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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/01/2024, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati: CIMINI Dott. Biagio Roberto PRESIDENTE rel. SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE GELATO Dott. Elena CONSIGLIERE
riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 50368 R.G. degli affari da trattarsi in camera di consiglio del 2023, posta in deliberazione all'udienza del 9. 6. 2023, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c. TRA (cf. ) con sede in Roma Via della Parte_1 P.IVA_1
Giuliana n. 59, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Sig. (cf , elettivamente CP_1 C.F._1 domiciliata in Roma, Via Bettolo n. 3 presso lo Studio dell'Avv. Luigi Molinaro (cf che la rappresenta e difende in virtù C.F._2 della procura speciale conferita in calce, su foglio separato – si dichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria presso il seguente indirizzo di posta certificata Email_1
RECLAMANTE
E in persona del Curatore Avv. Elisa Controparte_2
Serrao
RECLAMATO CONTUMACE
E
Controparte_3
RECLAMATA CONTUMACE
OGGETTO: Reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Roma, sezione fallimentare, n. 39/2023 emessa il 23 gennaio 2023 CONCLUSIONI:
r.g. n. 1 Per la reclamante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in accoglimento del presente reclamo, disposta preliminarmente la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, revocare la sentenza n. 39/2023 dichiarativa della liquidazione giudiziale n. 14/2023 emessa a proprio carico dal Tribunale di Roma in data
23 gennaio 2023 per insussistenza, in capo alla reclamante, del presupposto soggettivo previsto dall'art. 121 Codice della Crisi;
con vittoria delle spese di lite a carico della parte che dovesse ritenere di costituirsi e resistere alla presente impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto il reclamo proposto, con atto di appello depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 24. 2. 2023, dalla reclamante avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di cui in rubrica, in esito al ricorso presentato da , che aveva Controparte_3
lamentato il mancato pagamento di differenze retributive in forza di sentenza del Tribunale di Roma n. 3552/2022.
Il Tribunale aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'odierna reclamante.
Il reclamo proposto deve ritenersi fondato e deve essere accolto.
La reclamante ha dedotto un unico motivo di gravame, con il quale ha sostenuto di appartenere alla categoria delle c. d. imprese minori nei confronti delle quali non potrebbe trovare applicazione la procedura di liquidazione giudiziale, essendo la definizione dell'impresa minore contenuta nella lettera
d) dell'art. 2 del D Lgs. 14/2019 che qualifica come tali le imprese che presentano congiuntamente:
1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300 mila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
r.g. n. 2 2. ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200 mila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
3. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500 mila.
La nuova definizione di impresa minore corrisponderebbe sostanzialmente alla figura dell'imprenditore “sotto soglia” previsto dalla
Legge fallimentare, con l'unica modifica che, nel testo del Codice della crisi,
è stata eliminata l'espressione “ricavi lordi” (che per la sua ambiguità aveva suscitato quale dubbio interpretativo) ed ora si parla semplicemente di ricavi.
L'art. 121 Codice della crisi (titolato Presupposti della liquidazione giudiziale) esclude dal perimetro dei soggetti suscettibili di esser sottoposti alla procedura di liquidazione giudiziale gli imprenditori che possiedono congiuntamente i requisiti di cui al menzionato articolo 2 lettera d) e fissa il presupposto soggettivo per l'assoggettabilità a tale procedura nella sussistenza in capo al debitore della qualità di imprenditore commerciale sopra soglia (la norma si esprime in modo perifrastico, statuendo che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori “che non dimostrino il possesso congiunto” dei parametri quantitativi al di sotto dei quali è configurabile una impresa minore).
Il Tribunale ha dedotto la sussistenza del menzionato presupposto soggettivo in via presuntiva, argomentando esclusivamente dalla semplice mancata costituzione in giudizio da parte della debitrice, così attribuendo alla mera contumacia della parte (status che, secondo i principi generali informatori di tutto il processo civile, non dovrebbe condizionare l'esito di una causa o pregiudicare il convenuto che, per qualsiasi motivo, decide di non partecipare), valore indiretto di prova dei requisiti di assoggettabilità alla procedura di liquidazione.
La motivazione, non convincente, comporterebbe un'applicazione r.g. n. 3 distorta del principio di non contestazione che, secondo gli insegnamenti consolidati della giurisprudenza presupporrebbe sempre che la parte sia presente e costituita nel giudizio, consentendo in definitiva di escludere dal perimetro delle prove solo i fatti non specificamente contestati “dalla parte costituita”.
Il principio di non contestazione dovrebbe essere limitato ai soli soggetti che prendono parte al processo e non potrebbe operare nei confronti di colui che non si è costituito in giudizio in quanto la contumacia rappresenterebbe di per sè un evento neutro, inidoneo da un lato a dispensare l'attore dall'onere della prova o dell'altro ad esporre il convenuto ad una sanzione per il semplice fatto di non essersi difeso.
Anche se il testo dell'art. 121 Codice della Crisi pone un onere probatorio a carico del debitore (“le disposizioni si applicano agli imprenditori che non dimostrino …”), al tempo stesso, in conformità ai principi generali che informano il processo civile (nel cui seno si inserisce quello c.d. prefallimentare) sarebbe eccessivo ritenere raggiunta la prova dei presupposti soggettivi ed oggettivi legittimanti l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale solo ed esclusivamente dalla mera contumacia della parte, che non potrebbe equivalere ad una ficta confessio e nei suoi confronti non potrebbe trovare applicazione il principio di non contestazione, anche alla luce dell'ampio potere di indagine officioso di cui dispone il Tribunale.
La reclamante ha quindi esposto i suoi parametri quantitativi dai quali emergerebbe (v. bilanci degli ultimi 3 esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale ed ulteriore documentazione ufficiale della contabilità prodotta - modelli Unici degli stessi periodi di riferimento e dichiarazioni IVA), tenendo conto che la avrebbe definitivamente chiuso l'attività di ristorazione il CP_2
r.g. n. 4 locali ove gestiva il ristorante dopo aver constatato l'insuccesso delle trattative per la cessione dell'azienda (avviate sin dall'estate del 2019 e definitivamente naufragate a causa della pandemia da COVID affermatasi poco dopo), quanto segue:
Bilancio di esercizio al 31.12.2019
Totale attivo 216.974,00 Soglia 300.000,00
Totale ricavi 101.015,00 Soglia 200.000,00
Totale debiti 197.479,00 Soglia 500.000,0
Bilancio di esercizio al 31.12.2020
Totale attivo 55.487,00 Soglia 300.000,00
Totale ricavi 0,00 Soglia 200.000,00
Totale debiti 198.378,00 Soglia 500.000,00
Bilancio di esercizio al 31.12.2021
Totale attivo “0” Soglia 300.000,00
Totale ricavi “0” Soglia 200.000,00
Totale debiti “198.994,00” Soglia 500.000,00
A fronte dei suddetti dati la sentenza impugnata dovrebbe essere revocata, essendo palese che la possiederebbe Parte_1
congiuntamente tutti e tre i requisiti previsti dall'art. 2 lettera d del Codice della Crisi e dovrebbe quindi essere annoverata tra le c. d. imprese minori nei cui confronti non può trovare applicazione la procedura di liquidazione giudiziale.
Ed infatti:
- il valore dell'attivo è sempre stato di gran lunga inferiore rispetto alla soglia di € 300.000,00 stabilita dal Legislatore poiché, dall'importo di €
216.974,00 dell'esercizio 2019 si sarebbe progressivamente ridotto ad €
55.487,00 nell'anno 2020, fino a raggiungere 0 nell'anno 2021;
- il valore dei ricavi è parimenti sempre stato di gran lunga inferiore alla soglia di 200.000,00 stabilita dal Legislatore poiché, dall'importo di €
r.g. n. 5 101.015,00 realizzato nel 2019, è sceso allo zero nell'anno 2020 a seguito della chiusura dell'attività di ristorazione occorsa ad agosto del 2019;
- il valore dei debiti, infine, è sempre stato inferiore addirittura di oltre la metà della soglia di 500.000,00 stabilita dal Legislatore mantenendosi su valori prossimi ai 200.000,00 nel corso di tutti gli esercizi.
La reclamante ha anche evidenziato di aver allegato al fascicolo anche i suoi estratti conto (i cui contenuti troverebbero riscontro nei bilanci avendo la società optato per il regime di contabilità ordinaria), le dichiarazioni fiscali
(Modello Unico 2020/periodo di imposta 2019, Modello Unico 2021/periodo di imposta 2020 e Modello Unico 2022/periodo di imposta 2021) e le dichiarazioni IVA (anno 2020/periodo di imposta 2019, anno 2021/periodo di imposta 2020 e anno 2022/periodo di imposta 2021).
I dati delle dichiarazioni IVA sarebbero perfettamente allineati a quelli del bilancio perché evidenzierebbero un volume di affari (corrispondente ai ricavi cui opera riferimento il Legislatore) di importo equivalente al totale dei ricavi della produzione evidenziati nel bilancio (€ 101.054,00 nella dichiarazione IVA 2020 per l'anno 2019, zero ricavi nella dichiarazione IVA
2021 per l'anno 2020 e zero ricavi nella dichiarazione IVA 2022 per l'anno
2021). Anche le dichiarazioni fiscali riporterebbero gli stessi volumi presenti nei bilanci evidenziando, nel modello unico 2020, componenti positivi di reddito per € 101.054,00, nel modello unico 2021 componenti positivi pari a zero e negativi per -€161.861,00 e nel modello unico 2022 ancora componenti positivi pari a zero e negativi per -€ 56.102,00.
I movimenti bancari, invece, recherebbero evidenze che manifestano un andamento altalenante della società esponente i cui incassi sarebbero rimasti quasi interamente assorbiti dai costi per l'approvvigionamento delle materie prime e per il pagamento del canone di locazione.
Il motivo di gravame è fondato e deve essere accolto;
deve darsi atto che vengono trattati congiuntamente sia il reclamo ex art. 18, che la richiesta di r.g. n. 6 sospensione della liquidazione dell'attivo ex art. 19 l. fall.
La Corte osserva che l'art. 121 del codice della crisi (titolato Presupposti della liquidazione giudiziale) esclude dal perimetro dei soggetti suscettibili di essere sottoposti alla procedura di liquidazione giudiziale gli imprenditori che possiedono congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2 lettera d), e fissa il presupposto soggettivo per l'assoggettabilità a tale procedura nella sussistenza in capo al debitore della qualità di imprenditore commerciale sopra soglia
(statuendo che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori “che non dimostrino il possesso congiunto” dei parametri quantitativi al di sotto dei quali è configurabile una impresa minore).
La Corte osserva che il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è stato presentato nel 2022, e quindi per effettuare la relativa verifica occorre avere riguardo ai tre esercizi antecedenti la data del suo deposito (2021, 2020, 2019).
Orbene, dalla lettura della documentazione prodotta dalla reclamante, della cui veridicità ed attendibilità non si ha motivo di dubitare, anche alla luce del fatto che sia la Procedura che l'altra reclamata non si sono costituite in questa sede per contestare i dati contabili emergenti dalla suddetta documentazione, risulta che la reclamante nei tre anni precedenti alla data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale non aveva generato un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila, né ricavi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila, né debiti superiori ad € 500.000,00.
Conseguentemente, non essendo stata superata la soglia prevista dalla legge, ed avendo assolto la reclamante all'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dei parametri quantitativi al di sotto dei quali è configurabile una impresa minore, alla stregua di quanto sinora esposto il motivo di gravame deve ritenersi fondato e deve essere accolto, e quindi il reclamo deve ritenersi fondato e deve essere accolto.
r.g. n. 7 Non va disposto nulla sulle spese processuali essendo rimaste contumaci sia la Procedura che l'altra reclamata.
In ragione dell'accoglimento del reclamo deve ritenersi assorbita l'istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo, e degli altri atti indicati dalla reclamante.
P. Q. M.
A) In accoglimento del reclamo proposto revoca la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Roma, sezione fallimentare, n.
39/2023 emessa il 23 gennaio 2023;
B) Nulla sulle spese rispetto alla Procedura ed all'altra reclamata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 giugno 2023
Il Presidente Estensore
Dott. Biagio Roberto Cimini
r.g. n. 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
31 agosto 2019, restituendo successivamente alla proprietaria delle mura i