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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 16/07/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con reclamo depositato in Cancelleria il giorno 29.11.2024 iscritta al n. 391/2024 R.G.
Sezione Lavoro trattenuta in decisione all'udienza del 13.02.2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Pennati del foro Parte_1
di Brescia, domiciliatario giusta delega in atti
OGGETTO:
RICORRENTE APPELLANTE
Reclamo ex art. 1, c o n t r o comma 58, L. 92/2012 in persona del l.r.p.t., Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio La Gioia del foro di Brescia,
domiciliatario giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 1164 del 2024 del Tribunale di
Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante: - 2 -
Come da ricorso
Della resistente appellata:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1164/2024 il Tribunale di Brescia sezione lavoro ha respinto il ricorso ex art. 1 comma 51 L. n. 92/2012
proposto da nei confronti di al Parte_1 Parte_2
fine di fare accertare il carattere discriminatorio/ritorsivo o l'illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa in data 1
luglio 2020 dalla società resistente, confermando l'ordinanza sommaria del 23.10.2022; ha inoltre dichiarato l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'illegittimità delle sanzioni disciplinari conservative irrogategli nei mesi precedenti il licenziamento in quanto fondate su fatti costitutivi diversi rispetto a quello oggetto del licenziamento.
Il lavoratore con il ricorso giudiziario aveva allegato : -che a seguito di una lunga assenza a causa di una operazione chirurgica di sostituzione valvolare aortica nel luglio 2018, una volta rientrato al lavoro il 19 novembre 2018 il rapporto con la società era cambiato in peggio;
- che da gennaio a giugno 2019 gli erano state assegnate le mansioni di carrellista e da ottobre 2019 di addetto al collaudo finale delle ruote;
-che egli non riusciva a sostenere per il ritmo troppo intenso di lavoro e che era costretto a sollevare pesi considerevoli con ripercussioni sulla sua salute;
- che dal giugno 2019 la società gli aveva comunicato una serie di contestazioni disciplinari per motivi - 3 -
pretestuosi ponendo in essere un'attività persecutoria e di emarginazione dello stesso finalizzata a precostituire una situazione tale da potersi liberare del ricorrente in quanto evidentemente non più
gradito; -di avere ricevuto una contestazione disciplinare datata 16
giugno 2020 con la quale gli era stato addebitato : 1) di non aver ottemperato alla disposizione del responsabile del reparto di indossare correttamente la mascherina prescritta come misura di contenimento per il Covid il 15 giugno 2020 e di non avere timbrato le ruote durante tutta la giornata del 15 giugno 2020; 2) di avere il giorno 16
giugno 2020 giustificato tardivamente la propria assenza dal lavoro in quanto non si era presentato all'inizio del turno e aveva telefonato in azienda soltanto verso le 10:30 per comunicare la malattia dal 16 al
26 giugno 2020; - che con la medesima comunicazione disciplinare gli era stata contestata altresì la recidiva con riferimento a otto provvedimenti disciplinari di cui tre sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione;
-che, nonostante le sue giustificazioni, in data 1 luglio
2020 la società lo aveva licenziato per giusta causa.
Sulla base di tali deduzioni egli aveva impugnato tutte le sanzioni conservative irrogategli ritenendole illegittime e pretestuose e aveva impugnato anche il licenziamento lamentando, in primo luogo, la genericità della comunicazione di recesso del datore di lavoro e, in ogni caso, l'insussistenza di un grave inadempimento integrante la nozione di “giusta causa” del recesso del datore di lavoro rappresentando che egli aveva ripetutamente ed inutilmente segnalato all'azienda sin dal gennaio del 2020 di non essere in grado di - 4 -
sostenere i ritmi frenetici del reparto collaudo finale a causa del recente intervento chirurgico al cuore subito e che aveva richiesto, in conformità alle indicazioni date dal medico aziendale, di svolgere maggiori pause e di essere spostato a un diverso reparto.
Aveva quindi domandato l'accertamento della nullità per ritorsività del licenziamento o della illegittimità dello stesso con condanna della resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno o, in subordine, con condanna della resistente al pagamento di una indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 18 St.
lavoratori.
Come detto, il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda volta a fare accertare l'illegittimità delle sanzioni disciplinari conservative in quanto vertenti su fatti costitutivi diversi da quello posto a base del licenziamento e ha respinto, in via preliminare, l'eccezione di genericità della comunicazione di licenziamento.
Nel merito, il giudice ha escluso l'ipotesi della discriminatorietà del licenziamento, non avendo il ricorrente neppure allegato di appartenere a una delle categorie protette nè prospettato che la patologia cardiaca costituisse una condizione di handicap;
ha escluso altresì la prova del carattere ritorsivo del licenziamento quale reazione illegittima del datore di lavoro alle ripetute segnalazioni del lavoratore di non essere in grado di sostenere i ritmi frenetici del collaudo finale evidenziando che, oltretutto, gran parte delle sanzioni conservative riguardavano violazioni che non avevano nulla a che - 5 -
fare con le condizioni di salute del ricorrente.
Il giudice ha ritenuto che all'esito dell'istruttoria orale i fatti posti a fondamento del licenziamento risultassero provati;
in particolare, il ricorrente non aveva contestato di non avere indossato la mascherina né aveva prodotto documentazione medica attestante l'esistenza di ragioni di salute alla base della propria condotta;
ha ritenuto che il ricorrente aveva posto in essere un atto di grave insubordinazione per non avere eseguito l'ordine impartitogli dal suo superiore di indossare in maniera corretta la mascherina che portava sotto il mento;
ha affermato, poi, che l'omessa timbratura delle ruote nella giornata del 15 giugno 2020 non era stata contestata da parte del lavoratore nel procedimento disciplinare e, comunque, risultava provata dall'istruttoria orale;
non era stato contestato, infine, neppure il ritardo nella giustificazione dell'assenza del giorno 16 giugno 2020;
sotto il profilo soggettivo, il giudice ha considerato infondati i rilievi sollevati dal ricorrente circa le condizioni di salute a giustificazione della mancata esecuzione delle timbrature delle ruote il giorno 15
giugno 2020; ha quindi affermato che le inadempienze poste in essere dal lavoratore erano talmente gravi da incidere definitivamente sul rapporto fiduciario rilevando che, oltretutto, il CCNL applicato prevedeva la sanzione del licenziamento in presenza di due precedenti provvedimenti disciplinari di sospensione, che nel caso di specie erano già stati irrogati al ricorrente.
Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento e respinto il ricorso confermando l'ordinanza - 6 -
sommaria.
ha proposto reclamo avverso la decisione sulla base Parte_1
di plurimi motivi chiedendone la riforma con l'accoglimento delle domande svolte in primo grado.
Si è costituita la società che ha Parte_2
contestato la fondatezza del gravame e chiesto la conferma della sentenza con la rifusione delle spese di tutte le fasi del giudizio,
compresa quella sommaria.
All'udienza odierna all'esito della discussione la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, già dipendente di dal Parte_1 Parte_2
4.06.2007 con qualifica di operaio inquadrato nel IV° livello del
CCNL industria metalmeccanica privata, addetto all'epoca dei fatti al reparto collaudo finale, ha ricevuto dalla datrice di lavoro la contestazione datata 16 giugno 2020 dal seguente tenore: “a) lei è
rientrato al lavoro lunedì 15 giugno dopo un periodo di assenza per
malattia dal 9 al 20 marzo uu.ss., per PAR dal 23 marzo al 3 aprile
uu.ss. e per Cig per Covid-19 dal 6 aprile al 12 giugno uu.ss.. Il
responsabile del reparto (Sig. ) Le ha indicato Testimone_1
l'obbligo di indossare la mascherina e le ha reiteratamente spiegato
per ben tre volte nell'arco di due ore come indossarla, ma
ciononostante Lei l'ha indossata ed ha continuato ad indossarla in
modo errato, tenendola sotto il mento, lasciando scoperta la bocca ed
il naso;
il suo comportamento è particolarmente grave perché mette a - 7 -
rischio la salute sua e dei suoi colleghi di lavoro;
b) inoltre, Lei
durante la tutta la giornata di lunedì 15 giugno u.s. non ha timbrato
le ruote CD449, come constatato personalmente dal Responsabile del
Reparto (Sig. ) e dal Capoturno (Sig. Testimone_1 Pt_3
); c) infine, Lei il martedì 16 giugno 2019 non si è presentato al
[...]
lavoro ed ha telefonato preannunciando l'invio di un certificato
medico di malattia. Verso metà mattinata, intorno alle 10:30 circa,
Lei ha richiamato comunicando la malattia dal 16 al 26 giugno u.s.”.
Con tale comunicazione la società ha anche rammentato al lavoratore che gli erano già stati comminati ben 8 provvedimenti disciplinari, tra cui tre sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione
(multa di un'ora con lettera del 21 giugno 2018; ammonizione scritta con lettera dell'11 luglio 2019; multa di due ore con lettera dell'11
luglio 2019; multa di due ore con lettera del 29 ottobre 2019; multa di tre ore con lettera del 29 ottobre 2019; sospensione di 1 giorno con lettera del 20 gennaio 2020; sospensione di 2 giorni con lettera del 5
febbraio 2020; sospensione di 3 giorni con lettera del 17 marzo 2020).
Il reclamante, invero, censura la sentenza per avere respinto l'eccezione di genericità della contestazione disciplinare, sostenendo con il secondo motivo di gravame, che si ritiene opportuno affrontare sin da subito, che dal tenore della contestazione non sarebbe dato comprendere quante ruote il ricorrente abbia omesso di timbrare il giorno 15 giugno 2020 da ciò derivando l'impossibilità di capire la maggiore o minore gravità dell'addebito.
Tale motivo si reputa infondato e va disatteso. - 8 -
La lettura della contestazione preventiva, invero, consente di comprendere i singoli fatti contestati, inclusi i comportamenti oggetto dei precedenti disciplinari.
E' stato contestato in maniera chiara che il giorno 15 giugno
2020 il lavoratore ha disatteso l'invito reiterato del responsabile del reparto di indossare la mascherina in maniera corretta e che sempre il giorno 15 giugno “durante tutta la giornata” il ricorrente non ha provveduto alla timbratura delle ruote, inadempienza riscontrata,
secondo la contestazione, dal responsabile del reparto e dal Tes_1
a tali fatti si aggiunge, poi, la condotta Parte_4
contestata del 16 giugno 2020 consistente nella ritardata comunicazione della malattia alle ore 10.30 a giustificazione della mancata presentazione al lavoro all'inizio del turno.
Risulta rispettato il requisito di specificità della contestazione disciplinare la quale deve essere idonea a consentire al lavoratore una difesa puntuale fornendogli le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati nella loro materialità.
Nel caso specifico, il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio al diritto di difesa in quanto risulta documentalmente che il medesimo in presenza della responsabile del personale è stato ascoltato dietro sua richiesta il 30 giugno 2020 in merito ai fatti contestati il giorno 16 giugno e ha preso specifica posizione sia sulla contestazione dell'inosservanza dell'ordine di indossare correttamente la mascherina, dichiarando di non riuscire a portarla per tutta la durata del turno di lavoro a causa di problemi nella respirazione, sia sulla - 9 -
ulteriore contestazione dell'omessa timbratura delle ruote, avendo il medesimo affermato di essersi limitato a non apporre il timbro soltanto su un paio di ruote alla fine del turno.
La lettera di contestazione disciplinare, in sintesi, è
sufficientemente precisa nella descrizione delle condotte contestate e ha consentito al lavoratore di svolgere una difesa adeguata, da ciò
derivando il rigetto del motivo.
::::::
Tanto premesso, con il primo motivo del reclamo il lavoratore critica la sentenza per aver ritenuto inammissibile la domanda di accertamento della illegittimità delle sanzioni disciplinari conservative.
Il reclamante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto procedere alla verifica della legittimità delle contestazioni disciplinari sottese ai provvedimenti applicativi delle sanzioni conservative in quanto rilevanti ai fini dell'accertamento della legittimità del licenziamento.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Come sopra accennato, il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile la domanda con cui il ricorrente aveva chiesto di accertare l'illegittimità di tutte le sanzioni disciplinari conservative, in quanto aventi ad oggetto fatti diversi rispetto ai fatti costitutivi della domanda di impugnazione del licenziamento.
Tale impostazione non è peraltro condivisibile in quanto le condotte che hanno dato luogo all'applicazione delle sanzioni - 10 -
conservative sono state espressamente richiamate nella lettera di contestazione disciplinare ai fini della recidiva così che le stesse costituiscono elementi del comportamento complessivo del lavoratore posto a fondamento del licenziamento, la cui valutazione si rende necessaria ai fini dell'accertamento della stessa legittimità del recesso del datore di lavoro.
Ed invero, essendo la recidiva contestata dalla società uno degli elementi costitutivi della complessiva infrazione disciplinare che secondo il datore di lavoro integra la giusta causa di licenziamento, l'esame delle pregresse sanzioni non comporta un indebito ampliamento del tema sottoposto a decisione, dovendosi logicamente consentire al lavoratore, che contesta la legittimità del licenziamento, anche la possibilità di contestare, all'interno del medesimo processo, l'esistenza e comunque la rilevanza della recidiva invocata dal datore di lavoro a sostegno della legittimità del recesso.
Le sanzioni conservative, dunque, devono essere necessariamente valutate in questa sede dovendosi riformare la sentenza sul punto.
::::::
Ebbene, andando ad esaminare le singole sanzioni richiamate nella contestazione disciplinare, con lettera del 21 giugno 2018 è stata inflitta la sanzione conservativa di un'ora di multa per avere il ricorrente omesso di indossare la cintura di sicurezza mentre conduceva il carrello elevatore il giorno 5 giugno 2018, fatto non - 11 -
contestato dal medesimo e rispetto al quale egli non aveva fornito giustificazioni.
La condotta integra una mancanza idonea a recare pregiudizio alla sicurezza sul luogo di lavoro ed è punibile con sanzione conservativa ai sensi dell'articolo 9, lettera l) del CCNL che prevede l'applicazione di sanzioni conservative, tra gli altri casi, anche per il lavoratore che commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina e alla sicurezza dello stabilimento;
nel caso specifico,
l'applicazione di 1 ora di multa appare legittima e proporzionata al disvalore del fatto, idoneo a recare pregiudizio alla sicurezza del lavoratore durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Risulta inoltre corretta e proporzionata al modesto valore dell'inadempienza la sanzione dell'ammonizione scritta erogata al ricorrente con lettera dell'11 luglio 2019 per essere transitato il giorno
24 giugno 2019 attraverso l'officina della manutenzione generale,
zona pacificamente interdetta al personale non autorizzato come da cartello di divieto presente in loco, fatto che è stato riconosciuto dallo stesso lavoratore in sede di giustificazioni e che è punibile ai sensi dell'articolo 9 CCNL con sanzione conservativa come trasgressione alle regole di comportamento aziendali idonea ad arrecare pregiudizio alla sicurezza dello stabilimento.
Si ritiene legittima anche la sanzione di due ore di multa comminata dalla società al ricorrente con lettera sempre dell'11 luglio
2019 per aver indossato il giorno 24 maggio nel reparto una maglietta a maniche corte nonostante l'obbligo dell'uso di maglie a maniche - 12 -
lunghe o di “manichette in crosta”; la condotta tenuta nell'occasione dal lavoratore, infatti, ha violato le regole di comportamento contenute nel Manuale pratico adottato dall'azienda, note al lavoratore che ha riconosciuto l'omessa osservanza della prescrizione giustificando la propria condotta con l'elevata temperatura all'interno del reparto.
Deve ritenersi legittima anche la sanzione conservativa di due ore di multa comminata con lettera del 29 ottobre 2019 per aver utilizzato il ricorrente il telefono cellulare privato il giorno 10 ottobre
2019 durante l'orario di lavoro, comportamento pacificamente vietato da una disposizione aziendale e riconosciuto dal lavoratore in sede di giustificazioni, idoneo anch'esso ad essere punito con sanzione conservativa quale trasgressione delle regole di comportamento adottate in azienda ex art. 9 CCNL.
Quanto alla condotta contestata con lettera del 21 ottobre
2019, secondo cui il ricorrente, che avrebbe dovuto entrare in reparto alle 14:00, soltanto alle 16:00 ha telefonato in portineria comunicando il numero di protocollo del certificato di malattia, condotta punita con lettera del 29 ottobre 2019 con 3 ore di multa, la sanzione si reputa sproporzionata rispetto al disvalore del comportamento tenuto.
L'art. 9) del CCNL prevede l'applicazione di sanzioni conservative per colui che “non giustifichi l'assenza entro il giorno
successivo a quello dell'inizio dell'assenza”; le norme di comportamento contenute nel Manuale pratico adottato dall'azienda nel caso di malattia prevedono che il dipendente “entro il primo - 13 -
giorno di assenza e prima dell'inizio del turno lavorativo, è tenuto ad
avvertire l'Azienda contattando la portineria o il responsabile
diretto; da CCNL è obbligatorio informare l'Azienda entro la fine del
turno lavorativo;
entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza è
tenuto a comunicare all'Azienda il numero di protocollo del
certificato medico” (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte reclamata).
Sebbene il ricorrente in sede di giustificazioni abbia riconosciuto di non avere chiamato la portineria né il responsabile prima dell'inizio del turno, è pacifico che entro la fine del proprio turno (due ore dopo l'inizio) ha telefonato al numero corretto per comunicare la propria assenza, provvedendo contestualmente a trasmettere il numero di protocollo del certificato medico;
il lieve ritardo dell'avviso dell'assenza si è dunque risolto soltanto dopo due ore dall'inizio del turno allorchè il lavoratore ha anche provveduto a trasmettere il titolo giustificativo dell'assenza che, secondo le norme comportamentali applicate in azienda, egli avrebbe potuto inviare entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza; oltretutto, il lavoratore in sede di audizione ha affermato di avere contattato alle ore 12.00 prima dell'inizio del turno il reparto fonderia e dalla lettura del verbale di incontro in data 28.10.2019 tale circostanza non pare essere stata messa in discussione dalla responsabile del personale essendo stato solo verbalizzato che il reparto fonderia non era quello di appartenenza del ricorrente.
In sostanza, la condotta tenuta dal ricorrente integra una negligenza assai lieve rispetto alla quale la sanzione della multa di tre - 14 -
ore si reputa eccessiva e pertanto illegittima.
Rimangono da esaminare, a questo punto, le tre sanzioni conservative di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
Con lettera del 17 gennaio 2020 ha Parte_2
contestato al ricorrente di non avere collaudato la ruota CD 511
arrivata in linea il 14 gennaio alle ore 9.34 (“in particolare lei ha
completamente omesso il controllo della parte interna della suddetta
ruota…”).
Il lavoratore si è giustificato dichiarando di avere segnalato più volte all'azienda che l'attività che gli veniva richiesta nel reparto collaudo finale era incompatibile con le sue limitazioni mediche specificando: “durante il mio orario di lavoro ho la necessità di
riposare in quanto i ritmi di lavoro sono molto sostenuti,
incompatibili al mio stato di salute puntualmente certificato. Il
medico del lavoro nella scelta della postazione mi aveva garantito
maggiori tempi di riposo e la possibilità di variare le
attività…Nonostante le mie limitazioni fisiche mi viene impedito di
riposare, tutto questo mi espone a forte affaticamento e stress, a mio
avviso queste sono le ragioni delle probabili cause di allentamento
dell'attenzione sul ciclo produttivo” (v. doc. n. 8 del fascicolo della reclamata).
Con lettera del 23 gennaio la società ha respinto le giustificazioni del lavoratore ritenendo la mansione assegnata al reparto collaudo finale compatibile con lo stato di salute del medesimo irrogandogli la sanzione della sospensione dal lavoro e - 15 -
dalla retribuzione di 1 giorno (v. doc. n. 33).
Con comunicazione del 23 gennaio 2020 la società gli ha contestato di non avere collaudato “la ruota CD 440DBQ scesa in
linea alle ore 15.54” il giorno 20 gennaio (v. doc. n.35).
Durante l'incontro avvenuto con la responsabile del personale e con l'assistenza della rappresentante Parte_5
sindacale incontro richiesto dal ricorrente, Parte_6
questi ha ribadito che il carico di lavoro pregiudicava il proprio stato di salute e l'operato nel reparto e che avrebbe chiesto a breve un'altra visita del medico competente (v. doc. n. 36).
La società con comunicazione del 5 febbraio 2020 ha ritenuto non valide le giustificazioni del lavoratore affermando che “i carichi
e i ritmi di lavoro sono stati analizzati con un consulente esterno,
previa valutazione delle postazioni di lavoro, compresa quella a cui è
adibito il sig. ” e che “al lavoratore è stata affidata la Parte_1
mansione di “addetto al Collaudo in linea” nel Reparto collaudo
finale a seguito di apposita visita da parte del nostro medico
competente (Dott. il quale in data Persona_1
17/10/2019 ha rilasciato un certificato di idoneità alla …mansione
con una duplice prescrizione :una riferita alla limitazione alla
movimentazione manuale dei carichi > 8KG e la seconda riferita
all'esonero dal turno notturno”; l'azienda sosteneva di avere rispettato entrambe tali prescrizioni e quindi, disattese le giustificazioni del lavoratore, gli ha irrogato 2 giorni di sospensione disciplinare dal lavoro (v. doc. n. 42). - 16 -
Con comunicazione del 4 marzo 2020 la società gli ha contestato di avere “mandato avanti 11 ruote non conformi di cui 8
scarti e 3 sospesi (da rilavorare)” (v. doc. n. 44) e il ricorrente con comunicazione del 13 marzo successivo ha reiterato le precedenti segnalazioni circa le difficoltà riscontrate nello svolgimento delle attività del reparto specificando nuovamente che “i tempi produttivi
richiesti nella linea in cui mi sono fatte le contestazioni non tengono
conto dello stress correlato (nel mio caso più incisivo in quanto
soggetto con limitazioni)”; nella stessa comunicazione il lavoratore ha anche menzionato un incontro avvenuto alla presenza del medico aziendale e della sindacalista nel corso del Persona_1 Parte_6
quale era emerso che “le richieste produttive” che gli venivano fatte nella linea produttiva alteravano la sua condizione psicofisica “già
limitata per intervento chirurgico subito” rappresentando di rimanere in attesa dell'individuazione di un diverso posto di lavoro da parte dell'azienda (v. doc. n. 45).
La società con comunicazione del 17 marzo ha disatteso le giustificazioni fornite dal lavoratore richiamandosi ancora una volta alla valutazione del consulente aziendale sulle postazioni di lavoro e al certificato di idoneità del medico competente le cui prescrizioni -di cui l'ultima contenuta nel certificato del 20.02.2020- venivano a suo dire rispettate costantemente dall'azienda ritenendo ancora una volta infondata l'affermazione del lavoratore circa il carattere pregiudizievole del carico di lavoro per le sue condizioni di salute;
ha infine negato che il dott. avesse ritenuto incompatibili i Persona_1 - 17 -
ritmi di lavoro del reparto collaudo ruote con le condizioni fisiche del ricorrente comminandogli un'altra sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di 3 giorni (v. doc. n. 46).
Le inadempienze che hanno dato luogo all'applicazione della sospensione disciplinare per tre volte, invero, presentano una forte analogia con la più grave delle condotte oggetto della contestazione del 16 giugno 2020 poste a base del licenziamento.
Come sopra riferito, infatti, con la contestazione del 16
giugno 2020 la datrice di lavoro ha addebitato al lavoratore di non avere timbrato le ruote CD 4449 “tutta la giornata di lunedì 15
giugno”, come constatato dal responsabile di reparto e dal capoturno
(v. lettera di contestazione disciplinare doc. n. 48).
Il lavoratore nel corso del verbale di incontro alla presenza della responsabile del personale in data 30 giugno 2020 si è difeso affermando di non avere apposto il timbro solo su un paio di ruote a fine turno (v. doc. n. 49).
Come riportato nelle premesse, il Tribunale ha ritenuto provato l'addebito sia in quanto confermato dal lavoratore nelle sue giustificazioni sia sulla base delle dichiarazioni rese dalla teste responsabile del personale, e del teste , Pt_5 Tes_1
responsabile del reparto collaudo finale delle ruote.
Ebbene, il reclamante con il terzo motivo censura tale capo della decisione sostenendo che non vi sia la prova dell'omessa timbratura delle ruote protratta per tutta la giornata del 15 giugno,
fatto che egli non aveva affatto riconosciuto nelle proprie - 18 -
giustificazioni; afferma anche che le mansioni che gli erano state assegnate non erano esigibili da parte sua a causa in quanto incompatibili con le sue condizioni di salute.
Sottolinea che egli sin da quando era stato spostato al reparto collaudo finale dopo un periodo di malattia in seguito a un intervento chirurgico al cuore aveva segnalato alla datrice di lavoro l'impossibilità di sostenere il ritmo di lavoro di quel reparto,
impossibilità illustrata anche nei procedimenti disciplinari che da gennaio 2020 avevano portato all'applicazione di tre sanzioni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, di cui sopra si è detto.
Il motivo è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In primo luogo, l'istruttoria orale svolta in primo grado consente di ridimensionare il comportamento ascritto al lavoratore
(ossia non avere timbrato le ruote per l'intera giornata) in quanto da un lato, come detto, questi si è limitato ad affermare di non avere timbrato “un paio di ruote” e, dall'altro, le dichiarazioni fornite dai testimoni sul punto non consentono di accertare la protrazione dell'inadempienza per tutta la giornata del 15 giugno.
La teste infatti, ha riferito di aver ricevuto una mail Pt_5
dal responsabile del collaudo finale nella quale era Testimone_1
stato segnalato solo che “l'operatore non timbra le ruote” senza specificazioni né sul numero delle ruote non timbrate né sul fatto che l'inadempienza si fosse protratta per tutto l'orario di lavoro del ricorrente;
la teste ha poi aggiunto: “non ricordo se tutte le Pt_5 - 19 -
ruote, non ricordo se poi nella contestazione era scritto, se avevo
precisato. Qui mi scrivono non timbra le ruote con il proprio turno”.
, sentito come testimone, in merito Testimone_1
all'omessa timbratura ha dichiarato: “non ricordo che non Per_2
avesse proprio timbrato le ruote per l'intera giornata del 15 giugno
2020. Non ricordo assolutamente questo episodio specifico.”.
Non vi è quindi prova sufficiente (tenuto anche conto che non
è in atti la mail ricevuta dalla teste per affermare con Pt_5
certezza che il lavoratore ha omesso per l'intera giornata lavorativa del 15 giugno di timbrare le ruote;
ed invero, se ciò fosse realmente accaduto, è probabile che una simile condotta, essendosi protratta per l'intera giornata lavorativa, sarebbe rimasta impressa nella mente del
Responsabile del collaudo e avrebbe lasciato un qualche sia pur vago ricordo della circostanza.
Appare quindi verosimile che anche nella giornata del 15
giugno il lavoratore, come nelle giornate precedenti, abbia omesso di timbrare un certo numero di ruote.
Peraltro, occorre aggiungere che il teste ha anche Tes_1
precisato che ogni qual volta effettua una segnalazione egli è solito controllare tante volte per essere sicuro di ciò che fa (“Certo è che se
ho fatto una contestazione disciplinare partita da me, prima di farla
guardiamo più e più volte in maniera da essere inattaccabile, una
volta che viene fatta una contestazione voglio essere sempre sicuro di
essere inattaccabile e guardo controllo dieci volte prima di fare la
contestazione perché non voglio che mi venga rigirata;
se c'è la - 20 -
contestazione controllo bene prima di farlo quindi sarà vera la
circostanza che ora non ricordo.”).
Orbene, anche qualora si volesse ritenere raggiunta, sulla base della precisazione del , la prova della mancata Tes_1
timbratura delle ruote per l'intera giornata, una simile condotta non sarebbe suscettibile di essere valutata come inadempienza colpevole da parte del lavoratore dell'obbligo di esecuzione della prestazione di lavoro.
Ed infatti, il ricorrente, sin dal momento in cui ha ricevuto la contestazione che ha dato luogo all'applicazione della prima sospensione disciplinare del 27 gennaio 2020, si era lamentato di non riuscire a sostenere il ritmo di lavoro del reparto collaudo ruote a causa dei seri problemi di salute che lo avevano costretto nel 2018 a sottoporsi a un intervento chirurgico al cuore e ad assentarsi per malattia, dalla quale era rientrato a novembre del 2018.
Il fatto che il ricorrente non riuscisse a sostenere il ritmo di lavoro del reparto collaudo finale, invero, ha trovato ampia conferma nella deposizione del teste , collega di lavoro del ricorrente, Tes_2
sentito sia nella fase sommaria che nel corso del giudizio di opposizione, il quale ha riferito che il ricorrente aveva detto che non si sentiva in grado di svolgere quella mansione e che si era sentito male (v. dichiarazione del teste sul punto resa nella fase sommaria :
“Voglio precisare che quando lui stava collaudando la ruota e io
stavo controllando siccome era una ruota tosta codice CD388 da 21
pollici l'ho fatto allontanare perché dopo 8 o 9 ruote l'ho visto - 21 -
accasciato e lui mi ha detto che gli faceva male il petto. mi Per_2
aveva riferito che non si sentiva in grado di fare una mansione del
genere nelle settimane successive appena gli hanno assegnato il
turno da solo ero presente quando ha detto che non riusciva. Lo ha
letto più volte …ero presente sia quando lo ha detto a sia Tes_1
quando è stato detto alla so che era stata fatta una richiesta Pt_5
al medico competente e lo so perché sono all'epoca ero in
candidatura e più volte l'ho accompagnato in direzione quando gli
arrivavano le lettere di contestazione…si lamentava sia del peso sia
del fatto che arrivavano tante ruote in sequenza”).
Nella fase di opposizione il medesimo teste ha confermato che il ricorrente aveva segnalato all'azienda che i ritmi di lavoro erano troppo frenetici e che aveva bisogno di più tempo specificando che nella postazione ove il ricorrente svolgeva il collaudo finale della ruota egli aveva soli circa 36 secondi per ruota in cui doveva svolgere
14-15 operazioni sulla ruota e ha aggiunto che quando il ricorrente veniva lasciato da solo era capitato più di una volta che si sentisse male e che quando si fermava invece per riposare gli veniva detto di riprendere immediatamente il lavoro (v. deposizione sul punto :
“Il signor non riusciva a tenere il ritmo…il problema è che Pt_1
quando io lo lasciavo in collaudo ed ero distante da lui è capitato più
di una volta che si sia sentito male cioè che si accasciava diceva che
gli tiravano i punti che gli faceva male… si accasciava allora lo
facevamo spostare. In alcune altre occasioni ho avuto modo di
vederlo che si fermava per riposare e gli veniva detto di andare cioè - 22 -
di fare il suo lavoro”).
Il teste ha descritto anche le modalità di svolgimento delle mansioni di addetto al collaudo finale riferendo al giudice della fase sommaria che nel reparto vi sono delle linee con dei rulli su cui scorrono le ruote da collaudare e che lo scarico avviene manualmente nel senso che il collaudatore deve prendere la ruota dal rullo trascinandola vicino a sé nella sua postazione;
a quel punto, secondo quanto riferito dal teste, la ruota va girata di peso da una parte mentre l'altra resta sul banchetto davanti all'operatore e viene messa in verticale per fare i controlli ed, infine, se non ci sono difetti, viene timbrata e poi spinta fuori dalla postazione da parte del collaudatore che spinge un pulsante e fa ripartire la rulliera;
il teste ha specificato anche che le ruote pesano dai 13-14 ai 30 Kg, che “è un lavoro
frenetico” (come detto, arrivava una ruota ogni circa 36 secondi arco nel quale si dovevano svolgere 14-15 operazioni sulla ruota) e “la
rulliera ha un ciclo di recupero e non può tenere tante ruote perché
se si riempie si ferma l'impianto”.
Che il ritmo di lavoro nel reparto collaudo finale fosse molto sostenuto è stato confermato anche dal responsabile il quale Tes_1
nella fase sommaria ha riferito che su una rulliera temporizzata arriva una ruota per volta ogni 36 secondi a piena efficienza di impianto aggiungendo che “le ruote arrivano a stock cioè vengono una in fila
all'altra” (100/600 ruote) e che lo scarico di un lotto può durare 10
minuti se è un lotto da 100 ruote”(suddivise tra 6 operatori) e che “fra
uno stock e l'altro possono passare 10/11 secondi per un cambio - 23 -
modello”.
Il medico aziendale sentito nella fase sommaria, Persona_1
ha esposto che al rientro in azienda dopo il periodo di malattia legato all'intervento chirurgico al cuore il ricorrente era stato valutato idoneo con limitazioni (la movimentazione dei carichi superiori ai 10 KG e il turno notturno); il medico, peraltro, ha riferito di avere suggerito all'azienda altre postazioni a cui adibire il lavoratore, diverse dal collaudo finale, e che era stato svolto un incontro con la sindacalista e la responsabile del personale per verificare se c'era la Pt_5
possibilità di spostare il ricorrente in altri compiti in quanto medesimo lamentava uno stress psico-fisico nello svolgimento dell'attività lavorativa nel reparto collaudo finale;
ha detto di avere proposto altre mansioni che la società però aveva ritenuto di non poter assegnare al ricorrente - come la guida del carrello elevatore e la postazione ai raggi X - mandando il ricorrente a lavorare sulla linea nel reparto collaudo finale;
ha specificato che, a quel punto, egli aveva segnalato all'azienda la necessità per il lavoratore di effettuare delle pause compensatorie maggiori rispetto a quelle osservate dai colleghi del reparto collaudo finale (v. dichiarazione sul punto : “io
avevo segnalato alla azienda che nella postazione del collaudo in
linea …avrebbe dovuto fare delle pause compensatorie maggiori
rispetto a quelle usuali dei colleghi addetti ma non so se in concreto
gliele avessero fatte fare.”.)
Il contenuto del colloquio con il medico aziendale è stato confermato dalla teste che in qualità di sindacalista ha Parte_6 - 24 -
assistito il ricorrente nell'occasione, la quale ha riferito :“ho detto alla
che ero molto preoccupata per lui e che era necessario di Per_3
cambiare le mansioni era il periodo in cui era stato messo in linea…
il medico aziendale ci dava ragione … diceva che la Persona_1
gestione della assegnazione di quella mansione doveva essere rivista
consentendo a tempi di riposo superiori e carichi inferiori… lui Per_4
avrebbe dovuto essere esonerato dal livello di produzione degli altri
colleghi… nel ragionamento di quelle riunioni lui concordava”.
È vero che il responsabile del reparto collaudo finale e il collega hanno detto che all'interno del reparto Tes_1 Tes_2
venivano osservate alcune pause (v. dep. teste : “sono Tes_1
previste due pause da 10 minuti e una da 30 minuti ogni due ore in
media…se uno ha necessità di assentarsi preme il campanello che
suona un allarme si accende una luce l'operatore viene sostituito o
dal LY o dal capo turno” e del teste : “abbiamo 10 minuti Tes_2
di pausa ogni due ore poi mezz'ora di pausa pranzo o cena e se uno
ha bisogno di fermarsi c'è la chiamata si chiama il capo turno che dà
il cambio e che se una persona sta male o ha bisogno di andare in
bagno chiama anche se il cambio non è immediato visto che va
chiamata la persona che sostituisce”).
Tuttavia, come sopra evidenziato, il medico aziendale,
seppure non lo abbia specificato nell'ultima valutazione di idoneità
del 20 febbraio 2020, nel corso della riunione avvenuta alla presenza della sindacalista e della responsabile del personale precedente al licenziamento aveva rappresentato la necessità di esonerare il - 25 -
ricorrente dal livello di produzione degli altri colleghi e di assicurargli un maggior numero di pause in ragione delle condizioni di fragilità
del medesimo conseguenti al recente intervento al cuore;
tali pause,
peraltro, non venivano concesse al ricorrente ciò risultando chiaramente dalla dichiarazione resa in sede sommaria dal responsabile del collaudo finale che, affermando che il ricorrente non aveva mai chiesto di effettuare pause maggiori, ha indirettamente riconosciuto che egli osservava lo stesso ritmo di lavoro dei colleghi.
Ma, soprattutto, è significativa al riguardo la dichiarazione del teste , sopra riportata, il quale, dopo aver detto che il Tes_2
ricorrente non riusciva a mantenere il ritmo della catena di lavoro e che talvolta durante l'attività di collaudo si accasciava sentendosi male, ha aggiunto : “in alcune altre occasioni ho avuto modo di
vederlo e si fermava per riposare e gli veniva detto di andare cioè di
fare il suo lavoro”, confermando così che al ricorrente non veniva concesso di effettuare pause aggiuntive rispetto a quelle ordinarie osservate nel reparto dagli altri lavoratori.
Nè allo scopo poteva essere di ausilio lo sgabello ergonomico collocato vicino alla postazione di lavoro, descritto con il termine
“sedimpiedi” nella “Valutazione delle posture e analisi dei requisiti
ergonomici di postazioni di lavoro” effettuata dal consulente aziendale prodotta dalla società Persona_5 Parte_2
(v. doc. n. 11 del fascicolo di primo grado della reclamata).
[...]
Come emerge dalla testimonianza del responsabile , Tes_1
infatti, lo sgabello non serviva per fare delle pause ma era a - 26 -
disposizione dell'operatore nel caso egli scegliesse di svolgere il collaudo delle ruote poggiandosi su tale “reggi piedi che consente di
scaricare la schiena” anziché stare in piedi vicino al banco;
oltretutto, da quanto riferito dal teste , tale sgabello di fatto Tes_2
non veniva mai usato dagli operatori perché l'operazione del controllo delle ruote in rapida sequenza sulla postazione di lavoro non si poteva fare agevolmente stando seduti (v. sul punto la dichiarazione del teste
: “questo lavoro si fa in piedi e vi è uno scarica peso Tes_2
perché se sei seduto non puoi fare tutte le operazioni perché il
banchetto è altezza vita”).
Dal quadro probatorio, in sostanza, è risultato che il ritmo dell'attività di timbratura delle ruote era fisicamente insostenibile da parte del reclamante che spesso si accasciava sentendosi male e a cui non veniva consentito di effettuare pause aggiuntive come, invece, era stato chiaramente e più volte indicato, sia pure verbalmente, alla responsabile del personale da parte del medico competente che aveva manifestato delle perplessità nell'assegnazione del ricorrente al reparto collaudo delle ruote e la necessità di fargli osservare pause ulteriori rispetto a quelle ordinarie dei colleghi.
Così stando le cose, l'omessa timbratura delle ruote nei tre episodi sfociati nell'applicazione di altrettante sanzioni di sospensione disciplinare, sopra riportati, come anche l'omessa timbratura delle ruote del 15 giugno 2020, risulta giustificata nel caso specifico dall'impossibilità del ricorrente di mantenere il ritmo incalzante e continuo di lavoro del reparto collaudo finale in ragione - 27 -
delle delicate condizioni di salute del medesimo.
Nel caso di specie, infatti, la società datrice di lavoro, messa al corrente da parte del medico competente della necessità del lavoratore di effettuare un numero maggiore di pause rispetto ai colleghi del reparto collaudo finale, ha ignorato tali indicazioni venendo meno all'obbligo fondamentale di tutela della salute e delle condizioni di lavoro dei prestatori di lavoro di cui all'art. 2087 c.c.;
oltretutto, vi è da dire che per l'azienda l'osservanza delle prescrizioni del medico competente non avrebbe verosimilmente comportato particolari oneri o disagi né la società ha mai rappresentato l'esistenza di difficoltà di tipo materiale o organizzativo nel far fare un numero maggiore di pause al ricorrente, limitandosi, piuttosto, ad invocare in maniera formalistica il contenuto del certificato di idoneità con limitazioni del medico che, come sopra detto, conteneva prescrizioni di tipo diverso (niente pesi superiori a 8 KG e niente turni notturni).
A fronte, dunque, della una manifesta violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi di tutela di cui all'art. 2087 c.c., la mancata timbratura di una, due, o più ruote da parte del ricorrente risulta legittima in base al principio inadimplenti non est
adimplendum di cui all'art. 1460 c.c., come noto secondo la giurisprudenza di legittimità opponibile da parte del lavoratore quando sussista un rapporto di corrispettività e contemporaneità tra le prestazioni relative alle obbligazioni reciproche delle parti e la non contrarietà a buona fede dell'inadempimento.
Effettuando una comparazione tra le opposte condotte delle - 28 -
parti, l'omessa timbratura delle ruote, quand'anche fosse avvenuta il
15 giugno 2020 per il rifiuto di timbrare da parte del lavoratore,
stanco di rimanere non ascoltato e di ricevere continue sanzioni disciplinari per l'omessa timbratura, non appare contraria a buona fede in quanto giustificata dalla grave inadempienza della datrice di lavoro rispetto ai doveri fondamentali di tutela della salute del lavoratore (v. Cass. sul tema : “il giudice, ove venga proposta dalla
parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum - alla quale è
riconducibile il rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione
fondata sulla allegazione dell'inadempimento, anche parziale, del
datore di lavoro - deve procedere ad una valutazione comparativa
degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro
proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del
contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio
sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle
stesse" , chiarendo bene che "con il richiamo alla non contrarietà
alla buona fede, il secondo comma dell'art. 1460 cod. civ. intende
fondamentalmente esprimere il principio per cui ci deve essere
equivalenza tra l'inadempimento altrui e il rifiuto a rendere la
propria prestazione il quale, deve essere successivo e causalmente
giustificato dall'inadempimento della controparte” (v. tra le varie
Cass. sez. lav. sent. n. 19579 del 2019).
Quanto accertato, in definitiva, consente di escludere la rilevanza disciplinare dell'omessa timbratura delle ruote da parte del ricorrente il giorno 15 giugno 2020; e, tenuto conto che il ricorrente - 29 -
già con le giustificazioni in replica alla contestazione disciplinare del
17 gennaio 2020 aveva lamentato di non riuscire a reggere il ritmo di lavoro nel reparto collaudo delle ruote, le stesse considerazioni si ritengono valide, a maggior ragione, per le condotte che hanno portato all'applicazione delle sanzioni della sospensione dal lavoro in data 27 gennaio, 5 febbraio e 17 marzo 2020 per l'omesso collaudo di ruote, sanzioni che devono pertanto ritenersi illegittimamente irrogate.
L'illegittimità delle sanzioni della sospensione, infine, rende inapplicabile nel caso di specie l'art. 10 punto A) lett. h) del CCNL,
richiamato nella lettera di licenziamento, che prevede la sanzione del licenziamento con preavviso nel caso di recidiva in qualunque delle mancanze previste dall'art. 9 quando il lavoratore abbia già ricevuto due provvedimenti di sospensione disciplinare.
::::::
Escluso l'inadempimento addebitato dalla datrice di lavoro dell'omessa timbratura delle ruote, restano, a questo punto, da valutare le rimanenti condotte che hanno portato al licenziamento,
descritte nella lettera di contestazione del 16 giugno 2020, consistenti,
rispettivamente, nel rifiuto di indossare correttamente la mascherina il giorno 15 giugno e nel ritardo nella giustificazione dell'assenza del giorno 16 giugno.
Circa la prima di esse, diversamente da quanto ritenuto da parte del Tribunale, il fatto che il lavoratore il giorno 15 giugno 2020
abbia indossato la mascherina in modo non corretto nonostante le - 30 -
sollecitazioni del responsabile di reparto di sistemarla (v.
contestazione disciplinare del 16 giugno 2020) non integra un comportamento valutabile come “insubordinazione grave”, ma, al più,
come insubordinazione di lieve entità.
Va osservato, infatti, che il ricorrente, che, per quanto riconosciuto dallo stesso, a fronte delle richieste del superiore ha continuato a indossare la mascherina tenendola sotto il naso, una volta ricevuta la contestazione, ha subito ammesso il fatto e ha fornito una spiegazione plausibile, ossia di non riuscire a portare la mascherina per tutto l'orario di lavoro perché gli provocava dei problemi nella respirazione.
E' vero che il fatto si è verificato nel periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e che, come motivato nella lettera di licenziamento, il protocollo aziendale prevedeva l'obbligo dei lavoratori di indossare le mascherine per tutelare la salute anche degli altri lavoratori;
sotto tale profilo, il comportamento del lavoratore,
disciplinarmente rilevante, ha integrato una trasgressione idonea a recare pregiudizio alla disciplina e alla sicurezza sul luogo di lavoro.
Ebbene, sia la insubordinazione lieve che la trasgressione che porti pregiudizio alla disciplina, all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento costituiscono condotte per le quali l'art. 9 del CCNL
applicato, prodotto in giudizio, prevede l'applicazione di una sanzione conservativa (v. rispettivamente art. 9 lett. c) e lett. l)).
Appare di modesto rilievo disciplinare, inoltre, l'ulteriore condotta posta a fondamento del licenziamento consistente nel ritardo - 31 -
con cui il giorno 16 giugno 2020 il ricorrente ha fornito la giustificazione della mancata presentazione al lavoro, se si considera che l'art. 9 lett. a) del CCNL prevede l'applicabilità di una sanzione conservativa nel caso in cui il lavoratore non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza e che il ricorrente, secondo quanto risulta dalla lettera di contestazione, alle
10.30 del giorno in cui non si è presentato al lavoro aveva avvisato telefonicamente il datore di lavoro comunicando di essere in malattia dal 16 al 26 giugno 2020; è vero che secondo le regole di comportamento adottate in azienda, sopra già richiamate, il lavoratore era tenuto ad avvisare dell'assenza prima dell'inizio del turno di lavoro ma, in ogni vaso, la condotta tenuta, disciplinarmente rilevante, rappresenta una inadempienza di modesta entità suscettibile di essere punita con sanzione conservativa ex CCNL applicato.
Così stando le cose, le lievi inadempienze commesse dal ricorrente nei giorni 15 (avere indossato la mascherina in maniera non corretta) e 16 giugno (ritardata comunicazione della assenza dal lavoro), sopra accertate, integrano condotte per le quali il CCNL
prevede l'applicazione di sanzioni di tipo conservativo.
Né il rilievo sul piano disciplinare di tali condotte risulta aggravato dalle sanzioni conservative, nei limiti in cui sono sopra state ritenute legittime, richiamate nella lettera del 16 giugno 2020,
posto che, come si è potuto evincere dalla disamina delle singole condotte ad esse sottese, tali sanzioni hanno riguardato fatti di modestissimo rilievo disciplinare che, anche considerati unitamente - 32 -
alle condotte accertate del 15 e 16 giugno 2020, non consentono di valutare tali inadempienze (rifiuto di indossare correttamente la mascherina e ritardata giustificazione dell'assenza sul luogo di lavoro) in maniera più severa.
In definitiva, il licenziamento intimato risulta illegittimo in quanto i fatti posti a fondamento dello stesso rientrano tra le condotte punibili con sanzione conservativa sulla base del CCNL (art. 9), con conseguente diritto del reclamante al riconoscimento della tutela prevista dall'art. 18 comma quarto L. 300/1970.
::::::
Solo un cenno, infine, è necessario fare alla prospettazione effettuata sin dal ricorso di primo grado all'ipotesi carattere ritorsivo del licenziamento, che nel caso concreto, deve essere scartata in quanto priva di fondamento.
Sulla base delle risultanze processuali, infatti, il ricorrente ha tenuto sul luogo di lavoro alcuni comportamenti non corretti e ha commesso alcune inadempienze che hanno giustificato l'applicazione di sanzioni disciplinari conservative, richiamate nella lettera di licenziamento;
non vi è prova che il licenziamento sia stato irrogato per finalità persecutorie o ritorsive nei confronti del lavoratore in quanto, come ipotizzato dal ricorrente, divenuto scomodo in azienda per le delicate condizioni di salute e per le richieste avanzate di essere adibito e diverse mansioni;
oltretutto, come evidenziato anche dal giudice di prime cure, i precedenti disciplinari richiamati nella lettera di licenziamento non hanno nulla a che fare con le condizioni di - 33 -
salute del lavoratore, non consentendo di ritenere che questi sia stato licenziato dalla società per liberarsi di un lavoratore diventato
“complicato” da gestire a causa dello stato di salute del medesimo
In altri termini, il lavoratore non ha fornito elementi presuntivi idonei, unitamente considerati, a dimostrare l'illiceità del licenziamento.
***
In conclusione, l'appello è fondato e merita accoglimento.
In riforma della sentenza, dunque, il licenziamento va annullato e la società condannata a Parte_2
reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro nonché al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura massima di dodici mensilità.
Tenuto conto, peraltro, dell'allegazione della reclamata di cui al punto 15 della memoria di costituzione, mai contestata dal lavoratore, in base alla quale questi poco dopo il suo licenziamento ha reperito un'altra occupazione, l'indennità risarcitoria deve essere erogata facendo applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di aliunde perceptum e limite delle dodici mensilità di cui all'art. 18 comma IV °; ciò significa che si calcoleranno le retribuzioni eventualmente percepite dal reclamante nel periodo dell'estromissione le quali andranno sottratte dall'ammontare delle retribuzioni spettanti per l'intero periodo dal licenziamento alla reintegra e, se il risultato sarà superiore o uguale all'importo corrispondente alle dodici mensilità, allora l'indennità - 34 -
andrà versata in misura pari alle dodici mensilità (v., tra le altre, Cass.
sez. L. n. 32330 del 2018; Cass. sez. l. Ord. n. 3824 del 7.02.2022).
La società va altresì condannata al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali dal licenziamento alla reintegrazione.
***
La riforma della decisione rende necessaria l'adozione di una nuova regolamentazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, comprensive della fase sommaria, che, liquidate nelle misure indicate nel dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società con distrazione Parte_2
in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
PQM
in riforma della sentenza n. 1164 del 2024 del Tribunale di
Brescia sezione lavoro,
1) dichiara l'illegittimità delle sanzioni conservative comminate in data 29 ottobre 2019 della multa di tre ore, in data 27
gennaio 2020 della sospensione disciplinare di 1 giorno, in data 5
febbraio 2020 della sospensione disciplinare di 2 giorni e in data 17
marzo 2020 della sospensione disciplinare di 3 giorni;
2) dichiara illegittimo e annulla il licenziamento intimato al ricorrente con lettera dell'1luglio 2020 e condanna
[...]
a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e al Parte_2
pagamento di una indennità risarcitoria nella misura massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, detratto l'aliunde perceptum secondo le modalità indicate in motivazione;
- 35 -
condanna altresì al versamento dei Controparte_1
contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento alla data della reintegrazione;
3) condanna al pagamento in favore Parte_2
di delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00, oltre accessori Parte_1
di legge, per il primo grado e di € 3.500,00 oltre accessori di legge,
per il presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
Brescia, 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente
(dott. Antonio Matano)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con reclamo depositato in Cancelleria il giorno 29.11.2024 iscritta al n. 391/2024 R.G.
Sezione Lavoro trattenuta in decisione all'udienza del 13.02.2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Pennati del foro Parte_1
di Brescia, domiciliatario giusta delega in atti
OGGETTO:
RICORRENTE APPELLANTE
Reclamo ex art. 1, c o n t r o comma 58, L. 92/2012 in persona del l.r.p.t., Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio La Gioia del foro di Brescia,
domiciliatario giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 1164 del 2024 del Tribunale di
Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante: - 2 -
Come da ricorso
Della resistente appellata:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1164/2024 il Tribunale di Brescia sezione lavoro ha respinto il ricorso ex art. 1 comma 51 L. n. 92/2012
proposto da nei confronti di al Parte_1 Parte_2
fine di fare accertare il carattere discriminatorio/ritorsivo o l'illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa in data 1
luglio 2020 dalla società resistente, confermando l'ordinanza sommaria del 23.10.2022; ha inoltre dichiarato l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'illegittimità delle sanzioni disciplinari conservative irrogategli nei mesi precedenti il licenziamento in quanto fondate su fatti costitutivi diversi rispetto a quello oggetto del licenziamento.
Il lavoratore con il ricorso giudiziario aveva allegato : -che a seguito di una lunga assenza a causa di una operazione chirurgica di sostituzione valvolare aortica nel luglio 2018, una volta rientrato al lavoro il 19 novembre 2018 il rapporto con la società era cambiato in peggio;
- che da gennaio a giugno 2019 gli erano state assegnate le mansioni di carrellista e da ottobre 2019 di addetto al collaudo finale delle ruote;
-che egli non riusciva a sostenere per il ritmo troppo intenso di lavoro e che era costretto a sollevare pesi considerevoli con ripercussioni sulla sua salute;
- che dal giugno 2019 la società gli aveva comunicato una serie di contestazioni disciplinari per motivi - 3 -
pretestuosi ponendo in essere un'attività persecutoria e di emarginazione dello stesso finalizzata a precostituire una situazione tale da potersi liberare del ricorrente in quanto evidentemente non più
gradito; -di avere ricevuto una contestazione disciplinare datata 16
giugno 2020 con la quale gli era stato addebitato : 1) di non aver ottemperato alla disposizione del responsabile del reparto di indossare correttamente la mascherina prescritta come misura di contenimento per il Covid il 15 giugno 2020 e di non avere timbrato le ruote durante tutta la giornata del 15 giugno 2020; 2) di avere il giorno 16
giugno 2020 giustificato tardivamente la propria assenza dal lavoro in quanto non si era presentato all'inizio del turno e aveva telefonato in azienda soltanto verso le 10:30 per comunicare la malattia dal 16 al
26 giugno 2020; - che con la medesima comunicazione disciplinare gli era stata contestata altresì la recidiva con riferimento a otto provvedimenti disciplinari di cui tre sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione;
-che, nonostante le sue giustificazioni, in data 1 luglio
2020 la società lo aveva licenziato per giusta causa.
Sulla base di tali deduzioni egli aveva impugnato tutte le sanzioni conservative irrogategli ritenendole illegittime e pretestuose e aveva impugnato anche il licenziamento lamentando, in primo luogo, la genericità della comunicazione di recesso del datore di lavoro e, in ogni caso, l'insussistenza di un grave inadempimento integrante la nozione di “giusta causa” del recesso del datore di lavoro rappresentando che egli aveva ripetutamente ed inutilmente segnalato all'azienda sin dal gennaio del 2020 di non essere in grado di - 4 -
sostenere i ritmi frenetici del reparto collaudo finale a causa del recente intervento chirurgico al cuore subito e che aveva richiesto, in conformità alle indicazioni date dal medico aziendale, di svolgere maggiori pause e di essere spostato a un diverso reparto.
Aveva quindi domandato l'accertamento della nullità per ritorsività del licenziamento o della illegittimità dello stesso con condanna della resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno o, in subordine, con condanna della resistente al pagamento di una indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 18 St.
lavoratori.
Come detto, il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda volta a fare accertare l'illegittimità delle sanzioni disciplinari conservative in quanto vertenti su fatti costitutivi diversi da quello posto a base del licenziamento e ha respinto, in via preliminare, l'eccezione di genericità della comunicazione di licenziamento.
Nel merito, il giudice ha escluso l'ipotesi della discriminatorietà del licenziamento, non avendo il ricorrente neppure allegato di appartenere a una delle categorie protette nè prospettato che la patologia cardiaca costituisse una condizione di handicap;
ha escluso altresì la prova del carattere ritorsivo del licenziamento quale reazione illegittima del datore di lavoro alle ripetute segnalazioni del lavoratore di non essere in grado di sostenere i ritmi frenetici del collaudo finale evidenziando che, oltretutto, gran parte delle sanzioni conservative riguardavano violazioni che non avevano nulla a che - 5 -
fare con le condizioni di salute del ricorrente.
Il giudice ha ritenuto che all'esito dell'istruttoria orale i fatti posti a fondamento del licenziamento risultassero provati;
in particolare, il ricorrente non aveva contestato di non avere indossato la mascherina né aveva prodotto documentazione medica attestante l'esistenza di ragioni di salute alla base della propria condotta;
ha ritenuto che il ricorrente aveva posto in essere un atto di grave insubordinazione per non avere eseguito l'ordine impartitogli dal suo superiore di indossare in maniera corretta la mascherina che portava sotto il mento;
ha affermato, poi, che l'omessa timbratura delle ruote nella giornata del 15 giugno 2020 non era stata contestata da parte del lavoratore nel procedimento disciplinare e, comunque, risultava provata dall'istruttoria orale;
non era stato contestato, infine, neppure il ritardo nella giustificazione dell'assenza del giorno 16 giugno 2020;
sotto il profilo soggettivo, il giudice ha considerato infondati i rilievi sollevati dal ricorrente circa le condizioni di salute a giustificazione della mancata esecuzione delle timbrature delle ruote il giorno 15
giugno 2020; ha quindi affermato che le inadempienze poste in essere dal lavoratore erano talmente gravi da incidere definitivamente sul rapporto fiduciario rilevando che, oltretutto, il CCNL applicato prevedeva la sanzione del licenziamento in presenza di due precedenti provvedimenti disciplinari di sospensione, che nel caso di specie erano già stati irrogati al ricorrente.
Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento e respinto il ricorso confermando l'ordinanza - 6 -
sommaria.
ha proposto reclamo avverso la decisione sulla base Parte_1
di plurimi motivi chiedendone la riforma con l'accoglimento delle domande svolte in primo grado.
Si è costituita la società che ha Parte_2
contestato la fondatezza del gravame e chiesto la conferma della sentenza con la rifusione delle spese di tutte le fasi del giudizio,
compresa quella sommaria.
All'udienza odierna all'esito della discussione la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, già dipendente di dal Parte_1 Parte_2
4.06.2007 con qualifica di operaio inquadrato nel IV° livello del
CCNL industria metalmeccanica privata, addetto all'epoca dei fatti al reparto collaudo finale, ha ricevuto dalla datrice di lavoro la contestazione datata 16 giugno 2020 dal seguente tenore: “a) lei è
rientrato al lavoro lunedì 15 giugno dopo un periodo di assenza per
malattia dal 9 al 20 marzo uu.ss., per PAR dal 23 marzo al 3 aprile
uu.ss. e per Cig per Covid-19 dal 6 aprile al 12 giugno uu.ss.. Il
responsabile del reparto (Sig. ) Le ha indicato Testimone_1
l'obbligo di indossare la mascherina e le ha reiteratamente spiegato
per ben tre volte nell'arco di due ore come indossarla, ma
ciononostante Lei l'ha indossata ed ha continuato ad indossarla in
modo errato, tenendola sotto il mento, lasciando scoperta la bocca ed
il naso;
il suo comportamento è particolarmente grave perché mette a - 7 -
rischio la salute sua e dei suoi colleghi di lavoro;
b) inoltre, Lei
durante la tutta la giornata di lunedì 15 giugno u.s. non ha timbrato
le ruote CD449, come constatato personalmente dal Responsabile del
Reparto (Sig. ) e dal Capoturno (Sig. Testimone_1 Pt_3
); c) infine, Lei il martedì 16 giugno 2019 non si è presentato al
[...]
lavoro ed ha telefonato preannunciando l'invio di un certificato
medico di malattia. Verso metà mattinata, intorno alle 10:30 circa,
Lei ha richiamato comunicando la malattia dal 16 al 26 giugno u.s.”.
Con tale comunicazione la società ha anche rammentato al lavoratore che gli erano già stati comminati ben 8 provvedimenti disciplinari, tra cui tre sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione
(multa di un'ora con lettera del 21 giugno 2018; ammonizione scritta con lettera dell'11 luglio 2019; multa di due ore con lettera dell'11
luglio 2019; multa di due ore con lettera del 29 ottobre 2019; multa di tre ore con lettera del 29 ottobre 2019; sospensione di 1 giorno con lettera del 20 gennaio 2020; sospensione di 2 giorni con lettera del 5
febbraio 2020; sospensione di 3 giorni con lettera del 17 marzo 2020).
Il reclamante, invero, censura la sentenza per avere respinto l'eccezione di genericità della contestazione disciplinare, sostenendo con il secondo motivo di gravame, che si ritiene opportuno affrontare sin da subito, che dal tenore della contestazione non sarebbe dato comprendere quante ruote il ricorrente abbia omesso di timbrare il giorno 15 giugno 2020 da ciò derivando l'impossibilità di capire la maggiore o minore gravità dell'addebito.
Tale motivo si reputa infondato e va disatteso. - 8 -
La lettura della contestazione preventiva, invero, consente di comprendere i singoli fatti contestati, inclusi i comportamenti oggetto dei precedenti disciplinari.
E' stato contestato in maniera chiara che il giorno 15 giugno
2020 il lavoratore ha disatteso l'invito reiterato del responsabile del reparto di indossare la mascherina in maniera corretta e che sempre il giorno 15 giugno “durante tutta la giornata” il ricorrente non ha provveduto alla timbratura delle ruote, inadempienza riscontrata,
secondo la contestazione, dal responsabile del reparto e dal Tes_1
a tali fatti si aggiunge, poi, la condotta Parte_4
contestata del 16 giugno 2020 consistente nella ritardata comunicazione della malattia alle ore 10.30 a giustificazione della mancata presentazione al lavoro all'inizio del turno.
Risulta rispettato il requisito di specificità della contestazione disciplinare la quale deve essere idonea a consentire al lavoratore una difesa puntuale fornendogli le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati nella loro materialità.
Nel caso specifico, il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio al diritto di difesa in quanto risulta documentalmente che il medesimo in presenza della responsabile del personale è stato ascoltato dietro sua richiesta il 30 giugno 2020 in merito ai fatti contestati il giorno 16 giugno e ha preso specifica posizione sia sulla contestazione dell'inosservanza dell'ordine di indossare correttamente la mascherina, dichiarando di non riuscire a portarla per tutta la durata del turno di lavoro a causa di problemi nella respirazione, sia sulla - 9 -
ulteriore contestazione dell'omessa timbratura delle ruote, avendo il medesimo affermato di essersi limitato a non apporre il timbro soltanto su un paio di ruote alla fine del turno.
La lettera di contestazione disciplinare, in sintesi, è
sufficientemente precisa nella descrizione delle condotte contestate e ha consentito al lavoratore di svolgere una difesa adeguata, da ciò
derivando il rigetto del motivo.
::::::
Tanto premesso, con il primo motivo del reclamo il lavoratore critica la sentenza per aver ritenuto inammissibile la domanda di accertamento della illegittimità delle sanzioni disciplinari conservative.
Il reclamante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto procedere alla verifica della legittimità delle contestazioni disciplinari sottese ai provvedimenti applicativi delle sanzioni conservative in quanto rilevanti ai fini dell'accertamento della legittimità del licenziamento.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Come sopra accennato, il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile la domanda con cui il ricorrente aveva chiesto di accertare l'illegittimità di tutte le sanzioni disciplinari conservative, in quanto aventi ad oggetto fatti diversi rispetto ai fatti costitutivi della domanda di impugnazione del licenziamento.
Tale impostazione non è peraltro condivisibile in quanto le condotte che hanno dato luogo all'applicazione delle sanzioni - 10 -
conservative sono state espressamente richiamate nella lettera di contestazione disciplinare ai fini della recidiva così che le stesse costituiscono elementi del comportamento complessivo del lavoratore posto a fondamento del licenziamento, la cui valutazione si rende necessaria ai fini dell'accertamento della stessa legittimità del recesso del datore di lavoro.
Ed invero, essendo la recidiva contestata dalla società uno degli elementi costitutivi della complessiva infrazione disciplinare che secondo il datore di lavoro integra la giusta causa di licenziamento, l'esame delle pregresse sanzioni non comporta un indebito ampliamento del tema sottoposto a decisione, dovendosi logicamente consentire al lavoratore, che contesta la legittimità del licenziamento, anche la possibilità di contestare, all'interno del medesimo processo, l'esistenza e comunque la rilevanza della recidiva invocata dal datore di lavoro a sostegno della legittimità del recesso.
Le sanzioni conservative, dunque, devono essere necessariamente valutate in questa sede dovendosi riformare la sentenza sul punto.
::::::
Ebbene, andando ad esaminare le singole sanzioni richiamate nella contestazione disciplinare, con lettera del 21 giugno 2018 è stata inflitta la sanzione conservativa di un'ora di multa per avere il ricorrente omesso di indossare la cintura di sicurezza mentre conduceva il carrello elevatore il giorno 5 giugno 2018, fatto non - 11 -
contestato dal medesimo e rispetto al quale egli non aveva fornito giustificazioni.
La condotta integra una mancanza idonea a recare pregiudizio alla sicurezza sul luogo di lavoro ed è punibile con sanzione conservativa ai sensi dell'articolo 9, lettera l) del CCNL che prevede l'applicazione di sanzioni conservative, tra gli altri casi, anche per il lavoratore che commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina e alla sicurezza dello stabilimento;
nel caso specifico,
l'applicazione di 1 ora di multa appare legittima e proporzionata al disvalore del fatto, idoneo a recare pregiudizio alla sicurezza del lavoratore durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Risulta inoltre corretta e proporzionata al modesto valore dell'inadempienza la sanzione dell'ammonizione scritta erogata al ricorrente con lettera dell'11 luglio 2019 per essere transitato il giorno
24 giugno 2019 attraverso l'officina della manutenzione generale,
zona pacificamente interdetta al personale non autorizzato come da cartello di divieto presente in loco, fatto che è stato riconosciuto dallo stesso lavoratore in sede di giustificazioni e che è punibile ai sensi dell'articolo 9 CCNL con sanzione conservativa come trasgressione alle regole di comportamento aziendali idonea ad arrecare pregiudizio alla sicurezza dello stabilimento.
Si ritiene legittima anche la sanzione di due ore di multa comminata dalla società al ricorrente con lettera sempre dell'11 luglio
2019 per aver indossato il giorno 24 maggio nel reparto una maglietta a maniche corte nonostante l'obbligo dell'uso di maglie a maniche - 12 -
lunghe o di “manichette in crosta”; la condotta tenuta nell'occasione dal lavoratore, infatti, ha violato le regole di comportamento contenute nel Manuale pratico adottato dall'azienda, note al lavoratore che ha riconosciuto l'omessa osservanza della prescrizione giustificando la propria condotta con l'elevata temperatura all'interno del reparto.
Deve ritenersi legittima anche la sanzione conservativa di due ore di multa comminata con lettera del 29 ottobre 2019 per aver utilizzato il ricorrente il telefono cellulare privato il giorno 10 ottobre
2019 durante l'orario di lavoro, comportamento pacificamente vietato da una disposizione aziendale e riconosciuto dal lavoratore in sede di giustificazioni, idoneo anch'esso ad essere punito con sanzione conservativa quale trasgressione delle regole di comportamento adottate in azienda ex art. 9 CCNL.
Quanto alla condotta contestata con lettera del 21 ottobre
2019, secondo cui il ricorrente, che avrebbe dovuto entrare in reparto alle 14:00, soltanto alle 16:00 ha telefonato in portineria comunicando il numero di protocollo del certificato di malattia, condotta punita con lettera del 29 ottobre 2019 con 3 ore di multa, la sanzione si reputa sproporzionata rispetto al disvalore del comportamento tenuto.
L'art. 9) del CCNL prevede l'applicazione di sanzioni conservative per colui che “non giustifichi l'assenza entro il giorno
successivo a quello dell'inizio dell'assenza”; le norme di comportamento contenute nel Manuale pratico adottato dall'azienda nel caso di malattia prevedono che il dipendente “entro il primo - 13 -
giorno di assenza e prima dell'inizio del turno lavorativo, è tenuto ad
avvertire l'Azienda contattando la portineria o il responsabile
diretto; da CCNL è obbligatorio informare l'Azienda entro la fine del
turno lavorativo;
entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza è
tenuto a comunicare all'Azienda il numero di protocollo del
certificato medico” (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte reclamata).
Sebbene il ricorrente in sede di giustificazioni abbia riconosciuto di non avere chiamato la portineria né il responsabile prima dell'inizio del turno, è pacifico che entro la fine del proprio turno (due ore dopo l'inizio) ha telefonato al numero corretto per comunicare la propria assenza, provvedendo contestualmente a trasmettere il numero di protocollo del certificato medico;
il lieve ritardo dell'avviso dell'assenza si è dunque risolto soltanto dopo due ore dall'inizio del turno allorchè il lavoratore ha anche provveduto a trasmettere il titolo giustificativo dell'assenza che, secondo le norme comportamentali applicate in azienda, egli avrebbe potuto inviare entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza; oltretutto, il lavoratore in sede di audizione ha affermato di avere contattato alle ore 12.00 prima dell'inizio del turno il reparto fonderia e dalla lettura del verbale di incontro in data 28.10.2019 tale circostanza non pare essere stata messa in discussione dalla responsabile del personale essendo stato solo verbalizzato che il reparto fonderia non era quello di appartenenza del ricorrente.
In sostanza, la condotta tenuta dal ricorrente integra una negligenza assai lieve rispetto alla quale la sanzione della multa di tre - 14 -
ore si reputa eccessiva e pertanto illegittima.
Rimangono da esaminare, a questo punto, le tre sanzioni conservative di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
Con lettera del 17 gennaio 2020 ha Parte_2
contestato al ricorrente di non avere collaudato la ruota CD 511
arrivata in linea il 14 gennaio alle ore 9.34 (“in particolare lei ha
completamente omesso il controllo della parte interna della suddetta
ruota…”).
Il lavoratore si è giustificato dichiarando di avere segnalato più volte all'azienda che l'attività che gli veniva richiesta nel reparto collaudo finale era incompatibile con le sue limitazioni mediche specificando: “durante il mio orario di lavoro ho la necessità di
riposare in quanto i ritmi di lavoro sono molto sostenuti,
incompatibili al mio stato di salute puntualmente certificato. Il
medico del lavoro nella scelta della postazione mi aveva garantito
maggiori tempi di riposo e la possibilità di variare le
attività…Nonostante le mie limitazioni fisiche mi viene impedito di
riposare, tutto questo mi espone a forte affaticamento e stress, a mio
avviso queste sono le ragioni delle probabili cause di allentamento
dell'attenzione sul ciclo produttivo” (v. doc. n. 8 del fascicolo della reclamata).
Con lettera del 23 gennaio la società ha respinto le giustificazioni del lavoratore ritenendo la mansione assegnata al reparto collaudo finale compatibile con lo stato di salute del medesimo irrogandogli la sanzione della sospensione dal lavoro e - 15 -
dalla retribuzione di 1 giorno (v. doc. n. 33).
Con comunicazione del 23 gennaio 2020 la società gli ha contestato di non avere collaudato “la ruota CD 440DBQ scesa in
linea alle ore 15.54” il giorno 20 gennaio (v. doc. n.35).
Durante l'incontro avvenuto con la responsabile del personale e con l'assistenza della rappresentante Parte_5
sindacale incontro richiesto dal ricorrente, Parte_6
questi ha ribadito che il carico di lavoro pregiudicava il proprio stato di salute e l'operato nel reparto e che avrebbe chiesto a breve un'altra visita del medico competente (v. doc. n. 36).
La società con comunicazione del 5 febbraio 2020 ha ritenuto non valide le giustificazioni del lavoratore affermando che “i carichi
e i ritmi di lavoro sono stati analizzati con un consulente esterno,
previa valutazione delle postazioni di lavoro, compresa quella a cui è
adibito il sig. ” e che “al lavoratore è stata affidata la Parte_1
mansione di “addetto al Collaudo in linea” nel Reparto collaudo
finale a seguito di apposita visita da parte del nostro medico
competente (Dott. il quale in data Persona_1
17/10/2019 ha rilasciato un certificato di idoneità alla …mansione
con una duplice prescrizione :una riferita alla limitazione alla
movimentazione manuale dei carichi > 8KG e la seconda riferita
all'esonero dal turno notturno”; l'azienda sosteneva di avere rispettato entrambe tali prescrizioni e quindi, disattese le giustificazioni del lavoratore, gli ha irrogato 2 giorni di sospensione disciplinare dal lavoro (v. doc. n. 42). - 16 -
Con comunicazione del 4 marzo 2020 la società gli ha contestato di avere “mandato avanti 11 ruote non conformi di cui 8
scarti e 3 sospesi (da rilavorare)” (v. doc. n. 44) e il ricorrente con comunicazione del 13 marzo successivo ha reiterato le precedenti segnalazioni circa le difficoltà riscontrate nello svolgimento delle attività del reparto specificando nuovamente che “i tempi produttivi
richiesti nella linea in cui mi sono fatte le contestazioni non tengono
conto dello stress correlato (nel mio caso più incisivo in quanto
soggetto con limitazioni)”; nella stessa comunicazione il lavoratore ha anche menzionato un incontro avvenuto alla presenza del medico aziendale e della sindacalista nel corso del Persona_1 Parte_6
quale era emerso che “le richieste produttive” che gli venivano fatte nella linea produttiva alteravano la sua condizione psicofisica “già
limitata per intervento chirurgico subito” rappresentando di rimanere in attesa dell'individuazione di un diverso posto di lavoro da parte dell'azienda (v. doc. n. 45).
La società con comunicazione del 17 marzo ha disatteso le giustificazioni fornite dal lavoratore richiamandosi ancora una volta alla valutazione del consulente aziendale sulle postazioni di lavoro e al certificato di idoneità del medico competente le cui prescrizioni -di cui l'ultima contenuta nel certificato del 20.02.2020- venivano a suo dire rispettate costantemente dall'azienda ritenendo ancora una volta infondata l'affermazione del lavoratore circa il carattere pregiudizievole del carico di lavoro per le sue condizioni di salute;
ha infine negato che il dott. avesse ritenuto incompatibili i Persona_1 - 17 -
ritmi di lavoro del reparto collaudo ruote con le condizioni fisiche del ricorrente comminandogli un'altra sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di 3 giorni (v. doc. n. 46).
Le inadempienze che hanno dato luogo all'applicazione della sospensione disciplinare per tre volte, invero, presentano una forte analogia con la più grave delle condotte oggetto della contestazione del 16 giugno 2020 poste a base del licenziamento.
Come sopra riferito, infatti, con la contestazione del 16
giugno 2020 la datrice di lavoro ha addebitato al lavoratore di non avere timbrato le ruote CD 4449 “tutta la giornata di lunedì 15
giugno”, come constatato dal responsabile di reparto e dal capoturno
(v. lettera di contestazione disciplinare doc. n. 48).
Il lavoratore nel corso del verbale di incontro alla presenza della responsabile del personale in data 30 giugno 2020 si è difeso affermando di non avere apposto il timbro solo su un paio di ruote a fine turno (v. doc. n. 49).
Come riportato nelle premesse, il Tribunale ha ritenuto provato l'addebito sia in quanto confermato dal lavoratore nelle sue giustificazioni sia sulla base delle dichiarazioni rese dalla teste responsabile del personale, e del teste , Pt_5 Tes_1
responsabile del reparto collaudo finale delle ruote.
Ebbene, il reclamante con il terzo motivo censura tale capo della decisione sostenendo che non vi sia la prova dell'omessa timbratura delle ruote protratta per tutta la giornata del 15 giugno,
fatto che egli non aveva affatto riconosciuto nelle proprie - 18 -
giustificazioni; afferma anche che le mansioni che gli erano state assegnate non erano esigibili da parte sua a causa in quanto incompatibili con le sue condizioni di salute.
Sottolinea che egli sin da quando era stato spostato al reparto collaudo finale dopo un periodo di malattia in seguito a un intervento chirurgico al cuore aveva segnalato alla datrice di lavoro l'impossibilità di sostenere il ritmo di lavoro di quel reparto,
impossibilità illustrata anche nei procedimenti disciplinari che da gennaio 2020 avevano portato all'applicazione di tre sanzioni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, di cui sopra si è detto.
Il motivo è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In primo luogo, l'istruttoria orale svolta in primo grado consente di ridimensionare il comportamento ascritto al lavoratore
(ossia non avere timbrato le ruote per l'intera giornata) in quanto da un lato, come detto, questi si è limitato ad affermare di non avere timbrato “un paio di ruote” e, dall'altro, le dichiarazioni fornite dai testimoni sul punto non consentono di accertare la protrazione dell'inadempienza per tutta la giornata del 15 giugno.
La teste infatti, ha riferito di aver ricevuto una mail Pt_5
dal responsabile del collaudo finale nella quale era Testimone_1
stato segnalato solo che “l'operatore non timbra le ruote” senza specificazioni né sul numero delle ruote non timbrate né sul fatto che l'inadempienza si fosse protratta per tutto l'orario di lavoro del ricorrente;
la teste ha poi aggiunto: “non ricordo se tutte le Pt_5 - 19 -
ruote, non ricordo se poi nella contestazione era scritto, se avevo
precisato. Qui mi scrivono non timbra le ruote con il proprio turno”.
, sentito come testimone, in merito Testimone_1
all'omessa timbratura ha dichiarato: “non ricordo che non Per_2
avesse proprio timbrato le ruote per l'intera giornata del 15 giugno
2020. Non ricordo assolutamente questo episodio specifico.”.
Non vi è quindi prova sufficiente (tenuto anche conto che non
è in atti la mail ricevuta dalla teste per affermare con Pt_5
certezza che il lavoratore ha omesso per l'intera giornata lavorativa del 15 giugno di timbrare le ruote;
ed invero, se ciò fosse realmente accaduto, è probabile che una simile condotta, essendosi protratta per l'intera giornata lavorativa, sarebbe rimasta impressa nella mente del
Responsabile del collaudo e avrebbe lasciato un qualche sia pur vago ricordo della circostanza.
Appare quindi verosimile che anche nella giornata del 15
giugno il lavoratore, come nelle giornate precedenti, abbia omesso di timbrare un certo numero di ruote.
Peraltro, occorre aggiungere che il teste ha anche Tes_1
precisato che ogni qual volta effettua una segnalazione egli è solito controllare tante volte per essere sicuro di ciò che fa (“Certo è che se
ho fatto una contestazione disciplinare partita da me, prima di farla
guardiamo più e più volte in maniera da essere inattaccabile, una
volta che viene fatta una contestazione voglio essere sempre sicuro di
essere inattaccabile e guardo controllo dieci volte prima di fare la
contestazione perché non voglio che mi venga rigirata;
se c'è la - 20 -
contestazione controllo bene prima di farlo quindi sarà vera la
circostanza che ora non ricordo.”).
Orbene, anche qualora si volesse ritenere raggiunta, sulla base della precisazione del , la prova della mancata Tes_1
timbratura delle ruote per l'intera giornata, una simile condotta non sarebbe suscettibile di essere valutata come inadempienza colpevole da parte del lavoratore dell'obbligo di esecuzione della prestazione di lavoro.
Ed infatti, il ricorrente, sin dal momento in cui ha ricevuto la contestazione che ha dato luogo all'applicazione della prima sospensione disciplinare del 27 gennaio 2020, si era lamentato di non riuscire a sostenere il ritmo di lavoro del reparto collaudo ruote a causa dei seri problemi di salute che lo avevano costretto nel 2018 a sottoporsi a un intervento chirurgico al cuore e ad assentarsi per malattia, dalla quale era rientrato a novembre del 2018.
Il fatto che il ricorrente non riuscisse a sostenere il ritmo di lavoro del reparto collaudo finale, invero, ha trovato ampia conferma nella deposizione del teste , collega di lavoro del ricorrente, Tes_2
sentito sia nella fase sommaria che nel corso del giudizio di opposizione, il quale ha riferito che il ricorrente aveva detto che non si sentiva in grado di svolgere quella mansione e che si era sentito male (v. dichiarazione del teste sul punto resa nella fase sommaria :
“Voglio precisare che quando lui stava collaudando la ruota e io
stavo controllando siccome era una ruota tosta codice CD388 da 21
pollici l'ho fatto allontanare perché dopo 8 o 9 ruote l'ho visto - 21 -
accasciato e lui mi ha detto che gli faceva male il petto. mi Per_2
aveva riferito che non si sentiva in grado di fare una mansione del
genere nelle settimane successive appena gli hanno assegnato il
turno da solo ero presente quando ha detto che non riusciva. Lo ha
letto più volte …ero presente sia quando lo ha detto a sia Tes_1
quando è stato detto alla so che era stata fatta una richiesta Pt_5
al medico competente e lo so perché sono all'epoca ero in
candidatura e più volte l'ho accompagnato in direzione quando gli
arrivavano le lettere di contestazione…si lamentava sia del peso sia
del fatto che arrivavano tante ruote in sequenza”).
Nella fase di opposizione il medesimo teste ha confermato che il ricorrente aveva segnalato all'azienda che i ritmi di lavoro erano troppo frenetici e che aveva bisogno di più tempo specificando che nella postazione ove il ricorrente svolgeva il collaudo finale della ruota egli aveva soli circa 36 secondi per ruota in cui doveva svolgere
14-15 operazioni sulla ruota e ha aggiunto che quando il ricorrente veniva lasciato da solo era capitato più di una volta che si sentisse male e che quando si fermava invece per riposare gli veniva detto di riprendere immediatamente il lavoro (v. deposizione sul punto :
“Il signor non riusciva a tenere il ritmo…il problema è che Pt_1
quando io lo lasciavo in collaudo ed ero distante da lui è capitato più
di una volta che si sia sentito male cioè che si accasciava diceva che
gli tiravano i punti che gli faceva male… si accasciava allora lo
facevamo spostare. In alcune altre occasioni ho avuto modo di
vederlo che si fermava per riposare e gli veniva detto di andare cioè - 22 -
di fare il suo lavoro”).
Il teste ha descritto anche le modalità di svolgimento delle mansioni di addetto al collaudo finale riferendo al giudice della fase sommaria che nel reparto vi sono delle linee con dei rulli su cui scorrono le ruote da collaudare e che lo scarico avviene manualmente nel senso che il collaudatore deve prendere la ruota dal rullo trascinandola vicino a sé nella sua postazione;
a quel punto, secondo quanto riferito dal teste, la ruota va girata di peso da una parte mentre l'altra resta sul banchetto davanti all'operatore e viene messa in verticale per fare i controlli ed, infine, se non ci sono difetti, viene timbrata e poi spinta fuori dalla postazione da parte del collaudatore che spinge un pulsante e fa ripartire la rulliera;
il teste ha specificato anche che le ruote pesano dai 13-14 ai 30 Kg, che “è un lavoro
frenetico” (come detto, arrivava una ruota ogni circa 36 secondi arco nel quale si dovevano svolgere 14-15 operazioni sulla ruota) e “la
rulliera ha un ciclo di recupero e non può tenere tante ruote perché
se si riempie si ferma l'impianto”.
Che il ritmo di lavoro nel reparto collaudo finale fosse molto sostenuto è stato confermato anche dal responsabile il quale Tes_1
nella fase sommaria ha riferito che su una rulliera temporizzata arriva una ruota per volta ogni 36 secondi a piena efficienza di impianto aggiungendo che “le ruote arrivano a stock cioè vengono una in fila
all'altra” (100/600 ruote) e che lo scarico di un lotto può durare 10
minuti se è un lotto da 100 ruote”(suddivise tra 6 operatori) e che “fra
uno stock e l'altro possono passare 10/11 secondi per un cambio - 23 -
modello”.
Il medico aziendale sentito nella fase sommaria, Persona_1
ha esposto che al rientro in azienda dopo il periodo di malattia legato all'intervento chirurgico al cuore il ricorrente era stato valutato idoneo con limitazioni (la movimentazione dei carichi superiori ai 10 KG e il turno notturno); il medico, peraltro, ha riferito di avere suggerito all'azienda altre postazioni a cui adibire il lavoratore, diverse dal collaudo finale, e che era stato svolto un incontro con la sindacalista e la responsabile del personale per verificare se c'era la Pt_5
possibilità di spostare il ricorrente in altri compiti in quanto medesimo lamentava uno stress psico-fisico nello svolgimento dell'attività lavorativa nel reparto collaudo finale;
ha detto di avere proposto altre mansioni che la società però aveva ritenuto di non poter assegnare al ricorrente - come la guida del carrello elevatore e la postazione ai raggi X - mandando il ricorrente a lavorare sulla linea nel reparto collaudo finale;
ha specificato che, a quel punto, egli aveva segnalato all'azienda la necessità per il lavoratore di effettuare delle pause compensatorie maggiori rispetto a quelle osservate dai colleghi del reparto collaudo finale (v. dichiarazione sul punto : “io
avevo segnalato alla azienda che nella postazione del collaudo in
linea …avrebbe dovuto fare delle pause compensatorie maggiori
rispetto a quelle usuali dei colleghi addetti ma non so se in concreto
gliele avessero fatte fare.”.)
Il contenuto del colloquio con il medico aziendale è stato confermato dalla teste che in qualità di sindacalista ha Parte_6 - 24 -
assistito il ricorrente nell'occasione, la quale ha riferito :“ho detto alla
che ero molto preoccupata per lui e che era necessario di Per_3
cambiare le mansioni era il periodo in cui era stato messo in linea…
il medico aziendale ci dava ragione … diceva che la Persona_1
gestione della assegnazione di quella mansione doveva essere rivista
consentendo a tempi di riposo superiori e carichi inferiori… lui Per_4
avrebbe dovuto essere esonerato dal livello di produzione degli altri
colleghi… nel ragionamento di quelle riunioni lui concordava”.
È vero che il responsabile del reparto collaudo finale e il collega hanno detto che all'interno del reparto Tes_1 Tes_2
venivano osservate alcune pause (v. dep. teste : “sono Tes_1
previste due pause da 10 minuti e una da 30 minuti ogni due ore in
media…se uno ha necessità di assentarsi preme il campanello che
suona un allarme si accende una luce l'operatore viene sostituito o
dal LY o dal capo turno” e del teste : “abbiamo 10 minuti Tes_2
di pausa ogni due ore poi mezz'ora di pausa pranzo o cena e se uno
ha bisogno di fermarsi c'è la chiamata si chiama il capo turno che dà
il cambio e che se una persona sta male o ha bisogno di andare in
bagno chiama anche se il cambio non è immediato visto che va
chiamata la persona che sostituisce”).
Tuttavia, come sopra evidenziato, il medico aziendale,
seppure non lo abbia specificato nell'ultima valutazione di idoneità
del 20 febbraio 2020, nel corso della riunione avvenuta alla presenza della sindacalista e della responsabile del personale precedente al licenziamento aveva rappresentato la necessità di esonerare il - 25 -
ricorrente dal livello di produzione degli altri colleghi e di assicurargli un maggior numero di pause in ragione delle condizioni di fragilità
del medesimo conseguenti al recente intervento al cuore;
tali pause,
peraltro, non venivano concesse al ricorrente ciò risultando chiaramente dalla dichiarazione resa in sede sommaria dal responsabile del collaudo finale che, affermando che il ricorrente non aveva mai chiesto di effettuare pause maggiori, ha indirettamente riconosciuto che egli osservava lo stesso ritmo di lavoro dei colleghi.
Ma, soprattutto, è significativa al riguardo la dichiarazione del teste , sopra riportata, il quale, dopo aver detto che il Tes_2
ricorrente non riusciva a mantenere il ritmo della catena di lavoro e che talvolta durante l'attività di collaudo si accasciava sentendosi male, ha aggiunto : “in alcune altre occasioni ho avuto modo di
vederlo e si fermava per riposare e gli veniva detto di andare cioè di
fare il suo lavoro”, confermando così che al ricorrente non veniva concesso di effettuare pause aggiuntive rispetto a quelle ordinarie osservate nel reparto dagli altri lavoratori.
Nè allo scopo poteva essere di ausilio lo sgabello ergonomico collocato vicino alla postazione di lavoro, descritto con il termine
“sedimpiedi” nella “Valutazione delle posture e analisi dei requisiti
ergonomici di postazioni di lavoro” effettuata dal consulente aziendale prodotta dalla società Persona_5 Parte_2
(v. doc. n. 11 del fascicolo di primo grado della reclamata).
[...]
Come emerge dalla testimonianza del responsabile , Tes_1
infatti, lo sgabello non serviva per fare delle pause ma era a - 26 -
disposizione dell'operatore nel caso egli scegliesse di svolgere il collaudo delle ruote poggiandosi su tale “reggi piedi che consente di
scaricare la schiena” anziché stare in piedi vicino al banco;
oltretutto, da quanto riferito dal teste , tale sgabello di fatto Tes_2
non veniva mai usato dagli operatori perché l'operazione del controllo delle ruote in rapida sequenza sulla postazione di lavoro non si poteva fare agevolmente stando seduti (v. sul punto la dichiarazione del teste
: “questo lavoro si fa in piedi e vi è uno scarica peso Tes_2
perché se sei seduto non puoi fare tutte le operazioni perché il
banchetto è altezza vita”).
Dal quadro probatorio, in sostanza, è risultato che il ritmo dell'attività di timbratura delle ruote era fisicamente insostenibile da parte del reclamante che spesso si accasciava sentendosi male e a cui non veniva consentito di effettuare pause aggiuntive come, invece, era stato chiaramente e più volte indicato, sia pure verbalmente, alla responsabile del personale da parte del medico competente che aveva manifestato delle perplessità nell'assegnazione del ricorrente al reparto collaudo delle ruote e la necessità di fargli osservare pause ulteriori rispetto a quelle ordinarie dei colleghi.
Così stando le cose, l'omessa timbratura delle ruote nei tre episodi sfociati nell'applicazione di altrettante sanzioni di sospensione disciplinare, sopra riportati, come anche l'omessa timbratura delle ruote del 15 giugno 2020, risulta giustificata nel caso specifico dall'impossibilità del ricorrente di mantenere il ritmo incalzante e continuo di lavoro del reparto collaudo finale in ragione - 27 -
delle delicate condizioni di salute del medesimo.
Nel caso di specie, infatti, la società datrice di lavoro, messa al corrente da parte del medico competente della necessità del lavoratore di effettuare un numero maggiore di pause rispetto ai colleghi del reparto collaudo finale, ha ignorato tali indicazioni venendo meno all'obbligo fondamentale di tutela della salute e delle condizioni di lavoro dei prestatori di lavoro di cui all'art. 2087 c.c.;
oltretutto, vi è da dire che per l'azienda l'osservanza delle prescrizioni del medico competente non avrebbe verosimilmente comportato particolari oneri o disagi né la società ha mai rappresentato l'esistenza di difficoltà di tipo materiale o organizzativo nel far fare un numero maggiore di pause al ricorrente, limitandosi, piuttosto, ad invocare in maniera formalistica il contenuto del certificato di idoneità con limitazioni del medico che, come sopra detto, conteneva prescrizioni di tipo diverso (niente pesi superiori a 8 KG e niente turni notturni).
A fronte, dunque, della una manifesta violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi di tutela di cui all'art. 2087 c.c., la mancata timbratura di una, due, o più ruote da parte del ricorrente risulta legittima in base al principio inadimplenti non est
adimplendum di cui all'art. 1460 c.c., come noto secondo la giurisprudenza di legittimità opponibile da parte del lavoratore quando sussista un rapporto di corrispettività e contemporaneità tra le prestazioni relative alle obbligazioni reciproche delle parti e la non contrarietà a buona fede dell'inadempimento.
Effettuando una comparazione tra le opposte condotte delle - 28 -
parti, l'omessa timbratura delle ruote, quand'anche fosse avvenuta il
15 giugno 2020 per il rifiuto di timbrare da parte del lavoratore,
stanco di rimanere non ascoltato e di ricevere continue sanzioni disciplinari per l'omessa timbratura, non appare contraria a buona fede in quanto giustificata dalla grave inadempienza della datrice di lavoro rispetto ai doveri fondamentali di tutela della salute del lavoratore (v. Cass. sul tema : “il giudice, ove venga proposta dalla
parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum - alla quale è
riconducibile il rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione
fondata sulla allegazione dell'inadempimento, anche parziale, del
datore di lavoro - deve procedere ad una valutazione comparativa
degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro
proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del
contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio
sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle
stesse" , chiarendo bene che "con il richiamo alla non contrarietà
alla buona fede, il secondo comma dell'art. 1460 cod. civ. intende
fondamentalmente esprimere il principio per cui ci deve essere
equivalenza tra l'inadempimento altrui e il rifiuto a rendere la
propria prestazione il quale, deve essere successivo e causalmente
giustificato dall'inadempimento della controparte” (v. tra le varie
Cass. sez. lav. sent. n. 19579 del 2019).
Quanto accertato, in definitiva, consente di escludere la rilevanza disciplinare dell'omessa timbratura delle ruote da parte del ricorrente il giorno 15 giugno 2020; e, tenuto conto che il ricorrente - 29 -
già con le giustificazioni in replica alla contestazione disciplinare del
17 gennaio 2020 aveva lamentato di non riuscire a reggere il ritmo di lavoro nel reparto collaudo delle ruote, le stesse considerazioni si ritengono valide, a maggior ragione, per le condotte che hanno portato all'applicazione delle sanzioni della sospensione dal lavoro in data 27 gennaio, 5 febbraio e 17 marzo 2020 per l'omesso collaudo di ruote, sanzioni che devono pertanto ritenersi illegittimamente irrogate.
L'illegittimità delle sanzioni della sospensione, infine, rende inapplicabile nel caso di specie l'art. 10 punto A) lett. h) del CCNL,
richiamato nella lettera di licenziamento, che prevede la sanzione del licenziamento con preavviso nel caso di recidiva in qualunque delle mancanze previste dall'art. 9 quando il lavoratore abbia già ricevuto due provvedimenti di sospensione disciplinare.
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Escluso l'inadempimento addebitato dalla datrice di lavoro dell'omessa timbratura delle ruote, restano, a questo punto, da valutare le rimanenti condotte che hanno portato al licenziamento,
descritte nella lettera di contestazione del 16 giugno 2020, consistenti,
rispettivamente, nel rifiuto di indossare correttamente la mascherina il giorno 15 giugno e nel ritardo nella giustificazione dell'assenza del giorno 16 giugno.
Circa la prima di esse, diversamente da quanto ritenuto da parte del Tribunale, il fatto che il lavoratore il giorno 15 giugno 2020
abbia indossato la mascherina in modo non corretto nonostante le - 30 -
sollecitazioni del responsabile di reparto di sistemarla (v.
contestazione disciplinare del 16 giugno 2020) non integra un comportamento valutabile come “insubordinazione grave”, ma, al più,
come insubordinazione di lieve entità.
Va osservato, infatti, che il ricorrente, che, per quanto riconosciuto dallo stesso, a fronte delle richieste del superiore ha continuato a indossare la mascherina tenendola sotto il naso, una volta ricevuta la contestazione, ha subito ammesso il fatto e ha fornito una spiegazione plausibile, ossia di non riuscire a portare la mascherina per tutto l'orario di lavoro perché gli provocava dei problemi nella respirazione.
E' vero che il fatto si è verificato nel periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e che, come motivato nella lettera di licenziamento, il protocollo aziendale prevedeva l'obbligo dei lavoratori di indossare le mascherine per tutelare la salute anche degli altri lavoratori;
sotto tale profilo, il comportamento del lavoratore,
disciplinarmente rilevante, ha integrato una trasgressione idonea a recare pregiudizio alla disciplina e alla sicurezza sul luogo di lavoro.
Ebbene, sia la insubordinazione lieve che la trasgressione che porti pregiudizio alla disciplina, all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento costituiscono condotte per le quali l'art. 9 del CCNL
applicato, prodotto in giudizio, prevede l'applicazione di una sanzione conservativa (v. rispettivamente art. 9 lett. c) e lett. l)).
Appare di modesto rilievo disciplinare, inoltre, l'ulteriore condotta posta a fondamento del licenziamento consistente nel ritardo - 31 -
con cui il giorno 16 giugno 2020 il ricorrente ha fornito la giustificazione della mancata presentazione al lavoro, se si considera che l'art. 9 lett. a) del CCNL prevede l'applicabilità di una sanzione conservativa nel caso in cui il lavoratore non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza e che il ricorrente, secondo quanto risulta dalla lettera di contestazione, alle
10.30 del giorno in cui non si è presentato al lavoro aveva avvisato telefonicamente il datore di lavoro comunicando di essere in malattia dal 16 al 26 giugno 2020; è vero che secondo le regole di comportamento adottate in azienda, sopra già richiamate, il lavoratore era tenuto ad avvisare dell'assenza prima dell'inizio del turno di lavoro ma, in ogni vaso, la condotta tenuta, disciplinarmente rilevante, rappresenta una inadempienza di modesta entità suscettibile di essere punita con sanzione conservativa ex CCNL applicato.
Così stando le cose, le lievi inadempienze commesse dal ricorrente nei giorni 15 (avere indossato la mascherina in maniera non corretta) e 16 giugno (ritardata comunicazione della assenza dal lavoro), sopra accertate, integrano condotte per le quali il CCNL
prevede l'applicazione di sanzioni di tipo conservativo.
Né il rilievo sul piano disciplinare di tali condotte risulta aggravato dalle sanzioni conservative, nei limiti in cui sono sopra state ritenute legittime, richiamate nella lettera del 16 giugno 2020,
posto che, come si è potuto evincere dalla disamina delle singole condotte ad esse sottese, tali sanzioni hanno riguardato fatti di modestissimo rilievo disciplinare che, anche considerati unitamente - 32 -
alle condotte accertate del 15 e 16 giugno 2020, non consentono di valutare tali inadempienze (rifiuto di indossare correttamente la mascherina e ritardata giustificazione dell'assenza sul luogo di lavoro) in maniera più severa.
In definitiva, il licenziamento intimato risulta illegittimo in quanto i fatti posti a fondamento dello stesso rientrano tra le condotte punibili con sanzione conservativa sulla base del CCNL (art. 9), con conseguente diritto del reclamante al riconoscimento della tutela prevista dall'art. 18 comma quarto L. 300/1970.
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Solo un cenno, infine, è necessario fare alla prospettazione effettuata sin dal ricorso di primo grado all'ipotesi carattere ritorsivo del licenziamento, che nel caso concreto, deve essere scartata in quanto priva di fondamento.
Sulla base delle risultanze processuali, infatti, il ricorrente ha tenuto sul luogo di lavoro alcuni comportamenti non corretti e ha commesso alcune inadempienze che hanno giustificato l'applicazione di sanzioni disciplinari conservative, richiamate nella lettera di licenziamento;
non vi è prova che il licenziamento sia stato irrogato per finalità persecutorie o ritorsive nei confronti del lavoratore in quanto, come ipotizzato dal ricorrente, divenuto scomodo in azienda per le delicate condizioni di salute e per le richieste avanzate di essere adibito e diverse mansioni;
oltretutto, come evidenziato anche dal giudice di prime cure, i precedenti disciplinari richiamati nella lettera di licenziamento non hanno nulla a che fare con le condizioni di - 33 -
salute del lavoratore, non consentendo di ritenere che questi sia stato licenziato dalla società per liberarsi di un lavoratore diventato
“complicato” da gestire a causa dello stato di salute del medesimo
In altri termini, il lavoratore non ha fornito elementi presuntivi idonei, unitamente considerati, a dimostrare l'illiceità del licenziamento.
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In conclusione, l'appello è fondato e merita accoglimento.
In riforma della sentenza, dunque, il licenziamento va annullato e la società condannata a Parte_2
reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro nonché al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura massima di dodici mensilità.
Tenuto conto, peraltro, dell'allegazione della reclamata di cui al punto 15 della memoria di costituzione, mai contestata dal lavoratore, in base alla quale questi poco dopo il suo licenziamento ha reperito un'altra occupazione, l'indennità risarcitoria deve essere erogata facendo applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di aliunde perceptum e limite delle dodici mensilità di cui all'art. 18 comma IV °; ciò significa che si calcoleranno le retribuzioni eventualmente percepite dal reclamante nel periodo dell'estromissione le quali andranno sottratte dall'ammontare delle retribuzioni spettanti per l'intero periodo dal licenziamento alla reintegra e, se il risultato sarà superiore o uguale all'importo corrispondente alle dodici mensilità, allora l'indennità - 34 -
andrà versata in misura pari alle dodici mensilità (v., tra le altre, Cass.
sez. L. n. 32330 del 2018; Cass. sez. l. Ord. n. 3824 del 7.02.2022).
La società va altresì condannata al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali dal licenziamento alla reintegrazione.
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La riforma della decisione rende necessaria l'adozione di una nuova regolamentazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, comprensive della fase sommaria, che, liquidate nelle misure indicate nel dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società con distrazione Parte_2
in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
PQM
in riforma della sentenza n. 1164 del 2024 del Tribunale di
Brescia sezione lavoro,
1) dichiara l'illegittimità delle sanzioni conservative comminate in data 29 ottobre 2019 della multa di tre ore, in data 27
gennaio 2020 della sospensione disciplinare di 1 giorno, in data 5
febbraio 2020 della sospensione disciplinare di 2 giorni e in data 17
marzo 2020 della sospensione disciplinare di 3 giorni;
2) dichiara illegittimo e annulla il licenziamento intimato al ricorrente con lettera dell'1luglio 2020 e condanna
[...]
a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e al Parte_2
pagamento di una indennità risarcitoria nella misura massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, detratto l'aliunde perceptum secondo le modalità indicate in motivazione;
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condanna altresì al versamento dei Controparte_1
contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento alla data della reintegrazione;
3) condanna al pagamento in favore Parte_2
di delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00, oltre accessori Parte_1
di legge, per il primo grado e di € 3.500,00 oltre accessori di legge,
per il presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
Brescia, 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente
(dott. Antonio Matano)