbia valutato in modo antitetico rispetto a quello di primo grado l'attendibilità della deposizione della parte offesa, costituitasi parte civile. Infatti, è evidente che il giudice di primo grado, con l'espressione " non ritenendosi prodotto nella parte offesa quell'effetto intimidatorio necessario ai fini della sussistenza del reato ex art. 612 c.p", non abbia creduto a quanto riferito in dibattimento dalla persona offesa in ordine alla frase pronunciata dall'imputato -" Ti devo ammazzare...Ti devo bruciare!" - ed al suo conseguente effetto intimidatorio. Peraltro, è lo stesso Tribunale di Cosenza che ha sostanzialmente evidenziato che la persona offesa non era stata ritenuta attendibile dal giudice di Pace di Montalto quando ha n rilevato " un vizio di motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui non si dà conto del perché si è ritenuta valida la prospettazione della persona offesa solo con riferimento alla ricostruzione della dinamica del danneggiamento e non con riferimento alle minacce...". Il giudice di secondo grado, invece, ha ritenuto pienamente credibile la persona offesa pervenendo, con un ribaltamento della decisione di primo grado, all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato con riferimento al delitto di minacce. Tuttavia, facendo ciò, ha violato il principio di diritto elaborato dal Supremo Collegio nella sentenza n. 27620/16, non avendo proceduto alla indispensabile rinnovazione della deposizione della persona offesa, nonostante si fosse trovato in presenza di una evidente situazione di valutazione differente di una prova dichiarativa "decisiva". Deve quindi annullarsi la sentenza impugnata, limitatamente al reato ex art. 612 c.p., con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Il primo motivo deve ritenersi assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato ex art. 612 c.p. con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile nel resto il ricors