Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3651 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 4445/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta da
Giovanna Gianì Presidente
Elena Gelato Consigliere
Maria Aversano Consigliere relatore
All'udienza del 11.06.2025, ha pubblicato, dandone lettura, la seguente SENTENZA
(art. 437 cpc) Nel giudizio di appello iscritto al numero 4445 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e (C.F. ) Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Fiorillo e Raffaele Riccardi, presso il cui studio
è in Roma, Viale Mazzini, sono domiciliati.
APPELLANTI
E
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, P.IVA_2 presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12 è domiciliata ex lege.
APPELLATO avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di TI n.
2985/2019 pubblicata in data 10.12.2019, non notificata.
CONCLUSIONI (come da atti introduttivi): per gli appellanti:
“ricorrono alla Corte di Appello di Roma, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione, voglia, in riforma della sentenza n. 2985/2019 emessa dal Tribunale Civile di TI, dott.ssa Marini, accogliere il ricorso di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 148/2011 con vittoria di spese e competenze di giudizio.” per l'appellato:
“Voglia Codesta Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile ovvero, respingere l'avverso ricorso in appello e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. Vinte le spese.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Le intestate parti appellanti hanno impugnato la sentenza n. 2985/2019 emessa dal Tribunale di TI, con la quale era stata respinta l'opposizione avverso la sanzione amministrativa pecuniaria di € 15.111,40 irrogata dalla Direzione Provinciale del Lavoro di TI (ora ) con ordinanza di Controparte_1 ingiunzione n. 148/2011.
1
Con ricorso depositato tempestivamente il 14.09.2020, Parte_1
e , suo amministratore unico, hanno interposto appello.
[...] Parte_2
Con unico motivo di gravame gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che “Dalle informazioni seppur generiche fornite dalle lavoratrici sono chiaramente desumibili elementi che dimostrano senz'altro l'esistenza di un rapporto di subordinazione, quali l'impossibilità delle lavoratrici di determinare i tempi e i modi della propria attività lavorativa, lo svolgimento delle medesime prestazioni, anche dopo il passaggio alla forma del contratto a progetto nonché la percezione di una retribuzione fissa o, in alcuni casi, variabile ma dipendente dal lavoro straordinario svolto o dalla quantità di ore lavorate in dipendenza delle necessità organizzative e produttive dell'azienda. Concorre a supportare tale convincimento anche il fatto che alcune lavoratrici non conoscessero neppure il contenuto del progetto, limitandosi a svolgere le stesse attività eseguite durante il contratto a collaborazione coordinata e continuativa, né il contenuto del progetto era peraltro suscettibile di una diversa valutazione rispetto alla ordinaria attività di impresa, riproducendo esattamente la "routine" ripetuta e prevedibile che aveva caratterizzato fino a quel momento l'attività delle lavoratrici.” (v. p. 2 – 3 atto di appello). A sostegno dell'appello, hanno dedotto l'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti dal tribunale e in particolare delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici
, , Parte_4 Parte_5 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
e che confermerebbero l'assenza di eterodirezione e Testimone_5 Testimone_1 la piena autonomia gestionale della prestazione lavorativa. Si è costituito l' (già Controparte_1 [...]
) chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2 L'appello è infondato.
2 Ai fini di una corretta ripartizione dell'onere probatorio nel presente giudizio, va fatto richiamo al principio per cui “I verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne
l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli”. ( ex pluribus Cass. del 28/08/2024 n. 23252)
E di tale regola il Tribunale ha fatto, nel caso di specie, buon governo operando un condivisibile vaglio comparativo delle dichiarazioni rese e degli elementi raccolti in sede di accertamento ispettivo alla luce delle prove testimoniali assunte nel giudizio.
Specularmente, la parte oggi appellata non è riuscita ad introdurre un quadro probatorio idoneo a minare le emergenze fattuali esattamente poste dal giudice di primo grado a presidio della domanda di rigetto. Stando all'unica doglianza, quanto dichiarato dalle lavoratrici confermerebbe che i collaboratori avrebbero svolto i propri compiti in totale autonomia secondo regole e criteri dagli stessi scelti, e tale conclusione sarebbe corroborata da ampi stralci di deposizioni testimoniali che la parte riporta nel contesto dell'atto cui si rinvia (pagg. 3 segg.).
Tuttavia, il motivo non è immune da genericità poiché, così come articolato, non inficia il nucleo essenziale della ratio decidendi della prima decisione negli articolati passaggi motivazionali in cui la stessa ha posto in evidenza, con dovizia di dettagli, l'emergenza degli elementi salienti della subordinazione proprio attraverso il confronto tra gli esiti della ispezione e gli elementi acquisiti in giudizio.
In particolare, il Tribunale ha posto a fondamento della decisione i seguenti motivi:
“in conformità ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, gli elementi acquisiti in giudizio in ordine alle effettive mansioni espletate dai lavoratori, agli orari di lavoro ai quali erano assoggettati, alle modalità di organizzazione e coordinamento con il datore di lavoro e alla determinazione e alle modalità di pagamento della retribuzione, sia durante la vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sia nel contratto a progetto, rivelano senza dubbio indizi probatori della subordinazione
, sentita in data 11.9.2007, ha dichiarato agli ispettori che svolgeva CP_3 mansioni di “confenzionamento e sconfezionamento” nonché di ispezione sulla conformità del prodotto, precisando, quanto alle modalità concrete di svolgimento del rapporto, che ogni mattina timbrava il cartellino consegnandolo a fine mese a;
Pt_2 che rispettava l'orario lavorativo di otto ore giornaliere e che quando è passata al contratto a progetto non è cambiato nulla ma si è aggiunto anche il lavoro alla
, dove veniva mandata a piegare fogliettini farmaceutici;
ha precisato Parte_1 inoltre che anche in quella sede timbrava il cartellino e rispettava l'orario lavorativo di otto ore giornaliere sotto il controllo e la direzione del . In relazione al lavoro a Pt_2 progetto ha sottolineato peraltro di non sapere in cosa consistesse il progetto, avendo sottoscritto il contratto unicamente per lavorare.
, esaminata in sede testimoniale all'udienza del 16 gennaio 2014, ha CP_3
3 confermato tutte le dichiarazioni rese dinanzi agli ispettori, aggiungendo che non sempre rispettava l'orario lavorativo di otto ore giornaliere, perché spesso prestava lavoro straordinario. ha dichiarato agli ispettori di aver svolto il proprio lavoro per la Parte_4 dal 16.4.2002 al 23.5.2005, con mansioni di Parte_1 confenzionamento delle scatole dei farmaci, blister e introduzione dei foglietti illustrativi nei lotti dei medicinali già finiti, precisando che veniva pagata mensilmente, anche se la retribuzione cambiava probabilmente in base alle ore effettuate, che provvedeva essa stessa a segnare. Anche questa lavoratrice ha affermato che nulla è cambiato quando ha sottoscritto il contratto di lavoro a progetto e di non conoscere nemmeno il contenuto del progetto. La Sig.ra sentita come testimone, Pt_4 all'udienza del 16.1.2014 ha confermato tutte le dichiarazioni rese agli ispettori, pur precisando di aver lavorato per la con contratto a progetto. Parte_1 Nella fase dell'assunzione della prova testimoniale, la testimone ha peraltro ricordato il contenuto del progetto, nonostante il tempo trascorso e le precedenti contrastanti dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, indicandolo nell'attività di inserimento del bugiardino nella scatola dei medicinali nonché nell'attività di scartare le scatole di medicinali, per il controllo e la sostituzione di quelli rovinati. Ha quindi sostanzialmente confermato che il progetto coincideva e si esauriva nelle medesime attività ordinarie svolte sia durante il lavoro a contratto di collaborazione coordinata e continuativa che dopo il passaggio al contratto a progetto. La lavoratrice ha anche precisato che durante le lavorazioni, quando subentrava qualche problema, aspettava che arrivasse per chiedergli cosa fare e fargli valutare la qualità del Parte_2 lavoro.
La lavoratrice dopo aver confermato di aver iniziato a lavorare per Testimone_4 la dal 2001 con il contratto di collaborazione e di essere Parte_1 passata al contratto a progetto, alla domanda se conoscesse il contenuto specifico del progetto, non ha mostrato di sapere esattamente in cosa lo stesso consistesse, rispondendo in particolare di non saper dire in cosa consistesse esattamente l'applicazione metodologica delle nuove tecnologie di produzione e lavorazione e ipotizzando che la stessa riguardasse forse l'inserimento del prospetto su farmaci che la macchina non riusciva a piegare. Sentita anch'essa all'udienza del 14 gennaio 2014, la testimone ha confermato integralmente le sue dichiarazioni.
, sentita a spontanee dichiarazioni, oltre a confermare di aver lavorato Parte_5 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa poi trasformato a progetto per la ha precisato di avere avuto mansioni di Parte_1
“confezionamento e sconfezionamento dei farmaci” e di ispezioni e che le sue mansioni sono rimaste invariate anche dopo aver sottoscritto il contratto di lavoro a progetto. Ha evidenziato di non conoscere il contenuto del progetto, svolgendo sempre lo stesso tipo di lavoro per il quale era pagata 800 euro al mese. Parimenti, sentita dagli ispettori, ha dichiarato che nel periodo di Testimone_2 vigenza del contratto di lavoro a progetto le direttive gli venivano impartite da Pt_2
e che non aveva degli orari fissi in quanto ciò dipendeva dalla quantità di dati
[...] che doveva immettere, ma ha anche precisato che percepiva la retribuzione di euro 4,50 l'ora e che segnava le ore di lavoro prestato, controllate anche dal . Pt_2
Ebbene, dalle dichiarazioni acquisite agli atti e dalle prove testimoniali espletate è senz'altro emerso l'elemento della direzione del lavoro delle lavoratrici da parte del
, nella misura in cui lo stesso assegnava loro il lavoro impartendo direttive e Pt_2 controllandone la qualità, decideva i tempi di lavoro e conteggiava e controllava le ore di lavoro effettuate. Le lavoratrici svolgevano tutte le medesime prestazioni lavorative, ripetitive e predeterminate, consistenti nelle “ operazioni di confezionamento e
4 sconfezionamento, nonché di controllo finale dei medicinali” e risultavano tutte stabilmente inserite nell'organizzazione aziendale e pagate in base alle ore di lavoro prestate secondo quanto determinato dallo stesso datore di lavoro, senza che sia emersa una prestazione autonoma delle lavoratrici meramente coordinata con l'organizzazione del datore di lavoro, secondo modalità concordate. Dalle informazioni seppur generiche fornite dalle lavoratrici sono chiaramente desumibili elementi che dimostrano senz'altro l'esistenza di un rapporto di subordinazione, quali l'impossibilità delle lavoratrici di determinare i tempi e i modi della propria attività lavorativa, lo svolgimento delle medesime prestazioni, anche dopo il passaggio alla forma del contratto a progetto nonché la percezione di una retribuzione fissa o, in alcuni casi, variabile ma dipendente dal lavoro straordinario svolto o dalla quantità di ore lavorate in dipendenza delle necessità organizzative e produttive dell'azienda. Concorre a supportare tale convincimento anche il fatto che alcune lavoratrici non conoscessero neppure il contenuto del progetto, limitandosi a svolgere le stesse attività eseguite durante il contratto a collaborazione coordinata e continuativa, né il contenuto del progetto era peraltro suscettibile di una diversa valutazione rispetto alla ordinaria attività di impresa, riproducendo esattamente la "routine" ripetuta e prevedibile che aveva caratterizzato fino a quel momento l'attività delle lavoratrici.
Ebbene, tale essendo il nucleo essenziale della sentenza, ritiene il Collegio come la parte appellante avrebbe dovuto, secondo i principi, preoccuparsi di confutare specificamente gli elementi di fatto evidenziati dal primo giudice anziché limitarsi ad una acritica riproduzione (pagg. 3 segg ricorso) delle deposizioni testimoniali, senza minimamente evidenziarne la rilevanza fattuale antagonista rispetto agli approdi del primo giudice.
Irrilevanti allo scopo i passaggi della dichiarazione testimoniale resa in udienza da e riportati dall'appellante e che, anzi, confermano lo svolgimento di Parte_4 mansioni ordinarie e ripetitive (inserimento dei bugiardini nelle scatole dei medicinali) e la necessità di ricorrere al per “chiedergli cosa fare e valutare la qualità del Pt_2 lavoro”. Non decisiva la deposizione testimoniale di nella parte in cui Testimone_2 ha dichiarato in udienza di non avere “orari fissi”, a fronte della dichiarazione in sede ispettiva di percepire una retribuzione oraria di € 4,5 e di segnare le ore di lavoro prestate. ha confermato le dichiarazioni rese in sede ispettiva. Testimone_2
In definitiva, osserva il Collegio in fatto, come le dichiarazioni indicate nel ricorso in appello - ferma la loro genericità - non minino pregnante quadro probatorio relativo alla emergenza di alcuni degli elementi sintomatici di un rapporto di lavoro subordinato, ovvero: la sottoposizione a direttive ( , Parte_4 Parte_5 Tes_3 che in sede ispettiva ha anche riferito che il le diceva per quanto tempo
[...] Pt_2
e in quali giorni doveva lavorare); lo svolgimento di mansioni di carattere manuale, ripetitive e prettamente operative ( , Parte_5 Testimone_4 Pt_4
; la prestazione del lavoro nei locali e con gli strumenti messi a disposizione
[...] dal datore di lavoro ( ). Parte_4 Parte_6 L'instaurazione di un rapporto di dipendenza nel caso di specie appare, inoltre, plausibile anche in ragione degli altri elementi emersi dall'istruttoria svolta. In particolare, come correttamente rilevato dal Tribunale, alcune delle lavoratrici hanno dichiarato di ricevere una remunerazione sulla base di un compenso mensile o orario fisso e predeterminato ( il compenso mensile fisso;
Parte_4 [...]
800 euro al mese;
4,50 euro all'ora, segnando le ore di lavoro Pt_6 Testimone_2 prestato;
percepiva circa sei euro all'ora e le ore venivano segnate sia da Tes_3
che da lei) e di avere orario lavorativo di otto ore giornaliere ( Per_1 CP_3
5 che timbrava il cartellino).
Si aggiunga a ciò che per la configurazione della fattispecie del lavoro a progetto,
è necessaria la riconducibilità dell'attività ad uno "specifico progetto", che deve consistere in un'attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore (Cass. n. 24739 del 2017, Cass. n. 10135 del 2018).
Pur non essendo richiesto che il progetto debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, esso non può comunque consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale (Cass. n. 17636 del 2016).
Nella fattispecie in esame, , , e CP_3 Parte_5 Testimone_6 hanno riferito di non sapere in cosa consistesse il progetto. Testimone_4 Né è emerso che l'oggetto della collaborazione fosse effettivamente individuato in un'attività diversa rispetto all'ordinaria attività di impresa e finalizzata alla realizzazione di una specifica opera o servizio, dal momento che le lavoratrici hanno dichiarato di avere svolto nella vigenza di entrambi i contratti le stesse mansioni di confezionamento e sconfezionamento dei prodotti.
In considerazione delle complessive circostanze del caso, deve ritenersi, dunque, che trattavasi di prestazioni lavorative consistenti in compiti di manovalanza, essenzialmente di carattere elementare e ripetitivo, in alcuni casi remunerate sulla base di un compenso orario o mensile fisso e predeterminato, funzionalmente collegate all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro con utilizzo esclusivo dell'attrezzatura aziendale ed, altresì, sotto il coordinamento e sulla base di disposizioni impartite da parte datoriale. In definitiva deve ritenersi provata la natura subordinata dei rapporti in esame, avuto riguardo al concreto atteggiarsi degli stessi. Ne discende il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti soccombenti al pagamento delle spese del grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna e al Parte_1 Parte_2 rimborso in favore dell' Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
[...]
4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della stessa appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, all'udienza del 11.06.2025
Il Presidente estensore
Giovanna Gianì
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