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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 13385/2022 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale”
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso l'avv. Maria Rosaria Mafrici che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_2
Francesco Usai che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
pagina 1 di 9 Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per la ricorrente: per la pronuncia della separazione con addebito al coniuge;
affido condiviso dei figli minori e domiciliazione prevalente presso la madre;
assegnazione della casa coniugale a quest'ultima. Frequentazione dei figli come concordata a verbale di udienza odierno per i due più piccoli e libertà di frequentazione per;
prevedere a carico del padre un contributo mensile di Per_1
€ 1.200,00 complessivi per i tre figli da intendersi € 400,00 per ciascun figlio;
oltre la totalità delle spese straordinarie;
un assegno separativo di € 400,00; percezione dell'assegno unico da parte della madre;
per il resistente: respingere la domanda di addebito;
si associa alle condizioni di affidamento e frequentazione dei figli;
previsione a carico del padre di un contributo di € 600,00 per il mantenimento dei figli, oltre il 50 % delle spese straordinarie;
respingere la domanda di assegno separativo;
percezione dell'assegno unico da parte della madre;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.11.2022 ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
civile a Firenze il 29.12.2012 con , dalla cui unione erano nati i figli Parte_2
, e rispettivamente in data 7.4.2007, 13.9.2009 e 31.1.2011- Ha Per_1 Per_2 Per_3
rappresentato che, con la nascita dei tre figli, aveva concordato con il marito di ridurre la propria attività lavorativa per dedicarsi alla gestione dei minori, svolgendo attività part-time presso l'Azienda USL Toscana Centro e, successivamente, stipulando contratti part-time quale docente di scuola secondaria di secondo grado. Al contrario, il coniuge aveva potuto dedicarsi integralmente al proprio lavoro e agli impegni calcistici: in particolare, dopo aver ricoperto il ruolo di insegnante di Scienze motorie presso la Scuola secondaria di secondo grado, nel 2016 era stato distaccato presso l'Ufficio (di cui dal 2022 Controparte_1
era referente) e, parallelamente, aveva assunto incarichi come allenatore di squadre di calcio locali e come formatore per conto del CONI provinciale e per la FIGC (per la quale dal 2020 si occupava dell'organizzazione e del monitoraggio delle attività delle Società calcistiche). Ha precisato che il rapporto familiare era sempre stato contrassegnato dagli atteggiamenti insofferenti e dispotici del marito, tollerati per il mantenimento dell'unità familiare;
e tuttavia, nel corso del tempo, egli aveva iniziato a trascorrere sempre più tempo lontano dalla famiglia, soprattutto a partire dalle vacanze estive del 2021 e del 2022 trascorse dalla famiglia all'Isola d'Elba, durante le quali si era ripetutamente allontanato per intere giornate. Finché, dopo un ennesimo allontanamento nei giorni 26-28 agosto pagina 2 di 9 2022, asseritamente per seguire un corso di formazione per la guida della barca, la ricorrente aveva rinvenuto nel cestino dell'immondizia la ricevuta di un albergo di
Marciana Marina dalla quale risultava il pagamento della somma di € 553,00 per una camera “King Deluxe” dal 26 al 28 agosto 2022 con l'indicazione dei nominativi di e , madre di un compagno di squadra di . Parte_2 Persona_4 Per_2
Successivamente aveva trovato nello studio un'agenda contenente date, numeri e sigle dal
2018 al 2022, che lei aveva interpretato quali appunti presi dal marito in ordine ai rapporti intrattenuti con la moglie e con presunte amanti. Ha aggiunto, infine, che nel corso di una lite intervenuta l'1.11.22 il coniuge le aveva provocato lividi sul braccio destro nel tentativo di sottrarle il cellulare, di tal ché si era recata al vicino Pronto Soccorso e aveva deciso di sporgere querela. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione con addebito al marito,
l'affido condiviso dei figli con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa familiare (di proprietà del marito) a sé assegnata, un contributo paterno di € 1.200,00 mensili per il loro mantenimento, oltre il pagamento integrale delle spese straordinarie a carico del padre e la corresponsione di un assegno separativo di € 400,00 mensili. Ha chiesto, infine, la condanna del resistente al risarcimento del danno esistenziale nella misura di € 15.000,00-
Con comparsa costitutiva ha contestato la ricostruzione degli eventi fornita Parte_2
dalla ricorrente, negando di aver mai posto in essere comportamenti aggressivi verso la moglie o i figli. Ha ricondotto la causa delle discussioni a una grave patologia psichiatrica della ricorrente, trattata farmacologicamente, che aveva avuto anche manifestazioni violente ai danni del marito, il quale l'aveva denunciata per una grave lesione subita il
23.12.2022- Ha precisato che il rapporto coniugale si era gradualmente sgretolato fino a condurre le parti ad una separazione di fatto, con rifiuto di rapporti intimi da parte della coniuge, convinta di subire tradimenti da parte del onde l'irrilevanza della Pt_2
presunta recente relazione a lui addebitata. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda di addebito, nonché, previo espletamento di una c.t.u. sulla capacità genitoriale delle parti,
l'affidamento esclusivo dei figli al padre o, in subordine, l'affido condiviso con domiciliazione prevalente presso il padre, con assegnazione della casa familiare;
la corresponsione da parte della madre della somma di € 750,00 mensili complessivi a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché il rigetto delle ulteriori domande avverse.
pagina 3 di 9 Previo ascolto dei tre figli minori, con ordinanza presidenziale riservata all'udienza dell'8.3.2023, è stato previsto l'affido condiviso dei figli minori con domiciliazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale a lei assegnata, e ampia frequentazione paterna, ponendosi a carico del padre un contributo di mantenimento dei figli pari a complessivi € 600,00 mensili, oltre il 50 % delle spese straordinarie, con attribuzione integrale alla madre dell'assegno unico.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzioni documentali, e prova testimoniale, con , per la ricorrente. In corso Persona_4
di causa il contributo paterno è stato aumentato adeguandolo alle modifiche reddituali della ricorrente.
Infine, all'udienza del 3.10.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come in epigrafe riportato e la causa è stata posta in decisione con termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno entrambe dedotto l'intollerabilità del prosieguo della convivenza e la ricorrente ha accusato il coniuge di comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, quale il dovere di fedeltà di cui all'art. 143 c.c.
Tanto basta per l'accoglimento della suddetta domanda.
1. Risulta altresì fondata la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, fondata sulla violazione del dovere di fedeltà da parte del marito, per aver intrapreso una relazione extraconiugale con . Infatti, la ricorrente ha prodotto in giudizio la foto di uno Persona_4 scontrino fiscale relativo al pagamento di due pernottamenti in albergo (stanza “King
Deluxe”) dal 26 al 28.8.22 da parte di e , non contestata da Parte_2 Persona_4
controparte. La circostanza peraltro è stata confermata dalla stessa che, in sede di Per_4
testimonianza, ha riferito di aver conosciuto quale genitore del compagno di calcio Pt_2 del proprio figlio attorno al 2018 precisando che: “nel 2022 questa amicizia è diventata più affettuosa”, “si è trasformata in una relazione sentimentale platonica perché io avevo una grave patologia all'utero oncologica che non mi permetteva di avere rapporti sessuali”,
“c'è stato solo un bacio”; salvo poi ammettere, richiamata dal giudice ai doveri derivanti dal giuramento quale testimone, di aver trascorso nel mese di agosto 2022 un fine settimana pagina 4 di 9 con all'Isola d'Elba, alloggiando con lui in camera matrimoniale in Parte_2 albergo (cfr. verbale di udienza dell'1.2.24).
A fronte di tali evidenze processuali, il resistente si è limitato a dedurre che il rapporto coniugale si era già deteriorato sicché la recente relazione sentimentale non era stata la causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ma semmai l'effetto del venir meno dell'affectio coniugalis. Tuttavia, egli non ha fornito alcuna prova che l'unione matrimoniale fosse già definitivamente compromessa e il vincolo fosse ormai ridotto ad un mero simulacro di vita coniugale connotato in realtà da reciproco disinteresse. Ed anzi, ha più volte ribadito come il rapporto tra i coniugi avesse subìto un repentino deterioramento a partire dal mese di settembre 2022, a causa dei sospetti della moglie circa il tradimento.
Tanto premesso, alla luce del consolidato assunto giurisprudenziale secondo cui la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale determina, secondo l'id quod plerumque accidit, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce causa della separazione personale addebitabile al coniuge che ne è responsabile, salvo che quest'ultimo dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto (v. ex multis, Cass. Civ., sent. 10823/2016), la separazione deve essere addebitata al resistente.
2. Passando ai provvedimenti relativi alla prole, preso atto delle capacità genitoriali presenti in entrambi i genitori, si ritiene di disporre il regime ordinario dell'affido condiviso dei tre figli minori, con domiciliazione prevalente presso la madre, in adesione alle richieste conformi delle parti che hanno concordato una frequentazione paritetica dei due figli più piccoli, lasciando al più grande, già diciassettenne, la libertà di organizzarsi direttamente con il padre come all'attualità. Pertanto, si prevede che e trascorrano con Per_2 Per_3 il padre fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina e tutti i martedì e i mercoledì dall'uscita di scuola fino alla mattina seguente, prevedendosi però che il martedì pranzino a casa della madre per agevolare la terapia farmacologica di che Per_2
ha bisogno di portare a casa del padre medicine di uso quotidiano che non possono restare aperte per più di un certo periodo di tempo. I figli trascorreranno con ciascun genitore tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
tre settimane durante le vacanze scolastiche estive in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio.
pagina 5 di 9 In continuità con la situazione attuale la casa familiare, sita in Firenze, via Aretina, n. 230, di proprietà esclusiva di , rimane assegnata alla ricorrente. Parte_2
3. Per quanto attiene alle questioni economiche, occorre ricordare che ciascuno dei genitori ha un autonomo dovere di provvedere al mantenimento della prole in ragione delle proprie sostanze ai sensi dell'art. 147 c.c.
Al riguardo, si osserva che , priva di costi di alloggio in quanto abita nella casa Parte_1
di proprietà del marito, è docente presso la Scuola secondaria di secondo grado con contratti di lavoro a tempo determinato rinnovati annualmente, di tal ché percepisce lo stipendio per i mesi relativi all'anno scolastico e per il resto la NASPI. Nel 2023 ella ha percepito complessivi € 2.822,59 netti per NASPI ed € 14.961 netti da lavoro, per complessivi € 17.784,47 (pari a circa € 1.480,00 mensili); nel 2024, dal mese di gennaio al mese di settembre compresi, ha percepito somme mensili tra stipendio e NASPI per circa €
1.396,00, come emerge dagli estratti del c/c postale a lei intestato depositati in atti. È inoltre proprietaria di un immobile sito in Firenze, via Michelazzi, n. 22, dal quale percepisce un canone di locazione mensile di € 650,00. Ancora, percepisce l'assegno unico per i figli per
€ 188,10 mensili. Sicché nel 2024 la sua liquidità disponibile risulta pari a circa € 2.234,00 mensili.
Infine, dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente sia titolare di un buono fruttifero postale di € 2.000,00, mentre dall'esame dell'estratto conto risulta la titolarità di un libretto di risparmio, mai menzionato, dal quale vengono di tanto in tanto accreditate somme sul c/c postale per sostenere spese straordinarie: segnatamente, risulta che da tale libretto sia stato effettuato, in data 16.02.2024, un girofondo di € 2.163,00 per il pagamento di spese condominiali e, in data 10 giugno 2024, un girofondo di € 3.500,00 per il pagamento delle spese legali.
pure lavora come dipendente del MIUR con una retribuzione mensile netta Parte_2 di circa € 2.050,00 netti per dodici mensilità, come risulta sia dalle buste paga dell'anno
2023, che dal CUD 2024, depositati in atti;
analogamente nell'anno 2024 risultano accrediti sul c/c per una media mensile di circa € 2.100,00- A questo si aggiungono modesti importi ricevuti per incarichi sportivi, che risultano corrisposti con cadenza variabile e con netta riduzione nell'anno 2024. In particolare, nel 2023 risultano accreditate somme per €
1.035,00 dalla FIGC, € 360,00 dal CONI, € 3.350,00 dal Centro Sportivo San Michele di
Cattolica; mentre nel 2024, fino al mese di settembre, ha ricevuto € 120,00 dal CONI ed €
1.750,00 dal Centro Sportivo San Michele di Cattolica. Il tutto come da estratti conto in pagina 6 di 9 atti. È proprietario di un immobile sito in Firenze, via Bandini, n. 7, messo a reddito per le singole 4 stanze, dal quale percepisce un canone di locazione medio (tenuto conto della mobilità degli utenti) di € 1.100,00. Ha liquidità sul c/c attivo presso BNL per circa €
10.000,00, ed è titolare di una polizza presso BNL in cui ha investito circa € 30.000,00. A seguito dell'allontanamento dalla casa familiare, vive in locazione in un immobile, per il quale paga un canone mensile di € 1.200,00. Sicché, la sua liquidità disponibile risulta pari a circa € 2.100,00 mensili per reddito da stipendio, cui si aggiungono gli importi che riceve per gli incarichi sportivi, che nel 2024 risultano essere stati di importo tale da incrementare il reddito medio mensile di circa € 200,00-
Alla luce di quanto sopra, considerata la disponibilità liquida pressoché equivalente di cui ciascuno dei genitori dispone (con leggera prevalenza a favore del resistente il cui reddito non è soggetto all'alea dei contratti annuali che la ricorrente stipula quale insegnante non di ruolo), la frequentazione paritetica prevista per i due figli più piccoli, e e Per_2 Per_3
il maggior onere di mantenimento diretto della madre per , si ritiene di porre a carico Per_1 del con decorrenza dalla presente pronuncia, la somma mensile di € 600,00 a titolo Pt_2
di contributo al mantenimento dei figli, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, ferma restando la percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre.
Devono poi essere poste a carico di entrambe le parti in pari misura le spese straordinarie necessarie per i figli, come da linee guida del CNF 2017.
4. Per le considerazioni che precedono si ritengono insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno separativo in favore della ricorrente la quale usufruisce in via esclusiva dell'immobile di proprietà del marito, la cui assegnazione rappresenta un'utilità suscettibile di apprezzamento economico (v. ex pluribus, Cass. Civ., ord. 27599/2022), e ha un reddito medio di circa € 2.000,00 tra stipendio e canone locativo. Mentre al Pt_2 netto del costo di alloggio ha redditi medi per circa € 2.300,00 mensili.
La reciproca soccombenza delle parti – la ricorrente in ordine alle domande economiche e il resistente con riferimento alla domanda di addebito – giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_2
06.08.1966, e nata a [...] il [...] (matrimonio Parte_1
pagina 7 di 9 contratto a Firenze il 29.12.2012 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Firenze al n. 794, parte I, anno 2012);
addebita la separazione a;
Parte_2
dispone l'affido condiviso dei figli minori , e con collocamento Per_1 Per_3 Per_2
prevalente presso la madre nella casa familiare a lei assegnata, e libertà di frequentazione paterna per;
Per_1
e staranno con il padre dal martedì dopo pranzo al giovedì mattina e a Per_3 Per_2 fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
i minori trascorreranno con ciascun genitore tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
tre settimane durante le vacanze scolastiche estive in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
pone a carico di la somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo per il Parte_2
mantenimento dei figli da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di gennaio 2026 in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in ragione del 50 % ciascuno le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
respinge la domanda di assegno separativo formulata dalla ricorrente;
compensa integralmente le spese fra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, in data 8 gennaio 2025.
pagina 8 di 9 Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT dott.ssa Gaia Donati.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sensibili, a cura della cancelleria pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 13385/2022 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale”
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso l'avv. Maria Rosaria Mafrici che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_2
Francesco Usai che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
pagina 1 di 9 Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per la ricorrente: per la pronuncia della separazione con addebito al coniuge;
affido condiviso dei figli minori e domiciliazione prevalente presso la madre;
assegnazione della casa coniugale a quest'ultima. Frequentazione dei figli come concordata a verbale di udienza odierno per i due più piccoli e libertà di frequentazione per;
prevedere a carico del padre un contributo mensile di Per_1
€ 1.200,00 complessivi per i tre figli da intendersi € 400,00 per ciascun figlio;
oltre la totalità delle spese straordinarie;
un assegno separativo di € 400,00; percezione dell'assegno unico da parte della madre;
per il resistente: respingere la domanda di addebito;
si associa alle condizioni di affidamento e frequentazione dei figli;
previsione a carico del padre di un contributo di € 600,00 per il mantenimento dei figli, oltre il 50 % delle spese straordinarie;
respingere la domanda di assegno separativo;
percezione dell'assegno unico da parte della madre;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.11.2022 ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
civile a Firenze il 29.12.2012 con , dalla cui unione erano nati i figli Parte_2
, e rispettivamente in data 7.4.2007, 13.9.2009 e 31.1.2011- Ha Per_1 Per_2 Per_3
rappresentato che, con la nascita dei tre figli, aveva concordato con il marito di ridurre la propria attività lavorativa per dedicarsi alla gestione dei minori, svolgendo attività part-time presso l'Azienda USL Toscana Centro e, successivamente, stipulando contratti part-time quale docente di scuola secondaria di secondo grado. Al contrario, il coniuge aveva potuto dedicarsi integralmente al proprio lavoro e agli impegni calcistici: in particolare, dopo aver ricoperto il ruolo di insegnante di Scienze motorie presso la Scuola secondaria di secondo grado, nel 2016 era stato distaccato presso l'Ufficio (di cui dal 2022 Controparte_1
era referente) e, parallelamente, aveva assunto incarichi come allenatore di squadre di calcio locali e come formatore per conto del CONI provinciale e per la FIGC (per la quale dal 2020 si occupava dell'organizzazione e del monitoraggio delle attività delle Società calcistiche). Ha precisato che il rapporto familiare era sempre stato contrassegnato dagli atteggiamenti insofferenti e dispotici del marito, tollerati per il mantenimento dell'unità familiare;
e tuttavia, nel corso del tempo, egli aveva iniziato a trascorrere sempre più tempo lontano dalla famiglia, soprattutto a partire dalle vacanze estive del 2021 e del 2022 trascorse dalla famiglia all'Isola d'Elba, durante le quali si era ripetutamente allontanato per intere giornate. Finché, dopo un ennesimo allontanamento nei giorni 26-28 agosto pagina 2 di 9 2022, asseritamente per seguire un corso di formazione per la guida della barca, la ricorrente aveva rinvenuto nel cestino dell'immondizia la ricevuta di un albergo di
Marciana Marina dalla quale risultava il pagamento della somma di € 553,00 per una camera “King Deluxe” dal 26 al 28 agosto 2022 con l'indicazione dei nominativi di e , madre di un compagno di squadra di . Parte_2 Persona_4 Per_2
Successivamente aveva trovato nello studio un'agenda contenente date, numeri e sigle dal
2018 al 2022, che lei aveva interpretato quali appunti presi dal marito in ordine ai rapporti intrattenuti con la moglie e con presunte amanti. Ha aggiunto, infine, che nel corso di una lite intervenuta l'1.11.22 il coniuge le aveva provocato lividi sul braccio destro nel tentativo di sottrarle il cellulare, di tal ché si era recata al vicino Pronto Soccorso e aveva deciso di sporgere querela. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione con addebito al marito,
l'affido condiviso dei figli con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa familiare (di proprietà del marito) a sé assegnata, un contributo paterno di € 1.200,00 mensili per il loro mantenimento, oltre il pagamento integrale delle spese straordinarie a carico del padre e la corresponsione di un assegno separativo di € 400,00 mensili. Ha chiesto, infine, la condanna del resistente al risarcimento del danno esistenziale nella misura di € 15.000,00-
Con comparsa costitutiva ha contestato la ricostruzione degli eventi fornita Parte_2
dalla ricorrente, negando di aver mai posto in essere comportamenti aggressivi verso la moglie o i figli. Ha ricondotto la causa delle discussioni a una grave patologia psichiatrica della ricorrente, trattata farmacologicamente, che aveva avuto anche manifestazioni violente ai danni del marito, il quale l'aveva denunciata per una grave lesione subita il
23.12.2022- Ha precisato che il rapporto coniugale si era gradualmente sgretolato fino a condurre le parti ad una separazione di fatto, con rifiuto di rapporti intimi da parte della coniuge, convinta di subire tradimenti da parte del onde l'irrilevanza della Pt_2
presunta recente relazione a lui addebitata. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda di addebito, nonché, previo espletamento di una c.t.u. sulla capacità genitoriale delle parti,
l'affidamento esclusivo dei figli al padre o, in subordine, l'affido condiviso con domiciliazione prevalente presso il padre, con assegnazione della casa familiare;
la corresponsione da parte della madre della somma di € 750,00 mensili complessivi a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché il rigetto delle ulteriori domande avverse.
pagina 3 di 9 Previo ascolto dei tre figli minori, con ordinanza presidenziale riservata all'udienza dell'8.3.2023, è stato previsto l'affido condiviso dei figli minori con domiciliazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale a lei assegnata, e ampia frequentazione paterna, ponendosi a carico del padre un contributo di mantenimento dei figli pari a complessivi € 600,00 mensili, oltre il 50 % delle spese straordinarie, con attribuzione integrale alla madre dell'assegno unico.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzioni documentali, e prova testimoniale, con , per la ricorrente. In corso Persona_4
di causa il contributo paterno è stato aumentato adeguandolo alle modifiche reddituali della ricorrente.
Infine, all'udienza del 3.10.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come in epigrafe riportato e la causa è stata posta in decisione con termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno entrambe dedotto l'intollerabilità del prosieguo della convivenza e la ricorrente ha accusato il coniuge di comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, quale il dovere di fedeltà di cui all'art. 143 c.c.
Tanto basta per l'accoglimento della suddetta domanda.
1. Risulta altresì fondata la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, fondata sulla violazione del dovere di fedeltà da parte del marito, per aver intrapreso una relazione extraconiugale con . Infatti, la ricorrente ha prodotto in giudizio la foto di uno Persona_4 scontrino fiscale relativo al pagamento di due pernottamenti in albergo (stanza “King
Deluxe”) dal 26 al 28.8.22 da parte di e , non contestata da Parte_2 Persona_4
controparte. La circostanza peraltro è stata confermata dalla stessa che, in sede di Per_4
testimonianza, ha riferito di aver conosciuto quale genitore del compagno di calcio Pt_2 del proprio figlio attorno al 2018 precisando che: “nel 2022 questa amicizia è diventata più affettuosa”, “si è trasformata in una relazione sentimentale platonica perché io avevo una grave patologia all'utero oncologica che non mi permetteva di avere rapporti sessuali”,
“c'è stato solo un bacio”; salvo poi ammettere, richiamata dal giudice ai doveri derivanti dal giuramento quale testimone, di aver trascorso nel mese di agosto 2022 un fine settimana pagina 4 di 9 con all'Isola d'Elba, alloggiando con lui in camera matrimoniale in Parte_2 albergo (cfr. verbale di udienza dell'1.2.24).
A fronte di tali evidenze processuali, il resistente si è limitato a dedurre che il rapporto coniugale si era già deteriorato sicché la recente relazione sentimentale non era stata la causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ma semmai l'effetto del venir meno dell'affectio coniugalis. Tuttavia, egli non ha fornito alcuna prova che l'unione matrimoniale fosse già definitivamente compromessa e il vincolo fosse ormai ridotto ad un mero simulacro di vita coniugale connotato in realtà da reciproco disinteresse. Ed anzi, ha più volte ribadito come il rapporto tra i coniugi avesse subìto un repentino deterioramento a partire dal mese di settembre 2022, a causa dei sospetti della moglie circa il tradimento.
Tanto premesso, alla luce del consolidato assunto giurisprudenziale secondo cui la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale determina, secondo l'id quod plerumque accidit, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce causa della separazione personale addebitabile al coniuge che ne è responsabile, salvo che quest'ultimo dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto (v. ex multis, Cass. Civ., sent. 10823/2016), la separazione deve essere addebitata al resistente.
2. Passando ai provvedimenti relativi alla prole, preso atto delle capacità genitoriali presenti in entrambi i genitori, si ritiene di disporre il regime ordinario dell'affido condiviso dei tre figli minori, con domiciliazione prevalente presso la madre, in adesione alle richieste conformi delle parti che hanno concordato una frequentazione paritetica dei due figli più piccoli, lasciando al più grande, già diciassettenne, la libertà di organizzarsi direttamente con il padre come all'attualità. Pertanto, si prevede che e trascorrano con Per_2 Per_3 il padre fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina e tutti i martedì e i mercoledì dall'uscita di scuola fino alla mattina seguente, prevedendosi però che il martedì pranzino a casa della madre per agevolare la terapia farmacologica di che Per_2
ha bisogno di portare a casa del padre medicine di uso quotidiano che non possono restare aperte per più di un certo periodo di tempo. I figli trascorreranno con ciascun genitore tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
tre settimane durante le vacanze scolastiche estive in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio.
pagina 5 di 9 In continuità con la situazione attuale la casa familiare, sita in Firenze, via Aretina, n. 230, di proprietà esclusiva di , rimane assegnata alla ricorrente. Parte_2
3. Per quanto attiene alle questioni economiche, occorre ricordare che ciascuno dei genitori ha un autonomo dovere di provvedere al mantenimento della prole in ragione delle proprie sostanze ai sensi dell'art. 147 c.c.
Al riguardo, si osserva che , priva di costi di alloggio in quanto abita nella casa Parte_1
di proprietà del marito, è docente presso la Scuola secondaria di secondo grado con contratti di lavoro a tempo determinato rinnovati annualmente, di tal ché percepisce lo stipendio per i mesi relativi all'anno scolastico e per il resto la NASPI. Nel 2023 ella ha percepito complessivi € 2.822,59 netti per NASPI ed € 14.961 netti da lavoro, per complessivi € 17.784,47 (pari a circa € 1.480,00 mensili); nel 2024, dal mese di gennaio al mese di settembre compresi, ha percepito somme mensili tra stipendio e NASPI per circa €
1.396,00, come emerge dagli estratti del c/c postale a lei intestato depositati in atti. È inoltre proprietaria di un immobile sito in Firenze, via Michelazzi, n. 22, dal quale percepisce un canone di locazione mensile di € 650,00. Ancora, percepisce l'assegno unico per i figli per
€ 188,10 mensili. Sicché nel 2024 la sua liquidità disponibile risulta pari a circa € 2.234,00 mensili.
Infine, dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente sia titolare di un buono fruttifero postale di € 2.000,00, mentre dall'esame dell'estratto conto risulta la titolarità di un libretto di risparmio, mai menzionato, dal quale vengono di tanto in tanto accreditate somme sul c/c postale per sostenere spese straordinarie: segnatamente, risulta che da tale libretto sia stato effettuato, in data 16.02.2024, un girofondo di € 2.163,00 per il pagamento di spese condominiali e, in data 10 giugno 2024, un girofondo di € 3.500,00 per il pagamento delle spese legali.
pure lavora come dipendente del MIUR con una retribuzione mensile netta Parte_2 di circa € 2.050,00 netti per dodici mensilità, come risulta sia dalle buste paga dell'anno
2023, che dal CUD 2024, depositati in atti;
analogamente nell'anno 2024 risultano accrediti sul c/c per una media mensile di circa € 2.100,00- A questo si aggiungono modesti importi ricevuti per incarichi sportivi, che risultano corrisposti con cadenza variabile e con netta riduzione nell'anno 2024. In particolare, nel 2023 risultano accreditate somme per €
1.035,00 dalla FIGC, € 360,00 dal CONI, € 3.350,00 dal Centro Sportivo San Michele di
Cattolica; mentre nel 2024, fino al mese di settembre, ha ricevuto € 120,00 dal CONI ed €
1.750,00 dal Centro Sportivo San Michele di Cattolica. Il tutto come da estratti conto in pagina 6 di 9 atti. È proprietario di un immobile sito in Firenze, via Bandini, n. 7, messo a reddito per le singole 4 stanze, dal quale percepisce un canone di locazione medio (tenuto conto della mobilità degli utenti) di € 1.100,00. Ha liquidità sul c/c attivo presso BNL per circa €
10.000,00, ed è titolare di una polizza presso BNL in cui ha investito circa € 30.000,00. A seguito dell'allontanamento dalla casa familiare, vive in locazione in un immobile, per il quale paga un canone mensile di € 1.200,00. Sicché, la sua liquidità disponibile risulta pari a circa € 2.100,00 mensili per reddito da stipendio, cui si aggiungono gli importi che riceve per gli incarichi sportivi, che nel 2024 risultano essere stati di importo tale da incrementare il reddito medio mensile di circa € 200,00-
Alla luce di quanto sopra, considerata la disponibilità liquida pressoché equivalente di cui ciascuno dei genitori dispone (con leggera prevalenza a favore del resistente il cui reddito non è soggetto all'alea dei contratti annuali che la ricorrente stipula quale insegnante non di ruolo), la frequentazione paritetica prevista per i due figli più piccoli, e e Per_2 Per_3
il maggior onere di mantenimento diretto della madre per , si ritiene di porre a carico Per_1 del con decorrenza dalla presente pronuncia, la somma mensile di € 600,00 a titolo Pt_2
di contributo al mantenimento dei figli, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, ferma restando la percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre.
Devono poi essere poste a carico di entrambe le parti in pari misura le spese straordinarie necessarie per i figli, come da linee guida del CNF 2017.
4. Per le considerazioni che precedono si ritengono insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno separativo in favore della ricorrente la quale usufruisce in via esclusiva dell'immobile di proprietà del marito, la cui assegnazione rappresenta un'utilità suscettibile di apprezzamento economico (v. ex pluribus, Cass. Civ., ord. 27599/2022), e ha un reddito medio di circa € 2.000,00 tra stipendio e canone locativo. Mentre al Pt_2 netto del costo di alloggio ha redditi medi per circa € 2.300,00 mensili.
La reciproca soccombenza delle parti – la ricorrente in ordine alle domande economiche e il resistente con riferimento alla domanda di addebito – giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_2
06.08.1966, e nata a [...] il [...] (matrimonio Parte_1
pagina 7 di 9 contratto a Firenze il 29.12.2012 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Firenze al n. 794, parte I, anno 2012);
addebita la separazione a;
Parte_2
dispone l'affido condiviso dei figli minori , e con collocamento Per_1 Per_3 Per_2
prevalente presso la madre nella casa familiare a lei assegnata, e libertà di frequentazione paterna per;
Per_1
e staranno con il padre dal martedì dopo pranzo al giovedì mattina e a Per_3 Per_2 fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
i minori trascorreranno con ciascun genitore tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
tre settimane durante le vacanze scolastiche estive in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
pone a carico di la somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo per il Parte_2
mantenimento dei figli da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di gennaio 2026 in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in ragione del 50 % ciascuno le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
respinge la domanda di assegno separativo formulata dalla ricorrente;
compensa integralmente le spese fra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, in data 8 gennaio 2025.
pagina 8 di 9 Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT dott.ssa Gaia Donati.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sensibili, a cura della cancelleria pagina 9 di 9