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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 26/02/2026, n. 3378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3378 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3378/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA ETTORE, Presidente
ND OM, OR
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10342/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Gaeta Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESITO CONTROLLO n. T21U00584436841 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1217/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, impugnava la comunicazione relativa agli siti della liquidazione ex articolo 36 ter del DPR 600/73 della dichiarazione dei redditi Modello
Unico PF 2022 presentata per l'anno d'imposta 2021, notificata in data 06/03/2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli recuperava una maggiore di imposta pari ad euro 10.012,00, oltre sanzioni pari ad euro 2.002,00 ed interessi pari ad euro 936,05 per un totale complessivo pari ad euro 12.950,45, chiedendone l'annullamento. Deduceva, in breve, il ricorrente il difetto di motivazione e l'erroneo disconoscimento di ritenute per euro 2.758,00 e, quanto all'ulteriore importo di euro 4.668,00 risultante dalla differenza tra l'importo delle ritenute indicate in dichiarazione e l'importo delle ritenute risultanti dalle CU prelevate dal cassetto fiscale, si riservava di produrre la relativa documentazione probante le ritenute effettivamente subite e non documentate da certificazione nei termini previsti nel corso del giudizio.
Si costituiva tempestivamente l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli che comunicava di aver provveduto, a seguito delle dichiarazioni integrative, ad una sgravio parziale della cartella relativamente alle ulteriori ritenute di euro 2.127 da certificazione n.150816225256-0000005 del 15.03.2022 del sostituto d'imposta Società_1- CF P.IVA_1 e di aver, conseguentemente, con provvedimento n. 2025S562314 convalidato il 22/10/25 (allegato), anche provveduto allo sgravio parziale del ruolo successivamente iscritto, riducendo l'imposta nella misura pari alle ritenute ulteriormente riconosciute di euro 2.127, nonché di relativi interessi e sanzione.
All'udienza odierna, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, all'esito della discussione in pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, a seguito dello sgravio parziale, va accolto in parte con riguardo al recupero ulteriori ritenute per euro 2.127 nonché di relativi interessi e sanzione
L'atto impugnato deriva dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 36-bis d.p.r. 600/1973 della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2021.
In sede di liquidazione della suddetta dichiarazione, l'ufficio rettificava l'importo delle ritenute indicate in dichiarazione Modello Unico 2022 da euro 147.426,00 ad euro 140.626,00 con la motivazione che tale importo risulterebbe dalle Certificazioni Uniche Trasmesse in Anagrafe Tributaria dai sostituti di imposta.
In data 22 ottobre 2025, è stato emesso provvedimento di sgravio parziale col quale l'A.F. riconosceva ulteriori ritenute di euro 2.127 come da certificazione n.150816225256-0000005 del 15.03.2022 del sostituto d'imposta Società_1-CF P.IVA_1 da cui deriva che il totale delle ritenute riconosciute è dunque pari ad euro 142.743 (140.626+2.127) e non ad euro 140.626.
L'ufficio ha anche chiarito che la suddetta la citata certificazione del sostituto d'imposta Società_1-CF P.IVA_1 non recava nella casella CAUSALE della Tipologia reddituale la lettera A, che sta ad indicare certificazione per redditi di lavoro autonomo, per cui, in via automatizzata era stata imputata in via residuale a certificazione su redditi diversi, che non trovavano corrispondenza nella dichiarazione, in quanto la stessa era priva di quadro RL per redditi diversi. Tenuto, tuttavia, conto che la stessa Società_1 SRL aveva rilasciato anche altra certificazione dove nella casella della causale era riportata la lettera A per reddito di lavoro autonomo, l'Ufficio ha comunque ritenuto riconducibile a lavoro autonomo anche la suddetta certificazione, tenuto conto dell'attività esercitata dal contribuente.
Per il residuo importo risultante dalla differenza tra l'importo delle ritenute indicate in dichiarazione e l'importo delle ritenute risultanti dalle CU, in assenza di ulteriori elementi di valutazione dedotti da parte ricorrente il recupero di imposta risulta pienamente legittimo.
Avuto riguardo all'accoglimento solo parziale del ricorso ed alle ragioni che hanno determinato la decisione
(omessa indicazione nella casella CAUSALE della Tipologia reddituale della lettera A che sta ad indicare certificazione per redditi di lavoro autonomo e che ha impedito, in via automatizzata, il riconoscimento di tali ritenute) si ravvisano le eccezionali ragioni per compensare in giudizio le spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA ETTORE, Presidente
ND OM, OR
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10342/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Gaeta Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESITO CONTROLLO n. T21U00584436841 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1217/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, impugnava la comunicazione relativa agli siti della liquidazione ex articolo 36 ter del DPR 600/73 della dichiarazione dei redditi Modello
Unico PF 2022 presentata per l'anno d'imposta 2021, notificata in data 06/03/2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli recuperava una maggiore di imposta pari ad euro 10.012,00, oltre sanzioni pari ad euro 2.002,00 ed interessi pari ad euro 936,05 per un totale complessivo pari ad euro 12.950,45, chiedendone l'annullamento. Deduceva, in breve, il ricorrente il difetto di motivazione e l'erroneo disconoscimento di ritenute per euro 2.758,00 e, quanto all'ulteriore importo di euro 4.668,00 risultante dalla differenza tra l'importo delle ritenute indicate in dichiarazione e l'importo delle ritenute risultanti dalle CU prelevate dal cassetto fiscale, si riservava di produrre la relativa documentazione probante le ritenute effettivamente subite e non documentate da certificazione nei termini previsti nel corso del giudizio.
Si costituiva tempestivamente l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli che comunicava di aver provveduto, a seguito delle dichiarazioni integrative, ad una sgravio parziale della cartella relativamente alle ulteriori ritenute di euro 2.127 da certificazione n.150816225256-0000005 del 15.03.2022 del sostituto d'imposta Società_1- CF P.IVA_1 e di aver, conseguentemente, con provvedimento n. 2025S562314 convalidato il 22/10/25 (allegato), anche provveduto allo sgravio parziale del ruolo successivamente iscritto, riducendo l'imposta nella misura pari alle ritenute ulteriormente riconosciute di euro 2.127, nonché di relativi interessi e sanzione.
All'udienza odierna, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, all'esito della discussione in pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, a seguito dello sgravio parziale, va accolto in parte con riguardo al recupero ulteriori ritenute per euro 2.127 nonché di relativi interessi e sanzione
L'atto impugnato deriva dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 36-bis d.p.r. 600/1973 della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2021.
In sede di liquidazione della suddetta dichiarazione, l'ufficio rettificava l'importo delle ritenute indicate in dichiarazione Modello Unico 2022 da euro 147.426,00 ad euro 140.626,00 con la motivazione che tale importo risulterebbe dalle Certificazioni Uniche Trasmesse in Anagrafe Tributaria dai sostituti di imposta.
In data 22 ottobre 2025, è stato emesso provvedimento di sgravio parziale col quale l'A.F. riconosceva ulteriori ritenute di euro 2.127 come da certificazione n.150816225256-0000005 del 15.03.2022 del sostituto d'imposta Società_1-CF P.IVA_1 da cui deriva che il totale delle ritenute riconosciute è dunque pari ad euro 142.743 (140.626+2.127) e non ad euro 140.626.
L'ufficio ha anche chiarito che la suddetta la citata certificazione del sostituto d'imposta Società_1-CF P.IVA_1 non recava nella casella CAUSALE della Tipologia reddituale la lettera A, che sta ad indicare certificazione per redditi di lavoro autonomo, per cui, in via automatizzata era stata imputata in via residuale a certificazione su redditi diversi, che non trovavano corrispondenza nella dichiarazione, in quanto la stessa era priva di quadro RL per redditi diversi. Tenuto, tuttavia, conto che la stessa Società_1 SRL aveva rilasciato anche altra certificazione dove nella casella della causale era riportata la lettera A per reddito di lavoro autonomo, l'Ufficio ha comunque ritenuto riconducibile a lavoro autonomo anche la suddetta certificazione, tenuto conto dell'attività esercitata dal contribuente.
Per il residuo importo risultante dalla differenza tra l'importo delle ritenute indicate in dichiarazione e l'importo delle ritenute risultanti dalle CU, in assenza di ulteriori elementi di valutazione dedotti da parte ricorrente il recupero di imposta risulta pienamente legittimo.
Avuto riguardo all'accoglimento solo parziale del ricorso ed alle ragioni che hanno determinato la decisione
(omessa indicazione nella casella CAUSALE della Tipologia reddituale della lettera A che sta ad indicare certificazione per redditi di lavoro autonomo e che ha impedito, in via automatizzata, il riconoscimento di tali ritenute) si ravvisano le eccezionali ragioni per compensare in giudizio le spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese