Sentenza 10 agosto 2023
Massime • 2
Le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998, apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla CONSOB, in tal senso disponendo l'art. 6 del medesimo decreto legislativo senza che possa effettuarsi l'applicazione immediata della legge più favorevole, atteso che il principio del "favor rei", di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde invece al distinto principio del "tempus regit actum".
In tema di intermediazione finanziaria, le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob, ex art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.), non hanno natura penale stante l'assenza della connotazione dell'afflittività economica e della previsione di sanzioni accessorie e della confisca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/08/2023, n. 24375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24375 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v. Martini Giovanni Battista 3, presso lo studio degli avv.ti Salvatore Providenti, Annunziata Palombella, Paolo Civile Sent. Sez. 2 Num. 24375 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 10/08/2023 Ric. 2017 n. 03871 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -2- Palmisano dai quali è rappresentata e difesa giusta procura a margine del ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
- controricorrente -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/07/2017; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 31/01/2023 dal Consigliere PATRIZIA PAPA;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con delibera n. 18856/14, la CONSOB inflisse ad TU IA, responsabile dell’area commerciale «Privati» della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., una sanzione amministrativa di Euro 7.500,00, ex art. 190 del decreto legislativo 24/02/1998 n. 58 (TUF) per la violazione dell’art. 21, comma 1-bis lett. a) del d.lgs. 58/98 e degli artt. 23 e 25 del regolamento congiunto Banca d’Italia/CONSOB del 29/10/07, posta in essere nell’operazione di collocamento sul mercato dei titoli “Casaforte”; sanzionò la stessa banca quale responsabile in solido ai sensi dell'art. 19, comma 9 TUF. Al funzionario fu contestato di non aver identificato e gestito in modo adeguato i conflitti di interesse che, insiti già nell’impianto e negli obiettivi dell’operazione, avevano assunto rilevanza e dimensioni maggiori nel periodo suindicato a causa di specifiche iniziative commerciali e di pressioni sulla rete distributiva, come dettagliatamente descritto nell’atto di accertamento allegato alla delibera. 2. Avverso il provvedimento sanzionatorio, TU IA propose opposizione ex art. 195 TUF, con atto notificato in data Ric. 2017 n. 03871 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -3- 27/5/2014, lamentando l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per violazione del principio del giusto processo e, in particolare, del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, nonché la decadenza della CONSOB dalla potestà sanzionatoria per violazione del termine di 180 giorni dall’accertamento, l’infondatezza della contestazione in merito e la sua estraneità ai fatti in considerazione dei compiti espletati. 3. Con decreto n. 1138/2016, la Corte d’appello di Firenze rigettò l’opposizione, rilevando, quanto al procedimento sanzionatorio, che erano stati assicurati i principi del contraddittorio e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie perché si era svolta una fase istruttoria dinanzi alla divisione competente per materia e poi dinanzi all'ufficio sanzioni amministrative ed una fase decisoria dinanzi alla commissione;
escluse vi fosse stata alcuna violazione delle garanzie di difesa anche in relazione al principio di conoscenza degli atti istruttori;
negò, ratione temporis, l’applicabilità alla fattispecie delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 12/05/2015 n. 72, per non avere la sanzione natura penale;
quanto al profilo della pubblicità dell'udienza, evidenziò che la modifica legislativa aveva già trovato applicazione sicché l’udienza dell’11/12/2015 si era svolta in forma pubblica. Nel merito della contestazione, rimarcò la sussistenza del conflitto di interessi in relazione al collocamento dei titoli «Casaforte» per l'importanza rivestita dall'operazione ai fini del rafforzamento del coefficiente di patrimonializzazione e il perdurare di tale situazione di conflitto anche nel mercato secondario, stante la contrapposizione tra l'impegno incondizionato al riacquisto dei titoli assunti dalla banca nell'interesse della medesima e quello dei sottoscrittori, affinchè non si avvalessero della facoltà di disinvestimento: questo interesse derivava dal fatto che per ottenere la computabilità, ai fini del calcolo del Ric. 2017 n. 03871 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -4- patrimonio di vigilanza, delle plusvalenze realizzate dall'operazione di emissione, la banca aveva la necessità di rispettare il limite di detenibilità non superiore al 10% di tali titoli e che, per assicurare il rispetto di questo limite, aveva stipulato, a condizioni particolarmente onerose, un accordo di riacquisto, in caso di superamento della soglia del 9% di detenzione;
una gestione adeguata di tali situazioni di conflitto, in ottemperanza alle prescrizioni stabilite dall’art. 21, comma 1 bis d.lgs. n. 58 del 1998 e dagli artt. 23 e 25 del regolamento congiunto Banca d'Italia - CONSOB, richiedeva l'adozione di misure organizzative idonee a garantire agli operatori di svolgere la loro attività in modo indipendente, onde evitare incidenze negative sugli interessi dei clienti e assicurare loro una chiara informazione della natura e delle fonti del conflitto, per poter assumere una decisione informata sui servizi prestati. Infine, la Corte territoriale evidenziò che dagli accertamenti ispettivi erano emerse condotte volte a disincentivare la rivendita dei titoli che integravano la violazione dell’art. 21, comma 1 lett. a) d.lgs. n. 58 del 1998 e degli artt. 23 e 25 del citato regolamento congiunto;
in particolare, il prospetto dell'offerta di acquisto non faceva menzione dell'accordo di riacquisto e delle onerose condizioni che lo regolavano, dell'interesse a non superare la suddetta soglia di detenibilità. La Corte d’appello escluse altresì la decadenza della CONSOB dalla propria potestà sanzionatoria per mancato rispetto del termine di 180 giorni dall'accertamento (art. 195 TUF); affermò, infatti, che il dies a quo dovesse essere individuato nel momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto tradursi in accertamento. A tal proposito osservò come l'ispezione protrattasi dal 25 gennaio 2012 al 30 ottobre 2012 avesse la funzione di dare seguito alla precedente sospensione del 2009 e di verificare le rassicurazioni fornite dalla banca in merito alle cautele adottate in occasione del collocamento dei titoli Ric. 2017 n. 03871 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -5- «Casaforte» e di verificare le informazioni contenute in un esposto anonimo, trattandosi di fatti strettamente connessi;
ritenne perciò che non si potessero esigere tempistiche di accertamento diverse in relazione alle singole violazioni e che l'accertamento dei fatti considerati nel loro complesso dovesse ritenersi compiuto in data corrispondente a quella del termine dell'ispezione, ovvero il 30 ottobre 2012. In ultimo, la Corte territoriale ravvisò la responsabilità dell’opponente perché risultava incontestabilmente che egli era competente alla definizione delle linee strategiche commerciali da seguire per il raggiungimento degli obiettivi di budget e che, in concreto, di là della formulazione della direttiva inviata alla direzione, aveva incentivato l'acquisizione del titolo e scoraggiato il disinvestimento da parte della clientela. 4. Avverso il decreto TU IA ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a sei motivi, a cui la CONSOB ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, IA ha prospettato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2 c.p. (principio del favor rei) e degli artt. 3 e 117 Cost., in relazione agli artt. 190-bis e 194-quater TUF, come modificati dal d.lgs. 72/2015: le sanzioni amministrative irrogate avrebbero dovuto essere considerate come sostanzialmente penali in applicazione dei cosiddetti «criteri Engel» dettati dalla Corte EDU e la Corte di Appello avrebbe conseguentemente dovuto applicare la legge posteriore più favorevole. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha sostenuto, in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 6, comma 8 del d.lgs. n. 72/2015 perché la sola previsione dell’udienza pubblica non sarebbe sufficiente a garantire il pieno Ric. 2017 n. 03871 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -6- svolgimento dell'attività istruttoria e la rinnovazione dell'accertamento del fatto con tutte le garanzie previste dall'art. 6, comma 1, della convenzione EDU;
ha chiesto perciò che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 8 d.lgs. n. 72 del 2015 in relazione all'art. 3 Cost. e art. 117 Cost., nella parte in cui, per i giudizi ex art. 195 T.U.F. già pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, dispone la pubblicità dell'udienza, senza, tuttavia, estendere a tali giudizi la disciplina procedimentale del novellato comma 7 del medesimo articolo. 2.1. I primi due motivi – che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione – sono infondati. È stata applicata nella specie la sanzione prevista dall’art. 190 TUF. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, resa peraltro, specificamente, anche in merito all’operazione di collocamento sul mercato dei titoli «Casaforte» e, specificamente nell’opposizione a sanzione del responsabile pro tempore della Direzione Territoriale Private della banca, di un componente del collegio sindacale e della stessa Banca quale responsabile in solido, le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998, apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla CONSOB, in tal senso disponendo l'art. 6 del medesimo decreto legislativo;
non è possibile ritenere l'applicazione immediata della legge più favorevole, atteso che il principio cosiddetto del favor rei, di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde invece al distinto principio del tempus regit actum. Invero, la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che ha enucleato il principio di retroattività della legge Ric. 2017 n. 03871 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -7- penale meno severa, non ha mai avuto ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale. Conseguentemente, deve escludersi equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale in termini assoluti ed astratti perché al contrario proprio la pronuncia della Corte europea risulta fortemente aderente ai connotati specifici della singola fattispecie concreta. Ciò precisato, questa Corte ha proprio escluso la natura penale delle sanzioni ex art. 190 e ss TUF (Cass. Sez. 2, n. 8855 del 2017; Sez. 2, n. 23945 del 2019 con richiami). In particolare, in riferimento alle specifiche osservazioni del ricorrente, può escludersi la natura penale della sanzione applicatagli per l’assenza della connotazione dell'afflittività economica: secondo la formulazione applicabile ratione temporis, infatti, il suo importo era compreso nella forbice edittale da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila;
è vero che i criteri Engel sono alternativi e non cumulativi (Grande Stevens, p. 94) e che, ai fini dell'applicazione del criterio della gravità della sanzione, deve aversi riguardo alla misura della sanzione di cui è a priori passibile la persona interessata e non alla gravità della sanzione alla fine inflitta (Grande Stevens, p. 98); è vero altresì, tuttavia, che la valutazione sull'afflittività economica di una sanzione non può comunque essere svolta in termini totalmente astratti, ma dev’essere necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione sanzionatoria si inserisce;
deve considerarsi, allora, che nell'ordinamento sezionale del credito e della finanza sono previste sanzioni amministrative pecuniarie che, come quelle per gli abusi di mercato, possono ascendere a molti milioni di Ric. 2017 n. 03871 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -8- Euro e ciò consente di escludere che i limiti edittali fissati dal legislatore nella fattispecie in esame siano significativi di afflittività economica, sol che si considerino gli interessi economici coinvolti nelle condotte sanzionate;
a ciò si aggiunga che non sono previste sanzioni accessorie nè confisca. Diversamente non può ritenersi considerando la prospettata idoneità ad incidere sulla vita professionale, secondo le previsioni degli artt. 12 e 15 TUF e 19 e 26 TUB: si tratta, infatti, del possibile rilievo della circostanza in concorso con altre valutazioni e non di una conseguenza automatica compresa nella sanzione;
in alcun modo significativa, attesa la qualificazione di sanzione amministrativa, è infine la non previsione dell’oblazione. Dall'esclusione della natura sostanzialmente penale della sanzione di cui si tratta discende la non rilevanza della questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui al D.Lgs. n. 72 del 2015, art. 6, comma 2, in relazione all'art. 117 Cost.. Infine, deve considerarsi, come già sottolineato in precedenti pronunce rese proprio sulle sanzioni applicate agli operatori del collocamento sul mercato del titolo «Casaforte», che le forme del rito camerale di cui all'art. 737 e segg. cod. proc. civ. consentono, segnatamente nei procedimenti di natura contenziosa, il pieno dispiegamento del contraddittorio e della iniziativa istruttoria delle parti e, ciò, finanche nel caso in cui difetti la celebrazione di una udienza (ciò che nella specie non è accaduto - si veda, con riferimento al procedimento applicabile alle controversie in materia di protezione internazionale, Cass. 17717/18; così Cass., Sez. 2, n. 24081 del 26/09/2019). 3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 195, comma 2 TUF e art. 24 comma 1, l.n. 262/2005: in violazione del Ric. 2017 n. 03871 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -9- principio del giusto procedimento, sarebbe mancata la distinzione fra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il motivo è infondato. Il ricorrente ha denunciato lo scostamento del procedimento sanzionatorio della CONSOB - quale risultante dalla disciplina regolamentare anteriore alle modifiche introdotte con la stessa delibera CONSOB 29 maggio 2015, n. 29158 - dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie fissati dalla disciplina legale dettata dal menzionato art. 195 T.U.F. e L. n. 262 del 2005, art. 24. La questione di diritto posto con il motivo in esame prescinde, quindi dalla natura penale della sanzione impugnata nel presente giudizio, agli effetti dell'art. 6 CEDU (natura già esclusa nell'ambito dello scrutinio dei motivi precedenti). Per principio consolidato di questa Corte, ribadito anche nelle pronunce rese in materia dell’operazione di collocamento sul mercato per cui è giudizio (Cass. Sez. 2, n. 23814 del 2019; Sez. 1, n. 9561 del 18/04/2018), in tema di intermediazione finanziaria, il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative, postula soltanto che, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato; pertanto, non è violato il principio del contraddittorio nel caso di omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della CONSOB o di sua mancata audizione innanzi alla Commissione, non trovando d'altronde applicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo al procedimento giurisdizionale (cfr. Cass. 4.9.2014, n. 18683; Cass. 22.4.2016, n. 8210). Diversamente non rileva che la regolamentazione secondaria dell’organizzazione della CONSOB preveda in capo alla stessa, nell’ambito del procedimento di accertamento e contestazione di illeciti Ric. 2017 n. 03871 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -10- nell’attività soggetta alla sua vigilanza, un cumulo successivo di funzioni decisorie (cautelari e nel merito); per un verso, infatti, la garanzia del giusto processo è realizzata, alternativamente rispetto alla fase amministrativa, con l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio ad un sindacato giurisdizionale pieno, e, per altro verso, il semplice fatto che siano già state assunte decisioni prima della deliberazione finale non è sufficiente a generare un ragionevole timore di mancanza di imparzialità, dovendosi aver riguardo, in tal senso, alla portata ed alla natura di tali decisioni, da valutarsi caso per caso (Cass. Sez. 2, n. 3734 del 15/02/2018). In tal senso, è stato formulato unicamente il richiamo alle sentenze del Consiglio di Stato n. 1595 e 1596 del 2015, già ritenute inconferenti nelle citate pronunce di questa Corte rese sulla stessa questione in esame (Cass. Sez. 2, n. 23814 del 2019; Sez. 2, n. 24081 del 26/09/2019, Sez. 2, n. 8047 del 21/03/2019); nessun concreto pregiudizio al diritto di difesa è stato infine evidenziato in ricorso. 4. Con il quarto motivo, IA ha lamentato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 21, comma 1-bis, lett. a) e b), TUF e degli art. 23 commi 2, 3 e 25, comma 2, lett. a) del Regolamento congiunto Banca d’Italia – CONSOB del 29/10/2007: la Banca avrebbe posto in essere le procedure idonee per l’individuazione, il monitoraggio e la gestione dei conflitti di interesse e la CONSOB ne sarebbe stata preventivamente informata. Il ricorrente ha sostenuto da un canto la mancanza di un conflitto di interessi tra la banca e gli investitori, tenuto conto delle modalità di realizzazione dell'operazione di collocamento del titolo «Casaforte» e dall’altro la mancanza di lesività in concreto del preteso conflitto, non risultando alcuna lesione degli interessi della clientela. Come già rilevato da questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 24081 del 2019), il conflitto d'interessi è insito nell'importanza dell'operazione Ric. 2017 n. 03871 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -11- di collocamento ai fini del rafforzamento dei coefficienti di patrimonializzazione, considerato anche l'impegno incondizionato della banca al riacquisto dei titoli e al conseguente interesse a che i sottoscrittori non si avvalessero della facoltà di disinvestimento;
l'illiceità è stata ravvisata nelle modalità attraverso cui furono in concreto poste in essere le pratiche di commercializzazione e, cioè, la stringente responsabilizzazione degli addetti al collocamento, anche con incentivi personali, al raggiungimento di appositi obiettivi settimanalmente indicati, l'utilizzo di modalità di fidelizzazione del cliente-risparmiatore e la sua induzione alla stabilità dell'investimento nel titolo «Casaforte»; l'estremo interesse della Banca al collocamento del prodotto, stante l'incidenza dell'operazione finanziaria posta in essere sugli indici rilevanti per il calcolo della sua solidità patrimoniale in sede di vigilanza europea, fu perciò perseguito a discapito di quello della tutela dei risparmiatori, senza adeguata informazione della rischiosità e convenienza dei vari prodotti finanziari sul mercato;
le modalità concrete della garanzia d'acquisto, offerta dalla Banca - con rilevante onere economico a suo carico e assoluto interesse alla riuscita dell'operazione finanziaria - in effetti non vennero pubblicizzate presso la clientela al fine di non incentivare lo smobilizzo dell'investimento; il conflitto di interessi accertato, riguardava un interesse proprio della Banca-intermediaria con il cliente-investitore e non un conflitto mediato dal rapporto tra la banca ed eventuali terzi, come accade allorché il collocamento avvenga per conto di altro emittente;
pertanto, l'onere di informazione avrebbe dovuto essere ancora più pregnante. Peraltro, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, quando il potenziale conflitto di interessi può assumere un'incidenza negativa sugli interessi dei clienti non basta l'adozione di idonee misure organizzative ma, ai sensi dell'art. 25, lett. b), reg. congiunto Banca d'Italia-CONSOB è necessario informare i clienti di tutti gli aspetti Ric. 2017 n. 03871 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -12- connessi al conflitto medesimo e nel prospetto la garanzia di riacquisto da parte di soggetto terzo era invece semplicemente indicata come eventualità futura, mente il comunicato stampa circa il contratto stipulato con la Banca Imi fu diffuso oltre un anno dopo l'avvio dell'operazione di collocamento. È evidente, allora, che fu del tutto omessa l’adozione di strumenti idonei ad identificare i conflitti di interesse con il cliente e di procedure idonee a gestire tali conflitti con misure organizzative idonee;
fondatamente, pertanto, sono state ravvisate condotte in violazione degli artt. 23 e 25 del regolamento congiunto Banca d'Italia - CONSOB. 5. Con il quinto motivo, il ricorrente ha sostenuto la violazione dell’art. 195 TUF e dell’art. 14 della legge n. 689/1981: la CONSOB sarebbe decaduta dalla propria potestà sanzionatoria perché la contestazione degli addebiti sarebbe avvenuta oltre il termine previsto di 180 giorni;
in particolare, con riferimento alla contestazione n. 1, i fatti erano noti alla CONSOB fin dall'ispezione del 2009 e l'operazione «Casaforte» era stata preventivamente discussa con l'organismo di vigilanza sotto ogni profilo, anche in relazione alla posizione di potenziale conflitto della banca nell'operazione, tanto che la CONSOB aveva approvato il prospetto d'offerta relativa al collocamento senza muovere alcuna critica a riguardo;
i fatti relativi alla profilatura dei prodotti del gruppo, alla procedura di pricing e all’omissione di informazioni non erano neppure stati contestati e, pertanto, non erano rilevanti ai fini della individuazione del termine iniziale. 5.1. Il motivo è inammissibile. Come rilevato nella richiamata sentenza n. 24081/2019 di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla Ric. 2017 n. 03871 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -13- quale decorre L. n. 689 del 1981, ex art. 14, comma 2 e art. 195 TUF il termine per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni, seppure senza potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale (Cass. Sez. 1, n. 8326 del 2018). Nella specie la Corte di Appello ha respinto l'opposizione al provvedimento sanzionatorio della CONSOB sul rilievo che la vicenda del collocamento del titolo «Casaforte» andava necessariamente valutata unitariamente, non potendosi scindere le diverse violazioni contestate, sicchè soltanto all'esito della complessiva attività di indagine ispettiva svolta dal 25.1.2012 al 30.10.12 erano state accertate tutte le violazioni poste in essere, violazioni che erano tra loro strettamente connesse. La Corte d'Appello, nell'esprimere tale valutazione di merito ha tenuto conto delle caratteristiche e della complessità della situazione concreta e ha stabilito che il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento era quello sopra indicato, e solo da tale momento doveva farsi decorrere il termine per la contestazione stessa;
in tal modo ha correttamente applicato i principi consolidati sulla questione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 16/04/2018, Sez. 2, Sentenza n. 25836 del 02/12/2011, Sez. 2, Sentenza n. 8687 del 03/05/2016). Sulla base delle esposte considerazioni risulta evidente che il motivo, ancorchè formulato come denuncia di un vizio di violazione di legge, non attinge alcuna regola di diritto enunciata - o anche soltanto implicitamente applicata - nell'impugnata ordinanza, che contrasti con Ric. 2017 n. 03871 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -14- l'interpretazione dell'art. 195 T.U.F. e L. n. 689 del 1981, art. 14 offerta da questa Corte. La censura si risolve, pertanto, in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e in una riformulazione del giudizio di merito sul punto, inammissibile nel giudizio di legittimità. 6. Con il sesto motivo, infine, IA ha lamentato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 21, comma 2-bis, lett. a), del TUF e degli artt. 8 comma 1, lett. b) e 9, comma 1, lett. a), 23 e 25 del Regolamento congiunto Banca d’Italia – CONSOB del 29/10/2007 per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto a lui imputabili le condotte riscontrate, sebbene egli non avesse avuto alcuna competenza in tema di gestione dei conflitti di interesse né in tema di compliance. 6.1. Anche questo motivo è inammissibile: la Corte d’appello ha adeguatamente esposto in motivazione (in particolare, pag. 16 e ss) i presupposti della responsabilità di IA in riferimento a più indici della sussistenza del ruolo apicale (l’invio della direttiva alla direzione di rete relativa al meccanismo bonus/malus, il meccanismo di penalizzazione delle vendite e di premio agli acquisti) e, quanto al profilo della colpa, al non aver valutato, nell'esercizio delle sue funzioni, la non conformità delle iniziative dirette al collocamento del titolo rispetto alla gestione corretta dei conflitti di interesse, assumendo, al contrario una condotta sostanzialmente concorrente all'innalzamento della situazione di conflitto e alla mancata identificazione e predisposizione di misure organizzative idonee a scongiurare l'incidenza negativa sull'interesse dei clienti. Come tale, questo giudizio di merito – che non rivela vizi di violzione di legge - non è stato adeguatamente censurato quanto alla compiutezza della motivazione. Ric. 2017 n. 03871 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -15- 7. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna di IA al rimborso delle spese processuali, come liquidate in dispositivo in riferimento al valore della sanzione, in favore della CONSOB. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della CONSOB, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione