Decreto 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, decreto 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
DECRETO DI OL
(art. 445-Bis, comma 5°, c.p.c.)
Causa n. 730/2024 R.G. Lavoro
Ricorrente: Rio Emilia
Resistente: - sede di Perugia CP_1 Controparte_2
Oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex artt. 445- bis e 696-bis c.p.c..
Il Giudice Onorario di Tribunale
Visti gli atti;
visto l'artt. 445- bis c.p.c.; vista la relazione depositata dal nominato C.T.U.; visto il proprio Decreto di fissazione dei termini cui all'art. 445-Bis, comma 4°, c.p.c.; viste le notifiche alle parti;
considerato che
, nel termine perentorio previsto, nessuna delle parti ha depositato la dichiarazione scritta di contestazione delle conclusioni rassegnate dal Consulente Tecnico
d'Ufficio;
considerato che
, ai sensi dell'art. 445-Bis, comma 5°, c.p.c., in assenza di contestazione, il giudice, ove non proceda, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., alla rinnovazione della perizia, deve procedere ad omologare l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio con Decreto non impugnabile né modificabile provvedendo anche in ordine alla liquidazione delle spese;
OL
l'accertamento del requisito sanitario secondo le seguenti risultanze probatorie indicate nella relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio, dott.ssa : “.. Il suddetto complesso Persona_1 morboso configura i presupposti di legge affinché la ricorrente risulti bisognosa dell'indennità di accompagnamento non essendo in grado di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente
Condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €. 1.200,00 CP_1 per compenso professionale oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il presente Decreto non è impugnabile né modificabile.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente Decreto alle parti ed al C.T.U..
Eventuale notifica all' a cura del ricorrente. CP_1
Perugia, 13.03.2025 IL G.O.T.
Dott. Franco Colonna