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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/10/2025, n. 5594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5594 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dr. Nicola Saracino Presidente relatore Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dr. Marco Genna Consigliere
all'esito dell'udienza del giorno 02/10/2025 ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4674 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in proprio e, unitamente a Parte_1 [...]
in qualità di esercente la patria potestà sui minori Controparte_1 [...]
, Persona_1 Controparte_2
e ;
[...] Controparte_3 Parte_2
domiciliati presso lo studio dell'Avv. SCARPELLI DO AN REIS
[...]
LUIZ GUSTAVO ), che ne cura rappresentanza e difesa C.F._1
APPELLANTI
E
Controparte_4
APPELLATO contumace
Con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte
OGGETTO: appello contro l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal
Tribunale di Roma nel proc. avente R.G. n. 30125/21.
r.g. n. 1 Conclusioni degli appellanti: “Piaccia alla Ecc.ma Corte Di Appello Adita, in accoglimento del presente appello: in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto in riforma totale dell'ordinanza resa nel procedimento avente R.G. n. 30125/2021, pubblicata il giorno
13 febbraio 2024, mai notificata, annullare l'impugnata ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, e accogliere la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei sig.ri , nato in [...] – Parte_1
PR, Brasile il 07.08.1979, in proprio e, quale esercente la potestà genitoriale sui figli minorenni: nata a [...], Brasile il 04.10.2014 e i Persona_1 gemelli nato a [...] il [...] e Controparte_2 [...]
nata a Londra il [...], in [...] quali agisce Controparte_3 quale esercente la potestà genitoriale anche Controparte_1 Parte_1
, nata in [...], Brasile il 01.06.1974, , nato in [...]
[...] Parte_2
Sol – SC, Brasile il 14.05.1981 e, per l'effetto, dichiararli cittadini italiani con espresso ordine al competente Ufficio di Stato Civile di procedere alle dovute trascrizioni ed annotazioni nei competenti registri ed alle dovute comunicazioni consolari. Con totale disattesa ad ogni avversa eccezione e contestazione eventualmente sollevata dall'appellata amministrazione in sede di gravame da ritenersi, per le motivazioni esposte, infondate ed inammissibili. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado con attribuzione.”.
FATTO E DIRITTO
Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata ordinanza, che deve intendersi qui integralmente riportata (sull'ammissibilità della motivazione per relationem, v. Cass. 11 febbraio 2011, n. 3367; v. anche Cass. 22 maggio 2012, n. 8053;
Cass. 12 febbraio 2013, n. 3340).
La sentenza è stata impugnata da
[...]
Parte_3
SIMONE N Q OR LIBERATO ON
[...] Parte_1
IN PROP N Q OR DO AN LIBERATO ON NICOLE.
Il appellato non si è costituito. CP_4
Per due udienze successive nessuno è comparso.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione senza termini all'udienza del 2 ottobre 2025.
r.g. n. 2 Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.)
o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: « se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 ».
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1, c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: « A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3
D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la r.g. n. 3 sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore) » (Cass. 27 agosto 2003, n.
12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° co., c.p.c.).
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede;
1. — cancella la causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ⎯ nulla per le spese.
Così deciso in Roma il giorno 03/10/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino
r.g. n. 4