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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/05/2024, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 5790/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5790 R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: PAGAMENTO. TRA
in persona del legale rapp. pro-tempore, con sede in S. Giuseppe Parte_1 Vesuviano ed elett. dom. in Napoli alla Via Giosuè Carducci n. 42, presso l'avv. Sergio Cardaropoli che la rapp. e dif. giusta procura allegata alla citazione--- attrice
E convenuta opposta
, in persona del legale rapp. pro-tempore, con sede in Torre del Greco via Controparte_1 CP_ Guglielmo Marconi 66 dove elettivamente domicilia (U.O.C. Affari Legali di essa unitamente all'avv. Mariarosaria Dessi giusta procura generale alle liti per notar , registrata a Persona_1
Napoli in data 30.07.2020 al n. 12684 --- convenuta
CONCLUSIONI
Come da atti di causa FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.10.2021 la esponeva: Parte_1
- di essere accreditata con il per l'esecuzione di prestazioni di “specialistica CP_2 ambulatoriale”;
- come tale aveva stipulato con l' appositi contratti per gli anni 2018 e 2019 Controparte_1 ed avere reso all'uopo le (numerose) prestazioni che aveva fatturato e che indicava analiticamente;
Cont
- dette prestazioni erano state parzialmente pagate, restando pertanto creditrice di essa per l'importo complessivo di € 184.798,00 (il tutto come da indicazione analitica del pari effettuata in ricorso e con relativa documentazione debitamente allegata). Per tali motivi conveniva innanzi a questa A.G. l' per sentirla condannare al Controparte_1 pagamento dell'indicata somma. Con Instauratosi il contraddittorio si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda eccependo l'inesigibilità del credito azionato perché le prestazioni indicate in ricorso (e quindi la relativa remunerazione richiesta) erano state effettuate oltre i c.d. “ ”; Parte_2 Attesa la natura essenzialmente documentale della controversia e l'assenza di richieste istruttorie particolari la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi (acquisita documentazione varia) assegnata a sentenza con i termini di cui al relativo verbale di udienza
----------------------------
Preliminarmente va ribadito (e ciò risulta pacifico fra le parti) che la normativa preveda a livello generale (id est: dei tetti di spesa per le prestazioni erogate dalle Strutture Accreditate e tale Org_1 Cont previsione risulta poi dettagliata nei vari contratti che ciascuna stipula con le varie realtà operanti sul territorio in regime di accreditamento (contratti invero che sono conformi al contratto tipo predisposto dalla stessa e che ogni Struttura deve firmare di volta in volta, atteso che il Org_1 Regime di accreditamento provvisorio è in attesa di una complessiva revisione, per cui attualmente si opera in regime di prorogatio). In effetti tali tetti rispondono alla duplice esigenza di controllare da un lato la qualità della prestazione erogata (cosa che si attua anche col sistema della Capacità Operativa Massima
1 R.G.A.C. n. 5790/2021
riconosciuta alla singola Struttura Accreditata e che dipende dalla sua organizzazione ed attrezzature) e, dall'altro di controllare la spesa pubblica sanitaria, che notoriamente è purtroppo costantemente in deficit.
Il sistema dei c.d. tetti di spesa è in realtà piuttosto complesso (ed in continua evoluzione): è previsto in generale a livello nazionale, ma poi ogni Regione lo attua in maniera parzialmente differente.
Esso in verità non coinvolge le sole Strutture private Convenzionate, ma è – almeno in teoria – predisposto per disciplinare e controllare anche la spesa sanitaria delle Strutture Pubbliche: solo che da strumento di programmazione preventiva e gestione anche qualitativa delle prestazioni da erogare,
a causa delle note congiunture economiche (ed altresì delle inefficienze della P.A.), serve essenzialmente per contenere la spesa nei limiti di bilancio e di risorse assegnate.
Il sistema in questione è così spesso visto come un limite al diritto alla salute che, in ultima analisi, va a ricadere sull'utente finale del servizio. Tuttavia esso è stato costantemente ritenuto legittimo (o meglio ancora: necessario) dalla giurisprudenza, a tutti i livelli: le prestazioni sanitarie hanno un costo e le ristrettezze di bilancio impongono sia l'ottimazione del servizio, sia la lotta agli sprechi e agli abusi, sia – per quel che qui interessa – la necessità di non spendere di più delle risorse finanziare disponibili (e ciò a salvaguardia dei cittadini stessi, dovendosi evitare che una spesa indiscriminata penalizzi poi chi arrivi tardi o chi non si sappia districare fra le maglie del sistema e magari non possa usufruire di una prestazione essenziale ed indifferibile).
In tale ottica è stato ritenuto legittimo il sistema di Regressione Tariffaria Unica (che in sostanza prevede un recupero delle somme erogate oltre il tetto di spesa, sia pure spalmate fra tutte le varie Strutture interessate) e ritenuta altresì legittima la fissazione di Tetti di Spesa che intervenga nel corso dell'anno e quindi con efficacia retroattiva, sia pure con particolari cautele legate alla conoscibilità da parte delle Strutture (sul punto e per una disamina generale dei vari problemi v. ex multis Cons. Stato Ad. Plen. 3/2012 con riferimenti altresì alla Giurisprudenza Costituzionale ed all'affermazione della Consulta secondo cui “non è pensabile di poter spendere senza limite” e che pertanto occorre contemperare le esigenze finanziarie con il “nucleo irriducibile” del diritto alla salute).
Ricapitolando in estrema sintesi il sistema qui in esame:
- l'imposizione dei tetti di spesa avviene con atto autoritativo ampiamente discrezionale (e non soggetto a preventivo accordo con i centri privati salvo la necessaria partecipazione degli stessi – per il tramite delle Associazioni di Categoria – ad un c.d. Tavolo Tecnico) nell'ambito della necessaria pianificazione finanziaria cui le Regioni sono chiamate (fra l'altro tale pianificazione deve spesso tener conto dalla necessità di ripianare i disavanzi pregressi);
- tuttavia secondo i principi ispiratori del sistema (così come introdotti dalla L. 449/97 e poi meglio declinati dagli artt. 8 bis e 8 quinquies del D. L.vo 502/92) l'espressione di tale potere discrezionale va recepita e dettagliata in veri e propri contratti da stipulare con le Strutture private Accreditate (per le Strutture Pubbliche sono analogamente previsti degli “accordi”);
- tali contratti prevedono (e devono prevedere per il discorso di cui sopra) il rispetto dei tetti di spesa come definiti a monte con atto autoritativo (e di cui la Struttura Accredita è e deve essere consapevole);
- il sistema è cambiato nel corso del tempo: qualora il limite di prestazioni erogabili e remunerabili sia stabilito nello stesso contratto annuale il tetto di spesa si ricava immediatamente dal contratto stesso (salvo deroghe per eventuali surplus). Quando invece lo stesso sia stabilito per macroarea (cioè per tutti i centri che erogano le prestazioni in un particolar ambito) occorrerà preventivamente individuare l'avvenuto raggiungimento di tale limite - da suddividere fra i vari centri - e poi comunicarlo perché gli stessi siano edotti dell'impossibilità di remunerazione delle prestazione eccedenti (per l'individuazione concreta operano appositi organismi tecnici su base regionale). In proposito v'è ancora contrasto in giurisprudenza sul come interpretare il in Parte_3 relazione alla pretesa avanzata dai Centri: se cioè esso debba essere considerato un elemento costitutivo della domanda (quindi da dimostrare dall'istante) ovvero un fatto estintivo del Con diritto (quindi con preciso onere di dimostrazione a carico dell' . Ritiene questo
2 R.G.A.C. n. 5790/2021
giudicante che il discorso vada distinto a seconda che si tratti di limite indicato nel contratto o no.
Infatti qualora fosse lo stesso contratto a prevedere il limite di spesa appare evidente che siccome il limite opera a monte esso impedisce la nascita del diritto (fattispecie costitutiva e salvo deroghe in corso di rapporto, comunque da manifestare espressamente).
Qualora invece il limite debba essere necessariamente individuato con atti della PA che intervengano nel corso del rapporto, appare chiaro che ciò si pone come una causa che impedisce la remunerazione successivamente all'esecuzione della stessa (fattispecie estintiva);
- infine, qualora si sia comunque andati oltre, e quindi siano state remunerate prestazioni oltre Cont il limite, ciascuna è tenuta al recupero della differenza, col sistema della RTU sopra accennato. Per far ciò al Centro in questione si chiede l'emissione di apposita Nota di Credito con la quale sostanzialmente si riduce l'importo di una fattura già pagata Cont Cont riconoscendo il
contro
-credito dell' Laddove il Centro non provveda è la stessa ad emettere Nota di Debito ed a recuperare quindi il surplus.
A tale ultimo proposito va precisato che la giurisprudenza (sia della S.C. che Amministrativa) è ferma nel ritenere che l'emissione degli atti di cui sopra costituisce esercizio (doveroso) di potere d'imperio da parte della P.A. e che il Giudice Ordinario non può prescindere dallo stesso né tanto meno disapplicarlo.
------------------------
Premesso quanto sopra e passando alla fattispecie concreta qui in esame. Non v'è dubbio che l'avvenuto superamento del comporterebbe il rigetto della Parte_3 domanda perché infondata. Tuttavia l'esame dei contratti esibiti (da ambo le parti) sia per il 2018 che per il 2019 evidenzia chiaramente che il Tetto di Spesa – per ciascuna delle branche previste dai vari contratti – è stabilito su base Regionale per Macroarea (ovverosia per ciascuna braca/tipologia di prestazioni da disciplinare) Con
E l' tenuta a comunicare con cadenza periodica ai singoli Centri accreditati e con cui essa ha in essere il relativo contratto, l'avvenuto superamento del limite ovvero la previsione di superamento. Per tutto il discorso fin qui (sinteticamente) svolto appare quindi indubbi che il , Parte_3 operando a valle del rapporto costituisca un fatto estintivo del diritto alla remunerazione della prestazione eventualmente prestata oltre quel tetto (e che quindi giustificherà il mancato pagamento ovvero – a seconda dei casi – il recupero del surplus). Come tale però, l'avvenuto superamento di quel tetto deve essere non solo dedotto ma anche Con puntualmente dimostrato dall' he lo invoca. Orbene nella fattispecie qui in esame ciò non è minimamente avvenuto:
- non è stato esibito alcun atto che indicasse l'avvenuto superamento del tetto (id est: verbale Cont del Tavolo Tecnico – determina regionale ovvero dell di recepimento di quel verbale); Cont
- soprattutto (nonostante che l' affermi il contrario nella memoria difensiva di costituzione) non è stata esibita alcuna richiesta di alcun genere diretta all'attrice (richiesta Cont che sarebbe stata da considerare espressione della potestas imperii dell' a tutela dei Tetti di Spesa); Cont
- le “determine di acconto e saldo” esibite dall' sono atti a valenza interna di liquidazione del dovuto e comunque le stesse sono di non facile lettura: sarebbe occorso specifica ricostruzione del totale degli importi versati ed indicazione precisa del tetto di spesa su base annua (da porre in paragone a quei versamenti), oltre – e di nuovo – alla allegazione dell'atto amministrativo di individuazione e/o recepimento di quel tetto di spesa. In mancanza di tutto ciò non può essere opposto alcun tetto di spesa alle prestazioni di cui l'istante rivendica qui il pagamento. Cont E certo non può tenersi conto alcuno della documentazione che l' ha esibito solo in sede di comparsa conclusionale, perché assolutamente inammissibile e tardiva. E circa l'entità precisa degli importi va evidenziato che sui relativi calcoli (e sulla copiosa Cont documentazione esibita a corredo) l' non ha avanzato riserve di sorta, essendosi limitata a dedurre che l'ulteriore remunerazione non è dovuta per il superamento del . Pt_3
3 R.G.A.C. n. 5790/2021
In definitiva si impone l'integrale accoglimento della domanda. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo-
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
nei confronti dell , con atto di citazione notificato in data 27.10.2021, in
[...] Controparte_1 accoglimento della domanda stessa condanna la convenuta (in persona del legale Controparte_1 rapp. pro-tempore) al pagamento, in favore dell'attrice della somma di € 184.798,00--- Cont Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 6.000,00 di cui € 800,00 per spese vive, oltre accessori come per legge. Così deciso in Torre Annunziata addì 11.5.2024. IL GIUDICE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5790 R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: PAGAMENTO. TRA
in persona del legale rapp. pro-tempore, con sede in S. Giuseppe Parte_1 Vesuviano ed elett. dom. in Napoli alla Via Giosuè Carducci n. 42, presso l'avv. Sergio Cardaropoli che la rapp. e dif. giusta procura allegata alla citazione--- attrice
E convenuta opposta
, in persona del legale rapp. pro-tempore, con sede in Torre del Greco via Controparte_1 CP_ Guglielmo Marconi 66 dove elettivamente domicilia (U.O.C. Affari Legali di essa unitamente all'avv. Mariarosaria Dessi giusta procura generale alle liti per notar , registrata a Persona_1
Napoli in data 30.07.2020 al n. 12684 --- convenuta
CONCLUSIONI
Come da atti di causa FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.10.2021 la esponeva: Parte_1
- di essere accreditata con il per l'esecuzione di prestazioni di “specialistica CP_2 ambulatoriale”;
- come tale aveva stipulato con l' appositi contratti per gli anni 2018 e 2019 Controparte_1 ed avere reso all'uopo le (numerose) prestazioni che aveva fatturato e che indicava analiticamente;
Cont
- dette prestazioni erano state parzialmente pagate, restando pertanto creditrice di essa per l'importo complessivo di € 184.798,00 (il tutto come da indicazione analitica del pari effettuata in ricorso e con relativa documentazione debitamente allegata). Per tali motivi conveniva innanzi a questa A.G. l' per sentirla condannare al Controparte_1 pagamento dell'indicata somma. Con Instauratosi il contraddittorio si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda eccependo l'inesigibilità del credito azionato perché le prestazioni indicate in ricorso (e quindi la relativa remunerazione richiesta) erano state effettuate oltre i c.d. “ ”; Parte_2 Attesa la natura essenzialmente documentale della controversia e l'assenza di richieste istruttorie particolari la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi (acquisita documentazione varia) assegnata a sentenza con i termini di cui al relativo verbale di udienza
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Preliminarmente va ribadito (e ciò risulta pacifico fra le parti) che la normativa preveda a livello generale (id est: dei tetti di spesa per le prestazioni erogate dalle Strutture Accreditate e tale Org_1 Cont previsione risulta poi dettagliata nei vari contratti che ciascuna stipula con le varie realtà operanti sul territorio in regime di accreditamento (contratti invero che sono conformi al contratto tipo predisposto dalla stessa e che ogni Struttura deve firmare di volta in volta, atteso che il Org_1 Regime di accreditamento provvisorio è in attesa di una complessiva revisione, per cui attualmente si opera in regime di prorogatio). In effetti tali tetti rispondono alla duplice esigenza di controllare da un lato la qualità della prestazione erogata (cosa che si attua anche col sistema della Capacità Operativa Massima
1 R.G.A.C. n. 5790/2021
riconosciuta alla singola Struttura Accreditata e che dipende dalla sua organizzazione ed attrezzature) e, dall'altro di controllare la spesa pubblica sanitaria, che notoriamente è purtroppo costantemente in deficit.
Il sistema dei c.d. tetti di spesa è in realtà piuttosto complesso (ed in continua evoluzione): è previsto in generale a livello nazionale, ma poi ogni Regione lo attua in maniera parzialmente differente.
Esso in verità non coinvolge le sole Strutture private Convenzionate, ma è – almeno in teoria – predisposto per disciplinare e controllare anche la spesa sanitaria delle Strutture Pubbliche: solo che da strumento di programmazione preventiva e gestione anche qualitativa delle prestazioni da erogare,
a causa delle note congiunture economiche (ed altresì delle inefficienze della P.A.), serve essenzialmente per contenere la spesa nei limiti di bilancio e di risorse assegnate.
Il sistema in questione è così spesso visto come un limite al diritto alla salute che, in ultima analisi, va a ricadere sull'utente finale del servizio. Tuttavia esso è stato costantemente ritenuto legittimo (o meglio ancora: necessario) dalla giurisprudenza, a tutti i livelli: le prestazioni sanitarie hanno un costo e le ristrettezze di bilancio impongono sia l'ottimazione del servizio, sia la lotta agli sprechi e agli abusi, sia – per quel che qui interessa – la necessità di non spendere di più delle risorse finanziare disponibili (e ciò a salvaguardia dei cittadini stessi, dovendosi evitare che una spesa indiscriminata penalizzi poi chi arrivi tardi o chi non si sappia districare fra le maglie del sistema e magari non possa usufruire di una prestazione essenziale ed indifferibile).
In tale ottica è stato ritenuto legittimo il sistema di Regressione Tariffaria Unica (che in sostanza prevede un recupero delle somme erogate oltre il tetto di spesa, sia pure spalmate fra tutte le varie Strutture interessate) e ritenuta altresì legittima la fissazione di Tetti di Spesa che intervenga nel corso dell'anno e quindi con efficacia retroattiva, sia pure con particolari cautele legate alla conoscibilità da parte delle Strutture (sul punto e per una disamina generale dei vari problemi v. ex multis Cons. Stato Ad. Plen. 3/2012 con riferimenti altresì alla Giurisprudenza Costituzionale ed all'affermazione della Consulta secondo cui “non è pensabile di poter spendere senza limite” e che pertanto occorre contemperare le esigenze finanziarie con il “nucleo irriducibile” del diritto alla salute).
Ricapitolando in estrema sintesi il sistema qui in esame:
- l'imposizione dei tetti di spesa avviene con atto autoritativo ampiamente discrezionale (e non soggetto a preventivo accordo con i centri privati salvo la necessaria partecipazione degli stessi – per il tramite delle Associazioni di Categoria – ad un c.d. Tavolo Tecnico) nell'ambito della necessaria pianificazione finanziaria cui le Regioni sono chiamate (fra l'altro tale pianificazione deve spesso tener conto dalla necessità di ripianare i disavanzi pregressi);
- tuttavia secondo i principi ispiratori del sistema (così come introdotti dalla L. 449/97 e poi meglio declinati dagli artt. 8 bis e 8 quinquies del D. L.vo 502/92) l'espressione di tale potere discrezionale va recepita e dettagliata in veri e propri contratti da stipulare con le Strutture private Accreditate (per le Strutture Pubbliche sono analogamente previsti degli “accordi”);
- tali contratti prevedono (e devono prevedere per il discorso di cui sopra) il rispetto dei tetti di spesa come definiti a monte con atto autoritativo (e di cui la Struttura Accredita è e deve essere consapevole);
- il sistema è cambiato nel corso del tempo: qualora il limite di prestazioni erogabili e remunerabili sia stabilito nello stesso contratto annuale il tetto di spesa si ricava immediatamente dal contratto stesso (salvo deroghe per eventuali surplus). Quando invece lo stesso sia stabilito per macroarea (cioè per tutti i centri che erogano le prestazioni in un particolar ambito) occorrerà preventivamente individuare l'avvenuto raggiungimento di tale limite - da suddividere fra i vari centri - e poi comunicarlo perché gli stessi siano edotti dell'impossibilità di remunerazione delle prestazione eccedenti (per l'individuazione concreta operano appositi organismi tecnici su base regionale). In proposito v'è ancora contrasto in giurisprudenza sul come interpretare il in Parte_3 relazione alla pretesa avanzata dai Centri: se cioè esso debba essere considerato un elemento costitutivo della domanda (quindi da dimostrare dall'istante) ovvero un fatto estintivo del Con diritto (quindi con preciso onere di dimostrazione a carico dell' . Ritiene questo
2 R.G.A.C. n. 5790/2021
giudicante che il discorso vada distinto a seconda che si tratti di limite indicato nel contratto o no.
Infatti qualora fosse lo stesso contratto a prevedere il limite di spesa appare evidente che siccome il limite opera a monte esso impedisce la nascita del diritto (fattispecie costitutiva e salvo deroghe in corso di rapporto, comunque da manifestare espressamente).
Qualora invece il limite debba essere necessariamente individuato con atti della PA che intervengano nel corso del rapporto, appare chiaro che ciò si pone come una causa che impedisce la remunerazione successivamente all'esecuzione della stessa (fattispecie estintiva);
- infine, qualora si sia comunque andati oltre, e quindi siano state remunerate prestazioni oltre Cont il limite, ciascuna è tenuta al recupero della differenza, col sistema della RTU sopra accennato. Per far ciò al Centro in questione si chiede l'emissione di apposita Nota di Credito con la quale sostanzialmente si riduce l'importo di una fattura già pagata Cont Cont riconoscendo il
contro
-credito dell' Laddove il Centro non provveda è la stessa ad emettere Nota di Debito ed a recuperare quindi il surplus.
A tale ultimo proposito va precisato che la giurisprudenza (sia della S.C. che Amministrativa) è ferma nel ritenere che l'emissione degli atti di cui sopra costituisce esercizio (doveroso) di potere d'imperio da parte della P.A. e che il Giudice Ordinario non può prescindere dallo stesso né tanto meno disapplicarlo.
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Premesso quanto sopra e passando alla fattispecie concreta qui in esame. Non v'è dubbio che l'avvenuto superamento del comporterebbe il rigetto della Parte_3 domanda perché infondata. Tuttavia l'esame dei contratti esibiti (da ambo le parti) sia per il 2018 che per il 2019 evidenzia chiaramente che il Tetto di Spesa – per ciascuna delle branche previste dai vari contratti – è stabilito su base Regionale per Macroarea (ovverosia per ciascuna braca/tipologia di prestazioni da disciplinare) Con
E l' tenuta a comunicare con cadenza periodica ai singoli Centri accreditati e con cui essa ha in essere il relativo contratto, l'avvenuto superamento del limite ovvero la previsione di superamento. Per tutto il discorso fin qui (sinteticamente) svolto appare quindi indubbi che il , Parte_3 operando a valle del rapporto costituisca un fatto estintivo del diritto alla remunerazione della prestazione eventualmente prestata oltre quel tetto (e che quindi giustificherà il mancato pagamento ovvero – a seconda dei casi – il recupero del surplus). Come tale però, l'avvenuto superamento di quel tetto deve essere non solo dedotto ma anche Con puntualmente dimostrato dall' he lo invoca. Orbene nella fattispecie qui in esame ciò non è minimamente avvenuto:
- non è stato esibito alcun atto che indicasse l'avvenuto superamento del tetto (id est: verbale Cont del Tavolo Tecnico – determina regionale ovvero dell di recepimento di quel verbale); Cont
- soprattutto (nonostante che l' affermi il contrario nella memoria difensiva di costituzione) non è stata esibita alcuna richiesta di alcun genere diretta all'attrice (richiesta Cont che sarebbe stata da considerare espressione della potestas imperii dell' a tutela dei Tetti di Spesa); Cont
- le “determine di acconto e saldo” esibite dall' sono atti a valenza interna di liquidazione del dovuto e comunque le stesse sono di non facile lettura: sarebbe occorso specifica ricostruzione del totale degli importi versati ed indicazione precisa del tetto di spesa su base annua (da porre in paragone a quei versamenti), oltre – e di nuovo – alla allegazione dell'atto amministrativo di individuazione e/o recepimento di quel tetto di spesa. In mancanza di tutto ciò non può essere opposto alcun tetto di spesa alle prestazioni di cui l'istante rivendica qui il pagamento. Cont E certo non può tenersi conto alcuno della documentazione che l' ha esibito solo in sede di comparsa conclusionale, perché assolutamente inammissibile e tardiva. E circa l'entità precisa degli importi va evidenziato che sui relativi calcoli (e sulla copiosa Cont documentazione esibita a corredo) l' non ha avanzato riserve di sorta, essendosi limitata a dedurre che l'ulteriore remunerazione non è dovuta per il superamento del . Pt_3
3 R.G.A.C. n. 5790/2021
In definitiva si impone l'integrale accoglimento della domanda. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo-
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
nei confronti dell , con atto di citazione notificato in data 27.10.2021, in
[...] Controparte_1 accoglimento della domanda stessa condanna la convenuta (in persona del legale Controparte_1 rapp. pro-tempore) al pagamento, in favore dell'attrice della somma di € 184.798,00--- Cont Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 6.000,00 di cui € 800,00 per spese vive, oltre accessori come per legge. Così deciso in Torre Annunziata addì 11.5.2024. IL GIUDICE
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