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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 360/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 360/2024 V.G. promosso da:
(C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Avezzano (AQ), il 29/07/1988, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mirco Salvati presso il cui Studio Legale sito in Avezzano (AQ), in Via
C. Corradini, n. 222 è elettivamente domiciliato e
(C.F. ), nata a [...], il Parte_2 C.F._2
01/05/1986, residente in Collarmele (AQ), agli effetti del presente atto rappresentata e difesa dall'avv. Maria Capozza presso il cui Studio Legale sito in Roma, in Via Boezio,
n. 6 è elettivamente domiciliata.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. -cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale nell'ambito del presente procedimento civile instaurato con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c., chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione e di seguito riportate:
CONDIZIONI
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. I coniugi sono autosufficienti economicamente e non è previsto un assegno di mantenimento.”
Le parti hanno altresì chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
CONDIZIONI
“Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Avezzano.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Collarmele (AQ), il 05.06.2022.
Dalla predetta unione non sono nati figli.
Gli odierni ricorrenti e in data Parte_1 Parte_2
17.05.2024 hanno depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
Con sentenza n. 54/2024 pubblicata il 06/07/2024 è stata omologata la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo in attesa del verificarsi della condizione di procedibilità della domanda di divorzio.
2 All'udienza del 19 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione personale pubblicata da questo Tribunale in data 06/07/2024, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
celebrato in Collarmele (AQ), con Parte_1 Parte_2
atto numero n. 5, P. 2, S. B dell'anno 2024.
PRENDE ATTO delle condizioni come sopra riportate ed integralmente richiamate in questa sede.
3 DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 20 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Greco Dott. Leopoldo Sciarrillo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 360/2024 V.G. promosso da:
(C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Avezzano (AQ), il 29/07/1988, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mirco Salvati presso il cui Studio Legale sito in Avezzano (AQ), in Via
C. Corradini, n. 222 è elettivamente domiciliato e
(C.F. ), nata a [...], il Parte_2 C.F._2
01/05/1986, residente in Collarmele (AQ), agli effetti del presente atto rappresentata e difesa dall'avv. Maria Capozza presso il cui Studio Legale sito in Roma, in Via Boezio,
n. 6 è elettivamente domiciliata.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. -cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale nell'ambito del presente procedimento civile instaurato con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c., chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione e di seguito riportate:
CONDIZIONI
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. I coniugi sono autosufficienti economicamente e non è previsto un assegno di mantenimento.”
Le parti hanno altresì chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
CONDIZIONI
“Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Avezzano.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Collarmele (AQ), il 05.06.2022.
Dalla predetta unione non sono nati figli.
Gli odierni ricorrenti e in data Parte_1 Parte_2
17.05.2024 hanno depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
Con sentenza n. 54/2024 pubblicata il 06/07/2024 è stata omologata la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo in attesa del verificarsi della condizione di procedibilità della domanda di divorzio.
2 All'udienza del 19 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione personale pubblicata da questo Tribunale in data 06/07/2024, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
celebrato in Collarmele (AQ), con Parte_1 Parte_2
atto numero n. 5, P. 2, S. B dell'anno 2024.
PRENDE ATTO delle condizioni come sopra riportate ed integralmente richiamate in questa sede.
3 DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 20 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Greco Dott. Leopoldo Sciarrillo
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