Sentenza 28 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 28/03/2023, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/03/2023
N. 01026/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02013/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2013 del 2022, proposto da
U.R.E.Pa. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Di Trapani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato della Salute della Regione IA, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente ad accedere ai documenti, richiesti con l’istanza del giorno 11 ottobre 2022, relativi agli Enti accreditati per lo svolgimento della formazione all'utilizzo dei DAE attinenti ai requisiti di accreditamento presso la Regione IA;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 il dott. Francesco Mulieri, nessuno presente per le parti come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha chiesto che sia dichiarata l’illegittimità del silenzio diniego formatosi, ai sensi dell’art. 25, c. IV della L. n. 241/90, in ordine all’istanza di accesso dell’11 ottobre 2022, presentata al fine di ottenere “la consultazione dei documenti riguardanti i requisiti e la documentazione a supporto prodotta da tutti gli Enti, Associazioni, Società accreditati per lo svolgimento della formazione all’utilizzo dei DAE, e della rispettiva documentazione a supporto della domanda di accreditamento, nonché tutti gli atti ad esso consequenziali”;
- l’Assessorato della Salute della Regione IA non si è costituito in giudizio;
- alla camera di consiglio del 21/02/2023, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. di possibili profili di irricevibilità e inammissibilità del ricorso, lo stesso è stato posto in decisione;
Rilevato che in relazione al ricorso in epigrafe:
- non risulta in atti alcuna notifica del gravame presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, non costituitasi in giudizio, quale difensore e domiciliataria per legge delle Amministrazioni regionali intimate ai sensi dell’art. 11 del R.D. 1611/1933 – richiamato dall’art. 41 co. 3, cod. proc. amm. (per quanto attiene alle attribuzioni dell’Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione IAna, v. art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 142 a tenore del quale “Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Amministrazioni statali sono estese all'Amministrazione regionale siciliana”);
- non risulta la notifica ad ameno uno dei controinteressati come previsto dall’art. 116 c.p.a.;
- il deposito del gravame, notificato via pec all’Assessorato intimato in data 11/10/2022 e depositato in data 07/12/2022, è avvento ben oltre il termine di quindici giorni previsto dall’art. 87 del c.p.a. (relativo alle “udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio”);
Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
- che nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente giudizio, attesa la mancata costituzione dell’Assessorato regionale della Salute;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mulieri | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO