Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/01/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta dai consiglieri:
Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per reclamo ex art. 51 CCII, rubricato al n. 1546 del Ruolo Generale per gli Affari di Volontaria Giurisdizione, riservato per la decisione all'udienza del
6.12.2024, pendente
TRA in persona del l.r.p.t. elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliato in Roma, alla Via Appia Nuova n. 30, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Salustri che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RECLAMANTE
E
(C.F. , con l'Avv. Marco Viglietta, presso Controparte_1 C.F._1 il cui studio in Roma, alla Via Fabio Massimo è elettivamente domiciliato;
RECLAMATO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI in persona Parte_1 del curatore Parte_3
RECLAMATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI: Per la RECLAMANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dello spiegato reclamo e per i motivi sopra esposti, revocare la liquidazione giudiziale e la sentenza del Tribunale Velletri, sezione procedure concorsuali, avente n.40/2023 emessa il 4/07/2023, depositata il 7/07/2023, in forza della quale veniva dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della stessa
[...]
c.f. e p.i. , con sede in Albano Controparte_2 P.IVA_1
L. via Pompeo Magno n.34; il tutto con vittoria delle spese e compensi del presente procedimento”. Per la RECLAMATA Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettare il reclamo ex adverso spiegato e per l'effetto confermare la sentenza dichiarativa impugnata. Nella non creduta ipotesi di revoca della liquidazione giudiziale, si chiede porsi a carico del debitore reclamante, le spese del presente giudizio e le spese relative alla procedura fallimentare, incluso il compenso del curatore fallimentare.
Con vittoria di spese competenze, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza oggetto di reclamo, il Tribunale di Velletri, accertato che il creditore istante vantava un credito derivante da rapporto di lavoro Controparte_1 dipendente e che il datore di lavoro, versava in stato di Parte_1 insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, ha dichiarato, a carico della stessa, la apertura della liquidazione giudiziale.
1
Con reclamo depositato il 4.08.2023, la società ha, in sintesi, eccepito la impraticabilità della procedura di liquidazione giudiziale, intrapresa dal creditore ai sensi dell'art. 121 CCII, per essere la stessa reclamante “impresa minore” in virtù del mancato superamento delle soglie dimensionali previste dall'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII (a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro €
300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
b) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad €
200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
c) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro € 500.000). Di contro, la reclamante osservava come, sulla base della documentazione contestualmente prodotta con la proposizione del reclamo, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale, risultavano un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo di € 274.643 nell'annualità 2020,
€ 270.530 nell'annualità 2021, € 210.461 nell'annualità 2022; ricavi per un ammontare complessivo annuo di € 1.776 nell'annualità 2020, € 0,00 nell'annualità 2021, € 0,00 nell'annualità 2022; un ammontare di debiti anche non scaduti di € 267.413 nell'annualità 2020; € 271.917 nell'annualità 2021, € 271.955 nell'annualità 2022. Si è costituito il reclamato, deducendo di aver presentato istanza prefallimentare in data
3.5.2023; ha evidenziato come, per costante giurisprudenza, l'onere della prova relativo al mancato possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità incombesse sul debitore, il quale, nel caso di specie, era rimasto contumace, omettendo quindi di assolvere al predetto onere;
la mancata costituzione nel procedimento di primo grado equivaleva alla mancata contestazione della domanda del creditore istante, che dunque era stata fondatamente accolta con l'apertura della procedura. In ogni caso, priva di qualsiasi fondamento era la avversaria richiesta di condanna alle spese del , tenuto conto CP_1 che la statuizione in merito al fallimento della reclamante, era stata determinata dalla controparte per propria “colpevole negligenza”. Posto che costituiva onere esclusivo del debitore reclamante l'esibizione dei bilanci dai quali doveva dedursi la non assoggettabilità della fallita alla procedura fallimentare, non poteva pretendersi dal creditore procedente, che, nella fattispecie, era un lavoratore dipendente ed un soggetto debole, l'onere di procedere all'estrazione dal registro per le imprese degli ultimi tre bilanci della fallita, operazione complessa ed estremamente dispendiosa;
peraltro, nella fattispecie in esame, risultava dalla visura della procedura prefallimentare, in atti, che la parte reclamante non aveva depositato l'ultimo bilancio, con conseguente impossibilità di verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi di fallibilità. L'ultimo bilancio depositato risultava infatti quello relativo all'anno 2021, con conseguente impossibilità per il lavoratore ricorrente di verificare la permanenza del requisito di non fallibilità anche nell'anno 2022. I bilanci erano stati, infatti, acquisiti d'ufficio dal Tribunale che aveva provveduto ad autonoma valutazione in ordine al requisito di fallibilità. Del tutto irrituale ed inammissibile era altresì la pretesa della reclamante di porre a carico del reclamato, le spese della procedura ed addirittura le spese del compenso del curatore.
Il reclamo è fondato. Compete notoriamente al debitore del quale sia stata richiesta l'apertura della liquidazione giudiziale fornire dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti dimensionali della c.d. impresa minore di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII, requisiti che devono sussistere “anche al tempo dell'istanza e della dichiarazione di
2 fallimento, avendo il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio” (così, ex pluribus, Cass. 21188/2021); in particolare, l'indebitamento complessivo non superiore ad € 500.000, anche in ragione del tenore letterale dell'art. 2 comma 1 lettera d) n. 3 CCII (e ancora prima, dell'art. 1 comma secondo lettera c) L.F.), deve essere valutato con riferimento al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e non al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi chiusi anteriormente al deposito della relativa istanza (v. Cass. 3158/2018).
Costituisce, inoltre, orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità formatosi già nel vigore della legge fallimentare, dalla quale questa Corte non intende discostarsi, che il debitore debba fornire dimostrazione della propria non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale innanzitutto attraverso i bilanci degli ultimi tre esercizi, che è tenuto a depositare nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale e che costituiscono “mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi” (così, Cass. 24138/2019). Strumenti probatori alternativi rappresentati innanzitutto dalle scritture contabili dell'impresa, ma anche da altra documentazione, pure formata da terzi, che sia però concretamente capace “di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa” (così, Cass. 25025/2020; conf. Cass. 21188/2021). La società debitrice, che non si era costituita nel procedimento di primo grado, ha inteso qui fornire dimostrazione della sua non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale attraverso l'allegazione dei bilanci relativi gli anni 2020, 2021, 2022, relativi, cioè, ai tre esercizi precedenti al deposito della istanza di fallimento, e regolarmente depositati come da corrispondenti visure di evasione prodotte in atti.
Tali documenti contabili effettivamente attestano:
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo di euro € 274.643 nell'annualità 2020, € 270.530, nell'annualità 2021 e di € 210.461 nell'annualità 2022 ovvero nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale
- ricavi per un ammontare complessivo annuo di € 1.776 nell'annualità 2020 , € 0,00 nell'annualità 2021, € 0,00 nell'annualità 2022, ovvero nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
- un ammontare di debiti anche non scaduti di € 267.413 nell'annualità 2020, € 271.917 nell'annualità 2021 e di € 271.955 nell'annualità 2022. Quanto ai debiti, posto che, con riferimento al requisito normativo di un indebitamento complessivo non superiore ad € 500.000, ne va accertata la consistenza con riferimento al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e non solo al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi chiusi anteriormente al deposito della relativa istanza, il Collegio ha ritenuto di disporre l'acquisizione, in via officiosa, della relazione del curatore ex art. 33 LF.
Da tale relazione è emersa, in sede di verifica dello stato passivo la seguente esposizione debitoria:
- crediti in prededuzione: euro 0,00
- crediti in privilegio: euro 251.861,39 (di cui euro 94.733,89 in privilegio ipotecario)
- crediti in chirografo: euro 28.420,32
Totale crediti: euro 280.281,71
3 Dai dati contabili acquisiti - che trovano ulteriore riscontro nella attestazione di verifica dei limiti dimensionali in data 27.11.2024, prodotta dalla parte reclamante - si ritiene dunque di poter collocare la società Controparte_2
nell'alveo delle c.d. imprese minori, giacché mai i valori di attivo
[...] patrimoniale, ricavi lordi e ammontare complessivo dei debiti anche non scaduti hanno superato le soglie fissate dall'art. 2 comma 1 lettera d) CCII nei periodi indicati dalla stessa norma.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, può dunque ritenersi che la debitrice sia stata in grado di fornire nel presente giudizio dimostrazione del possesso dei requisiti dimensionali della c.d. impresa minore e conseguentemente, in accoglimento del proposto reclamo, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale deve essere revocata.
Vanno disposti gli obblighi informativi di cui all'art. 53 comma 4 CCII, come indicato in dispositivo.
Le spese del doppio grado - che vedono la reclamante sostanzialmente vittoriosa - vanno tuttavia compensate stante l'esito complessivo della lite. Quanto alle spese della procedura di cui all'art. 147 DPR 115/2002, le stesse vanno invece poste a carico della società reclamata cui è Parte_1 imputabile la adozione del provvedimento di apertura di liquidazione giudiziale a causa della sua mancata costituzione in giudizio nel giudizio fallimentare e la conseguente omessa dimostrazione del possesso dei requisiti di non fallibilità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo, così provvede: revoca la sentenza del Tribunale di Velletri – Sezione Fallimentare n. 40/2023 che ha dichiarato la apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
[...
dispone che la società sino al passaggio in giudicato Parte_1 della presente sentenza fornisca con cadenza mensile, entro il giorno 30 di ogni mese, al
Tribunale di Velletri, sotto la vigilanza del curatore, le informazioni sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria e depositi con la medesima cadenza una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa; dichiara compensate le spese del doppio grado;
pone definitivamente le spese della procedura fallimentare e del compenso al curatore a carico della società Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio il 16.01.2025.
Il consigliere rel. est. Giovanna Giani'
Il Presidente
Diego Antonio Rosario Pinto
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