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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 818/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 818/2019 r.g. promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 Parte_4
, (C.F. ), C.F._3 Parte_5 C.F._4 Parte_6
(C.F. ), (C.F. ), (C.F.
[...] C.F._5 Parte_7 Parte_8
), con il patrocinio dell'avv. FERMI STEFANO C.F._6
RICORRENTI contro
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti GHISLANZONI Controparte_1 P.IVA_1
CLAUDIO, CHIOVINI JACQUES e DI TOLLE MARCO LUIGI
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 1 co 47 e segg l. 92/2012, i ricorrenti, dipendenti del , poi Controparte_2 dichiarata fallita, impugnavano il licenziamento collettivo loro intimato dai curatori per l'omesso invio della comunicazione finale prevista dall'art. 4 co 9 l. 223/1991, contenente l'elenco dei lavoratori licenziati e la specificazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta concordati.
Contestavano inoltre, la mancanza dei requisiti sostanziali stabiliti dalla l. 223/1991, in quanto la comunicazione di avvio della procedura, effettuata dal fallimento ai sensi dell'art. 4 co 2 e 3 l. cit., era palesemente viziata, stante la sua incompletezza insanabile, tale da implicare l'irregolarità dell'intera procedura, in ordine all'esclusione dell'esercizio provvisorio, sul presupposto che la convenzione tra e il prevedeva l'automatica decadenza della licenza in caso di fallimento. CP_3 Controparte_2
pagina 1 di 2 Si costituiva il fallimento del che eccepiva l'inammissibilità delle domande Controparte_2
di condanna e anche di quelle di accertamento, in quanto strumentali e finalizzate alle prime, e negava comunque, le carenze della comunicazione di avvio della procedura, in ragione della finalità solo liquidatoria del fallimento, in quanto il Tribunale non aveva autorizzato la prosecuzione dell'attività.
Deduceva infine, che la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato la nullità della sentenza di fallimento, potesse aver effetto prima del suo passaggio in giudicato e che in ogni caso, in base all'art
18 l. fall., sarebbero rimasti salvi gli atti dei curatori, compresi pertanto i licenziamenti.
Il giudizio veniva sospeso ex art 295 cpc e quindi, essendo divenuta definitiva, a seguito dell'ordinanza
27711/2020 della Cassazione, la sent. 1055/2019 pubbl. il giorno 11/3/2019 dalla Corte di appello di
Milano, che aveva dichiarato la nullità della sentenza di fallimento del Controparte_2
riassunto nei confronti della società, che si costituiva in giudizio.
All'udienza del 13/9/2022 veniva disposta la separazione delle domande svolte da 46 dei ricorrenti che, diversamente dagli altri, chiedevano la loro decisione, non avendo interesse a concludere una conciliazione con la società resistente.
Per questi ultimi la causa proseguiva e all'odierna udienza veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
I ricorrenti hanno depositato nel fascicolo telematico la dichiarazione di rinuncia agli atti e all'azione.
La rinuncia all'azione, cioè alla pretesa sostanziale - a differenza della rinuncia agli atti o al processo, regolata dall'art 306 cpc - non richiede l'accettazione della controparte ed è immediatamente efficace, determinando il venir meno del potere/dovere del giudice di pronunziare nel merito e quindi, la cessazione della materia del contendere, con la conseguente regolamentazione delle spese di giudizio, non necessaria in questo caso, perché le parti le hanno già definite in separata sede.
PQM
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla dispone sulle spese, già regolate in separata sede.
Como, 27/2/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 818/2019 r.g. promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 Parte_4
, (C.F. ), C.F._3 Parte_5 C.F._4 Parte_6
(C.F. ), (C.F. ), (C.F.
[...] C.F._5 Parte_7 Parte_8
), con il patrocinio dell'avv. FERMI STEFANO C.F._6
RICORRENTI contro
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti GHISLANZONI Controparte_1 P.IVA_1
CLAUDIO, CHIOVINI JACQUES e DI TOLLE MARCO LUIGI
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 1 co 47 e segg l. 92/2012, i ricorrenti, dipendenti del , poi Controparte_2 dichiarata fallita, impugnavano il licenziamento collettivo loro intimato dai curatori per l'omesso invio della comunicazione finale prevista dall'art. 4 co 9 l. 223/1991, contenente l'elenco dei lavoratori licenziati e la specificazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta concordati.
Contestavano inoltre, la mancanza dei requisiti sostanziali stabiliti dalla l. 223/1991, in quanto la comunicazione di avvio della procedura, effettuata dal fallimento ai sensi dell'art. 4 co 2 e 3 l. cit., era palesemente viziata, stante la sua incompletezza insanabile, tale da implicare l'irregolarità dell'intera procedura, in ordine all'esclusione dell'esercizio provvisorio, sul presupposto che la convenzione tra e il prevedeva l'automatica decadenza della licenza in caso di fallimento. CP_3 Controparte_2
pagina 1 di 2 Si costituiva il fallimento del che eccepiva l'inammissibilità delle domande Controparte_2
di condanna e anche di quelle di accertamento, in quanto strumentali e finalizzate alle prime, e negava comunque, le carenze della comunicazione di avvio della procedura, in ragione della finalità solo liquidatoria del fallimento, in quanto il Tribunale non aveva autorizzato la prosecuzione dell'attività.
Deduceva infine, che la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato la nullità della sentenza di fallimento, potesse aver effetto prima del suo passaggio in giudicato e che in ogni caso, in base all'art
18 l. fall., sarebbero rimasti salvi gli atti dei curatori, compresi pertanto i licenziamenti.
Il giudizio veniva sospeso ex art 295 cpc e quindi, essendo divenuta definitiva, a seguito dell'ordinanza
27711/2020 della Cassazione, la sent. 1055/2019 pubbl. il giorno 11/3/2019 dalla Corte di appello di
Milano, che aveva dichiarato la nullità della sentenza di fallimento del Controparte_2
riassunto nei confronti della società, che si costituiva in giudizio.
All'udienza del 13/9/2022 veniva disposta la separazione delle domande svolte da 46 dei ricorrenti che, diversamente dagli altri, chiedevano la loro decisione, non avendo interesse a concludere una conciliazione con la società resistente.
Per questi ultimi la causa proseguiva e all'odierna udienza veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
I ricorrenti hanno depositato nel fascicolo telematico la dichiarazione di rinuncia agli atti e all'azione.
La rinuncia all'azione, cioè alla pretesa sostanziale - a differenza della rinuncia agli atti o al processo, regolata dall'art 306 cpc - non richiede l'accettazione della controparte ed è immediatamente efficace, determinando il venir meno del potere/dovere del giudice di pronunziare nel merito e quindi, la cessazione della materia del contendere, con la conseguente regolamentazione delle spese di giudizio, non necessaria in questo caso, perché le parti le hanno già definite in separata sede.
PQM
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla dispone sulle spese, già regolate in separata sede.
Como, 27/2/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 2 di 2