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Sentenza 9 settembre 2024
Sentenza 9 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/09/2024, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 3300/ 2021
TRA
n. a BOSCOTRECASE (NA) il Parte_1
24/06/1974 rappresentato e difeso dall'avv. SORRENTINO ROSARITA ANNA presso il cui studio elettivamente domicilia in Terzigno, alla via Panoramica, n°48 Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall' avv.to ELBERTI MAURO con il quale elettivamente domicilia in VIA G. FERRARIS, 4 80100 NAPOLI
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa (la definizione della causa subiva un rallentamento a causa dell'emergenza Covid 19 e della conseguente normativa).
La presente controversia si incentra su due differenti questioni: 1) la contestazione dell'indebito in relazione al quale viene, fra l'altro, eccepita la prescrizione, 2) l'iscrizione della contribuzione per gli anni contestati.
1 In via pregiudiziale, deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. Con riferimento all'indebito, considerato il lungo tempo trascorso, appare senz'altro maturata la prescrizione. Infatti, si deve rilevare che risulta fondata l'eccezione di prescrizione essendo comunque decorso un termine decennale (cfr. anche Cass. 1898/1988). Del resto lo stesso aderisce alla eccezione di prescrizione e, CP_1 quindi, sulla debenza dell'indebito appare essersi verificata la cessazione della materia contendere.
In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr.
Cass. n 46/90). In altri termini, la pronuncia va fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. Passando alla questione della cancellazione dagli elenchi, il provvedimento di revoca afferisce al periodo intercorrente dal
2 01.01.1998 al 31.12.1998, essendo la cancellazione stata pubblicata, secondo lo stesso nel 2015, quindi circa 15 anni dopo. CP_1
Quindi non può non rilevarsi che l' ha compiuto nel 2015 un CP_1 accertamento relativo al 1998: un accertamento compiuto a più di 15 anni di distanza. Orbene, dato che non solo i crediti contributivi ma, comunque, anche eventuali prestazioni indebite risulterebbero comunque prescritti nel termine decennale non può che ritenersi, a sommesso avviso del presente giudice, che l'accertamento ispettivo ai fini della cancellazione non può spingersi oltre a dieci anni a ritroso. La soluzione appare, del resto, conforme al principio di ragionevolezza di derivazione costituzionale ed alla salvaguardia della certezza dei rapporti giuridici. Ragionando diversamente, infatti, si potrebbe ammettere la cancellazione dagli elenchi e l'annullamento delle posizioni contributive a distanza, per esempio, di 30 anni con le relative conseguenze. Sotto questo profilo va conseguentemente accolta l'eccezione formulata dall'odierno ricorrente (a prescindere dalle questioni relative alla rituale comunicazione del provvedimento di cancellazione). Non può quindi ritenersi maturata alcuna decadenza a seguito della tardiva pubblicazione della cancellazione dagli elenchi. Il provvedimento di cancellazione deve, quindi, ritenersi illegittimo, con riferimento al 1998, e la domanda va accolta con riferimento al predetto anno. Il ricorrente ha, fra l'altro, prodotto della documentazione che porta elementi in favore della sussistenza dell'attività lavorativa, a prescindere da quanto sopra esposto. Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese del giudizio devono seguire la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione all'indebito per complessivi € 928,65, preteso dall' , che risulta CP_1 prescritto;
2. - condanna l' a procedere alla reiscrizione per il 1998 ed CP_1
a porre in essere tutti i conseguenti adempimenti;
3. - condanna l' al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in € 920,00, oltre spese generali al 15% e oneri di legge, con
3 attribuzione per distrazione;
4. - è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 9/9/2024
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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