Art. 1.
Il termine di validita' dei biglietti gratuiti per i famigliari dei membri del Parlamento, di cui all' art. 12 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476 , e' prorogato, per l'anno in corso, fino al 31 dicembre 1949.
In caso di scioglimento delle Camere prima del 31 dicembre 1949, le concessioni suddette cesseranno di avere validita' il giorno precedente a quello della prima convocazione delle nuove Camere.
Il termine di validita' dei biglietti gratuiti per i famigliari dei membri del Parlamento, di cui all' art. 12 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476 , e' prorogato, per l'anno in corso, fino al 31 dicembre 1949.
In caso di scioglimento delle Camere prima del 31 dicembre 1949, le concessioni suddette cesseranno di avere validita' il giorno precedente a quello della prima convocazione delle nuove Camere.