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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/04/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3649/2021 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VESENTINI PIERLUIGI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Corso
Porta Nuova n. 133,
RICORRENTE/ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PONTEDURO SPARTACO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
CHIARAVALLE CENTRALE (CZ), via LUCA 12,
RESISTENTE/CONVENUTO con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza, depositate, rispettivamente, il 28.11.2024 (parte ricorrente) ed il 5.12.2024 (parte resistente), cui si rinvia per relationem.
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
pagina 1 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza del Tribunale di Verona n. 899/2022 r. sent., passata in giudicato, è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto il 24/06/2005 tra Parte_1
e ai sensi dell'art. 4, comma XII, l. 898/70, disponendo
[...] Controparte_1
con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande.
Residuano da decidere le domande di affidamento, collocazione prevalente e modalità di visita della figlia minore nata il [...], e di contribuzione al mantenimento anche Per_1
del figlio , nato il [...] e divenuto maggiorenne in corso di causa. Persona_2
Va premesso che le parti avevano conseguito l'omologa della separazione consensuale con decreto di data 11.04.2019 (doc. 2 convenuto), in cui era concordato l'affido condiviso dei figli, collocati presso la madre, nonché l'iniziale versamento da parte del padre dell'importo complessivo di euro 300,00 mensili per il mantenimento della prole, aumentato a 400,00 complessivi a partire dal mese di aprile 2022, con l'ulteriore previsione del versamento della somma di euro 50,00 mensili quale partecipazione forfettaria alle spese straordinarie di entrambi, ad eccezione di quelle sanitarie, ripartite al 50% come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Verona. Assegni familiari integralmente percepiti dalla madre. Era inoltre concordato il calendario delle frequentazioni padre-figli ed il riparto delle vacanze.
Appare opportuno un ripilogo della vicenda processuale.
In estrema sintesi, la ricorrente nell'atto introduttivo ha lamentato che il resistente/convenuto, dopo la separazione, abbia corrisposto per il mantenimento dei figli unicamente la somma €
1.050,00 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2019, malgrado lavorasse. Gli ha contestato, poi, un comportamento non collaborativo nella gestione dei minori, nonché “petulante ed ossessivo” nei suoi confronti, non dettato dall'interesse dei figli, ma teso, a suo dire, a farle dispetto;
ha evidenziato le difficoltà di relazione soprattutto del figlio maggiore con il padre e, altresì, problematiche nelle visite con la figlia quanto al rispetto degli orari e dei tempi stabiliti, tanto da chiedere l'affido esclusivo a sé dei figli, oltre che l'aumento del contributo al loro mantenimento.
Prima dell'udienza presidenziale – svoltasi il 5 ottobre 2021 – vi è stata una prima istanza della ricorrente, accolta con ordinanza del 16.06.2021, per l'ottenimento dell'ordine diretto del pagamento del contributo per il mantenimento dei figli da parte del datore di lavoro del resistente/convenuto. Il provvedimento è stato reclamato dall'odierno resistente/convenuto e pagina 2 di 16 revocato dalla Corte d'Appello con il decreto del 27.09.2021, in quanto il rapporto con il datore di lavoro indicato era successivamente venuto meno (il provvedimento sul reclamo è depositato dalla resistente/convenuta il 9.06.2022). In corso di causa la ricorrente ha depositato nuova istanza ex art. 156 c.c., il 9.06.2022, respinta in ragione della previsione di cui all'art. 8 l. 898/1970, visto che nelle more era documentato il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Si è costituito nel giudizio il resistente/convenuto in data 14.06.2021, negando – in sintesi – il fondamento delle accuse mossegli, e, anzi, evidenziando a sua volta la condotta ostativa al suo rapporto con i figli da parte della ricorrente, pur consapevole delle difficoltà logistiche e di spostamento del resistente, legate alla mancanza di patente di guida e di mezzi, nonché la denigrazione della figura paterna posta in essere nei confronti dei figli. Ha sottolineato, in particolare, come la ricorrente si fosse di recente trasferita da Bardolino a Cavaion, a prescindere da previe comunicazioni e/o autorizzazioni del resistente/convenuto, con ciò aggravando le sue possibilità di visita con i figli. Ha insistito, quindi, per il rigetto dell'istanza di affido esclusivo avanzata dalla resistente, e, sul piano economico e lavorativo, ha sottolineato le proprie difficoltà, sì da chiedere una riduzione del contributo stabilito in sede di separazione.
E' seguita l'ulteriore istanza urgente della ricorrente di essere autorizzata al trasferimento della residenza dei figli presso la nuova abitazione di Cavaion, ove si era già sistemata, e di iscrizione di nella nuova scuola. Per_1
Nella successiva memoria di costituzione e risposta, depositata il 5.09.2021, il resistente ha ribadito le condotte ostruzionistiche, manipolatorie e di alienazione della ricorrente, di cui indica quale ulteriore manifestazione la sua scelta unilaterale di trasferirsi altrove. Ha inoltre allegato di non avere notizia di dove si trovassero i figli, posto che la ricorrente non aveva rispettato il riparto dei periodi di vacanza indicati in separazione, tanto da avere sporto denuncia-querela per i reati di cui agli articoli 574 e 574 bis c.p. e mancata osservazione di provvedimento dell'autorità giudiziaria (doc. 3 e 4). Ha quindi formulato istanza di decadenza dalla responsabilità genitoriale della ricorrente e di affido esclusivo dei figli a sé, da collocarsi presso di lui, nonché di regolamentazione delle visite madre-figli e di un contributo al mantenimento dei figli a carico della madre, pari ad euro 350,00 mensili, oltre che di ammonimento della ricorrente e di adozione di sanzioni a suo carico in favore proprio e dei pagina 3 di 16 figli. Giova evidenziare sin d'ora che l'istanza di decadenza dalla responsabilità genitoriale è stata abbandonata nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c., depositata il 13.06.2022, ove il resistente, quanto ad affido, ha chiesto la conferma del regime condiviso e la regolamentazione delle visite padre-figli.
A seguito dell'udienza del 7.09.2021, con ordinanza depositata il giorno 8.09.2021, cui si rinvia per relationem, sono stati autorizzati il trasferimento di residenza e l'iscrizione di Per_1
nella nuova scuola.
All'udienza presidenziale del 5.10.2021 le parti hanno trovato un'intesa in relazione alle frequentazioni padre/figli, specie quanto a recepita nella correlata ordinanza. In quella Per_1 sede è stato confermato l'affido condiviso dei figli, la prevalente residenza presso la madre, e, quanto al contributo al mantenimento dei figli dovuto dal padre è stato fissato in complessivi euro 300,00 mensili, e, a modifica del precedente regime, il riparto delle spese accessorie e straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, è stato fissato al 50%.
È stato inoltre conferito un ampio incarico ai Servizi, comprensivo dell'audizione dei minori e della tematica delle visite padre-figli. In considerazione dei dubbi espressi dalla ricorrente
(anche nella relazione depositata il 6.4.2022 i Servizi riportano i timori della NOa circa l'abuso di alcol e stupefacenti in capo al resistente), acquisito il consenso in udienza dal NO , che pure ha negato proprie dipendenze, è stato incaricato anche il Serd. CP_1
Tale ultimo percorso non ha di fatto avuto un vero e proprio inizio, come comunicato dal Pt_2
nella relazione depositata il 4.4.2022, laddove si riporta, al di là di impegni lavorativi del NO che hanno comportato lo spostamento delle date, che il medesimo aveva CP_1
comunicato di vivere come un'ingiustizia tali accertamenti, la fatica stessa di sottoporvisi, e si era riservato se imprendere o meno il percorso.
Nell'ulteriore memoria del resistente/convenuto depositata il 25.03.2022 viene negato l'atteggiamento di disinteresse, che la ricorrente gli addebita, rispetto alle questioni scolastiche, extrascolastiche e sanitarie che riguardano i figli, sottolineando, ad esempio, come fosse stato segnalato invece dalla scuola che spesso la minore si presentava a scuola senza i compiti eseguiti in concomitanza con periodi di permanenza presso la madre, e non in corrispondenza delle visite con lui. Inoltre egli sarebbe stato tenuto all'oscuro di quando la minore stava male, di problematiche dentistiche e di quando si assentava da scuola. La lamentato, in particolare, che in concomitanza con una visita con la figlia, era stato fissato un pagina 4 di 16 appuntamento dentistico per la minore, ma che gli era stato impedito in malo modo, anche dal compagno della ricorrente, di accompagnarla egli stesso dal dentista e, a visita ultimata, di stare con la bambina. Ha insistito, quindi, nelle conclusioni già svolte, ribadendo il comportamento della madre teso ad ostacolare la ripresa del rapporto anche con
[...]
. Per_2
Nella relazione del 6.4.2022 i Servizi incaricati hanno riportato – in sintesi – come le difficoltà relazionale e di comunicazione tra le parti siano dovute anche alle questioni di tipo economico, che attengono al mantenimento dei figli, oltre che da “un circolo vizioso nella modalità comunicativa: il NO , che fatica a tollerare l'attesa e la frustrazione, CP_1
tende ad essere pressante ed eccessivamente richiestivo con messaggi e telefonate finché non ottiene quel che chiede, ma tale atteggiamento genera nella NOa uno stato di ansia Pt_1
oltre al vissuto di essere controllata, tenendo poi lei a non rispondere ogni volta che sente la richiesta impropria”. La tematica economica condiziona negativamente le possibilità di comunicazione tra le parti, posto che nella ricorrente la mancata puntuale corresponsione del mantenimento per i figli induce ad una sfiducia generalizzata nei confronti del resistente.
Nella relazione si indica che la NOa è il genitore rispetto al quale i figli trovano Pt_1
garanzia di costanza e di continuità di cure e di attenzioni. I figli e Persona_2 Per_1 sono stati sentiti dai Servizi. È riportata una buona relazione di con il padre (“è legata al Per_1 papà e ne ricerca le attenzioni, condividendo con lui il tempo delle visite”), mentre, quanto al figlio è riportato come “abbia memoria di alcuni momenti di tensione con il padre Per_2
in conseguenza dei quali ha fatto una scelta diversa (n.d.e. dalla sorella), escludendosi dalla relazione con lui in ragione di un suo vissuto che non appare affatto indotto da altri ma supportato dall'esperienza personale con il padre. La possibilità di una modifica in Per_2
di tali vissuti potrebbe avvenire solo a condizione che il padre offra una diversa immagine di sé”. In sostanza, quindi, l'atteggiamento di rispetto al padre non appare frutto Per_2 dell'opera di persuasione di terzi – in specie della madre – quanto di un proprio vissuto personale, e, venendo alle possibilità di recupero del rapporto, i Servizi indicano come prioritario uno sforzo da parte del padre. In particolare, a fronte del fatto che il resistente riferisca che “sia stato il ragazzo a rifiutare le sue disponibilità e di non essere stato agevolato e sostenuto dalla NOa nel tentativo di recuperare il rapporto con il Pt_1 figlio”, i Servizi evidenziano “come non è emersa però, nel Sig. , una capacità CP_1
pagina 5 di 16 riflessiva ed autocritica che considerasse anche il suo personale contributo al disinvestimento che ha messo in atto nella relazione con lui. Sembra infatti che il sig. Per_2 CP_1 manifesti una tendenza all'attribuzione all'esterno delle responsabilità; questo atteggiamento rischia di porlo in una condizione di passività anche nella relazione con il figlio, limitandolo nella possibilità di mettere in atto comportamenti riparativi anche quando sarebbero necessari”.
In sostanza, quindi, per il tentativo di ricucire il rapporto con i Servizi indicano Per_2
quale prioritario uno sforzo del ricorrente, escludendo che sia indotto nel suo Per_2
atteggiamento verso il padre da terzi;
di contro, le recriminazioni economiche della ricorrente nei confronti del resistente si riverberano anche su altri aspetti della genitorialità e sul piano emotivo.
La valutazione dei Servizi, come anticipato, era invece positiva quanto alla relazione padre- figlia, e anche l'assetto delle visite individuato in sede presidenziale appariva buono per la minore, salva l'indicazione di evitare che le visite si sovrapponessero con le ore di lavoro del genitore.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con l'ordinanza 25.01.2023 sono state assunte le determinazioni istruttorie.
All'udienza del 15 giugno 2023 parte ricorrente ha evidenziato come il NO non CP_1 vedesse la figlia dall'agosto dell'anno precedente e che anche le comunicazioni Per_1
telefoniche con la bambina fossero limitate ad una al mese, mentre permane l'assenza di contatti con il figlio Ha lamentato la mancanza di collaborazione in ordine alle Per_2
attività scolastiche ed extrascolastiche di al rinnovo dei documenti della minore validi Per_1 per l'espatrio, ed il permanere della mancata contribuzione al mantenimento. Ha quindi chiesto in quella sede di disporre l'affido esclusivo dei figli alla madre, istanza cui si è opposto il resistente.
A quel punto, dato termine per una piena interlocuzione delle parti sull'istanza di affido esclusivo presentata dalla ricorrente, e anche per l'interrogatorio del resistente, che si era dovuto differire per un impegno di lavoro giustificato dal datore di lavoro, si è inserita l'ulteriore tematica delle prossime vacanze estive. L'interrogatorio del resistente è stato rinviato, a sua istanza, per impedimenti lavorativi.
pagina 6 di 16 Era peraltro pervenuta la relazione dei Servizi (depositata il 10.07.2023), in cui danno atto di avere potuto eseguire solo parzialmente gli incarichi per l'impossibilità di incontrare il NO
. Riferiscono che era stato concordato, dopo diverse telefonate, un solo appuntamento CP_1
per il giorno 23 aprile 2023, e che i successivi tentativi di contatto telefonico non hanno avuto esito in quanto non sono riusciti a raggiungerlo. Avevano potuto tenere colloqui unicamente con la NOa e con i figli e , con la loro nonna materna e Pt_1 Per_1 Persona_2
con il compagno della ricorrente. Nella relazione si dà atto delle positive risultanze della visita domiciliare e della buona situazione dei figli nel contesto familiare materno. Il tema della relazione del NO con i figli è definito “complesso” dai Servizi. CP_1 [...]
ha espresso ancora una volta la non volontà di riprendere i contatti con il padre. Per_2
Alla domanda da quanto non vedesse il padre, ha riferito che di notte talvolta si sveglia Per_1
perché il padre in una occasione l'aveva strattonata e lei era caduta contro la ringhiera. Nella relazione si dà atto che questo ricordo ha provocato il pianto nella bambina, che ha detto di consolarsi parlandone con la madre o guardando la tv. Ha aggiunto di avere ora paura di incontrare il padre.
Il racconto della minore è stato peraltro contestato dal resistente, che ha decisamente negato di avere mai strattonato la figlia.
Le conclusioni dei Servizi sono nel senso di suggerire un sostegno alla genitorialità – peraltro già incluso nell'incarico inizialmente loro conferito – e nelle more, di adottare le misure a che la minore potesse partecipare serenamente alle attività scolastiche ed extrascolastiche e frequentare senza impedimenti la famiglia materna (che, lo si ricorda, vive in Romania, ad eccezione della nonna materna che aiuta stabilmente la figlia). Hanno altresì suggerito di attuare il progressivo riavvicinamento – anche con il loro ausilio – di al padre, Per_1
fornendole uno spazio di parola anche per favorire tale processo.
A seguito della problematica emersa circa la possibilità di di recarsi in Romania per le Per_1
vacanze estive con la nonna materna e, altresì, circa la possibilità di trascorrere del tempo anche con i nonni paterni, all'esito del contraddittorio, con provvedimento depositato il
26.07.2023, la NOa è stata autorizzata agli adempimenti necessari a consentire alla Pt_1
figlia di recarsi con la nonna materna in Romania;
i Servizi sono stati incaricati anche di favorire la ripresa ed i contatti con i nonni paterni.
pagina 7 di 16 All'udienza del 7 settembre 2023 si è proceduto all'interrogatorio del NO . Quanto CP_1
alla sua situazione lavorativa, egli ha ripercorso l'evoluzione del rapporto di lavoro presso lo
Yacht Bar, dando atto che se negli anni 2020-2021 aveva lavorato “a chiamata”, il rapporto era poi divenuto stagionale dal 2022 (dal marzo 2022 ad ottobre 2022). Ha però riferito di essere stato licenziato il 31 agosto 2023 e di essere alla ricerca di lavoro sempre come stagionale, quindi nel periodo che va da marzo ad ottobre. Ha invece negato di avere lavorato nel 2020 per l'Ortofrutta Pasqualino di Bardolino. Ha altresì negato che la figlia, nel corso delle visite con lui, stesse allo Yacht Bar mentre egli lavorava, riferendo che era l'ex compagna ad occuparsi di quando era impegnato al lavoro e che talora la bambina lo Per_1
raggiungeva per mangiarsi un gelato. Ha spiegato di non avere visto nel maggio 2022, Per_1
non per impegni lavorativi, ma perché si era lasciato con l'ex compagna, automunita (consta che il NO non abbia un proprio autoveicolo, né la patente), mentre ha spiegato che CP_1
dal giugno a metà settembre 2022 sua madre è rimasta da lui per aiutarlo.
Nell'udienza le parti hanno espresso consenso ad attivare lo spazio di parola in favore di Per_1
e trovato un accordo quanto alla ripresa delle visite padre-figlia, come segue:
“A questo punto le parti trovano un'intesa nel senso che stia con il padre il sabato 16 Per_1
settembre 2023, dalle ore 10,30, quando il padre l'andrà a prendere e verrà riaccompagnata
a casa della madre alle ore 19,00 prima di cena. Il fine settimana successivo, parimenti, il padre andrà a prendere alle 10,30 del sabato 23 settembre 2023 e la riaccompagnerà a Per_1
casa alle 19,00 prima di cena. Analoga regolamentazione sarà seguita anche per il sabato 30 settembre 2023.
Le parti concordano anche nel senso che il padre, previ accordi con la madre e tenuti in conto gli impegni extrascolastici di possa anche andare a prendere un giorno Per_1 Per_1 infrasettimanale, nel pomeriggio, per trascorrerei un paio d'ore con lei.
A partire dal fine settimana che va da sabato 7 ottobre a domenica 8 ottobre, le parti concordano di provare ad introdurre il pernottamento di dal padre tra il sabato e la Per_1
domenica con riaccompagnamento di a casa della madre la domenica alle 19,00, prima Per_1
di cena.
Se tale prova dovesse risultare positiva per verrà stabilito e seguito il calendario dei Per_1
fine settimana alternati.
pagina 8 di 16 Resta inteso che le parti si impegnano alla massima elasticità e che, quindi, sono disponibili ad eventuali modifiche, qualora non si dimostrasse pronta a seguire questo calendario Per_1
di massima. Qualora non fosse pronta ai pernottamenti presso il padre, le parti Per_1
concordano che quanto meno permanga per le visite padre/figlia la giornata del sabato, con gli orari sopra indicati, a fine settimana alternati”
Contestualmente sono stati confermati gli incarichi ai Servizi, anche con il compito di agevolare la ripresa dei rapporti padre-figlia, e, se del caso, elaborare un calendario di visite alternativo, anche in vista delle prossime vacanze natalizie, nel preminente interesse di Per_1
assegnando un termine per un rapido aggiornamento.
Sennonché il 29.11.2023 la ricorrente ha depositato ulteriore istanza di affido esclusivo a sé dei figli (in particolare di data la prossima maggiore età di nato il [...]), Per_1 Per_2
posto che il NO non si era più fatto vivo, né la NOa era riuscita a CP_1 Pt_1
contattarlo, e né lei, né la maestra di ottenevano risposta ai messaggi per i consensi ad Per_1
alcune attività scolastiche (doc. 22 e 23), tanto da avere sporto denuncia di scomparsa del NO ai Carabinieri (doc. 24). CP_1
Il piano di visite concordato all'udienza precedente non aveva quindi avuto alcuna attuazione.
Il resistente ha replicato, negando anzitutto di essere “scomparso”, e, altresì, di non avere rilasciato gli assensi scolastici alla figlia (documentando, in particolare, il consenso prestato alla delega per la ripresa dalla scuola alla nonna materna dell'8.09.2023). Ha invece depositato un messaggio da cui risulta che la figlia, in giorno di permanenza con lui, era stata prelevata dalla madre dalla scuola all'orario di uscita delle 13,00, senza essere stato avvisato che l'orario di uscita era invece alle 16,00, e il successivo rifiuto di consentirgli di stare con la bambina dalle ore 16,00 in poi. Ha quindi ribadito l'accusa alla ricorrente di tenere una condotta di alienazione parentale ai suoi danni.
I Servizi Sociali hanno depositato nota di aggiornamento il 12.03.2024, in cui, premesso di avere avuto contezza del verbale di udienza del 9 settembre 2023 solo in occasione del colloquio del 12.01.2024 con la NOa hanno nuovamente riferito di avere potuto Pt_1 eseguire solo parzialmente l'incarico, perché non era stato possibile contattare il NO
. Dopo diversi tentativi erano riusciti a comunicare con lui il 5 febbraio 2024, con la CP_1
richiesta del NO (era in una breve pausa di lavoro) di essere ricontattato per CP_1
verificare le sue disponibilità ad un incontro. I successivi tentativi sono stati però vani. Gli
pagina 9 di 16 operatori dei Servizi hanno quindi evidenziato l'impossibilità di procedere al sostegno alla genitorialità e ribadita l'opportunità di misure che consentissero alla minore di partecipare serenamente ad attività scolastiche ed extrascolastiche e di frequentare la famiglia materna senza impedimenti.
Nel frattempo si è svolta l'udienza del 20 marzo 2024, in cui sono stati sentiti alcuni testimoni. La teste insegnante di da quando la bambina ha compiuto Testimone_1 Per_1
sette anni, sentita a prova contraria sui capitoli ammessi di parte convenuta, ha confermato di avere visto in passato il NO venire a scuola a prendere la figlia, ma di non saper CP_1
indicare con esattezza giorni ed orari in cui ciò avveniva, in ragione dei suoi turni. Ha invece riferito di non avere più visto il NO durante l'anno in corso, con la precisazione, CP_1
comunque che il regime di visite non prevedeva tale impegno a suo carico.
È stato poi sentito il NO attuale compagno della ricorrente a far data Testimone_2
dal 15 agosto 2019. In sintesi, ha riferito di avere visto lui stesso il mattino il NO CP_1 scaricare le cassette presso l'ortofrutta e di avere visto seduta allo Yacht Bar quando il Per_1
padre lavorava. Ha poi confermato che da tempo il NO non veniva a prendere la CP_1 bambina. Quanto all'episodio della visita dentistica di ha negato di averlo aggredito. Ha Per_1
invece riferito che, pur avvisato del fatto che la bimba stava male ed aveva la febbre alta per l'ascesso e della visita dentistica, il era arrivato mezz'ora prima e continuava a CP_1
suonare il campanello. Di essere allora sceso, invitandolo ad accompagnare anche lui la figlia dal dentista in zona industriale;
di essere stato infine minacciato dal e di avere seguito CP_1
con la propria auto la NOa e la figlia per precauzione. Pt_1
La teste ex compagna per circa tre anni del NO (relazione Testimone_3 CP_1
cessata nel corso del 2022), ha riferito di non avere mai convissuto stabilmente con lui, ma di essere stata presente in occasione delle lezioni in DAD di confermando la mancata Per_1
consegna dei codici di accesso e del materiale scolastico, sì che la bambina eseguiva i compiti in un altro quaderno. Ha confermato che il padre vedeva la figlia nei giorni di spettanza,
l'andava a prendere e la riaccompagnava, per sua conoscenza diretta o perché le era riferito.
È stato poi sentito il teste di parte resistente, che ha riferito di fare l'autista e Testimone_4
di avere in tale veste dato in passato molti passaggi al NO , dando atto che da circa CP_1
un anno a questa parte non era stato più chiamato. Ha confermato di avere accompagnato in auto il NO all'uscita di scuola della figlia o presso la madre ma non con la CP_1
pagina 10 di 16 frequenza richiesta nella domanda. Era invece presente in occasione del fatto del 29.11.2021, pur non ricordando esattamente la data, poiché egli stesso aveva accompagnato in auto il NO presso l'abitazione della ricorrente per poi recarsi presso il dentista a CP_1
Bardolino. Ha riferito di essere rimasto in auto e di avere atteso per circa mezz'ora e di avere comunque inteso che la NOa non voleva consegnare la figlia. Ad un certo punto è Pt_1
sceso il compagno della NOa e lui e il NO hanno discusso, anche se non Pt_1 CP_1
ha visto se vi siano state aggressioni da parte dell'uno o dell'altro. Ha poi accompagnato il NO in auto presso il dentista ove la NOa aveva portato la figlia. Ha CP_1 Pt_1
negato che il resistente apparisse in stato di alterazione quando sono arrivati presso l'abitazione della NOa Pt_1
Con provvedimento del 24 maggio 2024, cui si rinvia, è stato disposto l'affido esclusivo di alla madre, fermi gli obblighi di pronta informazione e comunicazione al padre;
si è Per_1 disposto che i Servizi già incaricati, sempre che risulti nell'interesse preminente di si Per_1
attivassero per la ripresa delle visite padre-figlia, con le modalità e tempistiche ritenute opportune, tenuto conto che è stata da ultimo riportata la richiesta del padre di vedere la figlia almeno 1-2 pomeriggi a settimana (salva possibilità di ampliamento); verificando le possibilità di recupero di una responsabilità genitoriale condivisa tra le parti;
e depositando nota di aggiornamento sugli esiti dell'attività delegata, almeno 10 giorni dalla prossima udienza di precisazione delle conclusioni.
Sennonché nelle more vi è stata istanza, ora nel senso di prevedere l'affido esclusivo rafforzato di alla madre, per consentire che si recasse con la nonna materna in Per_1 Per_1
Romania. Parte resistente, premessa la richiesta di revoca del provvedimento di affido esclusivo della minore alla madre, si è detta disponibile a fare il necessario per consentire alla minore di recarsi d'estate in Romania, a condizione che si fosse stabilito un preciso periodo di vacanza della minore con il padre prima dell'inizio della scuola.
Invero all'udienza del 21 giugno 2024 parte ricorrente ha precisato che l'unico documento necessario per il viaggio della minore era la dichiarazione di accompagnamento della nonna materna dall'Italia alla Romania e viceversa, in quanto già provvista del documento valido per l'espatrio. La minore sarebbe stata accompagnata dalla nonna materna dall'Italia alla
Romania e viceversa, e sarebbe rimasta all'estero quattro settimane nel periodo compreso tra il 24 giugno 2024 e il 20 agosto 2024.
pagina 11 di 16 All'esito si è autorizzata la NOa a compilare autonomamente la documentazione Pt_1 necessaria e si è ribadito l'incarico ai Servizi anche in relazione all'istanza del NO CP_1
di trascorrere un periodo di vacanza con la figlia.
In data 11.11.2024 è pervenuto l'aggiornamento dei Servizi sociali, in cui si dà atto di avere convocato il padre dapprima telefonicamente poi con l'invio di una raccomandata presso l'indirizzo da lui stesso indicato durante la telefonata, raccomandata non ritirata. Nella relazione si legge che la NOa ha riferito che il resistente ha visto la figlia per Pt_1 Per_1
alcune ore il 23 agosto 2024 dopo sedici mesi che non la sentiva e vedeva. Le parti avevano concordato che il mercoledì successivo sarebbe andato a prenderla, ma non vi è poi stato alcun contatto o visita ulteriore.
1) Affido, collocazione e visite di Per_1
Nelle proprie conclusioni la ricorrente chiede che, oltre all'affido esclusivo che sia previsto che ella possa assumere autonomamente tutte le decisioni che concernono la minore, ivi compresa la facoltà di espletare da sola, a prescindere dal consenso del padre, agli adempimenti per l'espatrio in occasione di vacanze o di visite ai parenti all'estero. In sostanza la richiesta è di disporre l'affido super esclusivo o rafforzato di a sé. Per_1
Deve darsi atto che, per quanto sia emerso che il padre, almeno fino a prima del maggio 2022, vedesse la minore con una certa regolarità (ciò è risultato anche dalle deposizioni testimoniali assunte, in particolare quella dell'ex compagna del sig. e della maestra di Mara) e gli CP_1
stessi Servizi abbiano nella prima relazione dato atto del buon legame tra padre e figlia, non vi
è stata poi continuità nel cercare di mantenere regolare e costante la relazione da parte dello stesso resistente. I Servizi, al di là delle difficoltà di comunicazione e della conflittualità tra le parti, non hanno mai formulato valutazioni negative in ordine al ruolo materno della NOa
né evidenziato sue condotte ostative ai rapporti del NO con i figli. Anzi, Pt_1 CP_1
sia pure a proposito del figlio avevano sin da subito evidenziato come Per_2
l'atteggiamento di chiusura del ragazzo verso il padre non fosse indotto da terze persone.
I Servizi sociali hanno riferito delle difficoltà nel contattare il NO e nel fissare CP_1
appuntamenti con lui, sì che non è mai stato loro possibile lo svolgimento completo degli incarichi, né, tanto meno, procedere con un sostegno alla genitorialità. A fronte delle difficoltà palesate dalla ricorrente nella gestione della vita di in specie quanto ad attività Per_1
scolastiche ed extrascolastiche, oltre che alla possibilità di recarsi in Romania con la nonna pagina 12 di 16 materna, va rilevato come gli stessi Servizi abbiano suggerito l'adozione di misure idonee a consentire alla madre di decidere autonomamente al riguardo. Per altro verso pesa nelle determinazioni inerenti l'affido anche l'aspetto del mancato contributo al mantenimento dei figli, non solo nella misura stabilita, ma anche, eventualmente, in misura minore secondo le differenti possibilità economiche del genitore tenuto alla contribuzione. In tal senso giova ricordare che, per giurisprudenza consolidata, anche l'omesso mantenimento (nel caso in esame non costa nemmeno un parziale versamento mensile) può costituire elemento di per sé idoneo a stabilire l'affido esclusivo dei figli minori all'altro genitore.
Deve inoltre rilevarsi che, pure a fronte delle condotte che il resistente ascrive alla ricorrente di ostruzionismo alla ripresa del rapporto tra padre e figli, anzi, di allontanamento e denigrazione della sua figura, non risulta che egli in concreto si sia attivato presso i Servizi, incaricati proprio di favorire la risoluzione delle difficoltà di comunicazione tra le parti e di gestione dei figli. Anzi, come visto, nelle loro relazioni essi riportano le difficoltà di contattare il resistente e, quindi, di espletare da parte loro in modo completo gli incarichi, oltre che l'impossibilità di procedere al sostegno alla genitorialità. Dalle deposizioni testimoniali assunte non emergono in modo univoco condotte ostruzionistiche da parte della ricorrente, tali da ricavarne la sua inadeguatezza sul piano genitoriale. Quanto alle contestazioni relative ad omesse informazioni, entrambi i genitori possono avere accesso, tramite i codici forniti dalla scuola, dei registri elettronici e, parimenti, dei codici per la DAD.
Dall'episodio relativo alla visita dentistica di al di là della differente versione dei fatti Per_1
che è resa, non si ricavano elementi decisivi.
I Servizi, come anticipato, indicano l'opportunità che a sia consentito di frequentare Per_1
liberamente la famiglia materna. Si è visto come nel corso del procedimento si sia presentata più volte la tematica relativa ai consensi necessari per le vacanze all'estero della minore.
Ebbene, viste le difficoltà anche di contattare il NO , come emerse nel corso del CP_1
procedimento sia da parte della ricorrente che da parte dei Servizi, appare opportuno, nel preminente interesse della minore, attribuire alla madre di assumere da sola, a prescindere dal consenso del resistente, anche le determinazioni di maggiore importanza che riguardano il che include gli adempimenti per i viaggi all'estero della minore e quanto riguarda il Per_1
rilascio di eventuali documenti validi per l'espatrio. Resta fermo l'obbligo del genitore affidatario di comunicare all'altro genitore le principali informazioni che riguardano la figlia.
pagina 13 di 16 Vista l'attuale situazione, non è nemmeno possibile determinare un vero e proprio calendario di visite e frequentazioni padre/figlia. Appare quindi necessario rimettere per l'intanto all'accordo tra le parti le frequentazioni , mantenendo comunque in capo ai Servizi Persona_3
il monitoraggio della situazione di e dei suoi rapporti con il padre, favorendone la Per_1
ripresa con le modalità e le tempistiche ritenute più opportune nell'interesse preminente della minore, anche quanto all'eventuale ripartizione dei periodi di vacanza. In tal senso è necessario disporre ex art. 337 c.c. un procedimento di vigilanza avanti al GT, cui i Servizi incaricati relazioneranno con cadenza almeno semestrale.
2) Determinazioni di natura economica.
Si tratta ora di valutare le istanze che attengono al mantenimento dei figli.
Per quanto sia divenuto maggiorenne (è nato il [...]), va rilevato come non Per_2 abbia compiuto ancora vent'anni e come non ne consti la sopravvenuta indipendenza sul piano economico.
Quanto, poi, alla situazione patrimoniale/reddituale delle parti, la sola ricorrente ha aggiornato la propria situazione in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ella vive con i figli presso l'abitazione del compagno e, quindi, non ha oneri per l'alloggio.
Dagli ultimi documenti prodotti consta avere percepito per il 2023 un reddito annuo imponibile di circa 22.300, in lieve aumento rispetto all'anno d'imposta precedente.
La NOa come detto, sostiene integralmente il mantenimento di ambo i figli. Pt_1
Quanto, invece, alla situazione reddituale-patrimoniale del resistente non si hanno aggiornamenti documentali dal deposito del 13.07.2022.
Per l'anno d'imposta 2021 consta un peggioramento della situazione reddituale, in quanto è riportato un reddito imponibile di euro 7.136,00.
All'udienza del 7 settembre 2023 il resistente, sentito in interrogatorio, ha riferito di essere stato licenziato il precedente 31 agosto e di essere alla ricerca sempre di un lavoro stagionale.
Non vi sono poi ulteriori aggiornamenti quanto all'aspetto lavorativo.
Dai documenti di causa consta condurre in locazione l'appartamento in cui vive.
Non risultano limitazioni alla capacità lavorativa del resistente/convenuto. Per giurisprudenza consolidata, nemmeno lo stato di inoccupazione di per sé esclude l'imposizione di un contributo al mantenimento della prole, dovendosi comunque fare riferimento alla capacità di pagina 14 di 16 lavoro della persona, tanto più che il NO consta avere a lungo operato nel settore CP_1
della ristorazione in una zona di turismo qual è Bardolino, ove vive.
Data la situazione appare congruo confermare a carico del NO l'obbligo di versare CP_1
alla NOa la somma complessiva di euro 300,00 mensili per il mantenimento di Pt_1
entrambi i figli, importo che va però attualizzato dall'omologa della separazione (20 marzo
2019) ad oggi, per un importo pari ad euro 354,30 mensili espressi all'attualità. Va altresì confermata la ripartizione delle spese accessorie e straordinarie al 50% tra le parti, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Verona.
L'AUU per i figli va integralmente assegnato alla ricorrente.
Anche in ragione della situazione economica del resistente/convenuto non si ritiene opportuno dare corso all'istanza di prevedere una penale a suo carico di euro 50,00 mensili per ogni inadempimento alla contribuzione per ciascuno dei figli, posto che ciò rischierebbe di sottrarre risorse da destinare al loro mantenimento.
Parimenti debbono respingersi le istanze del resistente/convenuto di sanzione, ammonimento, condanna della ricorrente al risarcimento danni, in favore proprio e dei figli, oltre che di porre a suo carico una penale per ogni singola violazione dell'esecuzione dei diritti di visita padre- figli, non ravvisandosene i presupposti.
3) Spese di lite.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, che segue il principio di soccombenza, rilevate la natura neutra della pronuncia sullo status e la prevalente soccombenza del resistente, previa compensazione per 1/3, lo stesso va condannato a rifondere per la quota residua (2/3) le spese di lite della resistente/convenuta, liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti, tenuto conto dell'attività svolta (valore indeterminabile, nei minimi per la fase decisionale, nei medi per le altre fasi).
Si rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone:
1) Affida in via esclusiva rafforzata (affido superesclusivo) la figlia alla Persona_4
madre, NOa che potrà assumere da sola, a prescindere dal Parte_1
pagina 15 di 16 consenso del resistente/convenuto, anche le determinazioni di maggiore importanza che riguardano la minore, fermo l'obbligo di comunicare all'altro genitore le principali informazioni che riguardano la figlia;
2) Conferma la residenza prevalente della figlia presso la madre;
Per_1
3) Rimette per l'intanto le visite padre-figlia a previ accordi tra le parti, confermando l'incarico ai Servizi di monitoraggio della situazione di e dei suoi rapporti con il Per_1
padre, favorendone la ripresa, con le modalità e le tempistiche ritenute più opportune nell'interesse preminente della minore, anche quanto all'eventuale ripartizione dei periodi di vacanza;
4) Pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di contribuzione al Controparte_1
mantenimento dei figli e la somma complessiva di euro Per_1 Persona_2
354,30 mensili (in misura della metà per ciascuno figlio), da versarsi a Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT a decorrere
[...]
dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese accessorie e straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
5) AUU integralmente assegnato alla ricorrente;
6) Previa compensazione per 1/3 delle spese di lite, condanna il resistente a rifondere alla ricorrente la quota residua delle spese di lite, che, al netto della compensazione, si liquidano in complessivi euro 4.109,34 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
7) Rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c.;
8) Dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c. avanti al Giudice
Tutelare, cui i Servizi, come sopra incaricati, relazioneranno per iscritto con cadenza almeno semestrale.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al punto 7) e per la trasmissione ai Servizi
Sociali incaricati.
Così deciso, in Verona nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3649/2021 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VESENTINI PIERLUIGI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Corso
Porta Nuova n. 133,
RICORRENTE/ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PONTEDURO SPARTACO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
CHIARAVALLE CENTRALE (CZ), via LUCA 12,
RESISTENTE/CONVENUTO con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza, depositate, rispettivamente, il 28.11.2024 (parte ricorrente) ed il 5.12.2024 (parte resistente), cui si rinvia per relationem.
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
pagina 1 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza del Tribunale di Verona n. 899/2022 r. sent., passata in giudicato, è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto il 24/06/2005 tra Parte_1
e ai sensi dell'art. 4, comma XII, l. 898/70, disponendo
[...] Controparte_1
con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande.
Residuano da decidere le domande di affidamento, collocazione prevalente e modalità di visita della figlia minore nata il [...], e di contribuzione al mantenimento anche Per_1
del figlio , nato il [...] e divenuto maggiorenne in corso di causa. Persona_2
Va premesso che le parti avevano conseguito l'omologa della separazione consensuale con decreto di data 11.04.2019 (doc. 2 convenuto), in cui era concordato l'affido condiviso dei figli, collocati presso la madre, nonché l'iniziale versamento da parte del padre dell'importo complessivo di euro 300,00 mensili per il mantenimento della prole, aumentato a 400,00 complessivi a partire dal mese di aprile 2022, con l'ulteriore previsione del versamento della somma di euro 50,00 mensili quale partecipazione forfettaria alle spese straordinarie di entrambi, ad eccezione di quelle sanitarie, ripartite al 50% come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Verona. Assegni familiari integralmente percepiti dalla madre. Era inoltre concordato il calendario delle frequentazioni padre-figli ed il riparto delle vacanze.
Appare opportuno un ripilogo della vicenda processuale.
In estrema sintesi, la ricorrente nell'atto introduttivo ha lamentato che il resistente/convenuto, dopo la separazione, abbia corrisposto per il mantenimento dei figli unicamente la somma €
1.050,00 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2019, malgrado lavorasse. Gli ha contestato, poi, un comportamento non collaborativo nella gestione dei minori, nonché “petulante ed ossessivo” nei suoi confronti, non dettato dall'interesse dei figli, ma teso, a suo dire, a farle dispetto;
ha evidenziato le difficoltà di relazione soprattutto del figlio maggiore con il padre e, altresì, problematiche nelle visite con la figlia quanto al rispetto degli orari e dei tempi stabiliti, tanto da chiedere l'affido esclusivo a sé dei figli, oltre che l'aumento del contributo al loro mantenimento.
Prima dell'udienza presidenziale – svoltasi il 5 ottobre 2021 – vi è stata una prima istanza della ricorrente, accolta con ordinanza del 16.06.2021, per l'ottenimento dell'ordine diretto del pagamento del contributo per il mantenimento dei figli da parte del datore di lavoro del resistente/convenuto. Il provvedimento è stato reclamato dall'odierno resistente/convenuto e pagina 2 di 16 revocato dalla Corte d'Appello con il decreto del 27.09.2021, in quanto il rapporto con il datore di lavoro indicato era successivamente venuto meno (il provvedimento sul reclamo è depositato dalla resistente/convenuta il 9.06.2022). In corso di causa la ricorrente ha depositato nuova istanza ex art. 156 c.c., il 9.06.2022, respinta in ragione della previsione di cui all'art. 8 l. 898/1970, visto che nelle more era documentato il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Si è costituito nel giudizio il resistente/convenuto in data 14.06.2021, negando – in sintesi – il fondamento delle accuse mossegli, e, anzi, evidenziando a sua volta la condotta ostativa al suo rapporto con i figli da parte della ricorrente, pur consapevole delle difficoltà logistiche e di spostamento del resistente, legate alla mancanza di patente di guida e di mezzi, nonché la denigrazione della figura paterna posta in essere nei confronti dei figli. Ha sottolineato, in particolare, come la ricorrente si fosse di recente trasferita da Bardolino a Cavaion, a prescindere da previe comunicazioni e/o autorizzazioni del resistente/convenuto, con ciò aggravando le sue possibilità di visita con i figli. Ha insistito, quindi, per il rigetto dell'istanza di affido esclusivo avanzata dalla resistente, e, sul piano economico e lavorativo, ha sottolineato le proprie difficoltà, sì da chiedere una riduzione del contributo stabilito in sede di separazione.
E' seguita l'ulteriore istanza urgente della ricorrente di essere autorizzata al trasferimento della residenza dei figli presso la nuova abitazione di Cavaion, ove si era già sistemata, e di iscrizione di nella nuova scuola. Per_1
Nella successiva memoria di costituzione e risposta, depositata il 5.09.2021, il resistente ha ribadito le condotte ostruzionistiche, manipolatorie e di alienazione della ricorrente, di cui indica quale ulteriore manifestazione la sua scelta unilaterale di trasferirsi altrove. Ha inoltre allegato di non avere notizia di dove si trovassero i figli, posto che la ricorrente non aveva rispettato il riparto dei periodi di vacanza indicati in separazione, tanto da avere sporto denuncia-querela per i reati di cui agli articoli 574 e 574 bis c.p. e mancata osservazione di provvedimento dell'autorità giudiziaria (doc. 3 e 4). Ha quindi formulato istanza di decadenza dalla responsabilità genitoriale della ricorrente e di affido esclusivo dei figli a sé, da collocarsi presso di lui, nonché di regolamentazione delle visite madre-figli e di un contributo al mantenimento dei figli a carico della madre, pari ad euro 350,00 mensili, oltre che di ammonimento della ricorrente e di adozione di sanzioni a suo carico in favore proprio e dei pagina 3 di 16 figli. Giova evidenziare sin d'ora che l'istanza di decadenza dalla responsabilità genitoriale è stata abbandonata nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c., depositata il 13.06.2022, ove il resistente, quanto ad affido, ha chiesto la conferma del regime condiviso e la regolamentazione delle visite padre-figli.
A seguito dell'udienza del 7.09.2021, con ordinanza depositata il giorno 8.09.2021, cui si rinvia per relationem, sono stati autorizzati il trasferimento di residenza e l'iscrizione di Per_1
nella nuova scuola.
All'udienza presidenziale del 5.10.2021 le parti hanno trovato un'intesa in relazione alle frequentazioni padre/figli, specie quanto a recepita nella correlata ordinanza. In quella Per_1 sede è stato confermato l'affido condiviso dei figli, la prevalente residenza presso la madre, e, quanto al contributo al mantenimento dei figli dovuto dal padre è stato fissato in complessivi euro 300,00 mensili, e, a modifica del precedente regime, il riparto delle spese accessorie e straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, è stato fissato al 50%.
È stato inoltre conferito un ampio incarico ai Servizi, comprensivo dell'audizione dei minori e della tematica delle visite padre-figli. In considerazione dei dubbi espressi dalla ricorrente
(anche nella relazione depositata il 6.4.2022 i Servizi riportano i timori della NOa circa l'abuso di alcol e stupefacenti in capo al resistente), acquisito il consenso in udienza dal NO , che pure ha negato proprie dipendenze, è stato incaricato anche il Serd. CP_1
Tale ultimo percorso non ha di fatto avuto un vero e proprio inizio, come comunicato dal Pt_2
nella relazione depositata il 4.4.2022, laddove si riporta, al di là di impegni lavorativi del NO che hanno comportato lo spostamento delle date, che il medesimo aveva CP_1
comunicato di vivere come un'ingiustizia tali accertamenti, la fatica stessa di sottoporvisi, e si era riservato se imprendere o meno il percorso.
Nell'ulteriore memoria del resistente/convenuto depositata il 25.03.2022 viene negato l'atteggiamento di disinteresse, che la ricorrente gli addebita, rispetto alle questioni scolastiche, extrascolastiche e sanitarie che riguardano i figli, sottolineando, ad esempio, come fosse stato segnalato invece dalla scuola che spesso la minore si presentava a scuola senza i compiti eseguiti in concomitanza con periodi di permanenza presso la madre, e non in corrispondenza delle visite con lui. Inoltre egli sarebbe stato tenuto all'oscuro di quando la minore stava male, di problematiche dentistiche e di quando si assentava da scuola. La lamentato, in particolare, che in concomitanza con una visita con la figlia, era stato fissato un pagina 4 di 16 appuntamento dentistico per la minore, ma che gli era stato impedito in malo modo, anche dal compagno della ricorrente, di accompagnarla egli stesso dal dentista e, a visita ultimata, di stare con la bambina. Ha insistito, quindi, nelle conclusioni già svolte, ribadendo il comportamento della madre teso ad ostacolare la ripresa del rapporto anche con
[...]
. Per_2
Nella relazione del 6.4.2022 i Servizi incaricati hanno riportato – in sintesi – come le difficoltà relazionale e di comunicazione tra le parti siano dovute anche alle questioni di tipo economico, che attengono al mantenimento dei figli, oltre che da “un circolo vizioso nella modalità comunicativa: il NO , che fatica a tollerare l'attesa e la frustrazione, CP_1
tende ad essere pressante ed eccessivamente richiestivo con messaggi e telefonate finché non ottiene quel che chiede, ma tale atteggiamento genera nella NOa uno stato di ansia Pt_1
oltre al vissuto di essere controllata, tenendo poi lei a non rispondere ogni volta che sente la richiesta impropria”. La tematica economica condiziona negativamente le possibilità di comunicazione tra le parti, posto che nella ricorrente la mancata puntuale corresponsione del mantenimento per i figli induce ad una sfiducia generalizzata nei confronti del resistente.
Nella relazione si indica che la NOa è il genitore rispetto al quale i figli trovano Pt_1
garanzia di costanza e di continuità di cure e di attenzioni. I figli e Persona_2 Per_1 sono stati sentiti dai Servizi. È riportata una buona relazione di con il padre (“è legata al Per_1 papà e ne ricerca le attenzioni, condividendo con lui il tempo delle visite”), mentre, quanto al figlio è riportato come “abbia memoria di alcuni momenti di tensione con il padre Per_2
in conseguenza dei quali ha fatto una scelta diversa (n.d.e. dalla sorella), escludendosi dalla relazione con lui in ragione di un suo vissuto che non appare affatto indotto da altri ma supportato dall'esperienza personale con il padre. La possibilità di una modifica in Per_2
di tali vissuti potrebbe avvenire solo a condizione che il padre offra una diversa immagine di sé”. In sostanza, quindi, l'atteggiamento di rispetto al padre non appare frutto Per_2 dell'opera di persuasione di terzi – in specie della madre – quanto di un proprio vissuto personale, e, venendo alle possibilità di recupero del rapporto, i Servizi indicano come prioritario uno sforzo da parte del padre. In particolare, a fronte del fatto che il resistente riferisca che “sia stato il ragazzo a rifiutare le sue disponibilità e di non essere stato agevolato e sostenuto dalla NOa nel tentativo di recuperare il rapporto con il Pt_1 figlio”, i Servizi evidenziano “come non è emersa però, nel Sig. , una capacità CP_1
pagina 5 di 16 riflessiva ed autocritica che considerasse anche il suo personale contributo al disinvestimento che ha messo in atto nella relazione con lui. Sembra infatti che il sig. Per_2 CP_1 manifesti una tendenza all'attribuzione all'esterno delle responsabilità; questo atteggiamento rischia di porlo in una condizione di passività anche nella relazione con il figlio, limitandolo nella possibilità di mettere in atto comportamenti riparativi anche quando sarebbero necessari”.
In sostanza, quindi, per il tentativo di ricucire il rapporto con i Servizi indicano Per_2
quale prioritario uno sforzo del ricorrente, escludendo che sia indotto nel suo Per_2
atteggiamento verso il padre da terzi;
di contro, le recriminazioni economiche della ricorrente nei confronti del resistente si riverberano anche su altri aspetti della genitorialità e sul piano emotivo.
La valutazione dei Servizi, come anticipato, era invece positiva quanto alla relazione padre- figlia, e anche l'assetto delle visite individuato in sede presidenziale appariva buono per la minore, salva l'indicazione di evitare che le visite si sovrapponessero con le ore di lavoro del genitore.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con l'ordinanza 25.01.2023 sono state assunte le determinazioni istruttorie.
All'udienza del 15 giugno 2023 parte ricorrente ha evidenziato come il NO non CP_1 vedesse la figlia dall'agosto dell'anno precedente e che anche le comunicazioni Per_1
telefoniche con la bambina fossero limitate ad una al mese, mentre permane l'assenza di contatti con il figlio Ha lamentato la mancanza di collaborazione in ordine alle Per_2
attività scolastiche ed extrascolastiche di al rinnovo dei documenti della minore validi Per_1 per l'espatrio, ed il permanere della mancata contribuzione al mantenimento. Ha quindi chiesto in quella sede di disporre l'affido esclusivo dei figli alla madre, istanza cui si è opposto il resistente.
A quel punto, dato termine per una piena interlocuzione delle parti sull'istanza di affido esclusivo presentata dalla ricorrente, e anche per l'interrogatorio del resistente, che si era dovuto differire per un impegno di lavoro giustificato dal datore di lavoro, si è inserita l'ulteriore tematica delle prossime vacanze estive. L'interrogatorio del resistente è stato rinviato, a sua istanza, per impedimenti lavorativi.
pagina 6 di 16 Era peraltro pervenuta la relazione dei Servizi (depositata il 10.07.2023), in cui danno atto di avere potuto eseguire solo parzialmente gli incarichi per l'impossibilità di incontrare il NO
. Riferiscono che era stato concordato, dopo diverse telefonate, un solo appuntamento CP_1
per il giorno 23 aprile 2023, e che i successivi tentativi di contatto telefonico non hanno avuto esito in quanto non sono riusciti a raggiungerlo. Avevano potuto tenere colloqui unicamente con la NOa e con i figli e , con la loro nonna materna e Pt_1 Per_1 Persona_2
con il compagno della ricorrente. Nella relazione si dà atto delle positive risultanze della visita domiciliare e della buona situazione dei figli nel contesto familiare materno. Il tema della relazione del NO con i figli è definito “complesso” dai Servizi. CP_1 [...]
ha espresso ancora una volta la non volontà di riprendere i contatti con il padre. Per_2
Alla domanda da quanto non vedesse il padre, ha riferito che di notte talvolta si sveglia Per_1
perché il padre in una occasione l'aveva strattonata e lei era caduta contro la ringhiera. Nella relazione si dà atto che questo ricordo ha provocato il pianto nella bambina, che ha detto di consolarsi parlandone con la madre o guardando la tv. Ha aggiunto di avere ora paura di incontrare il padre.
Il racconto della minore è stato peraltro contestato dal resistente, che ha decisamente negato di avere mai strattonato la figlia.
Le conclusioni dei Servizi sono nel senso di suggerire un sostegno alla genitorialità – peraltro già incluso nell'incarico inizialmente loro conferito – e nelle more, di adottare le misure a che la minore potesse partecipare serenamente alle attività scolastiche ed extrascolastiche e frequentare senza impedimenti la famiglia materna (che, lo si ricorda, vive in Romania, ad eccezione della nonna materna che aiuta stabilmente la figlia). Hanno altresì suggerito di attuare il progressivo riavvicinamento – anche con il loro ausilio – di al padre, Per_1
fornendole uno spazio di parola anche per favorire tale processo.
A seguito della problematica emersa circa la possibilità di di recarsi in Romania per le Per_1
vacanze estive con la nonna materna e, altresì, circa la possibilità di trascorrere del tempo anche con i nonni paterni, all'esito del contraddittorio, con provvedimento depositato il
26.07.2023, la NOa è stata autorizzata agli adempimenti necessari a consentire alla Pt_1
figlia di recarsi con la nonna materna in Romania;
i Servizi sono stati incaricati anche di favorire la ripresa ed i contatti con i nonni paterni.
pagina 7 di 16 All'udienza del 7 settembre 2023 si è proceduto all'interrogatorio del NO . Quanto CP_1
alla sua situazione lavorativa, egli ha ripercorso l'evoluzione del rapporto di lavoro presso lo
Yacht Bar, dando atto che se negli anni 2020-2021 aveva lavorato “a chiamata”, il rapporto era poi divenuto stagionale dal 2022 (dal marzo 2022 ad ottobre 2022). Ha però riferito di essere stato licenziato il 31 agosto 2023 e di essere alla ricerca di lavoro sempre come stagionale, quindi nel periodo che va da marzo ad ottobre. Ha invece negato di avere lavorato nel 2020 per l'Ortofrutta Pasqualino di Bardolino. Ha altresì negato che la figlia, nel corso delle visite con lui, stesse allo Yacht Bar mentre egli lavorava, riferendo che era l'ex compagna ad occuparsi di quando era impegnato al lavoro e che talora la bambina lo Per_1
raggiungeva per mangiarsi un gelato. Ha spiegato di non avere visto nel maggio 2022, Per_1
non per impegni lavorativi, ma perché si era lasciato con l'ex compagna, automunita (consta che il NO non abbia un proprio autoveicolo, né la patente), mentre ha spiegato che CP_1
dal giugno a metà settembre 2022 sua madre è rimasta da lui per aiutarlo.
Nell'udienza le parti hanno espresso consenso ad attivare lo spazio di parola in favore di Per_1
e trovato un accordo quanto alla ripresa delle visite padre-figlia, come segue:
“A questo punto le parti trovano un'intesa nel senso che stia con il padre il sabato 16 Per_1
settembre 2023, dalle ore 10,30, quando il padre l'andrà a prendere e verrà riaccompagnata
a casa della madre alle ore 19,00 prima di cena. Il fine settimana successivo, parimenti, il padre andrà a prendere alle 10,30 del sabato 23 settembre 2023 e la riaccompagnerà a Per_1
casa alle 19,00 prima di cena. Analoga regolamentazione sarà seguita anche per il sabato 30 settembre 2023.
Le parti concordano anche nel senso che il padre, previ accordi con la madre e tenuti in conto gli impegni extrascolastici di possa anche andare a prendere un giorno Per_1 Per_1 infrasettimanale, nel pomeriggio, per trascorrerei un paio d'ore con lei.
A partire dal fine settimana che va da sabato 7 ottobre a domenica 8 ottobre, le parti concordano di provare ad introdurre il pernottamento di dal padre tra il sabato e la Per_1
domenica con riaccompagnamento di a casa della madre la domenica alle 19,00, prima Per_1
di cena.
Se tale prova dovesse risultare positiva per verrà stabilito e seguito il calendario dei Per_1
fine settimana alternati.
pagina 8 di 16 Resta inteso che le parti si impegnano alla massima elasticità e che, quindi, sono disponibili ad eventuali modifiche, qualora non si dimostrasse pronta a seguire questo calendario Per_1
di massima. Qualora non fosse pronta ai pernottamenti presso il padre, le parti Per_1
concordano che quanto meno permanga per le visite padre/figlia la giornata del sabato, con gli orari sopra indicati, a fine settimana alternati”
Contestualmente sono stati confermati gli incarichi ai Servizi, anche con il compito di agevolare la ripresa dei rapporti padre-figlia, e, se del caso, elaborare un calendario di visite alternativo, anche in vista delle prossime vacanze natalizie, nel preminente interesse di Per_1
assegnando un termine per un rapido aggiornamento.
Sennonché il 29.11.2023 la ricorrente ha depositato ulteriore istanza di affido esclusivo a sé dei figli (in particolare di data la prossima maggiore età di nato il [...]), Per_1 Per_2
posto che il NO non si era più fatto vivo, né la NOa era riuscita a CP_1 Pt_1
contattarlo, e né lei, né la maestra di ottenevano risposta ai messaggi per i consensi ad Per_1
alcune attività scolastiche (doc. 22 e 23), tanto da avere sporto denuncia di scomparsa del NO ai Carabinieri (doc. 24). CP_1
Il piano di visite concordato all'udienza precedente non aveva quindi avuto alcuna attuazione.
Il resistente ha replicato, negando anzitutto di essere “scomparso”, e, altresì, di non avere rilasciato gli assensi scolastici alla figlia (documentando, in particolare, il consenso prestato alla delega per la ripresa dalla scuola alla nonna materna dell'8.09.2023). Ha invece depositato un messaggio da cui risulta che la figlia, in giorno di permanenza con lui, era stata prelevata dalla madre dalla scuola all'orario di uscita delle 13,00, senza essere stato avvisato che l'orario di uscita era invece alle 16,00, e il successivo rifiuto di consentirgli di stare con la bambina dalle ore 16,00 in poi. Ha quindi ribadito l'accusa alla ricorrente di tenere una condotta di alienazione parentale ai suoi danni.
I Servizi Sociali hanno depositato nota di aggiornamento il 12.03.2024, in cui, premesso di avere avuto contezza del verbale di udienza del 9 settembre 2023 solo in occasione del colloquio del 12.01.2024 con la NOa hanno nuovamente riferito di avere potuto Pt_1 eseguire solo parzialmente l'incarico, perché non era stato possibile contattare il NO
. Dopo diversi tentativi erano riusciti a comunicare con lui il 5 febbraio 2024, con la CP_1
richiesta del NO (era in una breve pausa di lavoro) di essere ricontattato per CP_1
verificare le sue disponibilità ad un incontro. I successivi tentativi sono stati però vani. Gli
pagina 9 di 16 operatori dei Servizi hanno quindi evidenziato l'impossibilità di procedere al sostegno alla genitorialità e ribadita l'opportunità di misure che consentissero alla minore di partecipare serenamente ad attività scolastiche ed extrascolastiche e di frequentare la famiglia materna senza impedimenti.
Nel frattempo si è svolta l'udienza del 20 marzo 2024, in cui sono stati sentiti alcuni testimoni. La teste insegnante di da quando la bambina ha compiuto Testimone_1 Per_1
sette anni, sentita a prova contraria sui capitoli ammessi di parte convenuta, ha confermato di avere visto in passato il NO venire a scuola a prendere la figlia, ma di non saper CP_1
indicare con esattezza giorni ed orari in cui ciò avveniva, in ragione dei suoi turni. Ha invece riferito di non avere più visto il NO durante l'anno in corso, con la precisazione, CP_1
comunque che il regime di visite non prevedeva tale impegno a suo carico.
È stato poi sentito il NO attuale compagno della ricorrente a far data Testimone_2
dal 15 agosto 2019. In sintesi, ha riferito di avere visto lui stesso il mattino il NO CP_1 scaricare le cassette presso l'ortofrutta e di avere visto seduta allo Yacht Bar quando il Per_1
padre lavorava. Ha poi confermato che da tempo il NO non veniva a prendere la CP_1 bambina. Quanto all'episodio della visita dentistica di ha negato di averlo aggredito. Ha Per_1
invece riferito che, pur avvisato del fatto che la bimba stava male ed aveva la febbre alta per l'ascesso e della visita dentistica, il era arrivato mezz'ora prima e continuava a CP_1
suonare il campanello. Di essere allora sceso, invitandolo ad accompagnare anche lui la figlia dal dentista in zona industriale;
di essere stato infine minacciato dal e di avere seguito CP_1
con la propria auto la NOa e la figlia per precauzione. Pt_1
La teste ex compagna per circa tre anni del NO (relazione Testimone_3 CP_1
cessata nel corso del 2022), ha riferito di non avere mai convissuto stabilmente con lui, ma di essere stata presente in occasione delle lezioni in DAD di confermando la mancata Per_1
consegna dei codici di accesso e del materiale scolastico, sì che la bambina eseguiva i compiti in un altro quaderno. Ha confermato che il padre vedeva la figlia nei giorni di spettanza,
l'andava a prendere e la riaccompagnava, per sua conoscenza diretta o perché le era riferito.
È stato poi sentito il teste di parte resistente, che ha riferito di fare l'autista e Testimone_4
di avere in tale veste dato in passato molti passaggi al NO , dando atto che da circa CP_1
un anno a questa parte non era stato più chiamato. Ha confermato di avere accompagnato in auto il NO all'uscita di scuola della figlia o presso la madre ma non con la CP_1
pagina 10 di 16 frequenza richiesta nella domanda. Era invece presente in occasione del fatto del 29.11.2021, pur non ricordando esattamente la data, poiché egli stesso aveva accompagnato in auto il NO presso l'abitazione della ricorrente per poi recarsi presso il dentista a CP_1
Bardolino. Ha riferito di essere rimasto in auto e di avere atteso per circa mezz'ora e di avere comunque inteso che la NOa non voleva consegnare la figlia. Ad un certo punto è Pt_1
sceso il compagno della NOa e lui e il NO hanno discusso, anche se non Pt_1 CP_1
ha visto se vi siano state aggressioni da parte dell'uno o dell'altro. Ha poi accompagnato il NO in auto presso il dentista ove la NOa aveva portato la figlia. Ha CP_1 Pt_1
negato che il resistente apparisse in stato di alterazione quando sono arrivati presso l'abitazione della NOa Pt_1
Con provvedimento del 24 maggio 2024, cui si rinvia, è stato disposto l'affido esclusivo di alla madre, fermi gli obblighi di pronta informazione e comunicazione al padre;
si è Per_1 disposto che i Servizi già incaricati, sempre che risulti nell'interesse preminente di si Per_1
attivassero per la ripresa delle visite padre-figlia, con le modalità e tempistiche ritenute opportune, tenuto conto che è stata da ultimo riportata la richiesta del padre di vedere la figlia almeno 1-2 pomeriggi a settimana (salva possibilità di ampliamento); verificando le possibilità di recupero di una responsabilità genitoriale condivisa tra le parti;
e depositando nota di aggiornamento sugli esiti dell'attività delegata, almeno 10 giorni dalla prossima udienza di precisazione delle conclusioni.
Sennonché nelle more vi è stata istanza, ora nel senso di prevedere l'affido esclusivo rafforzato di alla madre, per consentire che si recasse con la nonna materna in Per_1 Per_1
Romania. Parte resistente, premessa la richiesta di revoca del provvedimento di affido esclusivo della minore alla madre, si è detta disponibile a fare il necessario per consentire alla minore di recarsi d'estate in Romania, a condizione che si fosse stabilito un preciso periodo di vacanza della minore con il padre prima dell'inizio della scuola.
Invero all'udienza del 21 giugno 2024 parte ricorrente ha precisato che l'unico documento necessario per il viaggio della minore era la dichiarazione di accompagnamento della nonna materna dall'Italia alla Romania e viceversa, in quanto già provvista del documento valido per l'espatrio. La minore sarebbe stata accompagnata dalla nonna materna dall'Italia alla
Romania e viceversa, e sarebbe rimasta all'estero quattro settimane nel periodo compreso tra il 24 giugno 2024 e il 20 agosto 2024.
pagina 11 di 16 All'esito si è autorizzata la NOa a compilare autonomamente la documentazione Pt_1 necessaria e si è ribadito l'incarico ai Servizi anche in relazione all'istanza del NO CP_1
di trascorrere un periodo di vacanza con la figlia.
In data 11.11.2024 è pervenuto l'aggiornamento dei Servizi sociali, in cui si dà atto di avere convocato il padre dapprima telefonicamente poi con l'invio di una raccomandata presso l'indirizzo da lui stesso indicato durante la telefonata, raccomandata non ritirata. Nella relazione si legge che la NOa ha riferito che il resistente ha visto la figlia per Pt_1 Per_1
alcune ore il 23 agosto 2024 dopo sedici mesi che non la sentiva e vedeva. Le parti avevano concordato che il mercoledì successivo sarebbe andato a prenderla, ma non vi è poi stato alcun contatto o visita ulteriore.
1) Affido, collocazione e visite di Per_1
Nelle proprie conclusioni la ricorrente chiede che, oltre all'affido esclusivo che sia previsto che ella possa assumere autonomamente tutte le decisioni che concernono la minore, ivi compresa la facoltà di espletare da sola, a prescindere dal consenso del padre, agli adempimenti per l'espatrio in occasione di vacanze o di visite ai parenti all'estero. In sostanza la richiesta è di disporre l'affido super esclusivo o rafforzato di a sé. Per_1
Deve darsi atto che, per quanto sia emerso che il padre, almeno fino a prima del maggio 2022, vedesse la minore con una certa regolarità (ciò è risultato anche dalle deposizioni testimoniali assunte, in particolare quella dell'ex compagna del sig. e della maestra di Mara) e gli CP_1
stessi Servizi abbiano nella prima relazione dato atto del buon legame tra padre e figlia, non vi
è stata poi continuità nel cercare di mantenere regolare e costante la relazione da parte dello stesso resistente. I Servizi, al di là delle difficoltà di comunicazione e della conflittualità tra le parti, non hanno mai formulato valutazioni negative in ordine al ruolo materno della NOa
né evidenziato sue condotte ostative ai rapporti del NO con i figli. Anzi, Pt_1 CP_1
sia pure a proposito del figlio avevano sin da subito evidenziato come Per_2
l'atteggiamento di chiusura del ragazzo verso il padre non fosse indotto da terze persone.
I Servizi sociali hanno riferito delle difficoltà nel contattare il NO e nel fissare CP_1
appuntamenti con lui, sì che non è mai stato loro possibile lo svolgimento completo degli incarichi, né, tanto meno, procedere con un sostegno alla genitorialità. A fronte delle difficoltà palesate dalla ricorrente nella gestione della vita di in specie quanto ad attività Per_1
scolastiche ed extrascolastiche, oltre che alla possibilità di recarsi in Romania con la nonna pagina 12 di 16 materna, va rilevato come gli stessi Servizi abbiano suggerito l'adozione di misure idonee a consentire alla madre di decidere autonomamente al riguardo. Per altro verso pesa nelle determinazioni inerenti l'affido anche l'aspetto del mancato contributo al mantenimento dei figli, non solo nella misura stabilita, ma anche, eventualmente, in misura minore secondo le differenti possibilità economiche del genitore tenuto alla contribuzione. In tal senso giova ricordare che, per giurisprudenza consolidata, anche l'omesso mantenimento (nel caso in esame non costa nemmeno un parziale versamento mensile) può costituire elemento di per sé idoneo a stabilire l'affido esclusivo dei figli minori all'altro genitore.
Deve inoltre rilevarsi che, pure a fronte delle condotte che il resistente ascrive alla ricorrente di ostruzionismo alla ripresa del rapporto tra padre e figli, anzi, di allontanamento e denigrazione della sua figura, non risulta che egli in concreto si sia attivato presso i Servizi, incaricati proprio di favorire la risoluzione delle difficoltà di comunicazione tra le parti e di gestione dei figli. Anzi, come visto, nelle loro relazioni essi riportano le difficoltà di contattare il resistente e, quindi, di espletare da parte loro in modo completo gli incarichi, oltre che l'impossibilità di procedere al sostegno alla genitorialità. Dalle deposizioni testimoniali assunte non emergono in modo univoco condotte ostruzionistiche da parte della ricorrente, tali da ricavarne la sua inadeguatezza sul piano genitoriale. Quanto alle contestazioni relative ad omesse informazioni, entrambi i genitori possono avere accesso, tramite i codici forniti dalla scuola, dei registri elettronici e, parimenti, dei codici per la DAD.
Dall'episodio relativo alla visita dentistica di al di là della differente versione dei fatti Per_1
che è resa, non si ricavano elementi decisivi.
I Servizi, come anticipato, indicano l'opportunità che a sia consentito di frequentare Per_1
liberamente la famiglia materna. Si è visto come nel corso del procedimento si sia presentata più volte la tematica relativa ai consensi necessari per le vacanze all'estero della minore.
Ebbene, viste le difficoltà anche di contattare il NO , come emerse nel corso del CP_1
procedimento sia da parte della ricorrente che da parte dei Servizi, appare opportuno, nel preminente interesse della minore, attribuire alla madre di assumere da sola, a prescindere dal consenso del resistente, anche le determinazioni di maggiore importanza che riguardano il che include gli adempimenti per i viaggi all'estero della minore e quanto riguarda il Per_1
rilascio di eventuali documenti validi per l'espatrio. Resta fermo l'obbligo del genitore affidatario di comunicare all'altro genitore le principali informazioni che riguardano la figlia.
pagina 13 di 16 Vista l'attuale situazione, non è nemmeno possibile determinare un vero e proprio calendario di visite e frequentazioni padre/figlia. Appare quindi necessario rimettere per l'intanto all'accordo tra le parti le frequentazioni , mantenendo comunque in capo ai Servizi Persona_3
il monitoraggio della situazione di e dei suoi rapporti con il padre, favorendone la Per_1
ripresa con le modalità e le tempistiche ritenute più opportune nell'interesse preminente della minore, anche quanto all'eventuale ripartizione dei periodi di vacanza. In tal senso è necessario disporre ex art. 337 c.c. un procedimento di vigilanza avanti al GT, cui i Servizi incaricati relazioneranno con cadenza almeno semestrale.
2) Determinazioni di natura economica.
Si tratta ora di valutare le istanze che attengono al mantenimento dei figli.
Per quanto sia divenuto maggiorenne (è nato il [...]), va rilevato come non Per_2 abbia compiuto ancora vent'anni e come non ne consti la sopravvenuta indipendenza sul piano economico.
Quanto, poi, alla situazione patrimoniale/reddituale delle parti, la sola ricorrente ha aggiornato la propria situazione in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ella vive con i figli presso l'abitazione del compagno e, quindi, non ha oneri per l'alloggio.
Dagli ultimi documenti prodotti consta avere percepito per il 2023 un reddito annuo imponibile di circa 22.300, in lieve aumento rispetto all'anno d'imposta precedente.
La NOa come detto, sostiene integralmente il mantenimento di ambo i figli. Pt_1
Quanto, invece, alla situazione reddituale-patrimoniale del resistente non si hanno aggiornamenti documentali dal deposito del 13.07.2022.
Per l'anno d'imposta 2021 consta un peggioramento della situazione reddituale, in quanto è riportato un reddito imponibile di euro 7.136,00.
All'udienza del 7 settembre 2023 il resistente, sentito in interrogatorio, ha riferito di essere stato licenziato il precedente 31 agosto e di essere alla ricerca sempre di un lavoro stagionale.
Non vi sono poi ulteriori aggiornamenti quanto all'aspetto lavorativo.
Dai documenti di causa consta condurre in locazione l'appartamento in cui vive.
Non risultano limitazioni alla capacità lavorativa del resistente/convenuto. Per giurisprudenza consolidata, nemmeno lo stato di inoccupazione di per sé esclude l'imposizione di un contributo al mantenimento della prole, dovendosi comunque fare riferimento alla capacità di pagina 14 di 16 lavoro della persona, tanto più che il NO consta avere a lungo operato nel settore CP_1
della ristorazione in una zona di turismo qual è Bardolino, ove vive.
Data la situazione appare congruo confermare a carico del NO l'obbligo di versare CP_1
alla NOa la somma complessiva di euro 300,00 mensili per il mantenimento di Pt_1
entrambi i figli, importo che va però attualizzato dall'omologa della separazione (20 marzo
2019) ad oggi, per un importo pari ad euro 354,30 mensili espressi all'attualità. Va altresì confermata la ripartizione delle spese accessorie e straordinarie al 50% tra le parti, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Verona.
L'AUU per i figli va integralmente assegnato alla ricorrente.
Anche in ragione della situazione economica del resistente/convenuto non si ritiene opportuno dare corso all'istanza di prevedere una penale a suo carico di euro 50,00 mensili per ogni inadempimento alla contribuzione per ciascuno dei figli, posto che ciò rischierebbe di sottrarre risorse da destinare al loro mantenimento.
Parimenti debbono respingersi le istanze del resistente/convenuto di sanzione, ammonimento, condanna della ricorrente al risarcimento danni, in favore proprio e dei figli, oltre che di porre a suo carico una penale per ogni singola violazione dell'esecuzione dei diritti di visita padre- figli, non ravvisandosene i presupposti.
3) Spese di lite.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, che segue il principio di soccombenza, rilevate la natura neutra della pronuncia sullo status e la prevalente soccombenza del resistente, previa compensazione per 1/3, lo stesso va condannato a rifondere per la quota residua (2/3) le spese di lite della resistente/convenuta, liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti, tenuto conto dell'attività svolta (valore indeterminabile, nei minimi per la fase decisionale, nei medi per le altre fasi).
Si rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone:
1) Affida in via esclusiva rafforzata (affido superesclusivo) la figlia alla Persona_4
madre, NOa che potrà assumere da sola, a prescindere dal Parte_1
pagina 15 di 16 consenso del resistente/convenuto, anche le determinazioni di maggiore importanza che riguardano la minore, fermo l'obbligo di comunicare all'altro genitore le principali informazioni che riguardano la figlia;
2) Conferma la residenza prevalente della figlia presso la madre;
Per_1
3) Rimette per l'intanto le visite padre-figlia a previ accordi tra le parti, confermando l'incarico ai Servizi di monitoraggio della situazione di e dei suoi rapporti con il Per_1
padre, favorendone la ripresa, con le modalità e le tempistiche ritenute più opportune nell'interesse preminente della minore, anche quanto all'eventuale ripartizione dei periodi di vacanza;
4) Pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di contribuzione al Controparte_1
mantenimento dei figli e la somma complessiva di euro Per_1 Persona_2
354,30 mensili (in misura della metà per ciascuno figlio), da versarsi a Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT a decorrere
[...]
dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese accessorie e straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
5) AUU integralmente assegnato alla ricorrente;
6) Previa compensazione per 1/3 delle spese di lite, condanna il resistente a rifondere alla ricorrente la quota residua delle spese di lite, che, al netto della compensazione, si liquidano in complessivi euro 4.109,34 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
7) Rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c.;
8) Dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c. avanti al Giudice
Tutelare, cui i Servizi, come sopra incaricati, relazioneranno per iscritto con cadenza almeno semestrale.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al punto 7) e per la trasmissione ai Servizi
Sociali incaricati.
Così deciso, in Verona nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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