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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/02/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3367/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3367/2020 promossa da:
Nella causa civile di I GRADO iscritta al n. r.g. 3367/2020 promossa da: con gli avv.ti BARBARO ALBERTO e Parte_1
SALVALAIO MAURIZIO
ATTRICE
contro con l'avv. MARTINELLI ELISA Controparte_1
CONVENUTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 11.3.2020, la (di Parte_1 seguito ) conveniva in giudizio la deducendo quanto Parte_1 Controparte_1 segue.
In data 11.4.2018 l'attrice sottoscriveva con la un contratto avente ad Controparte_1 oggetto la gestione, il finanziamento, l'impulso ed il controllo delle pratiche legali volte al recupero crediti maturati e non riscossi nei confronti dei propri clienti (doc. 1). Tale contratto è composto da un contratto quadro relativo all'assistenza e alla gestione delle attività legali e dal contratto di gestione (docc.1a e 1b).
1 L'attrice provvedeva all'acquisto del gestionale con il quale avrebbe potuto verificare lo Per_1 stato di avanzamento delle varie pratiche affidate direttamente dal portale del programma, per un importo di 11.255,00 euro (doc. 2).
In data 13.4.2018 e 17.4.2018 la convenuta emetteva le fatture n. 33/2018 (doc. 3) per l'importo di 5.697,00 euro e n. 48/2018 (doc. 4) di 2.248,46 euro relative alla corresponsione della tariffa flat dovuta per l'avvio dei procedimenti monitori nei confronti dei seguenti soggetti CP_2
, , ,
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
A seguito del pagamento delle predette fatture, la convenuta avrebbe dovuto depositare i ricorsi monitori dinnanzi al Giudice di Pace e/o Tribunale di Venezia, in base alla competenza. L'attrice deduceva di non aver ricevuto aggiornamenti da parte della convenuta per oltre un anno.
In data 16.10.2019 inviava una mail a al fine di ottenere Parte_1 Controparte_1 delle informazioni riguardo allo stato delle pratiche (doc. 5) ma la stessa sarebbe rimasta priva di riscontro.
In seguito, l'attrice veniva a conoscenza che nessuna delle pratiche di cui alle fatture pagate sarebbe stata depositata presso il Giudice di Pace o presso il Tribunale di Venezia.
In data 28.10.2019 inviava alla convenuta la revoca del mandato (doc. 6) Parte_1
In data 3.12.2019, la convenuta inviava a una pec mediante la quale la informava Parte_1 che rilevata la revoca del mandato, sarebbe stata applicabile la condizione prevista dall'art.
4.8 del contratto la quale prevede il “pagamento integrale degli emolumenti dovuti agli Avvocati incaricati;
pagamento delle spese di giustizia versate dalla società per ogni pratica legale in corso al momento del fatto realizzativo, così come al pagamento del premio di risultato che in tali casi è applicato sugli importi di ogni singola pratica legale al momento del conferimento dell'incarico dal Cliente alla società; ed il tutto con preclusione contrattuale per il cliente di opporre eccezioni, compensazioni di sorta incluse eccezioni di inadempimento” (doc. n. 7).
In data 6.12.2019, l'attrice rispondeva alla comunicazione della convenuta, censurando l'inadempimento della stessa (doc. 8).
Chiedeva di accertare e dichiarare l'inefficacia/nullità o annullabilità e/o invalidità della clausola solvete e repete di cui all'art. 4.7, nonché della clausola 4.8 del contratto.
Chiedeva altresì di dichiarare la risoluzione del contratto di gestione e assistenza legale e condannare la convenuta alla restituzione della somma di 19.200,86 euro o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso, accertare la responsabilità contrattuale della convenuta e per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno subito dall'attrice nella misura di 19.200,86 euro o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione interessi dal dovuto al saldo.
2 Successivamente, l'originaria domanda è stata ridotta e contenuta alla ripetizione delle somme versate alla di cui alle fatture n.33 e 48 del 2018, per complessivi Controparte_1
7.945,86 euro.
ritualmente costituitasi in giudizio eccepiva la carenza di legittimazione Controparte_1 passiva relativamente alla domanda risarcitoria per il gestionale (poi rinunciata) in quanto l'attrice avrebbe concluso il contratto con la AS SP ZO (docc.1 e 2).
Deduceva che nessuna somma sarebbe dovuta all'attrice poiché ai sensi dell'art.
4.3 del contratto
“quanto versato alla Società non è ripetibile, e la Società non ha l'obbligo di rendiconto nei confronti del Cliente o di terzi”.
Esponeva altresì che la procedura monitoria relativa al debitore sarebbe stata Controparte_8 regolarmente depositata mentre per il debitore l'attrice non avrebbe provveduto CP_10 alla consegna della documentazione.
Contestava inoltre il proprio grave inadempimento eccepito dall'attrice poiché il valore complessivo delle pratiche affidate dall'attrice sarebbe pari a 41.908,47 euro e che l'attività eseguita dalla convenuta per conto della stessa le avrebbe permesso di incassare 17.826,67 euro.
Deduceva altresì la corretta applicazione della clausola 4.8 del contratto, la quale sarebbe finalizzata ad evitare alla stessa un pregiudizio economico.
Chiedeva preliminarmente di accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva.
In via principale, chiedeva di respingere tutte le domande svolte dall'attrice perché infondate in fatto ed in diritto.
Chiedeva altresì di accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla stessa all'attrice a nessun titolo;
Condannare l'attrice al pagamento di un importo, da determinarsi in via equitativa, ex art. 96
c.p.c.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, successivamente fissata a precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
La vicenda trae origine da un contratto concluso tra le parti in data 11.4.2018 con il quale la società attrice conferiva alla convenuta l'incarico volto alla gestione, finanziamento, impulso e al controllo delle pratiche legali finalizzate al recupero dei crediti maturati e non riscossi nei confronti dei propri clienti.
Risulta documentalmente provato che in data 13.4.2018 e 17.5.2018 la convenuta emetteva le fatture n. 33/18 e 48/18 mediante le quali richiedeva alla il pagamento per Parte_1
3 complessivi 7.945,86 euro (docc.3 e 4) in applicazione della Tariffa Flat, riferita all'avvio di plurimi procedimenti monitori.
A seguito della corresponsione del succitato importo, in data 16.10.2019 l'attrice richiedeva alla società convenuta informazioni in merito allo stato dei ricorsi per decreto ingiuntivo depositati
(doc. 5) ma la stessa è rimasta priva di riscontro.
Dalla documentazione prodotta da parte attrice si rileva altresì che mediante pec del 26.10.2019
ha revocato il mandato conferito all'avv. Beltrami in qualità di professionista Parte_1 individuato dalla società convenuta, poiché a seguito delle verifiche effettuate presso il Giudice di Pace e il Tribunale di Venezia non risultava depositato alcuno dei decreti ingiuntivi asseritamente predisposti dallo stesso (doc. 6), documento peraltro non contestato da parte convenuta.
Risulta documentalmente provato che la convenuta ha depositato i ricorsi per decreto ingiuntivo solo in data 7.11.2019 come si evince dal timbro di deposito apposto dall'Ufficio del Giudice di
Pace di (docc. da 21 a 26), ossia successivamente alla comunicazione di revoca del Pt_1 mandato conferito all'avv. Beltrami.
La società convenuta ha curato il deposito dei ricorsi con un ritardo di 18 mesi rispetto al pagamento della prestazione ed alla consegna della documentazione da parte dell'attrice.
È evidente, pertanto, l'inadempimento della poiché ai sensi dell'art. 6.1 Controparte_1 la stessa si era obbligata a garantire al cliente ogni attività legale verso il debitore, adoperandosi con la massima diligenza a dare impulso alle attività legali e ad impartire le istruzioni agli avvocati incaricati per la prosecuzione delle attività, ed inoltre l'art.
6.2 prevede espressamente:
“la società informerà il Cliente per ogni avanzamento della procedura legale gestita e ciò a mezzo mail all'indirizzo indicato dal Cliente come destinatario competente nella gestione delle attività legali dell'azienda; b) la Società stilerà una relazione semestrale ed una relazione annuale sullo stato del portafoglio legale gestito concordandosi che l'evasione delle relazioni sarà consegnata al Cliente senza vincoli temporali per la Società”. Ed al successivo art. 6.5: “Le relazioni periodiche previste dal precedente punto 6.2, nel caso in cui il Cliente sia in possesso della piattaforma saranno dallo stesso estrapolabili in qualsiasi momento e gli Per_1 aggiornamenti sullo stato delle procedure saranno in tempo reale”.
Non è stata fornita da parte convenuta alcuna prova circa l'adempimento delle prestazioni assunte contrattualmente, difatti non ha provveduto a riscontrare a lo stato delle pratiche Parte_1 né tanto meno ha provveduto a vigilare e a dare impulso all'attività dell'avvocato dalla stessa incaricato la quale è rimasta paralizzata per oltre un anno ed inoltre non ha redatto la relazione semestrale e annuale da caricare sul gestionale , il quale era stato acquistato dalla Per_1
per poter visionare telematicamente lo stato delle pratiche affidate alla Parte_1 convenuta (doc. 2).
4 Ciò premesso con riguardo alle singole posizioni di recupero si segnala che per “Upgrade” la quale la convenuta ha eccepito la mancata consegna da parte dell'attrice della documentazione necessaria al deposito del ricorso. In effetti è nonostante la richiesta d'integrazione della documentazione pervenuta all'attrice da parte di in data 18.5.2018 (docc. 7 e CP_1 CP_1
8 parte convenuta), quest'ultima non ha effettuato ulteriori solleciti al fine di ottenere la suddetta documentazione e, tenuto conto che gravava su di essa l'obbligo di dare impulso e pronta esecuzione al mandato, appare evidente che la stessa avrebbe dovuto dimostrare di aver richiesto o sollecitato l'invio di tali documenti anche in data successiva;
pertanto, il comportamento tenuto dalla convenuta non si può configurare quale adempimento.
In merito alla posizione di ” si evidenzia che il ricorso Controparte_8 CP_8 riporta quale data il 17.5.2018 ma non è stata fornita alcuna prova in merito alla data di deposito dello stesso in quanto manca l'attestazione di deposito.
Tale ricorso ha comportato l'emissione del decreto ingiuntivo n.703/2019 datato 21.3.2019 la cui notifica è stata richiesta solo il 24.6.2019 ed effettuata il 1.7.2019 (doc. 5 parte convenuta).
Appare del tutto inverosimile che tra il deposito del ricorso e l'emissione del decreto sarebbero intercorsi dieci mesi, peraltro senza che l'avv. Beltrami effettuasse alcun sollecito.
Ad ogni modo, tra la data di emissione del decreto ingiuntivo e la notificazione sono trascorsi 95 giorni, pertanto, lo stesso è divenuto inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c. che prevede espressamente “il decreto di ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della
Repubblica e di novanta giorni negli altri casi;
ma la domanda può essere riproposta”.
Risulta evidente che anche in tal caso non si può considerare che vi sia stato adempimento da parte della convenuta.
In merito alla clausola 4.8 invocata dalla convenuta la quale prevede: “Nei casi di rinunzia all'azione promossa, revoca agli Avvocati, rescissione, risoluzione da chiunque promossa…[…] per qualsiasi altra condizione che cessi anche di fatto il rapporto tra la Società ed il Cliente, quest'ultimo è indefettibilmente obbligato al pagamento degli emolumenti agli Avvocati incaricati, al pagamento delle spese di Giustizia versate dalla Società per ogni pratica legale in corso al momento del fatto realizzativo, così come al pagamento del Premio del risultato che in tali casi è applicato sugli importi di ogni singola pratica legale al momento del conferimento dell'incarico dal Cliente alla società ed il tutto con preclusione contrattuale per il Cliente di opporre eccezioni, compensazioni, contestazioni di sorta ivi incluse eccezioni di inadempimento”, si sottolinea che la suddetta clausola non è opponibile in riferimento alle posizioni , , , CP_4 CP_7 CP_9 CP_3 Controparte_6 CP_5
e in quanto il deposito dei ricorsi per decreto ingiuntivo è avvenuto CP_2 successivamente alla revoca del mandato dell'avv. Beltrami. Infatti, le pratiche erano già di fatto sottratte all'operatività del contratto stesso in quanto le attività svolte dall'avv. Beltrami non
5 erano più legittimate in carenza di ius postulandi considerata l'antecedente revoca del mandato pertanto, parte attrice ha diritto alla ripetizione delle somme corrisposte alla convenuta per le suddette posizioni.
Per quanto concerne la posizione Upgrade, è corretto evidenziare che dalla fattura n. 33/2018 risulta che è stata richiesta e pagata la tariffa Flat, pertanto, si tratta di una voce differente da quelle indicate dalla summenzionata clausola, la quale si riferisce al pagamento degli emolumenti dovuti agli avvocati e alle spese di giustizia, peraltro nessuna attività in tal senso è stata svolta da parte dell'avv. Beltrami;
sicché parte attrice ha diritto alla ripetizione anche delle somme corrisposte per la pratica Upgrade.
Parimenti per la posizione , la convenuta ha richiesto il Controparte_8 CP_8 pagamento della tariffa Flat mediante la fattura n. 48/2018 senza specificare quale sarebbe stato l'importo riferito al pagamento degli emolumenti dovuti agli avvocati e alle spese di giustizia per quella pratica, pertanto, anche tale importo è ripetibile a seguito della risoluzione del contratto;
ciò anche a prescindere dell'eccepita nullità della clausola 4.8 ex art. 1229 c.c. che peraltro appare fondata alla stregua delle argomentazioni svolte dall'attrice e non puntualmente replicate dalla convenuta.
Da quanto detto ne consegue che parte attrice ha assolto l'onere probatorio gravante a suo carico, pertanto, ha diritto alla risoluzione contrattuale e alla ripetizione delle somme corrisposte in favore della convenuta di cui alle fatture n. 33/2018 e 48/2018 con riferimento alla cd tariffa flat mentre sono dovuti gli importi di euro 17,00 per ciascuna pratica per “sollecito di pagamento a firma digitale” e così per complessivi euro 170,00 oltre iva (fattura n.33/2018) ed euro 20,00 oltre iva per “recupero spese amministrative certificato anagrafico” (fattura 48/2018) in quanto non oggetto di contestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.895,05 di cui euro 3.387,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva e minimi istruttoria e decisionale) ed euro 508,05 per spese generali oltre iva e cpa di legge, contributo unificato e spese di notifica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Dichiara risolto il contratto concluso tra le parti e Parte_1 [...]
Controparte_1
6 Condanna la convenuta al pagamento dell'importo di 7.714,06 euro;
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3367/2020 promossa da:
Nella causa civile di I GRADO iscritta al n. r.g. 3367/2020 promossa da: con gli avv.ti BARBARO ALBERTO e Parte_1
SALVALAIO MAURIZIO
ATTRICE
contro con l'avv. MARTINELLI ELISA Controparte_1
CONVENUTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 11.3.2020, la (di Parte_1 seguito ) conveniva in giudizio la deducendo quanto Parte_1 Controparte_1 segue.
In data 11.4.2018 l'attrice sottoscriveva con la un contratto avente ad Controparte_1 oggetto la gestione, il finanziamento, l'impulso ed il controllo delle pratiche legali volte al recupero crediti maturati e non riscossi nei confronti dei propri clienti (doc. 1). Tale contratto è composto da un contratto quadro relativo all'assistenza e alla gestione delle attività legali e dal contratto di gestione (docc.1a e 1b).
1 L'attrice provvedeva all'acquisto del gestionale con il quale avrebbe potuto verificare lo Per_1 stato di avanzamento delle varie pratiche affidate direttamente dal portale del programma, per un importo di 11.255,00 euro (doc. 2).
In data 13.4.2018 e 17.4.2018 la convenuta emetteva le fatture n. 33/2018 (doc. 3) per l'importo di 5.697,00 euro e n. 48/2018 (doc. 4) di 2.248,46 euro relative alla corresponsione della tariffa flat dovuta per l'avvio dei procedimenti monitori nei confronti dei seguenti soggetti CP_2
, , ,
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
A seguito del pagamento delle predette fatture, la convenuta avrebbe dovuto depositare i ricorsi monitori dinnanzi al Giudice di Pace e/o Tribunale di Venezia, in base alla competenza. L'attrice deduceva di non aver ricevuto aggiornamenti da parte della convenuta per oltre un anno.
In data 16.10.2019 inviava una mail a al fine di ottenere Parte_1 Controparte_1 delle informazioni riguardo allo stato delle pratiche (doc. 5) ma la stessa sarebbe rimasta priva di riscontro.
In seguito, l'attrice veniva a conoscenza che nessuna delle pratiche di cui alle fatture pagate sarebbe stata depositata presso il Giudice di Pace o presso il Tribunale di Venezia.
In data 28.10.2019 inviava alla convenuta la revoca del mandato (doc. 6) Parte_1
In data 3.12.2019, la convenuta inviava a una pec mediante la quale la informava Parte_1 che rilevata la revoca del mandato, sarebbe stata applicabile la condizione prevista dall'art.
4.8 del contratto la quale prevede il “pagamento integrale degli emolumenti dovuti agli Avvocati incaricati;
pagamento delle spese di giustizia versate dalla società per ogni pratica legale in corso al momento del fatto realizzativo, così come al pagamento del premio di risultato che in tali casi è applicato sugli importi di ogni singola pratica legale al momento del conferimento dell'incarico dal Cliente alla società; ed il tutto con preclusione contrattuale per il cliente di opporre eccezioni, compensazioni di sorta incluse eccezioni di inadempimento” (doc. n. 7).
In data 6.12.2019, l'attrice rispondeva alla comunicazione della convenuta, censurando l'inadempimento della stessa (doc. 8).
Chiedeva di accertare e dichiarare l'inefficacia/nullità o annullabilità e/o invalidità della clausola solvete e repete di cui all'art. 4.7, nonché della clausola 4.8 del contratto.
Chiedeva altresì di dichiarare la risoluzione del contratto di gestione e assistenza legale e condannare la convenuta alla restituzione della somma di 19.200,86 euro o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso, accertare la responsabilità contrattuale della convenuta e per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno subito dall'attrice nella misura di 19.200,86 euro o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione interessi dal dovuto al saldo.
2 Successivamente, l'originaria domanda è stata ridotta e contenuta alla ripetizione delle somme versate alla di cui alle fatture n.33 e 48 del 2018, per complessivi Controparte_1
7.945,86 euro.
ritualmente costituitasi in giudizio eccepiva la carenza di legittimazione Controparte_1 passiva relativamente alla domanda risarcitoria per il gestionale (poi rinunciata) in quanto l'attrice avrebbe concluso il contratto con la AS SP ZO (docc.1 e 2).
Deduceva che nessuna somma sarebbe dovuta all'attrice poiché ai sensi dell'art.
4.3 del contratto
“quanto versato alla Società non è ripetibile, e la Società non ha l'obbligo di rendiconto nei confronti del Cliente o di terzi”.
Esponeva altresì che la procedura monitoria relativa al debitore sarebbe stata Controparte_8 regolarmente depositata mentre per il debitore l'attrice non avrebbe provveduto CP_10 alla consegna della documentazione.
Contestava inoltre il proprio grave inadempimento eccepito dall'attrice poiché il valore complessivo delle pratiche affidate dall'attrice sarebbe pari a 41.908,47 euro e che l'attività eseguita dalla convenuta per conto della stessa le avrebbe permesso di incassare 17.826,67 euro.
Deduceva altresì la corretta applicazione della clausola 4.8 del contratto, la quale sarebbe finalizzata ad evitare alla stessa un pregiudizio economico.
Chiedeva preliminarmente di accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva.
In via principale, chiedeva di respingere tutte le domande svolte dall'attrice perché infondate in fatto ed in diritto.
Chiedeva altresì di accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla stessa all'attrice a nessun titolo;
Condannare l'attrice al pagamento di un importo, da determinarsi in via equitativa, ex art. 96
c.p.c.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, successivamente fissata a precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
La vicenda trae origine da un contratto concluso tra le parti in data 11.4.2018 con il quale la società attrice conferiva alla convenuta l'incarico volto alla gestione, finanziamento, impulso e al controllo delle pratiche legali finalizzate al recupero dei crediti maturati e non riscossi nei confronti dei propri clienti.
Risulta documentalmente provato che in data 13.4.2018 e 17.5.2018 la convenuta emetteva le fatture n. 33/18 e 48/18 mediante le quali richiedeva alla il pagamento per Parte_1
3 complessivi 7.945,86 euro (docc.3 e 4) in applicazione della Tariffa Flat, riferita all'avvio di plurimi procedimenti monitori.
A seguito della corresponsione del succitato importo, in data 16.10.2019 l'attrice richiedeva alla società convenuta informazioni in merito allo stato dei ricorsi per decreto ingiuntivo depositati
(doc. 5) ma la stessa è rimasta priva di riscontro.
Dalla documentazione prodotta da parte attrice si rileva altresì che mediante pec del 26.10.2019
ha revocato il mandato conferito all'avv. Beltrami in qualità di professionista Parte_1 individuato dalla società convenuta, poiché a seguito delle verifiche effettuate presso il Giudice di Pace e il Tribunale di Venezia non risultava depositato alcuno dei decreti ingiuntivi asseritamente predisposti dallo stesso (doc. 6), documento peraltro non contestato da parte convenuta.
Risulta documentalmente provato che la convenuta ha depositato i ricorsi per decreto ingiuntivo solo in data 7.11.2019 come si evince dal timbro di deposito apposto dall'Ufficio del Giudice di
Pace di (docc. da 21 a 26), ossia successivamente alla comunicazione di revoca del Pt_1 mandato conferito all'avv. Beltrami.
La società convenuta ha curato il deposito dei ricorsi con un ritardo di 18 mesi rispetto al pagamento della prestazione ed alla consegna della documentazione da parte dell'attrice.
È evidente, pertanto, l'inadempimento della poiché ai sensi dell'art. 6.1 Controparte_1 la stessa si era obbligata a garantire al cliente ogni attività legale verso il debitore, adoperandosi con la massima diligenza a dare impulso alle attività legali e ad impartire le istruzioni agli avvocati incaricati per la prosecuzione delle attività, ed inoltre l'art.
6.2 prevede espressamente:
“la società informerà il Cliente per ogni avanzamento della procedura legale gestita e ciò a mezzo mail all'indirizzo indicato dal Cliente come destinatario competente nella gestione delle attività legali dell'azienda; b) la Società stilerà una relazione semestrale ed una relazione annuale sullo stato del portafoglio legale gestito concordandosi che l'evasione delle relazioni sarà consegnata al Cliente senza vincoli temporali per la Società”. Ed al successivo art. 6.5: “Le relazioni periodiche previste dal precedente punto 6.2, nel caso in cui il Cliente sia in possesso della piattaforma saranno dallo stesso estrapolabili in qualsiasi momento e gli Per_1 aggiornamenti sullo stato delle procedure saranno in tempo reale”.
Non è stata fornita da parte convenuta alcuna prova circa l'adempimento delle prestazioni assunte contrattualmente, difatti non ha provveduto a riscontrare a lo stato delle pratiche Parte_1 né tanto meno ha provveduto a vigilare e a dare impulso all'attività dell'avvocato dalla stessa incaricato la quale è rimasta paralizzata per oltre un anno ed inoltre non ha redatto la relazione semestrale e annuale da caricare sul gestionale , il quale era stato acquistato dalla Per_1
per poter visionare telematicamente lo stato delle pratiche affidate alla Parte_1 convenuta (doc. 2).
4 Ciò premesso con riguardo alle singole posizioni di recupero si segnala che per “Upgrade” la quale la convenuta ha eccepito la mancata consegna da parte dell'attrice della documentazione necessaria al deposito del ricorso. In effetti è nonostante la richiesta d'integrazione della documentazione pervenuta all'attrice da parte di in data 18.5.2018 (docc. 7 e CP_1 CP_1
8 parte convenuta), quest'ultima non ha effettuato ulteriori solleciti al fine di ottenere la suddetta documentazione e, tenuto conto che gravava su di essa l'obbligo di dare impulso e pronta esecuzione al mandato, appare evidente che la stessa avrebbe dovuto dimostrare di aver richiesto o sollecitato l'invio di tali documenti anche in data successiva;
pertanto, il comportamento tenuto dalla convenuta non si può configurare quale adempimento.
In merito alla posizione di ” si evidenzia che il ricorso Controparte_8 CP_8 riporta quale data il 17.5.2018 ma non è stata fornita alcuna prova in merito alla data di deposito dello stesso in quanto manca l'attestazione di deposito.
Tale ricorso ha comportato l'emissione del decreto ingiuntivo n.703/2019 datato 21.3.2019 la cui notifica è stata richiesta solo il 24.6.2019 ed effettuata il 1.7.2019 (doc. 5 parte convenuta).
Appare del tutto inverosimile che tra il deposito del ricorso e l'emissione del decreto sarebbero intercorsi dieci mesi, peraltro senza che l'avv. Beltrami effettuasse alcun sollecito.
Ad ogni modo, tra la data di emissione del decreto ingiuntivo e la notificazione sono trascorsi 95 giorni, pertanto, lo stesso è divenuto inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c. che prevede espressamente “il decreto di ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della
Repubblica e di novanta giorni negli altri casi;
ma la domanda può essere riproposta”.
Risulta evidente che anche in tal caso non si può considerare che vi sia stato adempimento da parte della convenuta.
In merito alla clausola 4.8 invocata dalla convenuta la quale prevede: “Nei casi di rinunzia all'azione promossa, revoca agli Avvocati, rescissione, risoluzione da chiunque promossa…[…] per qualsiasi altra condizione che cessi anche di fatto il rapporto tra la Società ed il Cliente, quest'ultimo è indefettibilmente obbligato al pagamento degli emolumenti agli Avvocati incaricati, al pagamento delle spese di Giustizia versate dalla Società per ogni pratica legale in corso al momento del fatto realizzativo, così come al pagamento del Premio del risultato che in tali casi è applicato sugli importi di ogni singola pratica legale al momento del conferimento dell'incarico dal Cliente alla società ed il tutto con preclusione contrattuale per il Cliente di opporre eccezioni, compensazioni, contestazioni di sorta ivi incluse eccezioni di inadempimento”, si sottolinea che la suddetta clausola non è opponibile in riferimento alle posizioni , , , CP_4 CP_7 CP_9 CP_3 Controparte_6 CP_5
e in quanto il deposito dei ricorsi per decreto ingiuntivo è avvenuto CP_2 successivamente alla revoca del mandato dell'avv. Beltrami. Infatti, le pratiche erano già di fatto sottratte all'operatività del contratto stesso in quanto le attività svolte dall'avv. Beltrami non
5 erano più legittimate in carenza di ius postulandi considerata l'antecedente revoca del mandato pertanto, parte attrice ha diritto alla ripetizione delle somme corrisposte alla convenuta per le suddette posizioni.
Per quanto concerne la posizione Upgrade, è corretto evidenziare che dalla fattura n. 33/2018 risulta che è stata richiesta e pagata la tariffa Flat, pertanto, si tratta di una voce differente da quelle indicate dalla summenzionata clausola, la quale si riferisce al pagamento degli emolumenti dovuti agli avvocati e alle spese di giustizia, peraltro nessuna attività in tal senso è stata svolta da parte dell'avv. Beltrami;
sicché parte attrice ha diritto alla ripetizione anche delle somme corrisposte per la pratica Upgrade.
Parimenti per la posizione , la convenuta ha richiesto il Controparte_8 CP_8 pagamento della tariffa Flat mediante la fattura n. 48/2018 senza specificare quale sarebbe stato l'importo riferito al pagamento degli emolumenti dovuti agli avvocati e alle spese di giustizia per quella pratica, pertanto, anche tale importo è ripetibile a seguito della risoluzione del contratto;
ciò anche a prescindere dell'eccepita nullità della clausola 4.8 ex art. 1229 c.c. che peraltro appare fondata alla stregua delle argomentazioni svolte dall'attrice e non puntualmente replicate dalla convenuta.
Da quanto detto ne consegue che parte attrice ha assolto l'onere probatorio gravante a suo carico, pertanto, ha diritto alla risoluzione contrattuale e alla ripetizione delle somme corrisposte in favore della convenuta di cui alle fatture n. 33/2018 e 48/2018 con riferimento alla cd tariffa flat mentre sono dovuti gli importi di euro 17,00 per ciascuna pratica per “sollecito di pagamento a firma digitale” e così per complessivi euro 170,00 oltre iva (fattura n.33/2018) ed euro 20,00 oltre iva per “recupero spese amministrative certificato anagrafico” (fattura 48/2018) in quanto non oggetto di contestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.895,05 di cui euro 3.387,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva e minimi istruttoria e decisionale) ed euro 508,05 per spese generali oltre iva e cpa di legge, contributo unificato e spese di notifica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Dichiara risolto il contratto concluso tra le parti e Parte_1 [...]
Controparte_1
6 Condanna la convenuta al pagamento dell'importo di 7.714,06 euro;
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
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