Sentenza 26 giugno 1978
Massime • 3
Ai fini della cessazione della proroga legale della locazione di un immobile urbano per urgente ed improrogabile necessita del locatore, salva l'inidoneita assoluta ed insuperabile dell'immobile per l'uso richiesto, non rileva l'inidoneita attuale dell'immobile a soddisfare i bisogni del locatore stesso, senza lavori di trasformazione e di adattamento, poiche solo il locatore puo valutare la convenienza della propria sistemazione e l'opportunita di far eseguire i detti lavori. La necessita del locatore, poi, ben puo avere carattere relativo e solo economico e consistere, in ispecie, nell'impossibilita o grave difficolta, sopravvenuta al contratto di locazione per i mutati valori di scambio della attuale congiuntura economica, di pagare il canone di locazione di altro alloggio. ( V 520/69, mass n 338654).*
Il contratto misto, composto dalla locazione di una casa di abitazione e dall'affitto di un'annessa stalla per l'allevamento del bestiame, e regolato dalla disciplina della locazione urbana, ove l'attivita di allevamento sia di modesta Rilevanza rispetto alla economica familiare e le clausole contrattuali indichino nel godimento dell'abitazione la preminente finalita delle parti. Pertanto, la proroga legale disposta dalla legge n 11 del 1971 per i contratti agrari non e applicabile a tale contratto e la relativa controversia, avente ad oggetto la sua proroga legale, rientra nella Competenza del pretore e non in quella, prevista dall'art 26 della citata legge, delle Sezioni specializzate agrarie.*
La proroga dodicennale dei contratti agrari prevista dalla legge n 11 del 1971 e applicabile solo nel caso in cui al fondo siano stati apportati miglioramenti successivamente all'entrata in vigore della stessa legge, con l'osservanza della procedura di cui all'art 11.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/1978, n. 3148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3148 |
| Data del deposito : | 26 giugno 1978 |
Testo completo
Il contratto misto, composto dalla locazione di una casa di abitazione e dall'affitto di un'annessa stalla per l'allevamento del bestiame, e regolato dalla disciplina della locazione urbana, ove l'attivita di allevamento sia di modesta Rilevanza rispetto alla economica familiare e le clausole contrattuali indichino nel godimento dell'abitazione la preminente finalita delle parti. Pertanto, la proroga legale disposta dalla legge n 11 del 1971 per i contratti agrari non e applicabile a tale contratto e la relativa controversia, avente ad oggetto la sua proroga legale, rientra nella Competenza del pretore e non in quella, prevista dall'art 26 della citata legge, delle Sezioni specializzate agrarie.*