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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/04/2024, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa RInna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa RI Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Silvia Blasi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2768/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
T R A
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Gragnano alla via Roma n. 85, presso lo studio dell'Avv.to
Gennaro Somma (C. F. ), dal quale è rappresentato e difeso per procura C.F._2
allegata su foglio separato al ricorso (per le comunicazioni: fax n. 081-8736399; indirizzo di p.e.c.: numero) Email_1
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
C.F._3
Resistente contumace
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
Interventore ex lege
CONCLUSIONI All'udienza del 31.10.2023 parte ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso di separazione e delle conclusioni ivi rassegnate;
ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito della separazione e ha chiesto di rimettere la causa al collegio per la decisione.
Il P.M.in data 17.4.2024 ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso depositato il 18.5.2022, , premesso che in data 30.4.1995 Parte_1
aveva contratto matrimonio concordatario con e che dalla loro unione erano nati, CP_1
in Vico Equense, due figli, il 6.6.1996 e RI il 10.2.2002, chiedeva di dichiarare la Per_1
separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla moglie ed assegnare all'istante la casa familiare, vinte le spese.
A fondamento della domanda deduceva che la crisi coniugale era stata determinata dal crescente disinteresse dimostrato dalla per il coniuge ed i figli, dalla stessa manifestato CP_1
assentandosi ripetutamente da casa, anche per giorni interi, senza dare notizie fino al definitivo improvviso abbandono della famiglia attestato anche dal certificato di residenza emesso dal
Comune di Sant'TO AB, da cui risulta che la in data 30.6.2020è stata CP_1
cancellata dall'anagrafe della popolazione residente del predetto Comune per irreperibilità.
Allegava altresì il ricorrente che i due figli, con lui conviventi, sebbene maggiorenni, non erano ancora economicamente autosufficienti.
1.2- All'udienza del 24.11.2022, verificata la rituale notifica del ricorso alla resistente
[...]
non comparsa, il ricorrente dichiarava di rinunciare all'assegno di mantenimento per CP_1
la figlia RI da parte della moglie, ormai irreperibile da circa cinque anni (il figlio Per_1
nelle more era divenuto autosufficiente); quindi il presidente autorizzava i coniugi a vivere separamemte, assegnava la casa coniugale al ricorrente e rimetteva le parti dinanzi all'istruttore all'udienza del 19.4.2023.
1.3- Dichiarata la contumacia della resistente, all'udienza del 31.10.2023, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, il g.i. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con l'assegnazione del termine di giorni sessanta ai sensi dell'art.190 cpc. 2.- La domanda di separazione personale dei coniugi e è fondata Parte_1 CP_1
e va accolta.
Risulta, invero, incontrovertibilmente provato, alla luce delle circostanze allegate dal ricorrente
(allontanamento definitivo dalla casa familiare ed irreperibilità della convenuta, CP_1
da oltre cinque anni) e della condotta processuale della resistente, rimasta contumace, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale.
Vanno dunque disposte le formalità previste dalla legge.
3. – Nulla va, invece, disposto in ordine alla domanda di addebito alla della CP_1
speparazione, poiché non coltivata e di fatto abbandonata nel corso del giudizio ed oggetto
(come confermato dalla rinuncia a tale domanda espressa dal legale all'udienza di precisazione delle conclusioni).
4.- E' altresì fondata e pertanto meritevole di accoglimento la domanda del di Pt_1
assegnazione in proprio favore della casa familiare, sita in S. TO AB (Na) alla via Stabia
n. 655, quale genitore convivente con la figlia RI, di ventidue anni, maggiorenne ma economicamente non indipendente
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. un., 11297/1995, e altre, tra cui Cass.
civ., 661/2003, 12309/2004, 17299/2005, 8221/2006, 6979/2007, 1491/2011, 18440/2013,
1744/2018, 3015/2018), in materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare è strettamente legata alla primaria esigenza di tutelare i figli minori e garantire loro,
nonostante il venir meno del sodalizio familiare, di continuare ad abitare in quella che era la casa familiare, da intendersi quale habitat domestico, fulcro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si svolge e sviluppa la vita della famiglia, il tutto al solo scopo di assicurare ai figli una situazione di serenità ed incolumità malgrado il verificatasi fallimento familiare.
In sostanza la giurisprudenza della Suprema Corte può dirsi consolidata nel senso che, in materia di separazione, divorzio e, in generale, di crisi familiare, l'assegnazione della casa familiare consente il sacrificio della posizione del soggetto titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione familiare, solo alla condizione dell'affidamento, ancorché condiviso, all'assegnatario di figli minori (con residenza privilegiata presso di lui), o della sua convivenza (la cui nozione comporta la stabile dimora presso il genitore, ad esclusione invece dei rapporti di mera “ospitalità”) con figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tale condizione, coerente con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di quest'ultima alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può
essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva degli assegni rispettivamente previsti dalla art. 156 c.c., comma 1, e della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 (come sostituito della L. n.
74 del 1987, art. 10), ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni anzidetti.
Nella specie ha allegato che la figlia RI, studentessa oggi di ventidue anni, Parte_1
continua ad abitare con il padre nella casa familiare di Sant'TO AB e tale circostanza giustifica l'accoglimento della domanda del medesimo ricorrente di assegnazione in proprio favore dell'abitazione suddetta.
5.- La specialità del presente giudizio e la sua necessità per conseguire la richiesta modifica dello status costituicono ragioni sufficienti, nella contumacia della resistente, per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, sulla domanda di separazione giudiziale proposta da nei confronti di con ricorso depositato in data 18.5.2022 così Parte_1 CP_1
provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
21.10.1967 il 06.03.1987, e , nata a [...] il [...]; CP_1
b) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Castellammare di Stabia di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 69, parte II, serie A dell'anno 1995);
c) assegna a la casa familiare in Sant'TO AB alla via Stabia n. 655, Parte_1
perché continui ad abitarvi con la figlia RI, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
d) dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17aprile 2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa RInna Lopiano